Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2575/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ZAFONTE GIUSEPPE, per mandato in atti;
E
, nato ad [...], in data [...], CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MANTO GIOVANNA, per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo congiunto di trasformazione del rito e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 10.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, ha chiesto la Parte_1
separazione e il divorzio dal coniuge con cui si era unita in CP_1
matrimonio concordatario in Acireale, in data 18.9.2009.
Esponeva l'attrice che dal matrimonio erano nati due figli, (nato a Per_1
Catania il 5.4.2011) e (nato a [...] l'[...]), e che la vita coniugale Per_2
era divenuta insostenibile dopo il trasferimento del marito, per ragioni lavorative, da e avvenuto nel novembre Controparte_2 Controparte_3
2023.
Rappresentava che già nel gennaio 2024 i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e divorzio, poi fallito per volontà del marito, e che questi, fino a settembre 2024, aveva versato la somma mensile di
€ 750,00 a titolo di contributo al mantenimento per i due figli minori.
Deduceva che a partire da ottobre 2024 la somma versata dal marito per i due figli minori, con lei stabilmente collocati, era stata arbitrariamente ridotta a € 400,00 mensili, con notevole nocumento delle proprie condizioni economiche, già precarie, e delle condizioni economiche dei figli minori.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, l'adozione di provvedimenti indifferibili a tutela dei due figli minori volti a disporre, a carico di CP_1
, il versamento di un assegno di mantenimento mensile per i due figli
[...]
pari a € 750,00 mensili, oltre agli assegni familiari;
nel merito, la pronuncia di separazione dal marito;
l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
un assegno di mantenimento pari a € 800,00 mensili per i due figli minori, oltre al
50% delle spese straordinarie, e ad € 200,00 mensili per sé; con vittoria di spese e compensi.
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 2575/2024
Con decreto del 6.12.2024, il giudice delegato, ritenuta l'insussistenza dei presupposti, rigettava la domanda ex art. 473 bis.15 c.p.c. e fissava l'udienza per la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione, assegnando a parte attrice termine per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto e a quest'ultimo termine per la costituzione.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava fermamente CP_1
quanto dedotto dalla moglie deducendo che la causa della separazione fosse da ascriversi alla relazione extraconiugale dalla stessa intrapresa già da tempo con l'insegnante di musica del figlio.
Chiedeva, pertanto, l'addebito della separazione alla moglie per violazione dei doveri coniugali, l'affidamento condiviso dei due figli e Per_1 Per_2
con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
la previsione di un assegno di mantenimento a suo carico in favore dei figli pari a € 400,00 mensili per entrambi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con istanza congiunta depositata in data 27.2.2025 le parti, rappresentando di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, allegato all'istanza, chiedevano la trasformazione del rito e la celebrazione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione del 10.3.2025 nelle modalità della trattazione scritta.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.3.2025, le parti hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni indicate nell'accordo di trasformazione del rito già telematicamente depositato in data 27.2.2025, e, con note allegate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso contenuto.
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 2575/2024
Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha disposto la trasformazione del rito e rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di separazione telematicamente depositato in data 27.2.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
non definitivamente pronunciando: pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Catania il 27.6.1985, e , nato ad [...] il [...]; CP_1
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il
18.9.2009 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Acireale al n. 362 - P. II - serie A - Anno 2009); dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Termini Imerese il 15 aprile 2025.
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
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R.G. n. 2575/2024
Il Presidente
Giuseppe Rini
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile