Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2046 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2046 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili promosso da nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] Roma, con il patrocinio dell'avv. MARCONE
NICOLA, elettivamente domiciliato in Piazza dell'Orologio n. 7 presso lo studio del difensore
- ricorrente
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO e dell'avv. C.F._2
Chiara Boschetti, elettivamente domiciliata in Forlì Piazza Saffi n.32 presso lo studio degli avvocati
- resistente
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patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO e dell'avv. Chiara Boschetti, elettivamente domiciliata in Forlì Piazza Saffi n.32 presso lo studio degli avvocati
intervenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo cui sono addivenute all'udienza del 27 maggio 2025 nel processo iniziato in forma giudiziale, per come di seguito trascritte: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
il padre verserà la somma di € 200,00 al mese, rivalutabili su base Istat, per il Parte_1
mantenimento del figlio mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato Per_1 alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_2
giugno 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale nonché € 100,00 al mese, rivalutabili su base Istat, quale contributo al mantenimento del figlio da effettuarsi direttamente in favore dello stesso mediante Pt_3
bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno
2025¸spese di lite interamente compensate”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Roma in data 3 maggio 2001 con , trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto Comune n.823 Parte_2 parte I serie I.
Rappresentava che dalla unione coniugale erano nati due figli il 15 giugno 1998 e Pt_3
il 20 giugno 2003 e che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale i Per_1
coniugi addivenivano a separazione omologata dal Tribunale di Roma con decreto del 22 luglio
2010 (si veda documentazione in atti). Stante la modifica delle condizioni rispetto al periodo in pagina 2 di 5 cui era stata pronunciata la separazione, i coniugi adivano nuovamente il Tribunale di Roma che con provvedimento del 17 gennaio 2017 apportava alcune modifiche alle condizioni stabilite in sede di separazione, come risulta dalla documentazione in atti.
Quanto alla situazione economica, rappresentava di percepire una pensione pari ad euro
1.500,00 mensili, mentre entrambi i figli erano economicamente autosufficienti, sicché chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi stata alcuna riconciliazione tra i coniugi dalla separazione, nonché la cessazione della corresponsione del contributo economico a favore dei figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/04/2025 si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di divorzio avanzata dal marito, Parte_2
contestando, per contro, quanto dal medesimo riferito in merito alla situazione economica dei figli. Invero, chiariva che lei aveva dovuto lasciare il lavoro a causa della malattia del figlio maggiore , che percepisce una pensione di invalidità, mentre il figlio minore Pt_3 Per_1 aveva svolto qualche lavoro ed attualmente era in cerca di una nuova occupazione.
Chiedeva pertanto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio nonché l'obbligo per il resistente di versarle euro 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27/05/2025, le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal
Giudice, come sopra riportata e da intendersi qui integralmente riscritta. Veniva quindi disposto breve rinvio all'udienza del 03/06/2025, da svolgere in modalità cartolare, al fine di consentire al figlio di costituirsi ed aderire all'accordo. Parte_3
Con comparsa depositata in data 29/05/2025 si costituiva in giudizio Parte_3
dichiarando di aderire all'accordo raggiunto dai coniugi in udienza e di accettare il versamento da parte del ricorrente di euro 100,00 mensili come contributo al suo mantenimento, somma da versare direttamente sul proprio conto corrente.
Ciò posto, il Giudice disponeva la conversione del rito da giudiziale a consensuale e, visto l'intervento del Pubblico Ministero, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta. Invero, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti pagina 3 di 5 innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 19 luglio 2010) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa del 22 luglio 210.
E' senz'altro da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte e da intendersi qui richiamate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Osserva il Collegio che avendo le parti contratto matrimonio civile, va pronunziato lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti di legge per la loro compensazione stante l'accordo raggiunto dalle parti
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del
Pubblico Ministero, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 3 maggio 2001 in Roma tra
[...]
nato in [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a ROMA (RM) il 01/03/1969, recepisce, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, e dispone in conformità; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno 2001 Atto n° 823
Parte I SERIE I); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. Dott.ssa Alessandra Medi
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