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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Floriana
Consolante, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1899 R.G. Cont. anno 2021 in grado di appello vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo, giusta procura in atti;
-appellante-
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. GABRIELLA BONGI, giusta procura in atti;
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 429/2020 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 1 ottobre 2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna appellata ha ottenuto dal Giudice di Pace di Mirabella Eclano decreto ingiuntivo n.
1151/2018 con cui è stato ingiunto a Wind 3 s.p.a. di consegnare copia del contratto afferente la propria utenza telefonica n. 328/3542268 e di pagare la somma di € 250,00 per compenso al difensore ( di cui € 50,00) per spese.
La odierna appellante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendo Parte_1 al giudice di pace di dichiarare l'incompetenza per valore e/o per materia del giudice adito o comunque la sua incompetenza per territorio per essere competente il Giudice di Pace di
Montesarchio o il Tribunale di Benevento in applicazione del cd. foro del consumatore o dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Mirabella Eclano in favore del Giudice di Pace
o del Tribunale di Milano o di Roma in applicazione dei criteri generali di competenza ex art. 19 e
20 c.p.c..; ha comunque chiesto nel merito la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva di , carenza di interesse ad agire, e infondatezza Controparte_1
1 della domanda. L'odierna appellata ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione con la sentenza oggi appellata.
Con l'appello di cui è causa la ha chiesto che sia riformata la sentenza di primo Parte_1 grado, con accoglimento dell'eccezione di incompetenza, per materia, valore e/o territorio, già sollevate e riproposte in appello, o comunque previo accertamento, nel merito dell'insussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente -tenuto conto del fatto che il documento era stato consegnato al Par momento della attivazione della , e che l'acquisizione del contratto non poteva ritenersi unico strumento per la prova della titolarità di un rapporto che avrebbe potuto essere dimostrato in forza di altri elementi- il difetto di legittimazione attiva dell'appellato -risultando l'utenza telefonica di cui al contratto non intestata al medesimo- il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e comunque l'avvenuta cessazione della materia del contendere, per essere il contratto stato consegnato;
ha chiesto inoltre la condanna dell'appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore alla luce del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Parte appellata ha chiesto rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, evidenziando come il giudizio avesse ad oggetto la consegna di cosa mobile determinata e che il valore della domanda fosse stato espressamente dichiarato e contenuto nei limiti di valore dell'autorità giudiziaria adita in prime cure;
quanto all'incompetenza territoriale, affermando l'infondatezza dell'eccezione in relazione al foro del consumatore, che costituisce una facoltà e non un obbligo dello stesso e l'inammissibilità dell'eccezione in relazione ai fori previsti dal codice civile, per mancata menzione di tutti i criteri di collegamento, e deducendo la sussistenza dell'interesse ad agire e l'infondatezza delle eccezioni relative alla violazione mancanza di procura dell'avvocato Bongi a chiedere la consegna dei documenti.
Il Tribunale osserva che le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia non sono fondate in quanto la domanda attivata in via monitoria ha ad oggetto obbligazioni di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dall'appellata, ex art.14 c.p.c.. Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era inferiore ad € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
Nemmeno l'eccezione di incompetenza territoriale legata alla disciplina del consumatore appare invocabile, atteso che, effettivamente, la disposizione di protezione in questione è prescritta a tutela del solo consumatore e non può, pertanto, essere invocata dal soggetto collocato in posizione di
2 professionista, ben potendo il consumatore rinunciare alla norma di favore in questione in favore dei criteri di competenza generali previsti nel codice di procedura civile (Cass. ord. 3 aprile 2013 n.
8167). Nel caso di specie il consumatore , la quale risulta essere residente Controparte_1 in Montesachio (cfr. relata di notificazione del ricorso in riassunzione del presente giudizio datata
7.2.2025), ha depositato il ricorso monitorio al Giudice di Pace di Mirabella Eclano, rinunciando pertanto al foro previsto a tutela del consumatore.
E' necessario, pertanto, esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio formulata fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione ex art. 19 e 20 c.p.c.. Premesso che l'eccezione è stata correttamente formulata in relazione a tutti i criteri di collegamento territoriali possibili (sul punto cfr. da ultimo Cass. 5 novembre 2020 n. 24632), ossia sia in relazione al foro generale delle persone giuridiche, ex art.19 c.p.c. sia in relazione al foro facoltativo dei diritti di obbligazione, occorre rilevare che il Giudice di Pace di Mirabella Eclano non risultava competente in applicazione di nessuno dei fori indicati. Infatti, essendo a Milano la sede legale della società odierna appellante
(cfr. visura della Società depositata in atti) e non risultando esistente in Mirabella Eclano uno stabilimento della o un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della Pt_1 domanda, la competenza per territorio ex art. 19 spettava al Giudice di Pace di Milano e non a quello di Mirabella Eclano;
in applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c., tenuto conto che il contratto è stato concluso telematicamente sul sito internet della società, si deve ritenere concluso con la ricezione da parte dell'odierna appellante dell'accettazione della offerta effettuata dall'odierno appellato sui server della società, e, quindi, ove aveva sede legale all'epoca la in Pt_1
Roma, con conseguente competenza per territorio del Giudice di Pace di Roma (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte appellante); in relazione al luogo di esecuzione della prestazione, competente è il Giudice di Pace di Milano, ove ha sede attuale la società erogatrice del servizio e ove vengono poste in essere le attività per l'erogazione del servizio. Pertanto, avendo l'appellata con il deposito del ricorso al Giudice di Pace di Mirabella Eclano rinunciato al più vantaggioso foro del consumatore, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Mirabella Eclano all'emissione del decreto ingiuntivo in quanto risultava competente, per le ragioni esposte, il Giudice di Pace di Milano o di Roma.
La questione di incompetenza rilevata è di per sé idonea a definire la controversia, alla luce del dictum di Cassazione 12 novembre 2010 n.22958: la statuizione in commento ha affermato il principio di diritto in virtù del quale in ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, il giudice del gravame non può, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, decidere nel merito, a differenza che nell'ipotesi di erronea
3 declinatoria di competenza, poiché nella prima ipotesi, analoga a quella oggetto del contendere, essendo il giudice di appello “istituzionalmente investito di poteri sostitutivi” del primo giudice,
“non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva…”. In tale ipotesi, quindi, non verrebbe in rilievo il divieto di cui all'art.354 c.p.c., vertendosi in ipotesi che esula dall'ambito operativo di quest'ultima norma.
Alla declaratoria della incompetenza del giudice di pace ad emettere il decreto ingiuntivo consegue la revoca dello stesso (sul punto cfr. Cass. 26 gennaio 2016 n. 1372) e l'assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al Giudice territorialmente competente, individuato, alla luce della rinuncia al foro del consumatore da parte dell'appellato, nel Giudice di Pace di Roma o di
Milano, alla luce delle motivazioni esposte. La riassunzione non avrà ad oggetto il giudizio di opposizione, che ormai non esiste più per effetto della declaratoria di incompetenza del giudice di pace e la revoca del decreto ingiuntivo, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (sul punto cfr. Cass. 17 ottobre 2016 n. 20935 e Cass. 26 gennaio 2016 n. 1372).
L'appellante, vittorioso, ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti da in esecuzione del decreto ingiuntivo. Il pagamento non risulta Parte_1 documentato come eccepito dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta, ragione per cui la domanda restitutoria avanzata dall'appellante va respinta.
Appaiono sussistere le eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della esistenza, in materia, di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Mirabella Eclano a conoscere la presente controversia in favore del Giudice di Pace di Roma o di Milano e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- -assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice territorialmente competente.
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 22 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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