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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa AN RB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 191/2024 vertente tra:
rappresentato e difeso dall' avv. MARINO GIORGIO e dall'avv. Parte_1
AN RO, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
Contro
assistita e difesa dall'avv. SALVATORE COLELLA, come da CP_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
All'udienza del 23 settembre 2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.1.2024, premesso che: A) era creditore Parte_1 nei confronti di della somma di € 22.506,93 in forza della sentenza n. CP_1
3000/2023 emessa dal Tribunale di Torino notificata unitamente ad atto di precetto per €
22.506,93 in data 30/08/2023; 2. era proprietaria per intero di un CP_1 immobile sito in Taranto (Ta) Via Cesare Battisti n. 246 Piano 7 riportato nel N.C.E.U. al foglio 244, p.lla 1701, sub 69, Zona 1 Cat.A/3, classe 3, 4 vani, R.C. Euro 413,17 (doc. 2);
3. Il predetto immobile veniva sottoposto a pignoramento ad istanza dell'odierno ricorrente
(R.G.E. 341/2023 del Tribunale di Taranto);
4. Il G.E. onerava parte creditrice di ripristinare la continuità delle trascrizioni;
5. ha posto in essere una serie CP_1
1 di atti concludenti e significativi della volontà di accettare l'eredità della genitrice;
in particolare, parte ricorrente allegava che aveva volturato l'immobile a CP_1 proprio nome, vi aveva stabilito la residenza e la dimora abituale e aveva volturato altresì
a proprio nome le utenze;
inoltre, pur possedendo il bene, aveva omesso di redigere l'inventario; ciò premesso chiedeva accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione da parte di dell'eredità della genitrice ed il conseguente acquisto CP_1 Persona_1 della piena proprietà sull'immobile sottoposto a pignoramento dal sig. sito Parte_1 in TARANTO (TA) VIA CESARE BATTISTI n. 246 Piano 7 e identificato al N.C.E.U. al foglio 244, particella 1701, sub 69, Zona 1, Cat.A/3, classe 3, 4 vani, R.C. Euro 413,17; per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere alla relativa trascrizione dell'intervenuta accettazione dell'eredità di da parte di Per_1 Per_1 [...]
; con vittoria di spese e onorari. CP_1
costituitasi in giudizio con comparsa del 27.1.2025, oltre il termine CP_1 assegnato al convenuto ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c, in via preliminare eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, impugnando e disconoscendo l'attestazione dell'agente postale, riportata sulla cartolina di recapito, dell'omesso ritiro dell'atto entro il termine di dieci giorni;
concludeva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del giudizio, in quanto la successiva costituzione del destinatario che eccepisca il difetto della notificazione non produceva effetto sanante;
in subordine domandava accertarsi la nullità della notifica e, dunque, disporsi la rinnovazione della stessa, ex art. 291 c.p.c.; in via ulteriormente gradata, domandava l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., nei confronti di germana della Controparte_2 convenuta, unica altra chiamata all'eredità; nel merito domandava il rigetto della domanda, eccependo l'irrilevanza ai fini della accettazione tacita dell'eredità della denuncia di successione, in quanto atto avente natura meramente fiscale, che il chiamato all'eredità può compiere in base all'art. 460 c.c., eccependo pure che non fosse provata l'asserita intestazione delle utenze domestiche in capo alla resistente.
All'udienza del 23 settembre 2025 la causa veniva riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Ciò premesso quanto alle questioni preliminari sollevate dalla parte resistente, il Tribunale ne rileva la infondatezza.
2 Il procuratore di parte ricorrente provvedeva alla notifica degli atti introduttivi del giudizio a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 78533557567-9, spedito a mezzo posta. A seguito della mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, risulta documentata la spedizione in data 29.1.2024 di comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 66904926820-2, ritualmente immessa in cassetta. L'Ufficio Postale di Taranto attestava, quindi, il mancato ritiro dell'atto da notificare entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito).
Parte resistente si duole del fatto che “recatasi in data 09.2.24 presso l'Ufficio Postale di
Via Plateja per il ritiro, ne constatava la manomissione, essendo già stato aperto;
non potendone conoscere l'esatto contenuto, stante la palese compromissione del plico, rifiutava la consegna dell'atto e sporgeva denunzia querela in pari data (all. 1); impugna, pertanto, e disconosce la attestazione dell'agente postale riportata sulla cartolina di recapito dell' omesso ritiro dell'atto entro il termine di dieci giorni”. Dalla lettura della querela in atti emerge che parte resistente affermava in quella sede di aver ricevuto ritualmente l'avviso di giacenza recapitatole all'indirizzo di residenza, relativo alla raccomandata n. 78533557567-9.
Orbene, può in radice escludersi la sussistenza di profili di inesistenza della notifica, la quale ricorre in caso di totale mancanza materiale dell'atto ovvero quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (vedi, ex plurimis, Cassazione
Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023). Nel caso che ci occupa, invece, il procedimento notificatorio è stato ritualmente svolto a mezzo posta secondo i dettami di cui al combinato disposto delle norme di cui agli artt. 3 Legge n. 53/1994 e 4 e seg. Legge
n. 890/1982.
Il mancato ritiro della busta contenente il piego raccomandato fa presupporre sino a querela di falso che l'atto sia stato messo a disposizione del destinatario;
quandanche ci fosse stata una lesione della busta, ciò non avrebbe inciso sulla regolarità della notifica e sulla conoscibilità dell'atto.
Ne consegue che la richiesta di ordine di esibizione del plico (ritornato al mittente dopo essere stato nella disponibilità del destinatario per sei mesi, ex art. 8 comma 4 Legge
890/1982) si palesa inammissibile, in quanto dal tenore esplorativo e comunque non dirimente, in quanto non servirebbe a far accertare che l'atto non sia stato posto comunque
3 nella sfera di conoscenza del destinatario, come attestato, sino a querela di falso, dall'operatore postale.
Premessa dunque la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio nei confronti di va preliminarmente osservato che non ricorre una ipotesi di CP_1 litisconsorzio necessario nei confronti di altri chiamati all'eredità, in quanto oggetto della domanda è l'accertamento della qualità di erede in capo alla sola CP_1
Ciò premesso, passando all'esame del merito della controversia, sussistono nella fattispecie i presupposti per l'accoglimento della domanda volta all'accertamento in capo a della qualità di erede di CP_1 Persona_1
Occorre in via preliminare richiamare la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui chiarisce che, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, “(…)ma vi sia un atto da cui risulti un'accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., potrà procedere alla sua trascrizione anche il creditore pignorante, dopo la trascrizione del pignoramento, ma prima della vendita. Tuttavia, la trascrizione sarà possibile quando si tratti di atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3, cioè risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovviamente anche se non riferito al bene pignorato, purché avente ad oggetto un bene dell'eredità della cui accettazione si tratta. In tale eventualità, il creditore procedente potrà procedere, eventualmente in un termine assegnato dal giudice dell'esecuzione (ovvero, qualora si tratti di esecuzione esattoriale, come nel caso di specie, prima che l'agente della riscossione disponga la vendita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78 e segg.), a trascrivere l'acquisto mortis causa per accettazione tacita da parte del debitore esecutato esibendo al conservatore il titolo formale da cui risulta l'atto comportante accettazione.
(…) gli atti che, secondo la legge (cfr. artt. 477 e 478 c.c.) o secondo la giurisprudenza, comportano accettazione tacita dell'eredità, non può sottacersi che non sempre, pur se rilevanti ai sensi dell'art. 476 c.c., saranno contenuti in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, potendo consistere anche in comportamenti concludenti. In tale eventualità, non si potrà procedere immediatamente alla trascrizione dell'accettazione.
Questa sarà possibile soltanto a seguito di sentenza che accerti l'acquisto della qualità di erede e di beni ereditari, sulla base di atti aventi valore di accettazione tacita. Analoghe
a quella da ultimo considerata sono, ai fini dell'impossibilità di procedere
4 immediatamente alla trascrizione dell'acquisto mortis causa, o comunque di far risultare lo stesso dai pubblici registri, le ipotesi in cui l'acquisto della qualità di erede consegue ai fatti di cui all'art. 485 c.c. (possesso dei beni ereditari non seguito da inventario o dalla dichiarazione a norma dell'art. 484) ovvero a quelli di cui all'art. 527 c.c. (sottrazione di beni ereditari).
Anche in tali ultime eventualità, mancando un atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., la trascrizione dell'acquisto mortis causa presuppone comunque che intervenga una sentenza che accerti l'acquisto ope legis della qualità di erede”. (vedi Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 11638 del 26/05/2014)
In linea generale, l'accettazione espressa consiste in una esplicita dichiarazione di volontà, ancorché non recettizia, mentre la c.d. accettazione tacita richiede, ai sensi dell'art. 476
c.c., che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c., dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. civ. Sez. II,
27/06/2005, n. 13738).
Nel caso di specie, risulta provata l'apertura della successione di , nonché la Per_1 delazione legittima dell'eredità in favore dell'odierna resistente, figlia della de cuius Per_1
(vedi relazione notarile ex art. 567 comma 2 c.p.c.).
Risulta, inoltre, accertato, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, che CP_1
, erede legittima di deceduta in data 11.12.2021, ha accettato
[...] Persona_1 tacitamente la successione della sua dante causa, posto che, come risultante dalle risultanze della competente conservatoria dei registri immobiliari (vedi certificazione notarile allegata al ricorso introduttivo a firma del notaio ) la predetta non si Persona_2 limitava a porre in essere atti di natura meramente fiscale, quale la denunzia di successione, ma provvedeva alla intestazione a sé per l'intero dell'immobile oggetto di pignoramento, in quanto rientrante nel patrimonio della de cuius. (vedi relazione notarile ex art. 567 comma 2 c.p.c.).
5 Opportuno risulta, sul punto, il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. sez. 6, Ord. n. 11478 del 30/04/2021; Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
A conferma del dato probatorio desumibile dalla voltura catastale dell'immobile, soccorre il rifiuto di rispondere da parte di all'interrogatorio formale, ritualmente CP_1 deferitole.
Alla luce delle su esposte considerazioni può, pertanto, ritenersi accertato che CP_1
ha accettato tacitamente la successione materna.
[...]
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità non deve essere ordinata in questa sede, spettando al ricorrente provvedervi sulla scorta di questa sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia e delle attività svolte, con istruttoria essenzialmente documentale.
In considerazione della mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte resistente al primo incontro di mediazione, in applicazione dell'art. 12 bis comma 2 D.Lvo
n. 28/2010, condanna la stessa al versamento in favore dello stato di una somma di importo corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN
RB, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta con ricorso del 12.1.2024 da nei confronti di e conseguentemente così Parte_1 CP_1 provvede:
6 -dichiara che nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1 ha accettato tacitamente l'eredità di , nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 il 11.12.2021;
-condanna a rimborsare le spese di lite sostenute dal ricorrente CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre rfsg al 15% IVA e cap
[...] come per legge;
- condanna al pagamento in favore dello Stato di una somma corrispondente CP_1 al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis comma 2
D.lgs. n. 28/2010.
Taranto, 23 ottobre 2025.
Il Giudice
AN RB
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa AN RB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 191/2024 vertente tra:
rappresentato e difeso dall' avv. MARINO GIORGIO e dall'avv. Parte_1
AN RO, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
Contro
assistita e difesa dall'avv. SALVATORE COLELLA, come da CP_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
All'udienza del 23 settembre 2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.1.2024, premesso che: A) era creditore Parte_1 nei confronti di della somma di € 22.506,93 in forza della sentenza n. CP_1
3000/2023 emessa dal Tribunale di Torino notificata unitamente ad atto di precetto per €
22.506,93 in data 30/08/2023; 2. era proprietaria per intero di un CP_1 immobile sito in Taranto (Ta) Via Cesare Battisti n. 246 Piano 7 riportato nel N.C.E.U. al foglio 244, p.lla 1701, sub 69, Zona 1 Cat.A/3, classe 3, 4 vani, R.C. Euro 413,17 (doc. 2);
3. Il predetto immobile veniva sottoposto a pignoramento ad istanza dell'odierno ricorrente
(R.G.E. 341/2023 del Tribunale di Taranto);
4. Il G.E. onerava parte creditrice di ripristinare la continuità delle trascrizioni;
5. ha posto in essere una serie CP_1
1 di atti concludenti e significativi della volontà di accettare l'eredità della genitrice;
in particolare, parte ricorrente allegava che aveva volturato l'immobile a CP_1 proprio nome, vi aveva stabilito la residenza e la dimora abituale e aveva volturato altresì
a proprio nome le utenze;
inoltre, pur possedendo il bene, aveva omesso di redigere l'inventario; ciò premesso chiedeva accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione da parte di dell'eredità della genitrice ed il conseguente acquisto CP_1 Persona_1 della piena proprietà sull'immobile sottoposto a pignoramento dal sig. sito Parte_1 in TARANTO (TA) VIA CESARE BATTISTI n. 246 Piano 7 e identificato al N.C.E.U. al foglio 244, particella 1701, sub 69, Zona 1, Cat.A/3, classe 3, 4 vani, R.C. Euro 413,17; per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere alla relativa trascrizione dell'intervenuta accettazione dell'eredità di da parte di Per_1 Per_1 [...]
; con vittoria di spese e onorari. CP_1
costituitasi in giudizio con comparsa del 27.1.2025, oltre il termine CP_1 assegnato al convenuto ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c, in via preliminare eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, impugnando e disconoscendo l'attestazione dell'agente postale, riportata sulla cartolina di recapito, dell'omesso ritiro dell'atto entro il termine di dieci giorni;
concludeva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del giudizio, in quanto la successiva costituzione del destinatario che eccepisca il difetto della notificazione non produceva effetto sanante;
in subordine domandava accertarsi la nullità della notifica e, dunque, disporsi la rinnovazione della stessa, ex art. 291 c.p.c.; in via ulteriormente gradata, domandava l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., nei confronti di germana della Controparte_2 convenuta, unica altra chiamata all'eredità; nel merito domandava il rigetto della domanda, eccependo l'irrilevanza ai fini della accettazione tacita dell'eredità della denuncia di successione, in quanto atto avente natura meramente fiscale, che il chiamato all'eredità può compiere in base all'art. 460 c.c., eccependo pure che non fosse provata l'asserita intestazione delle utenze domestiche in capo alla resistente.
All'udienza del 23 settembre 2025 la causa veniva riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Ciò premesso quanto alle questioni preliminari sollevate dalla parte resistente, il Tribunale ne rileva la infondatezza.
2 Il procuratore di parte ricorrente provvedeva alla notifica degli atti introduttivi del giudizio a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 78533557567-9, spedito a mezzo posta. A seguito della mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, risulta documentata la spedizione in data 29.1.2024 di comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 66904926820-2, ritualmente immessa in cassetta. L'Ufficio Postale di Taranto attestava, quindi, il mancato ritiro dell'atto da notificare entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito).
Parte resistente si duole del fatto che “recatasi in data 09.2.24 presso l'Ufficio Postale di
Via Plateja per il ritiro, ne constatava la manomissione, essendo già stato aperto;
non potendone conoscere l'esatto contenuto, stante la palese compromissione del plico, rifiutava la consegna dell'atto e sporgeva denunzia querela in pari data (all. 1); impugna, pertanto, e disconosce la attestazione dell'agente postale riportata sulla cartolina di recapito dell' omesso ritiro dell'atto entro il termine di dieci giorni”. Dalla lettura della querela in atti emerge che parte resistente affermava in quella sede di aver ricevuto ritualmente l'avviso di giacenza recapitatole all'indirizzo di residenza, relativo alla raccomandata n. 78533557567-9.
Orbene, può in radice escludersi la sussistenza di profili di inesistenza della notifica, la quale ricorre in caso di totale mancanza materiale dell'atto ovvero quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (vedi, ex plurimis, Cassazione
Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023). Nel caso che ci occupa, invece, il procedimento notificatorio è stato ritualmente svolto a mezzo posta secondo i dettami di cui al combinato disposto delle norme di cui agli artt. 3 Legge n. 53/1994 e 4 e seg. Legge
n. 890/1982.
Il mancato ritiro della busta contenente il piego raccomandato fa presupporre sino a querela di falso che l'atto sia stato messo a disposizione del destinatario;
quandanche ci fosse stata una lesione della busta, ciò non avrebbe inciso sulla regolarità della notifica e sulla conoscibilità dell'atto.
Ne consegue che la richiesta di ordine di esibizione del plico (ritornato al mittente dopo essere stato nella disponibilità del destinatario per sei mesi, ex art. 8 comma 4 Legge
890/1982) si palesa inammissibile, in quanto dal tenore esplorativo e comunque non dirimente, in quanto non servirebbe a far accertare che l'atto non sia stato posto comunque
3 nella sfera di conoscenza del destinatario, come attestato, sino a querela di falso, dall'operatore postale.
Premessa dunque la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio nei confronti di va preliminarmente osservato che non ricorre una ipotesi di CP_1 litisconsorzio necessario nei confronti di altri chiamati all'eredità, in quanto oggetto della domanda è l'accertamento della qualità di erede in capo alla sola CP_1
Ciò premesso, passando all'esame del merito della controversia, sussistono nella fattispecie i presupposti per l'accoglimento della domanda volta all'accertamento in capo a della qualità di erede di CP_1 Persona_1
Occorre in via preliminare richiamare la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui chiarisce che, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, “(…)ma vi sia un atto da cui risulti un'accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., potrà procedere alla sua trascrizione anche il creditore pignorante, dopo la trascrizione del pignoramento, ma prima della vendita. Tuttavia, la trascrizione sarà possibile quando si tratti di atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3, cioè risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovviamente anche se non riferito al bene pignorato, purché avente ad oggetto un bene dell'eredità della cui accettazione si tratta. In tale eventualità, il creditore procedente potrà procedere, eventualmente in un termine assegnato dal giudice dell'esecuzione (ovvero, qualora si tratti di esecuzione esattoriale, come nel caso di specie, prima che l'agente della riscossione disponga la vendita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78 e segg.), a trascrivere l'acquisto mortis causa per accettazione tacita da parte del debitore esecutato esibendo al conservatore il titolo formale da cui risulta l'atto comportante accettazione.
(…) gli atti che, secondo la legge (cfr. artt. 477 e 478 c.c.) o secondo la giurisprudenza, comportano accettazione tacita dell'eredità, non può sottacersi che non sempre, pur se rilevanti ai sensi dell'art. 476 c.c., saranno contenuti in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, potendo consistere anche in comportamenti concludenti. In tale eventualità, non si potrà procedere immediatamente alla trascrizione dell'accettazione.
Questa sarà possibile soltanto a seguito di sentenza che accerti l'acquisto della qualità di erede e di beni ereditari, sulla base di atti aventi valore di accettazione tacita. Analoghe
a quella da ultimo considerata sono, ai fini dell'impossibilità di procedere
4 immediatamente alla trascrizione dell'acquisto mortis causa, o comunque di far risultare lo stesso dai pubblici registri, le ipotesi in cui l'acquisto della qualità di erede consegue ai fatti di cui all'art. 485 c.c. (possesso dei beni ereditari non seguito da inventario o dalla dichiarazione a norma dell'art. 484) ovvero a quelli di cui all'art. 527 c.c. (sottrazione di beni ereditari).
Anche in tali ultime eventualità, mancando un atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., la trascrizione dell'acquisto mortis causa presuppone comunque che intervenga una sentenza che accerti l'acquisto ope legis della qualità di erede”. (vedi Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 11638 del 26/05/2014)
In linea generale, l'accettazione espressa consiste in una esplicita dichiarazione di volontà, ancorché non recettizia, mentre la c.d. accettazione tacita richiede, ai sensi dell'art. 476
c.c., che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c., dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. civ. Sez. II,
27/06/2005, n. 13738).
Nel caso di specie, risulta provata l'apertura della successione di , nonché la Per_1 delazione legittima dell'eredità in favore dell'odierna resistente, figlia della de cuius Per_1
(vedi relazione notarile ex art. 567 comma 2 c.p.c.).
Risulta, inoltre, accertato, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, che CP_1
, erede legittima di deceduta in data 11.12.2021, ha accettato
[...] Persona_1 tacitamente la successione della sua dante causa, posto che, come risultante dalle risultanze della competente conservatoria dei registri immobiliari (vedi certificazione notarile allegata al ricorso introduttivo a firma del notaio ) la predetta non si Persona_2 limitava a porre in essere atti di natura meramente fiscale, quale la denunzia di successione, ma provvedeva alla intestazione a sé per l'intero dell'immobile oggetto di pignoramento, in quanto rientrante nel patrimonio della de cuius. (vedi relazione notarile ex art. 567 comma 2 c.p.c.).
5 Opportuno risulta, sul punto, il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. sez. 6, Ord. n. 11478 del 30/04/2021; Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
A conferma del dato probatorio desumibile dalla voltura catastale dell'immobile, soccorre il rifiuto di rispondere da parte di all'interrogatorio formale, ritualmente CP_1 deferitole.
Alla luce delle su esposte considerazioni può, pertanto, ritenersi accertato che CP_1
ha accettato tacitamente la successione materna.
[...]
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità non deve essere ordinata in questa sede, spettando al ricorrente provvedervi sulla scorta di questa sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia e delle attività svolte, con istruttoria essenzialmente documentale.
In considerazione della mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte resistente al primo incontro di mediazione, in applicazione dell'art. 12 bis comma 2 D.Lvo
n. 28/2010, condanna la stessa al versamento in favore dello stato di una somma di importo corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN
RB, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta con ricorso del 12.1.2024 da nei confronti di e conseguentemente così Parte_1 CP_1 provvede:
6 -dichiara che nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1 ha accettato tacitamente l'eredità di , nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 il 11.12.2021;
-condanna a rimborsare le spese di lite sostenute dal ricorrente CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre rfsg al 15% IVA e cap
[...] come per legge;
- condanna al pagamento in favore dello Stato di una somma corrispondente CP_1 al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis comma 2
D.lgs. n. 28/2010.
Taranto, 23 ottobre 2025.
Il Giudice
AN RB
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