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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
. R.G. 2588/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RoSSna Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2022 promoSS da:
(C.F. e P.I.: , Agente CP_1 Parte_1 P.IVA_1 per la riscossione di tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Sicilia, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale pro-tempore, TT.SS quale Responsabile del Contenzioso CP_2
Abruzzo, in forza dei poteri conferiti con procura in data 01/10/2021 a firma del Notaio
TT. Rep. n. 177893, Racc. n. 11776, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Cinzia Tolomei (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio sito in Ancona, Via Marsala n. 13 (PEC: Emai_1 [...]
– FAX: 071.2070304) Email_2
Attrice in riassunzione contro
(C.F.: ), rappresentata, assistita e difesa CP_3 C.F._2 dall'Avv. Dante Angiolelli del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Pisa n. 29, presso e nello studio dello stesso (C.F.: ; pec: C.F._3
numero di fax: 0854216570) Email_3
Convenuta in riassunzione pagina 1 di 15 Oggetto: opposizione a pignoramento/fase di merito
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2024 le parti hanno concluso come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza differita dal 10/2/25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTI DELLA DECISIONE
Esponeva la riassumente quanto segue. Parte_2
La , con ricorso ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione all'atto di pignoramento CP_3 presso terzi regolarmente notificato dall' , chiedendo di Controparte_4 voler accertare e dichiarare la nullità degli atti impugnati, stante la non debenza delle somme e la decadenza e prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva nel giudizio così incardinato l per Controparte_4 contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Il G.E. con ordinanza del
05/05/2022, comunicata dalla Cancelleria in data 06/05/2022, a scioglimento della riserva disponeva testualmente “sospende la presente esecutiva con compensazione integrale delle spese e competenze di questa fase cautelare, per le ragioni di cui in motivazione. FiSS il termine perentorio di 60 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo, a cura della parte intereSSta, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc, ridotti alla metà.” ll Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pescara, secondo la riassumente, aveva ritenuto di sospendere la procedura esecutiva sull'errato presupposto che la Sezione Fallimentare del Tribunale abbia dichiarato la chiusura dell'omonimo fallimento “per integrale pagamento dei debiti e delle spese di procedura, restituendo, peraltro, alla TT.SS CP_3 due beni immobili ed un residuo attivo pari ad € 47.643,00”. Inoltre, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto che in considerazione della notevole entità della somma portata dal pignoramento, vi sarebbe pregiudizio per la ricorrente qualora, all'esito di ulteriori eventuali approfondimenti anche di natura tecnica, da esperirsi nella successiva fase di pagina 2 di 15 merito, eSS steSS dovesse risultare definitivamente non debitrice delle somme portate dal pignoramento per cui è opposizione.
Più precisamente, le cartelle esattoriali che ci occupano venivano notificate a mezzo PEC nell'anno 2018 e 2019 direttamente al Curatore fallimentare ma mai impugnate dallo stesso nei termini di legge, con conseguente “cristallizzazione” dei crediti. Diversamente da quanto sostenuto sia dall'opponente che, erroneamente, dal GE, le cartelle di pagamento, oggetto del presente giudizio, non risultano assolutamente pagate in quanto mai oggetto di insinuazione al passivo. Il mancato deposito della domanda di insinuazione per le cartelle de quibus deriva unicamente dalla formazione del ruolo e notifica degli atti impositivi in data successiva allo spirare del termine annuale, previsto dall'art. 101 legge fallimentare, decorrente dalla esecutorietà dello stato passivo delle domande tempestive. Pertanto, in assenza di domanda di insinuazione, il credito dell'odierna esponente/attrice mai avrebbe potuto trovare soddisfazione in sede di riparto fallimentare. Del tutto inconferente dove ritenersi sia l'assunto dell'opponente che del GE laddove si ritiene che l'integrale pagamento dei debiti e delle spese di procedura in sede di chiusura fallimentare sia satisfattivo ed esaustivo nella soddisfazione di ulteriori crediti eventualmente non insinuati.
Successivamente, con decreto del 16/11/2021, veniva dichiarata chiusa la procedura fallimentare in capo alla contribuente dal Tribunale di Pescara senza però il pagamento dei crediti portati dal pignoramento presso terzi azionato dal . Solo in data CP_5 successiva alla chiusura del fallimento, l'Agente della Riscossione procedeva in data
29/11/2021 alla notifica dell'avviso di intimazione mediante consegna dell'atto alla ricorrente personalmente;
anche detto ultimo atto, seppur, come detto, ritualmente ricevuto dalla contribuente, non veniva opposto nei termini di legge.
Sulla scorta di quanto sopra atti, le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate nel pieno rispetto dei termini di legge.
Più precisamente: - cartella n. 08320180010289780, ruolo 2018, notificata in data
08/11/2018 alla PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore;
- cartella n.
08320180011005709, ruolo 2018, notificata in data 10/01/2019 alla PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore;
- cartella n. 0832019440883143, ruolo 2018, notificata in data 16/01/2019 alla PEC della procedura fallimentare, in persona del pagina 3 di 15 Curatore;
- cartella n. 08320190005468952 ruolo 2019, notificata in data 06/05/2019 alla
PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore;
- cartella n. 08320190006835547 ruolo 2019, notificata in data 08/08/2019 alla PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore;
- cartella n. 08320190008585866 ruolo 2019 notificata in data 21/11/2019 alla
PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore. Quindi, come compiutamente versato in atti e ricostruito dall'Ente di riscossione, la contribuente, e per eSS il Curatore fallimentare, è stata destinataria della notifica delle cartelle esattoriali, fondanti l'atto di pignoramento presso terzi mentre l'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73 veniva notificato direttamente alla ricorrente.
L'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali al Curatore fallimentare ha, inequivocabilmente, sospeso ogni termine di decadenza ed interrotto il maturarsi della prescrizione con la conseguente possibilità per l'Agente della Riscossione di procedere coattivamente in danno della contribuente, ritornata in bonis. Come riferito sul punto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i termini di decadenza entro cui la cartella di pagamento va notificata non decorrono in pendenza di fallimento;
per l'effetto, detti termini decadenziali incominceranno a decorrere dalla chiusura della procedura fallimentare (Cfr.
Cass. 23513/2020). Del resto, come noto, dopo la dichiarazione di fallimento, gli ulteriori atti del procedimento debbono indicare quale destinataria l'impresa in procedura e quale legale rappresentante della steSS il Curatore (cfr. Cass. 5/6/2008 n. 14894), tanto è avvenuto nella fattispecie in esame in cui le cartelle di pagamento, emesse dopo la sentenza di fallimento, sono state notificate al Curatore. Quindi, in definitiva, la notifica della cartella – costituente provocatio ad opponendum – è atto indefettibile per consentire alle parti l'esercizio del diritto di (eventuale) opposizione. Pertanto, nessuna decadenza potrà dirsi maturata nel caso che ci occupa.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente in sede di opposizione veniva evidenziato, per mero scrupolo difensivo, come la steSS sia assolutamente inammissibile in quanto proposta innanzi al Giudice non giurisdizionalmente competente. Infatti, con riguardo alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi ed iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, la Sig.ra avrebbe dovuto CP_3
pagina 4 di 15 incardinare il giudizio di opposizione, sin dalla fase della sospensiva, innanzi la competente
Commissione Tributaria.
E comunque, alla luce della nota sentenza della Suprema Corte di CaSSzione a Sezioni
Unite (n. 23397/2016), l'attività dell'Agente della Riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. il quale stabilisce che “…..salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni..” La richiamata decisione delle Sezioni Unite ha fatto leva sulla circostanza che la mancata opposizione della cartella di pagamento nei termini, come fatto generatore della irretrattabilità del credito, non determinerebbe l'effetto della conversione del termine di prescrizione da breve ad ordinario ex art. 2953 c.c. Ma, come noto, la formulazione letterale dell'art. 2953 c.c. prevede che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad esso è intervenuta sentenza di condanna paSSta in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”; per l'effetto la
Suprema Corte ha evidenziato solamente la portata applicativa della diposizione richiamata, ritenendo il principio dell'actio iudicati non estensibile in assenza di una vera e propria sentenza di condanna. Tale principio, però, non risponde alle problematiche connesse all'esistenza di un diritto della riscossione e della sua prescrizione, in quanto, seppure esclusa l'applicazione dell'actio iudicati, la prescrizione decennale di tale diritto appare sostenibile sotto ben altro e diverso profilo. Viene evidenziata la natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento che trae origine dall'art. 49 del DPR 602/73, secondo il quale “…per la riscossione delle somme non pagate il Concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo..”. L'art. 17 del D. Lgs. 46/99 dispone espreSSmente che la riscossione coattiva a mezzo ruolo si applica alle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali. Pertanto, il titolo esecutivo, per tutte le entrate indicate, è costituito proprio dal ruolo reso esecutivo e sottoscritto dal titolare dell'Ufficio e da un suo delegato, notificato al contribuente mediante la cartella esattoriale. Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito ed a seguito della creazione del ruolo non è più possibile scorporare le singole voci pagina 5 di 15 originarie. Il rapporto primitivo tra ente impositore da un lato e soggetto debitore dell'altro, viene, quindi, sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della
Riscossione quale soggetto avente, ex lege, diritto all'esecuzione del credito (vedasi anche
Tribunale di Trento sentenza n. 217/2017 del 15/12/2017). A decorrere dalla notifica della cartella, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fiSSta dalla legge per tali crediti, bensì dall'ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Si contestava, comunque, l'applicazione del termine quinquennale alla fattispecie che ci occupa, in ragione della corretta ricostruzione del procedimento di riscossione mediante ruolo e dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 2946 e 2953 c.c., come sostenuto da copiosa giurisprudenza, anche formatasi dopo la pubblicazione della sentenza n. 23397/2016 (ex pluribus ed in quanto alle sentenze di legittimità, Cass. n. 16713/2017;
Cass. n. 16713/2016; Cass. n. 13418/2016; Cass. n. 12074/2016.
Cocì concludeva la riassumente: in via principale: accertare e dichiarare la legittimità dell'atto esecutivo posto in essere dall' con ogni Controparte_4 conseguente statuizione anche in ordine alla condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite Con integrale vittoria di spese e competenze di lite, anche per la fase della sospensiva.
La controparte si costituiva assumendo la seguente posizione.
Anzitutto dichiarava di riportarsi a quanto già eccepito in sede di opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pescara. In particolare, tornava ad eccepire che le cartelle esattoriali ovvero gli avvisi di intimazione indicati esplicitamente dal creditore procedente / odierno attore come fonte del proprio credito e riportati nella tabella di cui a pag. 2 dell'atto di pignoramento presso terzi, non possono legittimare l' a promuovere procedura esecutiva di Controparte_6 espropriazione presso terzi de qua né a sottoporre a pignoramento la somma di euro
93.335,72 né tantomeno a richiedere l'assegnazione delle somme pignorate. pagina 6 di 15 Infatti, tali cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento sono state oggetto di insinuazione al passivo –creditore insinuato nella procedura Parte_2 fallimentare n. 25/2017 R.F., dinanzi al Tribunale di Pescara, Sezione Fallimentare, chiusa con decreto dello stesso Tribunale di Pescara, Sezione Fallimentare, Presidente Est. TT.
Bongrazio, emesso in data 16.11.2021. Dette cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento sono state oggetto della definizione agevolata, accolta con provvedimento dell' dell'11.10.2019 ed i relativi importi sono stati Controparte_4 integralmente pagati e soddisfatti dalla procedura fallimentare (Curatore TT. Persona_2 di Pescara). Pertanto, gli asseriti crediti dell' di cui al
[...] Parte_2 pignoramento presso terzi risultano del tutto soddisfatti, pagati ed estinti. Lo stesso
Tribunale di Pescara, Sezione Fallimentare, Presidente Rel. TT. Elio Bongrazio, nel decreto di chiusura del fallimento in data 16.11.2021, dando atto dell'integrale pagamento dei crediti ammessi al passivo (tra i quali quelli vantati dall' Controparte_4
) dichiarava “la chiusura, per integrale pagamento dei debiti e delle spese di
[...] procedura, del fallimento della “Farmacia De Lellis della TT.SS dichiarato CP_3 con sentenza del 17.05.2017”. Ergo, l' ha proposto Controparte_6 esecuzione forzata e segnatamente la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi n.
340/2022 R.G.E. del tutto sprovvista di titolo, interesse e legittimazione, stante il fatto che i crediti di cui alle cartelle ed intimazioni di pagamento de quibus risultano integralmente, soddisfatti, pagati, tacitati ed estinti nel pregresso giudizio fallimentare n. 25/2017 R.F. Del resto, risulta per tabulas che le cartelle esattoriali che ci occupano sono state notificate dall' al Curatore Fallimentare nel biennio 2018 e 2019, mentre il Parte_2 fallimento della TT.SS era ancora in corso (chiusosi solo nel mese di CP_3 novembre 2021, quindi rispettivamente due e tre anni dopo la notifica) con esplicita intimazione alla Curatela steSS di pagarle entro seSSnta giorni dalla notifica. E' vero che, come afferma controparte, le cartelle non sono mai state oggetto di impugnazione da parte della Curatela Fallimentare, ma proprio per tale motivo esse sono state regolarmente pagate dalla steSS Curatela all' come espreSSmente riconosciuto dal Parte_2
Curatore Fallimentare nonché dal Tribunale di Pescara – Sezione Fallimentare – Giudice
Delegato TT. Bongrazio, che ha dichiarato la chiusura del Fallimento della TT.SS CP_3
pagina 7 di 15 “per integrale pagamento dei debiti e delle spese di procedura” , disponendo inoltre CP_3 la restituzione alla TT.SS di due beni immobili e di un residuo attivo pari ad euro CP_3
47.643,00. Tale dichiarazione proveniente da due pubblici ufficiali, riveste fede privilegiata, di talchè eSS può essere contrastata e superata solo mediante querela di falso.
Né comunque può prendersi in considerazione quanto eccepito dal patrocinio di controparte nel proprio atto di citazione in riassunzione secondo cui l'asserito mancato deposito della domanda di insinuazione al passivo per le cartelle de quibus deriverebbe dalla formazione del ruolo e notifica degli atti impositivi in data successiva allo spirare del termine annuale, previsto dall'art. 101 della legge fallimentare, decorrente dalla esecutorietà dello stato passivo. E' invece a dirsi a confutazione di simile argomentazione avversaria che i crediti tributari de quibus infatti sono tutti sorti e scaduti prima della dichiarazione di fallimento della TT.SS , avvenuta il 9.5.2017, essendo riferibili alle annualità precedenti CP_3 al 2017. Quindi essi potevano e dovevano essere insinuati nella procedura fallimentare n.
25/2017 - ciò che infatti è effettivamente avvenuto - ed il Curatore Fallimentare della procedura TT. dopo aver ricevuto la notifica delle cartelle e la richiesta del Per_2 pagamento, ha proceduto al pagamento delle cartelle stesse.
In subordine, i vantati crediti sottesi alle stesse sarebbero estinti per decadenza e/o prescrizione.
Per quanto concerne la decadenza sui diritti di credito sottesi alla cartella n.
08320190000883143000, notificata il 16.01.2019, si rilevava che l'art. 25 del D.P.R. n.
602/1973 stabilisce esplicitamente che il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per le somme dovute in seguito ai controlli automatici, ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73. Nel caso di specie, trattandosi di importi asseritamente dovuti a seguito di controlli automatici avvenuti sulla dichiarazione del modello 770/2017 e relativi al periodo di imposta 2014, la cartella andava notificata entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2018. Poiché invece la notifica della cartella di pagamento n. . 08320190000883143000 è avvenuta solo il 16.01.2019, l'Ente creditore e l'Agente di riscossione sono definitivamente incorsi nella eccepita decadenza dal diritto di poter richiedere le somme indicate nella citata cartella nonché dal diritto di poter procedere pagina 8 di 15 alla notifica della cartella e dell'intimazione steSS. Anche la giurisprudenza delle
Commissioni Tributarie, sul punto ha statuito che “In caso di accertamento ex art. 36 bis
DPR n. 600/73, dopo l'intervento delle modifiche operate dalla legge n. 106/2005 all'art. 25, comma 1, del DPR 602/73, la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata
– a pena di decadenza – entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione”. ( cfr. ,ex multis, Comm. Tributaria Provinciale di Catania, Sezione 8,
Sentenza n. 6451/2017 del 13.06.2017). Per ciò che invece concerne la prescrizione delle somme iscritte a ruolo con le cartelle di pagamento richiamate dalla intimazione di pagamento n. 08320219000638568/000, nonchè dei crediti ad eSS sottesi, delle relative sanzioni nonché degli interessi dovuti, rilevasi che detti importi sono estinti per prescrizione quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4) cod. civ., che sottopone a prescrizione quinquennale “ gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nonché per quanto disposto dall'art. 20 D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, a tenor del quale “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il termine e' prorogato di un anno. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. Sul punto evidenziava che la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità stabilisce in cinque anni la prescrizione delle imposte e dei crediti tributari, anche in materia di IRPEF ed IRAP. L'orientamento si pone nel solco di quanto statuito dalla Corte di CaSSzione a Sezioni Unite, con la nota pronuncia n. 23397/2016, con la quale il Supremo Collegio ha precisato che tutte le pretese della Pubblica
Amministrazione ( , Inps, Inail, ecc.) si prescrivono nel termine breve Parte_2 di cinque anni, eccetto i casi in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza paSSta in giudicato. La medesima Corte di CaSSzione, Sezione Tributaria, ha statuito che:
“La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che pagina 9 di 15 vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore. In continuità, aderenza e conformità alle considerazioni che precedono si è inserito il pronunciamento di Cass. Civ. SS.UU. n. 23397/2016, che ha ampliato l'ambito d'applicazione della prescrizione breve. Infatti, mentre con la nota ordinanza n. 20213/15 la
S.C. aveva affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell , sicchè nelle altre Controparte_7 ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio, in quella correlata alla notifica dell'avviso di accertamento dell' avrebbe dovuto operare la Parte_2 prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l'estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc..)” (Cass. Civ. Sez. Trib.,
23.11.2018 n. 30362). Si riportava per completezza di trattazione anche gli orientamenti più recenti delle Commissioni Tributarie, Regionali e Provinciali, tutti conformi a quanto sopra esposto ed illustrato: “Al contrario per quanto concerne la prescrizione decorrente dalla notifica della cartella in poi, codesta Commissione ritiene di uniformarsi a quanto affermato dalla CaSSzione a sezioni unite con sentenza numero 23397 del 2016, secondo la quale la prescrizione dei tributi non è decennale ma quella prevista per il tributo stesso e pertanto triennale o quinquennale a seconda del tributo. Tutti i tributi portati nelle cartelle di cui è causa si prescrivono in cinque anni (IRPEF,ICl,Canone Rai) ad eccezione delle somme dovute per spese giudiziali che si prescrivono, come le sentenze paSSte in giudicato, in 10 anni”(Commissione Tributaria Regionale Lazio, Sentenza n. 5382/2019); “La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore. Infatti, mentre con la nota ordinanza n. 20213/15 la S.C. aveva affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell' , sicché nelle altre ipotesi di sussistenza del credito Controparte_7
pagina 10 di 15 erariale (ad esempio, la notifica dell'avviso di accertamento dell' ) Parte_2 avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l'estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc .. ) (cfr. CaSSzione civile Sez. Trib., 23/11/2018 n.30362; Commissione
Provinciale Catanzaro, Sent. n. 1774/2019). La Commissione con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito tributario, tenuto presente l'orientamento della Suprema Corte ed in particolare la sentenza nr. 23397/16 delle Sezioni Unite, ritiene che il credito iscritto a ruolo si prescriva nel termine “breve” di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale,
a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza paSSta in giudicato e con decreto ingiuntivo esecutivo. Al principio sopra enunciato la Suprema
Corte attribuisce valenza generale e quindi applicabile con riguardo a tutti gli atti comunque denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli Enti previdenziali ovvero di crediti relativi alle entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie o amministrative. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente deve quindi essere accolta” ( Sent. n. 390/2017). Risulterebbe Controparte_8 irrazionale un sistema con prescrizioni di 5 anni per tributi locali e sanzioni (per le sanzioni, per i diritti camerali, vedi d. m. 27 gennaio 2005, n. 54, art. 10), e di 10 anni per i tributi erariali, IRPEF, IVA e altro. Tutti i tributi, in oggetto, hanno adempimenti (scadenze) annuali, e quindi ex art. 2948, n. 4 cod. civ. la prescrizione è di 5 anni. Sostenere (vedi
Cass. 13080/2011) che '' … la prestazione tributaria attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi … “ non risulta ragionevole ed è palesemente illogico, poiché ciò che muta, anno per anno, non è il dovere della prestazione, ma la misura, l'entità, il quantum, da pagare - sempre anno per anno - . “Pertanto anche i tributi erariali sono pienamente disciplinati nell'art. 2948, n. 4 cod. civ. Il sistema in questo modo pagina 11 di 15 risulta più razionale, e solo gli obblighi derivanti da sentenza si prescrivono in 10 anni”
(Commissione Tributaria Provinciale Prato, n. 38/2017). Questi orientamenti giurisprudenziali, secondo la difesa della appaiono assolutamente giusti, corretti, CP_3 condivisibili, logici e ragionevoli, interpretando ed applicando ragionevolmente la normativa di riferimento in subiecta materia, in quanto la prescrizione in cinque anni prevista dal codice civile per gli interessi e per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a un anno o in termini più brevi”, si riferisce appunto alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. In altri termini, le disposizioni della norma si applicano nelle ipotesi di prestazioni periodiche, quando la ragione del pagamento è continuativa nel tempo, a differenza dei casi di debito unico. Il che vale appunto anche per le obbligazioni di carattere fiscale, come l'Irap e l'Irpef, dove l'imposta è dovuta annualmente in relazione ai presupposti di reddito dichiarati di volta in volta dal contribuente. Si tratta, dunque, di presupposti d'imposta tra loro diversi e ricalcolati ogni anno, perciò tra loro del tutto autonomi. Da ciò deriva l'applicabilità dell'art. 2948 n.4) cod. civ. e della relativa prescrizione estintiva quinquennale alle imposte IRPEF, alle Addizionali Regionali all'Irpef, all'IRAP nonché ai relativi interessi e sanzioni. Inoltre, per ciò che attiene specificamente alle sanzioni tributarie, l'art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 prevede espreSSmente che “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. Appare poi totalmente privo di pregio il richiamo operato da controparte all'art. 2953 cod. civ., contenente la previsione del termine prescrizionale decennale per i diritti sui quali sia intervenuta sentenza paSSta in giudicato.
