Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15349 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Anita Simonelli
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 25.3.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il GI ha riservato la causa in decisione senza termini. Il PM ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2024, la sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. in LA (poi trascritto Controparte_1 presso il Comune di NA) in data 26.8.2009 dal quale non erano nati figli – esponeva
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che con sentenza n. 10784/2022 del Tribunale di NA (passata in giudicato) è stata pronunciata la separazione.
Atteso che la convivenza non è più ripresa e non si è ricostituita l'affectio coniugali, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza altre pronunce accessorie.
All'udienza di prima comparizione del 25.3.2025, la ricorrente ha dichiarato: da quando io e ci siamo separati non ci siamo più visti né sentiti e non so se lui CP_1 sia tornato in Marocco.
Verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del resistente ed il
Gi ha riservato la causa al Collegio.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 10784/2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta – rimasta contumace- sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, e tenuto conto della contumacia del resistente, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Spese irripetibili, stante la contumacia del resistente e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in LA (Marocco) e trascritto presso il Comune di NA il 26.8.2009 tra e Parte_1
Controparte_1
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 202 parte II sw, sez. CN, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2009);
- Spese di lite irripetibili.
Così deciso in NA nella Camera di Consiglio del 28.3.2025
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IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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