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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1734/2023
TRA
P.I/C.F.: n. , che ha sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Cassano Ionio, bivio Stompi, n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Di Leo, giusta procura in atti Parte_2
RICORRENTE
E
, (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. ) e
[...] C.F._2 CP_4
(C.F. ), giusta procura in atti;
[...] C.F._3
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.05.2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 53/2023/01, emessa in data 07.03.2023 dall'
[...]
Con
(d'ora in poi ) notificata il 14.4.2023, con la quale era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.620,30 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per aver occupato in data 27.10.2020 i lavoratori CU IN
TA e RO AN RO senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente evidenziava di aver pagato la sanzione in misura ridotta e di aver provveduto alla regolarizzazione della posizione dei due lavoratori.
Sottolineava che la sanzione inflitta per non aver assunto i lavoratori per almeno tre mesi non poteva ritenersi corretta, atteso che, trattandosi di attività lavorativa prestata in agricoltura, il contratto scade di diritto il 31.12. In ogni caso, evidenziava che i lavoratori, immediatamente dopo l'accesso degli ispettori, nonostante l'avvenuta regolarizzazione, avevano fatto perdere le proprie tracce, non presentandosi più per prestare l'attività lavorativa.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-accertare e dichiarare che la ricorrente ha osservato le prescrizioni impartite con il Verbale di primo accesso ispettivo n.
50/043/156/40/129 del 27/10/2020; - per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e revocare
l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. 53/2023/01, emessa in data 07.03.2023 dall' , notificata in data 14.04.2023; - emettere Controparte_1 ogni altro Provvedimento di Giustizia e consequenziale all'accoglimento della presente domanda;
- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e senza Iva, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
Rigettate le istanze istruttorie richieste, perché ininfluenti ai fini del decidere, la causa veniva rinviata per la discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, per le motivazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione, avendo eseguito il pagamento nella misura ridotta di cui alla diffida ex art. 13, commi d.lgs. n. 124 del 2004 ed art. 3, comma 3 bis, d.l. n. 12 del 2002 e succ. modd., emessa a suo tempo dall e CP_1 avendo proceduto all'assunzione dei lavoratori.
La doglianza non ha pregio.
Ed invero, il D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 22 modificando il D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma
3, ha reintrodotto la diffidabilità della c.d. maxisanzione per lavoro irregolare, ai sensi del
D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13.
Nei predetti casi, in base all' art. 3, comma 3-ter, d.l. n. 12 del 2002 “la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva
l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario
a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.”
In base all'art. 13, comma terzo, D.Lgs. n. 124 del 2004, inoltre, “in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.”
Il datore di lavoro può, quindi, regolarizzare il rapporto di lavoro con i dipendenti trovati, in sede di ispezione, a prestare lavoro "nero", potendo usufruire del beneficio dell'ammissione al pagamento entro i minimi edittali delle pene.
In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, deve essere fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale e determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie, è incontroverso che il datore di lavoro non abbia ottemperato alla diffida, omettendo di mantenere in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi i lavoratori irregolarmente occupati.
La diffida, infatti, intimava ai ricorrenti di assumere i lavoratori irregolari e di mantenerla alle proprie dipendenze per almeno tre mesi;
tuttavia, dopo averli assunti, parte ricorrente non li ha mantenuti in forza per tre mesi, avendo i lavoratori abbandonato il proprio posto di lavoro.
La giurisprudenza di merito, condivisibilmente, ha già avuto modo di affermare che la previsione di cui all'art. 3, comma 3 bis, d.l. n. 12 del 2002, configura un' agevolazione in favore del trasgressore (ossia, il datore che abbia avuto in forza personale non regolarizzato), sicché qualunque evento determini il mancato rispetto della sua prescrizione (assunzione e mantenimento sotto contratto per tre mesi), configura inottemperanza ostativa alla estinzione del procedimento sanzionatorio (v., p. es., Tribunale La Spezia sez. lav., 10/11/2021, n.267,
App. Genova 25 mar. 2019, n. 105, App. Milano 7 giu. 2021, n. 333).
Secondo l'espresso tenore letterale della norma in esame il mantenimento in servizio dei lavoratori per 90 giorni è, infatti, una delle prescrizioni contenute nella diffida ed alla cui
“effettiva” ottemperanza è subordinata l'estinzione del procedimento sanzionatorio con la conseguenza che è irrilevante l'inottemperanza per causa non imputabile che, in mancanza di previsione normativa in tal senso, non può, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 13, co. 3 D.Lgs 124/2004 che si riferisce all'”effettiva ottemperanza”, estinguere il procedimento sanzionatorio. (Corte appello Catanzaro sez. I, 31/03/2022, n.446).
Ciò posto in ordine all'infondatezza della domanda di estinzione del procedimento sanzionatorio, ritiene il Tribunale che la richiesta di rideterminazione dell'importo della sanzione al minimo edittale, non possa essere accolta atteso che l'art. 13, terzo comma del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 subordina l'ammissione del trasgressore al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge al caso di ottemperanza alla diffida.
Ritiene il Tribunale che, tuttavia, in considerazione della durata della violazione (un giorno)
e della scadenza del contratto di bracciante agricolo in agricoltura al 31.12 dell'anno in corso, la sanzione possa essere rideterminata, senza che debba ritenersi vincolante la previsione di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981.
La predetta norma - che prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale – è, infatti, legittimamente utilizzabile ove l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, ma non esclude la possibilità di applicare la sanzione in misura ridotta in base a criteri diversi, purché nei limiti edittali.
Ciò posto, essendo già avvenuto il pagamento di € 3.616,50 (è la stessa ordinanza - ingiunzione opposta a darne atto in parte motiva, ove si è precisato che il pagamento è stato scalato dal totale ingiunto), la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata è rideterminata in € 883,50 (ritenendo il Tribunale congrua una sanzione complessiva di €
4.500,00).
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 53/2023/01, emessa in data 07.03.2023 dall Controparte_1
ridetermina la sanzione di cui alla predetta ordinanza nella misura di € 883,50;
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1734/2023
TRA
P.I/C.F.: n. , che ha sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Cassano Ionio, bivio Stompi, n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Di Leo, giusta procura in atti Parte_2
RICORRENTE
E
, (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. ) e
[...] C.F._2 CP_4
(C.F. ), giusta procura in atti;
[...] C.F._3
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.05.2023 parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 53/2023/01, emessa in data 07.03.2023 dall'
[...]
Con
(d'ora in poi ) notificata il 14.4.2023, con la quale era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.620,30 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per aver occupato in data 27.10.2020 i lavoratori CU IN
TA e RO AN RO senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente evidenziava di aver pagato la sanzione in misura ridotta e di aver provveduto alla regolarizzazione della posizione dei due lavoratori.
Sottolineava che la sanzione inflitta per non aver assunto i lavoratori per almeno tre mesi non poteva ritenersi corretta, atteso che, trattandosi di attività lavorativa prestata in agricoltura, il contratto scade di diritto il 31.12. In ogni caso, evidenziava che i lavoratori, immediatamente dopo l'accesso degli ispettori, nonostante l'avvenuta regolarizzazione, avevano fatto perdere le proprie tracce, non presentandosi più per prestare l'attività lavorativa.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-accertare e dichiarare che la ricorrente ha osservato le prescrizioni impartite con il Verbale di primo accesso ispettivo n.
50/043/156/40/129 del 27/10/2020; - per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e revocare
l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. 53/2023/01, emessa in data 07.03.2023 dall' , notificata in data 14.04.2023; - emettere Controparte_1 ogni altro Provvedimento di Giustizia e consequenziale all'accoglimento della presente domanda;
- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e senza Iva, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
Rigettate le istanze istruttorie richieste, perché ininfluenti ai fini del decidere, la causa veniva rinviata per la discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, per le motivazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione, avendo eseguito il pagamento nella misura ridotta di cui alla diffida ex art. 13, commi d.lgs. n. 124 del 2004 ed art. 3, comma 3 bis, d.l. n. 12 del 2002 e succ. modd., emessa a suo tempo dall e CP_1 avendo proceduto all'assunzione dei lavoratori.
La doglianza non ha pregio.
Ed invero, il D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 22 modificando il D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma
3, ha reintrodotto la diffidabilità della c.d. maxisanzione per lavoro irregolare, ai sensi del
D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13.
Nei predetti casi, in base all' art. 3, comma 3-ter, d.l. n. 12 del 2002 “la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva
l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario
a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.”
In base all'art. 13, comma terzo, D.Lgs. n. 124 del 2004, inoltre, “in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.”
Il datore di lavoro può, quindi, regolarizzare il rapporto di lavoro con i dipendenti trovati, in sede di ispezione, a prestare lavoro "nero", potendo usufruire del beneficio dell'ammissione al pagamento entro i minimi edittali delle pene.
In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, deve essere fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale e determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie, è incontroverso che il datore di lavoro non abbia ottemperato alla diffida, omettendo di mantenere in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi i lavoratori irregolarmente occupati.
La diffida, infatti, intimava ai ricorrenti di assumere i lavoratori irregolari e di mantenerla alle proprie dipendenze per almeno tre mesi;
tuttavia, dopo averli assunti, parte ricorrente non li ha mantenuti in forza per tre mesi, avendo i lavoratori abbandonato il proprio posto di lavoro.
La giurisprudenza di merito, condivisibilmente, ha già avuto modo di affermare che la previsione di cui all'art. 3, comma 3 bis, d.l. n. 12 del 2002, configura un' agevolazione in favore del trasgressore (ossia, il datore che abbia avuto in forza personale non regolarizzato), sicché qualunque evento determini il mancato rispetto della sua prescrizione (assunzione e mantenimento sotto contratto per tre mesi), configura inottemperanza ostativa alla estinzione del procedimento sanzionatorio (v., p. es., Tribunale La Spezia sez. lav., 10/11/2021, n.267,
App. Genova 25 mar. 2019, n. 105, App. Milano 7 giu. 2021, n. 333).
Secondo l'espresso tenore letterale della norma in esame il mantenimento in servizio dei lavoratori per 90 giorni è, infatti, una delle prescrizioni contenute nella diffida ed alla cui
“effettiva” ottemperanza è subordinata l'estinzione del procedimento sanzionatorio con la conseguenza che è irrilevante l'inottemperanza per causa non imputabile che, in mancanza di previsione normativa in tal senso, non può, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 13, co. 3 D.Lgs 124/2004 che si riferisce all'”effettiva ottemperanza”, estinguere il procedimento sanzionatorio. (Corte appello Catanzaro sez. I, 31/03/2022, n.446).
Ciò posto in ordine all'infondatezza della domanda di estinzione del procedimento sanzionatorio, ritiene il Tribunale che la richiesta di rideterminazione dell'importo della sanzione al minimo edittale, non possa essere accolta atteso che l'art. 13, terzo comma del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 subordina l'ammissione del trasgressore al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge al caso di ottemperanza alla diffida.
Ritiene il Tribunale che, tuttavia, in considerazione della durata della violazione (un giorno)
e della scadenza del contratto di bracciante agricolo in agricoltura al 31.12 dell'anno in corso, la sanzione possa essere rideterminata, senza che debba ritenersi vincolante la previsione di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981.
La predetta norma - che prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale – è, infatti, legittimamente utilizzabile ove l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, ma non esclude la possibilità di applicare la sanzione in misura ridotta in base a criteri diversi, purché nei limiti edittali.
Ciò posto, essendo già avvenuto il pagamento di € 3.616,50 (è la stessa ordinanza - ingiunzione opposta a darne atto in parte motiva, ove si è precisato che il pagamento è stato scalato dal totale ingiunto), la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata è rideterminata in € 883,50 (ritenendo il Tribunale congrua una sanzione complessiva di €
4.500,00).
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 53/2023/01, emessa in data 07.03.2023 dall Controparte_1
ridetermina la sanzione di cui alla predetta ordinanza nella misura di € 883,50;
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone