TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2956/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. GIORDANO MASSIMO con studio in Lecco, via Parini n. 33, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. DALLA CHIESA MAURO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, via Monte Grappa n. 11, come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI DELE PARTI: cfr. verbale di udienza del 25.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 6.12.2023 la società ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
condannare a corrispondere in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, la Parte_3
somma di euro 10.876,00, oltre Iva, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 6 Ha dedotto di essere proprietaria di un immobile (mappale n. 190 e 156) sito in Garbagnate
Monastero, via Per Molteno n. 39, di fronte al quale si trova un edificio a due piani ad uso abitativo di proprietà della sig.ra (mappale n. 190d), separato da una strada privata di Parte_3 proprietà della società ricorrente;
l'area tra i due fabbricati è di proprietà della ed è Parte_1
gravata da una servitù di passo a favore dei terzi. La parte convenuta ha concesso in locazione l'appartamento sito al primo e al secondo piano dell'immobile di sua proprietà e, ad avviso della ricorrente, l'inquilino non ha rispettato le regole di buon vicinato, in particolare il medesimo è solito parcheggiare i suoi mezzi (furgoni e autovetture) nella proprietà della Parte_1
nonostante tale area sia gravata soltanto da una servitù di passo che quindi inibisce la sosta. La ricorrente ha più volte invitato, sia telefonicamente che tramite messaggi, la a richiamare Pt_3
l'inquilino al rispetto delle regole ma la condotta vessatoria del medesimo non è cessata. Con raccomandata del 5.9.2023, il difensore della società ha quindi evidenziato alla convenuta che: il ripetuto passaggio dei mezzi pesanti dell'inquilino nell'area di proprietà della ha Parte_1
causato il danneggiamento della pavimentazione che attualmente presenta buche e aree sconnesse, la scarsa manutenzione della siepe piantumata dalla convenuta ha provocato l'insorgenza di crepe e fessurazioni nel muro di cinta e lo sfaldamento del tetto in amianto è da ritenersi nocivo anche per coloro che abitano o lavorano negli immobili adiacenti. Di conseguenza, alla veniva Pt_3 intimato di far cessare le condotte lesive poste in essere dall'inquilino ai danni della Parte_1
e di provvedere alla riparazione del manto stradale danneggiato, alla potatura della siepe e alla rimozione/rifacimento del tetto della sua abitazione. In assenza di riscontro, con raccomandata del
3.10.2023 (ricevuta il 13.10.2023), la società ricorrente ha invitato la sig.ra a concludere Pt_3 una convenzione di negoziazione assistita, senza tuttavia riceverne riscontro. Stante l'inerzia della controparte, la chiedeva alla ditta di quantificare il costo Parte_1 Controparte_1
per il rifacimento della pavimentazione esterna e per la manutenzione della siepe, che veniva individuato nell'importo complessivo di euro 10.876,00, oltre Iva.
Integrato il contraddittorio, si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto, Parte_3
chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Ha dedotto che l'immobile sito in Garbagnate Monastero (LC), via Per Molteno n. 31, non è più di sua proprietà essendo stato assegnato a seguito di procedura esecutiva e che il manto stradale oggetto di causa - che ad avviso della società ricorrente sarebbe stato danneggiato dal continuo pagina 2 di 6 passaggio e sosta dei mezzi degli ex conduttori della così come il muro di cinta, Pt_3
presentavano i danni lamentati già all'atto di compravendita dell'immobile (19.7.2007) e, altresì, all'atto di sottoscrizione del contratto di locazione (1.6.2022). Secondo la convenuta, i pregiudizi al manto stradale sarebbero stati, pertanto, provocati da un parziale cedimento del sottofondo della pavimentazione in cubetti di porfido nell'area antistante il box identificato al fg. 2, mapp. 2034, sub. 1 di proprietà di;
tale area, infatti, interessata dal cedimento, di circa 4 mg, è Parte_3 collocata nell'immediata vicinanza al pozzetto di ispezione degli scarichi della proprietà mapp.
3136 della società Come evidenziato dall'arch. i danni al manto Parte_1 Persona_1
stradale sarebbero stati prodotti dalla presenza di tale pozzetto e dai relativi scavi, nonché dagli eventi atmosferici quali piogge copiose e gelo invernale (cfr. relazione di cui al doc. 6 di parte convenuta). Inoltre, su tale area non circolano solo i mezzi degli ex conduttori della , ma Pt_3
anche i mezzi pesanti della stessa società nonché le autovetture degli operai Parte_1
dipendenti della società medesima. La convenuta ha altresì dedotto che la siepe dalla stessa piantumata, la cui scarsa manutenzione - secondo la società ricorrente - avrebbe causato l'insorgenza di crepe e fessurazioni nel muro di cinta di proprietà della affaccia in Parte_1
realtà sulla strada e non sul citato muro di cinta (cfr. doc. 7 di parte convenuta) e tale siepe non è nemmeno collocata all'interno della vecchia proprietà della sig.ra . Inoltre, in riferimento ai Pt_3 danni lamentati al muro di cinta della società, l'arch. ha evidenziato che la porzione Persona_1
di terreno che confina con il muro di cinta non è di proprietà della convenuta;
pertanto, le problematiche derivanti dalla presenza della vegetazione incolta non è riconducibile né alla proprietà della resistente né agli ex conduttori della stessa. La convenuta contesta inoltre la quantificazione dei danni formulata dalla parte avversa, in quanto basata su un preventivo di un'impresa incaricata dalla stessa ricorrente.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., la causa era istruita mediante l'escussione dei testi ammessi con ordinanza del 19.8.2024, sentiti alle udienze del
2.10.2024 e del 6.11.2024; all'udienza del 25.2.2025 la causa veniva discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
Considerato in diritto
In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., colui che agisce per ottenere il risarcimento di un danno ingiusto subito ha l'onere di provare con manifesta chiarezza i fatti pagina 3 di 6 costitutivi della sua pretesa e, dunque, di fornire la prova del fatto storico, del danno, del nesso di causalità e della imputabilità soggettiva (ex multis Cass. n. 390/2008; cfr. altresì Cass. n.
11946/2013).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non possa dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata da Parte_1
Dagli atti prodotti in giudizio e dalle risultanze istruttorie in atti non emerge, infatti, la prova del nesso di causalità tra i danni lamentati da parte ricorrente e la condotta ascrivibile al conduttore della nonché alla stessa resistente. Pt_3
In primo luogo, si rileva che parte ricorrente non è riuscita a dimostrare univocamente la condizione in cui versavano il manto stradale e il muro di cinta oggetto di causa al momento dell'inizio della locazione dell'immobile di proprietà . Pt_3
Dalle dichiarazioni rese dal teste , sentito all'udienza del 6.11.2024, all'atto della Testimone_1
sottoscrizione del contratto di locazione, in data 1.6.2022 (cfr. doc. 5 di parte resistente), il manto stradale di proprietà della presentava già buche e piastrelle sconnesse (“le piastrelle Parte_1 erano tutte rotte anzi sfondate e l'avevo fatto presente anche al un bel po' di anni fa, Parte_1 non mi ricordo di preciso quando ma lui mi ha detto che avrei dovuto metterlo a posto io”), così come il muro di cinta presentava delle crepe. Anche il teste inquilino della Testimone_2 IG , sentito alla medesima udienza, ha confermato la circostanza dichiarando “le buche Pt_3
e le piastrelle sconnesse erano già presenti quando ho preso in locazione la casa”, “la situazione del muro di cinta è la medesima da quando ho preso in affitto l'immobile ed è ancora così, non è cambiato nulla”.
Neppure può dirsi raggiunta la prova che le buche e i danneggiamenti al manto stradale siano riconducibili alla condotta dell'inquilino della e, in particolare, al passaggio nella suddetta Pt_3
area dei mezzi di proprietà di quest'ultimo.
Si osserva infatti che si tratta di un'area aperta al transito, che non preclude il passaggio di soggetti terzi, degli ulteriori inquilini dell'immobile e che, peraltro, è da tempo soggetta agli agenti atmosferici, potenzialmente responsabili di deterioramenti.
