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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 692 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2018, e vertente tra
- rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Nicoletta in virtù di Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone, Via V.
Frontiera n. 3;
- appellante principale contro
- , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gallo in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Castellammare di Stabia, Via Salita Ponte Scanzano n. 10;
- appellata-appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
1) confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce la responsabilità dei sanitari del reparto di Chirurgia del CP_2 [...]
in relazione all'intervento chirurgico Controparte_3 eseguito in data 19.06.2006 al sig. meglio descritto in narrativa, Parte_1 condannare l'appellata al risarcimento degli ulteriori e non riconosciuti danni, patrimoniali e non, subiti dal sig. nella misura che verrà stabilita dalle Parte_1 risultanze dell'espletanda ctu e/o ex art. 2056 cod. civ. in relazione agli artt. 1223 e
1226 cod. civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) con vittoria di spese e compensi legali. - Per l'appellato-appellante incidentale: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via principale, rigettare l'appello principale e, per effetto dello spiegato appello incidentale, riformare integralmente la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la totale assenza di responsabilità in capo all'
[...]
per quanto occorso al sig. per le Controparte_1 Parte_1 motivazioni di cui in narrativa del presente atto. Di conseguenza, dunque, in via incidentale, condannare il sig. a restituire alla scrivente Parte_1 [...]
quanto questa eventualmente Parte_2 verserà nelle more per sorte capitale, spese e competenze di giudizio;
2) in subordine, sempre in via incidentale, in caso di conferma di responsabilità e/o obbligazione risarcitoria in capo all' Parte_2 nei confronti del sig. ridurre nei limiti dell'equo e del
[...] Parte_1 provato la somma dovuta al sig. a titolo di risarcimento danni, limitando Pt_1
l'esposizione dell' previo accertamento dell'effettivo Controparte_1 contributo causale della stessa per i danni ad oggi residuati al discendenti Pt_1 dall'evento traumatico che ha visto protagonista lo stesso negli anni 2000;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., notificato in data 25-2-2015, a seguito di ordinanza con cui la Corte di Cassazione in data 24-12-2024 confermava la sussistenza della competenza territoriale in ordine alla presente controversia in capo al Tribunale Civile di Crotone, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 medesimo l' , per ivi Controparte_1 sentirla condannare, previo accertamento della colpa professionale del reparto di
Chirurgia della Mano della struttura ospedaliera convenuta, al risarcimento dei danni subiti, sub specie di danni patrimoniali e non patrimoniali.
A fondamento della domanda l'attore deduceva:
- di essere stato sottoposto in data 19-6-2006 ad intervento chirurgico presso il reparto di Chirurgia della Mano – – Parte_2 [...]
consistito in Controparte_4 asportazioni multiple di corpi estranei alla mano sinistra e neuroma al II dito;
- che l'intervento non era stato di particolare complessità e che l'importo pagato ammontava ad €uro 2.580,75; - di aver eseguito, prima dell'intervento, visita specialistica, per la quale ha versato un importo di €uro 207,81;
- di non aver riscontrato, dopo l'intervento, alcun beneficio sia in termini di aspettative che di miglioramento della qualità della vita, e di aver avuto difficoltà, invece, nell'espletamento della propria attività lavorativa di autista presso la
[...] di Crotone;
Parte_3
- di essere venuto a conoscenza, eseguiti alcuni accertamenti successivamente all'operazione, della persistente presenza di corpi estranei nella mano sinistra.
Si costituiva con comparsa depositata il 4-5-2015 l' Controparte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere
[...] dall'attore, in quanto erano trascorsi più di cinque anni dall'intervento chirurgico, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande da lui formulate, in quanto sfornite di prova e generiche nell'individuazione dei danni subiti.
Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti, concessi alle medesime i termini ex art. 183, comma 6. n. 2., c.p.c., e provvedutosi come da ordinanza in atti in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle suddette, nel prosieguo la causa veniva istruita a mezzo di espletamento di consulenza medico legale, con la nomina del Dott. al quale era stato dato incarico di rispondere ai seguenti Persona_1 quesiti:
“Illustri il CTU, sulla base della lettura della documentazione in atti, in modo analitico, l'intervento chirurgico subito da il 19.6.2006 presso il Parte_1 reparto di Chirurgia Controparte_5
indicando
[...] specificatamente se, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto, sia stato adeguato secondo le regole dell'arte medica;
descriva, quindi, laddove ritenga inadeguato l'intervento chirurgico, quale sarebbe dovuta essere la condotta della struttura convenuta nel presente giudizio;
nel caso in cui accerti le dedotte omissioni, chiarisca il c.t.u. se i danni subiti dal paziente possano dirsi eziologicamente collegati alle predette omissioni.”
All'esito, dunque, del deposito agli atti della relazione peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, sulla base delle rispettive conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata in data 17-1-2018 n. 91, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda giudiziale dell'attore, accertava la responsabilità dell' Controparte_6 per professionale e, per l'effetto, condannava la medesima al
[...] CP_7 risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di per la somma Parte_1 pari ad €uro 3.645,98 con interessi come per legge, oltre che, sub specie di danno patrimoniale, €uro 2.420,00 per le spese mediche sostenute ed ulteriori €uro 2.420,00 per spese da sostenersi, nonché alla rifusione delle spese di lite e di quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello mediante atto di citazione notificato in data 3-4-2018, Parte_1 censurandone le statuizioni con essa adottate per avere il giudice di primo grado erroneamente confermato la sussistenza a proprio carico di una invalidità permanente in ragione della limitata percentuale del 3%, per come riconosciuta dal
Ctu quale conseguenza del pregiudizio subito a causa dell'intervento chirurgico descritto in atti.
In particolare, l'appellante sosteneva che, pur avendo nella specie correttamente accertato la responsabilità dell' in base alle norme dettate dal Controparte_1 codice civile in materia di obbligazioni contrattuali, il giudice di prime cure non avesse tuttavia considerato alcuni fattori per l'esatta quantificazione del danno subito, tra i quali figuravano, a suo dire, “la compromissione della funzione di pinza
e della presa della mano sinistra che ha reso difficile l'espletamento della sua attività di autista”.
Censurava, in secondo luogo, l'appellante la decisione impugnata anche sotto il dedotto profilo della violazione dell'art. 196 c.p.c. per non avere il Giudice di primo grado disposto la rinnovazione della Ctu nei termini da lui invocati in quella sede, e ciò non solo perché la stessa risultava affetta da incongruenze e contraddizioni, ma anche perché in base ad essa il giudice avrebbe dovuto riconoscere in suo favore una invalidità nella misura almeno dell'8-10%, visto che dei disturbi sopra descritti egli prima dell'intervento a cui era stato sottoposto nella vicenda non ne soffriva o comunque ne soffriva in misura minore, e quindi operare correttamente, previo accertamento della sussistenza nel caso concreto del c.d. danno iatrogeno, il calcolo differenziale del danno medesimo.
Concludeva, pertanto, invocando la parziale riforma della sentenza nei termini di cui alle rassegnate richieste finali come meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 15-6-2018, si costituiva l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame, di cui chiedeva il rigetto, e, al contempo, per proporre a sua volta appello incidentale avverso la medesima pronuncia, sul rilievo dell'assenza di responsabilità a proprio carico circa la causazione del sinistro occorso a la cui domanda risultava, a dire Parte_1 di essa parte, infondata sia nell'an che nel quantum, posta l'insufficienza degli elementi probatori acquisiti in sede di primo grado, sui quali si era strutturata la decisione impugnata.
Quanto all'an, l'appellante incidentale asseriva che la sentenza de qua fosse meritevole di riforma alla luce della mancata rilevazione da parte del Giudice di prime cure della lacunosità e contraddittorietà della Ctu espletata dal Dott. Per_1 della quale, per tali ragioni, chiedeva la rinnovazione.
Evidenziava l'appellante incidentale in argomento come nella predetta consulenza dapprima fosse stato riconosciuto in maniera pacifica che la causa del sinistro risiedesse nell'incidente nel pregresso occorso al a causa dello scoppio di Pt_1 un barattolo di vetro, mentre poi, invece, si fosse affermato che, nonostante l'intervento dei sanitari non fosse stato eseguito nel rispetto delle regole dell'arte in quanto non aveva eliminato totalmente i corpi estranei dalla mano del predetto,
l'operato dello stesso personale sanitario non avesse comunque determinato o causato un peggioramento delle sue condizioni cliniche.
Alla luce di ciò parte appellante incidentale riteneva che nel caso concreto non fossero stati integrati gli estremi di una responsabilità professionale medica, vista anche la mancanza di prova da parte del danneggiato dell'omissione “qualificata”, nonché del nesso di causalità tra la condotta ascritta alla struttura ospedaliera e il danno a lui derivato.
Riguardo al quantum, invece, l' appellata-appellante Controparte_1 incidentale lamentava l'errata quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, sulla base della consulenza medico-legale, assumendo che il riconoscimento del 3% come danno biologico e di un 1/3 come danno morale (quantificato in €uro
3.645,98), cui era stata aggiunta la somma di €uro 2.420,00 (spese mediche sostenute) come danno patrimoniale, avesse determinato una ingiustificata duplicazione della posta risarcibile per la controparte.
Concludeva, pertanto, l'appellante incidentale chiedendo che la Corte, in totale riforma della sentenza di primo grado e previo accertamento dell'assenza di responsabilità in relazione al sinistro descritto in atti, rigettasse la domanda di risarcimento del danno proposta dal , con vittoria di spese, diritti ed onorari Pt_1 per il doppio grado di giudizio, o in subordine, in caso di conferma della responsabilità, per la riduzione nei limiti dell'equo della somma dovuta allo stesso. Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti e provvedutosi in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti come da ordinanza in atti, con la quale la
Corte riteneva non necessario ai fini della decisione procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale espletata in primo grado, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-3-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, ambedue le impugnazioni interposte avverso la decisione di primo grado, rispettivamente, in via principale dall'appellante e in Parte_1 via incidentale dall'appellata Controparte_1
sono infondate e, come tali, da rigettare.
