Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 17/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa SS De CO, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37584 del registro di segreteria, sul ricorso presentato personalmente da XXX, nato ad [...] il XXX (cod. fisc. XXX),
contro:
l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108, VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
Nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025, non comparso l’INPS, è presente il ricorrente XXX identificato come da verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con il ricorso all’esame, il ricorrente, XXX, ex 1° Maresciallo della Marina Militare, in quiescenza per riforma, ha chiesto che l’INPS venga condannato alla restituzione a titolo di “…rimborso…” di € 3.252,78 (oltre accessori), asseritamente “…trattenuti e non restituiti…” a seguito del ricalcolo dell’importo delle “…pensioni annue lorde e i nuovi ratei, con le perequazioni…” effettuato dall’Istituto previdenziale in esecuzione delle “…ulteriori e successive sentenze favorevoli…” del giudice delle pensioni.
In estrema sintesi, il ricorrente - nell’evidenziare che l’INPS in sede di recupero delle somme indebitamente versate (a seguito della sent. n. 303/2021 della 3^ Sez. Centr. d’app.), aveva chiaramente indicato le voci “…sui cedolini mensili…” - ha contestato che, invece, dalla lettura dei prospetti (3° e 4°) emessi a seguito delle successive pronunce a lui favorevoli non si evince che, effettivamente, tale rimborso sia stato pagato non avendo l’INPS, a suo avviso, “…nulla ha dimostrato e documentato…” in proposito, in quanto i prospetti riepilogativi risultano “…eccessivamente generici, non chiari e (…) incompleti…”.
Ha, altresì, evidenziato a conforto di quanto reclamato in giudizio (dopo aver riportato una serie di tabelle riferite ai singoli decreti di pensione emanati nel tempo, con indicati, pure, i relativi importi) che, a suo avviso, l’ufficio INPS preposto alla liquidazione del suo trattamento pensionistico avrebbe adeguato l’importo della pensiona annua lorda spettantigli, senza, però, avergli rimborsato (o, quantomeno, provato di averlo fatto) quanto da lui corrisposto (a suo tempo) a seguito della riforma della sentenza di I° grado, avvenuta, come detto, con sent. n. 303/2021 in sede di gravame.
Infine, ha rappresentato che si sono rivelati inutili ed infruttuosi i plurimi solleciti rivolti all’INPS al fine di ottenere spiegazioni e chiarimenti circa le modalità di conteggio utilizzato per il ricalcolo dell’importo concernente la somma di € 3.252,78 spettantigli a titolo di restituzione di quanto versato in precedenza, essendosi i funzionari, all’uopo contattati, limitati a confermare la correttezza della liquidazione effettuata in suo favore.
2.- Dopo una prima udienza nella quale, essendo stata accertata l’irregolare instaurazione del contraddittorio per difetto di notifica dell’atto introduttivo del giudizio, è stata disposta la rinotifica del ricorso all’Istituto convenuto, si è costituito l’INPS con memoria difensiva depositata in data 12 settembre 2025, con cui dichiarava di aver proceduto nei termini di legge alla liquidazione di quanto dovuto a XXX, e contrastava la domanda attorea in quanto infondata.
3.- Con nota depositata in data 18 settembre 2025, il ricorrente ha insistito per il riconoscimento della differenza di € 3.252,78, non avendo l’INPS dimostrato di avergli restituito tale somme, bensì soltanto documentato, a suo avviso, di aver liquidato gli “…arretrati - che già gli spettavano di diritto…”.
4.- In prossimità dell’odierna udienza, l’INPS ha depositato “note d’udienza” nelle quali viene dettagliatamente ricostruito l’iter contabile seguito al fine di liquidare “…il conguaglio tra la nuova pensione attribuita con il Decreto del Ministero della Difesa n. 412 del 13/03/2023 e la pensione già corrisposta dal 17.5.2025 al 30.6.2023, con contestuale rimborso della somma … di € 3.252,78…”. Evidenzia, inoltre, il convenuto che dalla rielaborazione dei conteggi è emerso che l’arretrato di € 8.904,20 corrisposto a XXX (nel mese di luglio 2023, come dal prospetto allegato alla memoria di costituzione) risulta essere superiore a quello spettante di € 8.742,26, per il maggior importo di € 161,94 che sarà, quindi, oggetto di recupero a titolo di interessi indebitamente corrisposti “…per effetto dell’erroneo calcolo degli stessi…”.
5.- All’odierna udienza non comparso l’INPS, è presente il ricorrente come da verbale in atti.
6.- Ritiene il giudicante alla luce della documentazione, da ultima, depositata dall’Istituto convenuto, e non avendo motivo di dubitare della correttezza dei calcoli assunti a base della rideterminazione degli arretrati spettanti al ricorrente e degli interessi maturati, che l’INPS abbia adeguatamente ed esaustivamente dimostrato di aver debitamente tenuto conto delle somme spettanti a XXX, anche con riferimento alla compensazione delle stesse con quelle restituite dal ricorrente in esecuzione della citata sentenza d’appello (che annullava quella a lui favorevole pronunciata dal giudice territoriale).
Ed invero, appare chiaro ed indubitabile (dalla lettura dei prospetti allegati e dallo schema riassuntivo trasmesso nel contesto delle “note d’udienza”) che il preteso importo di € 3.252,78 è stato correttamente incluso nel conguaglio effettuato, sommandosi all’arretrato netto di € 5.273,13 per complessivi € 8.525,91 (ai quali sono stati aggiunti € 216,37, a titolo di arretrato netto IRPEF da conguaglio per il periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023).
Parimenti corretta si appalesa la liquidazione degli interessi legali/rivalutazione monetaria di € 1.076,80 calcolati con decorrenza 23 giugno 2006 (come da Decreto del Ministero della Difesa) sulla quota capitale (arretrati) maturata dal 17 maggio 2005 al 30 giugno 2023.
Alla luce di quanto su considerato, il ricorso va rigettato in quanto privo di giuridico fondamento.
7.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37584 del registro di segreteria lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS che si liquidano complessivamente in € 400,00.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 2 dicembre 2025.
Il Giudice F. to (SS De CO)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice F. to (SS De CO)
Depositata il 17.02.2026 Il Funzionario F. to (Dott.ssa Anna Rossano)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari, 17.02.2026 Il Funzionario F. to (Dott.ssa Anna Rossano)