Non è infatti revocabile in dubbio che le condizioni atmosferiche (umidità, ghiaccio pioggia etc.) siano tali da effettivamente incidere a lungo termine sulle condizioni del manto stradale e del muro di cinta e, rispetto ad essi, non può dirsi raggiunta la prova che siano stati posti in essere a cura del proprietario periodici ed adeguati interventi di cura e manutenzione.
pagina 4 di 6 Si osserva inoltre che nella relazione tecnica del CTP di parte resistente, l'arch. Persona_1
datata 16.4.2024 (cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta), viene specificato che i danni al manto stradale sono stati provocati anche da un parziale cedimento del sottofondo della pavimentazione in cubetti di porfido nell'area antistante il box identificato al fg. 2, mapp. 2034, sub. 1 di proprietà della IG , area collocata nell'immediata vicinanza del pozzetto di Pt_3 ispezione degli scarichi della proprietà mapp. 3136 della (“la presenza di tale Parte_1 pozzetto, presumibilmente di ispezione di scarico fognario o di adduzione dell'acqua potabile, porta l'immediata considerazione del fatto che la zona limitrofa deve essere stata oggetto di scavi, quindi creazioni di spazi vuoti, che hanno potuto permettere la posa della conduttura sotto il piano stradale e che lo stesso pozzetto, dotato di tombino di copertura, debba poggiare necessariamente su un basamento in cemento rafforzato. Visto l'andamento del cedimento, avvenuto nel suo intorno, lascia dedurre che l'abbassamento del piano di calpestio sia dovuto al cedimento del sottofondo in sabbia che non è stato ben allineato in fase di realizzazione con il piano cementato su cui poggia il tombino a chiusura della vasca di ispezione”) Anche il teste , a conferma di ciò, Testimone_1 ha dichiarato che “il problema è l'umidità che proviene dal terreno e dal vicino fiumicello che passa dietro la proprietà . In passato ho provato ad effettuare io stesso interventi Parte_1 riparativi, per esempio a mettere della ghiaia”.
In relazione alle crepe e alle fessurazioni al muro di cinta di proprietà della non Parte_1
sussiste la prova che tali danni siano stati causati - come sostenuto da parte ricorrente - da una scarsa manutenzione della siepe piantumata dalla IG . In merito, l'arch. ha Pt_3 Per_1 precisato che “la striscia di terreno sulla quale risulta la piantumazione che arreca fastidi e danni come denunciato dalla parte ricorrente” non risulta di proprietà della convenuta, pertanto le problematiche derivanti dalla presenza della vegetazione incolta non sono riconducili “né alla proprietà nè alla conduzione da parte della Signora titolare del mapp. 3137” (cfr. Parte_3
doc. 6 di parte resistente) e la parte ricorrente non ha invero efficacemente contrastato e provato l'infondatezza di tale assunto. Se è ben vero che la perizia di parte non può costituire piena prova,
è altrettanto doveroso sottolineare che la parte ricorrente, gravata dall'onere probatorio, non ha efficacemente contrastato tali deduzioni.
In tale contesto, alla luce delle risultanze in atti, non può dirsi raggiunta la piena prova della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'inquilino della IG e i danni Pt_3
pagina 5 di 6 lamentati da parte ricorrente. Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, si ritiene dunque che la domanda del ricorrente non risulti meritevole di accoglimento e, pertanto, debba essere respinta.
Difettando la prova dell'an della pretesa risarcitoria attorea, la CTU sul quantum, invero non richiesta dalla parte ricorrente in sede di ricorso e memorie ex art. 281 duodecies c. 4 c.p.c. non si appalesa necessaria ai fini del decidere.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte attrice, sulla scorta del D.M. 55/14. Posto che il valore della controversia, come stimato dalla stessa parte attrice in euro € 10.876,00, è maggiormente prossimo all'importo minimo dello scaglione applicabile (€ 5.201,00 - € 26.000,00) appare congruo e proporzionato al valore e alla natura della causa liquidare le spese di lite applicando valori inferiori ai medi del predetto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Rigetta la domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 Pt_3
;
[...]
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore di che si liquidano in complessivi euro € 3.400,00 per compensi, Parte_3
oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge.
Varese, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. GIORDANO MASSIMO con studio in Lecco, via Parini n. 33, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. DALLA CHIESA MAURO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, via Monte Grappa n. 11, come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI DELE PARTI: cfr. verbale di udienza del 25.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 6.12.2023 la società ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
condannare a corrispondere in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, la Parte_3
somma di euro 10.876,00, oltre Iva, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 6 Ha dedotto di essere proprietaria di un immobile (mappale n. 190 e 156) sito in Garbagnate
Monastero, via Per Molteno n. 39, di fronte al quale si trova un edificio a due piani ad uso abitativo di proprietà della sig.ra (mappale n. 190d), separato da una strada privata di Parte_3 proprietà della società ricorrente;
l'area tra i due fabbricati è di proprietà della ed è Parte_1
gravata da una servitù di passo a favore dei terzi. La parte convenuta ha concesso in locazione l'appartamento sito al primo e al secondo piano dell'immobile di sua proprietà e, ad avviso della ricorrente, l'inquilino non ha rispettato le regole di buon vicinato, in particolare il medesimo è solito parcheggiare i suoi mezzi (furgoni e autovetture) nella proprietà della Parte_1
nonostante tale area sia gravata soltanto da una servitù di passo che quindi inibisce la sosta. La ricorrente ha più volte invitato, sia telefonicamente che tramite messaggi, la a richiamare Pt_3
l'inquilino al rispetto delle regole ma la condotta vessatoria del medesimo non è cessata. Con raccomandata del 5.9.2023, il difensore della società ha quindi evidenziato alla convenuta che: il ripetuto passaggio dei mezzi pesanti dell'inquilino nell'area di proprietà della ha Parte_1
causato il danneggiamento della pavimentazione che attualmente presenta buche e aree sconnesse, la scarsa manutenzione della siepe piantumata dalla convenuta ha provocato l'insorgenza di crepe e fessurazioni nel muro di cinta e lo sfaldamento del tetto in amianto è da ritenersi nocivo anche per coloro che abitano o lavorano negli immobili adiacenti. Di conseguenza, alla veniva Pt_3 intimato di far cessare le condotte lesive poste in essere dall'inquilino ai danni della Parte_1
e di provvedere alla riparazione del manto stradale danneggiato, alla potatura della siepe e alla rimozione/rifacimento del tetto della sua abitazione. In assenza di riscontro, con raccomandata del
3.10.2023 (ricevuta il 13.10.2023), la società ricorrente ha invitato la sig.ra a concludere Pt_3 una convenzione di negoziazione assistita, senza tuttavia riceverne riscontro. Stante l'inerzia della controparte, la chiedeva alla ditta di quantificare il costo Parte_1 Controparte_1
per il rifacimento della pavimentazione esterna e per la manutenzione della siepe, che veniva individuato nell'importo complessivo di euro 10.876,00, oltre Iva.
Integrato il contraddittorio, si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto, Parte_3
chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Ha dedotto che l'immobile sito in Garbagnate Monastero (LC), via Per Molteno n. 31, non è più di sua proprietà essendo stato assegnato a seguito di procedura esecutiva e che il manto stradale oggetto di causa - che ad avviso della società ricorrente sarebbe stato danneggiato dal continuo pagina 2 di 6 passaggio e sosta dei mezzi degli ex conduttori della così come il muro di cinta, Pt_3
presentavano i danni lamentati già all'atto di compravendita dell'immobile (19.7.2007) e, altresì, all'atto di sottoscrizione del contratto di locazione (1.6.2022). Secondo la convenuta, i pregiudizi al manto stradale sarebbero stati, pertanto, provocati da un parziale cedimento del sottofondo della pavimentazione in cubetti di porfido nell'area antistante il box identificato al fg. 2, mapp. 2034, sub. 1 di proprietà di;
tale area, infatti, interessata dal cedimento, di circa 4 mg, è Parte_3 collocata nell'immediata vicinanza al pozzetto di ispezione degli scarichi della proprietà mapp.
