Articolo 1 della Legge 15 marzo 1956, n. 165
Articolo 2
Versione
4 aprile 1956
Art. 1.
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione assoluta dalla imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari, prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell' art. 47, comma primo, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 , e applicabile fino al 31 dicembre 1958.
Entrata in vigore il 4 aprile 1956