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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8270 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9227 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 796/2024 del 08.02.24 notificato il
18.04.24
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) nato a [...] il [...] ed ivi in Napoli (80145) alla via Miano, n. 150, isolato 19, Int. 2, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all' atto di opposizione dall'Avv.to Maria Annunziata (C.F.
C.F. 2 ) del foro di OL e NE GE (C.F. C.F. 3 del Foro
di Santa Maria Capua Vetere e con questi elettivamente domiciliato presso il loro studio in San
Marcellino (CE) Corso Europa, n. 344.
OPPONENTE
E
Controparte 1 (già CP 1 () in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato
Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. P.IVA 1 REA n. 420580, PI P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, Prot. n. P.IVA 3 società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Persona 1 di Venezia - Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, la [...] notaio on sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già CP 3 Controparte_2 cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, capitale sociale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. P.IVA 4 REA n. 432072, PI P.IVA 2
, "
autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico Controparte 1 appartenente al
Controparte 4 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della procuratrice Dott.ssa Controparte_5 nata a [...] il 21 novembre
,
1981 (C.F. ), giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito C.F. 4 Notaio Persona 1 di Mestre, rep. n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno
08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia, C.F.
e dall'Avv. Enrica Maria Ghia, C.F. 5 PEC Email 1
fax 0276025932, giusta C.F. C.F. 6 PEC Email_2 procura alle liti allegata alla comparsa di risposta la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 - 20122
Milano (MI),
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23.09.25 e della discussione tra le parti presenti, il GU dava lettura in pubblica udienza della presente sentenza allegata al verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificato in data 18.04.25, proponeva formale opposizione avverso il d.i. n.796/2024 (R.G. 26081/2023) emesso in data 08.02.25 dal Tribunale Civile di Napoli, con il quale gli veniva ingiunto dalla sedicente cessionaria CP_1
[...] il pagamento di € 13.448,23 oltre gli interessi legali alla data del soddisfo, spese di lite ed accessori di legge di legge quale saldo negativo del contratto di finanziamento n. 1264465 concluso con Moneta s.p.a. ( poi fusa in Controparte_6
Il Pt 1 si doleva dell'assoluto difetto di prova del credito a cominciare dal deposito documentale di un contratto diverso da quello effettivamente concluso e dall'estratto ex art. 50 TUB non dotato dei requisiti validi per conferirgli valore probatorio, tanto più nel giudizio di merito.
Il credito, poi, sarebbe derivato da un contratto concluso con Moneta s.p.a. in data 15.5.2012, tanto da essere ampiamente prescritto (l'eccezione veniva svolta solo nella I memoria ex art. 171 ter c.p.c.), mentre non era provato in atti neanche che all'attualità ne fosse titolare la odierna opposta visto che egli non aveva mai avuto comunicazione della cessione. Trattandosi, poi, di convenzione con un consumatore in ogni caso la stessa era inficiata da clausole vessatorie la cui invalidità aveva comportato un aumento della posta richiesta. Chiedeva, per i motivi esposti di revocarsi il decreto e accogliersi l'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva Controparte 1 come rappresentata in atti da Controparte 2 rimandando alla completezza della documentazione versata in atti sin dalla fase monitoria anche sotto il profilo della legittimazione ad agire e contestando le avverse pretese, in considerazione anche del fatto che il credito richiesto era già stato epurato dal Giudice da interessi di mora e penali tenuto conto della mancata prova della ricezione della missiva di decadenza dal beneficio del termine.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto opposto.
Alla prima udienza di comparizione il GU rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concedeva termine alla parte opposta per provvedere a soddisfare la condizione di procedibilità
Fallito il tentativo di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione essa veniva rinviata alla data odierna per la discussione orale e la lettura della decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ascoltate le conclusioni rese oralmente dalle parti in udienza, all'esito della camera di consiglio il
GU dava lettura della decisione che si allega al verbale di causa.
