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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Rizzo, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 2.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura dell'anno 2021 per n. 116 giornate, comprensive di n. 33 giornate non riconosciute dall' deducendo di aver prestato attività lavorativa alle CP_1 dipendenze dell'azienda agricola Furore Giulio, occupandosi della coltivazione e raccolta di verdure ed ortaggi, in maggior misura pomodori e carciofi, in agri di Torchiarolo e Squinzano. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, molteplici incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda agricola e da buona parte dei lavoratori. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti
1 dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi sopra riepilogati, che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze di , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e le cui dichiarazioni non valgono, tuttavia, in alcun modo ad
[...] Tes_4 asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'affidabilità dei testimoni e è elisa dalla irresolubile discordanza fra le indicazioni Tes_5 Tes_2 temporali da questi ultimi fornite in ordine all'attività lavorativa della e quanto Pt_1 specificato nel ricorso, laddove la prima ha specificato di essere “sicura” di aver lavorato presso il nel corso dell'anno 2020 (e non nel 2021, come asserito dalla CP_2 ricorrente); la seconda ha fatto riferimento alla presenza della medesima al lavoro Pt_1 nei campi in Casalabate “in tutti i mesi dell'anno”, laddove il ricorso limita lo svolgimento della medesima attività lavorativa al più circoscritto periodo 17 agosto-31 dicembre. Le medesime considerazioni valgono con riferimento al contributo di conoscenza offerto dal testimone avendo quest'ultimo fatto riferimento, in termini Tes_3 significativamente confliggenti con le allegazioni attoree, ad un orario giornaliero di 5 ore (a fronte dell'indicazione presente nel ricorso di “6,5 ore giornaliere”) nonché alla coltivazione di prodotti agricoli “tra cui rape, finocchi, cicorie, patate, carciofi” (laddove nell'atto introduttivo è specificato l'impiego della “in maggior misura Pt_1
(ai) pomodori e carciofi”). Né alcuna valenza ricostruttiva può ascriversi alla testimonianza di , le Tes_4 cui frammentarie e generiche indicazioni non consentono in alcun modo di ricostruire le vicende lavorative della e in particolare di verificare il complessivo numero di Pt_1 giornate lavorative (superiore a quello di n. 83 giornate riconosciute dall' CP_1 assertivamente prestate dalla lavoratrice in parola. Residuando un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di validare i fatti costitutivi della domanda, ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa per il numero di giornate indicato nell'atto introduttivo, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto non può, dunque, che essere rigettato. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente in ragione della sua soccombenza. Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (vds. con riferimento a speculare domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 1.4.2025, n. 8651). Quest'ultima, infatti, viene in rilievo nei soli giudizi - diversi da quello in esame - in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una
2 prestazione previdenziale e/o assistenziale (vds. altrsì Cass. nr. 16676 del 2020: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”). Ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, occorre considerare che, se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955; cfr. altresì Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955: “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 2.11.2023 da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte CP_1 ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro CP_1
2.700,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 15.10.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Rizzo, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 2.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura dell'anno 2021 per n. 116 giornate, comprensive di n. 33 giornate non riconosciute dall' deducendo di aver prestato attività lavorativa alle CP_1 dipendenze dell'azienda agricola Furore Giulio, occupandosi della coltivazione e raccolta di verdure ed ortaggi, in maggior misura pomodori e carciofi, in agri di Torchiarolo e Squinzano. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, molteplici incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda agricola e da buona parte dei lavoratori. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti
1 dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi sopra riepilogati, che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze di , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e le cui dichiarazioni non valgono, tuttavia, in alcun modo ad
[...] Tes_4 asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'affidabilità dei testimoni e è elisa dalla irresolubile discordanza fra le indicazioni Tes_5 Tes_2 temporali da questi ultimi fornite in ordine all'attività lavorativa della e quanto Pt_1 specificato nel ricorso, laddove la prima ha specificato di essere “sicura” di aver lavorato presso il nel corso dell'anno 2020 (e non nel 2021, come asserito dalla CP_2 ricorrente); la seconda ha fatto riferimento alla presenza della medesima al lavoro Pt_1 nei campi in Casalabate “in tutti i mesi dell'anno”, laddove il ricorso limita lo svolgimento della medesima attività lavorativa al più circoscritto periodo 17 agosto-31 dicembre. Le medesime considerazioni valgono con riferimento al contributo di conoscenza offerto dal testimone avendo quest'ultimo fatto riferimento, in termini Tes_3 significativamente confliggenti con le allegazioni attoree, ad un orario giornaliero di 5 ore (a fronte dell'indicazione presente nel ricorso di “6,5 ore giornaliere”) nonché alla coltivazione di prodotti agricoli “tra cui rape, finocchi, cicorie, patate, carciofi” (laddove nell'atto introduttivo è specificato l'impiego della “in maggior misura Pt_1
(ai) pomodori e carciofi”). Né alcuna valenza ricostruttiva può ascriversi alla testimonianza di , le Tes_4 cui frammentarie e generiche indicazioni non consentono in alcun modo di ricostruire le vicende lavorative della e in particolare di verificare il complessivo numero di Pt_1 giornate lavorative (superiore a quello di n. 83 giornate riconosciute dall' CP_1 assertivamente prestate dalla lavoratrice in parola. Residuando un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di validare i fatti costitutivi della domanda, ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa per il numero di giornate indicato nell'atto introduttivo, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto non può, dunque, che essere rigettato. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente in ragione della sua soccombenza. Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (vds. con riferimento a speculare domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 1.4.2025, n. 8651). Quest'ultima, infatti, viene in rilievo nei soli giudizi - diversi da quello in esame - in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una
2 prestazione previdenziale e/o assistenziale (vds. altrsì Cass. nr. 16676 del 2020: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”). Ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, occorre considerare che, se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955; cfr. altresì Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955: “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 2.11.2023 da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte CP_1 ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro CP_1
2.700,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 15.10.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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