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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6329/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6329 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2019
Promossa da
, residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in virtù di procura speciale alle liti apposta in foglio separato in calce all'atto di opposizione dall'avv. Maria
Antonella Taccori ed elettivamente domiciliato nel suo Studio in Sestu (CA) via Cagliari n. 315;
Opponente
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Tuveri, 54, presso lo studio dell'avv. Carla Corpino che la rappresenta e difende in forza di procura speciale;
Opposta
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale America n° 351, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Grieco ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma al Viale Liegi n. 28 in forza di procura speciale allegata all'atto di costituzione e risposta;
Opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La causa è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari adito accogliere la domanda e per l'effetto:
“in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata ricorrendo tutti i motivi
e presupposti di legge, come spiegato e rilevato in atti;
1 in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la natura chirografaria del credito vantato dal Fondo di
Garanzia a titolo di surroga e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo opposta con conseguente cancellazione del ruolo in opposizione e ordine di ottemperanza nei confronti delle parti opposte – convenute come pure dichiarare la nullità, l'illegittimità della cartella di pagamento n. 025 2019 00018192 58 002, notificata al signor dottor in data 17 giugno 2019 ed, quindi il diritto dell , Parte_1 Controparte_3
Agente della riscossione per le province della Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore ed della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
di procedere ad esecuzione in forza della cartella di pagamento in parola per essere la stessa nulla per le ragioni dedotte in narrativa, con vittoria di spese ed onorari;
Per l'effetto ed in ogni caso: condannare l' , Agente della riscossione per le Controparte_3
province della Regione;
Nell'interesse della opposta : Controparte_1
l'Ill.mo Giudice, rigettata ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, voglia:
1. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella in quanto priva del requisito richiesto per legge, ai fini della concessione;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della domanda avversa, come e se formulata nei confronti dell' CP_5
, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e
[...]
soprattutto in ordine alle spese di lite;
3. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, dichiarare l'Ente titolare del credito Controparte_2
, tenuta a garantire e manlevare da qualsiasi conseguenza per essa
[...] Controparte_1
pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna alle spese di lite;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Carla Corpino ex art. 93
c.p.c..”.
Nell'interesse della opposta : Controparte_2
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dalla parte istante, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
in via cautelare ed istruttoria, respingere l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e dell'impugnata cartella.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato alle controparti, il Sig. ha citato davanti al Tribunale Parte_1 di Cagliari l' e la in Controparte_1 Controparte_2
opposizione alla cartella di pagamento n. 025 2019 00018192 58 02, inviata dalla e notificata Controparte_1
il 17 giugno 2019 a parte attrice per un importo complessivo di 170.758,04 euro.
1.1.In particolare, l'opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- in data 4 febbraio 2015 la società Unicredit leasing s.p.a. stipulava un contratto di locazione finanziaria con la società Proxima Technologies s.r.l. per un prezzo complessivo di € 312.200,00 oltre IVA, per la durata di 144 mesi;
- il finanziamento veniva garantito, in ragione del 70 %, dal Fondo di garanzia di cui alla legge 662/96, gestito dalla
Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a., nonché da fideiussione prestata da fino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di € 479.588,22;
- con R.A.R del 5.12.2016 ed in considerazione del persistente inadempimento della società Controparte_6
veniva comunicata al fideiussore la risoluzione del contratto;
[...] Pt_1
- in data 17.06.2018 veniva notificata al la cartella di pagamento n. 0252019000189258002, ruolo anno 2018 Pt_1
n. 2018/003275, per un importo complessivo da pagare di € 170.752, 16, in qualità responsabile in solido unitamente ai coobbligati Proxima Technologies s.r.l., CP_7 Controparte_8
- la cartella è stata emessa dall' , su incarico della Banca del Mezzogiorno – Medio Controparte_1
Credito Centrale s.p.a. per il credito vantato dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese ex art. 2 comma
100, lett. a della legge 662/1996, a titolo di surroga.