[...]
Occorre per essenziali ragioni di pregiudizialità logica prendere le mosse dalla disamina dell'appello incidentale a mezzo del quale l appellata Controparte_1 ha censurato in primo luogo la pronuncia gravata nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza nell'an della pretesa risarcitoria azionata in primo grado dal Parte_1 sulla scorta dell'affermazione, a suo dire non corretta, della responsabilità in
[...] relazione alla condotta posta in essere dai sanitari coinvolti in occasione dell'intervento medico-chirurgico eseguito sul predetto nella vicenda, laddove in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in quella sede alla stregua delle cui conclusioni valutative, secondo le quali per l'appunto nel caso di specie l'operato messo in atto nell'occorso dal personale sanitario non aveva comunque determinato o causato un peggioramento del condizioni cliniche del paziente, si sarebbe dovuta invece escludere la sussistenza di verun nesso causale tra la condotta ascritta alla struttura ospedaliera e il danno lamentato dal medesimo.
A parere del Collegio giudicante, gli assunti esplicitati dall' Controparte_1 sopra citata a sostegno del proposto gravame non possono essere condivisi, dovendo per contro ritenersi che le statuizioni sul punto adottate dal giudice di prime cure abbiano trovato ampia conferma nel complesso delle emergenze istruttorie acquisite in esito al giudizio e, segnatamente, degli esiti accertativi conseguiti dalla disposta Ctu, per come in maniera corretta recepiti, interpretati e valutati a fondamento della sentenza impugnata.
Ed invero, risulta acclarato sulla base degli atti di causa in merito alla vicenda clinica del come il predetto si fosse sottoposto in data 19-6-2006 presso il Parte_1
Reparto di Chirurgia del Policlinico di ad intervento chirurgico CP_2 CP_1 per l'asportazione dalla mano sinistra di corpi estranei ritenuti in conseguenza dell'infortunio occorsogli tempo prima a causa dello scoppio di un barattolo di vetro e come, in esito al suddetto intervento durante il quale alla stregua della descrizione contenuta nella pertinente cartella clinica si era proceduto alla rimozione di vari frammenti di vetro rimasti incapsulati nel pollice, alla base del 4° dito e in corrispondenza dello spazio di Web, oltre che di un neuroma al secondo dito, si fosse potuto diagnosticare a carico del paziente attraverso l'esame obiettivo dell'arto eseguito con apposita visita e la successiva indagine strumentale di natura ecografica la permanente persistenza di aree di ritenzione di piccoli corpi associate a sintomatologia dolorosa, localizzate all'altezza dell'interfalangea del pollice, del primo spazio interdigitale, della base del secondo dito e, infine, della zona metacarpo-falangea del quarto dito.
Sulla scorta di siffatti elementi, dunque, il Ctu di primo grado giungeva nell'elaborato a sua firma a verificare l'avvenuta non corretta esecuzione in conformità delle specifiche leges artis per esso dettate dell'intervento chirurgico al quale il era stato sottoposto, per essersi colposamente omesso da parte del Pt_1 personale sanitario operante in occasione di quest'ultimo di asportare dai tessuti della mano la totalità dei corpi estranei ritenuti, individuando altresì con riferimento al caso concreto l'efficienza sotto il profilo del determinismo causale della suindicata condotta omissiva rispetto al mancato conseguimento del risultato atteso di riduzione e, dunque, di miglioramento dell'incidenza dei postumi invalidanti già residuati a carico del paziente in dipendenza dell'incidente in precedenza subito.
Concludeva, pertanto, il predetto ausiliario rassegnando il responso finale secondo cui l'operato dei sanitari della struttura ospedaliera coinvolti nella vicenda avesse concorso sul piano eziologico al perdurare ai danni del delle Parte_1 conseguenze pregiudizievoli connessi agli inconvenienti della ritenzione dei corpi estranei nella mano in termini di dolenzia, disturbi della sensibilità e limitazioni funzionali, così da potersi configurare sul punto gli estremi di una corresponsabilità per l'esito finale sfavorevole di persistenza del danno, anche in difetto di prova circa l'ascrivibilità dell'evento a caso fortuito ovvero a forza maggiore. Sulla base del chiaro ed inequivoco tenore delle risultanze della Ctu medico-legale di primo grado appena riportate, né altrimenti resistite da alcun altro elemento istruttorio di segno contrario, dunque, la pronuncia impugnata non può che ritenersi in tema del tutto immune da censura, in quanto perfettamente aderente alla ricostruzione dei fatti e al correlativo inquadramento tecnico-giuridico degli stessi insuscettibili per tutte le ragioni sopra esposte di prestarsi ad alternative interpretazioni.
Per quel che riguarda, inoltre, le ulteriori doglianze sollevate nelle impugnazioni in esame che investono per ragioni tra loro contrapposte la determinazione del quantum risarcitorio riconosciuto in favore del operata nella decisione di Parte_1 primo grado, ancora una volta questa Corte reputa indistintamente di doverne ravvisare l'infondatezza.
Di nessun pregio si atteggiano, infatti, i rilievi addotti sul punto dall'appellante principale predetto sulla base della considerazione dell'erroneità della percentuale di invalidità permanente residuata a proprio carico dall'intervento chirurgico in discussione per come individuata dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado in ragione della ridotta misura del 3%, in quanto a dire del medesimo scaturita dalla omessa adeguata valutazione a tale scopo del complessivo e ben più grave quadro di menomazione funzionale dell'arto interessato di cui lo stesso ausiliario aveva nella specie dato dimostrazione all'atto della formulazione nel corso delle operazioni peritali nei suoi confronti di diagnosi di esiti di ferita da scoppio alla mano sinistra con corpi estranei ritenuti e parzialmente rimossi, con ulteriore significativo riscontro di: “…..residui deficit funzionali, disturbi trofico-sensitivi, compromissione della funzione di pinza e della presa….”.
Ed invero, giova opporre in argomento come il Ctu abbia correttamente tenuto conto in sede di determinazione della percentuale di invalidità suscettibile nel caso in esame di ristoro in favore del paziente della circostanza che la situazione di menomazione fisica accertata sulla persona del predetto fosse da imputare primariamente ovvero in ogni caso anche all'incidente di cui il medesimo era rimasto vittima diversi anni prima a causa dello scoppio di un barattolo di vetro che teneva in mano, così da averne fatto discendere la necessità in sede di individuazione di essa di parametrarne la concreta entità alla invalidità eonnessa alla sola porzione di danno biologico complessivo che non era stata emendata in conseguenza della non completa asportazione dei corpi estranei ritenuti con l'intervento operatorio dedotto in causa. D'altra parte, la valutazione di assoluta congruità della percentuale di invalidità permanente in questione nei termini accertati in atti e recepiti nella pronuncia gravata appare corroborata, altresì, malgrado il difetto di acquisizione di elementi certi in ordine a quali fossero effettivamente le condizioni del paziente prima della sottoposizione ad intervento, dalla considerazione che detto trattamento chirurgico sia per la sua natura, che comunque per il risultato favorevole sia pure solo parziale conseguito, non poteva che averne migliorato anche se in misura limitata la situazione rispetto al pregresso, essendo quindi ragionevole desumere da ciò che le lamentate menomazioni fisiche fossero preesistenti ad esso, oltre che più gravi di quelle riscontrate all'epoca della espletata Ctu, anche se comunque rivelatesi tali non da avere mai impedito al nel passato di attendere normalmente alle proprie Pt_1 occupazioni quotidiane, non avendo costui neppure negato di avere continuato a svolgere regolare attività lavorativa di autista di camion all'indomani dell'originario infortunio occorsogli sin dall'anno 2000.
Né alcun dato probatorio utile può altrimenti ricavarsi dalle emergenze di causa idoneo a supportare l'eventualità che l'intervento in questione sia stato la causa diretta delle compromissioni funzionali alla mano sinistra riportate dal paziente, atteso che, a prescindere dalla verificata rimozione solo parziale dei frammenti di vetro ritenuti nell'arto in esito ad esso, con riferimento a detto trattamento, di cui è stata peraltro positivamente affermata l'indicazione secondo la scienza medica rispetto alla patologia dal medesimo lamentata, non risultano in alcun modo accertate, né tanto meno allegate da parte attrice in prime cure tra gli addebiti mossi al personale sanitario operante, la non corretta esecuzione dal punto di vista delle prescritte modalità di tecnica chirurgica ovvero l'insorgenza di complicanze in fase post-operatoria prevedibili ed evitabili.
Altrettanto meritevoli di essere disattesi sono, infine, le doglienze addotte dalla struttura sanitaria appellata-appellante incidentale avverso la quantificazione a dire della stessa erroneamente liquidata per eccesso, in virtù di una operata arbitraria e ingiustificata duplicazione, della somma riconosciuta con la sentenza impugnata in favore di controparte a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, essendo di contro risolutivo osservare come l'ammontare dell'importo in questione sia da considerare frutto di una determinazione effettuata in conformità delle risultanze documentali acquisite in atti in merito ai costi sostenuti dal paziente per la sottoposizione al trattamento chirurgico risultato in esito al giudizio non correttamente eseguito, nonché a quelli aggiuntivi che il medesimo si era ritrovato costretto in forza di ciò a sostenere in dipendenza della necessaria sottoposizione ad un nuovo intervento, onde conseguire l'eliminazione delle problematiche pregiudizievoli per la sua integrità fisica che a causa della errata condotta dei sanitari operanti il primo non era riuscito a risolvere.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto sia dell'appello principale, che dell'appello incidentale, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre tra le suddette la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 3-4-2018, e sull'appello incidentale proposto dall' citata con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata il 15-6-2018, avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata in data 17-1-
2018 n. 91, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 692 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2018, e vertente tra
- rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Nicoletta in virtù di Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone, Via V.
Frontiera n. 3;
- appellante principale contro
- , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gallo in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Castellammare di Stabia, Via Salita Ponte Scanzano n. 10;
- appellata-appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
1) confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce la responsabilità dei sanitari del reparto di Chirurgia del CP_2 [...]
in relazione all'intervento chirurgico Controparte_3 eseguito in data 19.06.2006 al sig. meglio descritto in narrativa, Parte_1 condannare l'appellata al risarcimento degli ulteriori e non riconosciuti danni, patrimoniali e non, subiti dal sig. nella misura che verrà stabilita dalle Parte_1 risultanze dell'espletanda ctu e/o ex art. 2056 cod. civ. in relazione agli artt. 1223 e
1226 cod. civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) con vittoria di spese e compensi legali. - Per l'appellato-appellante incidentale: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via principale, rigettare l'appello principale e, per effetto dello spiegato appello incidentale, riformare integralmente la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la totale assenza di responsabilità in capo all'
[...]
per quanto occorso al sig. per le Controparte_1 Parte_1 motivazioni di cui in narrativa del presente atto. Di conseguenza, dunque, in via incidentale, condannare il sig. a restituire alla scrivente Parte_1 [...]
quanto questa eventualmente Parte_2 verserà nelle more per sorte capitale, spese e competenze di giudizio;
2) in subordine, sempre in via incidentale, in caso di conferma di responsabilità e/o obbligazione risarcitoria in capo all' Parte_2 nei confronti del sig. ridurre nei limiti dell'equo e del
[...] Parte_1 provato la somma dovuta al sig. a titolo di risarcimento danni, limitando Pt_1
l'esposizione dell' previo accertamento dell'effettivo Controparte_1 contributo causale della stessa per i danni ad oggi residuati al discendenti Pt_1 dall'evento traumatico che ha visto protagonista lo stesso negli anni 2000;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., notificato in data 25-2-2015, a seguito di ordinanza con cui la Corte di Cassazione in data 24-12-2024 confermava la sussistenza della competenza territoriale in ordine alla presente controversia in capo al Tribunale Civile di Crotone, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 medesimo l' , per ivi Controparte_1 sentirla condannare, previo accertamento della colpa professionale del reparto di
Chirurgia della Mano della struttura ospedaliera convenuta, al risarcimento dei danni subiti, sub specie di danni patrimoniali e non patrimoniali.
A fondamento della domanda l'attore deduceva:
- di essere stato sottoposto in data 19-6-2006 ad intervento chirurgico presso il reparto di Chirurgia della Mano – – Parte_2 [...]
consistito in Controparte_4 asportazioni multiple di corpi estranei alla mano sinistra e neuroma al II dito;
- che l'intervento non era stato di particolare complessità e che l'importo pagato ammontava ad €uro 2.580,75; - di aver eseguito, prima dell'intervento, visita specialistica, per la quale ha versato un importo di €uro 207,81;
- di non aver riscontrato, dopo l'intervento, alcun beneficio sia in termini di aspettative che di miglioramento della qualità della vita, e di aver avuto difficoltà, invece, nell'espletamento della propria attività lavorativa di autista presso la
[...] di Crotone;
Parte_3
- di essere venuto a conoscenza, eseguiti alcuni accertamenti successivamente all'operazione, della persistente presenza di corpi estranei nella mano sinistra.
Si costituiva con comparsa depositata il 4-5-2015 l' Controparte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere
[...] dall'attore, in quanto erano trascorsi più di cinque anni dall'intervento chirurgico, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande da lui formulate, in quanto sfornite di prova e generiche nell'individuazione dei danni subiti.
Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti, concessi alle medesime i termini ex art. 183, comma 6. n. 2., c.p.c., e provvedutosi come da ordinanza in atti in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle suddette, nel prosieguo la causa veniva istruita a mezzo di espletamento di consulenza medico legale, con la nomina del Dott. al quale era stato dato incarico di rispondere ai seguenti Persona_1 quesiti:
“Illustri il CTU, sulla base della lettura della documentazione in atti, in modo analitico, l'intervento chirurgico subito da il 19.6.2006 presso il Parte_1 reparto di Chirurgia Controparte_5
indicando
[...] specificatamente se, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto, sia stato adeguato secondo le regole dell'arte medica;
descriva, quindi, laddove ritenga inadeguato l'intervento chirurgico, quale sarebbe dovuta essere la condotta della struttura convenuta nel presente giudizio;
nel caso in cui accerti le dedotte omissioni, chiarisca il c.t.u. se i danni subiti dal paziente possano dirsi eziologicamente collegati alle predette omissioni.”
All'esito, dunque, del deposito agli atti della relazione peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, sulla base delle rispettive conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata in data 17-1-2018 n. 91, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda giudiziale dell'attore, accertava la responsabilità dell' Controparte_6 per professionale e, per l'effetto, condannava la medesima al
[...] CP_7 risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di per la somma Parte_1 pari ad €uro 3.645,98 con interessi come per legge, oltre che, sub specie di danno patrimoniale, €uro 2.420,00 per le spese mediche sostenute ed ulteriori €uro 2.420,00 per spese da sostenersi, nonché alla rifusione delle spese di lite e di quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello mediante atto di citazione notificato in data 3-4-2018, Parte_1 censurandone le statuizioni con essa adottate per avere il giudice di primo grado erroneamente confermato la sussistenza a proprio carico di una invalidità permanente in ragione della limitata percentuale del 3%, per come riconosciuta dal
Ctu quale conseguenza del pregiudizio subito a causa dell'intervento chirurgico descritto in atti.
In particolare, l'appellante sosteneva che, pur avendo nella specie correttamente accertato la responsabilità dell' in base alle norme dettate dal Controparte_1 codice civile in materia di obbligazioni contrattuali, il giudice di prime cure non avesse tuttavia considerato alcuni fattori per l'esatta quantificazione del danno subito, tra i quali figuravano, a suo dire, “la compromissione della funzione di pinza
e della presa della mano sinistra che ha reso difficile l'espletamento della sua attività di autista”.
Censurava, in secondo luogo, l'appellante la decisione impugnata anche sotto il dedotto profilo della violazione dell'art. 196 c.p.c. per non avere il Giudice di primo grado disposto la rinnovazione della Ctu nei termini da lui invocati in quella sede, e ciò non solo perché la stessa risultava affetta da incongruenze e contraddizioni, ma anche perché in base ad essa il giudice avrebbe dovuto riconoscere in suo favore una invalidità nella misura almeno dell'8-10%, visto che dei disturbi sopra descritti egli prima dell'intervento a cui era stato sottoposto nella vicenda non ne soffriva o comunque ne soffriva in misura minore, e quindi operare correttamente, previo accertamento della sussistenza nel caso concreto del c.d. danno iatrogeno, il calcolo differenziale del danno medesimo.
Concludeva, pertanto, invocando la parziale riforma della sentenza nei termini di cui alle rassegnate richieste finali come meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 15-6-2018, si costituiva l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame, di cui chiedeva il rigetto, e, al contempo, per proporre a sua volta appello incidentale avverso la medesima pronuncia, sul rilievo dell'assenza di responsabilità a proprio carico circa la causazione del sinistro occorso a la cui domanda risultava, a dire Parte_1 di essa parte, infondata sia nell'an che nel quantum, posta l'insufficienza degli elementi probatori acquisiti in sede di primo grado, sui quali si era strutturata la decisione impugnata.
Quanto all'an, l'appellante incidentale asseriva che la sentenza de qua fosse meritevole di riforma alla luce della mancata rilevazione da parte del Giudice di prime cure della lacunosità e contraddittorietà della Ctu espletata dal Dott. Per_1 della quale, per tali ragioni, chiedeva la rinnovazione.
Evidenziava l'appellante incidentale in argomento come nella predetta consulenza dapprima fosse stato riconosciuto in maniera pacifica che la causa del sinistro risiedesse nell'incidente nel pregresso occorso al a causa dello scoppio di Pt_1 un barattolo di vetro, mentre poi, invece, si fosse affermato che, nonostante l'intervento dei sanitari non fosse stato eseguito nel rispetto delle regole dell'arte in quanto non aveva eliminato totalmente i corpi estranei dalla mano del predetto,
l'operato dello stesso personale sanitario non avesse comunque determinato o causato un peggioramento delle sue condizioni cliniche.
Alla luce di ciò parte appellante incidentale riteneva che nel caso concreto non fossero stati integrati gli estremi di una responsabilità professionale medica, vista anche la mancanza di prova da parte del danneggiato dell'omissione “qualificata”, nonché del nesso di causalità tra la condotta ascritta alla struttura ospedaliera e il danno a lui derivato.
Riguardo al quantum, invece, l' appellata-appellante Controparte_1 incidentale lamentava l'errata quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, sulla base della consulenza medico-legale, assumendo che il riconoscimento del 3% come danno biologico e di un 1/3 come danno morale (quantificato in €uro
3.645,98), cui era stata aggiunta la somma di €uro 2.420,00 (spese mediche sostenute) come danno patrimoniale, avesse determinato una ingiustificata duplicazione della posta risarcibile per la controparte.
Concludeva, pertanto, l'appellante incidentale chiedendo che la Corte, in totale riforma della sentenza di primo grado e previo accertamento dell'assenza di responsabilità in relazione al sinistro descritto in atti, rigettasse la domanda di risarcimento del danno proposta dal , con vittoria di spese, diritti ed onorari Pt_1 per il doppio grado di giudizio, o in subordine, in caso di conferma della responsabilità, per la riduzione nei limiti dell'equo della somma dovuta allo stesso. Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti e provvedutosi in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti come da ordinanza in atti, con la quale la
Corte riteneva non necessario ai fini della decisione procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale espletata in primo grado, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-3-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, ambedue le impugnazioni interposte avverso la decisione di primo grado, rispettivamente, in via principale dall'appellante e in Parte_1 via incidentale dall'appellata Controparte_1
sono infondate e, come tali, da rigettare.
[...]
Occorre per essenziali ragioni di pregiudizialità logica prendere le mosse dalla disamina dell'appello incidentale a mezzo del quale l appellata Controparte_1 ha censurato in primo luogo la pronuncia gravata nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza nell'an della pretesa risarcitoria azionata in primo grado dal Parte_1 sulla scorta dell'affermazione, a suo dire non corretta, della responsabilità in
[...] relazione alla condotta posta in essere dai sanitari coinvolti in occasione dell'intervento medico-chirurgico eseguito sul predetto nella vicenda, laddove in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in quella sede alla stregua delle cui conclusioni valutative, secondo le quali per l'appunto nel caso di specie l'operato messo in atto nell'occorso dal personale sanitario non aveva comunque determinato o causato un peggioramento del condizioni cliniche del paziente, si sarebbe dovuta invece escludere la sussistenza di verun nesso causale tra la condotta ascritta alla struttura ospedaliera e il danno lamentato dal medesimo.
A parere del Collegio giudicante, gli assunti esplicitati dall' Controparte_1 sopra citata a sostegno del proposto gravame non possono essere condivisi, dovendo per contro ritenersi che le statuizioni sul punto adottate dal giudice di prime cure abbiano trovato ampia conferma nel complesso delle emergenze istruttorie acquisite in esito al giudizio e, segnatamente, degli esiti accertativi conseguiti dalla disposta Ctu, per come in maniera corretta recepiti, interpretati e valutati a fondamento della sentenza impugnata.
Ed invero, risulta acclarato sulla base degli atti di causa in merito alla vicenda clinica del come il predetto si fosse sottoposto in data 19-6-2006 presso il Parte_1
Reparto di Chirurgia del Policlinico di ad intervento chirurgico CP_2 CP_1 per l'asportazione dalla mano sinistra di corpi estranei ritenuti in conseguenza dell'infortunio occorsogli tempo prima a causa dello scoppio di un barattolo di vetro e come, in esito al suddetto intervento durante il quale alla stregua della descrizione contenuta nella pertinente cartella clinica si era proceduto alla rimozione di vari frammenti di vetro rimasti incapsulati nel pollice, alla base del 4° dito e in corrispondenza dello spazio di Web, oltre che di un neuroma al secondo dito, si fosse potuto diagnosticare a carico del paziente attraverso l'esame obiettivo dell'arto eseguito con apposita visita e la successiva indagine strumentale di natura ecografica la permanente persistenza di aree di ritenzione di piccoli corpi associate a sintomatologia dolorosa, localizzate all'altezza dell'interfalangea del pollice, del primo spazio interdigitale, della base del secondo dito e, infine, della zona metacarpo-falangea del quarto dito.
Sulla scorta di siffatti elementi, dunque, il Ctu di primo grado giungeva nell'elaborato a sua firma a verificare l'avvenuta non corretta esecuzione in conformità delle specifiche leges artis per esso dettate dell'intervento chirurgico al quale il era stato sottoposto, per essersi colposamente omesso da parte del Pt_1 personale sanitario operante in occasione di quest'ultimo di asportare dai tessuti della mano la totalità dei corpi estranei ritenuti, individuando altresì con riferimento al caso concreto l'efficienza sotto il profilo del determinismo causale della suindicata condotta omissiva rispetto al mancato conseguimento del risultato atteso di riduzione e, dunque, di miglioramento dell'incidenza dei postumi invalidanti già residuati a carico del paziente in dipendenza dell'incidente in precedenza subito.
Concludeva, pertanto, il predetto ausiliario rassegnando il responso finale secondo cui l'operato dei sanitari della struttura ospedaliera coinvolti nella vicenda avesse concorso sul piano eziologico al perdurare ai danni del delle Parte_1 conseguenze pregiudizievoli connessi agli inconvenienti della ritenzione dei corpi estranei nella mano in termini di dolenzia, disturbi della sensibilità e limitazioni funzionali, così da potersi configurare sul punto gli estremi di una corresponsabilità per l'esito finale sfavorevole di persistenza del danno, anche in difetto di prova circa l'ascrivibilità dell'evento a caso fortuito ovvero a forza maggiore. Sulla base del chiaro ed inequivoco tenore delle risultanze della Ctu medico-legale di primo grado appena riportate, né altrimenti resistite da alcun altro elemento istruttorio di segno contrario, dunque, la pronuncia impugnata non può che ritenersi in tema del tutto immune da censura, in quanto perfettamente aderente alla ricostruzione dei fatti e al correlativo inquadramento tecnico-giuridico degli stessi insuscettibili per tutte le ragioni sopra esposte di prestarsi ad alternative interpretazioni.
Per quel che riguarda, inoltre, le ulteriori doglianze sollevate nelle impugnazioni in esame che investono per ragioni tra loro contrapposte la determinazione del quantum risarcitorio riconosciuto in favore del operata nella decisione di Parte_1 primo grado, ancora una volta questa Corte reputa indistintamente di doverne ravvisare l'infondatezza.
Di nessun pregio si atteggiano, infatti, i rilievi addotti sul punto dall'appellante principale predetto sulla base della considerazione dell'erroneità della percentuale di invalidità permanente residuata a proprio carico dall'intervento chirurgico in discussione per come individuata dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado in ragione della ridotta misura del 3%, in quanto a dire del medesimo scaturita dalla omessa adeguata valutazione a tale scopo del complessivo e ben più grave quadro di menomazione funzionale dell'arto interessato di cui lo stesso ausiliario aveva nella specie dato dimostrazione all'atto della formulazione nel corso delle operazioni peritali nei suoi confronti di diagnosi di esiti di ferita da scoppio alla mano sinistra con corpi estranei ritenuti e parzialmente rimossi, con ulteriore significativo riscontro di: “…..residui deficit funzionali, disturbi trofico-sensitivi, compromissione della funzione di pinza e della presa….”.
Ed invero, giova opporre in argomento come il Ctu abbia correttamente tenuto conto in sede di determinazione della percentuale di invalidità suscettibile nel caso in esame di ristoro in favore del paziente della circostanza che la situazione di menomazione fisica accertata sulla persona del predetto fosse da imputare primariamente ovvero in ogni caso anche all'incidente di cui il medesimo era rimasto vittima diversi anni prima a causa dello scoppio di un barattolo di vetro che teneva in mano, così da averne fatto discendere la necessità in sede di individuazione di essa di parametrarne la concreta entità alla invalidità eonnessa alla sola porzione di danno biologico complessivo che non era stata emendata in conseguenza della non completa asportazione dei corpi estranei ritenuti con l'intervento operatorio dedotto in causa. D'altra parte, la valutazione di assoluta congruità della percentuale di invalidità permanente in questione nei termini accertati in atti e recepiti nella pronuncia gravata appare corroborata, altresì, malgrado il difetto di acquisizione di elementi certi in ordine a quali fossero effettivamente le condizioni del paziente prima della sottoposizione ad intervento, dalla considerazione che detto trattamento chirurgico sia per la sua natura, che comunque per il risultato favorevole sia pure solo parziale conseguito, non poteva che averne migliorato anche se in misura limitata la situazione rispetto al pregresso, essendo quindi ragionevole desumere da ciò che le lamentate menomazioni fisiche fossero preesistenti ad esso, oltre che più gravi di quelle riscontrate all'epoca della espletata Ctu, anche se comunque rivelatesi tali non da avere mai impedito al nel passato di attendere normalmente alle proprie Pt_1 occupazioni quotidiane, non avendo costui neppure negato di avere continuato a svolgere regolare attività lavorativa di autista di camion all'indomani dell'originario infortunio occorsogli sin dall'anno 2000.
Né alcun dato probatorio utile può altrimenti ricavarsi dalle emergenze di causa idoneo a supportare l'eventualità che l'intervento in questione sia stato la causa diretta delle compromissioni funzionali alla mano sinistra riportate dal paziente, atteso che, a prescindere dalla verificata rimozione solo parziale dei frammenti di vetro ritenuti nell'arto in esito ad esso, con riferimento a detto trattamento, di cui è stata peraltro positivamente affermata l'indicazione secondo la scienza medica rispetto alla patologia dal medesimo lamentata, non risultano in alcun modo accertate, né tanto meno allegate da parte attrice in prime cure tra gli addebiti mossi al personale sanitario operante, la non corretta esecuzione dal punto di vista delle prescritte modalità di tecnica chirurgica ovvero l'insorgenza di complicanze in fase post-operatoria prevedibili ed evitabili.
Altrettanto meritevoli di essere disattesi sono, infine, le doglienze addotte dalla struttura sanitaria appellata-appellante incidentale avverso la quantificazione a dire della stessa erroneamente liquidata per eccesso, in virtù di una operata arbitraria e ingiustificata duplicazione, della somma riconosciuta con la sentenza impugnata in favore di controparte a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, essendo di contro risolutivo osservare come l'ammontare dell'importo in questione sia da considerare frutto di una determinazione effettuata in conformità delle risultanze documentali acquisite in atti in merito ai costi sostenuti dal paziente per la sottoposizione al trattamento chirurgico risultato in esito al giudizio non correttamente eseguito, nonché a quelli aggiuntivi che il medesimo si era ritrovato costretto in forza di ciò a sostenere in dipendenza della necessaria sottoposizione ad un nuovo intervento, onde conseguire l'eliminazione delle problematiche pregiudizievoli per la sua integrità fisica che a causa della errata condotta dei sanitari operanti il primo non era riuscito a risolvere.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto sia dell'appello principale, che dell'appello incidentale, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre tra le suddette la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 3-4-2018, e sull'appello incidentale proposto dall' citata con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata il 15-6-2018, avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata in data 17-1-
2018 n. 91, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)