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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7011/2022 di R.G., promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pastore presso il Parte_1 Parte_2 cui studio sito in Avellino alla via Tuoro Cappuccini n. 15 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellanti -
CONTRO
; Controparte_1
- appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2043/2021 del 18.11.2021, resa dal Giudice di Pace di
Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 3544/2021.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 28.04.2025 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata, in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
SI ME MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2021 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la (d'ora Controparte_1 innanzi per brevità ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto per impossibilità sopravvenuta non imputabile ai passeggeri ed ottenere la conseguente declaratoria di condanna del vettore al rimborso dei biglietti aerei pagati e non usufruiti dagli attori per €. 119,98, ex Regolamento 261/2004 CE, Codice della
Navigazione e Codice del Turismo e normative speciali emanate a seguito della pandemia, attesa l'obiettiva impossibilità per i passeggeri di usufruire del volo W6 3838 del 30.08.2020 con partenza da Bari e arrivo a Iasi.
Gli attori esponevano in fatto di aver acquistato due biglietti del volo Wizz Air W6 3838 con partenza da Bari alle ore 22.20 del 30.08.2020 e arrivo a Iasi alle ore 01.15 del 31.08.2020 con numero di prenotazione 080147570Z procedendo al contestuale pagamento dell'importo complessivo di €.
119,98, e di aver dovuto rinunciare al viaggio in virtù dei divieti alla libera circolazione emanati dalle
Autorità Governative per far fronte al dilagare della pandemia da Covid-19.
In particolare, deducevano gli appellanti di aver acquistato due differenti titoli di viaggio, con codici di prenotazioni diversi, per la tratta di andata Iasi - Bari, volo W6 3837 del 02.08.2020 (oggetto del giudizio recante R.G. n. 3543/2021) e per quella di ritorno Bari - Iasi, volo W6 3838 del
30.08.2020 (di cui al presente giudizio). Non potendo entrare in Italia, in virtù delle restrizioni imposte dal Governo Italiano essi si trovavano costretti a rinunciare ad entrambi i viaggi.
Assumendo, pertanto, la sopravvenuta impossibilità della prestazione, gli appellanti chiedevano dichiararsi la risoluzione del contratto e la condanna della società convenuta al rimborso dei biglietti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.07.2021 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, in via pregiudiziale, la riunione dei due procedimenti e, nel merito, il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e in diritto.
La Compagnia aerea contestava la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice e, segnatamente, la circostanza che gli odierni appellanti avessero fatto riferimento alle restrizioni vigenti al momento del volo tra Italia e Moldavia quando la tratta oggetto di causa fosse
[...]
e Italia. Per_1
SI ME Ad abundantiam la Compagnia deduceva che il volo fosse stato regolarmente operato, sicchè assumeva che ai passeggeri non spettasse alcuna forma di compensazione pecuniaria o rimborso.
Con l'epigrafata sentenza n. 2043/2021 del 18.11.2021, il Giudice di Pace di Bari rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Avverso tali esiti provvedimentali, insorgevano e , proponendo Parte_1 Parte_2 il presente gravame, con atto di citazione in appello notificato in data 17.05.2022, instando per la riforma della sentenza n. 2043/2021.
Gli appellanti affidavano le proprie doglianze in appello ai seguenti motivi: violazione delle norme sul procedimento;
violazione e falsa applicazione del Regolamento CE 261/2004 e delle successive interpretazioni sulla base della nota emergenza da Covid-19; violazione degli artt. 112 e
116 cpc;
difetto di motivazione.
e deducevano che la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Bari fosse da riformare non essendo il Giudice di Pace entrato nel merito dei fatti di causa ed avendo aderito all'eccezione della Compagnia afferente alla corretta operatività del volo.
Invero, in tesi di parte appellante, sebbene i passeggeri avessero acquistato i voli da e per la non sarebbero potuti entrare in Italia in quanto cittadini Moldavi e, quindi, provenienti da Per_1 uno di quegli Stati per cui vigeva il divieto assoluto di ingresso sul territorio nazionale, sicchè non avrebbero potuto usufruire nemmeno del volo di ritorno.
