Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2463/2023 promossa da: nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara (NO), via
Dominioni n. 1, presso lo studio dell'avv. LICIA BARDESONO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato Novara (NO), via
Dominioni n. 1, presso lo studio dell'avv. LICIA BARDESONO, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“-di confermare la propria volontà di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio qui integralmente riprodotte:
C O N D I Z I O N I
1. Confermare l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 stabiliscono che, le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Confermare la collocazione prevalente del figlio minorenne presso la dimora materna, in Per_1
Trecate (NO), via Romentino n. 16.
3. Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena, mentre durante la settimana, il figlio potrà stare a casa con il padre, di giorno, anche tutti i giorni, fino all'ora di cena, o anche per la cena, salvo dormire a casa con la madre, dal momento che il padre ha turni di lavoro notturni.
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio minorenne pari nel complesso ad € Per_1
150,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze
Pag. 2 di 4 senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
*****
I sottoscritti coniugi, dichiarano, inoltre,
-di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
-di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice designato all'udienza già fissata per il16.10.2024 e, contestualmente
CHIEDONO
Al Ill.mo Tribunale di Novara adito di
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato nella Chiesa del
Comune di Trecate in data 29.4.1995 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1 trascritto il 2.5.1995, nei registri dello stato civile del Comune di Trecate al n. 11 parte II serie A.
- Ordinare al Comune di Trecate (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.”;
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale per le condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
TRECATE (NO), in data 29 aprile 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 11, parte II, serie A, anno 1995.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (25/07/2001) maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente e (14/03/2006) maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_1
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio è congiunto stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c..
La domanda merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
In data 15/02/2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi.
In data 09/10/2024 è stata depositata agli atti del fascicolo l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione rilasciata dalla cancelleria.
La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti le spese di lite andranno interamente compensate.
Pag. 3 di 4 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TRECATE (NO), in data 29 aprile 1995 da e con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 11, parte II, serie A, anno 1995;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TRECATE (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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