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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta (art. 127 ter c.p.c.) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
, (P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e con sede legale in Nola (Na) Interporto Campano Lotto D Mod. 503/con il
[...]
dell'avv. NAPOLITANO MELCHIORRE
ricorrente e rappresentat_ e difes_ da_ Avv. Controparte_1
resistente
Premesso
Con atto depositato il 09/11/2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 verbale unico di accertamento e no ' Sede di Foggia, in data 3-6- CP_1
2023; l'atto in questione aveva il proprio presupposto nel v e della Direzione Territoriale del Lavoro di GL-Oristano CA00001/2020-229-01 del 27-10-2020 con riferimento alla posizione delle lavoratrici , , Parte_3 Per_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , ,
[...] Parte_7 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Persona_6 Persona_7 Persona_8
Contestava la legittimità dell'atto di diffida dell' con riferimento: CP_1
- alla incompetenza territoriale della Sede di Foggia, essendo l'atto in questione il portato degli accertamenti condotti dalla DTL di GL;
- alla omessa notifica al coobbligato in solido (all'epoca , legale Parte_2 rapp.te della compagine sociale);
- alla assoluta genericità dell'atto di accertamento emesso dall CP_1
1 - al merito della pretesa contributiva, non rispondendo al vero che la Società aveva fatto osservare alle proprie dipendenti orari di lavoro di 40 ore settimanali a fronte delle 18 convenute nei contratti dalle stesse sottoscritti;
al deteriore inquadramento attribuito alle lavoratrici e;
alla concessione di periodi di ferie Persona_3 Parte_3 inferiori a quell ntr icazione di un contratto collettivo non sottoscritto da un sindacato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale;
- alla erogazione di una retribuzione inferiore a quella parametrata al lavoro svolto dalle lavoratrici , , , , Parte_3 Persona_9 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, e
[...] Persona_7 Persona_8
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito dell'invito rivolto alle parti di depositare note di trattazione scritta (note ritualmente depositate dalla parte ricorrente).
Osserva
In via preliminare vanno disattese le doglianze di rito del ricorrente.
L'atto qui al vaglio non è certamente- come si sostiene ancora nelle note di trattazione scritta- la duplicazione del verbale di accertamento e notificazione n. CA00001/2020-229-01del 27/10/2020 dell'ITL di GL : nel sistema della vigilanza unificata ben può CP_2
l' con riferimento alla propria pretesa contributiva- utilizzare le risultanze di altro CP_1
; e di tale ontologica diversità la ricorrente è ben consapevole quando in ricorso fa riferimento all'atto dell'Ispettorato di GL-Oristano quale presupposto di quello CP_1
Il circostanziato contenuto del ricorso introduttivo1 dimostra poi che alcuna concreta lesione del diritto di difesa ha subito parte ricorrente da tale modalità di redazione;
e ciò sia sotto il profilo delle conseguenze in punto di misura dell'obbligazione contributiva portato del maggiore numero di ore settimanali svolte da ciascuna delle lavoratrici indicate in atti, sia sotto il profilo della violazione del minimale.
E' al vaglio (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) l' atto di accertamento a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del 27/10/2020 (Matricola n.3107607169 - Codice Fiscale ). Diffida ad adempiere emesso dall' sede P.IVA_1 Parte_1 CP_1 di Foggi annotti, San Severo (FG). Parte_1
L'atto in questione nemmeno è (sarebbe) nullo per omessa notifica al coobbligato in solido
, all'epoca legale rappresentante della Società; sul punto il meccanismo Parte_2
nell'interesse del creditore, sicchè nessun pregiudizio che sia tale da determinare la nullità dell'atto impositivo è ravvisabile.
La competenza territoriale dell' di Foggia è il portato della posizione contributiva ivi in CP_1 essere (cfr. produzione atto denominato anagrafica soggetto contribuente). CP_1
L'atto dell' nello specifico riferimento al Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro CP_1 del 27/10/ non pecca di genericità; come già evidenziato, il ricorrente ha perfettamente inteso i fatti costitutivi dell'avversa pretesa (cfr. ricorso introduttivo, merito); fermo restando
2 che quello proprio di questa sede è un giudizio di accertamento negativo e pertanto di spettanza, sul rapporto previdenziale, non limitato alla legittimità formale dell'atto dell' CP_1
Nel merito la parte ricorrente contesta le conclusioni alle quali sono giunti gli Ispettori della DTL di GL nel verbale del 27-10-2020; e ciò sotto il profilo delle ore di lavoro richieste alle dipendenti dei punti vendita “Santa Gilla” e “Marconi”, dell'inquadramento contrattuale attribuito alle lavoratrici e alla concessione di periodi di ferie inferiori al Per_3 Pt_3 dovuto, alla applicazion n sottoscritto da una sigla non maggiormente rappresentativa sul piano nazionale.
In via preliminare giova precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue, ad esempio, che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di un verbale ispettivo incombe CP_1 sull'Istituto previdenziale la prova dei f stitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria assoluta.
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta infatti conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione dallo stesso utilizzata -"chi vuol far valere un diritto in giudizio"- implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma, al contrario, ne postula l'inesistenza ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010). Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativo e, in particolare, ai verbali ispettivi dell' CP_1 ritenuti in alcune decisioni privi di efficacia probatoria.
Ad avviso della giurisprudenza più recente in materia deve applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il
3 rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare, siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (così Cass., sez. lav., sent. n. 14965 del 6.09.2012).
Nel verbale unico di accertamento e notificazione CA00001/2020-229-01 del 27-10-2020 gli Ispettori davano atto di avere sentito a sommarie informazioni il personale (tutte le lavoratrici sono accomunate dal fatto di svolgere le stesse mansioni di commesse addette alle vendite / cassiere e di svolgere gli stessi turni……Fiorini e ….in qualità di Pt_3 Persona_3 responsabili di negozio rispettivamente nelle sedi operativ ta oni”) delle due sedi operative “Santa Gilla” e “Marconi”; da tale esame era risultato che- nel periodo da maggio 2018 a settembre 2020- a ciascuna lavoratrice era stato richiesto- sin dal colloquio in sede di assunzione- di svolgere un orario di lavoro settimanale di 40 ore (distribuito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00 oppure dalle 15.00 alle 21.00, per quattro giorni alla settimana;
il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18,00, oppure dalle 13.00 alle 21.00, oppure dalle 9.00 alle 13.00, oppure dalle 17.00 alle 21.00), maggiore di quello di 18 indicato nel contratto di lavoro. Tale infedele rappresentazione aveva avuto ricadute anche sulla obbligazione previdenziale qui al vaglio.