Orbene, non avendo goduto di alcuno dei servizi oggetto dell'acquisto, gli appellanti sostenevano la legittimità della richiesta volta alla declaratoria di risoluzione del contratto;
in particolare, evidenziavano che il Governo con l'art. 88 del DL. 17.03.2020 poi convertito con la legge
27 del 24.04.2020 (Cura Italia), aveva espressamente disciplinato anche la condizione dei passeggeri che, a causa della pandemia, non potessero effettuare il viaggio o desiderassero annullarlo prevedendo, in tali ipotesi, la risoluzione del contratto e la restituzione della controprestazione non goduta a mezzo voucher.
Dunque, gli appellanti deducevano che non potendosi ravvisare un inadempimento del vettore ma nemmeno un comportamento negligente dei passeggeri, il Giudice di prime cure, sebbene la scelta preferita dai passeggeri sarebbe stata il riaccredito monetario, avrebbe potuto anche propendere per l'emissione di un voucher.
Sotto tale ultimo profilo, gli appellanti censuravano anche la seconda parte della sentenza gravata laddove rigettava la domanda dell'intero senza distinzione di quote e senza precisare se al pagamento del prezzo del biglietto avessero fatto fronte con denaro dell'uno o dell'altro o di entrambi.
A tal riguardo parte appellante deduceva che, a prescindere dalle modalità di pagamento, il credito di volo ha l'obiettivo di ristorare il passeggero che non abbia potuto viaggiare nei modi e nei tempi di
SI ME cui alla prenotazione originaria, consentendogli di avvalersi di quella stessa prestazione in altro momento e con altre condizioni, ovvero è rivolto direttamente al soggetto che doveva godere della prestazione e non a colui che ne avesse materialmente subito l'esborso economico.
Infine, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado anche del capo relativo alle spese di lite ingiustamente compensate.
Parte appellata, pur ritualmente citata, non si costituiva nel giudizio di appello e con ordinanza del 03.10.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio di appello, a seguito di alcuni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviato all'udienza del 28.04.2025, per la precisazione delle conclusioni, e trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, avendo il giudice di primo grado pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto il profilo del difetto di giurisdizione e non essendo consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 ord. n. 27094/2024), il gravame deve essere vagliato nel merito.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Giova, preliminarmente, rilevare che non è contestato l'avvenuto acquisto dei biglietti aerei da parte appellante, né il pagamento del prezzo chiesto in restituzione, né il verificarsi di una causa di forza maggiore, consistita nell'improvviso svilupparsi in Italia della pandemia da Covid 19 e nell'adozione da parte del Governo italiano di misure sanitarie di prevenzione.
Tra queste ultime vi fu, in particolare, l'ordinanza del Ministro Speranza del 09.07.2020, intervenuta successivamente all'acquisto dei biglietti del 17.05.2020, che imponeva “…il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, , Per_2
Moldavia etc…..”. Pertanto, gli odierni appellanti essendo cittadini moldavi non avevano potuto accedere al territorio italiano in periodo di misure restrittive, ed avevano chiesto il rimborso dei biglietti aerei sia per la tratta Iasi - Bari del 02.08.2020, sia del volo di ritorno per la tratta Bari - Iasi, volo W6 3838 del 30.08.2020 per cui è causa.
Quindi legittimamente gli appellanti, impossibilitati ad accedere nel territorio italiano, legittimamente ebbero a richiedere la restituzione del prezzo pagato per i biglietti aerei, in linea la
SI ME disciplina generale codicistica di cui agli artt. 1463 e ss. c.c. sulla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Peraltro la legge nazionale, di cui all'art. 88 bis comma 8 della legge n. 27/2020 recita, per quanto rileva nella presente sede, che: “1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:.. b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per trenta mesi dall'emissione
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo”.
Dunque, alla luce di quanto prescritto dall'art. 1 lett. b), sopra riportato, tra le cause di risoluzione dal contratto ex art. 1463 c.c. vi era, anche, l'essere residenti nelle aree interessate dal contagio, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione pandemica.
Tale normativa va letta, altresi', alla luce del DPCM 07.08.2020 che all'art. 4 rubricato
Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero ha previsto che:
1. Sono vietati gli spostamenti da e per
Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20”. Orbene, nell'allegato 20 rientra espressamente la Moldavia.
SI ME Orbene, da un'attenta lettura della normativa summenzionata si può chiaramente vedere l'esplicito riferimento allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 che, a sua volta, recita: 1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e' dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Detto stato di emergenza è stato successivamente prorogato dal Consiglio dei Ministri il
29.07.2020 fino al 15.10.2020, andando a ricomprendere il lasso di tempo interessato dai voli in oggetto.
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.
L'art. 1463 c.c assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità” (cfr. Cass. n.
18047/2018 e Cass. n. 26958/2007).
Dalle suesposte considerazioni consegue la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e, per l'effetto, i conseguenti rimedi restitutori.
L'appello deve, pertanto, essere accolto e deve, altresi', disporsi una nuova regolamentazione delle spese di lite, in applicazione delle statuizioni della Suprema Corte secondo cui “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass.
SI ME Civ. Sez. 3 sent. n. 27606/2019); all'esito vittorioso dell'appello consegue la condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
147/2022, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace e per il giudizio dinanzi al Tribunale in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.101,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori medi, non essendo stata espletata attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 2043/2021 resa in data 18.11.2021 dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio R.G. n. 3544/2021, cosi' provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a] DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita dei biglietti aerei oggetto di giudizio per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
b] CONDANNA alla restituzione in favore degli appellanti Controparte_1
e della somma di €. 119, 98 oltre interessi dal di' della domanda;
Parte_1 Parte_2
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
e di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado Parte_1 Parte_2 in €. 278,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, e per il secondo grado in €. 463,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 29.09.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ME
SI ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7011/2022 di R.G., promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pastore presso il Parte_1 Parte_2 cui studio sito in Avellino alla via Tuoro Cappuccini n. 15 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellanti -
CONTRO
; Controparte_1
- appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2043/2021 del 18.11.2021, resa dal Giudice di Pace di
Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 3544/2021.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 28.04.2025 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata, in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
SI ME MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2021 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la (d'ora Controparte_1 innanzi per brevità ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto per impossibilità sopravvenuta non imputabile ai passeggeri ed ottenere la conseguente declaratoria di condanna del vettore al rimborso dei biglietti aerei pagati e non usufruiti dagli attori per €. 119,98, ex Regolamento 261/2004 CE, Codice della
Navigazione e Codice del Turismo e normative speciali emanate a seguito della pandemia, attesa l'obiettiva impossibilità per i passeggeri di usufruire del volo W6 3838 del 30.08.2020 con partenza da Bari e arrivo a Iasi.
Gli attori esponevano in fatto di aver acquistato due biglietti del volo Wizz Air W6 3838 con partenza da Bari alle ore 22.20 del 30.08.2020 e arrivo a Iasi alle ore 01.15 del 31.08.2020 con numero di prenotazione 080147570Z procedendo al contestuale pagamento dell'importo complessivo di €.
119,98, e di aver dovuto rinunciare al viaggio in virtù dei divieti alla libera circolazione emanati dalle
Autorità Governative per far fronte al dilagare della pandemia da Covid-19.
In particolare, deducevano gli appellanti di aver acquistato due differenti titoli di viaggio, con codici di prenotazioni diversi, per la tratta di andata Iasi - Bari, volo W6 3837 del 02.08.2020 (oggetto del giudizio recante R.G. n. 3543/2021) e per quella di ritorno Bari - Iasi, volo W6 3838 del
30.08.2020 (di cui al presente giudizio). Non potendo entrare in Italia, in virtù delle restrizioni imposte dal Governo Italiano essi si trovavano costretti a rinunciare ad entrambi i viaggi.
