Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2026, proposto da LO IG, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro De Bellis, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.96 del 13 marzo 2025 del Tribunale di Chieti, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio deli Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. IO Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO e TO
Con sentenza n.96 del 13 marzo 2025, notificata in forma esecutiva e poi passata in giudicato, il Tribunale di Chieti condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della Sig.ra LO IG della somma di €1.000,00, in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessata presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., segnalando che erano trascorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997) e richiedendo di fissare un termine massimo per l’adempimento di giorni 90.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, segnalando di essersi attivata per l’adempimento.
Nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.
Rilevata la mancata ottemperanza al giudicato di cui alla summenzionata sentenza n.96 del 13 marzo 2025 del Tribunale di Chieti, il gravame va accolto perché fondato, nei termini di seguito esposti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve quindi procedere al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra LO IG della somma di €1.000,00 (da utilizzare ai fini di cui all’art.1, comma 121 della Legge n.107 del 2015), in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, ex art.22, comma 36 della Legge n.724 del 1994, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; decorso inutilmente il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un suo funzionario, con ulteriore termine di adempimento di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del precedente; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto.
Non sussistono di contro i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e di interessi o rivalutazione comunque dovuti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.54/2026 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza di cui alle premesse nei modi e termini indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €400,00 (Quattrocento/00) oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IO Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IO Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO