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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2448/2024 promossa in grado d'appello
DA
( ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 CodiceFiscale_1
CAIROLI, 5 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. BONINI GIANANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 6 APPELLATO CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, deduzione, eccezione reietta e previe le declaratorie del caso, così giudicare In principalità : voglia disporre, a pagina 11, la correzione materiale della sentenza n.169/2016 qui allegata, sostituendo il seguente periodo “,,,, assegna a la piena proprietà del Controparte_1
lotto denominato “appartamento A”, ivi compresi accessori e pertinenze (balconi, box, cortile, cantina, sottotetto) nelle misure indicate nella stessa consulenza a pagina 5”con la seguente statuizione: “assegna a la piena proprietà del lotto Controparte_1
denominato “appartamento A”, costituito dall'unità immobiliare sita in Luino, via
Creva 33, ivi compresi cantina e area cortilizia denominata area esclusiva, come indicato a pagina 4 (accertamento della proprietà immobiliare urbana dichiarazione di unità immobiliare a destinazione ordinaria) e nella planimetria del documento 2) di parte ricorrente, il tutto identificato al N.C.E.U. del Comune di Luino al foglio 1, mappale
1916, sub 501, categoria A/4, vani 2.5, rendita catastale 129,11, PT) . Sempre in principalità : voglia disporre, a pagina 11, la correzione materiale della sentenza n.169/2016 qui allegata sostituendo il seguente periodo “assegna a la Parte_1
piena proprietà del lotto denominato “appartamento B, ivi compresi accessori e pertinenze (balconi, box, cortile, cantina e sottotetto) nelle misure indicate nella stessa consulenza a pagina 5 “con la seguente statuizione “assegna a la piena Parte_1
proprietà del lotto denominato “appartamento B”, costituito dall'unità immobiliare sita in Luino, via Creva 33, ivi compresi balconi, sottotetto e box, come indicato a pagina 6
(accertamento della proprietà immobiliare urbana dichiarazione di unità immobiliare a pagina 2 di 6 destinazione ordinaria) e nella planimetria del documento 2) di parte ricorrente, identificato al N.C.E.U. del Comune di Luino al foglio 1, mappale 1916, sub 502, categoria A/4, vani 4.5, rendita catastale 232,41, PT -1-2). In ogni caso voglia disporre, relativamente alla sentenza n.169/2016 qui allegata, le opportune correzioni materiali affinchè il provvedimento possa leggersi e intendersi come integrato dal documento 2 di parte ricorrente e ne sia, quindi, possibile la trascrizione presso l'Ufficio del Registro
Immobiliari di Varese – come : di assegnazione alla Sig,ra della piena Parte_1
proprietà del lotto denominato “appartamento B” ivi compresi accessori e pertinenze
(balconi, box, sottotetto e area di transito) secondo quanto accertato nel documento 2) di parte ricorrente, appartamento sito a Luino, Via Creva 33, identificato al N.C.E.U. del
Comune di Luino al foglio 1, mappale 1916, sub 502, categoria A/4, vani 4,5, rendita catastale 232,41 PT-1-2). Di assegnazione al Sig, della piena Controparte_1
proprietà del lotto denominato “appartamento A” ivi compresi accessori e pertinenza
(area cortilizia e cantina) secondo quanto accertato nel documento 2) di parte ricorrente, appartamento sito a Luino, Via Creva 33, identificato al N.C.E.U del Comune di Luino al foglio 1, mappale 1916, sub. 501, categoria A/4, vani 2.5, rendita catastale 129,11, PT
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto ha proposto appello avverso il provvedimento dell'11 luglio 2024 con il quale il Parte_1
Tribunale di Varese ha rigettato la richiesta dalla medesima avanzata, in data 2-5-2024, di correzione materiale ed integrazione della sentenza n.169\2016 pronunciata dal Tribunale di Varese il 10 febbraio
2016, nel giudizio di scioglimento di comunione di un compendio immobiliare, promosso da CP_1
nei confronti di , all'esito del quale erano stati assegnati al primo la proprietà
[...] Parte_1 del lotto denominato “appartamento A”, ed alla seconda il lotto denominato “appartamento B”.
Il Tribunale di Varese respingeva la richiesta della ricorrente, volta ad ottenere l'integrazione del dispositivo della sentenza con l'indicazione degli attuali dati catastali dei due lotti, escludendo che la sentenza fosse affetta da vizi di omissioni o di errori materiali, dal momento che il frazionamento catastale, con i nuovi dati identificativi, era pacificamente avvenuto dopo la pronuncia della sentenza.
Assume l'appellante, premessa la tempestività dell'appello, proposto entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, come il tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 287
c.p.c., fornendo una interpretazione restrittiva della norma, trascurando il fatto che non sussisteva altro rimedio a tutela della medesima, ed omettendo di valutare come la disposizione potesse essere utilizzata anche in funzione integrativa del provvedimento originario, quanto in particolare all'inserimento dei dati catastali.
L'appellante chiede pertanto, con la propria impugnazione, la correzione materiale della sentenza n.169\2016 emessa dal Tribunale di Varese, con l'indicazione dei dati catastali degli immobili assegnati alle parti.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza del 17-12-2024, il consigliere istruttore, fatte precisare le conclusioni dall'appellante, che rinunciava al termine per il deposito di note conclusionali, rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del 21 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione alla predetta udienza del 21 gennaio 2025, riservando il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello proposto risulta inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “in tema di procedimento di correzione di errori materiali, regolato dall'art. 288 cod. proc. civ., la relativa ordinanza non è impugnabile neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., anche quando di rigetto, in quanto il pagina 4 di 6 provvedimento reso sull'istanza in parola è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass. 17836\2023; Cass. 20045\2021).
La Corte Regolatrice ricorda come resta invece impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la decisione corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato in quanto la correzione risulti invece inammissibilmente utilizzata per incidere su pretesi errori di giudizio.
L'ordinanza di correzione di errore materiale, difatti, deve essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull'originale del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 288
c.p.c. e 121 dis. att. c.p.c., e la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (art. 288 u.c.
c.p.c.).
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
La contumacia di parte appellata esime da una statuizione sulle spese processuali.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
Come insegna la Suprema Corte nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché - come avviene nel caso di specie- ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cass. 8982\2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 5 di 6 b)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano il 21 gennaio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2448/2024 promossa in grado d'appello
DA
( ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 CodiceFiscale_1
CAIROLI, 5 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. BONINI GIANANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 6 APPELLATO CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, deduzione, eccezione reietta e previe le declaratorie del caso, così giudicare In principalità : voglia disporre, a pagina 11, la correzione materiale della sentenza n.169/2016 qui allegata, sostituendo il seguente periodo “,,,, assegna a la piena proprietà del Controparte_1
lotto denominato “appartamento A”, ivi compresi accessori e pertinenze (balconi, box, cortile, cantina, sottotetto) nelle misure indicate nella stessa consulenza a pagina 5”con la seguente statuizione: “assegna a la piena proprietà del lotto Controparte_1
denominato “appartamento A”, costituito dall'unità immobiliare sita in Luino, via
Creva 33, ivi compresi cantina e area cortilizia denominata area esclusiva, come indicato a pagina 4 (accertamento della proprietà immobiliare urbana dichiarazione di unità immobiliare a destinazione ordinaria) e nella planimetria del documento 2) di parte ricorrente, il tutto identificato al N.C.E.U. del Comune di Luino al foglio 1, mappale
1916, sub 501, categoria A/4, vani 2.5, rendita catastale 129,11, PT) . Sempre in principalità : voglia disporre, a pagina 11, la correzione materiale della sentenza n.169/2016 qui allegata sostituendo il seguente periodo “assegna a la Parte_1
piena proprietà del lotto denominato “appartamento B, ivi compresi accessori e pertinenze (balconi, box, cortile, cantina e sottotetto) nelle misure indicate nella stessa consulenza a pagina 5 “con la seguente statuizione “assegna a la piena Parte_1
proprietà del lotto denominato “appartamento B”, costituito dall'unità immobiliare sita in Luino, via Creva 33, ivi compresi balconi, sottotetto e box, come indicato a pagina 6
(accertamento della proprietà immobiliare urbana dichiarazione di unità immobiliare a pagina 2 di 6 destinazione ordinaria) e nella planimetria del documento 2) di parte ricorrente, identificato al N.C.E.U. del Comune di Luino al foglio 1, mappale 1916, sub 502, categoria A/4, vani 4.5, rendita catastale 232,41, PT -1-2). In ogni caso voglia disporre, relativamente alla sentenza n.169/2016 qui allegata, le opportune correzioni materiali affinchè il provvedimento possa leggersi e intendersi come integrato dal documento 2 di parte ricorrente e ne sia, quindi, possibile la trascrizione presso l'Ufficio del Registro
Immobiliari di Varese – come : di assegnazione alla Sig,ra della piena Parte_1
proprietà del lotto denominato “appartamento B” ivi compresi accessori e pertinenze
(balconi, box, sottotetto e area di transito) secondo quanto accertato nel documento 2) di parte ricorrente, appartamento sito a Luino, Via Creva 33, identificato al N.C.E.U. del
Comune di Luino al foglio 1, mappale 1916, sub 502, categoria A/4, vani 4,5, rendita catastale 232,41 PT-1-2). Di assegnazione al Sig, della piena Controparte_1
proprietà del lotto denominato “appartamento A” ivi compresi accessori e pertinenza
(area cortilizia e cantina) secondo quanto accertato nel documento 2) di parte ricorrente, appartamento sito a Luino, Via Creva 33, identificato al N.C.E.U del Comune di Luino al foglio 1, mappale 1916, sub. 501, categoria A/4, vani 2.5, rendita catastale 129,11, PT
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto ha proposto appello avverso il provvedimento dell'11 luglio 2024 con il quale il Parte_1
Tribunale di Varese ha rigettato la richiesta dalla medesima avanzata, in data 2-5-2024, di correzione materiale ed integrazione della sentenza n.169\2016 pronunciata dal Tribunale di Varese il 10 febbraio
2016, nel giudizio di scioglimento di comunione di un compendio immobiliare, promosso da CP_1
nei confronti di , all'esito del quale erano stati assegnati al primo la proprietà
[...] Parte_1 del lotto denominato “appartamento A”, ed alla seconda il lotto denominato “appartamento B”.
Il Tribunale di Varese respingeva la richiesta della ricorrente, volta ad ottenere l'integrazione del dispositivo della sentenza con l'indicazione degli attuali dati catastali dei due lotti, escludendo che la sentenza fosse affetta da vizi di omissioni o di errori materiali, dal momento che il frazionamento catastale, con i nuovi dati identificativi, era pacificamente avvenuto dopo la pronuncia della sentenza.
Assume l'appellante, premessa la tempestività dell'appello, proposto entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, come il tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 287
c.p.c., fornendo una interpretazione restrittiva della norma, trascurando il fatto che non sussisteva altro rimedio a tutela della medesima, ed omettendo di valutare come la disposizione potesse essere utilizzata anche in funzione integrativa del provvedimento originario, quanto in particolare all'inserimento dei dati catastali.
L'appellante chiede pertanto, con la propria impugnazione, la correzione materiale della sentenza n.169\2016 emessa dal Tribunale di Varese, con l'indicazione dei dati catastali degli immobili assegnati alle parti.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza del 17-12-2024, il consigliere istruttore, fatte precisare le conclusioni dall'appellante, che rinunciava al termine per il deposito di note conclusionali, rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del 21 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione alla predetta udienza del 21 gennaio 2025, riservando il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello proposto risulta inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “in tema di procedimento di correzione di errori materiali, regolato dall'art. 288 cod. proc. civ., la relativa ordinanza non è impugnabile neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., anche quando di rigetto, in quanto il pagina 4 di 6 provvedimento reso sull'istanza in parola è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass. 17836\2023; Cass. 20045\2021).
La Corte Regolatrice ricorda come resta invece impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la decisione corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato in quanto la correzione risulti invece inammissibilmente utilizzata per incidere su pretesi errori di giudizio.
L'ordinanza di correzione di errore materiale, difatti, deve essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull'originale del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 288
c.p.c. e 121 dis. att. c.p.c., e la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (art. 288 u.c.
c.p.c.).
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
La contumacia di parte appellata esime da una statuizione sulle spese processuali.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
Come insegna la Suprema Corte nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché - come avviene nel caso di specie- ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cass. 8982\2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 5 di 6 b)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano il 21 gennaio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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