Invero secondo quanto autorevolmente statuito dalla giurisprudenza tributaria e di legittimità: “La cartella di pagamento, come l'avviso di addebito dell'Inps e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile semplici atti amministrativi di autoformazione e, pertanto, sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre pagina 12 di 15 impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini dell'operatività della conversione del termine di prescrizione breve
(quinquennale) in quello ordinario decennale” (Comm. Trib. Reg. Toscana, Sez. VI –
Firenze, 06.09.2022 n . 999); “In tema di esecuzione fiscale, la mera mancata impugnazione di una cartella di pagamento non produce, ai fini della prescrizione, effetti equivalenti a quelli di un giudicato ma, unicamente, la definitività nel tributo, il cui termine di prescrizione resta quello ex lege previsto, decennale o quinquennale, a seconda della natura del tributo” (Comm. Trib. Reg. Piemonte Sez. I – Torino, 04.05.2021 n. 311); “La mancata impugnazione della cartella di pagamento di cui al d.lg. N. 46 del 1999, art. 24, comma 5 determina soltanto irretrattabilità del credito contributivo ma non provoca la c.d. conversione del termine prescrizione breve in ordinario” (Cass. Civ. Sez. Lav. 04.03.2021
n. 6097). Pertanto anche tale assunto avversario si appalesa destituito di ogni fondamento.
L'opponente concludeva l'opposta affinchè il Giudice voglia chiarare la illegittimità, la nullità, l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi promosso dall' , Agente della Riscossione della Provincia Controparte_6 di Pescara, in data 31.01.2022, ovvero disporne l'annullamento e/o la revoca in toto;
- dichiarare nulle e/o inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o erronee e/o estinte e/o precluse , e/o prescritte, le richieste, le domande e le pretese creditorie tutte siccome avanzate e proposte dall' , Agente della Riscossione della Controparte_6
Provincia di Pescara, con l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi in data 31.01.2022 e con l'atto di citazione in riassunzione in data 04.07.2022, ovvero disattenderle e rigettarle in toto, in quanto destituite di ogni pregio e fondamento sia in fatto che in diritto;
- con condanna dell' Controparte_9
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze
[...] di causa;
- con ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge e di giustizia.
Ebbene, la questione che ci occupa va definita tenendo presente anzitutto come il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 legge fallimentare, producono effetti soltanto ai fini del concorso. pagina 13 di 15 L'esecutività dello stato passivo, se non impugnato, determina un giudicato interno al fallimento, rendendo definitive le statuizioni relative all'ammissione, esclusione, classificazione e quantificazione dei crediti. Questo giudicato endofallimentare, tuttavia, non si estende ai rapporti esterni al fallimento. Ciò significa che il decreto di esecutività dello stato passivo non impedisce ai creditori di agire in sede ordinaria per far valere i propri diritti, né preclude al curatore di agire contro terzi per recuperare beni o diritti appartenenti al fallito. Il che significa che, una volta chiuso il fallimento, sia i creditori che il fallito possono rimettere in discussione le risultanze dello stato passivo, che, al di fuori del fallimento, possono essere utilizzate soltanto come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 120. Tuttavia se è vero che il fallito tornato in bonis può chiedere accertarsi che il credito di un creditore ammesso al passivo non sussisteva o era di entità inferiore a quella ammeSS, comunque non può richiedere la restituzione di quanto attribuito a quel creditore con i riparti, stante la stabilità dei riparti affermata dall'art. 114. In sostanza lo stato passivo, una volta reso esecutivo, acquisisce effetti di giudicato limitatamente alla procedura concorsuale, precludendo la riproposizione di questioni già decise in sede di verifica del passivo. Questo significa che le decisioni sull'ammissione o esclusione dei crediti, una volta non impugnate, vincolano la procedura steSS, ma non hanno effetto al di fuori di eSS.
Tanto premesso, la questione che ci occupa impone anzitutto di valutare le evidenze degli atti della procedura fallimentare, dovendosi escludere l'attribuzione all'approvazione dello stato passivo di un automatico effetto satisfattivo in ordine ad eventuali maggiori ed ulteriori crediti vantati dall' diversi da quelli insinuati. Parte_2
Ebbene, le evidenze degli atti (incompleti )della procedura fallimentare prodotti e delle produzioni documentali della riassumente non sono idonee a dare adeguato fondamento alla tesi di eSS riassumente.
Quest'ultima in sede di opposizione rilevava come contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, le cartelle, oggetto dell'atto di pignoramento presso terzi, non solo non sono state oggetto di insinuazione al passivo del fallimento ma neppure oggetto della rottamazione ter. Nella presente sede ha insistito nella mancata insinuazione delle cartelle originanti il pignoramento presso terzi, sotto il profilo probatorio richiamando la pagina 14 di 15 documentazione di cui al fascicolo di primo grado. Questo asseritamente comprende
1)estratto di ruolo;
2) referti notifica cartelle esattoriali;
3) avvisi di intimazione e referti di notifica;
4) pignoramento presso terzi;
5) domande di insinuazione al passivo;
6) decreto di apertura e di chiusura del fallimento.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla riassumente, le risultanze documentali non sono assolutamente dirimenti ai fini della dimostrazione della fondatezza della tesi dell' . Parte_2
Si consideri che in realtà la documentazione prodotta inclusiva di quella prodotta in sede di opposizione al fine di contrastare la richiesta di sospensiva non è né chiara né esaustiva. I cd referti di notifica di cartelle indirizzate al fallimento non sono completi in quanto per ciascuna notifica eseguita in via telematica è presente il meSSggio di consegna ma non quello di accettazione. I file nominativamente indicati come deposito insinuazione tardiva e deposito insinuazione tempestiva nulla dimostrano circa i crediti oggetto di effettiva insinuazione .
Nulla poi provano le mere notifiche di cartelle rivolte alla curatela Fallimentare e quelle successivamente indirizzate alla . CP_3
Per quanto sin qui rilevato, occorre dare accoglimento all'opposizione, con congrua compensazione delle spese alla luce della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Annulla l'atto di pignoramento di crediti presso terzi promosso dall' Controparte_4
, Agente della Riscossione della , in data 31.01.2022 nei
[...] Controparte_9 confronti di . Spese compensate CP_3
Pescara, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. RoSSna Villani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RoSSna Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2022 promoSS da:
(C.F. e P.I.: , Agente CP_1 Parte_1 P.IVA_1 per la riscossione di tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Sicilia, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale pro-tempore, TT.SS quale Responsabile del Contenzioso CP_2
Abruzzo, in forza dei poteri conferiti con procura in data 01/10/2021 a firma del Notaio
TT. Rep. n. 177893, Racc. n. 11776, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Cinzia Tolomei (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio sito in Ancona, Via Marsala n. 13 (PEC: Emai_1 [...]
– FAX: 071.2070304) Email_2
Attrice in riassunzione contro
(C.F.: ), rappresentata, assistita e difesa CP_3 C.F._2 dall'Avv. Dante Angiolelli del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Pisa n. 29, presso e nello studio dello stesso (C.F.: ; pec: C.F._3
numero di fax: 0854216570) Email_3
Convenuta in riassunzione pagina 1 di 15 Oggetto: opposizione a pignoramento/fase di merito
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2024 le parti hanno concluso come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza differita dal 10/2/25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTI DELLA DECISIONE
Esponeva la riassumente quanto segue. Parte_2
La , con ricorso ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione all'atto di pignoramento CP_3 presso terzi regolarmente notificato dall' , chiedendo di Controparte_4 voler accertare e dichiarare la nullità degli atti impugnati, stante la non debenza delle somme e la decadenza e prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva nel giudizio così incardinato l per Controparte_4 contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Il G.E. con ordinanza del
05/05/2022, comunicata dalla Cancelleria in data 06/05/2022, a scioglimento della riserva disponeva testualmente “sospende la presente esecutiva con compensazione integrale delle spese e competenze di questa fase cautelare, per le ragioni di cui in motivazione. FiSS il termine perentorio di 60 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo, a cura della parte intereSSta, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc, ridotti alla metà.” ll Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pescara, secondo la riassumente, aveva ritenuto di sospendere la procedura esecutiva sull'errato presupposto che la Sezione Fallimentare del Tribunale abbia dichiarato la chiusura dell'omonimo fallimento “per integrale pagamento dei debiti e delle spese di procedura, restituendo, peraltro, alla TT.SS CP_3 due beni immobili ed un residuo attivo pari ad € 47.643,00”. Inoltre, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto che in considerazione della notevole entità della somma portata dal pignoramento, vi sarebbe pregiudizio per la ricorrente qualora, all'esito di ulteriori eventuali approfondimenti anche di natura tecnica, da esperirsi nella successiva fase di pagina 2 di 15 merito, eSS steSS dovesse risultare definitivamente non debitrice delle somme portate dal pignoramento per cui è opposizione.
Più precisamente, le cartelle esattoriali che ci occupano venivano notificate a mezzo PEC nell'anno 2018 e 2019 direttamente al Curatore fallimentare ma mai impugnate dallo stesso nei termini di legge, con conseguente “cristallizzazione” dei crediti. Diversamente da quanto sostenuto sia dall'opponente che, erroneamente, dal GE, le cartelle di pagamento, oggetto del presente giudizio, non risultano assolutamente pagate in quanto mai oggetto di insinuazione al passivo. Il mancato deposito della domanda di insinuazione per le cartelle de quibus deriva unicamente dalla formazione del ruolo e notifica degli atti impositivi in data successiva allo spirare del termine annuale, previsto dall'art. 101 legge fallimentare, decorrente dalla esecutorietà dello stato passivo delle domande tempestive. Pertanto, in assenza di domanda di insinuazione, il credito dell'odierna esponente/attrice mai avrebbe potuto trovare soddisfazione in sede di riparto fallimentare. Del tutto inconferente dove ritenersi sia l'assunto dell'opponente che del GE laddove si ritiene che l'integrale pagamento dei debiti e delle spese di procedura in sede di chiusura fallimentare sia satisfattivo ed esaustivo nella soddisfazione di ulteriori crediti eventualmente non insinuati.
Successivamente, con decreto del 16/11/2021, veniva dichiarata chiusa la procedura fallimentare in capo alla contribuente dal Tribunale di Pescara senza però il pagamento dei crediti portati dal pignoramento presso terzi azionato dal . Solo in data CP_5 successiva alla chiusura del fallimento, l'Agente della Riscossione procedeva in data
29/11/2021 alla notifica dell'avviso di intimazione mediante consegna dell'atto alla ricorrente personalmente;
anche detto ultimo atto, seppur, come detto, ritualmente ricevuto dalla contribuente, non veniva opposto nei termini di legge.
Sulla scorta di quanto sopra atti, le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate nel pieno rispetto dei termini di legge.
Più precisamente: - cartella n. 08320180010289780, ruolo 2018, notificata in data
08/11/2018 alla PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore;
- cartella n.
08320180011005709, ruolo 2018, notificata in data 10/01/2019 alla PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore;
- cartella n. 0832019440883143, ruolo 2018, notificata in data 16/01/2019 alla PEC della procedura fallimentare, in persona del pagina 3 di 15 Curatore;
- cartella n. 08320190005468952 ruolo 2019, notificata in data 06/05/2019 alla
PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore;
- cartella n. 08320190006835547 ruolo 2019, notificata in data 08/08/2019 alla PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore;
- cartella n. 08320190008585866 ruolo 2019 notificata in data 21/11/2019 alla
PEC della procedura fallimentare, in persona del Curatore. Quindi, come compiutamente versato in atti e ricostruito dall'Ente di riscossione, la contribuente, e per eSS il Curatore fallimentare, è stata destinataria della notifica delle cartelle esattoriali, fondanti l'atto di pignoramento presso terzi mentre l'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73 veniva notificato direttamente alla ricorrente.
L'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali al Curatore fallimentare ha, inequivocabilmente, sospeso ogni termine di decadenza ed interrotto il maturarsi della prescrizione con la conseguente possibilità per l'Agente della Riscossione di procedere coattivamente in danno della contribuente, ritornata in bonis. Come riferito sul punto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i termini di decadenza entro cui la cartella di pagamento va notificata non decorrono in pendenza di fallimento;
per l'effetto, detti termini decadenziali incominceranno a decorrere dalla chiusura della procedura fallimentare (Cfr.
Cass. 23513/2020). Del resto, come noto, dopo la dichiarazione di fallimento, gli ulteriori atti del procedimento debbono indicare quale destinataria l'impresa in procedura e quale legale rappresentante della steSS il Curatore (cfr. Cass. 5/6/2008 n. 14894), tanto è avvenuto nella fattispecie in esame in cui le cartelle di pagamento, emesse dopo la sentenza di fallimento, sono state notificate al Curatore. Quindi, in definitiva, la notifica della cartella – costituente provocatio ad opponendum – è atto indefettibile per consentire alle parti l'esercizio del diritto di (eventuale) opposizione. Pertanto, nessuna decadenza potrà dirsi maturata nel caso che ci occupa.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente in sede di opposizione veniva evidenziato, per mero scrupolo difensivo, come la steSS sia assolutamente inammissibile in quanto proposta innanzi al Giudice non giurisdizionalmente competente. Infatti, con riguardo alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi ed iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, la Sig.ra avrebbe dovuto CP_3
pagina 4 di 15 incardinare il giudizio di opposizione, sin dalla fase della sospensiva, innanzi la competente
Commissione Tributaria.