3136 della società Come evidenziato dall'arch. i danni al manto Parte_1 Persona_1
stradale sarebbero stati prodotti dalla presenza di tale pozzetto e dai relativi scavi, nonché dagli eventi atmosferici quali piogge copiose e gelo invernale (cfr. relazione di cui al doc. 6 di parte convenuta). Inoltre, su tale area non circolano solo i mezzi degli ex conduttori della , ma Pt_3
anche i mezzi pesanti della stessa società nonché le autovetture degli operai Parte_1
dipendenti della società medesima. La convenuta ha altresì dedotto che la siepe dalla stessa piantumata, la cui scarsa manutenzione - secondo la società ricorrente - avrebbe causato l'insorgenza di crepe e fessurazioni nel muro di cinta di proprietà della affaccia in Parte_1
realtà sulla strada e non sul citato muro di cinta (cfr. doc. 7 di parte convenuta) e tale siepe non è nemmeno collocata all'interno della vecchia proprietà della sig.ra . Inoltre, in riferimento ai Pt_3 danni lamentati al muro di cinta della società, l'arch. ha evidenziato che la porzione Persona_1
di terreno che confina con il muro di cinta non è di proprietà della convenuta;
pertanto, le problematiche derivanti dalla presenza della vegetazione incolta non è riconducibile né alla proprietà della resistente né agli ex conduttori della stessa. La convenuta contesta inoltre la quantificazione dei danni formulata dalla parte avversa, in quanto basata su un preventivo di un'impresa incaricata dalla stessa ricorrente.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., la causa era istruita mediante l'escussione dei testi ammessi con ordinanza del 19.8.2024, sentiti alle udienze del
2.10.2024 e del 6.11.2024; all'udienza del 25.2.2025 la causa veniva discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
Considerato in diritto
In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., colui che agisce per ottenere il risarcimento di un danno ingiusto subito ha l'onere di provare con manifesta chiarezza i fatti pagina 3 di 6 costitutivi della sua pretesa e, dunque, di fornire la prova del fatto storico, del danno, del nesso di causalità e della imputabilità soggettiva (ex multis Cass. n. 390/2008; cfr. altresì Cass. n.
11946/2013).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non possa dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata da Parte_1
Dagli atti prodotti in giudizio e dalle risultanze istruttorie in atti non emerge, infatti, la prova del nesso di causalità tra i danni lamentati da parte ricorrente e la condotta ascrivibile al conduttore della nonché alla stessa resistente. Pt_3
In primo luogo, si rileva che parte ricorrente non è riuscita a dimostrare univocamente la condizione in cui versavano il manto stradale e il muro di cinta oggetto di causa al momento dell'inizio della locazione dell'immobile di proprietà . Pt_3
Dalle dichiarazioni rese dal teste , sentito all'udienza del 6.11.2024, all'atto della Testimone_1
sottoscrizione del contratto di locazione, in data 1.6.2022 (cfr. doc. 5 di parte resistente), il manto stradale di proprietà della presentava già buche e piastrelle sconnesse (“le piastrelle Parte_1 erano tutte rotte anzi sfondate e l'avevo fatto presente anche al un bel po' di anni fa, Parte_1 non mi ricordo di preciso quando ma lui mi ha detto che avrei dovuto metterlo a posto io”), così come il muro di cinta presentava delle crepe. Anche il teste inquilino della Testimone_2 IG , sentito alla medesima udienza, ha confermato la circostanza dichiarando “le buche Pt_3
e le piastrelle sconnesse erano già presenti quando ho preso in locazione la casa”, “la situazione del muro di cinta è la medesima da quando ho preso in affitto l'immobile ed è ancora così, non è cambiato nulla”.
Neppure può dirsi raggiunta la prova che le buche e i danneggiamenti al manto stradale siano riconducibili alla condotta dell'inquilino della e, in particolare, al passaggio nella suddetta Pt_3
area dei mezzi di proprietà di quest'ultimo.
Si osserva infatti che si tratta di un'area aperta al transito, che non preclude il passaggio di soggetti terzi, degli ulteriori inquilini dell'immobile e che, peraltro, è da tempo soggetta agli agenti atmosferici, potenzialmente responsabili di deterioramenti.
Non è infatti revocabile in dubbio che le condizioni atmosferiche (umidità, ghiaccio pioggia etc.) siano tali da effettivamente incidere a lungo termine sulle condizioni del manto stradale e del muro di cinta e, rispetto ad essi, non può dirsi raggiunta la prova che siano stati posti in essere a cura del proprietario periodici ed adeguati interventi di cura e manutenzione.
pagina 4 di 6 Si osserva inoltre che nella relazione tecnica del CTP di parte resistente, l'arch. Persona_1
datata 16.4.2024 (cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta), viene specificato che i danni al manto stradale sono stati provocati anche da un parziale cedimento del sottofondo della pavimentazione in cubetti di porfido nell'area antistante il box identificato al fg. 2, mapp. 2034, sub. 1 di proprietà della IG , area collocata nell'immediata vicinanza del pozzetto di Pt_3 ispezione degli scarichi della proprietà mapp. 3136 della (“la presenza di tale Parte_1 pozzetto, presumibilmente di ispezione di scarico fognario o di adduzione dell'acqua potabile, porta l'immediata considerazione del fatto che la zona limitrofa deve essere stata oggetto di scavi, quindi creazioni di spazi vuoti, che hanno potuto permettere la posa della conduttura sotto il piano stradale e che lo stesso pozzetto, dotato di tombino di copertura, debba poggiare necessariamente su un basamento in cemento rafforzato. Visto l'andamento del cedimento, avvenuto nel suo intorno, lascia dedurre che l'abbassamento del piano di calpestio sia dovuto al cedimento del sottofondo in sabbia che non è stato ben allineato in fase di realizzazione con il piano cementato su cui poggia il tombino a chiusura della vasca di ispezione”) Anche il teste , a conferma di ciò, Testimone_1 ha dichiarato che “il problema è l'umidità che proviene dal terreno e dal vicino fiumicello che passa dietro la proprietà . In passato ho provato ad effettuare io stesso interventi Parte_1 riparativi, per esempio a mettere della ghiaia”.
In relazione alle crepe e alle fessurazioni al muro di cinta di proprietà della non Parte_1
sussiste la prova che tali danni siano stati causati - come sostenuto da parte ricorrente - da una scarsa manutenzione della siepe piantumata dalla IG . In merito, l'arch. ha Pt_3 Per_1 precisato che “la striscia di terreno sulla quale risulta la piantumazione che arreca fastidi e danni come denunciato dalla parte ricorrente” non risulta di proprietà della convenuta, pertanto le problematiche derivanti dalla presenza della vegetazione incolta non sono riconducili “né alla proprietà nè alla conduzione da parte della Signora titolare del mapp. 3137” (cfr. Parte_3
doc. 6 di parte resistente) e la parte ricorrente non ha invero efficacemente contrastato e provato l'infondatezza di tale assunto. Se è ben vero che la perizia di parte non può costituire piena prova,
è altrettanto doveroso sottolineare che la parte ricorrente, gravata dall'onere probatorio, non ha efficacemente contrastato tali deduzioni.
In tale contesto, alla luce delle risultanze in atti, non può dirsi raggiunta la piena prova della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'inquilino della IG e i danni Pt_3
pagina 5 di 6 lamentati da parte ricorrente. Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, si ritiene dunque che la domanda del ricorrente non risulti meritevole di accoglimento e, pertanto, debba essere respinta.
Difettando la prova dell'an della pretesa risarcitoria attorea, la CTU sul quantum, invero non richiesta dalla parte ricorrente in sede di ricorso e memorie ex art. 281 duodecies c. 4 c.p.c. non si appalesa necessaria ai fini del decidere.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte attrice, sulla scorta del D.M. 55/14. Posto che il valore della controversia, come stimato dalla stessa parte attrice in euro € 10.876,00, è maggiormente prossimo all'importo minimo dello scaglione applicabile (€ 5.201,00 - € 26.000,00) appare congruo e proporzionato al valore e alla natura della causa liquidare le spese di lite applicando valori inferiori ai medi del predetto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Rigetta la domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 Pt_3
;
[...]
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore di che si liquidano in complessivi euro € 3.400,00 per compensi, Parte_3
oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge.
Varese, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 6 di 6