In via del tutto preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'opposizione per essere stata notificata
(18.04.24) entro il termine di giorni 40 dalla notifica di ricorso e decreto avvenuta in data 14.03.24
(circostanza di fatto non dimostrata da parte opponente ma non contestata dalla controparte) e della sua procedibilità, essendo intervenuta l'iscrizione a ruolo entro il successivo termine di giorni 10.
Quanto alla contestata titolarità del credito, premesso che la cessione del credito risulta regolarmente comunicata a controparte (cfr. docc. n. 6 e 7 della produzione monitoria) - sebbene come è noto tale profilo non sia sovrapponibile al primo - deve rammentarsi che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. del 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ.,
n. 5857/2022; Cassazione civile 15/02/2023, n.4676).
Ne deriva che sia il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Orbene, nel caso oggetto del presente giudizio il credito è stato trasferito prima da Controparte_6
[...] (che aveva assorbito la Moneta s.p.a. tramite operazione di fusione) a Controparte_7
[...] (cfr. doc. n. 4 allegato alla produzione monitoria) e successivamente (cfr. allegati alla comparsa di costituzione nn. 2/5) a Controparte 1
Nel primo caso è stata prodotto l'estratto di Gazzetta Ufficiale recante tutti gli estremi per l'identificazione all'assunto per cui ""In temadel credito in ossequio di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n.
24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)" (Cassazione civile sez. III, 06/02/2024, n.3405).
Nel secondo caso, invece, con documento che non risulta puntualmente contestato da controparte (cfr. doc. n. 5) oltre al contratto di cessione tra la prima cessionaria e l'odierna opposta, è stata prodotta la lista dei crediti ceduti debitamente omissata e richiamata quale allegato nel primo, da cui a pag. 344 risulta il nominativo dell'odierno opponente con indicazione esatta del credito in questa sede rivendicato.
La doglianza del Pt 1 , dunque, deve ritenersi infondata.
Ulteriore questione preliminare di merito è la prescrizione del credito, eccezione però (come rilevato già nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.) tardivamente sollevata (solo nella I memoria ex art. 171 bis c.p.c.) e perciò stesso inammissibile.
Come è noto, infatti, l'eccezione in parola rientra tra le eccezioni in senso stretto ( argomenta da
Cassazione civile sez. III, 13/12/2024, n.32456) e come tale andava espressamente formulata nell'atto di opposizione.
L'opponente, in proposito, sostiene di non aver avuto a disposizione elementi sufficienti a sollevarla prima della prima memoria ex art. 183 c.p.c., eppure stesso nell'atto di opposizione rileva testualmente come la cessione fosse intervenuta: “ben oltre 10 anni dopo la sottoscrizione di un eventuale contratto che si ripete non vi è prova della sua esistenza. Ancora, parte ricorrente sostiene che tale cessione sarebbe stata presuntivamente notificata al Signor Pt 1 in una illeggibile data dell'anno 2023 circa un anno dopo ancora, come si può constatare dall'incomprensibile scansione del documento n. 7”. Dunque, dando dimostrazione di avere ben presente il lasso temporale trascorso, senza tuttavia avere intenzione di palesare la propria intenzione di avvalersi dell'istituto della prescrizione che, si ricorda, può essere eccepita solo dalla parte nel cui interesse opera anche perché la stessa potrebbe volervi rinunciare (cfr. ex multis Cass. S.U. 23.5/25.7.2002, n. 10955/02 la quale precisa che la parte che eccepisce la prescrizione estintiva ha l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto azionato "per il tempo determinato dalla legge” (elemento, questo, costitutivo dell'eccezione) e di manifestare l'intenzione di profittare dell'effetto estintivo del diritto a causa della detta protratta inerzia).
Venendo al merito della controversia, avendo la parte opponente contestato espressamente il documento contabile di cui al n. 8 della produzione monitoria denominato “estratto 50 TUB", va premesso quanto segue.
Come è noto, infatti, "L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 t.u.b. ha piena efficacia probatoria soltanto nel procedimento monitorio, mentre nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rileva come mero elemento indiziario, salvo il caso di non contestazione. La portata di tale documento, dunque, è liberamente apprezzabile dal giudice nel contesto di altri elementi probatori" (Tribunale Torino sez. I, 01/10/2024, n.4894).
Senonché, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione sez. III, 10/05/2024, n.12818 in punto di adeguata contestazione del documento contabile in parola, ha chiarito che non basta a ritenere la stessa sufficientemente determinata la mera doglianza dell'insufficienza dell'estratto a chiarire le singole voci di cui esso è composto, essendo necessario uno sforzo allegativo di contenuto più puntuale.
Invero, così specifica la Corte "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito).
Nel caso, oggetto del presente giudizio, re melius perpensa rispetto all'ordinanza ex art. 648 c.p.c., tenuto conto che l'estratto in atti è da qualificarsi conforme al modello ex art. 50 TUB, in quanto emesso da un intermediario finanziario ( ex multis Tribunale di Palmi, sentenza 14.11.2024, n. 730)
e dotato dell'attestazione di certezza e liquidità del credito, spettava all'opponente una contestazione più puntuale delle componenti del credito, tanto più che in sede monitoria era stato riconosciuto alla controparte tutta la sorta capitale e non anche le componenti connesse all'inadempimento.
Sarebbe stato dunque necessario per smentire il valore probatorio del documento da parte del Pt_1 offrire una specifica impugnazione della cifra indicata in decreto con riguardo alle rate impagate e al capitale residuo del contratto.
-Ne consegue che – inutile qualunque valutazione sulla vessatorietà delle clausole del contratto in oggetto, essendo il credito già stato epurato dall'applicazione di quelle che ne avrebbero comportato una maggiorazione - l'opposizione va considerata infondata con conferma del decreto opposto.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza effettiva.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 796/2024 del 08.02.24;1.
2. Condanna Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., come rappresentata in atti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.689,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 23.09.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
II sezione Civile
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9227 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 796/2024 del 08.02.24 notificato il
18.04.24
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) nato a [...] il [...] ed ivi in Napoli (80145) alla via Miano, n. 150, isolato 19, Int. 2, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all' atto di opposizione dall'Avv.to Maria Annunziata (C.F.
C.F. 2 ) del foro di OL e NE GE (C.F. C.F. 3 del Foro
di Santa Maria Capua Vetere e con questi elettivamente domiciliato presso il loro studio in San
Marcellino (CE) Corso Europa, n. 344.
OPPONENTE
E
Controparte 1 (già CP 1 () in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato
Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. P.IVA 1 REA n. 420580, PI P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, Prot. n. P.IVA 3 società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Persona 1 di Venezia - Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, la [...] notaio on sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già CP 3 Controparte_2 cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, capitale sociale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. P.IVA 4 REA n. 432072, PI P.IVA 2
, "
autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico Controparte 1 appartenente al
Controparte 4 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della procuratrice Dott.ssa Controparte_5 nata a [...] il 21 novembre
,
1981 (C.F. ), giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito C.F. 4 Notaio Persona 1 di Mestre, rep. n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno
08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia, C.F.
e dall'Avv. Enrica Maria Ghia, C.F. 5 PEC Email 1
fax 0276025932, giusta C.F. C.F. 6 PEC Email_2 procura alle liti allegata alla comparsa di risposta la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 - 20122
Milano (MI),
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23.09.25 e della discussione tra le parti presenti, il GU dava lettura in pubblica udienza della presente sentenza allegata al verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificato in data 18.04.25, proponeva formale opposizione avverso il d.i. n.796/2024 (R.G. 26081/2023) emesso in data 08.02.25 dal Tribunale Civile di Napoli, con il quale gli veniva ingiunto dalla sedicente cessionaria CP_1
[...] il pagamento di € 13.448,23 oltre gli interessi legali alla data del soddisfo, spese di lite ed accessori di legge di legge quale saldo negativo del contratto di finanziamento n. 1264465 concluso con Moneta s.p.a. ( poi fusa in Controparte_6
Il Pt 1 si doleva dell'assoluto difetto di prova del credito a cominciare dal deposito documentale di un contratto diverso da quello effettivamente concluso e dall'estratto ex art. 50 TUB non dotato dei requisiti validi per conferirgli valore probatorio, tanto più nel giudizio di merito.
