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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Ciresola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5342/2021 promossa da:
C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE contro
(C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONVENUTI
E
(C.F. ), CP_3 P.IVA_1
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in questa sede da intendersi richiamato per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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osservato come il novellato art. 132 c.p.c esoneri oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07);
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata
osserva
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con atto di citazione in data 17.06.2021 l'attore richiedeva ai professionisti convenuti il risarcimento dei danni patiti inconseguenza del ritenuto non corretto adempimento della prestazione professionale svolta in occasione della separazione giudiziale dalla moglie e, segnatamente, per aver richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di un atto di riconoscimento di debito sottoscritto in proprio favore dalla moglie, senza avere previamente indagato se il documento fosse valido, efficace e/o non simulato;
per aver richiesto la provvisoria esecuzione di detto decreto ingiuntivo, senza specificare all'odierno attore che ciò avrebbe comportato il pagamento della tassa di registro, e senza aver spiegato all'odierno attore che la moglie destinataria dell'ingiunzione di pagamento avrebbe potuto opporre il decreto ingiuntivo, ancorché basato su un riconoscimento di debito, ed ottenerne la revoca in caso di vittoria nel giudizio di opposizione.
Nel merito richiedeva l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale degli Avv.ti
[...]
(C.F.: ) nata a [...]_1 CodiceFiscale_4
l'11.04.1957 e (C.F.: ), nato a [...]_3
Padova l'11.11.1957 con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con Parte_1
avente ad oggetto la possibilità e/o modalità di recupero del credito
[...]
di quest'ultimo nei confronti di per come risultante dalla Controparte_4
scrittura privata in data 23.06.2010 prodotta in atti come DOC.
1. Sempre nel merito: condannare gli Avv.ti (C.F.: Controparte_1 [...]
) nata a [...] l'[...] e (C.F.: C.F._4 Controparte_2
, nato a [...] l'[...] al risarcimento dei CodiceFiscale_5
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danni subiti da in conseguenza di tale inadempimento, Parte_1
quantificati in Euro 12.186,45 ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, comunque ricompresa nello scaglione di valore appresso indicato, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art.
1284, IV comma, c.c., dal dovuto al saldo. In ogni caso: vittoria di spese e compensi di causa, con la maggiorazione del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cpa ed Iva”.
Con comparsa di costituzione del 22.10.2021 gli avv.ti e CP_1
si costituivano in giudizio, contestando la pretesa attorea perché CP_2
infondata e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale di rito differire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la data della prima udienza, fissata per il giorno 10.11.2021, allo scopo di consentire all'odierna convenuta di citare in giudizio la (C.F. e P.IVA CP_3 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
20145 Milano, Piazza Tre Torri 3, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c., affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice in qualunque misura, la terza chiamata garantisca e tenga indenne parte convenuta dall'eventuale condanna. Nel merito 1. accertare e dichiarare che i convenuti e hanno diligentemente CP_1 CP_2
adempiuto al contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto il recupero del credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo RG
6315/2018 (D.I. n. 2607/2018) avanti il Tribunale di Verona e, per l'effetto, che i convenuti non hanno cagionato alcun danno a parte attrice, con integrale reiezione delle domande tutte di parte attrice;
in via riconvenzionale 2. accertato e dichiarato quanto al punto 1, condannare il
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sig. al pagamento di complessivi Euro 2.721,22 a titolo di Parte_1
compenso professionale e rimborso delle spese non imponibili anticipate in suo nome e per conto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in corso di causa;
3. accertare e dichiarare che tra il sig. e gli avv.ti e Pt_1 CP_1
è intercorso un contratto d'opera professionale avente ad oggetto il CP_2
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 7380/2018 avanti il
Tribunale di Verona e per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1
pagamento di complessivi Euro 1.522,56 a titolo di compenso professionale, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in corso di causa;
4. accertare e dichiarare che tra il sig. e gli avv.ti e Pt_1 CP_1
è intercorso un contratto d'opera professionale avente ad oggetto il CP_2
giudizio di separazione giudiziale RG 5665/2017 avanti il Tribunale di
Verona e per l'effetto, condannare il sig. al pagamento di Parte_1
complessivi Euro 1.699,03, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in corso di causa;
5. accertare e dichiarare che tra il sig. e gli avv.ti e Pt_1 CP_1
è intercorso un contratto d'opera professionale avente ad oggetto il CP_2
procedimento di Mediazione obbligatoria NRM 475/2018 avanti l'Organismo
Veronese di Mediazione Forense in relazione al giudizio di divisione dell'immobile sito in Angiari (VR) via Buonarroti 72 e per l'effetto, condannare il sig. al pagamento di complessivi Euro Parte_1
634,40, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in corso di causa;
in via subordinata 6. ridurre l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno per le ragioni in fatto e in diritto esposte in corso di causa;
7. nella denegata
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ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree si chiede che, accertato e dichiarato quanto ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, il Giudicante operi la compensazione tra quanto dovuto vicendevolmente tra le parti, con condanna del sig. al pagamento dell'eventuale maggior credito in capo agli Pt_1
avv.ti e;
CP_1 CP_2
8. nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse decidere di accogliere, anche pur solo parzialmente, la domanda dell'attore, accertata e dichiarata la validità e l'efficacia della copertura assicurativa da parte di dichiarare quest'ultima (C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
20145 Milano, Piazza Tre Torri 3, tenuta a garantire e tenere indenne parte convenuta dall'eventuale condanna;
Vista dunque la chiamata in causa in garanzia della compagnia assicuratrice nel corso della prima udienza, tenutasi il giorno 10.11.2021, la CP_3
scrivente ne autorizzava la chiamata e si costituiva in data CP_3
08.03.2022 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“A. In via principale: rigettare la domanda attorea perché infondata. B. In via subordinata. In caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale: B.
1. accertata la condotta dell'attore, ridursi l'importo dovuto
a titolo di risarcimento del danno e per l'effetto porsi a carico di CP_3
i soli danni che risultassero coperti dalla polizza de qua, con le
[...]
esclusioni, gli scoperti/franchigie e i limiti ivi previsti;
B.
2. contestate le quantificazioni attoree, determinare il danno nei limiti del giusto e porsi a carico di i soli danni che risultassero coperti dalla polizza de CP_3
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qua, con le esclusioni, gli scoperti/franchigie e i limiti ivi previsti. C. In ogni caso: spese di lite, compreso rimborso forfettario e accessori, rifuse”.
Come sopra richiamato, l'attore esponeva che i professionisti convenuti, senza indagare e/o richiedere chiarimenti sul contesto in cui la scrittura di riconoscimento di debito era stata redatta e le ragioni per le quali con essa la sig.ra si era dichiarata debitrice, si erano limitati ad Controparte_4
illustrare all'odierno attore la possibilità di ricorrere al procedimento monitorio che gli avrebbe consentito di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (stante il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata) che avrebbe condotto ad un successo nella vertenza con la moglie;
lamentava l'attore che gli odierni convenuti non spiegavano affatto che il documento avrebbe potuto essere contestato dalla moglie, la quale avrebbe potuto opporre il decreto e contestare la validità giuridica e la valenza probatoria del documento;
lamentava, inoltre, di non aver avuto spiegazioni in ordine alla facoltà di non richiedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed in ordine all'ammontare della tassa di registrazione del decreto ingiuntivo.
In buona sostanza l'attore sosteneva di aver dato mandato ai legali odierni convenuti per il procedimento monitorio senza ricevere una corretta informazione sulle iniziative giudiziarie possibili, sui rischi e sui costi, tanto che, solo in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla moglie, avrebbe avuto contezza dei costi e dei rischi connessi all'azione ormai avviata.