, responsabile della sede operativa “Santa Gilla” era stata assunta formalmente Parte_3 abile di magazzino B3 e solo dal 1-1-2020 inquadrata al livello B2.
, la quale aveva ricevuto addestramento professionale come responsabile di Persona_3 one di seguito effettivamente svolta, aveva tuttavia rivevuto inquadramento D! (commessa)
Ed ancora, gli Ispettori avevano rilevato l'applicazione del CCNL Anpit- Cisal (non maggiormente rappresentativo al livello nazionale) e ciò aveva determinato violazione del principio di inderogabilità dell'imponibile minimo contributivo (art. 1 DL 338/892), ribadito da Cass. 4951/2019.
2 Art. 1
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. (5) (9)
((10)) 2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50. (5)
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e
4 A seguito del completamento delle verifiche dell'Ispettorato del Lavoro, l' ha emesso CP_1
l'atto di diffida prot. 5417390 del 29-5-2023, facendo applicazione- per quanto di propria competenza- al citato principio del minimale contributivo inderogabile.
Sicchè tale violazione del minimo viene in questa sede in rilievo non già quale illecito amministrativo ma solo al fine di verificare la congruità della retribuzione erogata alle lavoratrici per quanto rileva ai fini della (maggiore) obbligazione contributiva: detto in altri termini- ferma la verifica del numero delle ore prestate da ciascuna lavoratrice- il secondo aspetto della vicenda si fonda sulla possibilità (o meno) di calcolare i contributi dovuti sulla base di un contratto collettivo diverso da quello applicato in azienda.
Ai sensi del d.l. n. 338 del 1989, art. 1, la retribuzione alla base del calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo. La norma sopra richiamata, non si limita a ribadire l'imponibile contributivo si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato (l. n. 153 del 1969, art. 12), ma pone il un ulteriore e diverso principio secondo cui la retribuzione dovuta in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, diversamente, non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. In altre parole, non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva, infatti quest'ultima segue proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro. Cassazione civile sez. lav., 09/06/2023, n.16416
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014). Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1.
Al riguardo l' ha versato in atti (all. 1 e 2) le dichiarazioni rese dalle lavoratrici (raccolte CP_1 dell'Ispettor rritoriale di GL- Oristano)
1. (rese in data 19-2-2020; 25-6-2020; 22-9-2020); Persona_5
2. (rese in data 25-6-2020; 26-11-2019; Persona_4
comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". (8)
5 3. (rese in data 26-10-2020; Parte_3
4. (rese in data 19-2-2020); Persona_6
5. (rese in data 10-12-2019, 22-9-2020, 12-2-2020), Persona_3
6. (rese in data 20-2-2020; 10-7-2020 Parte_7
7. (rese in data 29-1-2020; 6-10-2020; 20-2-2020 Parte_6
8. (rese in data 29-9-2020 Parte_5
9. (rese il 21-2-2020; 3-7-2020). Persona_9
10. (rese il 29-1-2020). Testimone_1
Conformemente a quanto ritenuto dall'Ispettorato del Lavoro di GL- Oristano nel verbale 5211 044 PS del 4-2-2021, ha ravvisato una evasione contributiva, portato del (maggiore) numero di ore effettivamente svolto dalle lavoratrici:
- (40 ore settimanali); Persona_6
- (40 ore settimanali dal 18-5-2020 al 25-5-2020; 30 ore settimanali dal Parte_3
17-6-2020);
- (40 ore settimanali;
18 ore settimanali dal 16-5-2020 al 31-5-2020); Persona_3
- (40 ore settimanali); Persona_10
- (40 ore settimanali); Persona_4
- (40 ore settimanali); Persona_11
- (40 ore settimanali dal 1-10-2019 al 10-3-2020 e dal 18-6-2020 al 30-9- Parte_7
setimanali dal 26-5-2020 al 17-6-2020);
- (40 ore settimanali); Parte_6
- (40 ore settimanali dal 21-11-2019 al 10-3-2020; 24 ore settimanali dal Parte_5
18-5-2020 al 25-5-2020; 30 ore settimanali dal 26-5-2020 al 17-6-2020; 40 ore settimanali dal 18-6-2020 al 30-9-2020);
- (40 ore settimanali); Persona_12
- (40 ore settimanali); Persona_5
- (40 ore settimanali); Persona_8
- ( 40 ore settimanali dal 17-7-2018 al 10-3-2020 e dal 17-6-2020 Persona_9
Le conclusioni in questione trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalle citate lavoratrici agli Ispettori, il cui contenuto- come verbalizzato in ciascun atto- non può essere disatteso;
né vi è ragione per ritenere quelle dichiarazioni (assolutamente coerenti le une con le altre) non veritiere.
Né le dichiarazioni fatte sottoscrivere mensilmente alle lavoratrici in ordine al (minore) numero di ore lavorate possono assumere, nei confronti del terzo (e quindi dell' il valore CP_1 confessorio invocato dalla parte ricorrente;
ed anzi, alla luce del tenore concorde delle dichiarazioni relative allo svolgimento di un numero di ore settimanali sostanzialmente pari allo standard ordinario di 40 ore, ben superiore a quello formalizzato nei contratti (apparentemente) a tempo determinato e nelle buste paga;
sicchè sono proprio quelle preudo- confessioni fatte sottoscrivere alle lavoratrici ad essere del tutto inattendibili.
6 Ed infatti (verbale 19-2-2020), (verbale 26-10-2020), Persona_5 Parte_3
(verbale 19-2-2020), (verbale 10-12-2019) Persona_6 Persona_3 Parte_5
20) ( 020) hanno riferito di Persona_9 per 40 ore settimanal nerdì dalle 9,00 alle 15,00 ovvero dalle 15,00 alle 21,00; il sabato e la domenica per otto ore, dalle 10,00 alle 18,00 ovvero dalle 13,00 alle 21,00 ovvero dalle 9,00 alle 13,00; le stesse aggiungevano di avere sottoscritto, all'atto dell'assunzione, un contratto a tempo determinato per 3 ore al giorno, 18 settimanali, in realtà mai osservato in ragione del costante svolgimento di 40 ore settimanali. Ancora le lavoratrici riferivano di essere state costantemente richieste dal datore di lavoro di compilare un prospetto mensile con l'infedele indicazione di avere svolto un orario corrispondente a quello ufficializzato e, quindi, 3 ore al giorno per 6 giorni la settimana.
La lavoratrice (cfr. verbali in data 10-12-2019 e 22-9-2020) riferiva di avere Persona_3 lavorato per al 2-5-2018, inizialmente come commessa e di seguito come responsabile del punto vendita di GL-Marconi di avere svolto 40 ore settimanali, godendo di un giorno di riposo sempre infrasettimanale e con la precisazione che tutte le lavoratrici impiegate in questo punto vendita mandate delle stesse mansioni osservavano il medesimo orario, imposto dal datore di lavoro;
precisava la di avere ricevuto uno stipendio Per_3 mensile di € 800,00 (quello risultante in busta pag via redatto sulla base del minore orario cartolarizzato: n.d.r.) Nel verbale del 22-9-2020 la lavoratrice precisava che dopo la temporanea chiusura dell'esercizio, dal 16-5-2020 al 31-5-2020 i turni di lavoro (10.00/13,00; ovvero 13,00/15,00; ovvero 15,00/18,00) erano stati portati a 18 ore settimanali;
ancora in seguito, dal 1° giugno sino ad oggi (e quindi sino al 22-9-2020, data del verbale) tutto il personale aveva lavorato su turni dalle 10,00 alle 16,00 oppure dalle 15,00 alle 20,00 per quattro giorni alla settimana, oltre ulteriori due giorni di otto ore. Specificava la che nel Per_3 periodo dal 2-5-2018 a luglio 2019 aveva ricevuto una retribuzione di 700 e nsili, di seguito aumentati ad 800 mensili nel periodo agosto 2019-agosto 2020. Ancora specificava che nel periodo da marzo a maggio 2020 l'esercizio commerciale era rimasto chiuso a causa della pandemia….; da maggio 2018 a agosto 2020 il datore di lavoro aveva richiesto a ciascuna lavoratrice di sottoscrivere una dichiarazione nella quale era indicato un (falso: n.d.r.) orari odi lavoro di 18 ore settimanali, suddiviso su sei giorni lavorati. Con riferimento alle colleghe di lavoro (fermo quanto dichiarato nel primo verbale, quello del 10-12-2019) la riferiva Per_3 che al quale aveva iniziato a lavorare il 1-8-2020, in qualit messa Persona_8
e c lavoro, aveva percepito una retribuzione complessiva di euro 700,00. Nel successivo verbale del 12-2-2020 la stessa ribadiva che le già riferite modalità di Per_3 erogazione della prestazione lavorativa (pro delle colleghe: …..tutte le lavoratrici impiegate presso questo P.V. svolgono il mio stesso orari odi lavoro giornaliero e settimanale……).
La lavoratrice (sentita a verbale il 20-2-2020 ed il 10-7-2020) riferiva agli Parte_7
Ispettori di avere lavorato come commessa alla vendita, da ottobre 2019, svolgendo la propria prestazione in sei giorni alla settimana (fruendo di un giorno di riposo infrasettmanale); di avere sempre svolto un orario di lavoro settimanale di 40 ore pur avendo sottoscritto un contratto per 18 ore settimanali. Ancora riferiva di avere percepito una retribuzione mensile di 700 euro, versati parte a mezzo bonifico (….con l'indicazione dell'importo risultante dalla Pt_ busta paga….) e parte in contanti- Anche la riferiva che l'azienda mensilmente richiedeva alle lavoratrici la sottoscrizione di una sche ella quale era dichiarato lo svolgimento di una prestazione lavorativa limitata alle 18 ore settimanali contrattualizzte. Dopo il periodo di Cassa Integrazione (dall'11-3-2020 al 25-5-2020) la dichiarante aveva lavorato dalle 9,00 alle 15,00 o dalle 15,00 all 21,00 per quattro giorni la settimana e dalle 13,00 alle 20,00 per altri due giorni……per complessive 40 ore la settimana…..; ribadiva (verbale 10-7-2020) che la
7 retribuzione le veniva erogata in misura corrispondente al dato indicato in busta paga, oltre ad un rimborso in contanti, sino a raggiungere l'importo di 800 euro mensili.
La lavoratrice (sentita a verbale il 29-1-2020 ed il 6-10-2020) Parte_6 riferiva agli Isp me commessa/cassiera , dal 21-11-2019 , svolgendo la propria prestazione in sei giorni alla settimana (fruendo di un giorno di riposo sempre infrasettimanale); di avere osservato turni di lavoro dalle 9,00 alle 15,00 o dalle 15,00 alle 21,00, salvo il sabato e la domenica, allorquando facciamo turni di lavoro di 8 ore variamente articolati. Anche la riferiva che le altre colleghe impegnate nel medesimo punto Pt_6 vendita (IN A , e (evidentemente Persona_9 Parte_5 Pt_7 [...]
) osservavano lo stesso orario settimanale. La riferiva di avere ricevuto Pt_7 Pt_6 enti mensili di € 650,00, parte dei quali e bonifico di ammontare corrispondente alla busta paga e parte in contanti. Nel secondo verbale (quello del 6-10- 2020) la stessa , ribadito di avere sempre lavorato per complessive 40 ore la settimana Pt_6 faceva (ulteriore) riferimento a , anche essa soggetta al nostro orario di lavoro, Persona_11 distribuito su sei giorni la settimana.
