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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI OL AR, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai n. 2595/2022 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO e IN OLLA;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato 06/07/2022, adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1 premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della
Ditta Qualità dalla TE RL (Quali. , per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative;
Pt_2
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici CP_1 dei braccianti per tale anno per le giornate lavorate con la Pt_3 Pt_2
In parziale accoglimento del ricorso amministrativo proposto, l' procedeva alla CP_1 reiscrizione parziale delle giornate lavorate alle dipendenze della CP_2
Dall'esame dell'estratto contributivo prodotto, per l'annualità in questione, Parte_1
risultava iscritta per complessive 58 giornate.
[...]
Con altro ricorso depositato in pari data, il 06/07/2022, portante rg. 2600/22, Parte_1
adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver
[...] svolto attività lavorativa alle dipendenze della Ditta Qualità dalla TE RL (Quali. , per l'anno Pt_2
2020 per 90 giornate lavorative;
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici CP_1 dei braccianti per tale anno per le giornate lavorate con la Pt_3 Pt_2 In parziale accoglimento del ricorso amministrativo proposto, l' procedeva alla CP_1 reiscrizione parziale delle giornate lavorate alle dipendenze della CP_2
Dall'esame dell'estratto contributivo prodotto, per l'annualità in questione, Parte_1
risultava iscritta per complessive 44 giornate.
[...]
I giudizi venivano tutti riuniti al fascicolo di più antica iscrizione e trattati unitariamente.
L' si costituiva separatamente con i rispettivi procuratori in tutti i giudizi riuniti, eccependo CP_1
l'inammissibilità dei ricorsi, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza.
Passando ad esaminare la domanda della parte ricorrente, si osserva che la stessa ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per gli anni 2019 e 2020 giornate alle dipendenze della (oltre alle altre giornate lavorate con altra ditta), con conseguente Pt_3 Pt_2 condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per il periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da CP_1 parte di ispettori dell' , avente ad oggetto l'azienda agricola al fine di effettuare CP_1 Pt_3 Pt_2 il controllo del corretto adempimento degli obblighi assunti quale datore di lavoro sia nei confronti dell' sia nei confronti dei lavoratori, ed ha anche interessato la verifica della regolare assunzione CP_1 dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 25/05/2021, prodotto in atti dall' , redatto dagli ispettori , e . CP_1 Parte_4 Persona_1 Persona_2
A seguito dell'accertamento della superficie dei terreni utilizzata per la raccolta dei prodotti, così come si emergeva dalle visure catastali, dai riscontri effettuati sul portale SIAN e dai contratti di compravendita, ed in considerazione della stima effettuata, gli Ispettori hanno ritenuto che le giornate denunciate dall'azienda, fossero di gran lunga superiori rispetto a quelle effettivamente occorrenti per lo svolgimento dell'attività aziendale, che consisteva nell'acquisto sulla pianta del prodotto direttamente sul campo di produzione e della relativa raccolta.
Ritenendo altresì che la società non rivestisse il carattere distintivo Pt_3 Parte_2 fondamentale per l'inquadramento nel settore agricolo, gli Ispettori verbalizzanti hanno disposto la revoca dell'inquadramento ex lege 88/89 nel predetto settore. Conseguentemente, è stato disposto l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda per i dipendenti, e al loro inserimento nell'area del “Terziario” come effetto del corretto inquadramento aziendale, e con la riduzione dovuta in considerazione dell'effettivo fabbisogno occorrente alla stessa, come da stima tecnica effettuata.
Successivamente, con provvedimento in autotutela n. 480000-22-0022 del 21/02/2022,
l' modificava il precedente provvedimento di annullamento come disposto sulla scorta del citato CP_1 verbale ispettivo, disponendo “la modifica del provvedimento in oggetto nella parte in cui annulla tutti i rapporti di lavoro in agricoltura denunciati negli anni 2019 e 2020 e li reinquadra nel settore commercio;
resta confermata la quantificazione del fabbisogno di manodopera, nella misura determinata tramite la stima tecnica contenuta nel verbale…”
Da ciò deriva la parziale reiscrizione di negli elenchi del lavoratori Parte_1 agricoli delle giornate lavorate alle dipendenze della Ditta Quali.ter.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto Parte_1 all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta er per le annualità Parte_1 Pt_3
e per tutte le giornate dedotte in ricorso.
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa tre testimoni le cui dichiarazioni hanno espressamente confermato tutti gli assunti di parte attrice, quale l'esistenza di una prestazione lavorativa, il numero di giornate effettivamente lavorate nelle diverse annualità, le mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione.
In particolare, sono stati chiamati a testimoniare i colleghi di lavoro Testimone_1
, , per gli anni dal 2019 e 2020.
[...] Testimone_2 Testimone_3 Nel caso di specie, in cui l' ha disposto una cancellazione soltanto parziale, non è messa CP_1 in discussione la effettiva sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta, ma soltanto il numero delle giornate effettivamente lavorate.
Ritenuto che gli ispettori hanno disposto la cancellazione solo parziale delle giornate, ciò ci permette di collocare comunque i testi escussi sui luoghi di lavoro, per un certo periodo, e rendere le dichiarazioni rese sufficientemente attendibili e idonee a fondare il convincimento giudiziale;
nel merito delle dichiarazioni rese, si ritiene che le stesse abbiano dato prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente per tutte le giornate indicate in ricorso:
“Corrisponde al vero che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda Qualiter s.r.l. da ottobre a dicembre di entrambi gli anni 2019 e 2020. Io ho lavorato nello stesso periodo per 102 giornate, come la ricorrente nell'anno 2019 mentre nell'anno 2020 la ricorrente ha lavorato una decina di giorni in meno di me” (vedasi dichiarazioni del teste
[...]
. Testimone_1
Di contro l' non ha insistito affinchè venissero scussi gli ispettori verbalizzanti, con ciò CP_1 omettendo di fornire alcun ulteriore elemento utile a supporto della ricostruzione prospettata dall' . CP_1
Invero l' , al fine di giustificare la parziale cancellazione, effettuata soltanto con l'utilizzo CP_1 di un astratto criterio matematico, avrebbe dovuto indicare specificamente le giornate in cui il lavoratore non fosse stato presente sui luoghi, provvedendo a fornire prove documentali, quali la produzione ad esempio di un foglio presenze, o quant'altro che attestasse l'espletamento dell'attività lavorativa per un numero di giornate inferiore a quelle dichiarate.
Pertanto, in mancanza di specifici elementi riguardo alla fittizietà parziale del rapporto lavorativo invece affermato dalla , dall'esame dell'intero compendio Parte_1 istruttorio, si ritiene di dover dare credito alla ricostruzione prospettata da parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni indicati in ricorso, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta er per gli anni e per Pt_3 tutte le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori agricoli CP_1 Parte_1 per 102 giornate nell'anno 2019 e 90 giornate nell'anno 2020.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti nn.2595/22 e 2600/22 vertente tra , contro l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che - ha lavorato alle dipendenze della ditta Parte_1 Pt_3 Parte_2 per 102 giornate nell'anno 2019 e 90 giornate nell'anno 2020;
- Condanna l' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1 agricoli per 102 giornate nell'anno 2019 e 90 giornate nell'anno 2020.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Patti, 04/12/2025.
Il Giudice
PI OL AR