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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2544 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 18/09/2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VIA DEL GELSOMINO, 45/B -
REGGIO CALABRIA, presso lo studio dell'avv. MALARA DOMENICO, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona del procuratore speciale avv. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA CASTELLO, 5 - REGGIO DI CALABRIA CP_2 presso lo studio dell'avv. GRILLO GIROLAMO CARLO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito in materia bancaria.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 14 Con atto di citazione, notificato il 14.09.2020, l Controparte_3 già evocava in giudizio Controparte_4 Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire ivi accertare la nullità ed illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul c/c n. 20163938, acceso in data 05.04.1993 ed attualmente portante n. 0101340, cui è collegata un'apertura di credito concessa in data 14.02.1994.
In particolare, lamentava l'illegittima applicazione dell'anatocismo in violazione dell'art. 1283
c.c., di spese non concordate e della cms (perché indicata solo nella misura percentuale), dal che conseguiva che il reale saldo a credito della correntista alla data del 31.12.2019 era pari ad
€ 37.336,27 anziché ad € 291,86.
Deduceva poi di avere chiesto alla banca l'esibizione della documentazione in suo possesso ed in data 13.04.2017 aveva ricevuto gli e/c dal 2006 al 2016 e precisava che non vi fossero rimesse aventi natura solutoria.
Concludeva chiedendo accertarsi il reale saldo alla data del 31.12.2019, pari ad € 37.336,27 con ogni conseguente ricalcolo per il periodo successivo e l'annotazione ed accreditamento di questo nuovo saldo sul conto ovvero la condanna della banca al pagamento della somma di €
37.044,91 (o di quella maggiore o minore risultante in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In data 27.11.2020 si costituiva in giudizio , rilevando che le parti avevano Controparte_1 inizialmente stipulato un contratto che disciplinava tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di c/c e che successivamente all'emanazione della DE Cicr del 09.02.2000 aveva pubblicizzato su GU ed applicato la pari capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, così come in seguito alla legge n. 2/2009 aveva sostituito la cms con la cd. commissione di disponibilità fondi, in ossequio all'art. 117bis TUB.
In punto di diritto, eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione in quanto il rapporto di c/c era ancora in essere e la conseguente inammissibilità anche della domanda di accertamento ad essa strettamente connessa.
Rilevava, in secondo luogo, l'infondatezza della domanda attorea per omessa produzione della serie completa degli e/c mancando i seguenti periodi: dall'1/4/1997 al 14/4/1997; dall'1/7/97
pagina 2 di 14 all'11/7/97; dal 31/12/1993 al 31/12/1995; dal 31/12/1997 al 31/12/2003; dal 31/12/2007 al 31/03/2011.
In ultimo, eccepiva la prescrizione del diritto al rimborso delle somme versate per gli addebiti illegittimi costituenti rimesse solutorie, risalenti ad epoca antecedente al 14.09.2010 (dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione) ovvero al 31.10.2009 qualora si fosse voluta dare valenza interruttiva alla procedura di mediazione espletata ante causam.
Per tutti i rilievi riportati la banca chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
All'udienza del 23.12.2020 venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..
Nella prima memoria istruttoria la parte attrice deduceva di avere interesse all'accertamento negativo del credito a prescindere dalla ripetizione delle somme e quindi la relativa domanda doveva ritenersi ammissibile. Quanto agli e/c deduceva di avere integrato l'iniziale documentazione prodotta. In merito alla prescrizione negava l'esistenza di rimesse solutorie prescritte.
Con ordinanza del 26.05.2021 veniva ammessa la ctu contabile, i cui quesiti venivano integrati all'udienza di giuramento del 07.07.2021.
La relazione veniva depositata in data 18.02.2022.
Con ordinanza del 23.03.2022 il ctu veniva chiamato a rendere chiarimenti scritti.
Con ordinanza dell'8.06.2022, riscontrato un errore di conteggio da parte del ctu, venivano disposti ulteriori chiarimenti, poi depositati il 10.10.2022.
Con ordinanza del 14.03.2023 il ctu veniva onerato al deposito delle osservazioni ricevute dalle parti e dell'iniziale bozza di chiarimenti ed esse trasmessa.
Con ordinanza del 10.05.2023, constatata l'inadeguatezza dei chiarimenti resi dal ctu in punto di conteggio delle rimesse solutorie, si disponeva la parziale rinnovazione delle operazioni peritali, nominandosi all'uopo altro ctu, il quale prestava giuramento in data 11.05.2023 e depositava l'elaborato peritale in data 20.11.2023.
All'udienza del 13.12.2023, verificata l'esaustività della consulenza rinnovata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2024, alla quale veniva pagina 3 di 14 trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei rispettivi fogli di pc e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che l'odierno giudizio ha ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito ed una domanda di ripetizione di indebito con riferimento al rapporto di c/c n. 0101340, già numerato 20163938, acceso in data 05.09.1993 ed ancora aperto.
Più nello specifico, parte attrice sostiene di avere subito degli addebiti illegittimi a titolo di cms, anatocismo, valute, spese ed oneri vari ed adduce che alla data del 31.12.2019 il saldo a suo credito non sarebbe quello risultante dall'ultimo e/c (€ 291,00) bensì la maggior somma di
€ 37.336,27, sicchè chiede la rettifica del saldo in tal senso ovvero, in alternativa, il pagamento della somma in eccedenza di € 37.044,91.
Dal canto suo, parte convenuta, nel richiedere il rigetto della pretesa attorea, solleva dapprima l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di ripetizione d'indebito, anche laddove mascherata come richiesta di riaccredito della somma indebitamente percepita dalla banca sul conto, a fronte dell'attuale pendenza del rapporto bancario, che travolgerebbe, a suo dire anche la domanda di accertamento negativo del credito, ad essa funzionale ed a sua volta inammissibile.
In secondo luogo, adduce che tutte le voci addebitate in conto sono state regolarmente pattuite e adeguate alla normativa via via vigente ed infine eccepisce la prescrizione delle rimesse solutorie ante decennio precedente o la proposizione della domanda giudiziale ovvero l'espletamento del procedimento di mediazione.
Così delineato il thema decidendum e definite le posizioni delle parti, occorre in prima battura esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca convenuta.
L'eccezione risulta fondata limitatamente alla domanda di ripetizione di indebito formulata alternativamente come riaccredito della somma sul conto ovvero di vero e proprio pagamento, posto che l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone sempre e comunque un pagamento di cui si chiede la restituzione in quanto indebito e di pagamento può discorrersi solo in due casi, ossia nell'ipotesi delle rimesse solutorie e nell'ipotesi della chiusura pagina 4 di 14 del conto, altrimenti potendosi al più esperire solo un'azione di accertamento negativo del credito (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214).
Nel caso di specie però parte attrice non deduce l'esistenza di rimesse solutorie specifiche di cui chiede la restituzione, in quanto dirige la sua azione verso tutte le rimesse effettuate sul conto senza distinzione e ciò non poteva fare in presenza di un conto ancora aperto.
Per le ragioni esposte, la domanda di ripetizione va dichiarata inammissibile, per cui va esaminata la sola autonoma domanda di accertamento negativo del credito, in merito alla quale persiste l'interesse ad agire del correntista, in quanto, anche prima della chiusura del conto e pure in assenza di eventuali rimesse solutorie, egli ha certamente interesse all'accertamento giudiziale della nullità di talune clausole contrattuali e dell'entità del saldo dare-avere ricalcolato ad una certa data, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass. 21646/2018 e Cass. n. 4214/2024).
Si precisa, infine, che alcun rilievo riveste la circostanza per cui il rapporto sia cessato in corso di causa alla fine dell'anno 2022, come da estratto conto di chiusura depositato da parte attrice in allegato al foglio di pc, posto che la chiusura del rapporto rappresenta un fatto costitutivo della pretesa e quindi doveva ricorrere al momento della proposizione del giudizio, tanto più considerato che un'eventuale azione di ripetizione deve tenere conto anche del periodo successivo al 31.12.2019, data alla quale si è fermato l'accertamento peritale.