1.2. A fondamento della propria opposizione a precetto, incardinata ex art. 615 c.p.c., ha esposto i seguenti motivi:
- la cartella di pagamento è nulla poiché, a séguito della surroga nei diritti originariamente vantati dal creditore che ha escusso la suddetta garanzia, la avrebbe dovuto avvalersi, nei confronti del responsabile Controparte_2
del pagamento, delle ordinarie forme di tutela processual civilistiche;
- in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni di legge, non è possibile che un credito nato come chirografario possa divenire privilegiato sulla base di un mutamento soggettivo dal lato attivo del rapporto;
- il disposto, ex art. 9, comma 5 D.lgs. 123/1998, attribuisce il privilegio “per le restituzioni di cui al comma 4”, quindi, esclusivamente per l'ipotesi in cui i finanziamenti erogati e garantiti del Fondo siano stati successivamente parzialmente od interamente revocati. Non anche nel caso di inadempimento da parte dell'impresa finanziata dell'obbligo di restituzione delle somme mutuate, come è avvenuto nel caso di specie. L'inadempimento, infatti, proprio in quanto tale, non provoca la revoca del finanziamento, ma solamente la risoluzione del contratto secondo le regole generali;
- l'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33, intervenuta sulla disciplina dettata dal D.lgs. 123/1998, a differenza dell'art. 9 sopracitato riconosce al credito del Fondo di garanzia lo status di credito privilegiato in ragione del fatto che si tratta di credito facente capo alla titolarità del Fondo stesso e, quindi, di natura pubblica. Tale disposto,
3 tuttavia, è una regola innovativa idonea a produrre effetti solo per il futuro. La fattispecie concreta non può essere oggetto di applicazione della Legge n. 33/2005 perché essa è entrata in vigore in data 26 marzo 2015, mentre il finanziamento è stato erogato in febbraio 2015.
2. L , con comparsa di costituzione depositata in data 15.11.2019, si è costituita Controparte_1
in giudizio contestando la domanda attorea.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
- la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto alcuna azione esecutiva o annuncio della stessa è stata posta in essere dall'Agente della Riscossione in forza della suddetta cartella, tale da giustificare la presente opposizione;
- l' non è legittimata passiva in quanto le eccezioni sollevate da parte attrice Controparte_1 riguardano l'esistenza del credito e dovrebbero essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore, quale soggetto al quale spetta la titolarità del credito, non anche contro dell' la quale, essendo competente CP_1
esclusivamente per la formazione e la notifica della cartella, può vedersi opporre solo le eccezioni che riguardano vizi formali della procedura di riscossione;
- in merito all'istanza di sospensione, l'omessa allegazione da parte dell'attore di circostanze concrete e documentate a sostegno del requisito del periculum in mora, comporta che l'avversa istanza di sospensione non possa trovare accoglimento e debba essere rigettata.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2019 si è costituita Banca del Mezzogiorno –
Medio Credito Centrale S.p.A., la quale ha contestato interamente le eccezioni di parte opponente.
3.1. Parte convenuta ha innanzitutto premesso in fatto quanto segue:
- l'attore ha riconosciuto di essersi obbligato, in qualità di garante, alla restituzione del finanziamento eventualmente non restituito dall'obbligata principale. La garanzia è stata rilasciata a prima richiesta, senza la possibilità di sollevare eccezioni;
- non avendo avuto alcun rientro dell'esposizione, né da parte della società finanziata né dal garante Sig. Pt_1
, la banca Unicredit ha escusso la garanzia rilasciata dal Fondo, il quale ha dunque deliberato l'indennizzo in
[...] favore dell'istituto di credito l'11 aprile 2018 ed ha liquidato con valuta 3 maggio 2018, la perdita della Unicredit, nei limiti di legge e di delibera di ammissione alla agevolazione, in ragione dell'importo di euro 135.639,39; Parte_
- la si è surrogata alla Banca acquisendo il diritto a rivalersi sull'impresa e sui garanti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.06.2005 e dell'articolo 8-bis della Legge 24.3.2015
n. 33, che è rubricato specificatamente “potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”.
3.2. La , in punto di diritto, ha dedotto quanto segue: CP_9
- l'opposizione attorea è infondata in ragione di una arbitraria interpretazione dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015
n. 33 e dell'art. 9 del D.lgs. 123/1998;
4 - il credito deve ritenersi privilegiato a seguito di surroga in ragione della necessità di recuperare fondi pubblici, e ciò in quanto, qualora il finanziamento non sia restituito e la banca o ente finanziatore dovesse escutere la garanzia del Fondo, quest'ultimo eroga risorse pubbliche a titolo di indennizzo al finanziatore e deve essere posto nelle più vantaggiose condizioni per il recupero;
- l'art. 9 del D.lgs. 123/1998 deve essere interpretato nel senso da garantire rango privilegiato al credito erogato dal
Fondo nei casi come quello oggetto di questo procedimento;
- la questione è risolta dalla corretta analisi dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 perché essa è di interpretazione autentica della normativa istitutiva del fondo di garanzia e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed afferma in modo perentorio ed inequivoco che il credito agevolativo del Fondo ha natura privilegiata;
- l'istanza cautelare è infondata ed immotivata, in quanto non ricorrono né il fumus né il periculum;
****
4. Con ordinanza depositata in data 20.03.2020, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 dicembre 2019, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 025
2019 00018192 58 02 ed ha fissato l'udienza del 13 gennaio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 10.12.2024 le parti hanno fanno riferimento alle conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento, ed il giudice ha tenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata per le ragioni che seguono.
6.1. Legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Preliminarmente occorre statuire circa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta
. Essa ha affermato che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta citando in Controparte_3 giudizio esclusivamente l'ente , il quale è soggetto distinto dall' . La CP_10 Controparte_1 ragione risiederebbe nel fatto che l'attore ha sollevato eccezioni che riguardano la formazione del ruolo e la successiva iscrizione del contribuente al ruolo, e quindi, questioni attinenti alla stessa esistenza del credito. Pertanto, il soggetto validamente legittimato passivo avrebbe dovuto essere il soggetto titolare del credito, ossia l'Ente
Impositore.
L'eccezione di parte convenuta è infondata.
Sul punto, è sufficiente rammentare il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. La prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, mentre la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi.
5 Per tale ragione la citazione in giudizio nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata correttamente indirizzata anche nei confronti dell' , la quale deve ritenersi legittimata passiva Controparte_11
del seguente procedimento.
6.2 La natura del credito vantato dal Fondo di Garanzia.
Parte_ Nel merito, l'attore ha contestato l'iscrizione a ruolo del credito vantato da come privilegiato e conseguentemente ha chiesto che venga dichiarata la nullità della cartella di pagamento n. 025 2019 00018192 58
002. In particolare, l'opponente ha sostenuto che il credito vantato dal Fondo di Garanzia per le piccole e media imprese, gestito dalla Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale s.p.a., avrebbe in realtà natura chirografaria, in ragione di una corretta interpretazione della disciplina di riferimento, ossia l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998
e l'art.
8-bis d.l. n. 3/2015.
La ricostruzione proposta dall'attore ruota attorno a due punti fondamentali:
a) ad un'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 123/1998, in base alla quale il privilegio oggetto di discussione troverebbe applicazione esclusivamente ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati” nelle ipotesi espressamente previste dalla norma, vale a dire per le restituzioni conseguenti alla revoca degli interventi di sostegno ai sensi del comma 3 o comunque per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria. In sostanza, il privilegio sarebbe operante unicamente nelle ipotesi di erogazioni dirette di denaro e non di rilascio di garanzie, come appunto il caso di specie.
b) ad una lettura dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33 quale norma novativa e avente validità irretroattiva, e come tale non applicabile al caso di specie in quanto Legge n. 33/2015 è entrata in vigore in data 26 marzo 2015, mentre il finanziamento è stato erogato in febbraio 2015.
Entrambe le letture non posso essere condivise.
Parte_ Per quanto concerne il punto sub. a), il credito vantato da ha pacificamente natura privilegiata, trovando applicazione l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998, anche alla luce del disposto dell'art.
8-bis d.l. n. 3/2015 che ne chiarisce il significato e ne definisce la portata. La banca, pertanto, ha legittimamente iscritto a ruolo il credito da recuperare.
In relazione al primo punto a), è opportuno innanzitutto richiamare il dato letterale. Il 5° comma dell'art. 9 del
D.Lgs., n. 123/98 prevede espressamente che “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto, sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto P.D.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni “.
In relazione a questa disposizione sono insorte plurime interpretazioni attorno all'espressione “finanziamento” ed alla portata applicativa del privilegio. Il Tribunale ritiene corretta l'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma 5,
6 d.lgs. 123/98, in quanto maggiormente coerente con la ratio della disposizione e che dimostra l'ampia interpretazione che viene, poi, esplicitata della legge del 2015.
Sul punto, si rammenta che il d.lgs. n. 123/1998 costituisce la disciplina fondamentale degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, sicché le sue disposizioni sono tutte indistintamente applicabili a ciascun intervento pubblico di sostegno alle imprese.
Coerente con questa linea, la Suprema Corte, nel confrontarsi con plurime questioni relative alla problematica se la normativa in parola sia applicabile anche alle prestazioni di garanzia effettuate nell'ambito della sua attività istituzionale volta a favorire i progetti (in quel caso) di internazionalizzazione di piccole e medie imprese, ha sottolineato come il decreto legislativo non detti una definizione del termine finanziamento e che, anzi, le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal decreto legislativo siano espressione di un impianto unitario tendente alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore. In definitiva, emerge che, in riferimento allo specifico tema del privilegio, non vi sono ragioni per giustificare trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste.
Sulla scorta di questo assunto deve essere interpretato l'art. 9 comma 5 del Dlg 123/1998.
Esso ricollega il privilegio al credito per le restituzioni nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo disponendone il recupero a mezzo di iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. Tuttavia, è importante sottolineare che la precisazione introdotta – in particolare l'indicazione che l'agevolazione viene concessa “ai sensi del D.lgs 123/1998” - non introduce un requisito formale in difetto del quale il credito è chirografario, bensì subordina la natura privilegiata del credito restitutorio alla circostanza che il finanziamento, a monte, rientrasse nella categoria degli incentivi di sostegno pubblico alle attività produttive e quindi fosse disciplinato dal citato Decreto. Solo su tale presupposto - di sostanza e non di forma- il privilegio e il recupero tramite ruolo realizzano la finalità di ripristino delle risorse pubbliche messe a disposizione per gli interventi (in questo senso, v. anche la recente sentenza emessa dalla Corte
d'Appello Torino, 23 luglio 2021).
Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi séguito un negozio privatistico di finanziamento (o, come nel caso di specie, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme a uno specifico scopo di interesse pubblicistico. Una deviazione dello scopo, come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato (così la Cassazione n. 23137 del
22.10.2020).
7 Scendendo a valle del ragionamento, non risulta in alcun modo necessaria la sussistenza di una revoca amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998. Ad integrare gli estremi della «revoca» prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998 della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456, comma 2, cod. civ., come pure della diffida di cui 1454 cod. civ. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore da beneficio del termine, emessa dal creditore ai sensi dell'art. 1186 c.c., Parte_ ovvero di azione esecutiva mossa da che si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca.
In definitiva, le ragioni di interesse pubblico supportano l'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma 5, Dlg.
123/1998. Il credito assume il rango di privilegiato a seguito di surroga in ragione della necessità di recuperare fondi pubblici, perché se il finanziamento non è restituito e la banca o ente finanziatore escute la garanzia del Fondo, quest'ultimo eroga risorse pubbliche a titolo di indennizzo al finanziatore e deve essere posto nelle più vantaggiose condizioni per il recupero.
In definitiva, già solo l'interpretazione testé fornita del Dlg. 123/1998 permette di ritenere infondata la domanda attore. Tuttavia, pur volendo disattendere suddetta tesi, la domanda risulta essere infondata per via dell'applicazione della norma di interpretazione autentica rappresentata dall'art.
8-bis della Legge 33/2015, la cui trattazione è riservata al prossimo punto.
In riferimento, poi, al punto sub. b), inerente alla natura di norma novativa della legge del 2015, si ritiene che il citato art.
8-bis abbia effettivamente esplicitato la portata precettiva dell'art. 9, quinto comma del d.lgs n. 123/1998
e non già innovato la disciplina (come invece sostenuto dall'orientamento espresso dall'attore nella sua opposizione).
Le ragioni a supporto di tale conclusione sono molteplici.
L'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33, rubricato specificatamente: “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”, stabilisce che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione”.
L'interpretazione letterale della norma del 2015 permette di affermare che non ci si trovi dinanzi ad una disciplina novativa, poiché nonostante il legislatore non abbia espressamente indicato di offrire un'interpretazione autentica della disposizione del decreto del 1998, rileva la circostanza che il citato art.
8-bis stabilisca che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie […] costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, sia indice della natura non innovativa ma meramente esplicativa del comando contenuto nella disposizione del 1998.
8 Da ultimo, la recente ordinanza 9657/2024 della Corte di Cassazione ribadisce che la norma dell'art.
8-bis legge n.
33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente»
(Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915). Infatti, come già ampiamente ricordato in questa motivazione, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, posto che “le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Tale ricostruzione è coerente con la funzione stessa del Fondo pubblico, il quale con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi.
Quindi, una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo, è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Parte_ In definitiva, deve essere confermato il riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato dalla sulla base dell'applicazione l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998, letto anche alla luce del disposto dell'art.
8-bis d.l. n.
3/2015.
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento.
7. Le spese processuali devono essere poste parzialmente a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo nei minimi dello scaglione di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione fino a
260.000,00 euro (tenuto conto dell'importo della cartella di pagamento opposta), con il riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi liquidate (studio, introduttiva e decisionale). Gli importi di riferimento devono, tuttavia, essere compensati per il 50% tra le parti (per l'importo di euro 2.108,50), in ragione del fatto che, in relazione ad una delle argomentazioni sostenute dalla parte attrice, non può non considerarsi che, all'epoca della presentazione dell'opposizione, esistevano in effetti taluni orientamenti della giurisprudenza di merito (per tutte, Trib. Milano 1° marzo 2018) – in contrasto con la posizione maggioritaria e con i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità
− che avevano concluso per la natura non retroattiva del privilegio concesso dalla citata legge, come sostenuto dall'opponente.
Si dispone, infine, che il rimborso delle spese dovuto all' (euro Controparte_1
2.108,50) sia effettuato in favore del relativo difensore, che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta nell'interesse di Parte_1
Compensa per il 50% le spese di lite e condanna l'opponente a rimborsare alle controparti Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
la restante parte delle spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si liquidano per
[...]
l'importo di euro 2.108,50 in favore di ciascuna di esse per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA
e IVA di legge.
Dispone che il rimborso delle spese dovuto all' sia effettuato in Controparte_1
favore del relativo difensore, che si dichiara antistatario.
Così deciso in Cagliari il 21.03.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6329 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2019
Promossa da
, residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in virtù di procura speciale alle liti apposta in foglio separato in calce all'atto di opposizione dall'avv. Maria
Antonella Taccori ed elettivamente domiciliato nel suo Studio in Sestu (CA) via Cagliari n. 315;
Opponente
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Tuveri, 54, presso lo studio dell'avv. Carla Corpino che la rappresenta e difende in forza di procura speciale;
Opposta
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale America n° 351, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Grieco ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma al Viale Liegi n. 28 in forza di procura speciale allegata all'atto di costituzione e risposta;
Opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La causa è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari adito accogliere la domanda e per l'effetto:
“in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata ricorrendo tutti i motivi
e presupposti di legge, come spiegato e rilevato in atti;
1 in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la natura chirografaria del credito vantato dal Fondo di
Garanzia a titolo di surroga e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo opposta con conseguente cancellazione del ruolo in opposizione e ordine di ottemperanza nei confronti delle parti opposte – convenute come pure dichiarare la nullità, l'illegittimità della cartella di pagamento n. 025 2019 00018192 58 002, notificata al signor dottor in data 17 giugno 2019 ed, quindi il diritto dell , Parte_1 Controparte_3
Agente della riscossione per le province della Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore ed della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
di procedere ad esecuzione in forza della cartella di pagamento in parola per essere la stessa nulla per le ragioni dedotte in narrativa, con vittoria di spese ed onorari;
Per l'effetto ed in ogni caso: condannare l' , Agente della riscossione per le Controparte_3
province della Regione;
Nell'interesse della opposta : Controparte_1
l'Ill.mo Giudice, rigettata ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, voglia:
1. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella in quanto priva del requisito richiesto per legge, ai fini della concessione;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della domanda avversa, come e se formulata nei confronti dell' CP_5
, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e
[...]
soprattutto in ordine alle spese di lite;
3. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, dichiarare l'Ente titolare del credito Controparte_2
, tenuta a garantire e manlevare da qualsiasi conseguenza per essa
[...] Controparte_1
pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna alle spese di lite;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Carla Corpino ex art. 93
c.p.c..”.
Nell'interesse della opposta : Controparte_2
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dalla parte istante, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
in via cautelare ed istruttoria, respingere l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e dell'impugnata cartella.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato alle controparti, il Sig. ha citato davanti al Tribunale Parte_1 di Cagliari l' e la in Controparte_1 Controparte_2
opposizione alla cartella di pagamento n. 025 2019 00018192 58 02, inviata dalla e notificata Controparte_1
il 17 giugno 2019 a parte attrice per un importo complessivo di 170.758,04 euro.
1.1.In particolare, l'opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- in data 4 febbraio 2015 la società Unicredit leasing s.p.a. stipulava un contratto di locazione finanziaria con la società Proxima Technologies s.r.l. per un prezzo complessivo di € 312.200,00 oltre IVA, per la durata di 144 mesi;
- il finanziamento veniva garantito, in ragione del 70 %, dal Fondo di garanzia di cui alla legge 662/96, gestito dalla
Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a., nonché da fideiussione prestata da fino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di € 479.588,22;
- con R.A.R del 5.12.2016 ed in considerazione del persistente inadempimento della società Controparte_6
veniva comunicata al fideiussore la risoluzione del contratto;
[...] Pt_1
- in data 17.06.2018 veniva notificata al la cartella di pagamento n. 0252019000189258002, ruolo anno 2018 Pt_1
n. 2018/003275, per un importo complessivo da pagare di € 170.752, 16, in qualità responsabile in solido unitamente ai coobbligati Proxima Technologies s.r.l., CP_7 Controparte_8
- la cartella è stata emessa dall' , su incarico della Banca del Mezzogiorno – Medio Controparte_1
Credito Centrale s.p.a. per il credito vantato dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese ex art. 2 comma
100, lett. a della legge 662/1996, a titolo di surroga.
1.2. A fondamento della propria opposizione a precetto, incardinata ex art. 615 c.p.c., ha esposto i seguenti motivi:
- la cartella di pagamento è nulla poiché, a séguito della surroga nei diritti originariamente vantati dal creditore che ha escusso la suddetta garanzia, la avrebbe dovuto avvalersi, nei confronti del responsabile Controparte_2
del pagamento, delle ordinarie forme di tutela processual civilistiche;
- in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni di legge, non è possibile che un credito nato come chirografario possa divenire privilegiato sulla base di un mutamento soggettivo dal lato attivo del rapporto;
- il disposto, ex art. 9, comma 5 D.lgs. 123/1998, attribuisce il privilegio “per le restituzioni di cui al comma 4”, quindi, esclusivamente per l'ipotesi in cui i finanziamenti erogati e garantiti del Fondo siano stati successivamente parzialmente od interamente revocati. Non anche nel caso di inadempimento da parte dell'impresa finanziata dell'obbligo di restituzione delle somme mutuate, come è avvenuto nel caso di specie. L'inadempimento, infatti, proprio in quanto tale, non provoca la revoca del finanziamento, ma solamente la risoluzione del contratto secondo le regole generali;
- l'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33, intervenuta sulla disciplina dettata dal D.lgs. 123/1998, a differenza dell'art. 9 sopracitato riconosce al credito del Fondo di garanzia lo status di credito privilegiato in ragione del fatto che si tratta di credito facente capo alla titolarità del Fondo stesso e, quindi, di natura pubblica. Tale disposto,
3 tuttavia, è una regola innovativa idonea a produrre effetti solo per il futuro. La fattispecie concreta non può essere oggetto di applicazione della Legge n. 33/2005 perché essa è entrata in vigore in data 26 marzo 2015, mentre il finanziamento è stato erogato in febbraio 2015.
2. L , con comparsa di costituzione depositata in data 15.11.2019, si è costituita Controparte_1
in giudizio contestando la domanda attorea.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
- la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto alcuna azione esecutiva o annuncio della stessa è stata posta in essere dall'Agente della Riscossione in forza della suddetta cartella, tale da giustificare la presente opposizione;
- l' non è legittimata passiva in quanto le eccezioni sollevate da parte attrice Controparte_1 riguardano l'esistenza del credito e dovrebbero essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore, quale soggetto al quale spetta la titolarità del credito, non anche contro dell' la quale, essendo competente CP_1
esclusivamente per la formazione e la notifica della cartella, può vedersi opporre solo le eccezioni che riguardano vizi formali della procedura di riscossione;
- in merito all'istanza di sospensione, l'omessa allegazione da parte dell'attore di circostanze concrete e documentate a sostegno del requisito del periculum in mora, comporta che l'avversa istanza di sospensione non possa trovare accoglimento e debba essere rigettata.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2019 si è costituita Banca del Mezzogiorno –
Medio Credito Centrale S.p.A., la quale ha contestato interamente le eccezioni di parte opponente.
3.1. Parte convenuta ha innanzitutto premesso in fatto quanto segue:
- l'attore ha riconosciuto di essersi obbligato, in qualità di garante, alla restituzione del finanziamento eventualmente non restituito dall'obbligata principale. La garanzia è stata rilasciata a prima richiesta, senza la possibilità di sollevare eccezioni;
- non avendo avuto alcun rientro dell'esposizione, né da parte della società finanziata né dal garante Sig. Pt_1
, la banca Unicredit ha escusso la garanzia rilasciata dal Fondo, il quale ha dunque deliberato l'indennizzo in
[...] favore dell'istituto di credito l'11 aprile 2018 ed ha liquidato con valuta 3 maggio 2018, la perdita della Unicredit, nei limiti di legge e di delibera di ammissione alla agevolazione, in ragione dell'importo di euro 135.639,39; Parte_
- la si è surrogata alla Banca acquisendo il diritto a rivalersi sull'impresa e sui garanti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.06.2005 e dell'articolo 8-bis della Legge 24.3.2015
n. 33, che è rubricato specificatamente “potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”.
3.2. La , in punto di diritto, ha dedotto quanto segue: CP_9
- l'opposizione attorea è infondata in ragione di una arbitraria interpretazione dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015
n. 33 e dell'art. 9 del D.lgs. 123/1998;
4 - il credito deve ritenersi privilegiato a seguito di surroga in ragione della necessità di recuperare fondi pubblici, e ciò in quanto, qualora il finanziamento non sia restituito e la banca o ente finanziatore dovesse escutere la garanzia del Fondo, quest'ultimo eroga risorse pubbliche a titolo di indennizzo al finanziatore e deve essere posto nelle più vantaggiose condizioni per il recupero;
- l'art. 9 del D.lgs. 123/1998 deve essere interpretato nel senso da garantire rango privilegiato al credito erogato dal
Fondo nei casi come quello oggetto di questo procedimento;
- la questione è risolta dalla corretta analisi dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 perché essa è di interpretazione autentica della normativa istitutiva del fondo di garanzia e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed afferma in modo perentorio ed inequivoco che il credito agevolativo del Fondo ha natura privilegiata;
- l'istanza cautelare è infondata ed immotivata, in quanto non ricorrono né il fumus né il periculum;
****
4. Con ordinanza depositata in data 20.03.2020, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 dicembre 2019, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 025
2019 00018192 58 02 ed ha fissato l'udienza del 13 gennaio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 10.12.2024 le parti hanno fanno riferimento alle conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento, ed il giudice ha tenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata per le ragioni che seguono.
6.1. Legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Preliminarmente occorre statuire circa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta
. Essa ha affermato che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta citando in Controparte_3 giudizio esclusivamente l'ente , il quale è soggetto distinto dall' . La CP_10 Controparte_1 ragione risiederebbe nel fatto che l'attore ha sollevato eccezioni che riguardano la formazione del ruolo e la successiva iscrizione del contribuente al ruolo, e quindi, questioni attinenti alla stessa esistenza del credito. Pertanto, il soggetto validamente legittimato passivo avrebbe dovuto essere il soggetto titolare del credito, ossia l'Ente
Impositore.
L'eccezione di parte convenuta è infondata.
Sul punto, è sufficiente rammentare il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. La prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, mentre la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi.
5 Per tale ragione la citazione in giudizio nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata correttamente indirizzata anche nei confronti dell' , la quale deve ritenersi legittimata passiva Controparte_11
del seguente procedimento.
6.2 La natura del credito vantato dal Fondo di Garanzia.
Parte_ Nel merito, l'attore ha contestato l'iscrizione a ruolo del credito vantato da come privilegiato e conseguentemente ha chiesto che venga dichiarata la nullità della cartella di pagamento n. 025 2019 00018192 58
002. In particolare, l'opponente ha sostenuto che il credito vantato dal Fondo di Garanzia per le piccole e media imprese, gestito dalla Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale s.p.a., avrebbe in realtà natura chirografaria, in ragione di una corretta interpretazione della disciplina di riferimento, ossia l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998
e l'art.
8-bis d.l. n. 3/2015.
La ricostruzione proposta dall'attore ruota attorno a due punti fondamentali:
a) ad un'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 123/1998, in base alla quale il privilegio oggetto di discussione troverebbe applicazione esclusivamente ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati” nelle ipotesi espressamente previste dalla norma, vale a dire per le restituzioni conseguenti alla revoca degli interventi di sostegno ai sensi del comma 3 o comunque per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria. In sostanza, il privilegio sarebbe operante unicamente nelle ipotesi di erogazioni dirette di denaro e non di rilascio di garanzie, come appunto il caso di specie.
b) ad una lettura dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33 quale norma novativa e avente validità irretroattiva, e come tale non applicabile al caso di specie in quanto Legge n. 33/2015 è entrata in vigore in data 26 marzo 2015, mentre il finanziamento è stato erogato in febbraio 2015.
Entrambe le letture non posso essere condivise.
Parte_ Per quanto concerne il punto sub. a), il credito vantato da ha pacificamente natura privilegiata, trovando applicazione l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998, anche alla luce del disposto dell'art.
8-bis d.l. n. 3/2015 che ne chiarisce il significato e ne definisce la portata. La banca, pertanto, ha legittimamente iscritto a ruolo il credito da recuperare.
In relazione al primo punto a), è opportuno innanzitutto richiamare il dato letterale. Il 5° comma dell'art. 9 del
D.Lgs., n. 123/98 prevede espressamente che “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto, sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto P.D.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni “.
In relazione a questa disposizione sono insorte plurime interpretazioni attorno all'espressione “finanziamento” ed alla portata applicativa del privilegio. Il Tribunale ritiene corretta l'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma 5,
6 d.lgs. 123/98, in quanto maggiormente coerente con la ratio della disposizione e che dimostra l'ampia interpretazione che viene, poi, esplicitata della legge del 2015.
Sul punto, si rammenta che il d.lgs. n. 123/1998 costituisce la disciplina fondamentale degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, sicché le sue disposizioni sono tutte indistintamente applicabili a ciascun intervento pubblico di sostegno alle imprese.
Coerente con questa linea, la Suprema Corte, nel confrontarsi con plurime questioni relative alla problematica se la normativa in parola sia applicabile anche alle prestazioni di garanzia effettuate nell'ambito della sua attività istituzionale volta a favorire i progetti (in quel caso) di internazionalizzazione di piccole e medie imprese, ha sottolineato come il decreto legislativo non detti una definizione del termine finanziamento e che, anzi, le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal decreto legislativo siano espressione di un impianto unitario tendente alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore. In definitiva, emerge che, in riferimento allo specifico tema del privilegio, non vi sono ragioni per giustificare trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste.
Sulla scorta di questo assunto deve essere interpretato l'art. 9 comma 5 del Dlg 123/1998.
Esso ricollega il privilegio al credito per le restituzioni nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo disponendone il recupero a mezzo di iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. Tuttavia, è importante sottolineare che la precisazione introdotta – in particolare l'indicazione che l'agevolazione viene concessa “ai sensi del D.lgs 123/1998” - non introduce un requisito formale in difetto del quale il credito è chirografario, bensì subordina la natura privilegiata del credito restitutorio alla circostanza che il finanziamento, a monte, rientrasse nella categoria degli incentivi di sostegno pubblico alle attività produttive e quindi fosse disciplinato dal citato Decreto. Solo su tale presupposto - di sostanza e non di forma- il privilegio e il recupero tramite ruolo realizzano la finalità di ripristino delle risorse pubbliche messe a disposizione per gli interventi (in questo senso, v. anche la recente sentenza emessa dalla Corte
d'Appello Torino, 23 luglio 2021).
Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi séguito un negozio privatistico di finanziamento (o, come nel caso di specie, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme a uno specifico scopo di interesse pubblicistico. Una deviazione dello scopo, come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato (così la Cassazione n. 23137 del
22.10.2020).
7 Scendendo a valle del ragionamento, non risulta in alcun modo necessaria la sussistenza di una revoca amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998. Ad integrare gli estremi della «revoca» prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998 della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456, comma 2, cod. civ., come pure della diffida di cui 1454 cod. civ. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore da beneficio del termine, emessa dal creditore ai sensi dell'art. 1186 c.c., Parte_ ovvero di azione esecutiva mossa da che si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca.
In definitiva, le ragioni di interesse pubblico supportano l'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma 5, Dlg.
123/1998. Il credito assume il rango di privilegiato a seguito di surroga in ragione della necessità di recuperare fondi pubblici, perché se il finanziamento non è restituito e la banca o ente finanziatore escute la garanzia del Fondo, quest'ultimo eroga risorse pubbliche a titolo di indennizzo al finanziatore e deve essere posto nelle più vantaggiose condizioni per il recupero.
In definitiva, già solo l'interpretazione testé fornita del Dlg. 123/1998 permette di ritenere infondata la domanda attore. Tuttavia, pur volendo disattendere suddetta tesi, la domanda risulta essere infondata per via dell'applicazione della norma di interpretazione autentica rappresentata dall'art.
8-bis della Legge 33/2015, la cui trattazione è riservata al prossimo punto.
In riferimento, poi, al punto sub. b), inerente alla natura di norma novativa della legge del 2015, si ritiene che il citato art.
8-bis abbia effettivamente esplicitato la portata precettiva dell'art. 9, quinto comma del d.lgs n. 123/1998
e non già innovato la disciplina (come invece sostenuto dall'orientamento espresso dall'attore nella sua opposizione).
Le ragioni a supporto di tale conclusione sono molteplici.
L'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33, rubricato specificatamente: “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”, stabilisce che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione”.
L'interpretazione letterale della norma del 2015 permette di affermare che non ci si trovi dinanzi ad una disciplina novativa, poiché nonostante il legislatore non abbia espressamente indicato di offrire un'interpretazione autentica della disposizione del decreto del 1998, rileva la circostanza che il citato art.
8-bis stabilisca che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie […] costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, sia indice della natura non innovativa ma meramente esplicativa del comando contenuto nella disposizione del 1998.
8 Da ultimo, la recente ordinanza 9657/2024 della Corte di Cassazione ribadisce che la norma dell'art.
8-bis legge n.
33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente»
(Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915). Infatti, come già ampiamente ricordato in questa motivazione, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, posto che “le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Tale ricostruzione è coerente con la funzione stessa del Fondo pubblico, il quale con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi.
Quindi, una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo, è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Parte_ In definitiva, deve essere confermato il riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato dalla sulla base dell'applicazione l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998, letto anche alla luce del disposto dell'art.
8-bis d.l. n.
3/2015.
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento.
7. Le spese processuali devono essere poste parzialmente a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo nei minimi dello scaglione di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione fino a
260.000,00 euro (tenuto conto dell'importo della cartella di pagamento opposta), con il riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi liquidate (studio, introduttiva e decisionale). Gli importi di riferimento devono, tuttavia, essere compensati per il 50% tra le parti (per l'importo di euro 2.108,50), in ragione del fatto che, in relazione ad una delle argomentazioni sostenute dalla parte attrice, non può non considerarsi che, all'epoca della presentazione dell'opposizione, esistevano in effetti taluni orientamenti della giurisprudenza di merito (per tutte, Trib. Milano 1° marzo 2018) – in contrasto con la posizione maggioritaria e con i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità
− che avevano concluso per la natura non retroattiva del privilegio concesso dalla citata legge, come sostenuto dall'opponente.
Si dispone, infine, che il rimborso delle spese dovuto all' (euro Controparte_1
2.108,50) sia effettuato in favore del relativo difensore, che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta nell'interesse di Parte_1
Compensa per il 50% le spese di lite e condanna l'opponente a rimborsare alle controparti Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
la restante parte delle spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si liquidano per
[...]
l'importo di euro 2.108,50 in favore di ciascuna di esse per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA
e IVA di legge.
Dispone che il rimborso delle spese dovuto all' sia effettuato in Controparte_1
favore del relativo difensore, che si dichiara antistatario.
Così deciso in Cagliari il 21.03.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
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