Analogamente (sentita a verbale il 29-9-2020) , la quale riferiva che l'orario Parte_5 di lavoro ( dall 0 ovvero dalle 15,00 alle 21,00; il sabato e la domenica per 8 ore al giorno) era stato osservato non solo da essa ma anche da tutte le lavoratrici impiegate Pt_5 nel punto vendita sino alla temporanea cessaziojne dell'attività dovuta alla pandemia;
all'atto della riapetura (il 16-5-2020) l'orario di lavoro era stato articolato su turni dalle 10,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 18,00. A partire dal 18-6-2020 l'orario di lavoro osservato da tutte le lavoratrici del punto vendita era stato articolato su turni per complessive 40 ore settimanali…..La riferiva di avere ricevuto una retribuzione di € 700,00 (parte dei quali Pt_5 fuori busta) e di to, da dicembre, di € 800,00. Anche la riferiva delle schede che Pt_5 mensilmente il datore di lavoro chiedeva alle lavoratrici di crivere.
Ancora, nei medesimi termini (40 ore settimanali;
retribuzione ricevuta, pari ad € 700,00 sino ad ottobre 2019; di seguito € 800,00 mensili, erogata sul minore orario indicato in contratto, e con parziale versamento in contanti) riferiva la lavoratrice (verbali Persona_9 del 21-2-2020 e del 3-7-2020), anche con riferimento alle coll te anche esse ad erogare un monte ore settimanale di 40 ore.
Negli stessi termini le dichiarazioni rese da (verbali in data 19-2-2020, Persona_5
25-6-2020 e 22-9-2020), la quale eviden prestazione resa, quanto ad orari di lavoro, rispetto alle previsioni formalizzate nel contratto di assunzione sottoscritto, a tempo determinato a dicembre 2018. Esattamente come le altre lavoratrici, la Persona_5 riferiva avere ricevuto emolumenti non corrispondenti alle ore effettivame inizialmente € 560 mensili (nel dicembre 2018 e 2019….), di seguito € 700,00 mensili (parte dei quali fuori busta).
Ed ancora (verbale 19-2-2020) seppure con riferimento al breve periodo di Persona_13 lavoro, ini , la quale faceva riferimento a 40 ore settimanali, svolte su 6 giorni alla settimana (escluso un giorno sempre infrasettimanale di riposo); la quale dichiarava avere- nel mese di gennaio 2020- ricevuto una retribuzione di € 610,00 mediante bonifico ed € 90,00 in contanti;
anche la riferiva della scheda che mensilmente il datore di lavoro Per_6 inviava alle lavoratrici per rare un orario di lavoro corrispondente alle previsioni contrattuali (a TD) e tuttavia inferiore al monte orario effettivo. Negli stessi termini (verbali 26-11-2019 e 25-6-2020) e Persona_4 Parte_3
(verbale 26-10-20
8 Il concordante tenore delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici non lascia dubbi sulla circostanza che la società odierna opponente abbia richiesto alle stesse un numero di ore costantemente diverso e superiore rispetto a quello indicato nelle assunzioni e nelle denunce contributive;
in tal modo sottraendo all' parte della contribuzione dovuta in ragione dei CP_1 maggiori orari di lavoro svolti dalle me .
Diversamente deve ritenersi per l'altra ipotesi al vaglio (la quale, come detto, rileva per l'individuazione del parametro di determinazione della obbligazione retributiva virtuale e, di conseguenza, di quella contributiva): ….ai sensi del d.l. n. 338 del 1989, art. 1, la retribuzione alla base del calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo. La norma sopra richiamata, non si limita a ribadire l'imponibile contributivo si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato (l. n. 153 del 1969, art. 12), ma pone il un ulteriore e diverso principio secondo cui la retribuzione dovuta in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, diversamente, non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. In altre parole, non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva, infatti quest'ultima segue proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro. Cassazione civile sez. lav., 09/06/2023, n.16416
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014). Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1.
Nel caso di specie- benchè la prova della rappresentatività incombe sul datore di lavoro- il verbale unico di accertamento e notificazione n. CA00001/2020-229-01del 27/10/2020 dell'ITL di GL – integralmente non ha offerto i dati di comparazione tra il trattamento CP_2 CP_3 CP_1 concretamente applicato e quello minimale di maggiore favore in ipotesi violato ai fini del calcolo del quantum.
La pretesa dell' va pertanto confermata solo ed esclusivamente con riferimento alla CP_1 obbligazione contributiva portato delle maggiori ore lavorate (e relative sanzioni, applicabili alla fattispecie in esame, la quale riveste gli estremi della evasione). Questa A.G. ha richiesto all'Istituto di stralciare le due pretese. Nella produzione in data 1-10-2024, l' ha ricalcolato- per ciascuna lavoratrice e per CP_1 ciascun periodo- l'ammontare del qua ella propria pretesa comprensiva di sanzioni;
provvedendo in particolare a redigere prospetti per orario di lavoro non dichiarato e sulla base del contratto collettivo invocato dalla stessa parte ricorrente (CCNL ANPIT).
E pertanto la pretesa dell' va rideterminata in € 101.829,00, dei quali € 61.722,00 per CP_1 contribuzione anni 2018, e 2020 ed € 40,107,00 per sanzioni al 28 giugno 2023.
Spese di lite compensate.
9
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie parzialmente la domanda e ridetermina le somme dovute dalla parte ricorrente all' per il titolo in motivazione, in € in € 101.829,00; CP_1
- compensa le spese di lite.
Foggia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ……Per quanto interessa in questa sede, si può sintetizzare affermando che l'ITL ha in tale sede contestato alla società: a) di aver fatto osservare alle dipendenti dei propri punti vendita locali di “Santa Gilla” e “Marconi” un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, a fronte del 18 ore contrattualmente convenute;
b) di aver attribuito alle lavoratrici e un livello di inquadramento inferiore rispetto alle mansioni effettivamente Persona_3 Parte_3 svolte;
c) di aver fatto godere alle dipendenti un periodo di ferie inferiore rispetto a quello previsto dalla legge;
d) di aver applicato il CCNL CISAL-ANPIT, ovvero un contratto collettivo sottoscritto da un sindacato non maggiormente rappresentativo sul piano nazionale……; così in ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta (art. 127 ter c.p.c.) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
, (P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e con sede legale in Nola (Na) Interporto Campano Lotto D Mod. 503/con il
[...]
dell'avv. NAPOLITANO MELCHIORRE
ricorrente e rappresentat_ e difes_ da_ Avv. Controparte_1
resistente
Premesso
Con atto depositato il 09/11/2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 verbale unico di accertamento e no ' Sede di Foggia, in data 3-6- CP_1
2023; l'atto in questione aveva il proprio presupposto nel v e della Direzione Territoriale del Lavoro di GL-Oristano CA00001/2020-229-01 del 27-10-2020 con riferimento alla posizione delle lavoratrici , , Parte_3 Per_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , ,
[...] Parte_7 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Persona_6 Persona_7 Persona_8
Contestava la legittimità dell'atto di diffida dell' con riferimento: CP_1
- alla incompetenza territoriale della Sede di Foggia, essendo l'atto in questione il portato degli accertamenti condotti dalla DTL di GL;
- alla omessa notifica al coobbligato in solido (all'epoca , legale Parte_2 rapp.te della compagine sociale);
- alla assoluta genericità dell'atto di accertamento emesso dall CP_1
1 - al merito della pretesa contributiva, non rispondendo al vero che la Società aveva fatto osservare alle proprie dipendenti orari di lavoro di 40 ore settimanali a fronte delle 18 convenute nei contratti dalle stesse sottoscritti;
al deteriore inquadramento attribuito alle lavoratrici e;
alla concessione di periodi di ferie Persona_3 Parte_3 inferiori a quell ntr icazione di un contratto collettivo non sottoscritto da un sindacato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale;
- alla erogazione di una retribuzione inferiore a quella parametrata al lavoro svolto dalle lavoratrici , , , , Parte_3 Persona_9 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, e
[...] Persona_7 Persona_8
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito dell'invito rivolto alle parti di depositare note di trattazione scritta (note ritualmente depositate dalla parte ricorrente).
Osserva
In via preliminare vanno disattese le doglianze di rito del ricorrente.
L'atto qui al vaglio non è certamente- come si sostiene ancora nelle note di trattazione scritta- la duplicazione del verbale di accertamento e notificazione n. CA00001/2020-229-01del 27/10/2020 dell'ITL di GL : nel sistema della vigilanza unificata ben può CP_2
l' con riferimento alla propria pretesa contributiva- utilizzare le risultanze di altro CP_1
; e di tale ontologica diversità la ricorrente è ben consapevole quando in ricorso fa riferimento all'atto dell'Ispettorato di GL-Oristano quale presupposto di quello CP_1
Il circostanziato contenuto del ricorso introduttivo1 dimostra poi che alcuna concreta lesione del diritto di difesa ha subito parte ricorrente da tale modalità di redazione;
e ciò sia sotto il profilo delle conseguenze in punto di misura dell'obbligazione contributiva portato del maggiore numero di ore settimanali svolte da ciascuna delle lavoratrici indicate in atti, sia sotto il profilo della violazione del minimale.
E' al vaglio (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) l' atto di accertamento a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del 27/10/2020 (Matricola n.3107607169 - Codice Fiscale ). Diffida ad adempiere emesso dall' sede P.IVA_1 Parte_1 CP_1 di Foggi annotti, San Severo (FG). Parte_1
L'atto in questione nemmeno è (sarebbe) nullo per omessa notifica al coobbligato in solido
, all'epoca legale rappresentante della Società; sul punto il meccanismo Parte_2
nell'interesse del creditore, sicchè nessun pregiudizio che sia tale da determinare la nullità dell'atto impositivo è ravvisabile.
La competenza territoriale dell' di Foggia è il portato della posizione contributiva ivi in CP_1 essere (cfr. produzione atto denominato anagrafica soggetto contribuente). CP_1
L'atto dell' nello specifico riferimento al Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro CP_1 del 27/10/ non pecca di genericità; come già evidenziato, il ricorrente ha perfettamente inteso i fatti costitutivi dell'avversa pretesa (cfr. ricorso introduttivo, merito); fermo restando
2 che quello proprio di questa sede è un giudizio di accertamento negativo e pertanto di spettanza, sul rapporto previdenziale, non limitato alla legittimità formale dell'atto dell' CP_1
Nel merito la parte ricorrente contesta le conclusioni alle quali sono giunti gli Ispettori della DTL di GL nel verbale del 27-10-2020; e ciò sotto il profilo delle ore di lavoro richieste alle dipendenti dei punti vendita “Santa Gilla” e “Marconi”, dell'inquadramento contrattuale attribuito alle lavoratrici e alla concessione di periodi di ferie inferiori al Per_3 Pt_3 dovuto, alla applicazion n sottoscritto da una sigla non maggiormente rappresentativa sul piano nazionale.
In via preliminare giova precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue, ad esempio, che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di un verbale ispettivo incombe CP_1 sull'Istituto previdenziale la prova dei f stitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria assoluta.
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta infatti conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione dallo stesso utilizzata -"chi vuol far valere un diritto in giudizio"- implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma, al contrario, ne postula l'inesistenza ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010). Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativo e, in particolare, ai verbali ispettivi dell' CP_1 ritenuti in alcune decisioni privi di efficacia probatoria.
Ad avviso della giurisprudenza più recente in materia deve applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il
3 rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare, siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (così Cass., sez. lav., sent. n. 14965 del 6.09.2012).
Nel verbale unico di accertamento e notificazione CA00001/2020-229-01 del 27-10-2020 gli Ispettori davano atto di avere sentito a sommarie informazioni il personale (tutte le lavoratrici sono accomunate dal fatto di svolgere le stesse mansioni di commesse addette alle vendite / cassiere e di svolgere gli stessi turni……Fiorini e ….in qualità di Pt_3 Persona_3 responsabili di negozio rispettivamente nelle sedi operativ ta oni”) delle due sedi operative “Santa Gilla” e “Marconi”; da tale esame era risultato che- nel periodo da maggio 2018 a settembre 2020- a ciascuna lavoratrice era stato richiesto- sin dal colloquio in sede di assunzione- di svolgere un orario di lavoro settimanale di 40 ore (distribuito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00 oppure dalle 15.00 alle 21.00, per quattro giorni alla settimana;
il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18,00, oppure dalle 13.00 alle 21.00, oppure dalle 9.00 alle 13.00, oppure dalle 17.00 alle 21.00), maggiore di quello di 18 indicato nel contratto di lavoro. Tale infedele rappresentazione aveva avuto ricadute anche sulla obbligazione previdenziale qui al vaglio.
, responsabile della sede operativa “Santa Gilla” era stata assunta formalmente Parte_3 abile di magazzino B3 e solo dal 1-1-2020 inquadrata al livello B2.
, la quale aveva ricevuto addestramento professionale come responsabile di Persona_3 one di seguito effettivamente svolta, aveva tuttavia rivevuto inquadramento D! (commessa)
Ed ancora, gli Ispettori avevano rilevato l'applicazione del CCNL Anpit- Cisal (non maggiormente rappresentativo al livello nazionale) e ciò aveva determinato violazione del principio di inderogabilità dell'imponibile minimo contributivo (art. 1 DL 338/892), ribadito da Cass. 4951/2019.
2 Art. 1
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. (5) (9)
((10)) 2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50. (5)
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e
4 A seguito del completamento delle verifiche dell'Ispettorato del Lavoro, l' ha emesso CP_1
l'atto di diffida prot. 5417390 del 29-5-2023, facendo applicazione- per quanto di propria competenza- al citato principio del minimale contributivo inderogabile.
Sicchè tale violazione del minimo viene in questa sede in rilievo non già quale illecito amministrativo ma solo al fine di verificare la congruità della retribuzione erogata alle lavoratrici per quanto rileva ai fini della (maggiore) obbligazione contributiva: detto in altri termini- ferma la verifica del numero delle ore prestate da ciascuna lavoratrice- il secondo aspetto della vicenda si fonda sulla possibilità (o meno) di calcolare i contributi dovuti sulla base di un contratto collettivo diverso da quello applicato in azienda.
Ai sensi del d.l. n. 338 del 1989, art. 1, la retribuzione alla base del calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo. La norma sopra richiamata, non si limita a ribadire l'imponibile contributivo si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato (l. n. 153 del 1969, art. 12), ma pone il un ulteriore e diverso principio secondo cui la retribuzione dovuta in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, diversamente, non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. In altre parole, non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva, infatti quest'ultima segue proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro. Cassazione civile sez. lav., 09/06/2023, n.16416
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014). Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1.
Al riguardo l' ha versato in atti (all. 1 e 2) le dichiarazioni rese dalle lavoratrici (raccolte CP_1 dell'Ispettor rritoriale di GL- Oristano)
1. (rese in data 19-2-2020; 25-6-2020; 22-9-2020); Persona_5
2. (rese in data 25-6-2020; 26-11-2019; Persona_4
comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". (8)
5 3. (rese in data 26-10-2020; Parte_3
4. (rese in data 19-2-2020); Persona_6
5. (rese in data 10-12-2019, 22-9-2020, 12-2-2020), Persona_3
6. (rese in data 20-2-2020; 10-7-2020 Parte_7
7. (rese in data 29-1-2020; 6-10-2020; 20-2-2020 Parte_6
8. (rese in data 29-9-2020 Parte_5
9. (rese il 21-2-2020; 3-7-2020). Persona_9
10. (rese il 29-1-2020). Testimone_1
Conformemente a quanto ritenuto dall'Ispettorato del Lavoro di GL- Oristano nel verbale 5211 044 PS del 4-2-2021, ha ravvisato una evasione contributiva, portato del (maggiore) numero di ore effettivamente svolto dalle lavoratrici:
- (40 ore settimanali); Persona_6
- (40 ore settimanali dal 18-5-2020 al 25-5-2020; 30 ore settimanali dal Parte_3
17-6-2020);
- (40 ore settimanali;
18 ore settimanali dal 16-5-2020 al 31-5-2020); Persona_3
- (40 ore settimanali); Persona_10
- (40 ore settimanali); Persona_4
- (40 ore settimanali); Persona_11
- (40 ore settimanali dal 1-10-2019 al 10-3-2020 e dal 18-6-2020 al 30-9- Parte_7
setimanali dal 26-5-2020 al 17-6-2020);
- (40 ore settimanali); Parte_6
- (40 ore settimanali dal 21-11-2019 al 10-3-2020; 24 ore settimanali dal Parte_5
18-5-2020 al 25-5-2020; 30 ore settimanali dal 26-5-2020 al 17-6-2020; 40 ore settimanali dal 18-6-2020 al 30-9-2020);
- (40 ore settimanali); Persona_12
- (40 ore settimanali); Persona_5
- (40 ore settimanali); Persona_8
- ( 40 ore settimanali dal 17-7-2018 al 10-3-2020 e dal 17-6-2020 Persona_9
Le conclusioni in questione trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalle citate lavoratrici agli Ispettori, il cui contenuto- come verbalizzato in ciascun atto- non può essere disatteso;
né vi è ragione per ritenere quelle dichiarazioni (assolutamente coerenti le une con le altre) non veritiere.
Né le dichiarazioni fatte sottoscrivere mensilmente alle lavoratrici in ordine al (minore) numero di ore lavorate possono assumere, nei confronti del terzo (e quindi dell' il valore CP_1 confessorio invocato dalla parte ricorrente;
ed anzi, alla luce del tenore concorde delle dichiarazioni relative allo svolgimento di un numero di ore settimanali sostanzialmente pari allo standard ordinario di 40 ore, ben superiore a quello formalizzato nei contratti (apparentemente) a tempo determinato e nelle buste paga;
sicchè sono proprio quelle preudo- confessioni fatte sottoscrivere alle lavoratrici ad essere del tutto inattendibili.
6 Ed infatti (verbale 19-2-2020), (verbale 26-10-2020), Persona_5 Parte_3
(verbale 19-2-2020), (verbale 10-12-2019) Persona_6 Persona_3 Parte_5
20) ( 020) hanno riferito di Persona_9 per 40 ore settimanal nerdì dalle 9,00 alle 15,00 ovvero dalle 15,00 alle 21,00; il sabato e la domenica per otto ore, dalle 10,00 alle 18,00 ovvero dalle 13,00 alle 21,00 ovvero dalle 9,00 alle 13,00; le stesse aggiungevano di avere sottoscritto, all'atto dell'assunzione, un contratto a tempo determinato per 3 ore al giorno, 18 settimanali, in realtà mai osservato in ragione del costante svolgimento di 40 ore settimanali. Ancora le lavoratrici riferivano di essere state costantemente richieste dal datore di lavoro di compilare un prospetto mensile con l'infedele indicazione di avere svolto un orario corrispondente a quello ufficializzato e, quindi, 3 ore al giorno per 6 giorni la settimana.
La lavoratrice (cfr. verbali in data 10-12-2019 e 22-9-2020) riferiva di avere Persona_3 lavorato per al 2-5-2018, inizialmente come commessa e di seguito come responsabile del punto vendita di GL-Marconi di avere svolto 40 ore settimanali, godendo di un giorno di riposo sempre infrasettimanale e con la precisazione che tutte le lavoratrici impiegate in questo punto vendita mandate delle stesse mansioni osservavano il medesimo orario, imposto dal datore di lavoro;
precisava la di avere ricevuto uno stipendio Per_3 mensile di € 800,00 (quello risultante in busta pag via redatto sulla base del minore orario cartolarizzato: n.d.r.) Nel verbale del 22-9-2020 la lavoratrice precisava che dopo la temporanea chiusura dell'esercizio, dal 16-5-2020 al 31-5-2020 i turni di lavoro (10.00/13,00; ovvero 13,00/15,00; ovvero 15,00/18,00) erano stati portati a 18 ore settimanali;
ancora in seguito, dal 1° giugno sino ad oggi (e quindi sino al 22-9-2020, data del verbale) tutto il personale aveva lavorato su turni dalle 10,00 alle 16,00 oppure dalle 15,00 alle 20,00 per quattro giorni alla settimana, oltre ulteriori due giorni di otto ore. Specificava la che nel Per_3 periodo dal 2-5-2018 a luglio 2019 aveva ricevuto una retribuzione di 700 e nsili, di seguito aumentati ad 800 mensili nel periodo agosto 2019-agosto 2020. Ancora specificava che nel periodo da marzo a maggio 2020 l'esercizio commerciale era rimasto chiuso a causa della pandemia….; da maggio 2018 a agosto 2020 il datore di lavoro aveva richiesto a ciascuna lavoratrice di sottoscrivere una dichiarazione nella quale era indicato un (falso: n.d.r.) orari odi lavoro di 18 ore settimanali, suddiviso su sei giorni lavorati. Con riferimento alle colleghe di lavoro (fermo quanto dichiarato nel primo verbale, quello del 10-12-2019) la riferiva Per_3 che al quale aveva iniziato a lavorare il 1-8-2020, in qualit messa Persona_8
e c lavoro, aveva percepito una retribuzione complessiva di euro 700,00. Nel successivo verbale del 12-2-2020 la stessa ribadiva che le già riferite modalità di Per_3 erogazione della prestazione lavorativa (pro delle colleghe: …..tutte le lavoratrici impiegate presso questo P.V. svolgono il mio stesso orari odi lavoro giornaliero e settimanale……).
La lavoratrice (sentita a verbale il 20-2-2020 ed il 10-7-2020) riferiva agli Parte_7
Ispettori di avere lavorato come commessa alla vendita, da ottobre 2019, svolgendo la propria prestazione in sei giorni alla settimana (fruendo di un giorno di riposo infrasettmanale); di avere sempre svolto un orario di lavoro settimanale di 40 ore pur avendo sottoscritto un contratto per 18 ore settimanali. Ancora riferiva di avere percepito una retribuzione mensile di 700 euro, versati parte a mezzo bonifico (….con l'indicazione dell'importo risultante dalla Pt_ busta paga….) e parte in contanti- Anche la riferiva che l'azienda mensilmente richiedeva alle lavoratrici la sottoscrizione di una sche ella quale era dichiarato lo svolgimento di una prestazione lavorativa limitata alle 18 ore settimanali contrattualizzte. Dopo il periodo di Cassa Integrazione (dall'11-3-2020 al 25-5-2020) la dichiarante aveva lavorato dalle 9,00 alle 15,00 o dalle 15,00 all 21,00 per quattro giorni la settimana e dalle 13,00 alle 20,00 per altri due giorni……per complessive 40 ore la settimana…..; ribadiva (verbale 10-7-2020) che la
7 retribuzione le veniva erogata in misura corrispondente al dato indicato in busta paga, oltre ad un rimborso in contanti, sino a raggiungere l'importo di 800 euro mensili.
La lavoratrice (sentita a verbale il 29-1-2020 ed il 6-10-2020) Parte_6 riferiva agli Isp me commessa/cassiera , dal 21-11-2019 , svolgendo la propria prestazione in sei giorni alla settimana (fruendo di un giorno di riposo sempre infrasettimanale); di avere osservato turni di lavoro dalle 9,00 alle 15,00 o dalle 15,00 alle 21,00, salvo il sabato e la domenica, allorquando facciamo turni di lavoro di 8 ore variamente articolati. Anche la riferiva che le altre colleghe impegnate nel medesimo punto Pt_6 vendita (IN A , e (evidentemente Persona_9 Parte_5 Pt_7 [...]
) osservavano lo stesso orario settimanale. La riferiva di avere ricevuto Pt_7 Pt_6 enti mensili di € 650,00, parte dei quali e bonifico di ammontare corrispondente alla busta paga e parte in contanti. Nel secondo verbale (quello del 6-10- 2020) la stessa , ribadito di avere sempre lavorato per complessive 40 ore la settimana Pt_6 faceva (ulteriore) riferimento a , anche essa soggetta al nostro orario di lavoro, Persona_11 distribuito su sei giorni la settimana.
Analogamente (sentita a verbale il 29-9-2020) , la quale riferiva che l'orario Parte_5 di lavoro ( dall 0 ovvero dalle 15,00 alle 21,00; il sabato e la domenica per 8 ore al giorno) era stato osservato non solo da essa ma anche da tutte le lavoratrici impiegate Pt_5 nel punto vendita sino alla temporanea cessaziojne dell'attività dovuta alla pandemia;
all'atto della riapetura (il 16-5-2020) l'orario di lavoro era stato articolato su turni dalle 10,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 18,00. A partire dal 18-6-2020 l'orario di lavoro osservato da tutte le lavoratrici del punto vendita era stato articolato su turni per complessive 40 ore settimanali…..La riferiva di avere ricevuto una retribuzione di € 700,00 (parte dei quali Pt_5 fuori busta) e di to, da dicembre, di € 800,00. Anche la riferiva delle schede che Pt_5 mensilmente il datore di lavoro chiedeva alle lavoratrici di crivere.
Ancora, nei medesimi termini (40 ore settimanali;
retribuzione ricevuta, pari ad € 700,00 sino ad ottobre 2019; di seguito € 800,00 mensili, erogata sul minore orario indicato in contratto, e con parziale versamento in contanti) riferiva la lavoratrice (verbali Persona_9 del 21-2-2020 e del 3-7-2020), anche con riferimento alle coll te anche esse ad erogare un monte ore settimanale di 40 ore.
Negli stessi termini le dichiarazioni rese da (verbali in data 19-2-2020, Persona_5
25-6-2020 e 22-9-2020), la quale eviden prestazione resa, quanto ad orari di lavoro, rispetto alle previsioni formalizzate nel contratto di assunzione sottoscritto, a tempo determinato a dicembre 2018. Esattamente come le altre lavoratrici, la Persona_5 riferiva avere ricevuto emolumenti non corrispondenti alle ore effettivame inizialmente € 560 mensili (nel dicembre 2018 e 2019….), di seguito € 700,00 mensili (parte dei quali fuori busta).
Ed ancora (verbale 19-2-2020) seppure con riferimento al breve periodo di Persona_13 lavoro, ini , la quale faceva riferimento a 40 ore settimanali, svolte su 6 giorni alla settimana (escluso un giorno sempre infrasettimanale di riposo); la quale dichiarava avere- nel mese di gennaio 2020- ricevuto una retribuzione di € 610,00 mediante bonifico ed € 90,00 in contanti;
anche la riferiva della scheda che mensilmente il datore di lavoro Per_6 inviava alle lavoratrici per rare un orario di lavoro corrispondente alle previsioni contrattuali (a TD) e tuttavia inferiore al monte orario effettivo. Negli stessi termini (verbali 26-11-2019 e 25-6-2020) e Persona_4 Parte_3
(verbale 26-10-20
8 Il concordante tenore delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici non lascia dubbi sulla circostanza che la società odierna opponente abbia richiesto alle stesse un numero di ore costantemente diverso e superiore rispetto a quello indicato nelle assunzioni e nelle denunce contributive;
in tal modo sottraendo all' parte della contribuzione dovuta in ragione dei CP_1 maggiori orari di lavoro svolti dalle me .
Diversamente deve ritenersi per l'altra ipotesi al vaglio (la quale, come detto, rileva per l'individuazione del parametro di determinazione della obbligazione retributiva virtuale e, di conseguenza, di quella contributiva): ….ai sensi del d.l. n. 338 del 1989, art. 1, la retribuzione alla base del calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo. La norma sopra richiamata, non si limita a ribadire l'imponibile contributivo si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato (l. n. 153 del 1969, art. 12), ma pone il un ulteriore e diverso principio secondo cui la retribuzione dovuta in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, diversamente, non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. In altre parole, non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva, infatti quest'ultima segue proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro. Cassazione civile sez. lav., 09/06/2023, n.16416
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014). Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1.
Nel caso di specie- benchè la prova della rappresentatività incombe sul datore di lavoro- il verbale unico di accertamento e notificazione n. CA00001/2020-229-01del 27/10/2020 dell'ITL di GL – integralmente non ha offerto i dati di comparazione tra il trattamento CP_2 CP_3 CP_1 concretamente applicato e quello minimale di maggiore favore in ipotesi violato ai fini del calcolo del quantum.
La pretesa dell' va pertanto confermata solo ed esclusivamente con riferimento alla CP_1 obbligazione contributiva portato delle maggiori ore lavorate (e relative sanzioni, applicabili alla fattispecie in esame, la quale riveste gli estremi della evasione). Questa A.G. ha richiesto all'Istituto di stralciare le due pretese. Nella produzione in data 1-10-2024, l' ha ricalcolato- per ciascuna lavoratrice e per CP_1 ciascun periodo- l'ammontare del qua ella propria pretesa comprensiva di sanzioni;
provvedendo in particolare a redigere prospetti per orario di lavoro non dichiarato e sulla base del contratto collettivo invocato dalla stessa parte ricorrente (CCNL ANPIT).
E pertanto la pretesa dell' va rideterminata in € 101.829,00, dei quali € 61.722,00 per CP_1 contribuzione anni 2018, e 2020 ed € 40,107,00 per sanzioni al 28 giugno 2023.
Spese di lite compensate.
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PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie parzialmente la domanda e ridetermina le somme dovute dalla parte ricorrente all' per il titolo in motivazione, in € in € 101.829,00; CP_1
- compensa le spese di lite.
Foggia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ……Per quanto interessa in questa sede, si può sintetizzare affermando che l'ITL ha in tale sede contestato alla società: a) di aver fatto osservare alle dipendenti dei propri punti vendita locali di “Santa Gilla” e “Marconi” un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, a fronte del 18 ore contrattualmente convenute;
b) di aver attribuito alle lavoratrici e un livello di inquadramento inferiore rispetto alle mansioni effettivamente Persona_3 Parte_3 svolte;
c) di aver fatto godere alle dipendenti un periodo di ferie inferiore rispetto a quello previsto dalla legge;
d) di aver applicato il CCNL CISAL-ANPIT, ovvero un contratto collettivo sottoscritto da un sindacato non maggiormente rappresentativo sul piano nazionale……; così in ricorso.