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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5292/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5292/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentato e difeso da se stessa. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pt. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi difensore d'ufficio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO L'Avv. Attinà Giuseppa, proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi comunicato il 28.03.2023 ed emesso dal Giudice del Tribunale di
Catania ( I Sezione penale) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 7715/2015 – R.G.N.R.
8715/11; la ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa d'ufficio nell'interesse di
, lamentava l'omessa liquidazione della fase istruttoria-dibattimentale e decisionale, Parte_2 nonché dei compensi relativi all'attività posta in essere per il recupero del credito professionale e, di conseguenza, chiedeva riconoscersi le somme di cui all'istanza di liquidazione depositata il 13.06.2022, da porsi a carico dell'Erario ex art. 4 DPR 115/2002 con vittoria di spese del presente giudizio. pagina 1 di 4 Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore d'ufficio per l'attività svolta nell'ambito di un giudizio penale definito con sentenza n. 675/2021. Parte ricorrente, ai fini della prova della attività svolta, ha prodotto tre verbali, che dimostrano la presenza del difensore d'ufficio alle udienze del 12.06.2018, 11.02.2020 e 23.02.2021.
In punto di diritto occorre premettere che in materia di spese di giustizia per la difesa d'ufficio in materia penale trova applicazione il combinato disposto degli 116 e 106 bis, nonché l'art. 82 del DPR
115 del 2002, mentre per la specifica liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali si applicano le tabelle Ministeriali del DM 55 del 2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018.
In via preliminare, occorre chiarire che secondo orientamento consolidato della Suprema Corte “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011). E' stato altresì precisato che, poichè
l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt.
82 e 116,i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
(b) proprio perchè il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4,
14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473)” (cfr. Cass. civ. sent. n.
3673/2019 e, ancora da ultimo: Cass. Civ. sent. n. 5041/2'24 “ È consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già Cass. Sez. 2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 Rv.
620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della
Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha
diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al
rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a
pagina 2 di 4 buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n.
22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-
3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta
del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché
l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva,
ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente
attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato.”)
Premesso che la fase di studio non risulta essere oggetto di domanda, occorre soffermarsi sulla analisi della attività effettivamente svolta ai fini della liquidazione delle fasi istruttoria- dibattimentale e decisionale, tenendo conto delle norme di riferimento.
L'art. 12 comma III, DM 55/2014 art. 12 co. 3 indica cosa si intende esemplificativamente: “per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”, attività che non risultano essere state poste in essere sulla base della documentazione allegata in atti.
Ancora recita la norma in commento: “per fase istruttoria o dibattimentale si intende le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”: nel caso di specie, dall'esame dei verbali di causa, non risulta espletata alcuna di tali attività (crf verbali depositati da cui non emerge alcuna istanza o richiesta da parte del difensore) sicchè nulla è dovuto.
Infine la norma recita: “per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”; dalla lettura del verbale d'udienza del 23.02.2021 emerge che il difensore si è limitato ad associarsi alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato ( rilevata dal Giudice); egli ha dunque diritto alla liquidazione della fase decisoria, tenendo conto dei valori minimi del d.m. 55/2014 ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002 , sìcchè va riconosciuto un compenso di euro 472,00.
Quanto ai compensi inerenti la procedura per il recupero dell'onorario dalla parte assistita si osserva.
Parte ricorrente chiede liquidarsi la somma di euro 517,40 per il procedimento monitorio e la somma di euro 190,00 per l'atto di precetto;
le dette attività sono documentate.
pagina 3 di 4 Ella ha diritto all'importo di € 450,00 , ottenuta tenendo conto del DM 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 tabella 8-Procedimenti Monitori per cause di valore fino ad euro
5.200,00, valori medi, nonché alla somma di euro 142,00 sulla base della tabella 6 – Atto di precetto.
La domanda, pertanto, va accolta e l'avv. Attinà ha diritto all'ulteriore importo di € 1064,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- in riforma parziale del decreto impugnato, che per il resto conferma, liquida in favore dell'avv. Attinà
Giuseppa l'ulteriore importo di Euro 1064,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1 spese del procedimento liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 462,00 per compensi, oltre
IVA, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5292/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentato e difeso da se stessa. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pt. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi difensore d'ufficio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO L'Avv. Attinà Giuseppa, proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi comunicato il 28.03.2023 ed emesso dal Giudice del Tribunale di
Catania ( I Sezione penale) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 7715/2015 – R.G.N.R.
8715/11; la ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa d'ufficio nell'interesse di
, lamentava l'omessa liquidazione della fase istruttoria-dibattimentale e decisionale, Parte_2 nonché dei compensi relativi all'attività posta in essere per il recupero del credito professionale e, di conseguenza, chiedeva riconoscersi le somme di cui all'istanza di liquidazione depositata il 13.06.2022, da porsi a carico dell'Erario ex art. 4 DPR 115/2002 con vittoria di spese del presente giudizio. pagina 1 di 4 Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore d'ufficio per l'attività svolta nell'ambito di un giudizio penale definito con sentenza n. 675/2021. Parte ricorrente, ai fini della prova della attività svolta, ha prodotto tre verbali, che dimostrano la presenza del difensore d'ufficio alle udienze del 12.06.2018, 11.02.2020 e 23.02.2021.
In punto di diritto occorre premettere che in materia di spese di giustizia per la difesa d'ufficio in materia penale trova applicazione il combinato disposto degli 116 e 106 bis, nonché l'art. 82 del DPR
115 del 2002, mentre per la specifica liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali si applicano le tabelle Ministeriali del DM 55 del 2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018.
In via preliminare, occorre chiarire che secondo orientamento consolidato della Suprema Corte “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011). E' stato altresì precisato che, poichè
l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt.
82 e 116,i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
(b) proprio perchè il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4,
14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473)” (cfr. Cass. civ. sent. n.
3673/2019 e, ancora da ultimo: Cass. Civ. sent. n. 5041/2'24 “ È consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già Cass. Sez. 2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 Rv.
620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della
Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha
diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al
rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a
pagina 2 di 4 buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n.
22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-
3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta
del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché
l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva,
ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente
attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato.”)
Premesso che la fase di studio non risulta essere oggetto di domanda, occorre soffermarsi sulla analisi della attività effettivamente svolta ai fini della liquidazione delle fasi istruttoria- dibattimentale e decisionale, tenendo conto delle norme di riferimento.
L'art. 12 comma III, DM 55/2014 art. 12 co. 3 indica cosa si intende esemplificativamente: “per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”, attività che non risultano essere state poste in essere sulla base della documentazione allegata in atti.
Ancora recita la norma in commento: “per fase istruttoria o dibattimentale si intende le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”: nel caso di specie, dall'esame dei verbali di causa, non risulta espletata alcuna di tali attività (crf verbali depositati da cui non emerge alcuna istanza o richiesta da parte del difensore) sicchè nulla è dovuto.
Infine la norma recita: “per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”; dalla lettura del verbale d'udienza del 23.02.2021 emerge che il difensore si è limitato ad associarsi alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato ( rilevata dal Giudice); egli ha dunque diritto alla liquidazione della fase decisoria, tenendo conto dei valori minimi del d.m. 55/2014 ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002 , sìcchè va riconosciuto un compenso di euro 472,00.
Quanto ai compensi inerenti la procedura per il recupero dell'onorario dalla parte assistita si osserva.
Parte ricorrente chiede liquidarsi la somma di euro 517,40 per il procedimento monitorio e la somma di euro 190,00 per l'atto di precetto;
le dette attività sono documentate.
pagina 3 di 4 Ella ha diritto all'importo di € 450,00 , ottenuta tenendo conto del DM 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 tabella 8-Procedimenti Monitori per cause di valore fino ad euro
5.200,00, valori medi, nonché alla somma di euro 142,00 sulla base della tabella 6 – Atto di precetto.
La domanda, pertanto, va accolta e l'avv. Attinà ha diritto all'ulteriore importo di € 1064,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- in riforma parziale del decreto impugnato, che per il resto conferma, liquida in favore dell'avv. Attinà
Giuseppa l'ulteriore importo di Euro 1064,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1 spese del procedimento liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 462,00 per compensi, oltre
IVA, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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