CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 224/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione ex art. 281 sexies all'udienza dell'11/12/2024 e vertente tra lettivamente domiciliato in Pescara alla via Matese, 15, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Ivano Pompei che lo rappresenta e difende appellante e
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
sig. , con sede in Pescara alla Via Ravenna n. 81,rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Federica Di Benedetto del Foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio al Viale Muzii n. 100 appellata nonché nei confronti di
, in persona del Procuratore Speciale dr. Elia Controparte_3
Maria Negrin, con sede in Milano, via Traiano n. 18, P.I. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Pescara, alla via Piave n. 91, presso lo studio dell'avv. Giampiero
Sartorelli dal quale è rappresentata e difesa
Appellata- terza chiamata in causa OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 202/2024, resa dal Tribunale di Pescara,
(pubblicata il 2.2.2024 e notificata in data 10.02.204), avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia
Per parte appellante: “ Voglia la Corte di Appello dell'Aquila contrariis reiectis:
In via istruttoria ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, in particolare, Ammettere CTU Medico legale già richiesta per la quantificazione dei danni subiti dall'attore.
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado”; per parte appellata “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, Controparte_1
disattesa ogni contraria richiesta, rigettare la impugnazione proposta perché inammissibile ed improcedibile e, comunque, rigettare l'impugnazione perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si reitera, comunque, in questa sede la espressa domanda di manleva dedotta in primo grado di dichiarare il terzo in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore con sede legale in Milano alla Via Traiano n. 18 tenuto a manlevare la appellata da ogni pretesa dell'appellante Controparte_1
condannando la stessa a rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'appellante in ragione del presente controversia, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, atteso che ove l'attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da svolgersi, necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d'appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello si ripropone la domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346
c.p.c..
Sempre in via subordinata dichiarare in ogni caso la corresponsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore per aver colposamente concorso alla produzione dell'evento, con pag. 2/12 conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto in proporzione alla incidenza causale della condotta colposa addebitabile allo stesso attore, sempre con espressa manleva della società sportiva appellata CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%,IVA e C.P.A. come per legge.”
Per terza chiamata “si conclude affinché la Corte Controparte_3
d'Appello di L'Aquila voglia rigettare l'impugnazione proposta dal sig. Parte_1
così come formulata, e confermare la sentenza resa dal Tribunale di Pescara;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 202/2024 il Tribunale di Pescara, accertata la carenza di legittimazione passiva del e l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata da Parte_2 nei confronti dell' rigettava la domanda e Parte_1 Controparte_1
condannava al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti e Parte_1 dalla terza chiamata, liquidate, per ciascuna delle parti in € 3.526,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Infatti, con atto di citazione notificato nei confronti dell' e del Controparte_1
aveva chiesto la loro condanna al risarcimento di Parte_2 Parte_1 tutti i danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta all'interno del Palazzetto dello
Sport di Pescara.
L'attore aveva esposto che, in data 9 gennaio 2018, al termine di un allenamento di pallacanestro, si era recato nella toilette posta all'interno dei locali spogliatoio/doccia e lì, a causa della presenza di acqua e residui di sapone, sarebbe caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni.
La caduta secondo parte attrice sarebbe stata causata dalle pessime condizioni di igiene e di agibilità dei locali, in quanto la pavimentazione era in condizioni tali da esporre il fruitore ad alto rischio di scivolamento a terra, per la presenza di abbondanti chiazze d'acqua o residui di saponi e detergenti, che rendevano viscida la superficie dei locali in cui si trovavano i servizi igienici.
pag. 3/12 Assumeva parte attrice che tali fattori e le cattive condizioni di pulizia avevano inciso negativamente sulla stabilità della pavimentazione, rendendole precario il mantenimento dell'equilibrio della sua superficie e determinando anzi la sua caduta, nonché il tentativo di evitarla mediante violento appoggio sul lavabo, che cedeva e si rompeva procurandole lesioni che ne causavano il ricovero d'urgenza presso la UOC
Ortopedia e Traumatologia di Pescara.
La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava integralmente la domanda e instava per la chiamata del terzo CI . Parte_3
Si costituiva pertanto la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, contestando la domanda e aderendo alle conclusioni rassegnate dalla propria assicurata.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda proposta da Parte_1 sul rilievo che “Considerato che l'evento lesivo denunciato da Parte_1
risulta determinato dalla condotta dello stesso, del tutto anomala ed imprevedibile, tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito, non è possibile configurare, nei confronti dell' un'ipotesi di responsabilità ex art.2051 c.c.” Controparte_1
Avverso la sentenza la parte soccombente ha proposto appello articolando un unico motivo che si andrà, di seguito, ad esaminare.
Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, il Giudice “afferma in modo contorto che sarebbe stato dimostrato il caso fortuito in quanto la ricostruzione di parte attrice, in merito alle circostanze dell'infortunio, non trova fondamento negli atti prodotti in giudizio”.
In particolare l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Giudice afferma “che emerge dalle fotografie e dal video in atti che il pavimento del bagno, formato da piastrelle antisdrucciolo, non si trovava in condizioni di incuria tali da avvalorare la ricostruzione del sinistro dedotta dall'attore”, e contesta la ricostruzione dei fatti in ordine alla presenza di acqua sul pavimento e, in particolare, in ordine alla valutazione probatoria delle immagini e dei video, visto che “Il Giudice non considera che le fotografie sono state scattate a distanza di mesi dal fatto da parte del perito Per_1
mentre il video è stato girato dal Presidente della di Parte_4 CP_2 nell'immediatezza dei fatti”.
pag. 4/12 Contesta altresì la sentenza nella parte in cui ha dedotto che l'evento sia stato cagionato dall'applicazione di un peso considerevole su tutta la superficie del lavabo, senza disporre una CTU per valutare la veridicità di tale ipotesi.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
inammissibile nonché infondato.
Si è costituita anche la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3
perché infondato e la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda idoneo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a carico del danneggiante, quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato pag. 5/12 dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro-dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010).
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'interazione della condotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n.
1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, esaminare tutte le prove prodotte in giudizio.
6.1. All'udienza del 19.10.2022 sia l'attore, in sede di interrogatorio formale, che il teste
, hanno confermato che il sinistro è avvenuto all'interno del bagno CP_2
riservato ai disabili e non nei servizi igienici riservati agli atleti.
All'udienza del 9 novembre 2022, il teste ha affermato: “Conosco Tes_1 Pt_1
mi allenavo insieme a lui. Quel giorno ero presente quando si è
[...] Pt_1 ferito. Ho usato anche io il bagno dei disabili quando non era disponibile l'altro bagno che è nello spogliatoio”.
Le foto allegate mostrano il lavabo del bagno dei disabili in frantumi per terra, con una parte ancora saldamente ancorata al muro.
pag. 6/12 Il pavimento del bagno, composto da piastrelle antisdrucciolo, non si trovava in condizioni di incuria e non presentava insidie.
La relazione peritale conferma la regolarità dello stato dei luoghi e la conformità degli stessi alle normative (il pavimento era antisdrucciolo ed il bagno era stato eseguito a regola d'arte per portatori di handicap).
Il Perito ha a tal proposito asserito “per quanto osservato nel bagno in cui si è verificato il sinistro, esso risulta essere dimensionato ed attrezzato in maniera rispondente al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14/6/1989 n. 236, ed in particolare il lavabo, che è di tipo a sbalzo, con miscelatore avente leva di adeguata lunghezza e rigidezza e maniglione attiguo”.
L' appellante ha altresì affermato: “Mi sono recato nel bagno per disabili …ho aperto
l'acqua”.
Il teste ha dichiarato di aver chiuso il rubinetto dell'acqua che scorreva. Testimone_2
Da ciò si evince, quindi, che l'acqua presente sul pavimento era stata aperta dallo stesso appellante e che, a seguito della rottura del lavabo, l'acqua aveva continuato a sgorgare, riversandosi sul pavimento fino a quando intervenuto a soccorrere il Testimone_2 compagno, l'ha chiusa. Nulla è stato invece riferito in sede testimoniale in ordine alla presenza di acqua precedentemente rilevata.
Lo stesso video allegato, registrato nell'immediatezza dei fatti, mostra un lavabo frantumato a terra, con una parte ancora ancorata al muro con una grande quantità di sangue sul pavimento. Il video mostra il bagno subito dopo il sinistro, con le macchie di sangue ancora presenti sulle parti del lavabo caduto a terra e sul pavimento.
Nello stesso video non sono invece presenti né il rotolo di carta igienica, né la bottiglia, che si vedono sul pavimento in una delle fotografie allegate, scattate a distanza di tempo.
Nessuno dei testi può aver assistito alla caduta, trovandosi l'attore in bagno. Al momento dell'arrivo dei compagni per soccorrere il ragazzo il bagno era completamente allagato a causa dell'acqua che fuoriusciva dal rubinetto rotto ed il lavabo era andato in pezzi.
Nessuno dei testi escussi ha riferito di presenza pregressa di acqua sul pavimento del bagno.
pag. 7/12 Non è stata dunque in alcun modo dimostrata la presenza di acqua sul pavimento prima dell'apertura del rubinetto da parte dell'appellante stesso.
E' stata refertata dal Pronto Soccorso una “ferita da taglio polso sinistro con lesione del nervo ulnare, FVC, flessori del 4° e del 5° dito;
ferita gluteo destro”.
In particolare, il Dottor nella CTP, riferendosi al gluteo destro, precisa Per_2 la presenza “nella porzione mediale di detta cicatrice di ulteriore cicatrice, dismorfica,
a forma di radice quadrata lunga 9 cm, dolente alla palpazione con ipoestesia tattile a livello della ferita”
Le ingenti ferite riportate, la posizione delle stesse e la posizione degli schizzi di sangue, sono incompatibili con la dinamica descritta dall'appellante.
Le lesioni riportate (sulle dita, sul polso e soprattutto sul sedere) non sono infatti ricollegabili ad una caduta accidentale, ma rendono molto più verosimile l'ipotesi che il ragazzo si sia seduto sul lavabo e che lo stesso si sia rotto per il peso.
Non è possibile desumere, invece, che le ingenti lesioni riportate e la rottura totale del lavabo siano ricollegabili alla mera verificazione di uno scivolamento, atteso che, se il ragazzo si fosse semplicemente appoggiato al lavabo perché stava scivolando sull'acqua e se lo stesso si fosse rotto, la caduta non avrebbe potuto provocargli le stesse ferite sul sedere poiché sarebbe finito a terra in posizione più lontana rispetto al lavabo stesso e gli schizzi di sangue sarebbero stati in posizione diversa.
Tale ricostruzione è avvalorata anche dalla circostanza che il teste Testimone_3
intervenuto nell'immediatezza per medicare l'attore, in data 16.3.2018 ha
[...]
affermato di aver riscontrato tagli sui glutei sotto i pantaloni.
L'unica dinamica compatibile col quadro probatorio descritto è, pertanto, quella che il lavabo sia caduto a terra a causa del peso di tutto il corpo del ragazzo, con il crollo della parte priva di supporto, il che invece spiega le lesioni riportate dal ragazzo in diverse parti del corpo, in particolare sul polso, sulle dita e sul sedere.
Dall'istruttoria è quindi emerso come il giorno 9 gennaio 2018 l'attore si stesse allenando con la sua squadra di pallacanestro, nel palazzetto dello Controparte_1 sport denominato “ Palaelettra”, che si fosse recato nei servizi igienici, utilizzando il bagno riservato ai disabili, in uso anche agli atleti, avesse aperto l'acqua e si fosse pag. 8/12 seduto sul lavabo, probabilmente con l'intenzione di lavarsi, facendo perciò un uso improprio del lavabo stesso.
Nella specie, dunque, non può dirsi dimostrato il nesso causale tra le condizioni del pavimento del bagno e la caduta e, in ogni caso, l'evento risulta determinato unicamente dalla condotta del ragazzo, del tutto anomala, inconsueta ed imprevedibile ed anche pericolosa, tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito.
7. A tal proposito, la giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che,
“quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass. n. 29435/2020; Cass. n.
31702/2022).
7.1. In sostanza, il comportamento del danneggiato ben può interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass.
SSU n. 20943/2022, Cass. n. 1152/2023).
7.2. E' stato anche chiarito, nelle menzionate pronunce, che l'espressione "fatto colposo", che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all' elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da pag. 9/12 norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. (ex multis Cass., Sezione VI, del
3.04.2019 n. 9315; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018).
7.3. Provato dunque il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, che è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
7.4. Come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (così la recente
Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
7.5. Con recenti pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
7.6. Esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e, fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord.
pag. 10/12 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo,
Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
7.7.Nel caso di specie, l'attore non ha fornito in giudizio alcuna prova di essere scivolato a causa dell'acqua presente sul pavimento (il rubinetto dell'acqua era stato aperto dall'appellante e chiuso dal ragazzo giunto nell'immediatezza del fatto a soccorrerlo), né a causa delle problematiche sulla pavimentazione (come si evince dalla relazione peritale), né del nesso eziologico che avrebbe dovuto legare il danno alla res. È invece emerso in istruttoria che l'appellante si sia seduto sul lavabo in bagno, verosimilmente per lavarsi, provocandone la rottura e che, dunque, abbia posto in essere un comportamento imprevedibile e del tutto azzardato e rischioso, già di per sé idoneo a recidere il nesso causale tra la res custodita e il danno.
La eventuale, e comunque indimostrata, situazione di pericolosità sul luogo del sinistro sarebbe stata in ogni caso agevolmente superabile con l'adozione di un comportamento prudente, oltre con un uso normale ed adeguato del bagno e del lavabo in esso contenuto.
L'appello deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della tariffa vigente, valori minimi, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, in ragione della non complessità della vicenda.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 202/2024 così provvede:
1)rigetta l'appello:
2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.997,00, oltre
15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 11/12 3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in l'Aquila, nella camera di consiglio, in data 23/04/2025.
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 224/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione ex art. 281 sexies all'udienza dell'11/12/2024 e vertente tra lettivamente domiciliato in Pescara alla via Matese, 15, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Ivano Pompei che lo rappresenta e difende appellante e
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
sig. , con sede in Pescara alla Via Ravenna n. 81,rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Federica Di Benedetto del Foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio al Viale Muzii n. 100 appellata nonché nei confronti di
, in persona del Procuratore Speciale dr. Elia Controparte_3
Maria Negrin, con sede in Milano, via Traiano n. 18, P.I. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Pescara, alla via Piave n. 91, presso lo studio dell'avv. Giampiero
Sartorelli dal quale è rappresentata e difesa
Appellata- terza chiamata in causa OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 202/2024, resa dal Tribunale di Pescara,
(pubblicata il 2.2.2024 e notificata in data 10.02.204), avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia
Per parte appellante: “ Voglia la Corte di Appello dell'Aquila contrariis reiectis:
In via istruttoria ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, in particolare, Ammettere CTU Medico legale già richiesta per la quantificazione dei danni subiti dall'attore.
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado”; per parte appellata “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, Controparte_1
disattesa ogni contraria richiesta, rigettare la impugnazione proposta perché inammissibile ed improcedibile e, comunque, rigettare l'impugnazione perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si reitera, comunque, in questa sede la espressa domanda di manleva dedotta in primo grado di dichiarare il terzo in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore con sede legale in Milano alla Via Traiano n. 18 tenuto a manlevare la appellata da ogni pretesa dell'appellante Controparte_1
condannando la stessa a rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'appellante in ragione del presente controversia, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, atteso che ove l'attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da svolgersi, necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d'appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello si ripropone la domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346
c.p.c..
Sempre in via subordinata dichiarare in ogni caso la corresponsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore per aver colposamente concorso alla produzione dell'evento, con pag. 2/12 conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto in proporzione alla incidenza causale della condotta colposa addebitabile allo stesso attore, sempre con espressa manleva della società sportiva appellata CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%,IVA e C.P.A. come per legge.”
Per terza chiamata “si conclude affinché la Corte Controparte_3
d'Appello di L'Aquila voglia rigettare l'impugnazione proposta dal sig. Parte_1
così come formulata, e confermare la sentenza resa dal Tribunale di Pescara;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 202/2024 il Tribunale di Pescara, accertata la carenza di legittimazione passiva del e l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata da Parte_2 nei confronti dell' rigettava la domanda e Parte_1 Controparte_1
condannava al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti e Parte_1 dalla terza chiamata, liquidate, per ciascuna delle parti in € 3.526,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Infatti, con atto di citazione notificato nei confronti dell' e del Controparte_1
aveva chiesto la loro condanna al risarcimento di Parte_2 Parte_1 tutti i danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta all'interno del Palazzetto dello
Sport di Pescara.
L'attore aveva esposto che, in data 9 gennaio 2018, al termine di un allenamento di pallacanestro, si era recato nella toilette posta all'interno dei locali spogliatoio/doccia e lì, a causa della presenza di acqua e residui di sapone, sarebbe caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni.
La caduta secondo parte attrice sarebbe stata causata dalle pessime condizioni di igiene e di agibilità dei locali, in quanto la pavimentazione era in condizioni tali da esporre il fruitore ad alto rischio di scivolamento a terra, per la presenza di abbondanti chiazze d'acqua o residui di saponi e detergenti, che rendevano viscida la superficie dei locali in cui si trovavano i servizi igienici.
pag. 3/12 Assumeva parte attrice che tali fattori e le cattive condizioni di pulizia avevano inciso negativamente sulla stabilità della pavimentazione, rendendole precario il mantenimento dell'equilibrio della sua superficie e determinando anzi la sua caduta, nonché il tentativo di evitarla mediante violento appoggio sul lavabo, che cedeva e si rompeva procurandole lesioni che ne causavano il ricovero d'urgenza presso la UOC
Ortopedia e Traumatologia di Pescara.
La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava integralmente la domanda e instava per la chiamata del terzo CI . Parte_3
Si costituiva pertanto la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, contestando la domanda e aderendo alle conclusioni rassegnate dalla propria assicurata.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda proposta da Parte_1 sul rilievo che “Considerato che l'evento lesivo denunciato da Parte_1
risulta determinato dalla condotta dello stesso, del tutto anomala ed imprevedibile, tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito, non è possibile configurare, nei confronti dell' un'ipotesi di responsabilità ex art.2051 c.c.” Controparte_1
Avverso la sentenza la parte soccombente ha proposto appello articolando un unico motivo che si andrà, di seguito, ad esaminare.
Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, il Giudice “afferma in modo contorto che sarebbe stato dimostrato il caso fortuito in quanto la ricostruzione di parte attrice, in merito alle circostanze dell'infortunio, non trova fondamento negli atti prodotti in giudizio”.
In particolare l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Giudice afferma “che emerge dalle fotografie e dal video in atti che il pavimento del bagno, formato da piastrelle antisdrucciolo, non si trovava in condizioni di incuria tali da avvalorare la ricostruzione del sinistro dedotta dall'attore”, e contesta la ricostruzione dei fatti in ordine alla presenza di acqua sul pavimento e, in particolare, in ordine alla valutazione probatoria delle immagini e dei video, visto che “Il Giudice non considera che le fotografie sono state scattate a distanza di mesi dal fatto da parte del perito Per_1
mentre il video è stato girato dal Presidente della di Parte_4 CP_2 nell'immediatezza dei fatti”.
pag. 4/12 Contesta altresì la sentenza nella parte in cui ha dedotto che l'evento sia stato cagionato dall'applicazione di un peso considerevole su tutta la superficie del lavabo, senza disporre una CTU per valutare la veridicità di tale ipotesi.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
inammissibile nonché infondato.
Si è costituita anche la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3
perché infondato e la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda idoneo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a carico del danneggiante, quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato pag. 5/12 dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro-dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010).
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'interazione della condotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n.
1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, esaminare tutte le prove prodotte in giudizio.
6.1. All'udienza del 19.10.2022 sia l'attore, in sede di interrogatorio formale, che il teste
, hanno confermato che il sinistro è avvenuto all'interno del bagno CP_2
riservato ai disabili e non nei servizi igienici riservati agli atleti.
All'udienza del 9 novembre 2022, il teste ha affermato: “Conosco Tes_1 Pt_1
mi allenavo insieme a lui. Quel giorno ero presente quando si è
[...] Pt_1 ferito. Ho usato anche io il bagno dei disabili quando non era disponibile l'altro bagno che è nello spogliatoio”.
Le foto allegate mostrano il lavabo del bagno dei disabili in frantumi per terra, con una parte ancora saldamente ancorata al muro.
pag. 6/12 Il pavimento del bagno, composto da piastrelle antisdrucciolo, non si trovava in condizioni di incuria e non presentava insidie.
La relazione peritale conferma la regolarità dello stato dei luoghi e la conformità degli stessi alle normative (il pavimento era antisdrucciolo ed il bagno era stato eseguito a regola d'arte per portatori di handicap).
Il Perito ha a tal proposito asserito “per quanto osservato nel bagno in cui si è verificato il sinistro, esso risulta essere dimensionato ed attrezzato in maniera rispondente al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14/6/1989 n. 236, ed in particolare il lavabo, che è di tipo a sbalzo, con miscelatore avente leva di adeguata lunghezza e rigidezza e maniglione attiguo”.
L' appellante ha altresì affermato: “Mi sono recato nel bagno per disabili …ho aperto
l'acqua”.
Il teste ha dichiarato di aver chiuso il rubinetto dell'acqua che scorreva. Testimone_2
Da ciò si evince, quindi, che l'acqua presente sul pavimento era stata aperta dallo stesso appellante e che, a seguito della rottura del lavabo, l'acqua aveva continuato a sgorgare, riversandosi sul pavimento fino a quando intervenuto a soccorrere il Testimone_2 compagno, l'ha chiusa. Nulla è stato invece riferito in sede testimoniale in ordine alla presenza di acqua precedentemente rilevata.
Lo stesso video allegato, registrato nell'immediatezza dei fatti, mostra un lavabo frantumato a terra, con una parte ancora ancorata al muro con una grande quantità di sangue sul pavimento. Il video mostra il bagno subito dopo il sinistro, con le macchie di sangue ancora presenti sulle parti del lavabo caduto a terra e sul pavimento.
Nello stesso video non sono invece presenti né il rotolo di carta igienica, né la bottiglia, che si vedono sul pavimento in una delle fotografie allegate, scattate a distanza di tempo.
Nessuno dei testi può aver assistito alla caduta, trovandosi l'attore in bagno. Al momento dell'arrivo dei compagni per soccorrere il ragazzo il bagno era completamente allagato a causa dell'acqua che fuoriusciva dal rubinetto rotto ed il lavabo era andato in pezzi.
Nessuno dei testi escussi ha riferito di presenza pregressa di acqua sul pavimento del bagno.
pag. 7/12 Non è stata dunque in alcun modo dimostrata la presenza di acqua sul pavimento prima dell'apertura del rubinetto da parte dell'appellante stesso.
E' stata refertata dal Pronto Soccorso una “ferita da taglio polso sinistro con lesione del nervo ulnare, FVC, flessori del 4° e del 5° dito;
ferita gluteo destro”.
In particolare, il Dottor nella CTP, riferendosi al gluteo destro, precisa Per_2 la presenza “nella porzione mediale di detta cicatrice di ulteriore cicatrice, dismorfica,
a forma di radice quadrata lunga 9 cm, dolente alla palpazione con ipoestesia tattile a livello della ferita”
Le ingenti ferite riportate, la posizione delle stesse e la posizione degli schizzi di sangue, sono incompatibili con la dinamica descritta dall'appellante.
Le lesioni riportate (sulle dita, sul polso e soprattutto sul sedere) non sono infatti ricollegabili ad una caduta accidentale, ma rendono molto più verosimile l'ipotesi che il ragazzo si sia seduto sul lavabo e che lo stesso si sia rotto per il peso.
Non è possibile desumere, invece, che le ingenti lesioni riportate e la rottura totale del lavabo siano ricollegabili alla mera verificazione di uno scivolamento, atteso che, se il ragazzo si fosse semplicemente appoggiato al lavabo perché stava scivolando sull'acqua e se lo stesso si fosse rotto, la caduta non avrebbe potuto provocargli le stesse ferite sul sedere poiché sarebbe finito a terra in posizione più lontana rispetto al lavabo stesso e gli schizzi di sangue sarebbero stati in posizione diversa.
Tale ricostruzione è avvalorata anche dalla circostanza che il teste Testimone_3
intervenuto nell'immediatezza per medicare l'attore, in data 16.3.2018 ha
[...]
affermato di aver riscontrato tagli sui glutei sotto i pantaloni.
L'unica dinamica compatibile col quadro probatorio descritto è, pertanto, quella che il lavabo sia caduto a terra a causa del peso di tutto il corpo del ragazzo, con il crollo della parte priva di supporto, il che invece spiega le lesioni riportate dal ragazzo in diverse parti del corpo, in particolare sul polso, sulle dita e sul sedere.
Dall'istruttoria è quindi emerso come il giorno 9 gennaio 2018 l'attore si stesse allenando con la sua squadra di pallacanestro, nel palazzetto dello Controparte_1 sport denominato “ Palaelettra”, che si fosse recato nei servizi igienici, utilizzando il bagno riservato ai disabili, in uso anche agli atleti, avesse aperto l'acqua e si fosse pag. 8/12 seduto sul lavabo, probabilmente con l'intenzione di lavarsi, facendo perciò un uso improprio del lavabo stesso.
Nella specie, dunque, non può dirsi dimostrato il nesso causale tra le condizioni del pavimento del bagno e la caduta e, in ogni caso, l'evento risulta determinato unicamente dalla condotta del ragazzo, del tutto anomala, inconsueta ed imprevedibile ed anche pericolosa, tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito.
7. A tal proposito, la giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che,
“quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass. n. 29435/2020; Cass. n.
31702/2022).
7.1. In sostanza, il comportamento del danneggiato ben può interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass.
SSU n. 20943/2022, Cass. n. 1152/2023).
7.2. E' stato anche chiarito, nelle menzionate pronunce, che l'espressione "fatto colposo", che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all' elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da pag. 9/12 norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. (ex multis Cass., Sezione VI, del
3.04.2019 n. 9315; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018).
7.3. Provato dunque il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, che è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
7.4. Come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (così la recente
Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
7.5. Con recenti pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
7.6. Esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e, fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord.
pag. 10/12 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo,
Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
7.7.Nel caso di specie, l'attore non ha fornito in giudizio alcuna prova di essere scivolato a causa dell'acqua presente sul pavimento (il rubinetto dell'acqua era stato aperto dall'appellante e chiuso dal ragazzo giunto nell'immediatezza del fatto a soccorrerlo), né a causa delle problematiche sulla pavimentazione (come si evince dalla relazione peritale), né del nesso eziologico che avrebbe dovuto legare il danno alla res. È invece emerso in istruttoria che l'appellante si sia seduto sul lavabo in bagno, verosimilmente per lavarsi, provocandone la rottura e che, dunque, abbia posto in essere un comportamento imprevedibile e del tutto azzardato e rischioso, già di per sé idoneo a recidere il nesso causale tra la res custodita e il danno.
La eventuale, e comunque indimostrata, situazione di pericolosità sul luogo del sinistro sarebbe stata in ogni caso agevolmente superabile con l'adozione di un comportamento prudente, oltre con un uso normale ed adeguato del bagno e del lavabo in esso contenuto.
L'appello deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della tariffa vigente, valori minimi, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, in ragione della non complessità della vicenda.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 202/2024 così provvede:
1)rigetta l'appello:
2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.997,00, oltre
15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 11/12 3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in l'Aquila, nella camera di consiglio, in data 23/04/2025.
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
pag. 12/12