E comunque, alla luce della nota sentenza della Suprema Corte di CaSSzione a Sezioni
Unite (n. 23397/2016), l'attività dell'Agente della Riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. il quale stabilisce che “…..salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni..” La richiamata decisione delle Sezioni Unite ha fatto leva sulla circostanza che la mancata opposizione della cartella di pagamento nei termini, come fatto generatore della irretrattabilità del credito, non determinerebbe l'effetto della conversione del termine di prescrizione da breve ad ordinario ex art. 2953 c.c. Ma, come noto, la formulazione letterale dell'art. 2953 c.c. prevede che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad esso è intervenuta sentenza di condanna paSSta in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”; per l'effetto la
Suprema Corte ha evidenziato solamente la portata applicativa della diposizione richiamata, ritenendo il principio dell'actio iudicati non estensibile in assenza di una vera e propria sentenza di condanna. Tale principio, però, non risponde alle problematiche connesse all'esistenza di un diritto della riscossione e della sua prescrizione, in quanto, seppure esclusa l'applicazione dell'actio iudicati, la prescrizione decennale di tale diritto appare sostenibile sotto ben altro e diverso profilo. Viene evidenziata la natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento che trae origine dall'art. 49 del DPR 602/73, secondo il quale “…per la riscossione delle somme non pagate il Concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo..”. L'art. 17 del D. Lgs. 46/99 dispone espreSSmente che la riscossione coattiva a mezzo ruolo si applica alle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali. Pertanto, il titolo esecutivo, per tutte le entrate indicate, è costituito proprio dal ruolo reso esecutivo e sottoscritto dal titolare dell'Ufficio e da un suo delegato, notificato al contribuente mediante la cartella esattoriale. Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito ed a seguito della creazione del ruolo non è più possibile scorporare le singole voci pagina 5 di 15 originarie. Il rapporto primitivo tra ente impositore da un lato e soggetto debitore dell'altro, viene, quindi, sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della
Riscossione quale soggetto avente, ex lege, diritto all'esecuzione del credito (vedasi anche
Tribunale di Trento sentenza n. 217/2017 del 15/12/2017). A decorrere dalla notifica della cartella, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fiSSta dalla legge per tali crediti, bensì dall'ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Si contestava, comunque, l'applicazione del termine quinquennale alla fattispecie che ci occupa, in ragione della corretta ricostruzione del procedimento di riscossione mediante ruolo e dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 2946 e 2953 c.c., come sostenuto da copiosa giurisprudenza, anche formatasi dopo la pubblicazione della sentenza n. 23397/2016 (ex pluribus ed in quanto alle sentenze di legittimità, Cass. n. 16713/2017;
Cass. n. 16713/2016; Cass. n. 13418/2016; Cass. n. 12074/2016.
Cocì concludeva la riassumente: in via principale: accertare e dichiarare la legittimità dell'atto esecutivo posto in essere dall' con ogni Controparte_4 conseguente statuizione anche in ordine alla condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite Con integrale vittoria di spese e competenze di lite, anche per la fase della sospensiva.
La controparte si costituiva assumendo la seguente posizione.
Anzitutto dichiarava di riportarsi a quanto già eccepito in sede di opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pescara. In particolare, tornava ad eccepire che le cartelle esattoriali ovvero gli avvisi di intimazione indicati esplicitamente dal creditore procedente / odierno attore come fonte del proprio credito e riportati nella tabella di cui a pag. 2 dell'atto di pignoramento presso terzi, non possono legittimare l' a promuovere procedura esecutiva di Controparte_6 espropriazione presso terzi de qua né a sottoporre a pignoramento la somma di euro
93.335,72 né tantomeno a richiedere l'assegnazione delle somme pignorate. pagina 6 di 15 Infatti, tali cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento sono state oggetto di insinuazione al passivo –creditore insinuato nella procedura Parte_2 fallimentare n. 25/2017 R.F., dinanzi al Tribunale di Pescara, Sezione Fallimentare, chiusa con decreto dello stesso Tribunale di Pescara, Sezione Fallimentare, Presidente Est. TT.
Bongrazio, emesso in data 16.11.2021. Dette cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento sono state oggetto della definizione agevolata, accolta con provvedimento dell' dell'11.10.2019 ed i relativi importi sono stati Controparte_4 integralmente pagati e soddisfatti dalla procedura fallimentare (Curatore TT. Persona_2 di Pescara). Pertanto, gli asseriti crediti dell' di cui al
[...] Parte_2 pignoramento presso terzi risultano del tutto soddisfatti, pagati ed estinti. Lo stesso
Tribunale di Pescara, Sezione Fallimentare, Presidente Rel. TT. Elio Bongrazio, nel decreto di chiusura del fallimento in data 16.11.2021, dando atto dell'integrale pagamento dei crediti ammessi al passivo (tra i quali quelli vantati dall' Controparte_4
) dichiarava “la chiusura, per integrale pagamento dei debiti e delle spese di
[...] procedura, del fallimento della “Farmacia De Lellis della TT.SS dichiarato CP_3 con sentenza del 17.05.2017”. Ergo, l' ha proposto Controparte_6 esecuzione forzata e segnatamente la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi n.
340/2022 R.G.E. del tutto sprovvista di titolo, interesse e legittimazione, stante il fatto che i crediti di cui alle cartelle ed intimazioni di pagamento de quibus risultano integralmente, soddisfatti, pagati, tacitati ed estinti nel pregresso giudizio fallimentare n. 25/2017 R.F. Del resto, risulta per tabulas che le cartelle esattoriali che ci occupano sono state notificate dall' al Curatore Fallimentare nel biennio 2018 e 2019, mentre il Parte_2 fallimento della TT.SS era ancora in corso (chiusosi solo nel mese di CP_3 novembre 2021, quindi rispettivamente due e tre anni dopo la notifica) con esplicita intimazione alla Curatela steSS di pagarle entro seSSnta giorni dalla notifica. E' vero che, come afferma controparte, le cartelle non sono mai state oggetto di impugnazione da parte della Curatela Fallimentare, ma proprio per tale motivo esse sono state regolarmente pagate dalla steSS Curatela all' come espreSSmente riconosciuto dal Parte_2
Curatore Fallimentare nonché dal Tribunale di Pescara – Sezione Fallimentare – Giudice
Delegato TT. Bongrazio, che ha dichiarato la chiusura del Fallimento della TT.SS CP_3
pagina 7 di 15 “per integrale pagamento dei debiti e delle spese di procedura” , disponendo inoltre CP_3 la restituzione alla TT.SS di due beni immobili e di un residuo attivo pari ad euro CP_3
47.643,00. Tale dichiarazione proveniente da due pubblici ufficiali, riveste fede privilegiata, di talchè eSS può essere contrastata e superata solo mediante querela di falso.
Né comunque può prendersi in considerazione quanto eccepito dal patrocinio di controparte nel proprio atto di citazione in riassunzione secondo cui l'asserito mancato deposito della domanda di insinuazione al passivo per le cartelle de quibus deriverebbe dalla formazione del ruolo e notifica degli atti impositivi in data successiva allo spirare del termine annuale, previsto dall'art. 101 della legge fallimentare, decorrente dalla esecutorietà dello stato passivo. E' invece a dirsi a confutazione di simile argomentazione avversaria che i crediti tributari de quibus infatti sono tutti sorti e scaduti prima della dichiarazione di fallimento della TT.SS , avvenuta il 9.5.2017, essendo riferibili alle annualità precedenti CP_3 al 2017. Quindi essi potevano e dovevano essere insinuati nella procedura fallimentare n.
25/2017 - ciò che infatti è effettivamente avvenuto - ed il Curatore Fallimentare della procedura TT. dopo aver ricevuto la notifica delle cartelle e la richiesta del Per_2 pagamento, ha proceduto al pagamento delle cartelle stesse.
In subordine, i vantati crediti sottesi alle stesse sarebbero estinti per decadenza e/o prescrizione.
Per quanto concerne la decadenza sui diritti di credito sottesi alla cartella n.
08320190000883143000, notificata il 16.01.2019, si rilevava che l'art. 25 del D.P.R. n.
602/1973 stabilisce esplicitamente che il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per le somme dovute in seguito ai controlli automatici, ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73. Nel caso di specie, trattandosi di importi asseritamente dovuti a seguito di controlli automatici avvenuti sulla dichiarazione del modello 770/2017 e relativi al periodo di imposta 2014, la cartella andava notificata entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2018. Poiché invece la notifica della cartella di pagamento n. . 08320190000883143000 è avvenuta solo il 16.01.2019, l'Ente creditore e l'Agente di riscossione sono definitivamente incorsi nella eccepita decadenza dal diritto di poter richiedere le somme indicate nella citata cartella nonché dal diritto di poter procedere pagina 8 di 15 alla notifica della cartella e dell'intimazione steSS. Anche la giurisprudenza delle
Commissioni Tributarie, sul punto ha statuito che “In caso di accertamento ex art. 36 bis
DPR n. 600/73, dopo l'intervento delle modifiche operate dalla legge n. 106/2005 all'art. 25, comma 1, del DPR 602/73, la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata
– a pena di decadenza – entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione”. ( cfr. ,ex multis, Comm. Tributaria Provinciale di Catania, Sezione 8,
Sentenza n. 6451/2017 del 13.06.2017). Per ciò che invece concerne la prescrizione delle somme iscritte a ruolo con le cartelle di pagamento richiamate dalla intimazione di pagamento n. 08320219000638568/000, nonchè dei crediti ad eSS sottesi, delle relative sanzioni nonché degli interessi dovuti, rilevasi che detti importi sono estinti per prescrizione quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4) cod. civ., che sottopone a prescrizione quinquennale “ gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nonché per quanto disposto dall'art. 20 D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, a tenor del quale “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il termine e' prorogato di un anno. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. Sul punto evidenziava che la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità stabilisce in cinque anni la prescrizione delle imposte e dei crediti tributari, anche in materia di IRPEF ed IRAP. L'orientamento si pone nel solco di quanto statuito dalla Corte di CaSSzione a Sezioni Unite, con la nota pronuncia n. 23397/2016, con la quale il Supremo Collegio ha precisato che tutte le pretese della Pubblica
Amministrazione ( , Inps, Inail, ecc.) si prescrivono nel termine breve Parte_2 di cinque anni, eccetto i casi in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza paSSta in giudicato. La medesima Corte di CaSSzione, Sezione Tributaria, ha statuito che:
“La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che pagina 9 di 15 vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore. In continuità, aderenza e conformità alle considerazioni che precedono si è inserito il pronunciamento di Cass. Civ. SS.UU. n. 23397/2016, che ha ampliato l'ambito d'applicazione della prescrizione breve. Infatti, mentre con la nota ordinanza n. 20213/15 la
S.C. aveva affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell , sicchè nelle altre Controparte_7 ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio, in quella correlata alla notifica dell'avviso di accertamento dell' avrebbe dovuto operare la Parte_2 prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l'estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc..)” (Cass. Civ. Sez. Trib.,
23.11.2018 n. 30362). Si riportava per completezza di trattazione anche gli orientamenti più recenti delle Commissioni Tributarie, Regionali e Provinciali, tutti conformi a quanto sopra esposto ed illustrato: “Al contrario per quanto concerne la prescrizione decorrente dalla notifica della cartella in poi, codesta Commissione ritiene di uniformarsi a quanto affermato dalla CaSSzione a sezioni unite con sentenza numero 23397 del 2016, secondo la quale la prescrizione dei tributi non è decennale ma quella prevista per il tributo stesso e pertanto triennale o quinquennale a seconda del tributo. Tutti i tributi portati nelle cartelle di cui è causa si prescrivono in cinque anni (IRPEF,ICl,Canone Rai) ad eccezione delle somme dovute per spese giudiziali che si prescrivono, come le sentenze paSSte in giudicato, in 10 anni”(Commissione Tributaria Regionale Lazio, Sentenza n. 5382/2019); “La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore. Infatti, mentre con la nota ordinanza n. 20213/15 la S.C. aveva affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell' , sicché nelle altre ipotesi di sussistenza del credito Controparte_7
pagina 10 di 15 erariale (ad esempio, la notifica dell'avviso di accertamento dell' ) Parte_2 avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l'estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc .. ) (cfr. CaSSzione civile Sez. Trib., 23/11/2018 n.30362; Commissione
Provinciale Catanzaro, Sent. n. 1774/2019). La Commissione con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito tributario, tenuto presente l'orientamento della Suprema Corte ed in particolare la sentenza nr. 23397/16 delle Sezioni Unite, ritiene che il credito iscritto a ruolo si prescriva nel termine “breve” di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale,
a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza paSSta in giudicato e con decreto ingiuntivo esecutivo. Al principio sopra enunciato la Suprema
Corte attribuisce valenza generale e quindi applicabile con riguardo a tutti gli atti comunque denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli Enti previdenziali ovvero di crediti relativi alle entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie o amministrative. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente deve quindi essere accolta” ( Sent. n. 390/2017). Risulterebbe Controparte_8 irrazionale un sistema con prescrizioni di 5 anni per tributi locali e sanzioni (per le sanzioni, per i diritti camerali, vedi d. m. 27 gennaio 2005, n. 54, art. 10), e di 10 anni per i tributi erariali, IRPEF, IVA e altro. Tutti i tributi, in oggetto, hanno adempimenti (scadenze) annuali, e quindi ex art. 2948, n. 4 cod. civ. la prescrizione è di 5 anni. Sostenere (vedi
Cass. 13080/2011) che '' … la prestazione tributaria attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi … “ non risulta ragionevole ed è palesemente illogico, poiché ciò che muta, anno per anno, non è il dovere della prestazione, ma la misura, l'entità, il quantum, da pagare - sempre anno per anno - . “Pertanto anche i tributi erariali sono pienamente disciplinati nell'art. 2948, n. 4 cod. civ. Il sistema in questo modo pagina 11 di 15 risulta più razionale, e solo gli obblighi derivanti da sentenza si prescrivono in 10 anni”
(Commissione Tributaria Provinciale Prato, n. 38/2017). Questi orientamenti giurisprudenziali, secondo la difesa della appaiono assolutamente giusti, corretti, CP_3 condivisibili, logici e ragionevoli, interpretando ed applicando ragionevolmente la normativa di riferimento in subiecta materia, in quanto la prescrizione in cinque anni prevista dal codice civile per gli interessi e per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a un anno o in termini più brevi”, si riferisce appunto alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. In altri termini, le disposizioni della norma si applicano nelle ipotesi di prestazioni periodiche, quando la ragione del pagamento è continuativa nel tempo, a differenza dei casi di debito unico. Il che vale appunto anche per le obbligazioni di carattere fiscale, come l'Irap e l'Irpef, dove l'imposta è dovuta annualmente in relazione ai presupposti di reddito dichiarati di volta in volta dal contribuente. Si tratta, dunque, di presupposti d'imposta tra loro diversi e ricalcolati ogni anno, perciò tra loro del tutto autonomi. Da ciò deriva l'applicabilità dell'art. 2948 n.4) cod. civ. e della relativa prescrizione estintiva quinquennale alle imposte IRPEF, alle Addizionali Regionali all'Irpef, all'IRAP nonché ai relativi interessi e sanzioni. Inoltre, per ciò che attiene specificamente alle sanzioni tributarie, l'art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 prevede espreSSmente che “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. Appare poi totalmente privo di pregio il richiamo operato da controparte all'art. 2953 cod. civ., contenente la previsione del termine prescrizionale decennale per i diritti sui quali sia intervenuta sentenza paSSta in giudicato.
Invero secondo quanto autorevolmente statuito dalla giurisprudenza tributaria e di legittimità: “La cartella di pagamento, come l'avviso di addebito dell'Inps e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile semplici atti amministrativi di autoformazione e, pertanto, sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre pagina 12 di 15 impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini dell'operatività della conversione del termine di prescrizione breve
(quinquennale) in quello ordinario decennale” (Comm. Trib. Reg. Toscana, Sez. VI –
Firenze, 06.09.2022 n . 999); “In tema di esecuzione fiscale, la mera mancata impugnazione di una cartella di pagamento non produce, ai fini della prescrizione, effetti equivalenti a quelli di un giudicato ma, unicamente, la definitività nel tributo, il cui termine di prescrizione resta quello ex lege previsto, decennale o quinquennale, a seconda della natura del tributo” (Comm. Trib. Reg. Piemonte Sez. I – Torino, 04.05.2021 n. 311); “La mancata impugnazione della cartella di pagamento di cui al d.lg. N. 46 del 1999, art. 24, comma 5 determina soltanto irretrattabilità del credito contributivo ma non provoca la c.d. conversione del termine prescrizione breve in ordinario” (Cass. Civ. Sez. Lav. 04.03.2021
n. 6097). Pertanto anche tale assunto avversario si appalesa destituito di ogni fondamento.
L'opponente concludeva l'opposta affinchè il Giudice voglia chiarare la illegittimità, la nullità, l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi promosso dall' , Agente della Riscossione della Provincia Controparte_6 di Pescara, in data 31.01.2022, ovvero disporne l'annullamento e/o la revoca in toto;
- dichiarare nulle e/o inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o erronee e/o estinte e/o precluse , e/o prescritte, le richieste, le domande e le pretese creditorie tutte siccome avanzate e proposte dall' , Agente della Riscossione della Controparte_6
Provincia di Pescara, con l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi in data 31.01.2022 e con l'atto di citazione in riassunzione in data 04.07.2022, ovvero disattenderle e rigettarle in toto, in quanto destituite di ogni pregio e fondamento sia in fatto che in diritto;
- con condanna dell' Controparte_9
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze
[...] di causa;
- con ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge e di giustizia.
Ebbene, la questione che ci occupa va definita tenendo presente anzitutto come il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 legge fallimentare, producono effetti soltanto ai fini del concorso. pagina 13 di 15 L'esecutività dello stato passivo, se non impugnato, determina un giudicato interno al fallimento, rendendo definitive le statuizioni relative all'ammissione, esclusione, classificazione e quantificazione dei crediti. Questo giudicato endofallimentare, tuttavia, non si estende ai rapporti esterni al fallimento. Ciò significa che il decreto di esecutività dello stato passivo non impedisce ai creditori di agire in sede ordinaria per far valere i propri diritti, né preclude al curatore di agire contro terzi per recuperare beni o diritti appartenenti al fallito. Il che significa che, una volta chiuso il fallimento, sia i creditori che il fallito possono rimettere in discussione le risultanze dello stato passivo, che, al di fuori del fallimento, possono essere utilizzate soltanto come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 120. Tuttavia se è vero che il fallito tornato in bonis può chiedere accertarsi che il credito di un creditore ammesso al passivo non sussisteva o era di entità inferiore a quella ammeSS, comunque non può richiedere la restituzione di quanto attribuito a quel creditore con i riparti, stante la stabilità dei riparti affermata dall'art. 114. In sostanza lo stato passivo, una volta reso esecutivo, acquisisce effetti di giudicato limitatamente alla procedura concorsuale, precludendo la riproposizione di questioni già decise in sede di verifica del passivo. Questo significa che le decisioni sull'ammissione o esclusione dei crediti, una volta non impugnate, vincolano la procedura steSS, ma non hanno effetto al di fuori di eSS.
Tanto premesso, la questione che ci occupa impone anzitutto di valutare le evidenze degli atti della procedura fallimentare, dovendosi escludere l'attribuzione all'approvazione dello stato passivo di un automatico effetto satisfattivo in ordine ad eventuali maggiori ed ulteriori crediti vantati dall' diversi da quelli insinuati. Parte_2
Ebbene, le evidenze degli atti (incompleti )della procedura fallimentare prodotti e delle produzioni documentali della riassumente non sono idonee a dare adeguato fondamento alla tesi di eSS riassumente.
Quest'ultima in sede di opposizione rilevava come contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, le cartelle, oggetto dell'atto di pignoramento presso terzi, non solo non sono state oggetto di insinuazione al passivo del fallimento ma neppure oggetto della rottamazione ter. Nella presente sede ha insistito nella mancata insinuazione delle cartelle originanti il pignoramento presso terzi, sotto il profilo probatorio richiamando la pagina 14 di 15 documentazione di cui al fascicolo di primo grado. Questo asseritamente comprende
1)estratto di ruolo;
2) referti notifica cartelle esattoriali;
3) avvisi di intimazione e referti di notifica;
4) pignoramento presso terzi;
5) domande di insinuazione al passivo;
6) decreto di apertura e di chiusura del fallimento.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla riassumente, le risultanze documentali non sono assolutamente dirimenti ai fini della dimostrazione della fondatezza della tesi dell' . Parte_2
Si consideri che in realtà la documentazione prodotta inclusiva di quella prodotta in sede di opposizione al fine di contrastare la richiesta di sospensiva non è né chiara né esaustiva. I cd referti di notifica di cartelle indirizzate al fallimento non sono completi in quanto per ciascuna notifica eseguita in via telematica è presente il meSSggio di consegna ma non quello di accettazione. I file nominativamente indicati come deposito insinuazione tardiva e deposito insinuazione tempestiva nulla dimostrano circa i crediti oggetto di effettiva insinuazione .
Nulla poi provano le mere notifiche di cartelle rivolte alla curatela Fallimentare e quelle successivamente indirizzate alla . CP_3
Per quanto sin qui rilevato, occorre dare accoglimento all'opposizione, con congrua compensazione delle spese alla luce della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Annulla l'atto di pignoramento di crediti presso terzi promosso dall' Controparte_4
, Agente della Riscossione della , in data 31.01.2022 nei
[...] Controparte_9 confronti di . Spese compensate CP_3
Pescara, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. RoSSna Villani
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