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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 30 aprile
2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
2485/2017 R.G., vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roccella Parte_1 C.F._1
Jonica, al Viale XXV Aprile 21/b, presso lo studio degli avvocati Vincenzo BOMBARDIERI
e Rosaria FAVOINO, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec: Email_1
Email_2
- Ricorrente -
E
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Federico Cesi 72, presso lo studio dell'avvocato Sigismondo MEYER VON SCHAUENSEE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
; Email_3
- Convenuto -
OGGETTO: contratto di agenzia-provvigioni-indennità connesse alla cessazione del rapporto-indennità di incasso
Pag. 1 a 21 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avvocati Bombardieri e Favoino per il ricorrente: “Voglia il Signor Giudice del lavoro adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda attorea e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle indennità di fine rapporto: indennità ex art. 1751 c.c., indennità di preavviso ex art. 1750 c.c.
e patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis c.c. e per l'effetto condannare
al pagamento della somma di € 56.481,61 dai quali andranno Controparte_1 decurtati € 15.460,41 perché già corrisposti per un ammontare pari a €41.021,20; 2.
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di riscossione e/o incasso e per
l'effetto condannare al pagamento, nella misura del 5% del valore Controparte_1
complessivo degli assegni ritirati, della somma di €1.291.872,96 o in una somma maggiore
o minore per come risulterà di diritto in corso di giudizio;
3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di riscossione e/o incasso, nonché alla corresponsione di tutte le attività accessorie e/o complementari svolte dal ricorrente e che risulteranno dal giudizio, quantificandole ai sensi dell'art. 2225 c.c.; 4. In subordine, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. ottenuto da
a fronte dell'attività di riscossione e/o incasso espletata dal Controparte_1
ricorrente e per l'effetto condannare al pagamento, nella misura Controparte_1
del range indicato dalla giurisprudenza compreso tra il 1% e il 5% del valore complessivo degli assegni ritirati o in una somma maggiore o minore per come risulterà di diritto in corso di giudizio;
5. In estremo subordine, accertare e dichiarare il diritto a percepire una somma
e/o per tutte le attività accessorie e/o complementari svolte dal ricorrente e/o il danno subito dal ricorrente a fronte dell'attività di riscossione e/o incasso da determinarsi ex art. 1226
c.c. e per l'effetto condannare al pagamento di una somma Controparte_1
determinata dal giudice in via equitativa;
6. Con condanna alle spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
L'avvocato Meyer Von Schauensee per la Società convenuta: “Piaccia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale:
Pag. 2 a 21 rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile/o e comunque infondato in fatto ed in diritto e comunque perché prescritto. Con vittoria di spese, onorari e competenze”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 settembre 2017, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto un rapporto di agenzia quale agente monomandatario con l'odierna società convenuta e le sue danti causa per circa 14 anni, dal 1999 al 2013, ha esposto che dal 1999 ha lavorato con la società dapprima come procacciatore di affari dal 1.2.1999 Controparte_2
al 30.4.1999, e successivamente, dal 1.5.1999, in forza del contratto di agenzia stipulato a tempo indeterminato per la promozione della conclusione di contratti di compravendita e per l'incremento di fatturati aventi ad oggetto prodotti commerciali della società, poi rinnovato in data 1.9.2000; che il 1.10.2001 tale contratto è stato ceduto, con suo consenso, alla società oggetto di conferimento di ramo d'azienda dalla società Controparte_3
che dal 1.1.2002 è stato efficace tra le parti un nuovo contratto di agenzia Controparte_2
a tempo indeterminato, con riconoscimento all'agente di un'anzianità decorrente dal
1.5.1999, il quale è stato oggetto di successive modifiche e piccole variazioni, operate con le integrazioni del 14.01.2003, del 11.01.2004, del 3.01.205, del 28.01.2005, del 1.1.2006, del
28.5.2007, del 26.06.2008 e del 4.09.2009; che il rapporto di agenzia è proseguito tra le parti anche a seguito della fusione per incorporazione di in Controparte_3
la quale, a decorrere dal 1.1.2006, ha integrato quello Controparte_1
sottoscritto in data 20.12.2001 e vi ha dato regolare esecuzione;
che, in data 15.02.2010, tale ultimo contratto è stato novato, con la conservazione di tutti i diritti derivanti dal vecchio contratto e le indennità maturate al 31.12.2009, e successivamente integrato nelle date del
27.04.2011 e del 16.04.2012; che con nota del 8.10.2012 ha CP_1 Controparte_1
comunicato il recesso dal contratto di agenzia sottoscritto il 15.02.2010, con periodo di preavviso, secondo l'art. 11 AEC Commercio, pari ad otto mesi, e che dunque si sarebbe sciolto il 12.06.2013, periodo durante il quale egli ha continuato a lavorare;
che tuttavia con nota del 15.04.2013 , la ha comunicato l'anticipo della data di recesso alla data del CP_1
16.04.2014, riservandosi di corrispondere per i restanti mesi non lavorati, e cioè dal
16.04.2013 al 12.06.2013, l'indennità sostitutiva del preavviso;
che al di là di quanto già percepito in ragione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. assunta all'esito del giudizio cautelare instaurato tra le odierne parti nel 2013, egli ha diritto a vedersi riconosciuto la differenza tra
Pag. 3 a 21 quanto percepito e quanto effettivamente dovuto a titolo di indennità di cessazione rapporto compreso il patto di non concorrenza post-contrattuale, nonché a titolo di provvigioni per il periodo dal 1.4.2013 al 15.4.2013; che, inoltre, in ragione dei quattordici anni di attività di agente di commercio, della conclusioni di numerosi contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti commerciali della mandante e del conseguente incremento del fatturato, del rapporto di fiducia instaurato con i clienti di una zona molto estesa, corrispondente alle intere province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, e del rapporto di fiducia tra le parti contrattuali, egli ha compiuto l'ulteriore, delicata e gravosa attività di riscossione ed incasso per conto della società mandante per tutta la durata del rapporto intercorso, ovvero dal 1999 al 2013, come da assegni riscossi ed allegati in atti;