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I convenuti, come detto, contestavano recisamente la prospettazione avversaria e in via riconvenzionale chiedevano il pagamento delle prestazioni svolte (detratti gli acconti versati dall'attore).
La causa è stata istruita a mezzo di prova per testi.
In relazione alle prospettazioni delle parti e ai documenti prodotti vi sono alcuni punti non contestati: il sig. si era rivolto ai legali odierni Pt_1
convenuti per essere assistito nella separazione dalla moglie;
aveva comunicato di essere in possesso di un riconoscimento di debito sottoscritto dalla moglie per la somma di € 190.000,00; non è inoltre oggetto di contrasto fra le parti la circostanza che il sig. abbia chiesto ai legali di azionare Pt_1
il riconoscimento di debito sottoscritto dalla moglie.
Successivamente a questi fatti vi sono le evidenti divergenze nelle prospettazioni delle parti: parte attrice si duole della carente informativa circa il fatto che il decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere opposto dalla moglie ed il fatto che era soggetto a tassa di registro, liquidata “subito” in caso di provvisoria esecuzione;
la parte convenuta evidenzia, invece, di aver dato corretta e completa informazione di tutte le fasi della procedura, di separazione e monitoria, e di non aver ricevuto alcuna informazione da parte del cliente circa la natura simulata del documento da cui scaturiva l'apparente credito da azionare monitoriamente.
L'istruttoria si è svolta con l'interrogatorio delle parti e l'audizione dei testimoni. All'esito, emerge che i testi di parte attrice, fratello e sorella dell'attore, concordano sul fatto che negli incontri a cui erano presenti (ma non erano presenti a tutti gli incontri che vi sono stati fra l'attore e i propri legali), gli odierni convenuti non avrebbero spiegato diffusamente il pagina 8 di 13
procedimento monitorio, la liquidazione della tassa di registro, né la possibilità di opporre il decreto ingiuntivo da parte del destinatario dell'ordine di pagamento. La testimonianza dà conto anche del fatto che l'avv. CP_2
non avrebbe chiesto al cliente la prova dei versamenti delle somme di cui al riconoscimento del debito sottoscritto dalla moglie.
Tuttavia, a ben vedere, nessun testimone riferisce, e invero la circostanza non
è in contestazione, che il sig. abbia mai dichiarato ai propri legali che Pt_1
l'atto che chiedeva di azionare monitoriamente era simulato.
E' evidente che si trattava di una circostanza fondamentale, posto che il cliente richiedeva al professionista di azionare un atto che formalmente appariva perfettamente valido ed efficace, ma che egli sapeva essere meramente apparente, tacendo quindi una circostanza importante sia per la strategia processuale, sia anche per la decisione stessa se azionarlo, posto che il legale avrebbe potuto rifiutare di azionare un documento della cui simulazione fosse stato a conoscenza.
L'attore, a sostegno delle proprie ragioni, richiama l'art. 27 del codice deontologico inerente i doveri di informazione del professionista verso il cliente, dovere che include anche quello di desistere da iniziative giudiziarie non fondate.
A parere di questo giudice il punto di partenza di quanto accaduto sta proprio nel comprendere se nel compito di informazione che spetta al professionista verso il cliente sia ricompreso anche il dovere di indagare se il cliente riferisce o meno fatti veri e/o consegna documenti che, seppur apparentemente perfetti, sono in realtà simulati.
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Nel caso di specie è stato lo stesso sig. a nascondere la natura simulata Pt_1
dell'atto che intendeva azionare. Non emerge, dai documenti o dall'istruttoria, né ciò è mai dichiarato dall'attore, che il sig. abbia con trasparenza Pt_1
comunicato ai propri legali che il riconoscimento di debito era simulato.
Ritiene questo giudice che il sig. doveva specificare che il documento Pt_1
che intendeva azionare era simulato e che, solo una volta dichiarata la reale natura del documento, avrebbe potuto dolersi del fatto che il proprio legale non lo aveva informato circa i rischi di azionare un documento simulato ed il fatto che sarebbe stata possibile che la propria controparte si opponesse al decreto ingiuntivo.
Il dovere di informativa dell'avvocato è sicuramente stringente e implica che sia data chiara e corretta informazione circa le possibili scelte processuali ed anche i rischi connessi con tali scelte, ma tale dovere si espande dai fatti riportati dal cliente, non da quelli omessi o nascosti.
Qualora il sig. avesse chiaramente informato i legali di possedere un Pt_1
riconoscimento di debito simulato, posto che non aveva mai elargito alla moglie le somme di denaro menzionate nella scrittura, in questo caso il legale che non avesse informato dei rischi connessi all'azione sarebbe sicuramente rimasto inadempiente rispetto all'obbligo informativo.
La prospettazione e l'interpretazione di parte attrice dei doveri di informativa del professionista intellettuale non risulta perciò corretta, appunto perché non considera il punto di partenza, ovvero l'omessa informazione da parte del cliente su una circostanza indispensabile e rispetto alla quale non può pretendersi che il professionista si spinga ad indagini circa la validità e/o simulazione di un documento apparentemente valido ed efficace.
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Ciò vale a maggior ragione di fronte ad una scrittura che era titolata perché la causale era chiaramente indicata e coerente con l'operazione di acquisto di un immobile;
era legittimo che l'avvocato si fidasse del cliente e della verità di quanto rappresentava, tenuto conto anche dell'urgenza manifestata dal cliente che chiedeva di azionare il documento, sottacendone la natura.
In questa situazione, ritiene il Giudice che non possa essere mosso alcun addebito ai convenuti, nemmeno per la questione dell'omessa informazione circa la tassa di registrazione. E' fatto noto che gli atti giudiziari sono soggetti a tassazione e che la soccombenza comporta l'addebito delle spese di lite.
Peraltro, se l'attore avesse chiarito che il titolo che voleva azionare era simulato, non si può escludere una comunicazione di informazioni diversa da parte del legale, inerente tanto l'avvio dell'azione (temeraria) in sé, quanto i rischi in termini di spese connessi con l'azione.
Infine, quanto alla domanda riconvenzionale di parte attrice, va osservato che essa risulta accoglibile, stante – come detto sopra – l'assenza di profili di non corretto adempimento della prestazione in capo agli odierni convenuti.
Infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al compenso dell'avvocato sorge per effetto del conferimento del mandato e dell'effettivo espletamento della prestazione, anche a prescindere dall'esistenza di un accordo sul punto. In mancanza di accordo, sono applicabili i parametri.
I convenuti richiedono:
€ 2.721,22, quale residuo dovuto, applicati i parametri medi, per il procedimento monitorio e come da preavviso del 27.6.2018 prodotto in pagina 11 di 13
questo giudizio. La richiesta risulta fondata, essendo documentale e non contestato il conferimento dell'incarico e l'attività svolta.
€ 1.525,56 quale compenso per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il conferimento dell'incarico e lo svolgimento dell'attività è documentato e la richiesta rientra nei parametri di legge.
€ 1.699,03 per la fase di merito del giudizio di separazione giudiziale. Anche per quest'attività il conferimento dell'incarico è provato e la richiesta rientra nei parametri di legge.
€ 634,40 per il giudizio di mediazione obbligatoria, rispetto al quale è documentato l'incarico all'avv. e la partecipazione agli incontri. La CP_2
richiesta rientra nei parametri di legge.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice risulta infondata, mentre va accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore e liquidate in favore di ciascuna parte convenuta in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e condanna l'attore a corrispondere ai convenuti la somma di
€ 6.580,21 per le causali indicate in parte motiva;
condanna l'attore a rifondere in favore di parte convenuta e di parte chiamata le spese di lite che liquida in € 4.500,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA e rimborso anticipazioni esenti.
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Verona, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Ciresola
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