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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1775/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Agliata Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e dell'Avv. Giannarini Paolo (C.F. ); C.F._1 CodiceFiscale_2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iossa Rosa (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Izzo Controparte_3 C.F._4
Michela (C.F. ) e dell'Avv. Nuzzo Teresa (C.F. ; C.F._5 C.F._6
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Piccolo Ilaria (C.F. Controparte_4 P.IVA_3
); C.F._7
APPELLATA
OGGETTO: Restituzione dell'indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 24.02.2017, ha impugnato la Controparte_1
sentenza n. 3904/2016, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 26.07.2016 e pubblicata in pari data, con la quale è stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da
[...]
con condanna al pagamento delle spese di lite. CP_3
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato ha Controparte_3
evocato in giudizio il e la esponendo Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
quanto segue:
• è titolare di un contratto di fornitura di acqua, avente codice cliente 204126, per un immobile sito in CP_4
• ha corrisposto alla menzionata società, nel corso del quinquennio compreso tra gennaio 2008
e ottobre 2013, i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
• il comune di non è stato servito per il periodo cui sopra da impianto di depurazione;
CP_4
• l'utente ha diritto, pertanto, alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, in quanto il medesimo non è stato erogato.
L'attore ha chiesto, pertanto, la condanna delle parti convenute alla restituzione di € 259,24.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola, dichiarando la carenza di legittimazione passiva in giudizio della e del ha accolto la Controparte_2 Controparte_4
domanda nei confronti di condannandola al rimborso dell'importo € 90,00, Controparte_1
determinato in via equitativa, ritenendo non provata l'attivazione del servizio di depurazione nell'area che comprende l'immobile attoreo.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, è stata contestata la decisione in questione, sollevando le seguenti censure:
• nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione;
• difetto di legittimazione passiva dalla alla luce della legittimazione Controparte_1
passiva della Controparte_2
• prescrizione del credito vantato dall'utente del servizio idrico;
• mancanza di prova in merito al malfunzionamento del depuratore di che risulta CP_4
regolarmente funzionante, sulla base della documentazione in atti;
2 • mancanza di prova in ordine all'ammontare delle somme indebitamente versate dall'utente.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.
1.4 – Si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_3 Controparte_4 CP_2
argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il
[...]
rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 25.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 26.07.2016 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 24.02.2017; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 06.03.2017, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
3 Nel caso di specie, l'appellante ha individuato puntualmente la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Inoltre, il gravame è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.: infatti, benché il valore della controversia sia inferiore al limite di € 1.100,00, essa è stata decisa secondo diritto, non essendone consentita la decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., poiché riguarda un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Le somme delle quali si chiede la restituzione, invero, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2021, n. 37471).
L'equità è stata richiamata dal Giudice di prime cure, dunque, soltanto ai fini della quantificazione dell'importo dovuto.
3 – Nel merito, l'appello è infondato.
3.1 – Al fine di procedere all'analisi dei motivi di gravame, è necessario premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
Al riguardo, occorre rilevare che, con sentenza n. 335 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies comma 2 del decreto legge n. 208/08, convertito con legge n. 13/2009, ha previsto espressamente: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1,
4 dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Del resto, la disposizione normativa in questione è coerente con la natura giuridica della tariffa del servizio idrico integrato. In effetti, quest'ultima si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, che chiarito che la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione;
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del
1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Consiglio di Stato sez. V, 30/06/2011, n. 3920;
Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che ciò che rende indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è indifferentemente la “mancanza” degli impianti di depurazione, ovvero la loro
“temporanea inattività”; quest'ultima evenienza, nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/02/2020, n. 3314).
4 – Occorre procedere, a questo punto, all'esame dei singoli motivi di gravame, iniziando da quello relativo alla nullità della sentenza per ultrapetizione. Difatti, l'appellante ha evidenziato
5 che il Giudice di Pace ha disposto la restituzione delle somme versate a titolo di canone di depurazione, in mancanza di un'apposita domanda di parte.
