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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/09/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente -est. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 414/2023 promossa da:
(in persona del liquidatore pro tempore ) Parte_1 Parte_2 ente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti PEZZATI P e PEZZATI GIOVANNI DOMENICO, come da procura in atti APPELLANTE contro appresentata e difesa congiuntamente e/disgiuntamente dagli Avv.ti TEDDE Controparte_1
NUELA, come da procura in atti
APPELLATA
All'udienza del 18.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “1) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) rigettarsi, per quanto in espositiva e in ottemperanza ai principi enunciati della Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza del 14 marzo 2023, pubblica re 2023, nella causa iscritta al n. 26986/2018 R.G., l'appello proposto da avverso la sentenza n. 733/2012 Controparte_1 emessa dal Tribun 2012, confermandola integralmente ed assolvendolo la da ogni avversa pretesa;
3) con vittoria di spese e Parte_1 competenze legali i compreso quello innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, rimborso forfettario spese generali ed ulteriori accessori”;
pagina 1 di 4 per la parte appellata: “..disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, i riforma della sentenza impugnata, IN VIA PRINCIPALE: 1) Rigettare la domanda della Pt_1 poiché infondata in fatto e diritto;
2) Accogliere la domanda riconvenzionale così come
[...] lata in primo grado;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con att ualmente notificato, la conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Sassari chiedendone la conda ento della somma di € 5.964,72, Controparte_1 minazione dei vizi occulti presenti nella vettura Land Rover (mod.
tg. ZA238LA) da questa ceduta, ermuta con altro veicolo (di marca CP_2
), e poi rivenduta d e a terzi ). Persona_1
Costituitasi in giudizio, la contest pretese e proponeva a sua volta CP_1 domanda riconvenzionale con ativa all'immatricolazione di un altro veicolo da lei Pt_1 ato, nonché contro la società da lei chiamata in giudizio, alla quale la CP_3 veva fatto eseguire le r Land Rover. Pt_1 la causa con produzioni documentali e prova per testi, con sentenza n. 733/2012 del 13.03.2012, il tribunale accoglieva la domanda attrice, rigettando, invece, entrambe le domande della controparte. Avverso detta sentenza proponeva appello la insistendo per il rigetto della domanda CP_1 della per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e per quella di manleva. Pt_1
Si costituivano le controparti chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza n. 247/2018 pubblicata il 7.06.2018, questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l'appello della rigettando la domanda della CP_1 Pt_1 confermando per il resto la s di primo grado. Così deciso nava la la rifusione delle spese di entra iudizio in Pt_1 favore della nonché l ifusione di quelle in favore di CP_1 CP_1 CP_3
Avverso la s d'appello roponeva ricorso per Cassa Parte_1
Con ordinanza del 14 Marzo 20 ema Corte accoglieva il ricorso, cassava la precitata sentenza e rinviava a questa Corte in diversa composizi iamando il principio di diritto più volte espresso secondo cui era onere del compratore provare l'esistenza degli allegati Pt_1 vizi, ma solo dopo che l'alienante avesse dimostrato ch omento della cessione, il veicolo ne fosse immune. La causa è stata riassunta dalla oncluso, in ottemperanza al suddetto principio, Pt_1 per il rigetto dell'appello pr CP_1
Regolarmente costituita, la a c rigetto della domanda, poiché infondata in fatto CP_1
e in diritto. Ha, altresì, rinunciato alla domanda subordinata, nei confronti della CP_3
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ritorna all'esame della Corte, in diversa composizione collegiale, per la valutazione della prova in ordine al fatto che al momento della cessione del summenzionato veicolo Land pagina 2 di 4 Rover, appartenente alla nello stesso fossero o meno presenti vizi occulti taciuti CP_1 dall'alienante. Ebbene ricordare che “In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore”(v. Cass, n. 21927/2017, richiamata, peraltro, dalla ordinanza n. 26986/2018 del caso in esame). Orbene, in specie, risulta agli atti che: a) il veicolo Land Rover venduto alla dalla ra viziato come emerso dalla Pt_1 CP_1 scheda di lavoro R005808, riguardante la rilevazione della convergenza delle ruote del veicolo;
b) la veva taciuto, al momento della permuta del 2004, il fatto dell'essere stato il CP_1 veicolo coinvolto in un sinistro nell'anno 2001, riportando ingenti danni, per la cui riparazione era occorsa la somma di lire 11.750.000; c) la in occasione della denuncia del vizio da parte del terzo acquirente ), CP_1 Per_1 aveva espressamente ammesso, tra l'altro, di avere riscontrato un malfunzionamento del veicolo nel periodo successivo al precitato sinistro (cfr. dichiarazioni rese dal teste
, direttore commerciale della società . Tes_1 Pt_1
Ciò premesso, calata la richiamata giurisprudenza nel pa caso di specie, mentre veniva compitamente fornita dall'acquirente la prova dei vizi, la invero, non dimostrava di aver CP_1 venduto una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto. Né può valere ad escludere la responsabilità della venditrice il fatto – da essa affermato – che il veicolo prima di essere venduto era stato esaminato con attenzione dalla controparte, la quale non aveva riscontrato alcuna anomalia. In assenza di qualsivoglia segnalazione – al momento della permuta - da parte della del CP_1 sinistro che l'aveva vista coinvolta solo tre anni prima, degli ingenti danni riportati d in quell'occasione, del rilevato cattivo funzionamento dello stesso nel periodo successivo (“Ora mi rché la macchina non andava bene” - come da lei stessa affermato davanti al teste
), ritiene questa Corte che il difetto occulto (costituto da una non perfetta simmetria Tes_1
posteriore) appare un vizio non facilmente percettibile se non dopo un esame ben più approfondito, invero, non compiuto dall'acquirente in buona fede, anche se esperto nella vendita di veicoli. Le nuove prove (audizione del marito della - in quanto dedotte solo in questa sede – CP_1 appaiono, peraltro, inammissibili, oltreché anti, essendo pacifica la circostanza che il veicolo era stato coinvolto in un sinistro stradale (riportando ingenti danni), a seguito del quale si era reso necessario il ricovero in ospedale degli o i (la donna ed il marito). Trattasi di circostanza questa già ammessa dalla seguito dell ia dei vizi. CP_1
Inoltre, nessuna violazione del Codice del Con ocato dalla appare sussistere CP_1 non essendo nessuna delle parti qualificabile quale consumatore, tr i in specie di una vendita di autoveicoli.
pagina 3 di 4 In conclusione, l'appello a suo tempo proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Sassari n. 733/2011 del 13.3.2012 era info Viceversa, va confermat tenza di prima grado nel a in cui aveva accolto la richiesta risarcitoria della roposta nei confronti della con conferma nel resto. Pt_1 CP_1
In ragione di ciò, le spes del precedente grado di ap quello attuale, nonché del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo (valore causa 5.2 0, valori minimi stante la facilità delle questioni trattate), seguono la soccombenza della CP_1
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 733/12 del Tribunale Controparte_1 di Sassari del 13.03.2012, confermando la sentenza di primo grado;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della così CP_1 Parte_1 liquidate in euro: 3.118,00 per il precedente appello, 1.541,00 per il giudizio di legittimità; 2.906,00 per il presente grado) per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Pezzati dichiaratosi antistatario;
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 a carico della CP_1
Sassari, 09.09.2025
Il presidente Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente -est. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 414/2023 promossa da:
(in persona del liquidatore pro tempore ) Parte_1 Parte_2 ente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti PEZZATI P e PEZZATI GIOVANNI DOMENICO, come da procura in atti APPELLANTE contro appresentata e difesa congiuntamente e/disgiuntamente dagli Avv.ti TEDDE Controparte_1
NUELA, come da procura in atti
APPELLATA
All'udienza del 18.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “1) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) rigettarsi, per quanto in espositiva e in ottemperanza ai principi enunciati della Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza del 14 marzo 2023, pubblica re 2023, nella causa iscritta al n. 26986/2018 R.G., l'appello proposto da avverso la sentenza n. 733/2012 Controparte_1 emessa dal Tribun 2012, confermandola integralmente ed assolvendolo la da ogni avversa pretesa;
3) con vittoria di spese e Parte_1 competenze legali i compreso quello innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, rimborso forfettario spese generali ed ulteriori accessori”;
pagina 1 di 4 per la parte appellata: “..disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, i riforma della sentenza impugnata, IN VIA PRINCIPALE: 1) Rigettare la domanda della Pt_1 poiché infondata in fatto e diritto;
2) Accogliere la domanda riconvenzionale così come
[...] lata in primo grado;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con att ualmente notificato, la conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Sassari chiedendone la conda ento della somma di € 5.964,72, Controparte_1 minazione dei vizi occulti presenti nella vettura Land Rover (mod.
tg. ZA238LA) da questa ceduta, ermuta con altro veicolo (di marca CP_2
), e poi rivenduta d e a terzi ). Persona_1
Costituitasi in giudizio, la contest pretese e proponeva a sua volta CP_1 domanda riconvenzionale con ativa all'immatricolazione di un altro veicolo da lei Pt_1 ato, nonché contro la società da lei chiamata in giudizio, alla quale la CP_3 veva fatto eseguire le r Land Rover. Pt_1 la causa con produzioni documentali e prova per testi, con sentenza n. 733/2012 del 13.03.2012, il tribunale accoglieva la domanda attrice, rigettando, invece, entrambe le domande della controparte. Avverso detta sentenza proponeva appello la insistendo per il rigetto della domanda CP_1 della per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e per quella di manleva. Pt_1
Si costituivano le controparti chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza n. 247/2018 pubblicata il 7.06.2018, questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l'appello della rigettando la domanda della CP_1 Pt_1 confermando per il resto la s di primo grado. Così deciso nava la la rifusione delle spese di entra iudizio in Pt_1 favore della nonché l ifusione di quelle in favore di CP_1 CP_1 CP_3
Avverso la s d'appello roponeva ricorso per Cassa Parte_1
Con ordinanza del 14 Marzo 20 ema Corte accoglieva il ricorso, cassava la precitata sentenza e rinviava a questa Corte in diversa composizi iamando il principio di diritto più volte espresso secondo cui era onere del compratore provare l'esistenza degli allegati Pt_1 vizi, ma solo dopo che l'alienante avesse dimostrato ch omento della cessione, il veicolo ne fosse immune. La causa è stata riassunta dalla oncluso, in ottemperanza al suddetto principio, Pt_1 per il rigetto dell'appello pr CP_1
Regolarmente costituita, la a c rigetto della domanda, poiché infondata in fatto CP_1
e in diritto. Ha, altresì, rinunciato alla domanda subordinata, nei confronti della CP_3
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ritorna all'esame della Corte, in diversa composizione collegiale, per la valutazione della prova in ordine al fatto che al momento della cessione del summenzionato veicolo Land pagina 2 di 4 Rover, appartenente alla nello stesso fossero o meno presenti vizi occulti taciuti CP_1 dall'alienante. Ebbene ricordare che “In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore”(v. Cass, n. 21927/2017, richiamata, peraltro, dalla ordinanza n. 26986/2018 del caso in esame). Orbene, in specie, risulta agli atti che: a) il veicolo Land Rover venduto alla dalla ra viziato come emerso dalla Pt_1 CP_1 scheda di lavoro R005808, riguardante la rilevazione della convergenza delle ruote del veicolo;
b) la veva taciuto, al momento della permuta del 2004, il fatto dell'essere stato il CP_1 veicolo coinvolto in un sinistro nell'anno 2001, riportando ingenti danni, per la cui riparazione era occorsa la somma di lire 11.750.000; c) la in occasione della denuncia del vizio da parte del terzo acquirente ), CP_1 Per_1 aveva espressamente ammesso, tra l'altro, di avere riscontrato un malfunzionamento del veicolo nel periodo successivo al precitato sinistro (cfr. dichiarazioni rese dal teste
, direttore commerciale della società . Tes_1 Pt_1
Ciò premesso, calata la richiamata giurisprudenza nel pa caso di specie, mentre veniva compitamente fornita dall'acquirente la prova dei vizi, la invero, non dimostrava di aver CP_1 venduto una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto. Né può valere ad escludere la responsabilità della venditrice il fatto – da essa affermato – che il veicolo prima di essere venduto era stato esaminato con attenzione dalla controparte, la quale non aveva riscontrato alcuna anomalia. In assenza di qualsivoglia segnalazione – al momento della permuta - da parte della del CP_1 sinistro che l'aveva vista coinvolta solo tre anni prima, degli ingenti danni riportati d in quell'occasione, del rilevato cattivo funzionamento dello stesso nel periodo successivo (“Ora mi rché la macchina non andava bene” - come da lei stessa affermato davanti al teste
), ritiene questa Corte che il difetto occulto (costituto da una non perfetta simmetria Tes_1
posteriore) appare un vizio non facilmente percettibile se non dopo un esame ben più approfondito, invero, non compiuto dall'acquirente in buona fede, anche se esperto nella vendita di veicoli. Le nuove prove (audizione del marito della - in quanto dedotte solo in questa sede – CP_1 appaiono, peraltro, inammissibili, oltreché anti, essendo pacifica la circostanza che il veicolo era stato coinvolto in un sinistro stradale (riportando ingenti danni), a seguito del quale si era reso necessario il ricovero in ospedale degli o i (la donna ed il marito). Trattasi di circostanza questa già ammessa dalla seguito dell ia dei vizi. CP_1
Inoltre, nessuna violazione del Codice del Con ocato dalla appare sussistere CP_1 non essendo nessuna delle parti qualificabile quale consumatore, tr i in specie di una vendita di autoveicoli.
pagina 3 di 4 In conclusione, l'appello a suo tempo proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Sassari n. 733/2011 del 13.3.2012 era info Viceversa, va confermat tenza di prima grado nel a in cui aveva accolto la richiesta risarcitoria della roposta nei confronti della con conferma nel resto. Pt_1 CP_1
In ragione di ciò, le spes del precedente grado di ap quello attuale, nonché del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo (valore causa 5.2 0, valori minimi stante la facilità delle questioni trattate), seguono la soccombenza della CP_1
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 733/12 del Tribunale Controparte_1 di Sassari del 13.03.2012, confermando la sentenza di primo grado;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della così CP_1 Parte_1 liquidate in euro: 3.118,00 per il precedente appello, 1.541,00 per il giudizio di legittimità; 2.906,00 per il presente grado) per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Pezzati dichiaratosi antistatario;
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 a carico della CP_1
Sassari, 09.09.2025
Il presidente Dott.ssa Maria Grixoni
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