Il credito, poi, sarebbe derivato da un contratto concluso con Moneta s.p.a. in data 15.5.2012, tanto da essere ampiamente prescritto (l'eccezione veniva svolta solo nella I memoria ex art. 171 ter c.p.c.), mentre non era provato in atti neanche che all'attualità ne fosse titolare la odierna opposta visto che egli non aveva mai avuto comunicazione della cessione. Trattandosi, poi, di convenzione con un consumatore in ogni caso la stessa era inficiata da clausole vessatorie la cui invalidità aveva comportato un aumento della posta richiesta. Chiedeva, per i motivi esposti di revocarsi il decreto e accogliersi l'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva Controparte 1 come rappresentata in atti da Controparte 2 rimandando alla completezza della documentazione versata in atti sin dalla fase monitoria anche sotto il profilo della legittimazione ad agire e contestando le avverse pretese, in considerazione anche del fatto che il credito richiesto era già stato epurato dal Giudice da interessi di mora e penali tenuto conto della mancata prova della ricezione della missiva di decadenza dal beneficio del termine.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto opposto.
Alla prima udienza di comparizione il GU rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concedeva termine alla parte opposta per provvedere a soddisfare la condizione di procedibilità
Fallito il tentativo di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione essa veniva rinviata alla data odierna per la discussione orale e la lettura della decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ascoltate le conclusioni rese oralmente dalle parti in udienza, all'esito della camera di consiglio il
GU dava lettura della decisione che si allega al verbale di causa.
In via del tutto preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'opposizione per essere stata notificata
(18.04.24) entro il termine di giorni 40 dalla notifica di ricorso e decreto avvenuta in data 14.03.24
(circostanza di fatto non dimostrata da parte opponente ma non contestata dalla controparte) e della sua procedibilità, essendo intervenuta l'iscrizione a ruolo entro il successivo termine di giorni 10.
Quanto alla contestata titolarità del credito, premesso che la cessione del credito risulta regolarmente comunicata a controparte (cfr. docc. n. 6 e 7 della produzione monitoria) - sebbene come è noto tale profilo non sia sovrapponibile al primo - deve rammentarsi che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. del 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ.,
n. 5857/2022; Cassazione civile 15/02/2023, n.4676).
Ne deriva che sia il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Orbene, nel caso oggetto del presente giudizio il credito è stato trasferito prima da Controparte_6
[...] (che aveva assorbito la Moneta s.p.a. tramite operazione di fusione) a Controparte_7
[...] (cfr. doc. n. 4 allegato alla produzione monitoria) e successivamente (cfr. allegati alla comparsa di costituzione nn. 2/5) a Controparte 1
Nel primo caso è stata prodotto l'estratto di Gazzetta Ufficiale recante tutti gli estremi per l'identificazione all'assunto per cui ""In temadel credito in ossequio di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n.
24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)" (Cassazione civile sez. III, 06/02/2024, n.3405).
Nel secondo caso, invece, con documento che non risulta puntualmente contestato da controparte (cfr. doc. n. 5) oltre al contratto di cessione tra la prima cessionaria e l'odierna opposta, è stata prodotta la lista dei crediti ceduti debitamente omissata e richiamata quale allegato nel primo, da cui a pag. 344 risulta il nominativo dell'odierno opponente con indicazione esatta del credito in questa sede rivendicato.
La doglianza del Pt 1 , dunque, deve ritenersi infondata.
Ulteriore questione preliminare di merito è la prescrizione del credito, eccezione però (come rilevato già nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.) tardivamente sollevata (solo nella I memoria ex art. 171 bis c.p.c.) e perciò stesso inammissibile.
Come è noto, infatti, l'eccezione in parola rientra tra le eccezioni in senso stretto ( argomenta da
Cassazione civile sez. III, 13/12/2024, n.32456) e come tale andava espressamente formulata nell'atto di opposizione.
L'opponente, in proposito, sostiene di non aver avuto a disposizione elementi sufficienti a sollevarla prima della prima memoria ex art. 183 c.p.c., eppure stesso nell'atto di opposizione rileva testualmente come la cessione fosse intervenuta: “ben oltre 10 anni dopo la sottoscrizione di un eventuale contratto che si ripete non vi è prova della sua esistenza. Ancora, parte ricorrente sostiene che tale cessione sarebbe stata presuntivamente notificata al Signor Pt 1 in una illeggibile data dell'anno 2023 circa un anno dopo ancora, come si può constatare dall'incomprensibile scansione del documento n. 7”. Dunque, dando dimostrazione di avere ben presente il lasso temporale trascorso, senza tuttavia avere intenzione di palesare la propria intenzione di avvalersi dell'istituto della prescrizione che, si ricorda, può essere eccepita solo dalla parte nel cui interesse opera anche perché la stessa potrebbe volervi rinunciare (cfr. ex multis Cass. S.U. 23.5/25.7.2002, n. 10955/02 la quale precisa che la parte che eccepisce la prescrizione estintiva ha l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto azionato "per il tempo determinato dalla legge” (elemento, questo, costitutivo dell'eccezione) e di manifestare l'intenzione di profittare dell'effetto estintivo del diritto a causa della detta protratta inerzia).
Venendo al merito della controversia, avendo la parte opponente contestato espressamente il documento contabile di cui al n. 8 della produzione monitoria denominato “estratto 50 TUB", va premesso quanto segue.
Come è noto, infatti, "L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 t.u.b. ha piena efficacia probatoria soltanto nel procedimento monitorio, mentre nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rileva come mero elemento indiziario, salvo il caso di non contestazione. La portata di tale documento, dunque, è liberamente apprezzabile dal giudice nel contesto di altri elementi probatori" (Tribunale Torino sez. I, 01/10/2024, n.4894).
Senonché, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione sez. III, 10/05/2024, n.12818 in punto di adeguata contestazione del documento contabile in parola, ha chiarito che non basta a ritenere la stessa sufficientemente determinata la mera doglianza dell'insufficienza dell'estratto a chiarire le singole voci di cui esso è composto, essendo necessario uno sforzo allegativo di contenuto più puntuale.
Invero, così specifica la Corte "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito).
Nel caso, oggetto del presente giudizio, re melius perpensa rispetto all'ordinanza ex art. 648 c.p.c., tenuto conto che l'estratto in atti è da qualificarsi conforme al modello ex art. 50 TUB, in quanto emesso da un intermediario finanziario ( ex multis Tribunale di Palmi, sentenza 14.11.2024, n. 730)
e dotato dell'attestazione di certezza e liquidità del credito, spettava all'opponente una contestazione più puntuale delle componenti del credito, tanto più che in sede monitoria era stato riconosciuto alla controparte tutta la sorta capitale e non anche le componenti connesse all'inadempimento.
Sarebbe stato dunque necessario per smentire il valore probatorio del documento da parte del Pt_1 offrire una specifica impugnazione della cifra indicata in decreto con riguardo alle rate impagate e al capitale residuo del contratto.
-Ne consegue che – inutile qualunque valutazione sulla vessatorietà delle clausole del contratto in oggetto, essendo il credito già stato epurato dall'applicazione di quelle che ne avrebbero comportato una maggiorazione - l'opposizione va considerata infondata con conferma del decreto opposto.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza effettiva.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 796/2024 del 08.02.24;1.
2. Condanna Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., come rappresentata in atti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.689,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 23.09.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco