Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1524/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 23/09/2020 al n. 1524 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 700/2020
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Parte_1
Avv. BRINI GIUSEPPE e BRINI ALESSANDRO che la rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CP_1
ALTAVILLA GIANCARLO che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellata -
All'udienza in forma cartolare del 17 settembre 2024, la causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione, in riforma integrale della sentenza
n. 1459/2016, pubblicata il 17/7/2020, notificata in data 23.7.2020 e, in accoglimento del proposto appello, in via istruttoria in via principale
Si chiede che non venga tenuto di conto delle resultanze della CTU, in quanto ammessa erroneamente;
in via subordinata
Si chiede che venga dichiarata la nullità della CTU per i motivi indicati nella presente memoria e/o che la stessa venga rinnovata;
in via ulteriormente subordinata
Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti sulle osservazioni rese dal CTP della comparente ed indicate sub. a),b)c) del presente atto.
Nel merito in via principale
Previa conferma del decreto ingiuntivo n. 88/2016 emesso dal Tribunale di Pisa n. data
21.1.2016(R.Gen. 6067/15), condannare il sig. (C.F. Parte_2
) a pagare l'importo di € 48.191,00, C.F._1 Parte_1
oltre interessi moratori al tasso convenzionale nella misura del 6% annuo dalla data della sottoscrizione delle scrittura privata al saldo, oltre spese del procedimento monitorio;
in via subordinata in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 88/2016 del Tribunale di Pisa, accertare la somma dovuta dal sig CP_1 Pt_2 CP_1 Parte_1
condannandolo al pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori al tasso convenzionale nella misura del 6% nel periodo annuo sulla somma riconosciuta dalla data della sottoscrizione della scrittura privata al saldo.
In ogni caso
2 Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, oltre Iva e Cnap come per legge”; per la parte appellata: “
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettati tanto l'istanza cautelare di inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e quanto l'appello ex adverso proposti, giacché inammissibili ed infondati, per i motivi tutti indicati in narrativa, confermare integralmente la sentenza n. 700/2020, pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 17.7.2020, notificata in data 23.7.2020 e quivi appellata, in quanto corretta e giusta;
voglia, conseguentemente, l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, dichiarare, con ogni miglior formula, inammissibile, nullo ed infondato il decreto ingiuntivo opposto n. 88/16 (R.G. n. 6067/15), emesso dal Tribunale di Pisa il 29.1.16, e comunque dichiararlo privo di qualsiasi effetto e revocarlo per la inesistenza delle ragioni di credito, per le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2016, emesso in data 21 gennaio 2016
dal Tribunale di Pisa su ricorso della contenente Parte_1
l'ingiunzione di pagamento della somma di € 48.191,00 oltre interessi e spese della fase monitoria, in forza di scrittura privata ricognitiva del suddetto credito sottoscritta dalle Parti in data 18 gennaio 2013.
A fondamento dell'opposizione proposta esponeva che:
- la aveva notificato ad esso opponente, in data 11.12.2012, Pt_1 Parte_1
atto di precetto per l'importo di € 126.346,27 (cui faceva seguito pignoramento
3 immobiliare) in relazione all'obbligazione fideiussoria da esso assunta in favore della sorella (socia illimitatamente responsabile della MO S.n.c., Parte_3
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pisa in data 4.3.1991);
- tale pretesa era avanzata dalla suddetta società a seguito della cessione del credito originariamente vantato nei confronti della società fallita dalla SA di AR di
ER, con cessione intermedia alla soc. a sua volta dante causa della CP_2
(tale credito era stato ammesso al passivo della società fallita in Parte_1
forza del decreto ingiuntivo n. 751/1990 emesso dal Tribunale di Pisa, per l'importo di € 40.472,00, su istanza dell'Istituto di Credito, avendo in seguito lo stesso CP_1
corrisposto, in sede di adempimento del concordato fallimentare, omologato in data
27.11.2007, l'importo di € 11.534,63 in favore della cessionaria del credito;
CP_2
- in termini paralleli a tale vicenda, ma strettamente ad essa collegati, con contratto preliminare di vendita e costituzione di servitù il Sig. unitamente ad CP_1
ES e (ciascuno per le rispettive quote pro indiviso), quali Parte_3
proprietari di un prestigioso complesso edilizio settecentesco posto in Cevoli di Lari,
Via Cavallini n. 1, promettevano di vendere la volumetria edilizia relativa al relativo fabbricato industriale, facendo seguito il contratto definitivo stipulato dai suddetti, in data 18.1.2013, con la per il corrispettivo finale di € Parte_1
130.000, e la contestuale scrittura privata, avente valore meramente ricognitivo, con la quale si dava atto delle ivi esposte compensazioni.
Tanto premesso, l'opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per le seguenti causali:
- mancata identificazione delle parti (in quanto emesso il D.I. nei confronti di Pt_2
in luogo di;
[...] CP_1
- inammissibilità della domanda monitoria in quanto riferibile a credito per il quale la SA di AR di ER, originario creditore, aveva già ottenuto un titolo monitorio (ovvero il decreto ingiuntivo n. 751/1990) insinuandosi al passivo fallimentare della MO, debitore principale, tanto precludendo la reiterazione della domanda di condanna, fermo restando che nella fattispecie la promessa di
4 pagamento aveva solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale,
ai sensi dell'art. 1988 c.c.:
- nullità e inefficacia della promessa di pagamento di cui alla citata scrittura privata in quanto priva di causa, in assenza di alcun riferimento al rapporto fondamentale di cui al credito portato dal decreto ingiuntivo emesso su ricorso della SA di AR
di ER (tanto che la somma ingiunta non corrispondeva a quella cristallizzatasi con l'omologazione del concordato fallimentare, detratto quanto versato dal Sig.
alla nella misura di € 11.534,63); CP_1 CP_2
- insussistenza della pretesa di credito ivi fatta valere, posto che le cessioni del credito susseguitesi (fino alla relativa acquisizione da parte dell'odierna appellante) avevano riguardato la sola obbligazione principale, in ossequio al principio di cui all'art. 1263
c.c., e non già l'obbligazione fideiussoria assunta da ferma restando CP_1
l'applicabilità alla fattispecie della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.; comunque le somme pretese non sarebbero dovute non spettando gli interessi maturati ex art. 1263,
comma 3, c.c. (la somma pretesa da in sede di precetto portava la Parte_1
somma capitale di € 34.021,17 oltre all'importo, di tre volte superiore, per interessi asseritamente dovuti);
- l'erroneità delle ragioni di credito fatte valere in relazione al quantum, posto che l'ammontare del credito della doveva intendersi cristallizzato nell'importo Pt_1
residuante dalla falcidia concordataria, cosicché, a fronte dell'ammissione al passivo per l'importo di € 40.472,00 e del pagamento del minor importo di € 11.534,63,
l'effetto esdebitatorio doveva intendersi limitato al credito residuo di € 28.937,37,
senza interessi, e non già con riferimento al maggior importo di € 126.346,27 preteso dalla con ogni effetto consequenziale. Parte_1
L'opposta, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza di dette eccezioni evidenziando che la fonte dell'obbligazione dedotta in sede monitoria era la scrittura privata del 18 gennaio 2013, con la quale le parti avevano regolato una serie di situazioni sorte successivamente alla richiesta del Decreto Ingiuntivo formulata dalla
SA di AR di ER (con conseguente esclusione della violazione del ne bis
5 in idem dedotta ex adverso per la efficacia novativa di tale scrittura rispetto alla pregressa obbligazione contratta con l'Istituto di Credito citato); esponeva a riguardo che il Sig. unitamente ai Sigg. , CP_1 Parte_4 Parte_3
aveva, dapprima, promesso in vendita alla Progetto Persona_1 Persona_2
Immobiliare di NI AR & C. S.a.s. e al Sig. , e poi venduto Persona_3
alla i diritti edificatori su un'area di proprietà pari a metri Parte_1
cubi 7.724,72 al prezzo di € 130.000 e che la suddetta scrittura privata disciplinava, tra l'altro, anche i rapporti riguardanti il pagamento di tale importo con le reciproche compensazioni. Evidenziava peraltro, quanto alle ulteriori contestazioni di merito,
che controparte non aveva assolto all'onere della prova della estinzione della obbligazione in questione ovvero che il riconoscimento operato fosse viziato, a fronte della valenza di riconoscimento di debito propria della scrittura privata del 18 gennaio
2013.
Concludeva chiedendo respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Ad esito di istruttoria documentale, previa discussione orale, il Tribunale di Pisa, con la sentenza a verbale resa all'udienza del 17 luglio 2020, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società al pagamento in favore dell'opponente delle spese di Parte_1
lite che liquidava in € 4.000,00, oltre esborsi, R.F., C.P.A. e I.V.A.
In particolare, il Tribunale, rilevato che il credito recato dal D.I. opposto era derivato alla per atto di cessione del 15.10.2012, stipulato con la dante Parte_1
causa la quale lo aveva a sua volta acquistato dalla SA di AR di CP_2
ER in data 18 .10. 2007, rilevava che detto Istituto di Credito aveva già ottenuto un titolo monitorio (D.I. n. 751/1990) in base al quale si era insinuata al passivo della
MO per un credito chirografario di € 40.472,00 cristallizzando così in tale somma, con l'omologazione del concordato fallimentare, il debito dell'opposto; dava inoltre atto che, a seguito dell'effetto esdebitatorio derivante dalla omologazione del concordato (con corresponsione nei suoi confronti di € 11.534,63) il credito residuo
6 vantabile dalla nei confronti del (quale fideiussore della Parte_1 CP_1
società) ammontava al minor importo di € 28.937,37 dovendo operarsi rispetto a tale cifra le compensazioni dovute con il prezzo di cessione delle volumetrie, con conseguente insussistenza del credito azionato in sede monitoria.
2. Il giudizio d'appello.
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
interposto appello avverso tale decisione e, ad esito della ricostruzione dei fatti, ha esposto le seguenti censure:
1. erronea valutazione del Giudicante circa il contenuto e gli effetti della scrittura privata del 18.1.2013 e della fattispecie giuridica ivi contenuta: secondo la prospettazione dell'appellante la motivazione del provvedimento impugnato non tiene conto della transazione, in specifico novativa, in essa contenuta, e con la quale le parti, facendosi reciproche concessioni, ponevano fine alle liti tra loro insorte (a fronte della rinuncia del alla causa di opposizione al precetto e alle relative CP_1
eccezioni, la rinunciava al precetto notificato e al pignoramento Parte_1
immobiliare) prevedendo la corresponsione a carico del dell'importo di € CP_1
48.191,00 da corrispondere entro due anni dalla sottoscrizione dell'accordo. Sulla
scorta di tale prospettazione non occorreva pertanto procedere ad alcuna dimostrazione del rapporto sottostante atteso che le parti, con la previsione di detta nuova obbligazione, avevano determinato il superamento e la sostituzione di ogni rapporto pregresso.
Con il secondo motivo articolato l'appellante ha censurato la gravata sentenza sotto il profilo della erronea valutazione e applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in merito alle prove documentali depositate agli atti: ha in particolare evidenziato che, anche qualora si ritenesse la scrittura del 18.1.2013 non aver efficacia di transazione, ma solo di riconoscimento di debito, sarebbe comunque erroneo il giudizio espresso dal
Tribunale laddove riteneva che il credito riconosciuto sarebbe estinto;
rileva a riguardo che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, la quantificazione dell'importo di € 48.191,00 di cui il si era riconosciuto debitore, era stata CP_1
7 operata non solo partendo dal credito originario vantato dalla SA di AR di
ER atteso che essa costituiva il risultato di rinunce reciproche, compensazioni e ulteriori conteggi che riguardavano anche le nuove spese sostenute da
[...]
in conseguenza dell'atto di cessione delle volumetrie del 18 gennaio 2013 Parte_1
(quali le spese per il ritiro del condono edilizio, chiesto e ottenuto dal per € CP_1
13.379,93 e gli acconti versati dalla stessa pari ad € 10.000) Parte_1
nonché gli interessi maturati sul capitale quanto meno a far data dalla insinuazione della CR ER nel fallimento MO, avvenuta nel 1991.
Con il terzo motivo articolato, l'appellante deduce la erronea valutazione e applicazione dell'art. 135 L.F. in merito all'asserita esdebitazione del fideiussore, in relazione alla asserita cristallizzazione del credito nella misura di cui all'ammissione al passivo e, di seguito, con la omologa del concordato fallimentare;
evidenzia a riguardo che detta ricostruzione si pone in contrasto con la norma citata secondo la quale “I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito, e gli obbligati in via di regresso.”
Con il quarto motivo articolato l'appellante deduce la contraddittorietà della sentenza di primo grado ed erronea valutazione del disposto di cui all'art. 1282 c.c. in punto di riconoscimento degli interessi dovuti;
assume a riguardo di aver agito correttamente determinando, nella predetta scrittura, in € 114.811,64 il credito vantato nei confronti di essendo legittimata ad agire per il recupero dell'intero dovuto CP_1
(detratto quanto già ricevuto) nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 135 L.F.,
con gli interessi maturati dopo la cessione e dovuti al creditore cedente , ai sensi dell'art. 1282 c.c..
Con il quinto, e ultimo, motivo, l'appellante lamenta la ingiusta condanna al pagamento delle spese del giudizio alla luce delle ragioni di merito sopra esposte.
Concludeva pertanto ai fini della integrale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecutività, con conseguente conferma del D.I. opposto ovvero, in denegata ipotesi di revoca, per la condanna al pagamento della somma ivi prevista oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 6% dalla data della sottoscrizione
8 della scrittura privata al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'appellato, costituitosi in giudizio, ha contestato le allegazioni e deduzioni avversarie, ribadendo gli assunti già sostenuti a fondamento dell'opposizione e ulteriormente evidenziando che le cessioni del credito originariamente vantato da SA di
AR di ER avevano riguardato l'importo ammesso al passivo fallimentare mentre l'atto ricognitivo posto ex adverso a fondamento del decreto ingiuntivo opposto risultava privo di causa non recando in sé alcun riferimento al rapporto fondamentale di cui al credito portato dal decreto ingiuntivo n. 751/1990 e in virtù
del quale la SA di AR di ER si era a suo tempo insinuata nel passivo fallimentare della MO (neanche per corrispondenza dei relativi importi); ha inoltre rilevato che la procedura fallimentare si era conclusa con l'omologazione del concordato e conseguente falcidia concordataria dei crediti insinuati, così cristallizzandosi l'obbligazione accessoria (di natura fideiussoria) gravante sul CP_1
fermo restando che detta obbligazione non era stata ceduta unitamente al credito principale (come ricavabile dalla circostanza che le cessioni del 2007 e del 2012 richiamavano esclusivamente le garanzie reali ma non anche quelle personali di tipo fideiussorio) e che comunque la cessione non aveva ad oggetto i frutti scaduti, il cui passaggio non è automatico, salvo patto contrario, ai sensi dell'art. 1263 c.c..
Ha peraltro contestato l'efficacia novativa della scrittura privata del 18.1.2013 atteso che con la relativa stipula, in termini paralleli al rogito notarile relativo alla cessione delle volumetrie, le parti si erano limitate a dare atto della compensazione del credito che la aveva acquisito dalla (a sua volta avente causa Parte_1 CP_2
della SA di AR di ER) - di cui all'atto di precetto azionato in data
11.12.2012 , già detratto l'importo di € 11.534,63 allora versato dal alla CP_1 CP_2
con la somma a saldo che la avrebbe dovuto corrispondere
[...] Parte_1
all'opponente in sede di rogito notarile, previa detrazione del quantum versato a titolo di acconto e per condono edilizio (nella misura di € 23.379,93).
9 Ha comunque rilevato che, a fronte delle contestazioni svolte da esso opponente, la non aveva comunque fornito la prova della sussistenza di un Parte_1
titolo di credito sottostante essendo pure infondata la pretesa previsione convenzionale degli interessi su detta somma, come da scrittura privata del 18 gennaio
2013, costituendo tale scrittura strumento inidoneo a determinare la deroga convenzionale al regime ordinariamente previsto, in quanto atto successivo alla costituzione dell'obbligo.
Ha pertanto concluso ai fini del rigetto dell'appello ex adverso proposto, con vittoria di spese.
2.3. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni – ove l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza, originariamente formulata dall'appellante, non era ulteriormente coltivata - la causa era trattenuta in decisione e, di seguito, con ordinanza del 26 gennaio 2024, rimessa sul ruolo al fine di procedere all'espletamento di Ctu contabile;
quindi all'udienza di trattazione del 17 settembre 2024, tenutasi in forma cartolare, raccolte le conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, la causa
è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
3.In via preliminare
L'appellante censura in primo luogo la gravata sentenza nella parte in cui non qualificava la scrittura privata del 18 gennaio 2013 come transazione con carattere novativo con la quale le parti, facendosi reciproche concessioni, ponevano fine alle liti tra loro insorte (con rinuncia del alla opposizione a precetto e alle relative CP_1
eccezioni e rinuncia della al precetto notificato), e Parte_1
determinavano il residuo credito di essa appellante nella misura di € 48.191,00, da corrispondere entro due anni dalla sottoscrizione dell'accordo.
Il motivo è infondato.
10 La suddetta prospettazione comporta una sostanziale - inammissibile - modifica della prospettazione in diritto posta a fondamento della pretesa originariamente azionata in sede monitoria, mediante il richiamo alla ipotesi della “promessa di pagamento”, poi ribadita in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mediante l'ulteriore - espresso - richiamo all'art. 1988 c.c. e alla relativa disciplina in tema di ripartizione dell'onere della prova, senza alcuna menzione e/o riferimento alla diversa ipotesi della transazione novativa (deduzione introdotta dalla
[...]
per la prima volta solo con l'atto di appello). Parte_1
Si osserva a riguardo che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte
“Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della
"causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente… (Cass., Sez. 2, sentenza n. 32146 del 12/12/2018; conf. Cass. ordinanza n. 30914/ 2022).
Sulla scorta di quanto sopra, con ogni evidenza, la sentenza impugnata correttamente esaminava le questioni prospettate dalle parti, nei limiti del perimetro delineato dalla domanda della società opposta (attore sostanziale) e alle conseguenti difese dell'opponente fondate su tale prospettazione e sulla disciplina conseguentemente applicabile, pertanto incentrando la propria indagine sulla effettiva sussistenza del credito oggetto di riconoscimento, mediante coerente applicazione del regime di cui all'art. 1988 c.c.; il mutamento della causa petendi formulato in sede di gravame modifica in senso sostanziale i termini della controversia, in modo da introdurre una pretesa del tutto diversa, per presupposti in fatto e conseguenze giuridiche, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.
Le critiche mosse dall'appellante su tale presupposto – anche in relazione all'espletamento della disposta Ctu contabile, come da deduzioni in sede di comparsa
11 conclusionale - risultano pertanto destituite di fondamento in quanto fondate su un tentativo di modifica della domanda originaria palesemente inammissibile.
Ne consegue che anche le ulteriori deduzioni formulate dall'appellante anche in sede di critica agli esiti della Ctu, ove fondate su tale prospettazione, non possono costituire oggetto di disamina.
4. Nel merito
L'appellante afferma che “anche qualora per assurdo, si ritenesse la scrittura del
18.1.2013 non avere efficacia di transazione ma solo quello di riconoscimento di debito”, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il credito oggetto del riconoscimento di debito da parte del sarebbe inesistente in quanto CP_1
estinto; assume a riguardo che “se, infatti, vi fosse stata un'attenta lettura di tali documenti da parte del Giudicante, si sarebbe potuto evincere che alla quantificazione dell'importo di € 48.191,00 , riconosciuto da si giunge non solo partendo dal CP_1
credito originario vantato dalla SA di AR di ER, poi ceduto all
[...]
e, a sua volta, ceduto alla comparente, ma esso è il risultato di reciproche Parte_5
rinunce, compensazioni e ulteriori conteggi che riguardavano anche nuove spese sostenute dalla in conseguenza dell'atto di cessione delle Parte_1
volumetrie del 18.1.2013…”
Rileva inoltre la erroneità della motivazione addotta dal Tribunale in merito all'asserita esdebitazione del fideiussore alla luce del disposto dell'art. 135, secondo comma, L.F. il quale prevede: “I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito, e gli obbligati in via di regresso”,
assumendo infine la spettanza degli interessi sulla somma spettante anche a seguito della cessione del credito, ai sensi dell'art. 1282 c.c..
Sulla scorta delle questioni così sinteticamente prospettate e degli argomenti sostenuti ex adverso, come sopra richiamati nella parte in fatto, la Corte ha ritenuto la necessità
di ricostruire sul piano contabile la misura dell'effettivo credito vantato nei confronti del – a fronte della ricognizione di debito dedotta in giudizio– tenuto conto CP_1
del credito effettivamente oggetto di cessione con applicazione, quanto agli interessi
12 maturati, del disposto dell'art. 1263 comma 3 c.c., a fronte dei controcrediti vantati dallo stesso (in relazione alle previsioni della citata scrittura privata). CP_1
Le contestazioni espresse dall'appellante, in sede di comparsa conclusionale, circa l'applicazione di detta norma, in quanto asseritamente non invocata da controparte,
sono infondate;
l'odierno appellato già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo eccepiva testualmente che “la cessione ha avuto ad oggetto il solo credito e la garanzia ipotecaria, non anche i frutti scaduti, il cui passaggio, ai sensi dell'art. 1263, co. 3 c.c., non è automatico, salvo patto contrario. In altri termini, poiché i frutti scaduti non hanno natura accessoria del credito capitale, il loro passaggio non avviene automaticamente all'atto di cessione del credito tra cedente e cessionario, presupponendo esso un'espressa pattuizione in tal senso delle parti. Di tale 'patto contrario' non v'è traccia, né nella cessione di credito del 2007, né in quella del 2012.
Pertanto, la pretesa dell , come da atto di precetto del 7.12.2012, della somma Pt_1
capitale (pari ad Euro 34.021/17) e della somma (di tre volte superiore) corrispondente agli interessi asseritamente dovuti è, prima che erronea, assolutamente infondata.” (cfr pagg. 18 e 19 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado). Tali argomenti erano peraltro espressamente ribaditi dall'odierno appellato nell'odierno giudizio (par. IX, pag. 19 comparsa di costituzione in appello).
Né appare fondata l'eccezione di nullità della Ctu sul punto, atteso che il Ctu si limitava a riscontrare il difetto di patto contrario compiutamente espresso dalle parti ai fini dell'inclusione degli interessi scaduti, come ricavabile dal tenore degli atti di cessione del credito;
alcun rilievo assume a tale riguardo – in coerenza con il testo dell'art. 1263 comma 3 c.c. – quanto dedotto dall'appellante in ordine alla possibilità di detta pattuizione in “forma orale e per fatti concludenti” peraltro fondata sulla mera valutazione della congruità del prezzo della cessione.
Date tali premesse, ed evidenziato che la questione controversa risulta incentrata sulla corretta quantificazione degli interessi dovuti, si osserva che il Ctu ha correttamente proceduto alla quantificazione del credito effettivamente maturato in capo alla società
appellante verso richiamando in primo luogo il valore del credito della CP_1
13 SA di AR di ER Spa di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
di Pisa il 18 maggio 1990, n. 751/1990, pari ad € 34.021,17, oltre interessi, pertanto individuando l'esatto importo oggetto di cessione, al netto degli interessi scaduti non dovuti ai sensi dell'art. 1263 comma 3 c.c.; ha quindi proceduto alla quantificazione degli interessi maturati in tempi successivi ai singoli atti di cessione ai sensi dell'art. 1282 c.c. fino al 18.1.2013 (data correttamente individuata in quanto segna il momento cristallizzato dalla scrittura privata per la valutazione dei crediti contrapposti), fino ad addivenire alla misura complessiva del credito della odierna appellante, per capitale e interessi, di € 64.936,00; quindi il Ctu, rilevata l'entità dei controcrediti del CP_1
nella misura complessiva di € 78.154,70, operata la compensazione, ha escluso la sussistenza di alcun ulteriore credito vantato dalla nei confronti Parte_1
dell'odierno appellato per i titoli indicati nella citata scrittura privata.
Alla luce della compiuta ricostruzione operata dal Ctu, della relativa coerenza con i parametri indicati dalla Corte alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie nonché delle compiute valutazioni di sintesi dallo stesso espresse nel rispetto del contraddittorio tra le parti, risulta superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Ne consegue, per le suesposte ragioni, la integrale conferma dell'impugnata sentenza,
anche in relazione alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, disposta in applicazione del principio di soccombenza (la cui contestazione da parte dell'odierno appellante si fondava esclusivamente sulla fondatezza delle ragioni di merito poste a fondamento del proposto gravame).
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi medi indicati per il corrispondente scaglione di valore;
parimenti restano a carico dell'appellante, in via definitiva, le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto.
14 Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G. 1524/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) condanna la società a rifondere all'appellato le spese Parte_1
del grado che liquida in € 9.991,00, oltre R.F. 15%, C.A.P. 4% e, ove dovuta,
I.V.A. 22%, e pone a carico dell'appellante medesima, in via definitiva, le spese di Ctu liquidate come da separato decreto;
c) raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 29 aprile 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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