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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6811 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5758 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 03.11.2025 e vertente TRA
(C.F. Parte_1
), (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con Parte_3 CodiceFiscale_2
l'avvocato Claudia Abatecola PARTE APPELLANTE E (C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
), e per essa, quale mandataria, P.IVA_3 [...] in persona del Direttore Generale Dottor Controparte_2
, con l'avvocato Stefania Votano Controparte_3
PARTE APPELLATA E (C.F. ), in quanto cessionaria CP_4 P.IVA_4 di e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale Controparte_5
Dott. , con l'avvocato Nicola Maione Controparte_6
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1753/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
1 «Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la
[...]
(ora , Controparte_7 Controparte_1 premesso di aver incorporato la
[...]
deduceva che Parte_4
➢ in data 18 marzo 2003 la (poi in Parte_1 liquidazione) aveva stipulato, con la
[...]
un contratto Parte_4 avente ad oggetto l'apertura di un conto corrente contrassegnato dal n. 104834;
➢ con atto sottoscritto il 29 novembre 2010 era stata accordata alla (poi in liquidazione) Parte_1 una apertura di credito in conto corrente per l'importo di euro 60.000,00 a valere sul rapporto n. 104834;
➢ per le obbligazioni contratte dalla Parte_1
(poi in liquidazione) avevano prestato garanzia Pt_2
e fino all'importo di euro
[...] Parte_3
90.000,00;
➢ nelle more - e, segnatamente, giusta comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata del 7 aprile 2015 - essa istante aveva revocato gli affidamenti accordati e richiesto il pagamento del saldo debitore del conto n. 104834;
➢ tuttavia, la cennata diffida era rimasta priva di riscontro. Indi la ricorrente, nel precisare di aver già provveduto a depurare il saldo debitore del conto corrente n. 104834 dei maggiori addebiti conseguenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 01.01.2014, chiedeva ingiungersi, alla nonché a Parte_1 Pt_2
e , il pagamento, in solido tra loro – e,
[...] Parte_3 quanto ai garanti, nei limiti dell'importo massimo garantito – della complessiva somma di euro 60.629,63, oltre interessi di mora al tasso legale (da calcolare sul saldo debitore di euro 60.467,45 con decorrenza dal 12.05.2015), e spese del procedimento monitorio. In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 24674/2015, depositato il 30 ottobre 2015 e fatto oggetto di tempestiva richiesta di notifica a tutti gli ingiunti. Avverso il suindicato provvedimento monitorio, proponevano opposizione la Parte_1 nonché e , con atto notificato il 15 Parte_2 Parte_3 dicembre 2015. Gli opponenti, in via preliminare, eccepivano che la documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio era inidonea a fornire prova scritta del credito, onde il Decreto
2 Ingiuntivo n. 24674/2015 doveva ritenersi nullo;
precisavano che, comunque, nel giudizio di opposizione la opposta era CP_1 tenuta a produrre gli estratti conto integrali dalla data di avvio del rapporto fino alla relativa chiusura. La nonché Parte_1 Pt_2
e aggiungevano, poi, che
[...] Parte_3
➢ come acclarato da un Professionista di loro fiducia, la NC opposta in alcuni trimestri aveva applicato tassi di interesse tali per cui il TEG risultava superiore a quello soglia di riferimento, ed in altri tassi che, sebbene non usurari, risultavano superiori al TEGM;
➢ il medesimo Professionista, acclarata l'usura oggettiva e soggettiva e rideterminato il saldo del conto in contestazione, aveva rilevato che, in realtà, la
[...]
non era debitrice della Parte_1
NC opposta ché, anzi, vantava, nei confronti della
un credito del complessivo ammontare di euro Pt_5
73.169,40. Ciò premesso gli opponenti, nel precisare che in nessun caso la (ora Controparte_7
poteva pretendere il pagamento di somme che Controparte_1 rappresentavano “provento” del reato di usura perpetrato, rassegnavano le conclusioni riportate in premessa. All'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si costituiva la Controparte_7
(ora che, in via preliminare, eccepiva la Controparte_1 nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c.; contestava, poi, nel merito le doglianze e domande di parte opponente rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Incardinatasi la lite, con ordinanza resa all'udienza del 10 maggio 2016 veniva concessa la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto;
si dava, quindi, corso all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'espletamento di C.T.U.; infine, all'udienza del 9 giugno 2019 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «- Rigetta integralmente le ragioni di opposizione e domande formulate dalla Parte_1 nonché da e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_3 conferma il Decreto Ingiuntivo n. 24674/2015, reso dal Tribunale
3 di Roma in data 30 ottobre 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza emessa all'udienza del 10 maggio 2016.
- AN la , Parte_1
e , in solido tra loro, alla Parte_2 Parte_3 rifusione, in favore della già Controparte_1 [...]
, delle spese del presente Controparte_7 giudizio, che liquida in euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone in via definitiva a carico solidale degli opponenti il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Esito «Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione e domande svolte dalla e dai garanti Parte_1
e , con susseguente conferma del Decreto Parte_2 Parte_3 Ingiuntivo n. 24674/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 30 ottobre 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza emessa all'udienza del 10 maggio 2016». «Considerazioni di ordine generale in merito al riparto dell'onere di allegazione e prova nel giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c.. Prima di procedere al vaglio delle ulteriori contestazioni di parte opponente par d'uopo rimarcare che è ben vero che, nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un
“correntista” (o, anche, del relativo garante), la NC opposta, quale attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, dovendo all'uopo depositare gli estratti conto dall'inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e spese addebitate. Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto [...] consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare – avere tra le parti" (Cass., 2 agosto 2013, n. 18541; Cass. Civ., 26 giugno 2001, n. 8742). E', tuttavia, parimenti vero che il principio sopra enunciato presenta notevoli ripercussioni anche dal lato del cliente opponente, il quale non può limitarsi ad una contestazione generica per onerare la banca, attore sostanziale opposto, di provare tutti i presupposti del diritto che intende vantare. Al contrario - come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha analizzato approfonditamente l'art. 115 c.p.c. - "l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato [...] siano individuati dalla legge, il convenuto
[sostanziale, vale a dire il cliente opponente] ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione,
4 l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio" (Cass. n. 10860 del 18 maggio 2011). Segnatamente, il correntista opponente, convenuto in senso sostanziale, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la banca - come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite - non è esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili di ufficio). Come è stato affermato da consolidata giurisprudenza di merito, il correntista (o il garante) che contesti il saldo debitore indicato in sede monitoria, eccependo che lo stesso è il portato della applicazione di interessi usurari, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dell'illegittimo esercizio di ius variandi o, comunque, dell'indebito conteggio di commissioni e spese non dovute, “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità”; in particolare, ove l'opponente lamenti “l'applicazione di un tasso usurario” ha “l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi", dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi (cfr. ex plurimis, Trib. Ravenna, 29 maggio 2012; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098, e, con specifico riferimento all'onere di produrre i Decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia, Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009). Per quanto ancora di specifico interesse nella fattispecie concreta, va rimarcato che il procedimento che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è pur sempre governato dalle regole procedurali del giudizio ordinario a cognizione piena, ed, in particolare, dal sistema delle preclusioni assertive e probatorie proprie di tale giudizio;
dal che discende, naturalmente, che le contestazioni specifiche, che il “cliente” deve formulare per contrastare la pretesa di pagamento della fondata su completa ed CP_1 adeguata documentazione, vanno introdotte con l'atto di citazione ed eventualmente precisate e specificate, al più tardi, con la memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.; del pari, gli elementi di prova a conforto delle contestazioni svolte vanno interamente allegati nel termine di cui all'art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. Esame della fattispecie concreta.
1. Eccezione di nullità del provvedimento monitorio, dacché emesso in difetto di adeguata prova scritta del credito.
2. Adeguato assolvimento all'onere della prova gravante sulla parte opposta nella fase del giudizio a cognizione piena L'esame del fascicolo monitorio rende palese l'infondatezza delle doglianze degli opponenti afferenti l'insufficienza della documentazione prodotta dalla (ora Controparte_7 [...]
in sede monitoria e l'inidoneità della stessa ai fini della “prova CP_1 scritta” del credito ivi azionato. Invero, l'odierna opposta, in allegato al ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., ha prodotto, inter alia, oltre al contratto di apertura del conto corrente n. 104834 con allegato documento di sintesi ed ai contratti di garanzia, anche l'ultimo estratto conto recante l'attestazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciata e sottoscritta da funzionario nominativamente individuato e la cui qualifica risulta, del pari, puntualmente indicata.
5 Ed è indubbio che i cennati documenti fossero ben idonei a fondare l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, posto che, a norma del citato art. 50 TUB, “le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Ad ogni buon conto, per i fini che ci occupano è patente l'irrilevanza delle contestazioni di cui sopra essendo ben noto che l'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare non tanto la legittimità del decreto ingiuntivo, quanto, piuttosto, l'esistenza ed entità del credito al momento della decisione. In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione”, (Cass. Sent. N. 2573 del 22.2.02, conforme Sent. N. 5844 del 16.3.06). Ciò posto con riferimento alla fattispecie concreta va rilevato che la opposta, già in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ha CP_1 integrato l'originaria produzione documentale allegando, tra l'altro, la serie integrale degli estratti conto dalla data di avvio del rapporto (ovvero dal cd. saldo zero) fino alla chiusura del conto con passaggio a sofferenza del saldo debitore. A fronte di quanto sopra e tenuto conto della ulteriore documentazione prodotta dagli stessi opponenti appaiono scarsamente comprensibili - e, comunque, evidentemente prive di pregio - le censure formulate da questi ultimi con riferimento alla ordinanza del 25 ottobre 2016, nella parte relativa al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c.; rigetto fondato sul rilievo che,
“nonostante la copiosa documentazione già in atti”, la società correntista ed i fideiussori avessero formulato la richiesta di ordine di esibizione in termini del tutto generici [ovvero, nei seguenti termini: “Ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. di tutta la documentazione del conto corrente, di tutti gli estratti conto relativi al rapporto controverso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 TUB (cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c., depositata dagli opponenti)].