4.1 – Al riguardo, risulta necessario evidenziare che l'art. 112 c.p.c., in base al quale il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, deve intendersi violato ove il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda. (Consiglio di Stato sez.
II, 17/03/2025, n. 2142).
4.2 – Nel caso di specie, all'interno dell'atto di citazione in primo grado, l'attore ha chiesto al
Giudicante di “condannare i convenuti alla restituzione dell'indebito versato, così come da bollettini di versamento fino al soddisfo e rivalutazione monetaria”, come risulta dal punto B) delle conclusioni rassegnate. Conseguentemente, la condanna alla restituzione dell'indebito, pronunciata dal Giudice di prime cure, non integra il vizio di ultrapetizione, ma corrisponde a una domanda espressamente formulata dall'attore.
L'appello, dunque, deve essere rigettato, con riferimento a tale profilo.
5 – Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha rilevato che il Giudice di primo grado ha erroneamente motivato in merito alla carenza di legittimazione passiva della CP_1
evidenziando che sono legittimati il e la
[...] Controparte_4 Controparte_2
5.1 – Tale questione, in realtà, non attiene alla legitimatio ad causam, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n. 21925; Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951). Essa non può essere accolta, poiché il citato art.
8-sexies pone a carico dei gestori del servizio idrico integrato l'obbligo restitutorio in parola: la chiara formulazione della disposizione legislativa esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la o al risultando irrilevante la proprietà degli impianti di Controparte_2 Controparte_4
depurazione e fognatura. D'altronde, l'obbligo di restituire quanto indebitamente ricevuto deve essere posto a carico del destinatario del pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c., che, nel caso in questione, corrisponde alla parte appellante.
Tra l'altro, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo
6 corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza, che, nel caso di specie, è la CP_1
(cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n. 20361; Cassazione Civile sez. III,
[...]
12/06/2020, n. 11270).
Anche tale motivo d'appello, pertanto, deve essere rigettato.
6 – Il terzo motivo di gravame attiene al rigetto dell'eccezione di prescrizione, formulata in primo grado dall'odierna appellante.
6.1 – Sul punto, si evidenzia che, in tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato non è sottoposta alla prescrizione di cui all'art. 2948, co.1, n.4
c.c., prevista invece per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, il cui termine prescrizionale viene individuato in anni cinque, applicandosi per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di condictio indebili e condictio ob causam finitam, il cui credito restitutorio risulta dovuto in un'unica soluzione (cfr. Cassazione civile, sez. III,
14/07/2023, n. 20361).
Nel caso di specie, è indubbio che non si discute circa una lesione del rapporto sinallagmatico tra la prestazione di fornitura e la controprestazione economica dovuta dai soggetti in ordine al contratto di fornitura idrica (rientrante nei temini di prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.); la lite, difatti, concerne la ripetizione di un indebito oggettivo, che discende dal pagamento di oneri di depurazione non dovuti, in virtù del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione.
Il Giudice di prime cure, dunque, ha correttamente applicato il termine di prescrizione decennale;
il motivo d'appello in esame, dunque, non è fondato.
7 – L'appellante ha censurato la decisione di prima cure anche con riferimento alla valutazione delle prove prodotte, evidenziando che l'odierno appellato non ha provato il mancato funzionamento del depuratore e che, al contrario, dalla documentazione in atti risulta che lo stesso fosse regolarmente funzionante.
7.1 – In merito, va in primo luogo osservato, che nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività
7 di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2023, n. 28842; Cassazione civile sez. III,
12/06/2020, n. 11270).
L'onere di provare l'attivazione del servizio di depurazione delle acque reflue, dunque, deve essere posto a carico dell'odierna parte appellante, che non la ha soddisfatto nel presente giudizio.
7.2 – In effetti, la per dimostrare l'attivazione dell'impianto di depurazione, Controparte_1
ha richiamato la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 0234205 del 18 marzo
2009, che attesta “il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, senza soluzione di continuità”; tale nota è confermata da apposita comunicazione fornita da una società terza rispetto al giudizio, ossia la (gestore degli impianti). Tuttavia, il Controparte_5
contenuto di tali note è estremamente generico e non specifica la conformità degli impianti in questione alla normativa vigente;
esse, pertanto, non sono idonee a provare l'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale in questione.