Ciò posto, si osserva che parte attrice concentra le proprie doglianze su tre aspetti:
l'anatocismo, la cms (poi sostituita dalla cdf) e le spese di tenuta e chiusura conto.
Con riguardo al primo profilo, deve rilevarsi che il contratto risale al 05.04.1993 e prevedeva la chiusura contabile dei conti in attivo con periodicità annuale e dei conti in passivo con periodicità trimestrale, con applicazione di interessi su interessi ed il successivo contratto di pagina 5 di 14 apertura di credito prevedeva espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Orbene, nel caso di specie, le clausole in questione vanno dichiarate nulle e tutti gli addebiti effettuati a tale titolo devono ritenersi illegittimi per le ragioni che seguono.
Infatti, considerato che il rapporto bancario oggetto di causa risale al 1993 e che la banca non ha dimostrato di essersi adeguata alla DE , facendo sottoscrivere alla correntista CP_5 la clausola anatocistica per il periodo successivo all'emanazione della delibera, si osserva che senz'altro l'applicazione dell'anatocismo sia avvenuta illegittimamente per tutto il corso del rapporto di c/c oggetto di causa, di talchè occorre escludere tout court qualsiasi forma di anatocismo.
Si rammenta, in proposito, che prima dell'adozione della predetta delibera l'anatocismo è stato applicato dagli istituti di credito ai rapporti bancari in maniera assolutamente illegittima.
Invero, il legislatore aveva tentato di salvare le clausole anatocistiche pattuite nei contratti ante
2000, prevedendo all'art. 25 co. 3 del d.lgs. 342/1999 che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità della predetta norma, così di fatto rendendo tout court illegittima l'applicazione dell'anatocismo per tutto il periodo ante 2000, a prescindere da una pattuizione scritta.
Ne consegue, quindi, che sicuramente va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola;
ma anche per il periodo successivo va affermata l'illegittimità dell'anatocismo, in quanto mai la Banca convenuta si è adeguata alla delibera del 09.02.2000, che all'art. 7 co. 3 permetteva di salvare i precedenti contratti bancari a condizione che nel caso in cui le nuove clausole avessero avuto carattere peggiorativo pagina 6 di 14 avrebbero dovuto essere specificamente approvate per iscritto dalla clientela, altrimenti sarebbe bastata una comunicazione alla clientela.
La giurisprudenza di merito predominante, condivisa anche da questo Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo in quanto le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del
18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del
30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016; Trib.
Torino, 10 maggio 2022, n. 2012).
La predetta impostazione ermeneutica è stata, peraltro, avallata dalla Suprema Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 9140/2020 (cui è conforme la pronuncia n. 29420/2020): “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”, sebbene vi siano pronunce anche di segno contrario.
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'anatocismo praticato dalla banca dovrà considerarsi illegittimo, con conseguente diritto della correntista alla restituzione delle somme versate a tale titolo.
Del pari risulta fondata la doglianza afferente all'invalidità della clausola di pattuizione della cms contenuta nel contratto di apertura di credito.
pagina 7 di 14 Si rammenta, infatti, che la commissione di massimo scoperto, pur non essendo di per sé un onere privo di causa con la conseguenza per cui la relativa clausola non può ritenersi nulla per difetto di causa, non rappresenta la mera duplicazione degli interessi passivi, bensì la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione per un certo tempo di una data somma (cfr. Cass. 870/2006), tuttavia la stessa per essere validamente pattuita deve essere determinata o determinabile, in ossequio al disposto di cui all'art. 1346 cod. civ., e ciò avviene solo ove siano stati espressamente previsti, oltre al tasso, anche i criteri, la base e la periodicità del calcolo.
Nel caso di specie sono state pattuite la percentuale, la base di calcolo e la periodicità del calcolo (trimestrale), omettendosi però l'individuazione dei criteri di calcolo ed ancorandosi due diverse percentuali ai limiti di una garanzia reale, non indicati.
La clausola è, dunque, nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
La stessa invalidità deve ravvisarsi nella clausola di pattuizione di una cms pari allo 0,50% contenuta nel contratto di c/c originario, laddove anche in questo caso non sono specificati i criteri del calcolo, ossia come in concreto essa dovesse essere applicata.
Tale invalidità travolge anche la commissione di disponibilità fondi, che ha sostituito nel corso del rapporto la cms senza soluzione di continuità e senza una nuova pattuizione. La banca, infatti, per adeguarsi all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha sostituito la cms oramai divenuta nulla ex lege con la cd. cdf, senza però sottoscrivere alcun nuovo contratto, sicchè l'originaria invalidità della clausola si è trasferita anche al nuovo onere che ha sostituito la cms.
Per dette ragioni il saldo dare-avere tra le parti va ricalcolato al netto delle poste illegittime addebitate a titolo di commissioni.
Infine, parzialmente fondata risulta anche la doglianza afferente alle spese di tenuta conto addebitate trimestralmente, in quanto non contrattualizzate per come ha accertato il primo ctu nominato (pag. 8 dell'elaborato). Si precisa che sul punto parte attrice non ha mosso alcuna osservazione o contestazione alla ctu.
pagina 8 di 14 Ciò posto, occorre adesso determinare l'effettivo saldo dare-avere tra le parti alla data del
31.12.2019, tenendo conto di eventuali rimesse solutorie prescritte.
Sul punto, deve precisarsi che il diritto azionato nel presente giudizio soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il dies a quo, nel caso in cui il credito derivi da rapporti bancari di conto corrente, deve ravvisarsi nella data di chiusura del conto, momento nel quale si definiscono in via conclusiva i rapporti di dare-avere tra le parti
(Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).
Tale risalente orientamento è stato successivamente in parte superato dalla pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che ha individuato due distinti dies a quo, scindendo i versamenti effettuati dal cliente sul proprio conto nelle due sottocategorie di rimesse ripristinatorie e di rimesse solutorie, specificando che per le prime il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così in sostanza anticipando in quest'ultimo caso il dies a quo al momento dell'annotazione in conto del pagamento (cfr. Cass.
S.U. n. 24418/2010).
La Suprema Corte ha poi precisato nella medesima pronuncia e ribadito in pronunce successive (cfr. Cass. Ord. 2308/2017) che si intendono solutorie le rimesse effettuate su conto scoperto cui non acceda alcuna apertura di credito ovvero le rimesse destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso.
Orbene, deve rilevarsi che il conto è ancora aperto, sicchè alla data di presentazione della domanda giudiziale senz'altro non era decorso il termine decennale di prescrizione per le rimesse ripristinatorie.
Quanto, invece, alle rimesse solutorie, si osserva che esse non sono certamente prescritte se si collocano nel periodo successivo al 31.10.2009 (ossia nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di mediazione ex d.lgs. 28/2010), mentre per il periodo pagina 9 di 14 precedente saranno prescritte le sole rimesse che si collocano oltre i limiti dell'affidamento o concesso.
In proposito, si osserva che l'individuazione delle rimesse solutorie deve avvenire, a parere di questo Giudice, non sulla base del saldo epurato dalle poste illegittime (cd. saldo rettificato), bensì sulla base del cd. saldo banca.
Infatti, pur non ignorandosi le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno invece ritenuto che la verifica delle poste prescritte debba effettuarsi sul saldo ricalcolato, tuttavia questo Giudice ritiene più corretto individuare le rimesse prescritte prima di effettuare il ricalcolo in cui vengono espunte le poste illegittime. Infatti, altrimenti si sovvertirebbe la regola che si pone alla base della prescrizione, ossia il rendere irripetibili delle somme, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, decorso un certo lasso temporale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (nel caso di specie dai singoli pagamenti), e ciò a garanzia della certezza del diritto, principio fondante l'istituto della prescrizione.
In questo senso si sono espressi anche di recente diversi Giudici di merito (cfr. Corte
d'Appello di Torino, sentenza n. 205/2017; Corte d'Appello di Venezia 13 ottobre 2020, n.
2680; Tribunale di Padova 24 febbraio 2021, n. 318; Corte appello Venezia, sez. I,
07/06/2021, n. 1662; Tribunale Torino, sez. I, 28/01/2021, n. 408; Tribunale di Napoli, sentenza n. 9810/2023; Tribunale di Torino, sez. I, 20 febbraio 2024; Tribunale di Padova,
Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 65), che hanno sottoposto a revisione critica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
In particolare, la Corte d'Appello di Venezia nella pronuncia n. 1662/2021 ha condivisibilmente osservato che: “assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi, comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla nel tempo e che avevano generato l'indebito; CP_6 inoltre, viene ad essere elusa la funzione dell'istituto della prescrizione che dovrebbe portare all'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in quel determinato periodo da chi era nella convinzione di provvedere ad un pagamento extra fido;
infine, l'effetto estintivo della prescrizione finisce per essere vanificato dal venir
pagina 10 di 14 meno del carattere indebito dei pagamenti sulla base di annotazioni contabili che, al momento dei versamenti, non esistevano.” (nello stesso senso vedasi più di recente la sentenza n. 1372/2023 del
27/06/2023).
In sostanza, la natura di una rimessa non può essere valutata ex post ma deve essere valutata ex ante, avendo riguardo al momento temporale in cui è stata effettuata: se in quel momento essa era funzionale a coprire uno scoperto di conto vuol dire che era finalizzata evidentemente ad un pagamento, a nulla rilevando che la stessa fosse frutto di pregressi addebiti illegittimi;
altrimenti opinando l'azione di ripetizione connessa ad un'azione di nullità mutuerebbe sempre da quest'ultima l'imprescrittibilità, così derogando alla regola codicistica che invece prevede un preciso termine prescrizionale.
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, devono ritenersi prescritte tutte le rimesse che si pongono oltre i limiti del fido concesso, avvenute prima del 31.10.2009, tuttavia il secondo ctu nominato dott. ha motivatamente escluso che vi siano rimesse solutorie Per_1 prescritte, adeguandosi ai chiari precetti di cui all'ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 della S. C. di cassazione, che ha meglio specificato le modalità di individuazione delle rimesse solutorie che la nota sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite ha distinto dalle rimesse ripristinatorie.
Il ctu ha, infatti, correttamente evidenziato che per qualificare una rimessa come solutoria deve aversi riguardo al tipo di annotazione sul conto: “A parere del CTU non tutti i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento potranno essere imputati al pagamento di interessi addebitati precedentemente;
si dovrà valutare anche la tipologia di addebito (per interessi, assegni, bonifici, RI.BA., etc.) che ha generato il superamento dell'affidamento e, di conseguenza, ha permesso che il successivo versamento possa considerarsi come un pagamento “cd rimessa solutoria”.
D'altra parte, la rideterminazione dei rapporti di dare avere fra la banca e il correntista attiene esclusivamente ad un diverso conteggio di interessi e competenze, secondo i quesiti del G.I. (non riguarda le altre poste), dunque, solo dopo aver valutato gli effetti che questi addebiti hanno sul fido concesso si potrà determinare la natura della successiva rimessa” per poi ulteriormente precisare che: “dall'inizio del rapporto
(05.04.1993) fino al 27.02.1996 il saldo non ha mai superato il limite del fido concesso. In detto periodo la ha addebitato interessi e competenze per Lire 20.297.086. CP_6
pagina 11 di 14 L'annotazione in conto dei suddetti interessi ha comportato un incremento del debito (sempre entro il fido) del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone (fino al raggiungimento del fido concesso).
Tutti i versamenti fino al 27.02.2023 non possono risolversi in nessun modo in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca, cioè tutte le rimesse sono ripristinatorie. Come ritenuto dalla Corte di Cassazione nella citata ordinanza, detti interessi (ove
l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento…) non sono immediatamente esigibili.
Allora, bisognerebbe chiedersi: qual è l'operazione che determina il superamento dell'affidamento, tale da considerare le 3 rimesse successive come solutorie (dell'importo complessivo di Lire 9.510.838, alla data del
28.02.1997, come sostenuto dal CTP della Banca)? Detta operazione è rappresentata dall'addebito con causale RIBA/EFFETTI D'ORDINE RITIRATI del 28.02.1997 pari a Lire 28.370.499.
Con le successive rimesse il correntista provvede a ripristinare la provvista entro i limiti dell'affidamento, il cui sforamento è scaturito dall'addebito di una RIBA.
Se non vi fosse stato l'ulteriore addebito di detta RIBA, i successivi versamenti di Lire 7.123.046, Lire
1.300.000 etc. non potrebbero essere neppure considerati come rimesse solutorie. Ed ancora, se per assurdo la
RIBA fosse ripetibile nell'ambito del presente giudizio, allora questa sarebbe prescritta, nel limite delle rimesse da considerarsi solutorie.
Nell'ambito del presente giudizio, invece, il CTU deve accertare l'esistenza di eventuali interessi prescritti ed è indubbio che è necessario (contrariamente a quanto ritenuto dal CTP della Banca) procedere alla
“valutazione di quali competenze fossero suscettibili di pagamento e quali altre no!”, cioè è necessario individuare quelle immediatamente esigibili.
Sono immediatamente esigibili le competenze addebitate su un conto che presenti un passivo eccedente i limiti dell'affidamento oppure, ove è la stessa annotazione a determinare il superamento di tale limite, è esigibile quella parte di competenze eccedenti detto limite.
Come sancito dalla Cass. S.U. 24418/2010, su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento, il credito, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile (…un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca
pagina 12 di 14 medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà
d'indebitamento del correntista;
e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi).
Come si evince dal prospetto dei movimenti inviati alle parti, in nessun caso l'addebito di interessi determina il superamento dell'affidamento concesso, tale da considerare il successivo versamento una rimessa utile a “pagare” gli stessi interessi.
Le stesse considerazioni possono essere condotte con riferimento agli altri esempi riportati dal CTP della CP_6
Concludendo, le modalità di calcolo indicate nell'ordinanza n. 3858/2021 Cass. Civ. appaiono coerenti con i principi dettati dalla S.U. 24418/2010, pertanto, vengono applicate nell'ambito del presente elaborato”.
Condividendo pienamente questo Giudice l'iter logico seguito dal ctu, deve affermarsi che il saldo dare-avere tra le parti, sulla scorta della prima ctu, in assenza di rimesse prescritte, sia pari ad € 45.064,51, tuttavia esso va ridimensionato nei limiti della domanda con cui si chiede espressamente di rideterminare il saldo al 31.12.2019 nella misura di € 37.336,27, altrimenti verificandosi un ultrapetita. Infatti, rispetto alla domanda di rideterminazione del saldo (distinta da quella propriamente di ripetizione), l'attrice ha limitato la domanda ad un importo ben preciso, che rappresenta il limite dell'odierna pronuncia.
In definitiva, deve dichiararsi che il saldo dare-avere tra le parti alla data del 31.12.2019 sia pari ad € 37.336,27.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca delle parti derivante dall'inammissibilità della domanda di ripetizione, devono essere compensate per un quarto e pertanto la convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice i restanti tre quarti delle spese di lite, da liquidarsi in base al decisum ed all'attività difensiva svolta, secondo i medi tariffari ex DM 55/2014, in complessivi € 3.807,75, per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ed in € 408,75 per spese vive (marche da bollo), il tutto già al netto dell'operata compensazione e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Domenico Malara.
pagina 13 di 14 Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la nullità delle clausole di pattuizione dell'anatocismo e l'illegittima applicazione dello stesso per tutto il corso del rapporto di c/c oggetto di causa;
2. Dichiara altresì l'invalidità delle clausole di pattuizione della cms e l'illegittima applicazione della cdf;
3. Dichiara l'illegittima applicazione delle spese trimestrali di gestione del conto;
4. Dichiara che alla data del 31.12.2019 il saldo del conto corrente oggetto di causa era pari ad € 37.336,27;
5. Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito;
6. Compensa per un quarto le spese di lite tra le parti e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice i restanti tre quarti delle spese di lite, che si liquidano in €
408,75 per spese ed in € 3.807,75, per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Domenico Malara;
7. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Reggio Calabria il 22/03/2025. il Giudice
Dott.ssa Elena Luppino
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