3. Eccezione di nullità, per vizio di forma, del contratto di apertura di credito del 3 aprile 2003. Gli odierni opponenti per la prima volta in seno agli scritti conclusionali, traendo spunto dalle osservazioni svolte dal loro Consulente in sede di operazioni peritali, hanno eccepito la nullità del contratto di apertura di credito del 3 aprile 2003, in quanto sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante della società correntista e non, invece, da funzionario della NC munito dei poteri di rappresentanza. Sul punto, tuttavia, non può non tenersi conto delle considerazioni svolte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, investite della questione
6 afferente la validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della NC, con la recente Sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti". In proposito va preliminarmente evidenziato che le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell'art. 23 T.U.F., valgono senz'altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti bancari, contenute nell'art. 117 T.U.B., attesa la sostanziale identità di disciplina e, soprattutto, l'identità di ratio delle norme in questione. Ed infatti, tanto l'art. 23 T.U.F. che l'art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto (con il contenuto minimo pur prescritto dal Legislatore) debba essere redatto per iscritto a pena di nullità e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente – parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell'operatore professionale - presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti;
non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla NC, e potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell'interesse del medesimo cliente. Ciò posto, deve rilevarsi che all'affermazione secondo cui ad integrare il requisito di forma previsto a pena di nullità dall'art. 23 T.U.F. è sufficiente che il documento contrattuale rechi la sottoscrizione del cliente (non occorrendo, altresì, quella del rappresentante della NC), la Corte di Cassazione è pervenuta sulla scorta delle seguenti considerazioni: “La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art. 30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario. Va da sé che la finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito. L'avere individuato la ragione giustificatrice della prescrizione normativa non vale peraltro a risolvere di
7 per sé la questione che qui interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare l'interpretazione dei profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del contratto e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento in forma scritta come espressione della regolamentazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell'atto. Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità. Ora, a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati. L'interpretazione seguita è, altresì, in linea con le disposizioni dell'ordinamento Europeo, che nell'art. 19, par. 7 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 (Mifid 1), recepita dal d.lgs. 17/9/2007, n.164, così come nell'art. 25, par. 5 della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), a cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori, punta l'accento sulla registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto concordato” (Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898). Ebbene, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte – certamente applicabili anche con riferimento ai contratti bancari – deve risolutamente escludersi la nullità, ex art. 117 TUB, del contratto di conto corrente o di apertura di credito quante volte, come nella fattispecie concreta, il documento contrattuale, contenente la enunciazione delle condizioni pattuite, risulti essere stato debitamente sottoscritti dalla parte correntista e quest'ultima abbia ricevuto copia dello stesso. E con riferimento a tale ultimo profilo, non par superfluo rimarcare che l'avvenuta consegna alla correntista del documento contrattuale di cui sopra si ricava dall'inequivoco tenore dello stesso - trattasi di contratto perfezionatosi mediante lo scambio di missive - e, comunque, dalla circostanza che detto contratto è stato prodotto in copia proprio dagli odierni opponenti. Va, poi, rilevato che, alla luce delle emergenze documentali, appare destituito di fondamento anche l'ulteriore assunto di parte opponente secondo cui il contratto di apertura di credito in questione non conterrebbe
8 l'indicazione delle “condizioni applicabili”, con conseguente nullità e necessità di rideterminazione del dare - avere inter partes facendo applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB ed espungendo gli addebiti per ulteriori “oneri” (e, segnatamente, quelli relativi alle spese). Ed infatti, nonostante la scarsa leggibilità della prodotta copia del cennato contratto di apertura di credito, dalla mera lettura dello stesso risulta l'avvenuta previsione e pattuizione, tra le parti, delle “condizioni economiche” concernenti specificamente l'apertura di credito, con indicazione di un tasso del 7,7500 fino ad euro 25.000,00 e di un tasso del 10,7500 oltre detto importo, nonché di una c.m.s. trimestrale pari a 0,2500. Quanto, poi, alle ulteriori “condizioni economiche” non può non considerarsi che - per quanto incontestato tra le parti e, comunque, inferibile dagli atti - l'apertura di credito in questione era destinata ad operare sul conto corrente già in essere tra le parti onde le ulteriori condizioni (ed, in particolare, quelle per “spese di tenuta conto”) non potevano che essere quelle già pattuite in sede di stipula delcontratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 104834 ovvero fissate in sede di esercizio dello ius variandi contemplato dal medesimo contratto.
4. Asserita nullità della fideiussione sottoscritta da Parte_2 e dacché contenente clausole portato di intese Parte_3 anticoncorrenziali Per la prima volta all'udienza del 29 ottobre 2018 gli opponenti hanno invocato la nullità della fideiussione, alla luce dell'indirizzo espresso dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 29810/2017 e, dunque, sull'assunto che detto contratto sarebbe stato stipulato in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione NCria IAna nel 2003, e secondo un modello che la NC d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990). In proposito deve preliminarmente rimarcarsi che gli odierni opponenti hanno formulato i rilievi in questione con esclusivo riferimento alla fideiussione sottoscritta da in data 3 aprile 2003. Parte_2 Ed è evidente che tale circostanza, di per sé, varrebbe ad esimere questo Giudice da ogni apprezzamento circa l'ammissibilità e fondatezza delle doglianze svolte, risultando pacificamente dagli atti che la NC opposta ha fondato la sua domanda nei confronti dei garanti non sulla predetta fideiussione del 3 aprile 2003, bensì sul diverso contratto sottoscritto da e in data 29.11.2010 (che, invero, appare Parte_2 Parte_3 riconducibile allo schema del contratto autonomo di garanzia). Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra, deve innanzitutto evidenziarsi che gli elementi di giudizio allo stato disponibili non consentono in alcun modo di valutare – sia pur in via meramente incidentale
- la lamentata invalidità del contratto di fideiussione. Invero, gli odierni opponenti non hanno allegato né il provvedimento n. 55, emesso dalla NC d'IA in data 2 maggio 2005, né il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui il suddetto provvedimento ha prestato adesione;
documenti, questi ultimi, certamente indispensabili per l'apprezzamento della cennata invalidità ed in relazione ai quali – per la relativa natura di provvedimenti ed atti amministrativi – non opera il principio iura novit curia, per modo che gli stessi non possono essere
9 tenuti in considerazione dal Giudice ai fini della decisione, ove non ritualmente acquisiti al giudizio. In ogni caso - e prescindendo pure da tutto quanto sopra premesso - osserva questo Giudice che, nei termini in cui è stata formulata, la censura in parola non potrebbe comunque trovare accoglimento. In proposito va innanzitutto rammentato che – come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito – il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle “pattuizioni” conformi allo
“schema” predisposto dall'Associazione NCria IAna nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto. Inoltre, non può tacersi che – come di recente rimarcato dalla Suprema Corte - la mera presenza, nel testo di una fideiussione omnibus, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità dacché “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo all'uopo anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore istante, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione. Ed infatti, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la NC d'IA non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”. In tale ordine di concetti la Suprema Corte, con Ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha rigettato il ricorso avverso la Sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia - adita da un fideiussore che aveva sottoscritto un contratto nel quale erano trasfuse, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI - aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett. a), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sul rilievo che il provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2 maggio 2005 aveva vietato l'uso uniforme e non già occasionale di quello schema contrattuale e che, nella fattispecie concreta, l'attore – gravato dall'onere della prova – non aveva dimostrato il presupposto in questione. Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato:
“Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che incombesse sulla banca, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme dell'applicazione della clausola in questione. Il motivo è infondato. Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua
10 necessità pacificamente prevista nel provvedimento della NC d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”. Ebbene nel caso di specie, alla luce delle complessive considerazioni sopra svolte, non potrebbe in nessun caso accogliersi la contestazione afferente la nullità della fideiussione (sia pur al limitato fine del rigetto della pretesa azionata nei confronti di e ); e tanto in Parte_2 Parte_3 considerazione del fatto che i garanti, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non hanno neppure specificamente dedotto – e, dunque, men che mai dimostrato – il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate.
->>>>>>>>>> Disattese le eccezioni e contestazioni di cui sopra deve, ora, rimarcarsi che, nel termine per le allegazioni assertive, gli odierni opponenti, oltre a svolgere le suesposte - infondate - doglianze afferenti il difetto di adeguata prova del credito, hanno contestato l'avversa pretesa di pagamento lamentando esclusivamente che il saldo del conto corrente per cui è causa sarebbe il portato di usura oggettiva e soggettiva ai danni della correntista.
5.Contestazioni relative alla pattuizione ed alla applicazione di interessi usurari. Usura pattizia Come noto, il Legislatore, con la Legge n. 108/1996, ha inteso essenzialmente introdurre una nozione oggettiva di interesse usurario, prescindente dall'apprezzamento dello stato di bisogno del mutuatario e dall'approfittamento dell'intermediario. Invero, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 108/1996, al terzo comma, prima parte, così dispone: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Inoltre, l'art. 2, IV co., della citata L 108/1996 – applicabile, ratione temporis, nella fattispecie concreta – così recitava: “Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”. Tale norma è stata successivamente così modificata dall'art. 8, V co., lett. d) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70: “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”. Il medesimo art. 2 della L. n. 108/1996, ai commi I e II, prevede, poi, che “il Ministro del Tesoro, sentiti la NC d'IA e l'Ufficio IAno dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
11 cambi e dalla NC d'IA ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale .
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la NC d'IA e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”. Va, inoltre, rammentato che l'art. 4 della L. n. 108/1996 ha anche modificato l'art. 1815 c.c. introducendo un secondo comma del seguente tenore: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Ancora, con l'art. 1, I co., del D.L. n. 394/2000 – convertito nella Legge n. 24/2001 – è stato previsto che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II co., c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Infine - atteso il tenore delle deduzioni e contestazioni svolte dalla parte opponente, non par superfluo rammentare che il Legislatore, solo con l'art. 2 bis, II co., del D.L. n. 185/2008 ha specificamente disciplinato il rilievo della commissione di massimo scoperto ai fini del computo del TEG, prevedendo quanto segue: “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la NC d'IA, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. E non va taciuto che sulla portata della disposizione di cui sopra e sul rilievo da conferire alla commissione di massimo scoperto ai fini del computo del TEG, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della medesima norma citata, si sono di recente espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte che, risolvendo il contrasto insorto tra la Prima Sezione Civile e la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la
12 separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati" (Cass., SS. UU., 20 giugno 2018, n. 16303). Premessi i richiami normativi e giurisprudenziali di cui sopra, va ora rammentato che ricorre la cd. usura originaria o pattizia laddove, al momento della conclusione del contratto o in sede di esercizio dello ius variandi il tasso effettivo globale degli interessi pattuito, riferito ad anno – e comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – risulti superiore al tasso soglia del trimestre di riferimento, determinato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 2, IV co, della L. n. 108/1996 e sulla scorta delle risultanze del Decreto Ministeriale di riferimento, emanato a norma del primo comma dell'art. 2 della L. 108/1996, In particolare – contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti - laddove la verifica di usurarietà debba essere operata in relazione alle pattuizioni di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, alla commissione di massimo scoperto potrà darsi rilievo solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata Sentenza n. 16303/2018, mentre nel TEG dovrà certamente computarsi ogni altro onere con funzione di remunerazione del credito. Fatte le considerazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che il C.T.U. nominato, operando la verifica sulla scorta delle indicazioni di cui al quesito - e, segnatamente, applicando, per la ricostruzione del TEG, la formula risultante dalle Istruzioni della NC d'IA tempo per tempo vigenti - ha acclarato la non ravvisabilità, nella fattispecie concreta, della cd. usura originaria. Usura sopravvenuta Atteso, poi, il tenore delle doglianze degli opponenti – che hanno sollecitato l'accoglimento del “calcolo alternativo” effettuato dal C.T.U., sulla scorta delle indicazioni del C.T.P. - va osservato che, alla luce dei principi di diritto di recente enunciati dalla Suprema Corte in tema di usura sopravvenuta ed esclusa da parte del C.T.U. la sussistenza di ipotesi di usura originaria, non potrebbe comunque assumere rilievo la circostanza che in qualche trimestre, nel corso del rapporto, il TEG sia risultato superiore al tasso soglia. Invero, con Sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
- ha innanzitutto, evidenziato che “la questione della configurabilità di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti
13 tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari”;
- ha, poi, precisato che la questione relativa all'usura sopravvenuta va risolta avendo riguardo alla norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, I co., che così recita: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- ha, quindi, rimarcato che “la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi”;
- richiamati, poi, i vari indirizzi espressi in materia, ha rimarcato quanto segue: “E' avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1 comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la Sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”. Sulla scorta delle complessive considerazioni svolte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". Usura soggettiva Gli odierni opponenti, mediante il richiamo delle risultanze della perizia di parte, hanno inteso lamentare anche la cd. usura in concreto. Orbene, è certo noto che, perché possa ravvisarsi la cd. usura in concreto (o usura soggettiva) occorre a) che il correntista versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
b) che gli interessi (pur inferiori al tasso- soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e compensi pattuiti risultino, avuto
14 riguardo alle circostanze concrete ed al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità; c) che la avesse puntuale contezza sia della situazione di difficoltà CP_1 economica o finanziaria della controparte, sia della sproporzione degli interessi pretesi, ed abbia inteso trarne vantaggio. E', poi, parimenti noto che gli elementi e le circostanze di fatto integranti la fattispecie dell'usura soggettiva vanno non solo provati ma, prima ancora, specificamente allegati dalla parte che lamenti detto approfittamento. Nel caso di specie, tuttavia, gli opponenti non ha offerto elementi di sorta dai quali inferire l'effettiva sussistenza, in concreto, degli elementi integranti la cd. usura soggettiva. Va, infine, rilevato che - come eccepito ed evidenziato dalla NC opposta - nel termine per le allegazioni assertive gli odierni opponenti non hanno formulato censure di sorta in merito agli addebiti a titolo di c.m.s.. Del resto, non risulta essere stato conferito al C.T.U. alcuno specifico ed espresso incarico con riferimento agli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto. Per tale ragione non possono recepirsi le conclusioni e le risultanze delle operazioni di ricalcolo in concreto operate dal C.T.U.. Ed invece, disattese le eccezioni relative alla nullità dei contratti (contratto di apertura di credito e contratto di fideiussione) ed esclusa, sulla scorta degli accertamenti svolti dal C.T.U., la sussistenza di usura originaria, non può che pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione e domande proposte dalla e dai garanti Parte_1
e , con conseguente conferma del Decreto Parte_2 Parte_3 Ingiuntivo n. 24674/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 30 ottobre 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza emessa all'udienza del 10 maggio 2016». Spese «Alla soccombenza consegue la condanna degli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della (già Controparte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, Controparte_7 nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Va, infine, posto a carico solidale degli opponenti il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto».
§ 3. — Hanno proposto appello Parte_1
, e ed hanno così
[...] Parte_2 Parte_3 concluso:
“(1) Accertare e dichiarare l'interruzione del giudizio e/o la cessazione della materia del contendere, previa presa d'atto della rinuncia all'atto di appello da parte della Parte_1
, con compensazione integrale delle spese di lite;
[...]
(2) Previa rimessione della causa sul ruolo per l'integrazione della perizia tecnica, revocare il decreto ingiuntivo
15 n. 24674/2015 in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
(3) Accertare e dichiarare che sul rapporto di conto corrente sono rinvenuti interessi non dovuti;
(4) Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio, alla Procura della Repubblica competente. (5) Accertare che nessun credito può essere riconosciuto alla NC, avendo essa operato in dispregio della legge antiusura, commettendo un reato il cui provento non può essere richiesto. (6)- Accertare, in ragione dell'elaborato peritale in atti e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la banca non sia creditrice per la somma richiesta di € 60.629,63 ma bensì della minor somma riconosciuta dal CTU, nominato nel giudizio di primo grado, (7) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai sig.ri e per tutti i Parte_2 Parte_3 motivi dedotti in narrativa e, quindi, l'estinzione della fideiussione;
(8) Col pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti. Si richiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per i motivi dedotti negli scritti difensivi”.
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 1735/2020 emessa dal Tribunale di Roma perchè tardivo, inammissibile, comunque infondato in fatto ed in diritto e del tutto sfornito di prova. Con ogni conseguente pronunzia e vittoria di spese del grado di giudizio”. in quanto cessionaria di CP_4 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_5
è intervenuta in giudizio e ha dichiarato di fare “salva e
[...] propria ogni pregressa attività difensiva svolta dal precedente difensore nell'interesse di parte qui da intendersi integralmente riproposta”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 03.11.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 09.09.2025.
16 § 4. — Va premesso che l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla parte appellata va respinta, risultando la notifica dell'impugnazione effettuata l'ultimo giorno utile, il 30 ottobre 2020, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza, il 27.1.2020, ed avuto riguardo alla sospensione COVID e alla sospensione feriale dei termini processuali. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere la società cancellata dal Parte_1
Registro delle Imprese in data precedente alla proposizione dell'appello, resta assorbita dalla dichiarazione del difensore della suddetta parte, munito di procura speciale, di rinuncia all'appello ex art. 306 c.p.c.. Non è necessaria l'accettazione della parte appellata e della parte intervenuta, non avendo le stesse interesse alla prosecuzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c. la società rinunciante va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte appellata e della parte intervenuta, non risultando un diverso accordo tra le parti per la compensazione delle spese. L'appello contiene i seguenti motivi: 1. in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa CP_8 applicazione dell'art. 23, 117 del d.lgs. Del 24 febbraio 1998 nonché 1325 c.c. Con il primo motivo di appello, le parti appellanti censurano la Sentenza di primo grado per quanto statuito nel capo 3, dove il Giudice ha escluso “la nullità del contratto di conto corrente con data 3 aprile 2003 atteso che lo stesso fosse privo di sottoscrizione da parte dell'istituto bancario”. Rileva la parte che, nel caso di specie, non possono trovare applicazione i principi richiamati dal Tribunale in merito ai contratti “monofirma”, dal momento che l'originario soggetto che doveva sottoscrivere il contratto era
[...]
che ora è “soggetto terzo rispetto a Parte_4 quello che oggi potrebbe confermare la volontà negoziale”. Inoltre, in ogni caso, ritengono gli appellanti che “nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo”.
17 Pertanto le parti contestano la negata nullità ai sensi dell'art. 117 TUB, posto che non sarebbe neppure provato “che copia del contratto sia stata consegnata al correntista al momento dell'apertura”.
*** Il motivo va respinto. Quanto al primo aspetto -il principio relativo al contratto monofirma non sarebbe applicabile nei confronti dell'opposta,
in quanto soggetto terzo Controparte_7 rispetto all'istituto bancario con il quale è stato stipulato il contratto di conto corrente- va osservato che l'opposta,
[...]
(ora Controparte_9 [...]
aveva incorporato per fusione la CP_1 [...]
originaria parte Parte_4 del contratto di conto corrente, prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. La circostanza non è in contestazione. Pertanto, si applica il disposto dell'art. 2504 bis c.c. secondo il quale: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Pertanto, poiché l'incorporante subentra alla incorporata in tutti i rapporti, il principio relativo alla validità del contratto monofirma enunciato da S.U. n. 898 del 16/01/2018 citato dal Tribunale è applicabile nei confronti dell'incorporante. Va poi disatteso il rilievo dell'appellante secondo il quale all'assenza del requisito formale non potrebbe supplire la valutazione del comportamento complessivo delle parti. Invero, sempre sulla scia della ricordata sentenza delle S.U., la S.C. ha affermato, in tema di validità del contratto quadro di intermediazione finanziaria recante la sola sottoscrizione del cliente, che: “ove il contratto sia redatto per iscritto è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” Cass. n. 1250 del 17/01/2022. Quanto alla mancata prova della consegna del contratto di c/c, deve ritenersi che la questione, quando anche fosse stata tempestivamente eccepita nel giudizio di primo grado, risulterebbe del tutto superata dal fatto che il contratto di c/c 104834, prodotto in sede monitoria dall'opposta, è costituito da una lettera inviata il 18.3.2003 dalla stessa correntista alla Parte_1
18 contenente le condizione generali di contratto, Parte_4 con allegato le condizioni economiche, completa di sottoscrizione di entrambi i documenti da parte della società correntista. Ne deriva che la società correntista ha avuto la consegna del testo contrattuale. Non solo, ma il contratto del 3 aprile 2003 relativo all'apertura di credito è stato prodotto dalla stessa opponente in allegato alla memoria di cui all'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., dal ché si desume l'avvenuta consegna alla correntista del suddetto testo contrattuale.
2. in iudicando et in procedendo. Violazione ed CP_8 erronea applicazione dell'art. 1418 e seg. C.c. ed art. 2697 c.c.in relazione all'art 2 co. 3l. 287/1990. Nullità del contratto fideiussorio sottoscritto dai Pt_2
e . Erronea valutazione di un
[...] Parte_3 fatto decisivo e conseguente vizio di motivazione. Affermano le parti appellanti che “[i]l Giudice di prime cure è incorso in errore laddove non ha sancito la nullità della fideiussione prestata dai sig.ri , atteso che la stessa è Pt_2 conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge 287/1990”. Le parti ribadiscono la violazione del medesimo articolo tanto per la fideiussione sottoscritta nel 2003, quanto per quella risalente al 2011, con conseguente nullità dei menzionati contratti, stante la “coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo ABI” e posto che il provvedimento della NC d'IA del 02 maggio 2005 e il parere dell'AGCM, di cui il Tribunale ha eccepito la mancata allegazione, “costituiscono fatti notori (cfr. Cass. civ. n. 6684/2018) ai quali il Magistrato può far riferimento ai fini della decisione ai sensi dell'art. 112 e seg. c.p.c.”.
*** Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui non contrasta l'assunto del Tribunale secondo il quale la fideiussione del 2003 è da ritenersi irrilevante in quanto la ha agito in via monitoria verso i garanti in forza della CP_1 successiva garanzia prestata in data 29.11.2010 che, peraltro, appare riconducibile allo schema del contratto autonomo di garanzia. Per il resto, è risolutivo, ai fini del rigetto del motivo in questione, l'omesso deposito da parte degli opponenti del provvedimento della NC d'IA n. 55/2005.
19 In proposito, la soluzione del primo giudice è confermata dalla giurisprudenza della S.C., che ha affermato il seguente principio: La natura di atto amministrativo del provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti. Cass. n. 7387 del 19/03/2025. Inammissibile risulta pertanto il richiamo alla categoria del notorio. Per il resto, è inammissibile la proposizione per la prima volta nel presente giudizio di appello dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per non avere la NC rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Invero, ove anche fosse accolta la tesi degli appellanti della nullità delle clausole, compresa la deroga all'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza sarebbe comunque inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della S.C., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 835 del 13/01/2025, Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso in questione, gli opponenti, a fronte della produzione del contratto di fideiussione in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto eccepire il decorso del termine ex art. 1957 c.c. nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ed invece, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, detta eccezione non risulta proposta, con la conseguenza che, anche in relazione a detto profilo, la censura risulta inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Error in iudicando et in procedendo. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 co iv legge 108/1996 ed art. 644 c.p. co. 3 nonché art. 8 co. V lett. D) d.l. 13 maggio 2011 n.70. Mancato riconoscimento in sentenza dell'eliminazione della CMS e spese come riconosciuta dal CTU (pag. 21 della perizia).
20 Infine, gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento nella sentenza impugnata dell'usura originaria, non condividendo i criteri di calcolo del TEG applicati dal Giudice di prime cure, che ha utilizzato “le formule di cui alle istruzioni della NC”, senza tenere conto dei costi e delle remunerazioni sostenute dal correntista, come da esito della CTU. Con lo stesso motivo, gli appellanti si dolgono, altresì, del fatto che la motivazione della sentenza affermi che “si sia verificata un'usura sopravvenuta stante un superamento del tasso soglia nei seguenti trimestri: I, II e III trimestre 2009, IV trimestre 2012 e I trimestre 2013”, quando, a dire delle parti appellanti, “[l]a variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia va ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria””. Infine, viene censurata la decisione anche “nella parte in cui non accoglie le risultanze istruttorie in ordine all'illegittimità degli addebiti a titolo di c.m.s. e spese addebitate”, ritenendo il Tribunale che non sia stato conferito al CTU uno specifico incarico con riguardo a tali profili. Gli appellanti rilevano, infatti, da un lato, di aver “sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” “mosso censure relativamente all'illegittima applicazione di spese e c.m.s.”; dall'altro, che, in ogni caso, il quesito numero 5 posto al CTU presuppone la computazione anche delle commissioni di massimo scoperto.
*** Il motivo va disatteso. Gli appellanti non entrano nel merito delle argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della ritenuta insussistenza dell'usura originaria, ma, dopo aver richiamato principi affermati dalla Cassazione penale, hanno sostenuto che la decisione del Tribunale si porrebbe in contrasto con le risultanze della disposta CTU, laddove l'ausiliare ha rilevato che:“l'esito della verifica è stato positivo, poiché si è verificato il superamento del tasso soglia di legge” (cfr. Relazione tecnica d'ufficio da pag. 17 a pag. 19). L'assunto è palesemente infondato. Il CTU, nel rispondere ai quesiti, ha così risposto alle pag. 16 e segg. della relazione:
“
6.1 Verifica usura originaria C.T.U. ha confrontato i singoli tassi pattuiti con il tasso soglia del periodo di riferimento verificando che questo non è mai stato superato.
21 Documento di sintesi pratica di affidamento del 29/11/ Il 2010 Tasso entro fido: 9% Tasso effettivo entro fido: 9,308% c.d.f.: 0,50% Tasso sconfinamento: 11,30% Tasso sconfinamento: 11,7879% Importo: € 60.000 Il tasso soglia per la categoria “apertura di credito in conto corrente di importo superiore ad € 5.000” relativo al IV trimestre 2010 era pari al 13,725%, pertanto non si rileva il superamento del tasso soglia d'usura. Contratto di apertura di credito del 01/04/2003 Importo: € 25.000 Tasso: 7,75% CMS: 0,25% Tasso: 10,75% CTMS: 0,25% Il tasso soglia per la categoria “apertura di credito in conto corrente di importo superiore ad € 5.000” relativo al II trimestre 2003 era pari al 14,055%, pertanto non si rileva il superamento del tasso soglia d'usura”. Nel successivo paragrafo, il CTU ha esposto:
“
6.2.2 Calcolo del T.E.G. con equiparazione di interessi ed oneri e verifica del superamento dei tassi soglia d'usura Il T.E.G. determinato equiparando interessi ed oneri è stato confrontato con il tasso soglia relativo alla categoria di riferimento. La categoria presa come riferimento per ogni periodo di osservazione è quella relativa all' “apertura di credito in conto corrente”, per le classi di importo si è tenuto conto del fido indicato in estratto conto. L'esito della verifica è stato positivo, poiché si è verificato il superamento del tasso soglia di legge. (Vedi Allegato 2)”. Dal successivo conteggio sviluppato dall'ausiliare si evince che il superamento del tasso soglia si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, e precisamente nel I, II e III trimestre del 2009 nel IV trim. 2012 e nel I trim. 2013 Ed allora, versandosi in caso di usura sopravvenuta, deve rilevarsi l'evidente genericità del motivo di appello, in quanto, nonostante il deposito degli estratti conto completi e la CTU svolta in primo grado, non risulta alcuna indicazione circa la data nella quale la banca avrebbe unilateralmente variato il tasso di interesse,
22 al fine di dimostrare che nei trimestri indicati nella relazione peritale era stato applicato un interesse debitore unilateralmente determinato dalla a seguito dell'esercizio dello ius variandi CP_1 di cui all'art. 118 TUB. In proposito, gli appellanti si sono limitati a contestare che l'usura sopravvenuta è sicuramente ricollegabile a variazioni unilaterali ex art. 118 TUB, mai state comunicate dall'istituto bancario al correntista. La circostanza, oltre che dedotta del tutto genericamente, è smentita dalle risultanze della CTU: se il superamento del tasso soglia nei trimestri indicati fosse il frutto dell'applicazione unilaterale di maggiori interessi applicati dalla a seguito CP_1 dell'esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB, sarebbe agevole rilevare la differenza tra l'interesse applicato nel trimestre precedente a quello ove è stato rilevato il superamento del tasso soglia rispetto a quello, evidentemente superiore, applicato nei trimestri ove si è verificata l'usura sopravvenuta;
tuttavia dagli allegati n. 4 e 5 alla CTU, riguardanti la misura degli interessi entro fido ed extra fido applicati nei trimestri durante tutto lo svolgimento del rapporto, si evince che, nel I, II e III trimestre del 2009, gli interessi applicati sono, anzi, costantemente scesi rispetto ai tassi originari rispettivamente pari al 13,50% e al 13,7500, tranne che per il IV trimestre 2012, senza peraltro che vi sia alcuna prova sul fatto che fosse intervenuta la variazione unilaterale ex art. 118 TUB nel trimestre precedente, sì da poter considerare il superamento del tasso soglia nel suddetto IV trimestre 2012 quale usura originaria, e non invece anch'essa quale usura sopravvenuta rispetto al tasso di interesse unilateralmente variato in precedenza dalla ai sensi dell'art. 118 TUB. CP_1
Va altresì rilevato che la contestazione riguardante il mancato invio delle variazioni unilaterali degli interessi ex art. 118 TUB non è stata sollevata dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado dopo che, a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta ha integrato la produzione già presente nel fascicolo del monitorio producendo tutta la documentazione riguardante lo svolgimento del rapporto oggetto del giudizio, produzione che, tra latro, ha consentito al CTU di svolgere l'accertamento peritale demandatogli, senza che fossero risultate incompletezze nella produzione depositata. Ne deriva l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della eccezione riguardante il mancato invio delle modifiche unilaterali ex art. 118 TUB.
23 Né può dirsi che l'accertamento riguardante le variazioni unilaterali degli interessi ex art. 118 TUB, ai fini della verifica della contestata usura, non sia stato svolto dall'ausiliare, atteso che il primo due quesiti riguardavano proprio l'argomento in questione: “1) Usura originaria: Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi,
o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia. 2) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato”. Ebbene, come si è precedentemente rilevato, il CTU, nel rispondere ai primi due quesiti, ha escluso la sussistenza di usura originaria. Quanto alla CMS, non risulta specificamente contestato il passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha affermato che, laddove la verifica di usurarietà debba essere operata in relazione alle pattuizioni di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, alla commissione di massimo scoperto potrà darsi rilievo solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata Sentenza n. 16303/2018, mentre nel TEG dovrà certamente computarsi ogni altro onere con funzione di remunerazione del credito. Gli appellanti, in proposito, neppure hanno dedotto che, operando il calcolo separato indicato dalla sentenza richiamata - S.U. n. 16303/2018 (effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata
- intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli
24 interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati), si sarebbe verificata l'usura originaria nel rapporto dedotto in causa. Ad ogni modo, nel Calcolo del T.E.G. con equiparazione di interessi ed oneri, (a differenza del calcolo del T.E.G. utilizzando le formule di cui alle Istruzioni della NC d'IA), sicuramente più favorevole al correntista rispetto a quello indicato dalle S.U. n. 16303/2018, sono state incluse dal CTU le commissioni, compresa la CMS, secondo la formula: 𝑇𝐸𝐺 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖+𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖+𝑆𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖 𝑥 36.500 e, come si è visto, non è stata rilevata usura originaria, di talché, anche sotto questo profilo, il motivo va disatteso. Quanto al quesito n. 5 posto dal giudice al CTU, esso aveva ad oggetto “5) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e sopravvenuta”, di talché è da escludersi che sia stato chiesto al CTU di eliminare la CMS in tesi illegittima, e che siano stati dal giudice indicati i criteri in base ai quali rilevare l'invalidità della suddetta commissione. Invero, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto dedotto dagli odierni appellanti, non risulta formulato nessun motivo di opposizione che abbia ad oggetto la pretesa invalidità della CMS, nonostante gli opponenti fossero in possesso di tutta la documentazione afferente il c/c, sulla base della quale avevano fatto eseguire la perizia di parte depositata in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha escluso il ricalcolo depurato dalla CMS effettuato dal CTU, in difetto di specifica domanda sul punto. Da notare come, anche in appello, neppure è dedotto il profilo in relazione al quale detta commissione nel periodo antecedente l'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, debba ritenersi illegittima. L'infondatezza dei motivi di appello rende irrilevante il rinnovo della CTU chiesto dagli appellanti.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza di e nei confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_2
e di in quanto cessionaria di
[...] CP_4 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_5
Parimenti, la rinunciante
[...] Parte_1
25 liquidazione è tenuta al rimborso delle spese nei confronti dell'appellata e della parte intervenuta. Esse si liquidano in solido tra tutti le parti appellanti nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna delle parti vittoriose.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di e per essa, quale Pt_3 Controparte_1 mandataria, e di Controparte_2 [...]
in quanto cessionaria di e per essa, CP_4 Controparte_1 quale mandataria, contro la Controparte_5 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di appello tra nei confronti di Parte_1
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
di in quanto cessionaria di Controparte_2 CP_4
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
Controparte_5
2. — rigetta per il resto l'appello;
3. — condanna la parte rinunciante e le parti appellanti al rimborso, in favore di e per essa, quale Controparte_1 mandataria, e di Controparte_2 [...]
in quanto cessionaria di e per essa, CP_4 Controparte_1 quale mandataria, delle spese Controparte_5 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di e , dell'ulteriore importo a titolo Parte_2 Parte_3 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 17.11.2025. Il presidente estensore
26
(C.F. Parte_1
), (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con Parte_3 CodiceFiscale_2
l'avvocato Claudia Abatecola PARTE APPELLANTE E (C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
), e per essa, quale mandataria, P.IVA_3 [...] in persona del Direttore Generale Dottor Controparte_2
, con l'avvocato Stefania Votano Controparte_3
PARTE APPELLATA E (C.F. ), in quanto cessionaria CP_4 P.IVA_4 di e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale Controparte_5
Dott. , con l'avvocato Nicola Maione Controparte_6
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1753/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
1 «Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la
[...]
(ora , Controparte_7 Controparte_1 premesso di aver incorporato la
[...]
deduceva che Parte_4
➢ in data 18 marzo 2003 la (poi in Parte_1 liquidazione) aveva stipulato, con la
[...]
un contratto Parte_4 avente ad oggetto l'apertura di un conto corrente contrassegnato dal n. 104834;
➢ con atto sottoscritto il 29 novembre 2010 era stata accordata alla (poi in liquidazione) Parte_1 una apertura di credito in conto corrente per l'importo di euro 60.000,00 a valere sul rapporto n. 104834;
➢ per le obbligazioni contratte dalla Parte_1
(poi in liquidazione) avevano prestato garanzia Pt_2
e fino all'importo di euro
[...] Parte_3
90.000,00;
➢ nelle more - e, segnatamente, giusta comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata del 7 aprile 2015 - essa istante aveva revocato gli affidamenti accordati e richiesto il pagamento del saldo debitore del conto n. 104834;
➢ tuttavia, la cennata diffida era rimasta priva di riscontro. Indi la ricorrente, nel precisare di aver già provveduto a depurare il saldo debitore del conto corrente n. 104834 dei maggiori addebiti conseguenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 01.01.2014, chiedeva ingiungersi, alla nonché a Parte_1 Pt_2
e , il pagamento, in solido tra loro – e,
[...] Parte_3 quanto ai garanti, nei limiti dell'importo massimo garantito – della complessiva somma di euro 60.629,63, oltre interessi di mora al tasso legale (da calcolare sul saldo debitore di euro 60.467,45 con decorrenza dal 12.05.2015), e spese del procedimento monitorio. In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 24674/2015, depositato il 30 ottobre 2015 e fatto oggetto di tempestiva richiesta di notifica a tutti gli ingiunti. Avverso il suindicato provvedimento monitorio, proponevano opposizione la Parte_1 nonché e , con atto notificato il 15 Parte_2 Parte_3 dicembre 2015. Gli opponenti, in via preliminare, eccepivano che la documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio era inidonea a fornire prova scritta del credito, onde il Decreto
2 Ingiuntivo n. 24674/2015 doveva ritenersi nullo;
precisavano che, comunque, nel giudizio di opposizione la opposta era CP_1 tenuta a produrre gli estratti conto integrali dalla data di avvio del rapporto fino alla relativa chiusura. La nonché Parte_1 Pt_2
e aggiungevano, poi, che
[...] Parte_3
➢ come acclarato da un Professionista di loro fiducia, la NC opposta in alcuni trimestri aveva applicato tassi di interesse tali per cui il TEG risultava superiore a quello soglia di riferimento, ed in altri tassi che, sebbene non usurari, risultavano superiori al TEGM;
➢ il medesimo Professionista, acclarata l'usura oggettiva e soggettiva e rideterminato il saldo del conto in contestazione, aveva rilevato che, in realtà, la
[...]
non era debitrice della Parte_1
NC opposta ché, anzi, vantava, nei confronti della
un credito del complessivo ammontare di euro Pt_5
73.169,40. Ciò premesso gli opponenti, nel precisare che in nessun caso la (ora Controparte_7
poteva pretendere il pagamento di somme che Controparte_1 rappresentavano “provento” del reato di usura perpetrato, rassegnavano le conclusioni riportate in premessa. All'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si costituiva la Controparte_7
(ora che, in via preliminare, eccepiva la Controparte_1 nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c.; contestava, poi, nel merito le doglianze e domande di parte opponente rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Incardinatasi la lite, con ordinanza resa all'udienza del 10 maggio 2016 veniva concessa la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto;
si dava, quindi, corso all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'espletamento di C.T.U.; infine, all'udienza del 9 giugno 2019 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «- Rigetta integralmente le ragioni di opposizione e domande formulate dalla Parte_1 nonché da e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_3 conferma il Decreto Ingiuntivo n. 24674/2015, reso dal Tribunale
3 di Roma in data 30 ottobre 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza emessa all'udienza del 10 maggio 2016.
- AN la , Parte_1
e , in solido tra loro, alla Parte_2 Parte_3 rifusione, in favore della già Controparte_1 [...]
, delle spese del presente Controparte_7 giudizio, che liquida in euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone in via definitiva a carico solidale degli opponenti il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Esito «Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione e domande svolte dalla e dai garanti Parte_1
e , con susseguente conferma del Decreto Parte_2 Parte_3 Ingiuntivo n. 24674/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 30 ottobre 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza emessa all'udienza del 10 maggio 2016». «Considerazioni di ordine generale in merito al riparto dell'onere di allegazione e prova nel giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c.. Prima di procedere al vaglio delle ulteriori contestazioni di parte opponente par d'uopo rimarcare che è ben vero che, nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un
“correntista” (o, anche, del relativo garante), la NC opposta, quale attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, dovendo all'uopo depositare gli estratti conto dall'inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e spese addebitate. Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto [...] consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare – avere tra le parti" (Cass., 2 agosto 2013, n. 18541; Cass. Civ., 26 giugno 2001, n. 8742). E', tuttavia, parimenti vero che il principio sopra enunciato presenta notevoli ripercussioni anche dal lato del cliente opponente, il quale non può limitarsi ad una contestazione generica per onerare la banca, attore sostanziale opposto, di provare tutti i presupposti del diritto che intende vantare. Al contrario - come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha analizzato approfonditamente l'art. 115 c.p.c. - "l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato [...] siano individuati dalla legge, il convenuto
[sostanziale, vale a dire il cliente opponente] ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione,
4 l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio" (Cass. n. 10860 del 18 maggio 2011). Segnatamente, il correntista opponente, convenuto in senso sostanziale, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la banca - come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite - non è esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili di ufficio). Come è stato affermato da consolidata giurisprudenza di merito, il correntista (o il garante) che contesti il saldo debitore indicato in sede monitoria, eccependo che lo stesso è il portato della applicazione di interessi usurari, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dell'illegittimo esercizio di ius variandi o, comunque, dell'indebito conteggio di commissioni e spese non dovute, “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità”; in particolare, ove l'opponente lamenti “l'applicazione di un tasso usurario” ha “l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi", dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi (cfr. ex plurimis, Trib. Ravenna, 29 maggio 2012; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098, e, con specifico riferimento all'onere di produrre i Decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia, Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009). Per quanto ancora di specifico interesse nella fattispecie concreta, va rimarcato che il procedimento che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è pur sempre governato dalle regole procedurali del giudizio ordinario a cognizione piena, ed, in particolare, dal sistema delle preclusioni assertive e probatorie proprie di tale giudizio;
dal che discende, naturalmente, che le contestazioni specifiche, che il “cliente” deve formulare per contrastare la pretesa di pagamento della fondata su completa ed CP_1 adeguata documentazione, vanno introdotte con l'atto di citazione ed eventualmente precisate e specificate, al più tardi, con la memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.; del pari, gli elementi di prova a conforto delle contestazioni svolte vanno interamente allegati nel termine di cui all'art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. Esame della fattispecie concreta.
1. Eccezione di nullità del provvedimento monitorio, dacché emesso in difetto di adeguata prova scritta del credito.
2. Adeguato assolvimento all'onere della prova gravante sulla parte opposta nella fase del giudizio a cognizione piena L'esame del fascicolo monitorio rende palese l'infondatezza delle doglianze degli opponenti afferenti l'insufficienza della documentazione prodotta dalla (ora Controparte_7 [...]
in sede monitoria e l'inidoneità della stessa ai fini della “prova CP_1 scritta” del credito ivi azionato. Invero, l'odierna opposta, in allegato al ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., ha prodotto, inter alia, oltre al contratto di apertura del conto corrente n. 104834 con allegato documento di sintesi ed ai contratti di garanzia, anche l'ultimo estratto conto recante l'attestazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciata e sottoscritta da funzionario nominativamente individuato e la cui qualifica risulta, del pari, puntualmente indicata.
5 Ed è indubbio che i cennati documenti fossero ben idonei a fondare l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, posto che, a norma del citato art. 50 TUB, “le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Ad ogni buon conto, per i fini che ci occupano è patente l'irrilevanza delle contestazioni di cui sopra essendo ben noto che l'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare non tanto la legittimità del decreto ingiuntivo, quanto, piuttosto, l'esistenza ed entità del credito al momento della decisione. In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione”, (Cass. Sent. N. 2573 del 22.2.02, conforme Sent. N. 5844 del 16.3.06). Ciò posto con riferimento alla fattispecie concreta va rilevato che la opposta, già in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ha CP_1 integrato l'originaria produzione documentale allegando, tra l'altro, la serie integrale degli estratti conto dalla data di avvio del rapporto (ovvero dal cd. saldo zero) fino alla chiusura del conto con passaggio a sofferenza del saldo debitore. A fronte di quanto sopra e tenuto conto della ulteriore documentazione prodotta dagli stessi opponenti appaiono scarsamente comprensibili - e, comunque, evidentemente prive di pregio - le censure formulate da questi ultimi con riferimento alla ordinanza del 25 ottobre 2016, nella parte relativa al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c.; rigetto fondato sul rilievo che,
“nonostante la copiosa documentazione già in atti”, la società correntista ed i fideiussori avessero formulato la richiesta di ordine di esibizione in termini del tutto generici [ovvero, nei seguenti termini: “Ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. di tutta la documentazione del conto corrente, di tutti gli estratti conto relativi al rapporto controverso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 TUB (cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c., depositata dagli opponenti)].
3. Eccezione di nullità, per vizio di forma, del contratto di apertura di credito del 3 aprile 2003. Gli odierni opponenti per la prima volta in seno agli scritti conclusionali, traendo spunto dalle osservazioni svolte dal loro Consulente in sede di operazioni peritali, hanno eccepito la nullità del contratto di apertura di credito del 3 aprile 2003, in quanto sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante della società correntista e non, invece, da funzionario della NC munito dei poteri di rappresentanza. Sul punto, tuttavia, non può non tenersi conto delle considerazioni svolte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, investite della questione
6 afferente la validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della NC, con la recente Sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti". In proposito va preliminarmente evidenziato che le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell'art. 23 T.U.F., valgono senz'altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti bancari, contenute nell'art. 117 T.U.B., attesa la sostanziale identità di disciplina e, soprattutto, l'identità di ratio delle norme in questione. Ed infatti, tanto l'art. 23 T.U.F. che l'art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto (con il contenuto minimo pur prescritto dal Legislatore) debba essere redatto per iscritto a pena di nullità e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente – parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell'operatore professionale - presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti;
non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla NC, e potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell'interesse del medesimo cliente. Ciò posto, deve rilevarsi che all'affermazione secondo cui ad integrare il requisito di forma previsto a pena di nullità dall'art. 23 T.U.F. è sufficiente che il documento contrattuale rechi la sottoscrizione del cliente (non occorrendo, altresì, quella del rappresentante della NC), la Corte di Cassazione è pervenuta sulla scorta delle seguenti considerazioni: “La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art. 30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario. Va da sé che la finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito. L'avere individuato la ragione giustificatrice della prescrizione normativa non vale peraltro a risolvere di
7 per sé la questione che qui interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare l'interpretazione dei profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del contratto e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento in forma scritta come espressione della regolamentazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell'atto. Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità. Ora, a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati. L'interpretazione seguita è, altresì, in linea con le disposizioni dell'ordinamento Europeo, che nell'art. 19, par. 7 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 (Mifid 1), recepita dal d.lgs. 17/9/2007, n.164, così come nell'art. 25, par. 5 della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), a cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori, punta l'accento sulla registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto concordato” (Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898). Ebbene, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte – certamente applicabili anche con riferimento ai contratti bancari – deve risolutamente escludersi la nullità, ex art. 117 TUB, del contratto di conto corrente o di apertura di credito quante volte, come nella fattispecie concreta, il documento contrattuale, contenente la enunciazione delle condizioni pattuite, risulti essere stato debitamente sottoscritti dalla parte correntista e quest'ultima abbia ricevuto copia dello stesso. E con riferimento a tale ultimo profilo, non par superfluo rimarcare che l'avvenuta consegna alla correntista del documento contrattuale di cui sopra si ricava dall'inequivoco tenore dello stesso - trattasi di contratto perfezionatosi mediante lo scambio di missive - e, comunque, dalla circostanza che detto contratto è stato prodotto in copia proprio dagli odierni opponenti. Va, poi, rilevato che, alla luce delle emergenze documentali, appare destituito di fondamento anche l'ulteriore assunto di parte opponente secondo cui il contratto di apertura di credito in questione non conterrebbe
8 l'indicazione delle “condizioni applicabili”, con conseguente nullità e necessità di rideterminazione del dare - avere inter partes facendo applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB ed espungendo gli addebiti per ulteriori “oneri” (e, segnatamente, quelli relativi alle spese). Ed infatti, nonostante la scarsa leggibilità della prodotta copia del cennato contratto di apertura di credito, dalla mera lettura dello stesso risulta l'avvenuta previsione e pattuizione, tra le parti, delle “condizioni economiche” concernenti specificamente l'apertura di credito, con indicazione di un tasso del 7,7500 fino ad euro 25.000,00 e di un tasso del 10,7500 oltre detto importo, nonché di una c.m.s. trimestrale pari a 0,2500. Quanto, poi, alle ulteriori “condizioni economiche” non può non considerarsi che - per quanto incontestato tra le parti e, comunque, inferibile dagli atti - l'apertura di credito in questione era destinata ad operare sul conto corrente già in essere tra le parti onde le ulteriori condizioni (ed, in particolare, quelle per “spese di tenuta conto”) non potevano che essere quelle già pattuite in sede di stipula delcontratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 104834 ovvero fissate in sede di esercizio dello ius variandi contemplato dal medesimo contratto.
4. Asserita nullità della fideiussione sottoscritta da Parte_2 e dacché contenente clausole portato di intese Parte_3 anticoncorrenziali Per la prima volta all'udienza del 29 ottobre 2018 gli opponenti hanno invocato la nullità della fideiussione, alla luce dell'indirizzo espresso dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 29810/2017 e, dunque, sull'assunto che detto contratto sarebbe stato stipulato in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione NCria IAna nel 2003, e secondo un modello che la NC d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990). In proposito deve preliminarmente rimarcarsi che gli odierni opponenti hanno formulato i rilievi in questione con esclusivo riferimento alla fideiussione sottoscritta da in data 3 aprile 2003. Parte_2 Ed è evidente che tale circostanza, di per sé, varrebbe ad esimere questo Giudice da ogni apprezzamento circa l'ammissibilità e fondatezza delle doglianze svolte, risultando pacificamente dagli atti che la NC opposta ha fondato la sua domanda nei confronti dei garanti non sulla predetta fideiussione del 3 aprile 2003, bensì sul diverso contratto sottoscritto da e in data 29.11.2010 (che, invero, appare Parte_2 Parte_3 riconducibile allo schema del contratto autonomo di garanzia). Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra, deve innanzitutto evidenziarsi che gli elementi di giudizio allo stato disponibili non consentono in alcun modo di valutare – sia pur in via meramente incidentale
- la lamentata invalidità del contratto di fideiussione. Invero, gli odierni opponenti non hanno allegato né il provvedimento n. 55, emesso dalla NC d'IA in data 2 maggio 2005, né il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui il suddetto provvedimento ha prestato adesione;
documenti, questi ultimi, certamente indispensabili per l'apprezzamento della cennata invalidità ed in relazione ai quali – per la relativa natura di provvedimenti ed atti amministrativi – non opera il principio iura novit curia, per modo che gli stessi non possono essere
9 tenuti in considerazione dal Giudice ai fini della decisione, ove non ritualmente acquisiti al giudizio. In ogni caso - e prescindendo pure da tutto quanto sopra premesso - osserva questo Giudice che, nei termini in cui è stata formulata, la censura in parola non potrebbe comunque trovare accoglimento. In proposito va innanzitutto rammentato che – come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito – il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle “pattuizioni” conformi allo
“schema” predisposto dall'Associazione NCria IAna nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto. Inoltre, non può tacersi che – come di recente rimarcato dalla Suprema Corte - la mera presenza, nel testo di una fideiussione omnibus, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità dacché “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo all'uopo anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore istante, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione. Ed infatti, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la NC d'IA non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”. In tale ordine di concetti la Suprema Corte, con Ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha rigettato il ricorso avverso la Sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia - adita da un fideiussore che aveva sottoscritto un contratto nel quale erano trasfuse, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI - aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett. a), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sul rilievo che il provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2 maggio 2005 aveva vietato l'uso uniforme e non già occasionale di quello schema contrattuale e che, nella fattispecie concreta, l'attore – gravato dall'onere della prova – non aveva dimostrato il presupposto in questione. Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato:
“Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che incombesse sulla banca, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme dell'applicazione della clausola in questione. Il motivo è infondato. Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua
10 necessità pacificamente prevista nel provvedimento della NC d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”. Ebbene nel caso di specie, alla luce delle complessive considerazioni sopra svolte, non potrebbe in nessun caso accogliersi la contestazione afferente la nullità della fideiussione (sia pur al limitato fine del rigetto della pretesa azionata nei confronti di e ); e tanto in Parte_2 Parte_3 considerazione del fatto che i garanti, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non hanno neppure specificamente dedotto – e, dunque, men che mai dimostrato – il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate.
->>>>>>>>>> Disattese le eccezioni e contestazioni di cui sopra deve, ora, rimarcarsi che, nel termine per le allegazioni assertive, gli odierni opponenti, oltre a svolgere le suesposte - infondate - doglianze afferenti il difetto di adeguata prova del credito, hanno contestato l'avversa pretesa di pagamento lamentando esclusivamente che il saldo del conto corrente per cui è causa sarebbe il portato di usura oggettiva e soggettiva ai danni della correntista.
5.Contestazioni relative alla pattuizione ed alla applicazione di interessi usurari. Usura pattizia Come noto, il Legislatore, con la Legge n. 108/1996, ha inteso essenzialmente introdurre una nozione oggettiva di interesse usurario, prescindente dall'apprezzamento dello stato di bisogno del mutuatario e dall'approfittamento dell'intermediario. Invero, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 108/1996, al terzo comma, prima parte, così dispone: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Inoltre, l'art. 2, IV co., della citata L 108/1996 – applicabile, ratione temporis, nella fattispecie concreta – così recitava: “Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”. Tale norma è stata successivamente così modificata dall'art. 8, V co., lett. d) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70: “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”. Il medesimo art. 2 della L. n. 108/1996, ai commi I e II, prevede, poi, che “il Ministro del Tesoro, sentiti la NC d'IA e l'Ufficio IAno dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
11 cambi e dalla NC d'IA ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale .
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la NC d'IA e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”. Va, inoltre, rammentato che l'art. 4 della L. n. 108/1996 ha anche modificato l'art. 1815 c.c. introducendo un secondo comma del seguente tenore: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Ancora, con l'art. 1, I co., del D.L. n. 394/2000 – convertito nella Legge n. 24/2001 – è stato previsto che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II co., c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Infine - atteso il tenore delle deduzioni e contestazioni svolte dalla parte opponente, non par superfluo rammentare che il Legislatore, solo con l'art. 2 bis, II co., del D.L. n. 185/2008 ha specificamente disciplinato il rilievo della commissione di massimo scoperto ai fini del computo del TEG, prevedendo quanto segue: “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la NC d'IA, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. E non va taciuto che sulla portata della disposizione di cui sopra e sul rilievo da conferire alla commissione di massimo scoperto ai fini del computo del TEG, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della medesima norma citata, si sono di recente espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte che, risolvendo il contrasto insorto tra la Prima Sezione Civile e la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la
12 separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati" (Cass., SS. UU., 20 giugno 2018, n. 16303). Premessi i richiami normativi e giurisprudenziali di cui sopra, va ora rammentato che ricorre la cd. usura originaria o pattizia laddove, al momento della conclusione del contratto o in sede di esercizio dello ius variandi il tasso effettivo globale degli interessi pattuito, riferito ad anno – e comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – risulti superiore al tasso soglia del trimestre di riferimento, determinato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 2, IV co, della L. n. 108/1996 e sulla scorta delle risultanze del Decreto Ministeriale di riferimento, emanato a norma del primo comma dell'art. 2 della L. 108/1996, In particolare – contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti - laddove la verifica di usurarietà debba essere operata in relazione alle pattuizioni di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, alla commissione di massimo scoperto potrà darsi rilievo solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata Sentenza n. 16303/2018, mentre nel TEG dovrà certamente computarsi ogni altro onere con funzione di remunerazione del credito. Fatte le considerazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che il C.T.U. nominato, operando la verifica sulla scorta delle indicazioni di cui al quesito - e, segnatamente, applicando, per la ricostruzione del TEG, la formula risultante dalle Istruzioni della NC d'IA tempo per tempo vigenti - ha acclarato la non ravvisabilità, nella fattispecie concreta, della cd. usura originaria. Usura sopravvenuta Atteso, poi, il tenore delle doglianze degli opponenti – che hanno sollecitato l'accoglimento del “calcolo alternativo” effettuato dal C.T.U., sulla scorta delle indicazioni del C.T.P. - va osservato che, alla luce dei principi di diritto di recente enunciati dalla Suprema Corte in tema di usura sopravvenuta ed esclusa da parte del C.T.U. la sussistenza di ipotesi di usura originaria, non potrebbe comunque assumere rilievo la circostanza che in qualche trimestre, nel corso del rapporto, il TEG sia risultato superiore al tasso soglia. Invero, con Sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
- ha innanzitutto, evidenziato che “la questione della configurabilità di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti
13 tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari”;
- ha, poi, precisato che la questione relativa all'usura sopravvenuta va risolta avendo riguardo alla norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, I co., che così recita: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- ha, quindi, rimarcato che “la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi”;
- richiamati, poi, i vari indirizzi espressi in materia, ha rimarcato quanto segue: “E' avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1 comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la Sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”. Sulla scorta delle complessive considerazioni svolte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". Usura soggettiva Gli odierni opponenti, mediante il richiamo delle risultanze della perizia di parte, hanno inteso lamentare anche la cd. usura in concreto. Orbene, è certo noto che, perché possa ravvisarsi la cd. usura in concreto (o usura soggettiva) occorre a) che il correntista versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
b) che gli interessi (pur inferiori al tasso- soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e compensi pattuiti risultino, avuto
14 riguardo alle circostanze concrete ed al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità; c) che la avesse puntuale contezza sia della situazione di difficoltà CP_1 economica o finanziaria della controparte, sia della sproporzione degli interessi pretesi, ed abbia inteso trarne vantaggio. E', poi, parimenti noto che gli elementi e le circostanze di fatto integranti la fattispecie dell'usura soggettiva vanno non solo provati ma, prima ancora, specificamente allegati dalla parte che lamenti detto approfittamento. Nel caso di specie, tuttavia, gli opponenti non ha offerto elementi di sorta dai quali inferire l'effettiva sussistenza, in concreto, degli elementi integranti la cd. usura soggettiva. Va, infine, rilevato che - come eccepito ed evidenziato dalla NC opposta - nel termine per le allegazioni assertive gli odierni opponenti non hanno formulato censure di sorta in merito agli addebiti a titolo di c.m.s.. Del resto, non risulta essere stato conferito al C.T.U. alcuno specifico ed espresso incarico con riferimento agli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto. Per tale ragione non possono recepirsi le conclusioni e le risultanze delle operazioni di ricalcolo in concreto operate dal C.T.U.. Ed invece, disattese le eccezioni relative alla nullità dei contratti (contratto di apertura di credito e contratto di fideiussione) ed esclusa, sulla scorta degli accertamenti svolti dal C.T.U., la sussistenza di usura originaria, non può che pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione e domande proposte dalla e dai garanti Parte_1
e , con conseguente conferma del Decreto Parte_2 Parte_3 Ingiuntivo n. 24674/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 30 ottobre 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza emessa all'udienza del 10 maggio 2016». Spese «Alla soccombenza consegue la condanna degli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della (già Controparte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, Controparte_7 nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Va, infine, posto a carico solidale degli opponenti il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto».
§ 3. — Hanno proposto appello Parte_1
, e ed hanno così
[...] Parte_2 Parte_3 concluso:
“(1) Accertare e dichiarare l'interruzione del giudizio e/o la cessazione della materia del contendere, previa presa d'atto della rinuncia all'atto di appello da parte della Parte_1
, con compensazione integrale delle spese di lite;
[...]
(2) Previa rimessione della causa sul ruolo per l'integrazione della perizia tecnica, revocare il decreto ingiuntivo
15 n. 24674/2015 in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
(3) Accertare e dichiarare che sul rapporto di conto corrente sono rinvenuti interessi non dovuti;
(4) Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio, alla Procura della Repubblica competente. (5) Accertare che nessun credito può essere riconosciuto alla NC, avendo essa operato in dispregio della legge antiusura, commettendo un reato il cui provento non può essere richiesto. (6)- Accertare, in ragione dell'elaborato peritale in atti e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la banca non sia creditrice per la somma richiesta di € 60.629,63 ma bensì della minor somma riconosciuta dal CTU, nominato nel giudizio di primo grado, (7) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai sig.ri e per tutti i Parte_2 Parte_3 motivi dedotti in narrativa e, quindi, l'estinzione della fideiussione;
(8) Col pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti. Si richiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per i motivi dedotti negli scritti difensivi”.
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 1735/2020 emessa dal Tribunale di Roma perchè tardivo, inammissibile, comunque infondato in fatto ed in diritto e del tutto sfornito di prova. Con ogni conseguente pronunzia e vittoria di spese del grado di giudizio”. in quanto cessionaria di CP_4 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_5
è intervenuta in giudizio e ha dichiarato di fare “salva e
[...] propria ogni pregressa attività difensiva svolta dal precedente difensore nell'interesse di parte qui da intendersi integralmente riproposta”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 03.11.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 09.09.2025.
16 § 4. — Va premesso che l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla parte appellata va respinta, risultando la notifica dell'impugnazione effettuata l'ultimo giorno utile, il 30 ottobre 2020, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza, il 27.1.2020, ed avuto riguardo alla sospensione COVID e alla sospensione feriale dei termini processuali. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere la società cancellata dal Parte_1
Registro delle Imprese in data precedente alla proposizione dell'appello, resta assorbita dalla dichiarazione del difensore della suddetta parte, munito di procura speciale, di rinuncia all'appello ex art. 306 c.p.c.. Non è necessaria l'accettazione della parte appellata e della parte intervenuta, non avendo le stesse interesse alla prosecuzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c. la società rinunciante va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte appellata e della parte intervenuta, non risultando un diverso accordo tra le parti per la compensazione delle spese. L'appello contiene i seguenti motivi: 1. in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa CP_8 applicazione dell'art. 23, 117 del d.lgs. Del 24 febbraio 1998 nonché 1325 c.c. Con il primo motivo di appello, le parti appellanti censurano la Sentenza di primo grado per quanto statuito nel capo 3, dove il Giudice ha escluso “la nullità del contratto di conto corrente con data 3 aprile 2003 atteso che lo stesso fosse privo di sottoscrizione da parte dell'istituto bancario”. Rileva la parte che, nel caso di specie, non possono trovare applicazione i principi richiamati dal Tribunale in merito ai contratti “monofirma”, dal momento che l'originario soggetto che doveva sottoscrivere il contratto era
[...]
che ora è “soggetto terzo rispetto a Parte_4 quello che oggi potrebbe confermare la volontà negoziale”. Inoltre, in ogni caso, ritengono gli appellanti che “nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo”.
17 Pertanto le parti contestano la negata nullità ai sensi dell'art. 117 TUB, posto che non sarebbe neppure provato “che copia del contratto sia stata consegnata al correntista al momento dell'apertura”.
*** Il motivo va respinto. Quanto al primo aspetto -il principio relativo al contratto monofirma non sarebbe applicabile nei confronti dell'opposta,
in quanto soggetto terzo Controparte_7 rispetto all'istituto bancario con il quale è stato stipulato il contratto di conto corrente- va osservato che l'opposta,
[...]
(ora Controparte_9 [...]
aveva incorporato per fusione la CP_1 [...]
originaria parte Parte_4 del contratto di conto corrente, prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. La circostanza non è in contestazione. Pertanto, si applica il disposto dell'art. 2504 bis c.c. secondo il quale: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Pertanto, poiché l'incorporante subentra alla incorporata in tutti i rapporti, il principio relativo alla validità del contratto monofirma enunciato da S.U. n. 898 del 16/01/2018 citato dal Tribunale è applicabile nei confronti dell'incorporante. Va poi disatteso il rilievo dell'appellante secondo il quale all'assenza del requisito formale non potrebbe supplire la valutazione del comportamento complessivo delle parti. Invero, sempre sulla scia della ricordata sentenza delle S.U., la S.C. ha affermato, in tema di validità del contratto quadro di intermediazione finanziaria recante la sola sottoscrizione del cliente, che: “ove il contratto sia redatto per iscritto è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” Cass. n. 1250 del 17/01/2022. Quanto alla mancata prova della consegna del contratto di c/c, deve ritenersi che la questione, quando anche fosse stata tempestivamente eccepita nel giudizio di primo grado, risulterebbe del tutto superata dal fatto che il contratto di c/c 104834, prodotto in sede monitoria dall'opposta, è costituito da una lettera inviata il 18.3.2003 dalla stessa correntista alla Parte_1
18 contenente le condizione generali di contratto, Parte_4 con allegato le condizioni economiche, completa di sottoscrizione di entrambi i documenti da parte della società correntista. Ne deriva che la società correntista ha avuto la consegna del testo contrattuale. Non solo, ma il contratto del 3 aprile 2003 relativo all'apertura di credito è stato prodotto dalla stessa opponente in allegato alla memoria di cui all'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., dal ché si desume l'avvenuta consegna alla correntista del suddetto testo contrattuale.
2. in iudicando et in procedendo. Violazione ed CP_8 erronea applicazione dell'art. 1418 e seg. C.c. ed art. 2697 c.c.in relazione all'art 2 co. 3l. 287/1990. Nullità del contratto fideiussorio sottoscritto dai Pt_2
e . Erronea valutazione di un
[...] Parte_3 fatto decisivo e conseguente vizio di motivazione. Affermano le parti appellanti che “[i]l Giudice di prime cure è incorso in errore laddove non ha sancito la nullità della fideiussione prestata dai sig.ri , atteso che la stessa è Pt_2 conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge 287/1990”. Le parti ribadiscono la violazione del medesimo articolo tanto per la fideiussione sottoscritta nel 2003, quanto per quella risalente al 2011, con conseguente nullità dei menzionati contratti, stante la “coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo ABI” e posto che il provvedimento della NC d'IA del 02 maggio 2005 e il parere dell'AGCM, di cui il Tribunale ha eccepito la mancata allegazione, “costituiscono fatti notori (cfr. Cass. civ. n. 6684/2018) ai quali il Magistrato può far riferimento ai fini della decisione ai sensi dell'art. 112 e seg. c.p.c.”.
*** Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui non contrasta l'assunto del Tribunale secondo il quale la fideiussione del 2003 è da ritenersi irrilevante in quanto la ha agito in via monitoria verso i garanti in forza della CP_1 successiva garanzia prestata in data 29.11.2010 che, peraltro, appare riconducibile allo schema del contratto autonomo di garanzia. Per il resto, è risolutivo, ai fini del rigetto del motivo in questione, l'omesso deposito da parte degli opponenti del provvedimento della NC d'IA n. 55/2005.
19 In proposito, la soluzione del primo giudice è confermata dalla giurisprudenza della S.C., che ha affermato il seguente principio: La natura di atto amministrativo del provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti. Cass. n. 7387 del 19/03/2025. Inammissibile risulta pertanto il richiamo alla categoria del notorio. Per il resto, è inammissibile la proposizione per la prima volta nel presente giudizio di appello dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per non avere la NC rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Invero, ove anche fosse accolta la tesi degli appellanti della nullità delle clausole, compresa la deroga all'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza sarebbe comunque inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della S.C., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 835 del 13/01/2025, Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso in questione, gli opponenti, a fronte della produzione del contratto di fideiussione in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto eccepire il decorso del termine ex art. 1957 c.c. nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ed invece, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, detta eccezione non risulta proposta, con la conseguenza che, anche in relazione a detto profilo, la censura risulta inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Error in iudicando et in procedendo. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 co iv legge 108/1996 ed art. 644 c.p. co. 3 nonché art. 8 co. V lett. D) d.l. 13 maggio 2011 n.70. Mancato riconoscimento in sentenza dell'eliminazione della CMS e spese come riconosciuta dal CTU (pag. 21 della perizia).
20 Infine, gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento nella sentenza impugnata dell'usura originaria, non condividendo i criteri di calcolo del TEG applicati dal Giudice di prime cure, che ha utilizzato “le formule di cui alle istruzioni della NC”, senza tenere conto dei costi e delle remunerazioni sostenute dal correntista, come da esito della CTU. Con lo stesso motivo, gli appellanti si dolgono, altresì, del fatto che la motivazione della sentenza affermi che “si sia verificata un'usura sopravvenuta stante un superamento del tasso soglia nei seguenti trimestri: I, II e III trimestre 2009, IV trimestre 2012 e I trimestre 2013”, quando, a dire delle parti appellanti, “[l]a variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia va ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria””. Infine, viene censurata la decisione anche “nella parte in cui non accoglie le risultanze istruttorie in ordine all'illegittimità degli addebiti a titolo di c.m.s. e spese addebitate”, ritenendo il Tribunale che non sia stato conferito al CTU uno specifico incarico con riguardo a tali profili. Gli appellanti rilevano, infatti, da un lato, di aver “sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” “mosso censure relativamente all'illegittima applicazione di spese e c.m.s.”; dall'altro, che, in ogni caso, il quesito numero 5 posto al CTU presuppone la computazione anche delle commissioni di massimo scoperto.
*** Il motivo va disatteso. Gli appellanti non entrano nel merito delle argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della ritenuta insussistenza dell'usura originaria, ma, dopo aver richiamato principi affermati dalla Cassazione penale, hanno sostenuto che la decisione del Tribunale si porrebbe in contrasto con le risultanze della disposta CTU, laddove l'ausiliare ha rilevato che:“l'esito della verifica è stato positivo, poiché si è verificato il superamento del tasso soglia di legge” (cfr. Relazione tecnica d'ufficio da pag. 17 a pag. 19). L'assunto è palesemente infondato. Il CTU, nel rispondere ai quesiti, ha così risposto alle pag. 16 e segg. della relazione:
“
6.1 Verifica usura originaria C.T.U. ha confrontato i singoli tassi pattuiti con il tasso soglia del periodo di riferimento verificando che questo non è mai stato superato.
21 Documento di sintesi pratica di affidamento del 29/11/ Il 2010 Tasso entro fido: 9% Tasso effettivo entro fido: 9,308% c.d.f.: 0,50% Tasso sconfinamento: 11,30% Tasso sconfinamento: 11,7879% Importo: € 60.000 Il tasso soglia per la categoria “apertura di credito in conto corrente di importo superiore ad € 5.000” relativo al IV trimestre 2010 era pari al 13,725%, pertanto non si rileva il superamento del tasso soglia d'usura. Contratto di apertura di credito del 01/04/2003 Importo: € 25.000 Tasso: 7,75% CMS: 0,25% Tasso: 10,75% CTMS: 0,25% Il tasso soglia per la categoria “apertura di credito in conto corrente di importo superiore ad € 5.000” relativo al II trimestre 2003 era pari al 14,055%, pertanto non si rileva il superamento del tasso soglia d'usura”. Nel successivo paragrafo, il CTU ha esposto:
“
6.2.2 Calcolo del T.E.G. con equiparazione di interessi ed oneri e verifica del superamento dei tassi soglia d'usura Il T.E.G. determinato equiparando interessi ed oneri è stato confrontato con il tasso soglia relativo alla categoria di riferimento. La categoria presa come riferimento per ogni periodo di osservazione è quella relativa all' “apertura di credito in conto corrente”, per le classi di importo si è tenuto conto del fido indicato in estratto conto. L'esito della verifica è stato positivo, poiché si è verificato il superamento del tasso soglia di legge. (Vedi Allegato 2)”. Dal successivo conteggio sviluppato dall'ausiliare si evince che il superamento del tasso soglia si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, e precisamente nel I, II e III trimestre del 2009 nel IV trim. 2012 e nel I trim. 2013 Ed allora, versandosi in caso di usura sopravvenuta, deve rilevarsi l'evidente genericità del motivo di appello, in quanto, nonostante il deposito degli estratti conto completi e la CTU svolta in primo grado, non risulta alcuna indicazione circa la data nella quale la banca avrebbe unilateralmente variato il tasso di interesse,
22 al fine di dimostrare che nei trimestri indicati nella relazione peritale era stato applicato un interesse debitore unilateralmente determinato dalla a seguito dell'esercizio dello ius variandi CP_1 di cui all'art. 118 TUB. In proposito, gli appellanti si sono limitati a contestare che l'usura sopravvenuta è sicuramente ricollegabile a variazioni unilaterali ex art. 118 TUB, mai state comunicate dall'istituto bancario al correntista. La circostanza, oltre che dedotta del tutto genericamente, è smentita dalle risultanze della CTU: se il superamento del tasso soglia nei trimestri indicati fosse il frutto dell'applicazione unilaterale di maggiori interessi applicati dalla a seguito CP_1 dell'esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB, sarebbe agevole rilevare la differenza tra l'interesse applicato nel trimestre precedente a quello ove è stato rilevato il superamento del tasso soglia rispetto a quello, evidentemente superiore, applicato nei trimestri ove si è verificata l'usura sopravvenuta;
tuttavia dagli allegati n. 4 e 5 alla CTU, riguardanti la misura degli interessi entro fido ed extra fido applicati nei trimestri durante tutto lo svolgimento del rapporto, si evince che, nel I, II e III trimestre del 2009, gli interessi applicati sono, anzi, costantemente scesi rispetto ai tassi originari rispettivamente pari al 13,50% e al 13,7500, tranne che per il IV trimestre 2012, senza peraltro che vi sia alcuna prova sul fatto che fosse intervenuta la variazione unilaterale ex art. 118 TUB nel trimestre precedente, sì da poter considerare il superamento del tasso soglia nel suddetto IV trimestre 2012 quale usura originaria, e non invece anch'essa quale usura sopravvenuta rispetto al tasso di interesse unilateralmente variato in precedenza dalla ai sensi dell'art. 118 TUB. CP_1
Va altresì rilevato che la contestazione riguardante il mancato invio delle variazioni unilaterali degli interessi ex art. 118 TUB non è stata sollevata dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado dopo che, a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta ha integrato la produzione già presente nel fascicolo del monitorio producendo tutta la documentazione riguardante lo svolgimento del rapporto oggetto del giudizio, produzione che, tra latro, ha consentito al CTU di svolgere l'accertamento peritale demandatogli, senza che fossero risultate incompletezze nella produzione depositata. Ne deriva l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della eccezione riguardante il mancato invio delle modifiche unilaterali ex art. 118 TUB.
23 Né può dirsi che l'accertamento riguardante le variazioni unilaterali degli interessi ex art. 118 TUB, ai fini della verifica della contestata usura, non sia stato svolto dall'ausiliare, atteso che il primo due quesiti riguardavano proprio l'argomento in questione: “1) Usura originaria: Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi,
o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia. 2) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato”. Ebbene, come si è precedentemente rilevato, il CTU, nel rispondere ai primi due quesiti, ha escluso la sussistenza di usura originaria. Quanto alla CMS, non risulta specificamente contestato il passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha affermato che, laddove la verifica di usurarietà debba essere operata in relazione alle pattuizioni di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, alla commissione di massimo scoperto potrà darsi rilievo solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata Sentenza n. 16303/2018, mentre nel TEG dovrà certamente computarsi ogni altro onere con funzione di remunerazione del credito. Gli appellanti, in proposito, neppure hanno dedotto che, operando il calcolo separato indicato dalla sentenza richiamata - S.U. n. 16303/2018 (effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata
- intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli
24 interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati), si sarebbe verificata l'usura originaria nel rapporto dedotto in causa. Ad ogni modo, nel Calcolo del T.E.G. con equiparazione di interessi ed oneri, (a differenza del calcolo del T.E.G. utilizzando le formule di cui alle Istruzioni della NC d'IA), sicuramente più favorevole al correntista rispetto a quello indicato dalle S.U. n. 16303/2018, sono state incluse dal CTU le commissioni, compresa la CMS, secondo la formula: 𝑇𝐸𝐺 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖+𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖+𝑆𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖 𝑥 36.500 e, come si è visto, non è stata rilevata usura originaria, di talché, anche sotto questo profilo, il motivo va disatteso. Quanto al quesito n. 5 posto dal giudice al CTU, esso aveva ad oggetto “5) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e sopravvenuta”, di talché è da escludersi che sia stato chiesto al CTU di eliminare la CMS in tesi illegittima, e che siano stati dal giudice indicati i criteri in base ai quali rilevare l'invalidità della suddetta commissione. Invero, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto dedotto dagli odierni appellanti, non risulta formulato nessun motivo di opposizione che abbia ad oggetto la pretesa invalidità della CMS, nonostante gli opponenti fossero in possesso di tutta la documentazione afferente il c/c, sulla base della quale avevano fatto eseguire la perizia di parte depositata in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha escluso il ricalcolo depurato dalla CMS effettuato dal CTU, in difetto di specifica domanda sul punto. Da notare come, anche in appello, neppure è dedotto il profilo in relazione al quale detta commissione nel periodo antecedente l'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, debba ritenersi illegittima. L'infondatezza dei motivi di appello rende irrilevante il rinnovo della CTU chiesto dagli appellanti.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza di e nei confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_2
e di in quanto cessionaria di
[...] CP_4 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_5
Parimenti, la rinunciante
[...] Parte_1
25 liquidazione è tenuta al rimborso delle spese nei confronti dell'appellata e della parte intervenuta. Esse si liquidano in solido tra tutti le parti appellanti nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna delle parti vittoriose.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di e per essa, quale Pt_3 Controparte_1 mandataria, e di Controparte_2 [...]
in quanto cessionaria di e per essa, CP_4 Controparte_1 quale mandataria, contro la Controparte_5 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di appello tra nei confronti di Parte_1
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
di in quanto cessionaria di Controparte_2 CP_4
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
Controparte_5
2. — rigetta per il resto l'appello;
3. — condanna la parte rinunciante e le parti appellanti al rimborso, in favore di e per essa, quale Controparte_1 mandataria, e di Controparte_2 [...]
in quanto cessionaria di e per essa, CP_4 Controparte_1 quale mandataria, delle spese Controparte_5 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di e , dell'ulteriore importo a titolo Parte_2 Parte_3 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 17.11.2025. Il presidente estensore
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