Inoltre, l'odierna appellante ha richiamato una relazione depositata dal CTU nominato in un diverso giudizio, prodotta in primo grado, da cui si evincerebbe il regolare funzionamento del depuratore in questione. In realtà, all'interno del fascicolo di primo grado, è presente la relazione a firma del CTU nominato nel corso del giudizio R.G.N. 1840/2014 del Giudice di Pace di Nola, in cui si legge che “alla luce di quanto rinvenuto è relazionato dal commissario delegato sullo stato dell'impianto di depurazione di si evince che negli anni precedenti alla nomina del CP_4
commissario (09/05/2012), l'impianto non assolveva pienamente alla funzione cui era deputato”
e che “si evince altresì che alla data della stesura della relazione del commissario (luglio 2014), sono ancora in corso e/o programma di adeguamento e rifunzionalizzazione dell'impianto”. Tale relazione, dunque, non prova che il depuratore in questione era regolarmente funzionante, ma, al contrario, dimostra che lo stesso non rispettava i parametri imposti dalla normativa vigente.
Anche l'esaminato motivo d'appello, dunque, deve essere rigettato.
8 – Infine, l'appellante ha contestato la quantificazione dell'obbligo restitutorio effettuata dal
Giudice di Pace.
8 8.1 – Sul punto, si rileva che, secondo la legge n. 13/2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate;
essi avrebbero dovuto essere individuati dalle autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 208/2008. Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non è motivo per non accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate dell'utente (Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
8.2 – Nel caso di specie, parte appellata ha provveduto ad allegare alla propria produzione le ricevute dei pagamenti effettuati, deducendo di aver pagato complessivamente la somma di €
259,24 per il servizio di depurazione e fognatura;
ha allegato, inoltre, i frontespizi delle fatture pagate, da cui si evince che esse sono state emesse per gli oneri di “depurazione e fognatura”.
Con riferimento all'imputazione di tali pagamenti, si osserva che dalla bolletta emessa in data
02.01.2008, prodotta dal , si evince che gli oneri per la depurazione incidono Controparte_3
sul totale versato per circa il 70% (€ 32,60 su complessivi € 44,57).
A fronte di tali deduzioni e di tali produzioni, incombeva su parte appellante l'onere di contestare specificatamente gli importi indicati, attraverso l'indicazione degli importi risultanti dalla documentazione in suo possesso, recanti eventualmente l'elencazione gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate o dal servizio. Tuttavia, la si è limitata a formulare delle contestazioni generiche, non procedendo Controparte_1
all'individuazione della diversa somma che sarebbe stata versata per il servizio di depurazione, secondo i suoi dati;
del resto, non è stata neppure allegata il regolare espletamento del servizio di fognatura.
Alla luce di tali considerazioni, deve considerarsi provato che l'appellato ha versato gli oneri di depurazione per € 181,47, pari al 70% dell'importo complessivo versato (€ 259,24). Il Giudice di
Pace si è discostato da tale importo, ma non lo ha oltrepassato, poiché ha condannato l'appellante alla restituzione di € 90,00. L'appello, quindi, è infondato, poiché l'appellante ha dimostrato di avere diritto alla restituzione della somma indicata all'interno della sentenza di primo grado.
D'altra parte, non essendo stato formulato appello incidentale, la sentenza non può essere
9 modificata in senso favorevole per modificando in aumento la condanna Controparte_3
restitutoria; essa, pertanto deve essere confermata.
9 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore del della e del Controparte_4 Controparte_2
difensore antistatario di . Controparte_3
Esse sono quantificate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del ridotto valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
9.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 231,00 in favore del € 231,00 in favore della Controparte_4 ed € 231,00 in favore del difensore antistatario di;
Controparte_2 Controparte_3
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
10 3. dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1775/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Agliata Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e dell'Avv. Giannarini Paolo (C.F. ); C.F._1 CodiceFiscale_2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iossa Rosa (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Izzo Controparte_3 C.F._4
Michela (C.F. ) e dell'Avv. Nuzzo Teresa (C.F. ; C.F._5 C.F._6
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Piccolo Ilaria (C.F. Controparte_4 P.IVA_3
); C.F._7
APPELLATA
OGGETTO: Restituzione dell'indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 24.02.2017, ha impugnato la Controparte_1
sentenza n. 3904/2016, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 26.07.2016 e pubblicata in pari data, con la quale è stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da
[...]
con condanna al pagamento delle spese di lite. CP_3
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato ha Controparte_3
evocato in giudizio il e la esponendo Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
quanto segue:
• è titolare di un contratto di fornitura di acqua, avente codice cliente 204126, per un immobile sito in CP_4
• ha corrisposto alla menzionata società, nel corso del quinquennio compreso tra gennaio 2008
e ottobre 2013, i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
• il comune di non è stato servito per il periodo cui sopra da impianto di depurazione;
CP_4
• l'utente ha diritto, pertanto, alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, in quanto il medesimo non è stato erogato.
L'attore ha chiesto, pertanto, la condanna delle parti convenute alla restituzione di € 259,24.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola, dichiarando la carenza di legittimazione passiva in giudizio della e del ha accolto la Controparte_2 Controparte_4
domanda nei confronti di condannandola al rimborso dell'importo € 90,00, Controparte_1
determinato in via equitativa, ritenendo non provata l'attivazione del servizio di depurazione nell'area che comprende l'immobile attoreo.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, è stata contestata la decisione in questione, sollevando le seguenti censure:
• nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione;
• difetto di legittimazione passiva dalla alla luce della legittimazione Controparte_1
passiva della Controparte_2
• prescrizione del credito vantato dall'utente del servizio idrico;
• mancanza di prova in merito al malfunzionamento del depuratore di che risulta CP_4
regolarmente funzionante, sulla base della documentazione in atti;
2 • mancanza di prova in ordine all'ammontare delle somme indebitamente versate dall'utente.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.
1.4 – Si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_3 Controparte_4 CP_2
argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il
[...]
rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 25.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 26.07.2016 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 24.02.2017; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 06.03.2017, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
3 Nel caso di specie, l'appellante ha individuato puntualmente la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Inoltre, il gravame è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.: infatti, benché il valore della controversia sia inferiore al limite di € 1.100,00, essa è stata decisa secondo diritto, non essendone consentita la decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., poiché riguarda un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Le somme delle quali si chiede la restituzione, invero, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2021, n. 37471).
L'equità è stata richiamata dal Giudice di prime cure, dunque, soltanto ai fini della quantificazione dell'importo dovuto.
3 – Nel merito, l'appello è infondato.
3.1 – Al fine di procedere all'analisi dei motivi di gravame, è necessario premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
Al riguardo, occorre rilevare che, con sentenza n. 335 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies comma 2 del decreto legge n. 208/08, convertito con legge n. 13/2009, ha previsto espressamente: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1,
4 dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Del resto, la disposizione normativa in questione è coerente con la natura giuridica della tariffa del servizio idrico integrato. In effetti, quest'ultima si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, che chiarito che la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione;
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del
1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Consiglio di Stato sez. V, 30/06/2011, n. 3920;
Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che ciò che rende indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è indifferentemente la “mancanza” degli impianti di depurazione, ovvero la loro
“temporanea inattività”; quest'ultima evenienza, nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/02/2020, n. 3314).
4 – Occorre procedere, a questo punto, all'esame dei singoli motivi di gravame, iniziando da quello relativo alla nullità della sentenza per ultrapetizione. Difatti, l'appellante ha evidenziato
5 che il Giudice di Pace ha disposto la restituzione delle somme versate a titolo di canone di depurazione, in mancanza di un'apposita domanda di parte.
4.1 – Al riguardo, risulta necessario evidenziare che l'art. 112 c.p.c., in base al quale il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, deve intendersi violato ove il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda. (Consiglio di Stato sez.
II, 17/03/2025, n. 2142).
4.2 – Nel caso di specie, all'interno dell'atto di citazione in primo grado, l'attore ha chiesto al
Giudicante di “condannare i convenuti alla restituzione dell'indebito versato, così come da bollettini di versamento fino al soddisfo e rivalutazione monetaria”, come risulta dal punto B) delle conclusioni rassegnate. Conseguentemente, la condanna alla restituzione dell'indebito, pronunciata dal Giudice di prime cure, non integra il vizio di ultrapetizione, ma corrisponde a una domanda espressamente formulata dall'attore.
L'appello, dunque, deve essere rigettato, con riferimento a tale profilo.
5 – Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha rilevato che il Giudice di primo grado ha erroneamente motivato in merito alla carenza di legittimazione passiva della CP_1
evidenziando che sono legittimati il e la
[...] Controparte_4 Controparte_2
5.1 – Tale questione, in realtà, non attiene alla legitimatio ad causam, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n. 21925; Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951). Essa non può essere accolta, poiché il citato art.
8-sexies pone a carico dei gestori del servizio idrico integrato l'obbligo restitutorio in parola: la chiara formulazione della disposizione legislativa esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la o al risultando irrilevante la proprietà degli impianti di Controparte_2 Controparte_4
depurazione e fognatura. D'altronde, l'obbligo di restituire quanto indebitamente ricevuto deve essere posto a carico del destinatario del pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c., che, nel caso in questione, corrisponde alla parte appellante.
Tra l'altro, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo
6 corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza, che, nel caso di specie, è la CP_1
(cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n. 20361; Cassazione Civile sez. III,
[...]
12/06/2020, n. 11270).
Anche tale motivo d'appello, pertanto, deve essere rigettato.
6 – Il terzo motivo di gravame attiene al rigetto dell'eccezione di prescrizione, formulata in primo grado dall'odierna appellante.
6.1 – Sul punto, si evidenzia che, in tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato non è sottoposta alla prescrizione di cui all'art. 2948, co.1, n.4
c.c., prevista invece per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, il cui termine prescrizionale viene individuato in anni cinque, applicandosi per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di condictio indebili e condictio ob causam finitam, il cui credito restitutorio risulta dovuto in un'unica soluzione (cfr. Cassazione civile, sez. III,
14/07/2023, n. 20361).
Nel caso di specie, è indubbio che non si discute circa una lesione del rapporto sinallagmatico tra la prestazione di fornitura e la controprestazione economica dovuta dai soggetti in ordine al contratto di fornitura idrica (rientrante nei temini di prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.); la lite, difatti, concerne la ripetizione di un indebito oggettivo, che discende dal pagamento di oneri di depurazione non dovuti, in virtù del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione.
Il Giudice di prime cure, dunque, ha correttamente applicato il termine di prescrizione decennale;
il motivo d'appello in esame, dunque, non è fondato.
7 – L'appellante ha censurato la decisione di prima cure anche con riferimento alla valutazione delle prove prodotte, evidenziando che l'odierno appellato non ha provato il mancato funzionamento del depuratore e che, al contrario, dalla documentazione in atti risulta che lo stesso fosse regolarmente funzionante.
7.1 – In merito, va in primo luogo osservato, che nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività
7 di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2023, n. 28842; Cassazione civile sez. III,
12/06/2020, n. 11270).
L'onere di provare l'attivazione del servizio di depurazione delle acque reflue, dunque, deve essere posto a carico dell'odierna parte appellante, che non la ha soddisfatto nel presente giudizio.
7.2 – In effetti, la per dimostrare l'attivazione dell'impianto di depurazione, Controparte_1
ha richiamato la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 0234205 del 18 marzo
2009, che attesta “il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, senza soluzione di continuità”; tale nota è confermata da apposita comunicazione fornita da una società terza rispetto al giudizio, ossia la (gestore degli impianti). Tuttavia, il Controparte_5
contenuto di tali note è estremamente generico e non specifica la conformità degli impianti in questione alla normativa vigente;
esse, pertanto, non sono idonee a provare l'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale in questione.
Inoltre, l'odierna appellante ha richiamato una relazione depositata dal CTU nominato in un diverso giudizio, prodotta in primo grado, da cui si evincerebbe il regolare funzionamento del depuratore in questione. In realtà, all'interno del fascicolo di primo grado, è presente la relazione a firma del CTU nominato nel corso del giudizio R.G.N. 1840/2014 del Giudice di Pace di Nola, in cui si legge che “alla luce di quanto rinvenuto è relazionato dal commissario delegato sullo stato dell'impianto di depurazione di si evince che negli anni precedenti alla nomina del CP_4
commissario (09/05/2012), l'impianto non assolveva pienamente alla funzione cui era deputato”
e che “si evince altresì che alla data della stesura della relazione del commissario (luglio 2014), sono ancora in corso e/o programma di adeguamento e rifunzionalizzazione dell'impianto”. Tale relazione, dunque, non prova che il depuratore in questione era regolarmente funzionante, ma, al contrario, dimostra che lo stesso non rispettava i parametri imposti dalla normativa vigente.
Anche l'esaminato motivo d'appello, dunque, deve essere rigettato.
8 – Infine, l'appellante ha contestato la quantificazione dell'obbligo restitutorio effettuata dal
Giudice di Pace.
8 8.1 – Sul punto, si rileva che, secondo la legge n. 13/2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate;
essi avrebbero dovuto essere individuati dalle autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 208/2008. Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non è motivo per non accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate dell'utente (Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
8.2 – Nel caso di specie, parte appellata ha provveduto ad allegare alla propria produzione le ricevute dei pagamenti effettuati, deducendo di aver pagato complessivamente la somma di €
259,24 per il servizio di depurazione e fognatura;
ha allegato, inoltre, i frontespizi delle fatture pagate, da cui si evince che esse sono state emesse per gli oneri di “depurazione e fognatura”.
Con riferimento all'imputazione di tali pagamenti, si osserva che dalla bolletta emessa in data
02.01.2008, prodotta dal , si evince che gli oneri per la depurazione incidono Controparte_3
sul totale versato per circa il 70% (€ 32,60 su complessivi € 44,57).
A fronte di tali deduzioni e di tali produzioni, incombeva su parte appellante l'onere di contestare specificatamente gli importi indicati, attraverso l'indicazione degli importi risultanti dalla documentazione in suo possesso, recanti eventualmente l'elencazione gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate o dal servizio. Tuttavia, la si è limitata a formulare delle contestazioni generiche, non procedendo Controparte_1
all'individuazione della diversa somma che sarebbe stata versata per il servizio di depurazione, secondo i suoi dati;
del resto, non è stata neppure allegata il regolare espletamento del servizio di fognatura.
Alla luce di tali considerazioni, deve considerarsi provato che l'appellato ha versato gli oneri di depurazione per € 181,47, pari al 70% dell'importo complessivo versato (€ 259,24). Il Giudice di
Pace si è discostato da tale importo, ma non lo ha oltrepassato, poiché ha condannato l'appellante alla restituzione di € 90,00. L'appello, quindi, è infondato, poiché l'appellante ha dimostrato di avere diritto alla restituzione della somma indicata all'interno della sentenza di primo grado.
D'altra parte, non essendo stato formulato appello incidentale, la sentenza non può essere
9 modificata in senso favorevole per modificando in aumento la condanna Controparte_3
restitutoria; essa, pertanto deve essere confermata.
9 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore del della e del Controparte_4 Controparte_2
difensore antistatario di . Controparte_3
Esse sono quantificate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del ridotto valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
9.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 231,00 in favore del € 231,00 in favore della Controparte_4 ed € 231,00 in favore del difensore antistatario di;
Controparte_2 Controparte_3
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
10 3. dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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