TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11638/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Amleto Cazzaniga Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari d' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 445bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario sotteso al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Si è costituito in giudizio l' , a mezzo di suoi funzionari, contestando il ricorso. CP_1
Con note di trattazione scritta depositate in data 9.01.2025 l' ha così dedotto: “La difesa CP_1
dell in data odierna è venuta a conoscenza della circostanza che il verbale impugnato da parte CP_1
istante con ricorso depositato in data 28/12/2023 era quello relativo alla visita effettuata in data
23/11/23, sospeso per chiamata a visita diretta effettuata in data 08/01/2024 ed il cui elaborato, favorevole per la parte è stato inviato alla stessa in data 09/01/2024, quindi successivamente alla data di deposito del ricorso di cui è causa. Le risultanze della visita diretta menzionata sono favorevoli alla parte poichè riconoscono in via amministrativa il beneficio richiesto e pertanto si chiede, ove l'Organo
Giudicante lo ritenga possibile, di pronunciarsi sulla cessata materia del contendere. A sostegno di quanto rappresentato si allegano alla presente memoria generica copia del DB integrato di invalidità
pagina 1 di 2 civile, copia del verbale definitivo e parere concorde del CTP dell alla bozza della CTU CP_1 effettuata”.
La ricorrente, con note di trattazione scritta depositate in data 8.04.2025, ha chiesto procedersi alla definizione del giudizio, stante il riconoscimento da parte del C.T.U. della indennità di accompagnamento.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto del riconoscimento della indennità di accompagnamento operato in autotutela dall' , non sussiste più CP_1
l'interesse ad agire e a contraddire.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11638/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Amleto Cazzaniga Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari d' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 445bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario sotteso al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Si è costituito in giudizio l' , a mezzo di suoi funzionari, contestando il ricorso. CP_1
Con note di trattazione scritta depositate in data 9.01.2025 l' ha così dedotto: “La difesa CP_1
dell in data odierna è venuta a conoscenza della circostanza che il verbale impugnato da parte CP_1
istante con ricorso depositato in data 28/12/2023 era quello relativo alla visita effettuata in data
23/11/23, sospeso per chiamata a visita diretta effettuata in data 08/01/2024 ed il cui elaborato, favorevole per la parte è stato inviato alla stessa in data 09/01/2024, quindi successivamente alla data di deposito del ricorso di cui è causa. Le risultanze della visita diretta menzionata sono favorevoli alla parte poichè riconoscono in via amministrativa il beneficio richiesto e pertanto si chiede, ove l'Organo
Giudicante lo ritenga possibile, di pronunciarsi sulla cessata materia del contendere. A sostegno di quanto rappresentato si allegano alla presente memoria generica copia del DB integrato di invalidità
pagina 1 di 2 civile, copia del verbale definitivo e parere concorde del CTP dell alla bozza della CTU CP_1 effettuata”.
La ricorrente, con note di trattazione scritta depositate in data 8.04.2025, ha chiesto procedersi alla definizione del giudizio, stante il riconoscimento da parte del C.T.U. della indennità di accompagnamento.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto del riconoscimento della indennità di accompagnamento operato in autotutela dall' , non sussiste più CP_1
l'interesse ad agire e a contraddire.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2