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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 7343/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA COLLI, 20 Parte_1 C.F._1
10123 TORINO presso lo studio dell'avv. BARBERO MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, nonché in qualità di Amministratore di Sostegno.
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO CP_1 C.F._2
PESCHIERA, 164 10100 TORINO presso lo studio dell'avv. CALIGARIS ZAHIRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso e da verbale del 23/10/2024
NEL MERITO, in via principale: A modifica del decreto di omologa in data 25.09.2018 R.G
8336/2018 , pronunciato dal Tribunale di Torino in data 25.09.2018 accertare il venir meno di ogni presupposto per qualsivoglia contributo in favore della propria IA e Per_1 beneficiaria/percipiente la Sig.ra e per l'effetto: Esonerare l'esponente, a decorrere CP_1 dalla data della presentazione del presente ricorso, da qualsivoglia contributo al mantenimento diretto, ex art.473 bis c.c. e S.S, in favore della propria IA con beneficio della Sig.ra Per_1
. Revocare i provvedimenti di assegnazione dei pagamenti relativi alla previdenza CP_1 sociale e/o alla indennità di disoccupazione erogati dall'INPS ed erogati direttamente alla SI.ra
, con assegnazione diretta in capo al Sig. Con riserva di eventuali nuove CP_1 Parte_1 deduzioni e prove. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, Iva e Cpa. Verbale del 23/10/2024
Chiede che in subordine il contributo al mantenimento venga diminuito anche al fine di consentire al ricorrente di reperire un'abitazione autonoma dove accogliere la IA. Cosa al momento impossibile.
Parte convenuta: come da comparsa di costituzione
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, − dato atto della attuale presenza dei presupposti di legge per disporre un contributo al mantenimento per la IA MI , respingere la Per_1 domanda formulata dal ricorrente volta ad ottenere l'esonero del ricorrente da qualsivoglia contributo per la IA MI;
− previa valutazione dei redditi/risorse economiche e Per_1 capacità lavorativa del SI. e delle eSIenze della IA MI , indicare Parte_1 Per_1 un congruo contributo mensile per il mantenimento della MI da porre a carico del ricorrente, che si ritiene debba essere non inferiore ad euro 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, oltre aggiornamento ISTAT ed al 50% delle spese mediche coperte dal SSN delle spese sportive e ricreative e spese extra di cui al Protocollo di intesa Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino;
− respingere la domanda formulata dal ricorrente di revoca del pagamento diretto del terzo ex art. 473 bis 37 c.p.c. a favore della SI
, perché destituita di ogni fondamento;
− nel merito ed in via riconvenzionale: a CP_1 parziale modifica del decreto di omologa della separazione dei coniugi del 24 settembre 2018 (Rg.
8336/2018) Tribunale di Torino, disporre che la IA MI venga affidata in via Persona_2 esclusiva alla madre ex articolo 337 quater, ultimo comma, c.c., con affido esclusivo rafforzato, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggiore interesse per la MI (scelte sanitarie comprese le vaccinazioni, scolastiche, attività sportive, rilascio dei documenti di identità per
l'espatrio e/o passaporto ecc.), disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario
e accessori di legge. Con riserva di ulteriormente documentare e dedurre eventuali capi di prova per interrogatorio formale e testi anche in materia contraria.
Verbale del 23/10/2024
Richiama la comparsa di costituzione.; si rimette al Tribunale per la eventuale riduzione evidenziando come il contributo della nonna materna sia volontario e come tale revocabile.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di decreto di omologazione n. 15541/2018 emesso dal Tribunale di
Torino del 25/9/2018.
Con ricorso depositato il 24/04/2024 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1 condizioni della separazione relativamente al contributo al mantenimento in favore della MI, esonerando il medesimo dal versamento del contributo, e domandando altresì, la revoca del pagamento diretto dal terzo a favore della SI CP_1
Nel dettaglio, motivava le richieste adducendo la modifica in peius delle sue condizioni economiche, stante il licenziamento dal lavoro, e delle condizioni di salute.
Con comparsa depositata il 19/9/2024 si è costituita opponendosi alle domande e CP_1 contestando i fatti narrati da parte attorea;
ha domandato in via riconvenzionale l'affidamento esclusivo ccdd rafforzato, adducendo il disinteresse da parte del padre alla MI, sia da un punto di vista morale sia rispetto agli obblighi di contribuzione.
All'udienza del 23/10/2024 sono comparse personalmente le parte con i rispettivi difensori;
in tale occasione, parte ricorrente ha formulato domanda subordinata alla riduzione del contributo al mantenimento. All'esito dell'ascolto, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
***
Sulla modifica del contributo al mantenimento
Il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di modifica del contributo al mantenimento, osservando quanto segue.
Emerge dalle documentazioni in atti e dalle dichiarazioni delle parti che, rispetto al tempo della separazione (anno 2018), vi è stata una modifica delle condizioni economiche e personali di parte Cont ricorrente: nel 2022 è stato licenziato, nel 2023 si è avviata una procedura di nomina di accolta, per un peggioramento delle sue condizioni psico -fisiche; attualmente è seguito dai servizi Sociali
“Servizi Adulti in Difficoltà”, è collocato in una casa di prima accoglienza, svolge un tirocinio di inserimento di 10 ore e, infine, da informazioni de relato rilasciate innanzi ai Servizi, sembrerebbe che debba procedere ad un trapianto di rene.
Occorre parimenti dare atto che parte ricorrente è percettore di NASPI (il cui importo è però ignoto), di assegno di invalidità (di circa 500 euro- già dal tempo della separazione), ha aderito ad un fondo pensione complementare (accumulando una posizione previdenziale di circa 10.500 euro) e di rimborso spese (di euro 150,00).
Dunque, tutte queste circostanze incidono negativamente rispetto al pregresso assetto patrimoniale determinando la necessità di provvedere ad una riduzione del contributo al mantenimento, non già un esonero, considerati il dovere di ciascun genitore adempiere ai suoi doveri primari nei confronti della prole MInne e la sostanziale assenza di relazioni padre – IA il cui mantenimento grava pertanto interamente sulla madre.
Il versamento periodico spontaneo da parte della di lui madre (nonna paterna della MI) non esonera il genitore dai doveri di contribuzione..
Dunque, si ritiene congruo un contributo al mantenimento di euro 250,00 oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Si dà atto che, come da accordi tra le parti, l'assegno unico, di circa 200,00 euro è percepito dalla SI.ra per l'intero. CP_1
Sulla domanda revoca
Resta fermo il versamento diretto in favore della SI.ra , non potendo trovare CP_1 accoglimento la richiesta di revoca formulata da parte ricorrente.
Non sono emersi in sede di udienza indici da far presumere che il SI. adempierà Pt_1 spontaneamente all'obbligazione, e ciò con perdurante pregiudizio a danno della . CP_1
Sulla modifica del regime di affidamento
Deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, tesa ad ottenere la modifica del regime di affidamento.
Non v'è dubbio che il regime di affidamento concordato in sede di separazione personale, affido condiviso, sebbene sia la regola generale, non corrisponda più alla realtà dei fatti Lo stesso ricorrente ha dichiarato, in udienza, di vedere la IA “saltuariamente” e dalla Per_1 narrazione di parte convenuta è emerso che il padre ha adottato tale atteggiamento disinteressato già dai tempi della separazione personale.
Oltre al mancato contributo al mantenimento della IA, dunque, emerge che le sole figure di riferimento sono la madre, il di lui fratello (zio della MI) e, occasionalmente, la nonna paterna.
La modalità di affidamento domandata da parte convenuta, ccdd affidamento esclusivo rafforzato, appare dunque adeguata a soddisfare le eSIenze della MI, perciò, attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la MI in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
In ogni caso, si conferma il calendario di visita padre-IA delineato in sede di separazione personale, stante l'assenza di domanda di modifica e considerato, comunque, che il regime di visita non pregiudica la MI.
Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di separazione:
la IA MI, in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare Pt_2 tutte le decisioni di maggiore importanza per la MI relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che la MI mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della IA, l'assegno mensile di euro 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
RIGETTA la domanda di revoca del pagamento diretto del terzo ex art. 473 bis 37 c.p.c. rideterminando l'importo del versamento nella misura sopra indicata.
CONFERMA per il resto le condizioni di separazione.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 7343/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA COLLI, 20 Parte_1 C.F._1
10123 TORINO presso lo studio dell'avv. BARBERO MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, nonché in qualità di Amministratore di Sostegno.
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO CP_1 C.F._2
PESCHIERA, 164 10100 TORINO presso lo studio dell'avv. CALIGARIS ZAHIRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso e da verbale del 23/10/2024
NEL MERITO, in via principale: A modifica del decreto di omologa in data 25.09.2018 R.G
8336/2018 , pronunciato dal Tribunale di Torino in data 25.09.2018 accertare il venir meno di ogni presupposto per qualsivoglia contributo in favore della propria IA e Per_1 beneficiaria/percipiente la Sig.ra e per l'effetto: Esonerare l'esponente, a decorrere CP_1 dalla data della presentazione del presente ricorso, da qualsivoglia contributo al mantenimento diretto, ex art.473 bis c.c. e S.S, in favore della propria IA con beneficio della Sig.ra Per_1
. Revocare i provvedimenti di assegnazione dei pagamenti relativi alla previdenza CP_1 sociale e/o alla indennità di disoccupazione erogati dall'INPS ed erogati direttamente alla SI.ra
, con assegnazione diretta in capo al Sig. Con riserva di eventuali nuove CP_1 Parte_1 deduzioni e prove. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, Iva e Cpa. Verbale del 23/10/2024
Chiede che in subordine il contributo al mantenimento venga diminuito anche al fine di consentire al ricorrente di reperire un'abitazione autonoma dove accogliere la IA. Cosa al momento impossibile.
Parte convenuta: come da comparsa di costituzione
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, − dato atto della attuale presenza dei presupposti di legge per disporre un contributo al mantenimento per la IA MI , respingere la Per_1 domanda formulata dal ricorrente volta ad ottenere l'esonero del ricorrente da qualsivoglia contributo per la IA MI;
− previa valutazione dei redditi/risorse economiche e Per_1 capacità lavorativa del SI. e delle eSIenze della IA MI , indicare Parte_1 Per_1 un congruo contributo mensile per il mantenimento della MI da porre a carico del ricorrente, che si ritiene debba essere non inferiore ad euro 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, oltre aggiornamento ISTAT ed al 50% delle spese mediche coperte dal SSN delle spese sportive e ricreative e spese extra di cui al Protocollo di intesa Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino;
− respingere la domanda formulata dal ricorrente di revoca del pagamento diretto del terzo ex art. 473 bis 37 c.p.c. a favore della SI
, perché destituita di ogni fondamento;
− nel merito ed in via riconvenzionale: a CP_1 parziale modifica del decreto di omologa della separazione dei coniugi del 24 settembre 2018 (Rg.
8336/2018) Tribunale di Torino, disporre che la IA MI venga affidata in via Persona_2 esclusiva alla madre ex articolo 337 quater, ultimo comma, c.c., con affido esclusivo rafforzato, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggiore interesse per la MI (scelte sanitarie comprese le vaccinazioni, scolastiche, attività sportive, rilascio dei documenti di identità per
l'espatrio e/o passaporto ecc.), disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario
e accessori di legge. Con riserva di ulteriormente documentare e dedurre eventuali capi di prova per interrogatorio formale e testi anche in materia contraria.
Verbale del 23/10/2024
Richiama la comparsa di costituzione.; si rimette al Tribunale per la eventuale riduzione evidenziando come il contributo della nonna materna sia volontario e come tale revocabile.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di decreto di omologazione n. 15541/2018 emesso dal Tribunale di
Torino del 25/9/2018.
Con ricorso depositato il 24/04/2024 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1 condizioni della separazione relativamente al contributo al mantenimento in favore della MI, esonerando il medesimo dal versamento del contributo, e domandando altresì, la revoca del pagamento diretto dal terzo a favore della SI CP_1
Nel dettaglio, motivava le richieste adducendo la modifica in peius delle sue condizioni economiche, stante il licenziamento dal lavoro, e delle condizioni di salute.
Con comparsa depositata il 19/9/2024 si è costituita opponendosi alle domande e CP_1 contestando i fatti narrati da parte attorea;
ha domandato in via riconvenzionale l'affidamento esclusivo ccdd rafforzato, adducendo il disinteresse da parte del padre alla MI, sia da un punto di vista morale sia rispetto agli obblighi di contribuzione.
All'udienza del 23/10/2024 sono comparse personalmente le parte con i rispettivi difensori;
in tale occasione, parte ricorrente ha formulato domanda subordinata alla riduzione del contributo al mantenimento. All'esito dell'ascolto, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
***
Sulla modifica del contributo al mantenimento
Il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di modifica del contributo al mantenimento, osservando quanto segue.
Emerge dalle documentazioni in atti e dalle dichiarazioni delle parti che, rispetto al tempo della separazione (anno 2018), vi è stata una modifica delle condizioni economiche e personali di parte Cont ricorrente: nel 2022 è stato licenziato, nel 2023 si è avviata una procedura di nomina di accolta, per un peggioramento delle sue condizioni psico -fisiche; attualmente è seguito dai servizi Sociali
“Servizi Adulti in Difficoltà”, è collocato in una casa di prima accoglienza, svolge un tirocinio di inserimento di 10 ore e, infine, da informazioni de relato rilasciate innanzi ai Servizi, sembrerebbe che debba procedere ad un trapianto di rene.
Occorre parimenti dare atto che parte ricorrente è percettore di NASPI (il cui importo è però ignoto), di assegno di invalidità (di circa 500 euro- già dal tempo della separazione), ha aderito ad un fondo pensione complementare (accumulando una posizione previdenziale di circa 10.500 euro) e di rimborso spese (di euro 150,00).
Dunque, tutte queste circostanze incidono negativamente rispetto al pregresso assetto patrimoniale determinando la necessità di provvedere ad una riduzione del contributo al mantenimento, non già un esonero, considerati il dovere di ciascun genitore adempiere ai suoi doveri primari nei confronti della prole MInne e la sostanziale assenza di relazioni padre – IA il cui mantenimento grava pertanto interamente sulla madre.
Il versamento periodico spontaneo da parte della di lui madre (nonna paterna della MI) non esonera il genitore dai doveri di contribuzione..
Dunque, si ritiene congruo un contributo al mantenimento di euro 250,00 oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Si dà atto che, come da accordi tra le parti, l'assegno unico, di circa 200,00 euro è percepito dalla SI.ra per l'intero. CP_1
Sulla domanda revoca
Resta fermo il versamento diretto in favore della SI.ra , non potendo trovare CP_1 accoglimento la richiesta di revoca formulata da parte ricorrente.
Non sono emersi in sede di udienza indici da far presumere che il SI. adempierà Pt_1 spontaneamente all'obbligazione, e ciò con perdurante pregiudizio a danno della . CP_1
Sulla modifica del regime di affidamento
Deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, tesa ad ottenere la modifica del regime di affidamento.
Non v'è dubbio che il regime di affidamento concordato in sede di separazione personale, affido condiviso, sebbene sia la regola generale, non corrisponda più alla realtà dei fatti Lo stesso ricorrente ha dichiarato, in udienza, di vedere la IA “saltuariamente” e dalla Per_1 narrazione di parte convenuta è emerso che il padre ha adottato tale atteggiamento disinteressato già dai tempi della separazione personale.
Oltre al mancato contributo al mantenimento della IA, dunque, emerge che le sole figure di riferimento sono la madre, il di lui fratello (zio della MI) e, occasionalmente, la nonna paterna.
La modalità di affidamento domandata da parte convenuta, ccdd affidamento esclusivo rafforzato, appare dunque adeguata a soddisfare le eSIenze della MI, perciò, attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la MI in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
In ogni caso, si conferma il calendario di visita padre-IA delineato in sede di separazione personale, stante l'assenza di domanda di modifica e considerato, comunque, che il regime di visita non pregiudica la MI.
Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di separazione:
la IA MI, in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare Pt_2 tutte le decisioni di maggiore importanza per la MI relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che la MI mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della IA, l'assegno mensile di euro 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
RIGETTA la domanda di revoca del pagamento diretto del terzo ex art. 473 bis 37 c.p.c. rideterminando l'importo del versamento nella misura sopra indicata.
CONFERMA per il resto le condizioni di separazione.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.