che, a tal riguardo, con nota del 3.4.2006, egli ha diffidato la società al pagamento delle provvigioni di incasso contrattualmente previste e mai corrisposte per l'attività di riscossione ed incasso, normalmente e continuativamente espletata in favore della società, oltre al pagamento di una percentuale provvigionale superiore a quella applicata nel contratto individuale, sulla scorta che nel settore di riferimento, la misura di tale percentuale varia tra il 4% ed il 20% del fatturato, a fronte di una percentuale pattuita dello
0,10 e poi 0,01 del dovuto, e che, a fronte della quantità e qualità dell'attività resa, la controprestazione percepita rappresenta un corrispettivo irrisorio, sottostimato ed inadeguato;
che la somma corrispostagli nel 2013 dalla società mandante, pari ad €15.460,41 (di cui
€21.545,19 a titolo di indennità suppletiva di clientela, €234,67 a titolo di FIRR 2013,
€6.462,85 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed €9.457,08 a titolo di patto di patto di non concorrenza contrattuale) ha subìto l'indebito trattenimento di €11.000,00 per il presunto pagamento del patto di non concorrenza contrattuale e di €5.819,42 per presunte provvigioni liquidate in eccesso, somme non dovute e comunque neppure possibile oggetto di compensazione;
che gli sono dovute tutte le indennità di fine rapporto, ed ovvero:
l'indennità di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. e dagli AEC Commercio nella forma dell'indennità di clientela e del FIRR 2013, l'indennità di preavviso per la risoluzione anticipata del rapporto di agenzia e l'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale ex art.1751 bis, la cui dovutezza è stata riconosciuta dalla convenuta che ha contabilizzato le poste in esame;
che rispetto a tali voci egli ha diritto a percepire, a titolo di indennità di fine rapporto, ex articolo 1751 c.c., €38.132,42, a titolo di patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis c.c. €9.533,11, a titolo di indennità di mancato
Pag. 4 a 21 preavviso ex art. 1750 c.c. €5.362,32, ed a titoli di provvigioni, per il periodo 1.4.2013-
15.4.2013, €3.180,56, per complessivi €56.481,61, cifra da cui vanno detratti i già riconosciuti
€15.460,41, per la somma ultima di €41.021,20; che deve essergli altresì riconosciuta l'indennità di incasso, poiché, dal 1.5.1999 al 16.04.2013 e dunque per l'intera durata del rapporto di agenzia in questione, egli ha svolto stabilmente ed abitualmente l'attività di riscossione e/o incasso, che nel contratto del 1.9.2000 prevedeva una percentuale dello 0,10%, ed in quello del 20.12.2001 quella dello 0,01% su quanto direttamente incassato;
che a seguito della novazione del contratto avvenuta in data 15.02.2010 tale attività è di fatto continuata su espressa richiesta della casa mandante pur in assenza di disposizione contrattuale sino al
16.04.2013; che l'attività di esazione è stata espletata in modo continuativo e regolare, nel senso che egli era tenuto a visitare il cliente anche solo per provvedere alla riscossione e/o all'incasso, con spendita di tempo e lavoro, nonché con costi a suo carico, e che nonostante ciò nulla è stato riconosciuto a suo favore;
che, inoltre, le previsioni contrattuali che regolavano il corrispettivo per l'attività di esazione sono da censurare nella misura delle percentuali indicate, dapprima del 0,10% e poi dello 0,01% poiché irrisorie, e che invero dovrebbero dovrebbe riconoscersi per tale attività la misura compresa tra l'1% ed il 5%, come da giurisprudenza di legittimità, giusta applicazione dell'art. 2225 c.c. al contratto di agenzia;
che inoltre il compenso per l'attività di recupero di somme non pagate alle scadenze contrattuali deve essere riconosciuto anche per il periodo dal 15.02.2010-16.04.2013, sebbene il contratto vigente abbia escluso il riconoscimento di corrispettivi per tale attività, con la conseguenza che vanno applicate le norme codicistiche e della contrattazione collettiva relative all'attività di riscossione e/o incasso volte al riconoscimento di un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale per tutte le attività accessorie e/o complementari e non rientranti negli artt. 1742 e 1746 c.c.; che l'indennità di incasso che egli ha diritto di percepire, calcolata nella misura del 5% sugli assegni ritirati, corrisponde, nella misura del 5% del valore complessivo degli assegni ritirati, alla somma di €1.291.872,96. In subordine, ha chiesto l'applicazione dell'art. 2041 c.c. lamentando l'ingiusta locupletazione ottenuta dalla mandante a fronte del recupero di oltre trenta milioni di euro, nella più bassa misura del 2%, ed ha pertanto rassegnato, per l'odierna udienza, le conclusioni già trascritte.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita la società convenuta, che contestato la fondatezza della domanda ed ha eccepito che al ricorrente ha
Pag. 5 a 21 riconosciuto tutto ciò che gli è dovuto a titolo di indennità di cessazione del rapporto, avendogli riconosciuto per l'indennità suppletiva di clientela (calcolata in €21.545,19), FIRR
(calcolato in €234,67), indennità sostitutiva del preavviso (calcolato in €6.462,85) e patto di non concorrenza, la somma lorda di €37.699,79, cui è stato detratto l'importo già versato in costanza di rapporto a titolo di patto di non concorrenza (pari ad €11.100,00) e di provvigioni in eccesso del 2013 (pari ad €5.819,42), per una somma corrisposta di €15.460,41 già al netto della ritenuta di acconto;
che per quanto riguarda la reclamata indennità di incasso essa è prescritta nei limiti di cui all'art. 2948 n.4 c.c.; che il ricorrente non ha svolto attività di incasso, rispetto alla quale ha dedotto l'assenza di un simile incarico, ma attività di riscossione degli insoluti dei debiti scaduti dei clienti da lui gestiti;
che tale ultima attività è interamente procedimentalizzata all'interno dell'azienda, come analiticamente indicato in memoria, e che essa è tipica dell'agente, per la quale sia l'AEC, sia il contratto di agenzia e sia la giurisprudenza, escludono l'obbligo di compenso;
che gli assegni prodotti in copia con il ricorso altro non sono che pagamenti di insoluti di clienti del suo portafoglio, e che per il ritiro di tali pagamenti egli non ha mai avuto una responsabilità per errore materiale, e che inoltre con la sottoscrizione del contratto del 15.02.2010 e successiva integrazione del 16.4.2012 egli ha confermato la regolarità delle provvigioni percepite;
che inoltre i titoli prodotti sono spesso riportati due volte, determinando un importo totale di gran lunga superiore a quello degli assegni effettivamente ritirati, concludendo come in atti.
