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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4159/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'1.7.2025 tra:
(CF. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di erede di C.F._2 Persona_1
8CF. ) in qualità di erede di Controparte_1 C.F._3 [...]
), (CF. ), (CF. Per_2 Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
) in qualità di erede di , C.F._5 Persona_3 CP_4
(CF. , elett.te dom.ti in Milano alla Via Perugino 9 c/o lo C.F._6 studio dell'Avv.to Franca Miccolis che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- ATTORI INI RIASSUNZIONE
CONTRO in persona del (CF. Controparte_5 CP_6
), elett.te dom.to in Roma alla Via dei Portoghesi 12 c/o gli Uffici P.IVA_1 della Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege.
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito della Ordinanza della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno riassunto nei confronti Contr del il presente giudizio a seguito della ordinanza n. 12988/23 con cui è stata cassata la precedente sentenza di questa Corte in diversa composizione che aveva confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle domande attoree, aveva così statuito:
“definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
condanna il , in persona del Ministro in carica, a Controparte_5 corrispondere a € 389.643,06, ad € 259.762,04, a Parte_3 CP_8 Per_1
a e ad per ciascuno, rispettivamente €
[...] Persona_2 Controparte_9
173.174,69, oltre rivalutazione ed interessi moratori per decorrenza e misura indicati in parte motiva;
condanna il , in persona del Ministero in carica, a Controparte_5 rifondere agli attori le spese di lite che liquida secondo “notula” come meglio indicato in parte motiva, in € 2.983,00 per diritti, € 26.073,00 per onorario oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi.
Spese di ctu. definitivamente a carico di parte convenuta”.
Preso atto della citata Ordinanza, gli attori hanno quindi così concluso:
pag. 2/9 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in composizione diversa rispetto a quella che emise la sentenza cassata e per cui è giudizio di rinvio, ritenuta l'ammissibilità delle Contr eccezioni così come formulate dal così come enunciato dalla S.C., dichiararle comunque infondate per tutti i motivi in premessa dedotti e, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, accogliere le conclusioni così come già rassegnate nella “comparsa di costituzione e risposta” degli odierni attori agli atti del giudizio dinanzi alla Corte di
Appello civile di Roma, Sez. I^, R.G. 5253/11, che qui di seguito si ritrascrivono, con esclusione della distrazione delle spese di lite:
- rigettare integralmente l'appello proposto dal Controparte_5 per quanto in premessa dedotto, preliminarmente perché inammissibile e comunque infondato, sia in fatto che in diritto;
condannare, quindi, il al pagamento in favore degli Controparte_5 appellati, delle spese, competenze, onorari ed oneri accessori, (IVA, CPA e rimborso spese forfettarie) del giudizio”.
Si è costituito il convenuto il quale, nel riportarsi ai precedenti scritti e, in CP_5 particolare, alle contestazioni svolte al ctu. del primo grado, ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, riconoscere come dovuto ai sigg.ri
, nella qualità di erede di , Parte_3 Persona_4 Controparte_9 Persona_1
, nella qualità di eredi di , il minor importo Persona_2 CP_8 Persona_5 complessivo di € 879.965,09 dal quale detrarre gli importi già corrisposti, ferma restando la decorrenza degli accessori dalla data di proposizione della domanda giudiziale. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Disposta la riconvocazione del ctu., allo stesso veniva richiesto di prendere in esame le osservazioni svolte dalla Difesa pubblica in sede di deposito della comparsa conclusionale.
All'esito, dopo la dichiarazione di interruzione del giudizio per l'avvenuto decesso dell'unico difensore degli attori ed all'esito della riassunzione, alla udienza a trattazione pag. 3/9 scritta dell'1.7.2025 e sulle conclusioni come in atti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini abbreviati.
Tanto sopra premesso, osserva il Collegio:
il ctu. ha preso in esame le osservazioni critiche al suo precedente elaborato dalla difesa del ed ha concluso, in parte ridimensionando le precedenti sue conclusioni, nel senso CP_5 che è stata riconosciuta una differenza tra quanto preteso dagli attori e quanto stimato dall'ausiliario, pari ad € 1.112.754,80 alla data del 30.6.1999, rispetto alle precedenti conclusioni che avevano visto una differenza di € 1.168.929,18.
Dette conclusioni non sono state condivise dalle odierne parti.
In particolare, la difesa degli attori ritiene che non fosse ammissibile procedere alla riconvocazione del ctu. in violazione del contraddittorio.
In verità, la tesi non è affatto condivisibile poiché, essendo stato questi incaricato dal
Tribunale ed essendo state formulate osservazioni critiche a cui solo egli, dotato di specifiche competenze tecniche, era in grado di rispondere compiutamente, non poteva certamente essere il collegio ad offrire alle parti una adeguata risposta, sicchè era addirittura necessario procedere alla riconvocazione dell'ausiliario secondo quanto peraltro stabilito dalla Corte di Cassazione con il proprio provvedimento che ha cassato con rinvio la precedente sentenza di questo Ufficio in diversa composizione.
Va, peraltro, ancora una volta rilevato come entrambe le parti, ancora una volta, non siano state concordi con il ctu. del quale hanno criticato le conclusioni, sia pure da punti di vista opposti e palesemente contrastanti.
Occorre, tuttavia, considerare dapprima se il professionista abbia effettivamente in questa seconda sua relazione definitiva, preso in esame le osservazioni rese dalla Avvocatura alla prima consulenza.
Ebbene, le critiche della Avvocatura avevano avuto ad oggetto i seguenti profili di valutazione:
1) Valutazione dei terreni.
2) Valore degli immobili.
pag. 4/9 3) Valore dei frutti pendenti.
4) Valutazione dell'avviamento.
L'ausiliario, ha ben spiegato che la integrazione peritale si è svolta sulla base “di quanto contenuto nella relazione peritale del giudizio di primo grado, datata 23.7.2008, del riesame dei vari riferimenti documentali a suo tempo utilizzati e rinvenuti in atti anche nel presente giudizio, con particolare riguardo alle relazioni e nonché Persona_6 CP_10 delle altre relazioni già esaminate”.
Ebbene, e partendo dalla prima questione relativa alla valutazione dei terreni, il ctu. ha ben illustrato i rilievi operati dalla difesa del in ordine alla ritenuta non pertinenza al CP_5 caso di specie delle relazioni dell'UTE in quanto relative ad altre aziende geograficamente collocate in un territorio diverso rispetto ai terreni oggetto del presente giudizio (i primi si trovavano sulla costa e questi secondi più nell'entroterra e, quindi, con un clima ritenuto meno mite e confacente alla coltivazione) ma ha puntualmente risposto nel senso che “in considerazione della irrilevanza del fattore irriguità del terreno per la stima dell'uliveto, Per_ chiaramente evidenziata dal tecnico ministeriale Ing. si ritiene di poter confermare la stima di LL 1.000/Ha per il terreno coltivato ad uliveto indicata nella perizia del giudizio di Contr primo grado, ritenendo il valore proposto dalla difesa del di LL475/Ha alquanto riduttivo ed ingiustificato”.
Per_ A tale conclusione il consulente è pervenuto alla stregua della precedente valutazione
– e precisamente la pag. 55 punto c laddove viene espressamente riferito che i Per_8
Per_ terreni visionati dall'Ing. in zona Gefara, che trovasi ancora più all'interno rispetto alla zona Tarhuna (quelli attorei) il valore dell'olivo non cambia se coltivato in terreno irriguo, asserzione che smentisce la asserita rilevanza del fattore climatico.
La risposta è stata dunque esauriente e convincente e non si vede la ragione per la quale la precedente stima debba essere rivista laddove l'ausiliario ha anche chiaramente illustrato il criterio di stima adottato.
Con riferimento agli terreni, invece, il ctu. ha concluso per la genericità delle osservazioni, ma ciò nonostante egli ha operato una nuova valutazione prendendo in esame sia i terreni adibiti a vigneto che quelli coltivati a mandorleto ed ha concluso ancora una volta pag. 5/9 compiutamente, nel senso della congruità della stima come operata dal tecnico ministeriale Per_ Per_8
Quanto, poi, ai terreni coltivati a frutteto, in assenza di una stima effettuata dai tecnici predetti, il ctu. ha ritenuto di dover parzialmente rettificare la propria stima precedente dovendosi tenere conto della diversa collocazione dei terreni rispetto a quelli della diversa azienda oggetto della stima dell'UTE, per cui il valore p stato rivisto parzialmente in CP_11 meno (LL 600X12 HA = LL7.200).
Analogo discorso è stato effettuato per il terreno coltivato a bosco e per i residui terreni per cui il valore è stato rideterminato in meno come indicato dal ctu.
Non vi sono elementi per poter dissentire da tale più corretta stima dovendosi certamente tenere conto, con riferimento a tali tipi di colture (rispetto agli ulivi) della diversa collocazione geografica rispetto a quelli presi in comparazione.
Il tutto ha quindi comportato una differenza tra la somma riconosciuta dal e CP_5 quanto stimato in sede peritale di LL 527.352,94.
Quanto alla valutazione degli immobili:
il ctu. ha preso in esame le critiche rivolte al suo precedente elaborato in sede di deposito di comparsa conclusionale ed ha evidenziato come “con riguardo a gran parte delle 16 voci Contr riportate nello schema riepilogativo in comparsa il valore di stima unitario di LL Contr 12/mq utilizzato dal non tiene in alcun conto nemmeno i precedenti valori assegnati dallo stesso UTE nella sua stima della azienda Fontana/Stabile del 17.6.1974 da cui poi è scaturita la ulteriore richiesta di risarcimento da parte degli attori”.
Proprio in considerazione della contraddittorietà e delle genericità delle contestazioni mosse, è stata confermata la precedente stima.
Quanto ai frutti pendenti:
pag. 6/9 nessun valore è stato ritenuto di dover attribuire a detta stima stante la circostanza che già il
G.U. in primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria.
Quanto all'avviamento:
Il ctu. ha in parte condiviso le osservazioni critiche della Avvocatura con particolare riferimento alla “ubicazione dell'azienda Fontana/Piacentino ed alla non ben individuabile condizione di effettiva produttività della stessa, in considerazione peraltro della assenza dei bilanci degli ultimi anni” per cui si è ritenuto “più adeguata e maggiormente conforme al dettato normativo applicare la metodologia sintetica suggerita dalla Commissione ministeriale per la stima dell'avviamento, utilizzando in tale sede la suindicata percentuale media del 15,04% da applicare a quanto da riconoscere per la perdita dei beni materiali”.
Ne è conseguita una diversa stima rispetto a quella della prima ctu. di € 142.543,25.
Ancora una volta sono state rivolte osservazioni critiche a queste ultime conclusioni ma di nuovo il ctu. ha dato risposte estremamente precise, confermando le risultanze sopra indicate.
Non vi sono motivi per dissentire dalle dette conclusioni e ciò anche con riferimento agli immobili e con specifico riferimento alla minor somma riconosciuta anche in relazione ai magazzini, per cui ne è conseguita una differenza in meno per LL 24.303,00.
Una ulteriore rettifica è stata poi operata con riferimento ai terreni a frutteto per le ragioni puntualmente riferite dall'ausiliario che ha fatto sue le osservazioni del ctp ministeriale e che anche questo Collegio ritiene di condividere.
In definitiva, non vi sono più dubbi, in assenza di ulteriori profili da esaminare, non ritenendosi pertanto di procedere ad una ulteriore e dispendiosa attività peritale stante la assoluta completezza delle risposte fornite, sulla opportunità di rideterminare la differenza dovuta dal alla data del 30.6.1999 dell'indennizzo in favore delle odierne parti, CP_5 individuata nella complessiva somma di € 1.112.754,80, oltre rivalutazione ed interessi moratori per decorrenza e misura indicati espressamente nella parte motiva della sentenza di primo grado che, sul punto è passata in giudicato e che comunque si condivide.
pag. 7/9 Quanto al regime delle spese, può essere confermata la liquidazione operata dal Tribunale.
Vanno, invece, interamente compensate tra le parti quelle del primo giudizio di appello e quelle di Legittimità.
Vanno, invece, poste a carico del quelle del presente grado ivi comprese le spese CP_5 della ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio così provvede:
accoglie la domanda proposta dagli attori in riassunzione e, per l'effetto, condanna il
, in persona del p.t., a corrispondere agli Controparte_5 CP_5 attori, ciascuno pro quota, a titolo di differenza tra quanto liquidato e quanto indicato dal ctu., la complessiva somma di € 1.112.754,80 oltre rivalutazione ed interessi moratori per decorrenza e misura indicati espressamente nella parte motiva della sentenza di primo grado qui confermata in parte qua.
Condanna il alla rifusione in favore delle Controparte_5 controparti delle spese di lite liquidate come da sentenza di primo grado che in parte qua si conferma.
Compensa per intero tra le parti le spese del primo giudizio di appello e di quello di
Legittimità.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore delle controparti delle spese e CP_5 competenze del presente grado che per intero liquida in € 37.404,40 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico del soccombente le spese di ctu. CP_5
Così deciso alla camera di consiglio del 13.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini pag. 8/9 pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4159/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'1.7.2025 tra:
(CF. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di erede di C.F._2 Persona_1
8CF. ) in qualità di erede di Controparte_1 C.F._3 [...]
), (CF. ), (CF. Per_2 Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
) in qualità di erede di , C.F._5 Persona_3 CP_4
(CF. , elett.te dom.ti in Milano alla Via Perugino 9 c/o lo C.F._6 studio dell'Avv.to Franca Miccolis che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- ATTORI INI RIASSUNZIONE
CONTRO in persona del (CF. Controparte_5 CP_6
), elett.te dom.to in Roma alla Via dei Portoghesi 12 c/o gli Uffici P.IVA_1 della Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege.
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito della Ordinanza della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno riassunto nei confronti Contr del il presente giudizio a seguito della ordinanza n. 12988/23 con cui è stata cassata la precedente sentenza di questa Corte in diversa composizione che aveva confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle domande attoree, aveva così statuito:
“definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
condanna il , in persona del Ministro in carica, a Controparte_5 corrispondere a € 389.643,06, ad € 259.762,04, a Parte_3 CP_8 Per_1
a e ad per ciascuno, rispettivamente €
[...] Persona_2 Controparte_9
173.174,69, oltre rivalutazione ed interessi moratori per decorrenza e misura indicati in parte motiva;
condanna il , in persona del Ministero in carica, a Controparte_5 rifondere agli attori le spese di lite che liquida secondo “notula” come meglio indicato in parte motiva, in € 2.983,00 per diritti, € 26.073,00 per onorario oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi.
Spese di ctu. definitivamente a carico di parte convenuta”.
Preso atto della citata Ordinanza, gli attori hanno quindi così concluso:
pag. 2/9 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in composizione diversa rispetto a quella che emise la sentenza cassata e per cui è giudizio di rinvio, ritenuta l'ammissibilità delle Contr eccezioni così come formulate dal così come enunciato dalla S.C., dichiararle comunque infondate per tutti i motivi in premessa dedotti e, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, accogliere le conclusioni così come già rassegnate nella “comparsa di costituzione e risposta” degli odierni attori agli atti del giudizio dinanzi alla Corte di
Appello civile di Roma, Sez. I^, R.G. 5253/11, che qui di seguito si ritrascrivono, con esclusione della distrazione delle spese di lite:
- rigettare integralmente l'appello proposto dal Controparte_5 per quanto in premessa dedotto, preliminarmente perché inammissibile e comunque infondato, sia in fatto che in diritto;
condannare, quindi, il al pagamento in favore degli Controparte_5 appellati, delle spese, competenze, onorari ed oneri accessori, (IVA, CPA e rimborso spese forfettarie) del giudizio”.
Si è costituito il convenuto il quale, nel riportarsi ai precedenti scritti e, in CP_5 particolare, alle contestazioni svolte al ctu. del primo grado, ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, riconoscere come dovuto ai sigg.ri
, nella qualità di erede di , Parte_3 Persona_4 Controparte_9 Persona_1
, nella qualità di eredi di , il minor importo Persona_2 CP_8 Persona_5 complessivo di € 879.965,09 dal quale detrarre gli importi già corrisposti, ferma restando la decorrenza degli accessori dalla data di proposizione della domanda giudiziale. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Disposta la riconvocazione del ctu., allo stesso veniva richiesto di prendere in esame le osservazioni svolte dalla Difesa pubblica in sede di deposito della comparsa conclusionale.
All'esito, dopo la dichiarazione di interruzione del giudizio per l'avvenuto decesso dell'unico difensore degli attori ed all'esito della riassunzione, alla udienza a trattazione pag. 3/9 scritta dell'1.7.2025 e sulle conclusioni come in atti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini abbreviati.
Tanto sopra premesso, osserva il Collegio:
il ctu. ha preso in esame le osservazioni critiche al suo precedente elaborato dalla difesa del ed ha concluso, in parte ridimensionando le precedenti sue conclusioni, nel senso CP_5 che è stata riconosciuta una differenza tra quanto preteso dagli attori e quanto stimato dall'ausiliario, pari ad € 1.112.754,80 alla data del 30.6.1999, rispetto alle precedenti conclusioni che avevano visto una differenza di € 1.168.929,18.
Dette conclusioni non sono state condivise dalle odierne parti.
In particolare, la difesa degli attori ritiene che non fosse ammissibile procedere alla riconvocazione del ctu. in violazione del contraddittorio.
In verità, la tesi non è affatto condivisibile poiché, essendo stato questi incaricato dal
Tribunale ed essendo state formulate osservazioni critiche a cui solo egli, dotato di specifiche competenze tecniche, era in grado di rispondere compiutamente, non poteva certamente essere il collegio ad offrire alle parti una adeguata risposta, sicchè era addirittura necessario procedere alla riconvocazione dell'ausiliario secondo quanto peraltro stabilito dalla Corte di Cassazione con il proprio provvedimento che ha cassato con rinvio la precedente sentenza di questo Ufficio in diversa composizione.
Va, peraltro, ancora una volta rilevato come entrambe le parti, ancora una volta, non siano state concordi con il ctu. del quale hanno criticato le conclusioni, sia pure da punti di vista opposti e palesemente contrastanti.
Occorre, tuttavia, considerare dapprima se il professionista abbia effettivamente in questa seconda sua relazione definitiva, preso in esame le osservazioni rese dalla Avvocatura alla prima consulenza.
Ebbene, le critiche della Avvocatura avevano avuto ad oggetto i seguenti profili di valutazione:
1) Valutazione dei terreni.
2) Valore degli immobili.
pag. 4/9 3) Valore dei frutti pendenti.
4) Valutazione dell'avviamento.
L'ausiliario, ha ben spiegato che la integrazione peritale si è svolta sulla base “di quanto contenuto nella relazione peritale del giudizio di primo grado, datata 23.7.2008, del riesame dei vari riferimenti documentali a suo tempo utilizzati e rinvenuti in atti anche nel presente giudizio, con particolare riguardo alle relazioni e nonché Persona_6 CP_10 delle altre relazioni già esaminate”.
Ebbene, e partendo dalla prima questione relativa alla valutazione dei terreni, il ctu. ha ben illustrato i rilievi operati dalla difesa del in ordine alla ritenuta non pertinenza al CP_5 caso di specie delle relazioni dell'UTE in quanto relative ad altre aziende geograficamente collocate in un territorio diverso rispetto ai terreni oggetto del presente giudizio (i primi si trovavano sulla costa e questi secondi più nell'entroterra e, quindi, con un clima ritenuto meno mite e confacente alla coltivazione) ma ha puntualmente risposto nel senso che “in considerazione della irrilevanza del fattore irriguità del terreno per la stima dell'uliveto, Per_ chiaramente evidenziata dal tecnico ministeriale Ing. si ritiene di poter confermare la stima di LL 1.000/Ha per il terreno coltivato ad uliveto indicata nella perizia del giudizio di Contr primo grado, ritenendo il valore proposto dalla difesa del di LL475/Ha alquanto riduttivo ed ingiustificato”.
Per_ A tale conclusione il consulente è pervenuto alla stregua della precedente valutazione
– e precisamente la pag. 55 punto c laddove viene espressamente riferito che i Per_8
Per_ terreni visionati dall'Ing. in zona Gefara, che trovasi ancora più all'interno rispetto alla zona Tarhuna (quelli attorei) il valore dell'olivo non cambia se coltivato in terreno irriguo, asserzione che smentisce la asserita rilevanza del fattore climatico.
La risposta è stata dunque esauriente e convincente e non si vede la ragione per la quale la precedente stima debba essere rivista laddove l'ausiliario ha anche chiaramente illustrato il criterio di stima adottato.
Con riferimento agli terreni, invece, il ctu. ha concluso per la genericità delle osservazioni, ma ciò nonostante egli ha operato una nuova valutazione prendendo in esame sia i terreni adibiti a vigneto che quelli coltivati a mandorleto ed ha concluso ancora una volta pag. 5/9 compiutamente, nel senso della congruità della stima come operata dal tecnico ministeriale Per_ Per_8
Quanto, poi, ai terreni coltivati a frutteto, in assenza di una stima effettuata dai tecnici predetti, il ctu. ha ritenuto di dover parzialmente rettificare la propria stima precedente dovendosi tenere conto della diversa collocazione dei terreni rispetto a quelli della diversa azienda oggetto della stima dell'UTE, per cui il valore p stato rivisto parzialmente in CP_11 meno (LL 600X12 HA = LL7.200).
Analogo discorso è stato effettuato per il terreno coltivato a bosco e per i residui terreni per cui il valore è stato rideterminato in meno come indicato dal ctu.
Non vi sono elementi per poter dissentire da tale più corretta stima dovendosi certamente tenere conto, con riferimento a tali tipi di colture (rispetto agli ulivi) della diversa collocazione geografica rispetto a quelli presi in comparazione.
Il tutto ha quindi comportato una differenza tra la somma riconosciuta dal e CP_5 quanto stimato in sede peritale di LL 527.352,94.
Quanto alla valutazione degli immobili:
il ctu. ha preso in esame le critiche rivolte al suo precedente elaborato in sede di deposito di comparsa conclusionale ed ha evidenziato come “con riguardo a gran parte delle 16 voci Contr riportate nello schema riepilogativo in comparsa il valore di stima unitario di LL Contr 12/mq utilizzato dal non tiene in alcun conto nemmeno i precedenti valori assegnati dallo stesso UTE nella sua stima della azienda Fontana/Stabile del 17.6.1974 da cui poi è scaturita la ulteriore richiesta di risarcimento da parte degli attori”.
Proprio in considerazione della contraddittorietà e delle genericità delle contestazioni mosse, è stata confermata la precedente stima.
Quanto ai frutti pendenti:
pag. 6/9 nessun valore è stato ritenuto di dover attribuire a detta stima stante la circostanza che già il
G.U. in primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria.
Quanto all'avviamento:
Il ctu. ha in parte condiviso le osservazioni critiche della Avvocatura con particolare riferimento alla “ubicazione dell'azienda Fontana/Piacentino ed alla non ben individuabile condizione di effettiva produttività della stessa, in considerazione peraltro della assenza dei bilanci degli ultimi anni” per cui si è ritenuto “più adeguata e maggiormente conforme al dettato normativo applicare la metodologia sintetica suggerita dalla Commissione ministeriale per la stima dell'avviamento, utilizzando in tale sede la suindicata percentuale media del 15,04% da applicare a quanto da riconoscere per la perdita dei beni materiali”.
Ne è conseguita una diversa stima rispetto a quella della prima ctu. di € 142.543,25.
Ancora una volta sono state rivolte osservazioni critiche a queste ultime conclusioni ma di nuovo il ctu. ha dato risposte estremamente precise, confermando le risultanze sopra indicate.
Non vi sono motivi per dissentire dalle dette conclusioni e ciò anche con riferimento agli immobili e con specifico riferimento alla minor somma riconosciuta anche in relazione ai magazzini, per cui ne è conseguita una differenza in meno per LL 24.303,00.
Una ulteriore rettifica è stata poi operata con riferimento ai terreni a frutteto per le ragioni puntualmente riferite dall'ausiliario che ha fatto sue le osservazioni del ctp ministeriale e che anche questo Collegio ritiene di condividere.
In definitiva, non vi sono più dubbi, in assenza di ulteriori profili da esaminare, non ritenendosi pertanto di procedere ad una ulteriore e dispendiosa attività peritale stante la assoluta completezza delle risposte fornite, sulla opportunità di rideterminare la differenza dovuta dal alla data del 30.6.1999 dell'indennizzo in favore delle odierne parti, CP_5 individuata nella complessiva somma di € 1.112.754,80, oltre rivalutazione ed interessi moratori per decorrenza e misura indicati espressamente nella parte motiva della sentenza di primo grado che, sul punto è passata in giudicato e che comunque si condivide.
pag. 7/9 Quanto al regime delle spese, può essere confermata la liquidazione operata dal Tribunale.
Vanno, invece, interamente compensate tra le parti quelle del primo giudizio di appello e quelle di Legittimità.
Vanno, invece, poste a carico del quelle del presente grado ivi comprese le spese CP_5 della ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio così provvede:
accoglie la domanda proposta dagli attori in riassunzione e, per l'effetto, condanna il
, in persona del p.t., a corrispondere agli Controparte_5 CP_5 attori, ciascuno pro quota, a titolo di differenza tra quanto liquidato e quanto indicato dal ctu., la complessiva somma di € 1.112.754,80 oltre rivalutazione ed interessi moratori per decorrenza e misura indicati espressamente nella parte motiva della sentenza di primo grado qui confermata in parte qua.
Condanna il alla rifusione in favore delle Controparte_5 controparti delle spese di lite liquidate come da sentenza di primo grado che in parte qua si conferma.
Compensa per intero tra le parti le spese del primo giudizio di appello e di quello di
Legittimità.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore delle controparti delle spese e CP_5 competenze del presente grado che per intero liquida in € 37.404,40 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico del soccombente le spese di ctu. CP_5
Così deciso alla camera di consiglio del 13.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini pag. 8/9 pag. 9/9