Assumendo, pertanto, la sopravvenuta impossibilità della prestazione, gli appellanti chiedevano dichiararsi la risoluzione del contratto e la condanna della società convenuta al rimborso dei biglietti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.07.2021 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, in via pregiudiziale, la riunione dei due procedimenti e, nel merito, il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e in diritto.
La Compagnia aerea contestava la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice e, segnatamente, la circostanza che gli odierni appellanti avessero fatto riferimento alle restrizioni vigenti al momento del volo tra Italia e Moldavia quando la tratta oggetto di causa fosse
[...]
e Italia. Per_1
SI ME Ad abundantiam la Compagnia deduceva che il volo fosse stato regolarmente operato, sicchè assumeva che ai passeggeri non spettasse alcuna forma di compensazione pecuniaria o rimborso.
Con l'epigrafata sentenza n. 2043/2021 del 18.11.2021, il Giudice di Pace di Bari rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Avverso tali esiti provvedimentali, insorgevano e , proponendo Parte_1 Parte_2 il presente gravame, con atto di citazione in appello notificato in data 17.05.2022, instando per la riforma della sentenza n. 2043/2021.
Gli appellanti affidavano le proprie doglianze in appello ai seguenti motivi: violazione delle norme sul procedimento;
violazione e falsa applicazione del Regolamento CE 261/2004 e delle successive interpretazioni sulla base della nota emergenza da Covid-19; violazione degli artt. 112 e
116 cpc;
difetto di motivazione.
e deducevano che la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Bari fosse da riformare non essendo il Giudice di Pace entrato nel merito dei fatti di causa ed avendo aderito all'eccezione della Compagnia afferente alla corretta operatività del volo.
Invero, in tesi di parte appellante, sebbene i passeggeri avessero acquistato i voli da e per la non sarebbero potuti entrare in Italia in quanto cittadini Moldavi e, quindi, provenienti da Per_1 uno di quegli Stati per cui vigeva il divieto assoluto di ingresso sul territorio nazionale, sicchè non avrebbero potuto usufruire nemmeno del volo di ritorno.
Orbene, non avendo goduto di alcuno dei servizi oggetto dell'acquisto, gli appellanti sostenevano la legittimità della richiesta volta alla declaratoria di risoluzione del contratto;
in particolare, evidenziavano che il Governo con l'art. 88 del DL. 17.03.2020 poi convertito con la legge
27 del 24.04.2020 (Cura Italia), aveva espressamente disciplinato anche la condizione dei passeggeri che, a causa della pandemia, non potessero effettuare il viaggio o desiderassero annullarlo prevedendo, in tali ipotesi, la risoluzione del contratto e la restituzione della controprestazione non goduta a mezzo voucher.
Dunque, gli appellanti deducevano che non potendosi ravvisare un inadempimento del vettore ma nemmeno un comportamento negligente dei passeggeri, il Giudice di prime cure, sebbene la scelta preferita dai passeggeri sarebbe stata il riaccredito monetario, avrebbe potuto anche propendere per l'emissione di un voucher.
Sotto tale ultimo profilo, gli appellanti censuravano anche la seconda parte della sentenza gravata laddove rigettava la domanda dell'intero senza distinzione di quote e senza precisare se al pagamento del prezzo del biglietto avessero fatto fronte con denaro dell'uno o dell'altro o di entrambi.
A tal riguardo parte appellante deduceva che, a prescindere dalle modalità di pagamento, il credito di volo ha l'obiettivo di ristorare il passeggero che non abbia potuto viaggiare nei modi e nei tempi di
SI ME cui alla prenotazione originaria, consentendogli di avvalersi di quella stessa prestazione in altro momento e con altre condizioni, ovvero è rivolto direttamente al soggetto che doveva godere della prestazione e non a colui che ne avesse materialmente subito l'esborso economico.
Infine, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado anche del capo relativo alle spese di lite ingiustamente compensate.
Parte appellata, pur ritualmente citata, non si costituiva nel giudizio di appello e con ordinanza del 03.10.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio di appello, a seguito di alcuni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviato all'udienza del 28.04.2025, per la precisazione delle conclusioni, e trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, avendo il giudice di primo grado pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto il profilo del difetto di giurisdizione e non essendo consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 ord. n. 27094/2024), il gravame deve essere vagliato nel merito.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Giova, preliminarmente, rilevare che non è contestato l'avvenuto acquisto dei biglietti aerei da parte appellante, né il pagamento del prezzo chiesto in restituzione, né il verificarsi di una causa di forza maggiore, consistita nell'improvviso svilupparsi in Italia della pandemia da Covid 19 e nell'adozione da parte del Governo italiano di misure sanitarie di prevenzione.
Tra queste ultime vi fu, in particolare, l'ordinanza del Ministro Speranza del 09.07.2020, intervenuta successivamente all'acquisto dei biglietti del 17.05.2020, che imponeva “…il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, , Per_2
Moldavia etc…..”. Pertanto, gli odierni appellanti essendo cittadini moldavi non avevano potuto accedere al territorio italiano in periodo di misure restrittive, ed avevano chiesto il rimborso dei biglietti aerei sia per la tratta Iasi - Bari del 02.08.2020, sia del volo di ritorno per la tratta Bari - Iasi, volo W6 3838 del 30.08.2020 per cui è causa.
Quindi legittimamente gli appellanti, impossibilitati ad accedere nel territorio italiano, legittimamente ebbero a richiedere la restituzione del prezzo pagato per i biglietti aerei, in linea la
SI ME disciplina generale codicistica di cui agli artt. 1463 e ss. c.c. sulla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Peraltro la legge nazionale, di cui all'art. 88 bis comma 8 della legge n. 27/2020 recita, per quanto rileva nella presente sede, che: “1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:.. b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per trenta mesi dall'emissione
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo”.
Dunque, alla luce di quanto prescritto dall'art. 1 lett. b), sopra riportato, tra le cause di risoluzione dal contratto ex art. 1463 c.c. vi era, anche, l'essere residenti nelle aree interessate dal contagio, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione pandemica.
Tale normativa va letta, altresi', alla luce del DPCM 07.08.2020 che all'art. 4 rubricato
Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero ha previsto che:
1. Sono vietati gli spostamenti da e per
Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20”. Orbene, nell'allegato 20 rientra espressamente la Moldavia.
SI ME Orbene, da un'attenta lettura della normativa summenzionata si può chiaramente vedere l'esplicito riferimento allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 che, a sua volta, recita: 1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e' dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Detto stato di emergenza è stato successivamente prorogato dal Consiglio dei Ministri il
29.07.2020 fino al 15.10.2020, andando a ricomprendere il lasso di tempo interessato dai voli in oggetto.
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.
L'art. 1463 c.c assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità” (cfr. Cass. n.
18047/2018 e Cass. n. 26958/2007).
Dalle suesposte considerazioni consegue la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e, per l'effetto, i conseguenti rimedi restitutori.
L'appello deve, pertanto, essere accolto e deve, altresi', disporsi una nuova regolamentazione delle spese di lite, in applicazione delle statuizioni della Suprema Corte secondo cui “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass.
SI ME Civ. Sez. 3 sent. n. 27606/2019); all'esito vittorioso dell'appello consegue la condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
147/2022, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace e per il giudizio dinanzi al Tribunale in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.101,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori medi, non essendo stata espletata attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 2043/2021 resa in data 18.11.2021 dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio R.G. n. 3544/2021, cosi' provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a] DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita dei biglietti aerei oggetto di giudizio per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
b] CONDANNA alla restituzione in favore degli appellanti Controparte_1
e della somma di €. 119, 98 oltre interessi dal di' della domanda;
Parte_1 Parte_2
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
e di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado Parte_1 Parte_2 in €. 278,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, e per il secondo grado in €. 463,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 29.09.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ME
SI ME