La causa è stata istruita documentalmente e, con ordinanza del precedente giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa Antonella Crea, pronunciata il 4 febbraio 2019, è stata ammessa la prova testimoniale richiesta da entrambe le parti ed acquisita il successivo 10 aprile. A seguito dell'assegnazione della causa ad altri giudici, il fascicolo è pervenuto allo scrivente che, esaminati gli atti ed i numerosissimi documenti di causa, all'udienza del 13 ottobre 2023 ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine la dott.ssa che, ritualmente accettato l'incarico, ha depositato in data 24 giugno Persona_1
2024 l'elaborato peritale. Le parti hanno ampiamento contraddetto tra loro e, lette le note conclusive depositate da entrambe per codesta udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha lavorato in qualità di agente a tempo indeterminato per la società convenuta dal 1° maggio 1999 al 16 aprile 2013, e si è occupata della promozione della
Pag. 6 a 21 conclusione di contratti di compravendita di beni prodotti dalla preponente nelle farmacie situate nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Le parti hanno disciplinato il loro rapporto con i contratti del 1.9.2000, del 20.12.2001 e successive modifiche, e del 15 febbraio
2010. Con nota del 8.10.2012 la società convenuta ha comunicato il recesso dal contratto di agenzia, e, con successiva nota del 15.4.2013, ha disposto l'anticipo della data di recesso al
16.4.2013 in luogo della data contrattualmente spettante del 12.6.2013.
Il ricorrente agisce per ottenere il pagamento di indennità connesse al rapporto lavorativo intercorso ed alla sua cessazione. In particolare, rivendica il diritto alle provvigioni maturate per il periodo 1.4/2013-15.4/2013, l'indennità di cessazione del rapporto, l'indennità di mancato preavviso ed il patto di non concorrenza contrattuale, da cui detrarre la somma già percepita per tali titoli di €15.460,41. Chiede inoltre il pagamento di una somma a titolo di indennità di incasso, quale corrispettivo dell'attività svolta, in aggiunta a quella tipica del contratto di agenzia, di ritiro degli assegni per il pagamento di forniture presso le farmacie rientranti nel suo portafoglio clienti. In subordine, ha chiesto accertarsi l'ingiustificato arricchimento della preponente, con riconoscimento dell'indennizzo in suo favore.
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
In ragione della pluralità di domande, è necessario procedere alla trattazione separata delle singole richieste.
É pacifico tra le parti che tra esse è intercorso un contratto di agenzia a tempo indeterminato che si è risolto per recesso della preponente con comunicazione del 8.10.2013, la cui successiva nota del 15.4.2013 ne ha anticipato l'efficacia al 16.4.2013. È altrettanto pacifico tra le parti il diritto dell'agente alla percezione delle somme connesse alla cessazione del rapporto ed alle provvigioni maturate nell'ultima frazione dell'attività, inclusi gli ultimi sedici giorni del rapporto di lavoro.
In ragione dell'avvenuto pagamento in favore dell'agente, in data 9.8.2013, di
€15.460,41 al netto della ritenuta di acconto, a titolo di indennità suppletiva di clientela
(calcolata in €21.545,19), FIRR (calcolato in €234,67), indennità sostitutiva del preavviso
(calcolato in €6.462,85) e patto di non concorrenza (calcolato in €11.100,00 e già corrisposto in costanza del rapporto), calcolato sulla somma lorda di €37.699,79, cui la preponente ha detratto l'importo già versato in costanza di rapporto a titolo di patto di non concorrenza
Pag. 7 a 21 (appunto pari ad 11.100,00) e di provvigioni in eccesso del 2013 (pari ad €5.819,42), e della relativa contestazione di tali conteggi dalla parte ricorrente, è stata disposta la CTU contabile.
Prima di esaminarne i contenuti e le risultanze, pare opportuno indicare succintamente i presupposti legali e contrattuali delle indennità in esame.
Nel contratto di agenzia, come noto, il corrispettivo dovuto all'agente, quando l'operazione risulta conclusa per mezzo del suo intervento, è costituito dal diritto alla provvigione. Tra le parti non è contestata la debenza di tale indennità, neppure per quanto concerne l'ultima frazione di attività prestata (1.4.2013-16.42013), mentre è in discussione il quantum ritenuto dovuto a fronte degli anticipi erogati dalla preponente e degli affari effettivamente conclusi.
Il diritto all'indennità di fine rapporto è stabilito dall'articolo 1751 codice civile, il quale dispone che, all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità al ricorrere di condizioni attestanti l'utilità dell'opera prestata, che per previsione di legge ricorre se questi abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato gli affari con clienti già esistenti, o se il proponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari intessuti dall'agente, da cui deriva il diritto al pagamento di un'indennità. Il codice indica che essa sia da misurarsi secondo le circostanze del caso, ed in particolare sulla scorta delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari stipulati, fermo il limite legale di non superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dalla gente negli ultimi 5 anni. Non può dunque dedursi l'indicazione di un preciso sistema di calcolo, se non quello residuale per il quale l'indennità di fine rapporto non può superare il limite della media delle provvigioni annue riconosciute all'agente negli ultimi 5 anni. A tal riguardo, non è forse inutile specificare che l'indennità in caso di cessazione del rapporto è disciplinata anche dagli accordi economici collettivi, i quali la computano secondo un diverso sistema tripartito di indennità, composto dall'indennità di risoluzione del rapporto, dall'indennità supplettiva di clientela e dall'indennità meritocratica.
La relativa applicazione, tuttavia, può trovare luogo solo ove la disciplina contrattuale sia di maggior favore per l'agente. Ed infatti, l'articolo 1751 al comma 6 pone la norma imperativa secondo la quale le disposizioni già indicate sono inderogabili a svantaggio dell'agente. Ne consegue, dunque, che la disciplina convenzionale può essere applicata solo ove di maggior favore per l'agente. La funzione perseguita da questo assetto è evidentemente quella di
Pag. 8 a 21 indicare un limite minimo di calcolo dell'indennità che può essere modificato solo ove comporti un'attribuzione più favorevole. In altre parole, il legislatore ha fissato un limite minimo per il calcolo di tale indennità al fine di scongiurare accordi contrattuali eccessivamente di sfavore per l'agente, di talchè, il limite all'equilibrio economico di tale clausola si risolve immediatamente a vantaggio dell'operatore commerciale. Può dunque dirsi che il limite di cui all'articolo 1751 c.c. è posto funzionalmente a tutela della debolezza contrattuale. In tal senso, si afferma infatti che “L'indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale”, (cfr. Cass., sez. II, ord. n. 3713 del 09/02/2024). Ebbene, le risultanze peritali hanno proceduto ad effettuare il calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto sia secondo quanto indicato dall'art. 1751 c.c., sia in ragione delle pertinenti previsioni dell'AEC del 2009.
L'attività contabile ha tuttavia stabilito che la disciplina contrattuale risulta di sfavore per l'agente, e dunque, come verrà appresso specificato, occorre riconoscere quanto calcolato sulla scorta del criterio normativo.
L'esame contabile ha inoltre riscontrato che nulla è dovuto a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), inizialmente richiesta da parte attrice per la somma di
€234,67, riferita all'anno 2013, posto che il versamento della stessa, anche per quanto riguarda gli anni precedenti, è stato correttamente effettuato in favore dell' , ove è CP_4
istituito il fondo FIRR.
Relativamente all'indennità di mancato preavviso, è il codice ad indicare che, ove il contratto sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso all'altra entro un termine prestabilito, che aumenta proporzionalmente alla durata annuale del contratto. Per quanto di interesse, le parti, all'articolo 11 lettera b) del contratto del 15.2.2010, hanno rinviato all'AEC commercio vigente del 2009, il quale, all'art. 11, fissa il termine di preavviso, in caso di agente monomandatario, in 8 mesi dal nono anno di durata del rapporto, disciplina certamente applicabile alla fattispecie, in ragione della stipula del contratto di agenzia, alla data di ricezione del recesso, quattordici anni prima. Pertanto, nel caso in esame, il recesso comunicato con nota del 8.10.2012 e ricevuta il 12.10.2012 avrebbe comportato che il preavviso terminasse, con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale, solo in data
Pag. 9 a 21 12.06.2013, ovvero al compimento degli otto mesi. Il mancato rispetto del termine di preavviso determina in favore della parte lesa ovvero dell'agente il diritto ad un'indennità di mancato preavviso, da calcolarsi sulla scorta di tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza del precedente anno civile quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Ne consegue, dunque, che l'anticipo della data di recesso al 16 aprile 2013 comporta il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per il periodo intercorrente tra tale data ed il 12 giugno
2013, nella quale appunta il preavviso si sarebbe correttamente compiuto.
Per quanto concerne il patto di non concorrenza, è l'art. 1751 bis c.c. a disciplinarne la natura giuridica. La legge prevede che in forza di tale patto, all'agente spetti, in occasione della cessazione del rapporto, un'indennità non provvigionale, commisurata alla natura del contratto di agenzia ed all'indennità di fine rapporto, quale corrispettivo per la successiva astensione, per un periodo di tempo non superiore a due anni, dal promuovere contratti aventi ad oggetto prodotti dello stesso genere nella medesima zona. Le parti, in ossequio alla forma scritta richiesta sub substantiam, lo hanno stipulato con l'articolo 13 del contratto del 15 febbraio 2010, e lo hanno limitato ad un periodo di sei mesi, prevedendo, inoltre, che per il suo computo vanno detratti gli importi già corrisposti in costanza di rapporto. In tal senso, devono dirsi infondate le censure di parte al ricorrente in ordine alla necessità che il pagamento di tale indennità avvenga in un'unica soluzione al termine del rapporto lavorativo.
Ed infatti, l'articolo 8 dell'accordo economico collettivo del 2009, riprodotto dall'articolo 7 dell'AEC, prevede che l'indennità in esame deve essere corrisposta inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto, con esclusione di ogni possibile variazione unilaterale. Tale norma, dunque, ammette la possibilità di un accordo tra le parti in ordine alle modalità di corresponsione della stessa e, sebbene ciò, in ragione della diluizione nel tempo del corrispettivo, sembra attenuare la funzione perseguita da tale patto, non è vietato che le parti dispongano un pagamento reale da effettuarsi nel corso del rapporto, come avvenuto nel caso in esame.
L'esito della perizia ha accertato che le indennità spettanti al ricorrente corrispondono ad €3.180,58 a titolo di provvigioni per l'anno 2013, ad €38.132,42 per l'indennità ex art. 1751 c.c., ad €5.636,52 a titolo di indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., ed
€9.533,11 per il patto di non concorrenza ex art. 1751 bis c.c. L'importo dovuto per tali titoli
Pag. 10 a 21 è dunque pari ad €56.481,61 dai quali andranno decurtati €15.460,41, somme già corrisposte per le medesime causali, per un ammontare finale dunque pari a €41.021,20.
Le risultanze della Ctu contabile appaiono, relativamente a tali voci, pienamente condivisibili, e non si rinvengono rispetto ad esse profili di censurabilità sollevate dalle parti.
Posto quanto sopra, occorre esaminare la domanda relativa all'indennità di incasso.
La parte ricorrente allega di aver eseguito tale attività con sostanziale continuità dal
1.5.1999 al 16.4.2013, e di averla prestata anche in via autonoma, nel senso di aver visitato il cliente anche solo per provvedere alla riscossione o all'incasso, e dunque anche indipendentemente dall'attività tipica di promozione commerciale. È in atti, inoltre, che tale attività sia stata espletata sulla scorta di differenti previsioni contrattuali. Ai fini di un'opportuna chiarezza ricostruttiva ed espositiva, è necessario riportare l'assetto contrattuale voluto dalle parti, come dipanatosi nei contratti susseguitisi nel tempo.
Ed allora, il contratto vigente dal 1.5.2000 al 31/12/2001, all'art.8 punto 8.3, prevede che “Qualora venisse richiesto all'agente di provvedere stabilmente all'incasso presso i clienti, avrà diritto ad un compenso determinato nella misura dello 0,10 (zero virgola dieci per cento) su quanto ha incassato direttamente. In tali casi sarà obbligo dell'agente rimettere immediatamente alla società la somma ricevuta dal cliente, senza pertanto poter effettuare alcuna compensazione a qualsiasi titolo o ragione”.
La medesima previsione è replicata nel contratto del 20 dicembre 2001, efficace dal successivo 1° gennaio e sino al 15 febbraio 2010, con la rilevante modifica che il compenso determinato per tale attività è indicato non più nello 0,10 per cento, ma nello 0,01 (zero virgola zero uno per cento).
Le parti hanno ulteriormente disciplinato pattiziamente tale attività con il contratto del
15.2.2010, ed in vigore sino alla cessazione del rapporto di lavoro, regolandolo in termini differenti di quanto avvenuto in precedenza. L'art. 10, rubricato “Incassi”, prevede che “a) nel caso in cui l'agente, previamente autorizzato, provveda eccezionalmente agli incassi, allo stesso non aspetterà alcun compenso, perché tale attività è riferita al mero recupero di somme non pagate alle scadenze contrattuali previste. Eventuali incarichi di incassare, che la preponente si riserva di dare caso per caso, anche se ripetuti non potranno mai essere interpretati come tacita abrogazione di questo patto. b) Le somme eventualmente incassate dall'agente dovranno essere prontamente rimesse alla preponente, rinunciando,
Pag. 11 a 21 relativamente a tali somme, ad eventuali ritenzioni privilegi o compensazioni salvo che quest'ultima ne dia di volta in volta l'autorizzazione scritta”. Tale disposizione contrattuale deve essere messa in immediata relazione con quanto previsto dall'articolo 5 “Svolgimento del contratto”, che alla lettera h) stabilisce “L'agente informerà inoltre la preponente, senza alcun indugio, di ogni contestazione della clientela e, nei casi di mancato puntuale pagamento, resterà la necessaria assistenza per ottenere il recupero delle somme dovute e per risolvere eventuali controversie senza che per lo svolgimento di tale attività sia dovuto alcun compenso”.
Riportate le previsioni contrattuali tra le parti, non è forse inutile definire la cornice giuridica dell'attività di incasso, anche al fine di esaminare le censure sollevate dalla parte attrice in ordine all'equilibrio economico del contratto.
In questa ottica, va premesso che l'attività di riscossione è, per espressa previsione codicistica, non connaturata al contratto di agenzia, e dunque essa è esterna ed autonoma rispetto al contratto principale, configurandosi quale patto aggiunto e solo eventuale.
L'articolo 1744 c.c. afferma infatti che l'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del proponente. L'attività di riscossione necessita dunque di una apposita facoltà e, ove questa è attribuita, l'attività dell'agente che si occupa anche di riscossione è inquadrabile in quella del destinatario del pagamento. La disciplina dell'attività di incasso trova un appiglio normativo nell'art. 1188 c.c., che attribuisce a colui che riceve il pagamento il ruolo di persona indicata dal creditore a riceverlo. Tale attività si atteggia dunque ad autonoma e diversa obbligazione intercorrente tra la società preponente ed il suo agente, avente ad oggetto l'obbligo per quest'ultimo di ricevere il pagamento e di consegnarlo al responsabile aziendale a ciò preposto
(cfr. dichiarazione di “ lo portavo nell'unità distributiva più vicina...”). Testimone_1 Pt_1
Da subito occorre chiarire che la disciplina generale dell'obbligazione specifica, all'articolo
1177 c.c., che l'obbligo di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla sino alla consegna, con la conseguenza che tale aspetto deve rilevare in ordine alle relative pattuizioni economiche.
In accordo a tali premesse, gli accordi economici collettivi stabiliscono, relativamente a quello del 2002 che, qualora venga conferito l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, quest'ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di incasso;
mentre con l'articolo 5 dell'AEC del 2009 si afferma che nel caso in cui si è affidato
Pag. 12 a 21 all'agente l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie, rispetto a quanto previsto dagli articoli 1742-1746 del codice civile, purchè ciò sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, previsione esclusa nel caso in cui l'agente svolga solo attività di recupero insoluti. Tale assetto pattizio è stato sostanzialmente replicato con l'articolo 4.11 dell'AEC del 2010.
Ebbene, rispetto all'attività di incasso, la parte ricorrente rivendica il diritto alle pattuizioni dovute e mai percepite a tale titolo, chiedendo, inoltre, la rideterminazione della percentuale di incasso in una somma più congrua, indicata nella forbice tra l'1% ed il 5% di quanto raccolto, invocando a tal fine l'applicazione dell'art. 2225 c.c. e la nullità delle clausole contrattuali nella parte in cui esse prevedono una misura del compenso per l'attività di incasso
(lo 0,1% e lo 0,01% sull'incassato) ritenuta irrisoria ed esigua, al punto da non svolgere alcuna funzione economica, né idonea a supportare alcuna ragione concreta dell'affare, sino a divenire economicamente irrazionale in rapporto alla concreta attività svolta dal ricorrente.
Prima di esaminare le richieste attoree è necessario definire la natura giuridica del compenso dovuto e pattuito per l'attività di incasso. Ebbene, essendo essa esterna e sganciata dal contratto di agenzia, sebbene geneticamente ad essa connessa, non può dirsi che condivida la natura del corrispettivo di tale contratto, ovvero della provvigione. L'attività prestata non trova infatti esplicito riferimento normativo, di talchè la disciplina analogicamente applicabile
è quella tipica del lavoro autonomo. Il richiamo, a tali fini, dell'art. 2225 c.c. appare dunque corretto, con la conseguenza che il compenso per tale opera è da definirsi autonomamente, e rispetto al cui pagamento, nel silenzio della legge ed in assenza di un'esplicita volontà delle parti a tal riguardo, non può dedursi alcun termine, ben potendo esse regolare i tempi del relativo pagamento secondo i reciproci interessi, e ciò è particolarmente ipotizzabile nei casi in cui il contratto di agenzia sia, come nel caso in esame, stipulato a tempo indeterminato. In altre parole, non si rinvengono fondamenti giuridici o pattizi che prevedono il pagamento di tale emolumento in un anno o in un termine più breve.
L'approdo raggiunto consente dunque di ritenere infondata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine all'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto invocato.
Pag. 13 a 21 Ed infatti, al compenso invocato non può applicarsi la disciplina di cui all'art. 2948 n.4
c.c., quanto quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946. Ne consegue che tale termine ordinario non si è compiuto, stante la produzione degli atti di esercizio del diritto del 3.4.2006, del 16.08.2013 e, in ultimo, della presente azione giudiziaria.
Le risultanze documentali e l'esito della prova testimoniale convalidano gli assunti attorei in ordine alla continua attività di incasso operata dall'agente.
Rinviando per quanto riguarda la produzione documentale alla poderosa mole di assegni depositati tempestivamente al ricorso ed alle relative risultanze contabili, che qui interamente si richiamano e condividono, oltre che alle mail aventi ad oggetto tale attività, si dà inoltre conto che tale attività di esazione ed incasso risulta confermata all'esito della prova orale.
In tal senso, il teste ha dichiarato: “…Parlando delle mie Testimone_2
farmacie, il passava almeno una volta al mese e oltre a sponsorizzare i prodotti delle Pt_1 aziende farmaceutiche e a fare degli ordini, riceveva da me assegni con i quali dovevo effettuare il pagamento di prodotti acquistati dalle aziende farmaceutiche. Preciso che, a volte nel periodo precedente al 2008 e molto spesso, nel periodo compreso tra il 2008 e il
2010, la mia farmacia era in ritardo con i pagamenti in quanto Asp erogava tardivamente le relative somme cosicché il passava dalla farmacia qualche giorno dopo la scadenza Pt_1 per consentire di effettuare il pagamento con assegno che a lui veniva consegnato. è capitato, qualche volta, nel periodo precedente al 2008, che quando passava per sponsorizzare Pt_1
i prodotti, se vi era qualche pagamento in scadenza, chiedeva a me se volessi dare a lui
l'assegno per il pagamento ed io glielo consegnavo…posso affermare che nel periodo di cui ho parlato prima, 2008-2010 in cui noi farmacisti eravamo in notevole ritardo con i pagamenti a causa dell'Asp, passava dalla farmacia con la principale finalità di Pt_1
riscuotere gli assegni per i pagamenti degli ordini;
anche poi cogliere l'occasione per sponsorizzare altri prodotti. Era la società che lo autorizzava a ritirare gli assegni relativi ai pagamenti degli ordini. Lo so perché me lo diceva lo stesso Nel momento in cui io davo Pt_1
l'assegno a non mi rilasciava alcuna ricevuta, nè alcuna quietanza. Io mi fidavo Pt_1 Pt_1
e comunque vi era la matrice dell'assegno. Posso altresì confermare che passava dalla Pt_1
mia farmacia almeno una volta al mese anche quando ritirava gli assegni...immagino che la società abbia regolarmente incassato gli assegni consegnati al signor e posso Pt_1
Pag. 14 a 21 affermarlo in quanto non è mai capitato che, dopo che io avevo consegnato un assegno al signor la società mi richiedesse il pagamento di ulteriori somme. Posso altresì Pt_1 affermare che non è mai capitato che la casa farmaceutica mi abbia sollecitato ad effettuare il pagamento direttamente al signor . La società, quando ero in ritardo con i pagamenti, Pt_1 inviava una missiva di sollecito ma non ha mai specificato di provvedere al pagamento dell'assegno direttamente al signor . La sostanza di tale dichiarazione trova del resto Pt_1 esplicita conferma in quella degli ulteriori testi che ha dichiarato: Testimone_3
“Il era il mio unico tramite con la casa farmaceutica, unitamente al soggetto che veniva Pt_1
a fare le consegne e ai centralinisti quando li contattavo telefonicamente il faceva anche Pt_1 da intermediario con la società, ogni qual volta vi erano dei problemi con i pagamenti dovuti al fatto che l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria con riferimento ai farmaci rimborsabili che noi farmacisti acquistavamo, effettuava con ritardo i rimborsi, mettendoci in difficoltà e causandoci ritardi nei pagamenti…nel momento in cui, invece, mi accorgevo di non essere in grado di pagare tempestivamente, contattavo il signor se si trattava solo Pt_1 di qualche giorno di ritardo. Il dopo aver ascoltato il mio problema e, immagino, dopo Pt_1
essersi interfacciato con i superiori, mi comunicava la soluzione che era stata individuata che poteva consistere nel pagamento delle somme tramite assegno intestato alla casa farmaceutica ma che veniva materialmente consegnato al signor ovvero tramite Pt_1 bonifico. Io preferivo la soluzione dell'assegno in quanto l'effettuazione del bonifico comportava, in un periodo in cui ancora bonifici non si potevano effettuare per via telematica, che io dovessi recarmi a Reggio Calabria, dove si trovava la filiale della mia banca… posso affermare che il qualche volta dopo il 2008 allorquando vi è stata l'unificazione delle Pt_1
Asl nell'unica Asp e più spesso nel periodo precedente, allorquando erano maggiori i Pt_2 ritardi nei rimborsi, si era recato presso la mia farmacia solo con scopo di farsi consegnare gli assegni al momento della consegna dell'assegno, il non mi rilasciava né quietanze, Pt_1 né ricevute ed io non l'ho mai ritenuto necessario”; di , che ha così deposto: Testimone_4
“ passava dalla nostra farmacia sia per promuovere prodotti, sia per ritirare gli assegni Pt_1 con cui noi pagavamo la casa farmaceutica. Il modo ordinario con cui noi pagavamo la casa farmaceutica era tramite assegno. Per noi un sistema molto comodo. O passava Pt_1
direttamente dalla farmacia o, a volte, capitava che andassimo noi io o mia moglie, a Locri, dove lui abitava, a consegnargli l'assegno. Al momento della ricezione dell'assegno Pt_1
Pag. 15 a 21 non ha mai rilasciato né quietanza né ricevuta. È capitato che sia venuto presso la Pt_1
farmacia al solo scopo di farsi consegnare degli assegni…posso affermare che, dopo che gli assegni venivano consegnati a la società incassasse quelle somme e posso affermarlo Pt_1
perché gli assegni erano tutti intestati alla società. Dopo la consegna degli assegni a Pt_1 se il pagamento era tempestivo, la società non chiedeva somme ulteriori, se, invece, era tardivo, la società chiedeva somme ulteriori a titolo di interesse”; e dai testi Testimone_5
“…Ottenuto l'assenso da parte mia, procedeva al recupero mediante l'assegno.
[...] Pt_1
L'assegno veniva dato a lo portava nella unità distributiva più vicina che era Pt_1 Pt_1
quella di . L'assegno poteva essere incassato direttamente a , cosa che Per_2 Per_2 accadeva generalmente oppure poteva essere inviato interamente alle unità distributive di
dove operavo io. Questo contatto tra me- avveniva verbalmente. Può essere CP_5 Pt_1 che qualche volta, sia stata mandata qualche mail”, ed “…il farmacista paga Testimone_6
con assegno e quindi lo consegna al nostro vettore all'atto della fornitura della merce. Poteva accadere nuovamente, anche se non sono in grado di riferire se ciò sia accaduto con riferimento a che il farmacista chiedesse l'intervento dell'agente per consegnare Pt_1
l'assegno”.
L'attività di incasso risulta dunque certa perché effettivamente espletata e pertanto essa merita di essere retribuita secondo le pertinenti previsioni contrattuali.
A tal riguardo, non meritano accoglimento le difese di parte attrice che lamentano un'eccessiva irrisorietà del compenso pattuito, pari allo 0,10% e poi allo 0,01% dell'incasso riscosso. L'agente ritiene che tale percentuale sia eccessivamente ridotta e ne deduce la nullità per irrazionalità economica e, in ultimo, per carenza di causa. Sostiene a tal fine che queste previsioni contrattuali si pongono in insanabile contrasto con la buona fede e la solidarietà sociale, ed invoca su tali presupposti l'intervento del giudice volto al riequilibrio economico dei contratti.
Gli assunti sono infondati e come tali non possono essere convalidati.
Ed infatti, se è vero che il tradizionale dogma dell'intangibilità dell'atto di autonomia privata è stato superato dall'opposto principio del controllo sostanziale del contratto, quale regola che tutela il contraente, non in ragione delle sue particolari qualità, ma della sua soggezione al potere di regolamentazione del contratto, è anche certo che lo squilibrio economico che giustifica il vaglio giudiziale sull'autonomia contrattuale è quello
Pag. 16 a 21 sopravvenuto e non anche lo squilibrio originario. Resta infatti intatto il principio della tendenziale insindacabilità dell'equilibrio originario del contratto, e ciò a prescindere dalla sua intrinseca equità, ed anche a fronte della relativa cedevolezza del principio negativo dell'intervento correttivo da parte del giudice. L'intervento richiesto dalla parte ricorrente è, infatti, diretto all'esercizio giudiziale dell'equità integrativo-correttiva, la quale va distinta dal generale canone di buona fede che investe soltanto l'equilibrio giuridico dei contratti.
L'ordinamento consente di effettuare un sindacato sullo squilibrio originario solo in fattispecie patologiche eccezionali, in cui è avvenuta una vicenda alternativa della libera autodeterminazione della parte, come appunto nei casi tipici della rescissione per lesione ultra dimedium e della riduzione della clausola penale eccessivamente onerosa ex articolo 1384.
Né, del resto, è attribuito al giudice un generale potere di ingerirsi sull'equilibrio economico del contratto, con la conseguenza che l'equità, pur essendo un principio ispiratore del sistema, non si traduce automaticamente in una norma generale che si impone alle parti, operando essa piuttosto solo in via eccezionale e suppletiva. É per tale ragione, quindi, che l'equità deve essere distinta dalla buona fede, in quanto, mentre quest'ultima è clausola generale del sistema che attribuisce alle parti diritti ed obblighi, l'equità è un criterio giudiziale per la soluzione del caso concreto che si limita a definire esattamente il contenuto e la portata di diritti già esistenti. L'equità non è dunque un principio generale del diritto dei contratti, perché la giustizia e l'equilibrio dell'accordo sono rimessi, nei limiti previsti dal codice, alla volontà delle parti, secondo il principio di insindacabilità delle scelte negoziali. Spetta dunque alla valutazione di ciascuna parte la considerazione dell'idoneità satisfattiva del proprio interesse, con la conseguenza che l'equilibrio economico è sempre costruito dalle parti in chiave soggettiva.
Su questa scia, occorre inoltre dar conto che il Tribunale non ignora l'indirizzo giurisprudenziale che promuove un intervento più marcato del giudice sull'equilibrio economico del contratto (cfr., Cass., Sez. un. sent. 22437/2018, contra Cass. ord. n.
36740/2021, e, da ultimo, Sez. un., sent. n. 5657/2023), tuttavia ritiene che esso non sia utilmente invocabile, non solo per le schematizzate coordinate generali, ma anche per gli elementi di regolazione degli interessi reciproci come dedotti nei contratti stipulati tra i soggetti di questo giudizio.
Pag. 17 a 21 Da un lato, infatti, va riaffermato il principio per cui non è lo iato tra prestazione e controprestazione che può rendere un contratto “immeritevole” di tutela ex art. 1322 c.c., se quella differenza sia stata, in piena libertà ed autonomia, compresa ed accettata, così come può dirsi che lo squilibrio delle prestazioni non può farsi coincidere con la convenienza ex post del contratto. A fronte di uno squilibrio economico tra le prestazioni, si pongono in tal senso i rimedi codicistici della rescissione per lesione in caso di squilibrio genetico, mentre, se sopravvenuto, quello della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Unica eccezione, che legittima l'esercizio equitativo del giudice in via correttiva, affinché dunque un patto atipico – quale certamente è la previsione di un compenso a titolo di corrispettivo per l'attività di incasso- possa dirsi viziato o privo di causa, è quella ove esso sia contrario ai princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione, che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati.
Per addivenire a tale approdo, è tuttavia necessaria la presenza, negli accordi intercorsi tra le parti, di evidenti elementi sintomatici che, nel caso di specie, non paiono presenti.
Ed infatti, le parti hanno avuto modo di esercitare l'autonomia negoziale con continuità, provvedendo a modificare ed integrare gli accordi in sede quasi annuale. A fronte di tale attenta indagine, si coglie che le parti hanno aggiornato costantemente il valore della provvigione lasciando invece invariata nei tre contratti principali del 1.5.1999, del 20.12.2001
e del 15.2.2010 il valore percentuale da riconoscere per l'attività di esazione, con ciò a significare che nessuna intollerabile sproporzione è stata avvertita dall'agente.
Del resto, l'attività di incasso resta attività autonoma, ma pur sempre connessa e subordinata all'attività di promozione, tipica del contratto di agenzia. È dunque ad essa geneticamente connessa e funzionalmente dipendente, con la conseguenza che un'eventuale intervento equitativo-correttivo della relativa misura di pagamento non può prescindere da un'analisi complessiva degli accordi contrattuali, e, in particolare, delle percentuali previste per le provvigioni d'agenzia. Ebbene, esse variano dallo 0,159% per il 2002, allo 0,145% per il 2003, allo 0,093 per il 2004 e per i primi mesi del 2005, allo 0,14% per la restante parte del
2005 ed infine, dal 2006 in poi, e sino alla cessazione del rapporto, alla misura dello 0,10%.
Allo stesso tempo non è forse inutile considerare che dal 2004 in poi è riconosciuta all'agente un'ulteriore maggiorazione a fronte di pagamenti tempestivi da parte delle farmacie convenzionate. Sulla scorta di tale attenta e puntuale regolazione dei reciproci interessi le
Pag. 18 a 21 parti hanno regolato anche il compenso per l'attività di incasso, sia per quanto concerne i criteri di computo delle relative entità, sia per la sua modulazione in percentuale. E così, se è vero che esse hanno dapprima convenuto un compenso del 0,10% per il contratto del 1.5.1999, le stesse lo hanno ridotto in quello del 20.12.2001 nella percentuale dello 0,01%, confermata nel contratto da ultimo stipulato, nel quale le parti hanno inoltre avuto cura di rideterminare la base di computo, dalla quale hanno escluso gli assegni ritirati a pagamento di debenze già scadute.
L'esito di tale disamina svela che le parti hanno mostrato una attenzione certosina nella regolazione dei reciproci interessi, di talchè, ove mai si procedesse ad una modifica postuma in favore dell'agente dell'indennità di incasso, in assenza di ulteriori censure attinenti alla formazione dell'equilibrio giuridico degli accordi, pare si violerebbe irrimediabilmente il principio dell'autonomia negoziale. Né può dedursi, a posteriori, e solo in seguito all'estinzione del rapporto, che gli accordi relativi al compenso per l'attività di incasso fossero economicamente sconvenienti. Come già indicato, non può prescindersi da una valutazione complessiva dei termini degli accordi, ed essi, secondo la comune volontà delle parti, sono stati raggiunti, evidentemente, tenendo conto che l'attività di incasso, sebbene autonoma, non era svolta in via esclusiva, ma era dipendente e connessa all'attività commerciale, alla quale era agganciata, potrebbe dirsi, a rimorchio, esplicandosi solo quale attività eventuale. La subordinazione della prima alla seconda appare inoltre confermata dalla circostanza che essa era espletata tra l'agente ed i clienti in forza del rapporto di fiducia che li legava, e che certamente traeva origine dall'esercizio dell'attività promozionale, e non certo da quella di esazione.
L'esito di tale disamina non risulta in aporia con quanto disposto dall'art. 2225 c.c. La disposizione richiamata, nella parte in cui consente al giudice di determinare il corrispettivo dovuto, trova applicazione solo in via secondaria, ovvero ove l'entità dello stesso non è stato indicato e non è possibile desumerlo dalle tariffe o dagli usi professionali. Ed infatti i criteri suppletivi ed integrativi ivi indicati, ovvero quelli del risultato ottenuto e del lavoro necessario per ottenerlo, vanno pur sempre calati nella specifica cornice contrattuale, della quale si è già dato cenno, e rispetto alla quale non si pongono in immediato contrasto.
Il ricorso, pertanto, è accolto nei limiti indicati.
Pag. 19 a 21 Va pertanto affermato il diritto di al pagamento in suo favore, a titolo Parte_1
di compenso per l'attività di incasso nella misura dello 0,10% di quanto riscosso nel periodo
1.5.1999-20.12.2001; ed ancora nella misura dello 0,01% di quanto riscosso nel periodo
21.12.2001-15.02.2001, da cui deriva un compenso di €1.673,92, e per la medesima misura dello 0,01% per il periodo dal 16.02.2012-16.04.2013, da cui deriva un compenso di €40,50.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed esse sono liquidate, visto il DM 55/2014 così come modificato dal DM147/2022, attesa la natura lavoristica della materia trattata, secondo lo scaglione di riferimento, in complessivi €7.986,00 di cui €6.944,00 per compensi ed €1.042,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Le spese di consulenza sono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate, come da separato decreto, visto l'art.10 del DM 30 maggi 2002, e visto altresì l'art. 52 del d.P.R. 115/2002, di cui si ritengono sussistenti i presupposti, in €1.164,10.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
al pagamento in suo favore di €56.481,61, di cui €3.180,58 a titolo di provvigioni per l'anno
2013, €38.132,42 per l'indennità ex art. 1751 c.c., €5.636,52 a titolo di indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., ed €9.533,11 per il patto di non concorrenza ex art. 1751 bis c.c., importo da cui va stata detratta la somma già corrisposta per le medesime causali di
€15.460,41, per un ammontare finale pari a €41.021,20#;
2.- per l'effetto condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma, per i titoli indicati, di €41.021,20#;
3.- accerta e dichiara il diritto di al pagamento in suo favore del Parte_1 compenso per l'attività di incasso, e conseguentemente condanna
[...]
al pagamento: Controparte_1
a) dello 0,10% di quanto riscosso nel periodo 1.5.1999-20.12.2001;
b) di €1.673,92 per quanto riscosso nel periodo 21.12.2001-15.02.2001;
c) di €40,50 per quanto riscosso nel periodo dal 16.02.2012-16.04.2013;
Pag. 20 a 21 4.- condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€7.986,00#, di cui €6.944,00 per compensi ed €1.042,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
5.- pone definitivamente a carico di , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore il pagamento delle spese di consulenza tecnica affidata alla dott.ssa che liquida in €1.164,10 come da separato decreto. Persona_1
Locri, 30 maggio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 21 a 21