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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4117/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. UC IN Presidente dr.ssa AU Di AR Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...], cittadino italiano, residente in [...], rappresentato e difeso – in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine allegata nella busta telematica contenente il ricorso – dall'Avv. Lorenza Gnes C.F. recapito pec C.F._2 Email_1 e fax 0461/1863048, presso la quale è elettivamente domiciliato in Trento, Via Grazioli n.7
e
, nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa – in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine allegata nella busta telematica contenente il presente ricorso- dall'Avv. Gabriella Zuccarini- recapito pec e fax 0861254176 presso la quale è elettivamente Email_2 domiciliata in Teramo alla Circonvallazione Spalato n. 74/a in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine allegata nella busta telematica contenente il ricorso
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 11 settembre 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 23 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11.09.2025. All'udienza del 23.10.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Assegnazione della casa coniugale sita in Pressano di Lavis, Via Pilati 26/a, comprensiva di arredi e corredi alla signora che la abiterà assieme ai figli sino al 31 agosto 2026. Il signor CP_1 Pt_1 manterrà la residenza presso la casa familiare, che occuperà, unitamente a moglie e figli sino al trasferimento della signora presso altra abitazione. Il marito pagherà il mutuo per l'acquisto della casa allo stesso intestato nonché si assumerà il pagamento delle bollette per acqua-gas, energia elettrica, rifiuti e quant'altro sarà necessario per il mantenimento della casa coniugale e da settembre 2025 verserà alla moglie, quale contributo per le spese famigliari, la somma complessiva di euro 600,00.- mensili, sino a giugno 2026. 3) Saranno a carico del signor al 100% le spese Pt_1 straordinarie a favore dei tre figli. Per l'identificazione delle spese straordinarie i coniugi faranno riferimento al protocollo del CNF. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dal signor Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2026 i tre figli diventeranno fiscalmente a carico Pt_1 del signor 4) Saranno incassati al 100% dalla madre l'assegno unico universale ed eventuali Pt_1 altri contributi provinciali o statali a favore dei figli. 5) Il marito con la sottoscrizione del presente atto si impegna a versare alla moglie la somma di euro 275.000,00-, a titolo di restituzione di somme personali investite dalla signora all'interno del matrimonio e refusione degli apporti forniti per il ménage famigliare. La somma complessiva di 275.000,00.- euro verrà versata tramite bonifico bancario sul conto corrente della signora in due tranche: per euro 50.000,00.- saranno CP_1 versati entro il 31.10.2025 ed euro 225.000,00.- saranno versati entro il 30.11.2025. L'autovettura Mercedes GLC targa GK297ZS in uso alla moglie rimarrà in uso alla stessa con pagamento di bollo, assicurazione e manutenzione a carico del marito. La signora restituirà la macchina al CP_1 marito al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o eventualmente prima di tale data previo accordo tra le parti. 6) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 11 settembre 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 25 maggio 2003 in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Sant'Egidio alla Vibrata al N. 10, P.2, serie A, anno 2003); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 24 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
AU Di AR UC IN