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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.SA IT NI Presidente
Dott.SA Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1426/2022 del
Ruolo Generale della Corte promoSA da:
(p. Iva ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Sebastiano
Sallemi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Ragusa alla
Via Roma 200
APPELLANTE
contro
: società (p. Iva IVA ) in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Virano,
AleSAndra Sonnati e Mauro Romanato, con domicilio eletto presso l'Avvocato Mauro Romanato in Venezia Mestre al Viale Ancona 17
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'articolo
186 quater del codice di procedura civile dal Tribunale di Venezia in data 11 febbraio 2022 nel giudizio n. 10020/2018 RG
CONCLUSIONI
Di parte appellante
1) Si insiste in tutti i motivi di appello e segnatamente nelle formulate contestazioni avverso l'ordinanza ex art. 186 quater impugnata, oggetto del presente appello, per i motivi tutti meglio dedotti in atti, ritenuta la fondatezza delle contestazioni/motivi di appello, svolte da codesta difesa, in particolare in ordine alla evidente e fattuale circostanza che ha abusato Contr
della propria posizione di supremazia economica e contrattuale, imponendo condizioni e costose modalità operative, ed ha anche illegittimamente manipolato la durata complessiva concordata dei contratti. Peraltro, si rammenta, a tal proposito, che anche il Giudice di prime cure aveva in un primo momento rilevato, nella propria ordinanza del 19/5/2019, così smentendo la ricostruzione fornita da evincendone valide ragioni Contr
proprio dalla documentazione agli atti, che il paSAggio all'insegna UPIM, avvenuto in fretta e furia, avrebbe dovuto essere realizzato in contemporanea con i resi merce e contestuali note di credito. Circostanza, questa, che non era inizialmente sfuggita al Giudice di prime cure nonostante la difesa di abbia ripetutamente immaginato di poter Contr
negare anche l'evidenza di documenti dalla steSA prodotti. Ancora, è circostanza di fatto, incontestata, che nel giro di pochi mesi fossero stati formalizzati ben tre (3) diversi contratti di affiliazione, tutti per la durata di cinque anni, per tre diverse insegne riconducibili ad e tutte per lo Contr
stesso punto vendita (ogni investimento finalizzato all'apertura di un punto vendita è legato ad un contratto che ne prevede l'ammortamento in un tempo minimo di cinque anni). Circostanza, questa, oggettiva e non contestata. La durata minima del rapporto contrattuale è un elemento essenziale per giustificare una iniziativa commerciale e garantire la sua sostenibilità finanziaria. Peraltro, si rammenta che il Giudice di prime cure, nel rappresentato contesto, ha del tutto omesso ogni pronuncia anche riguardo l'accertamento della risoluzione del rapporto contrattuale per fatto e colpa di così per come eccepito e richiesto nell'atto introduttivo Contr
(vedi Doc.7 allegato all'atto introduttivo in primo grado).
2) Si impone, altresì, contestare tutto quanto strumentalmente dedotto dalla difesa avversaria e, segnatamente, quanto articolato sulla ricostruzione in fatto ed in diritto. Si contesta l'appello incidentale. Per il resto ci si riporta all'atto introduttivo.
3) In via istruttoria, rigettata ogni richiesta di parte appellata, si insiste nelle formulate richieste istruttorie, ed in particolare nella richiesta di esibizione e produzione ex art. 210 c.p.c., a carico di “OVS S.p.a.”, di tutti i report e dati attinenti il rapporto di affiliazione e fornitura intercorso per il punto vendita per cui è causa, sin dall'inizio del rapporto contrattuale (anche in ragione del fatto che l'affiliato “subisce” una gestione operativa del punto vendita sotto il diretto controllo di – con utilizzo di un proprio esclusivo Contr
sistema gestionale e strumenti informatici (hardware e software) di diretta ed esclusiva derivazione e proprietà della concedente – che decide anche il riassortimento. Lo prevede il contratto), e segnatamente dei dati da estrapolarsi dal programma di gestione del punto vendita (codice operatore
4877 per CROFF e 5420 per IWIE), programma questo che, unitamente all'account e mail ed al pc in dotazione al negozio ed ai detti documenti, dopo la chiusura del punto vendita sono stati restituiti e/o si trovano nella sola ed esclusiva disponibilità di OVS. Si insiste nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, così per come meglio precisata ed articolata, ed in particolare al fine di accertare e verificare l'andamento delle vendite e dei ricavi del punto vendita dalla sua prima apertura (15/1/2016) e sino alla chiusura per lavori (marzo 2018) di adeguamento all'insegna UPIM, anche alla luce delle pratiche commerciali di OVS caratterizzate, tenuto conto della originaria scontistica applicata all'affiliato all'atto della fatturazione della merce, da frequenti campagne promozionali rimesse alla assoluta discrezionalità di “OVS” con percentuali di sconto quasi sempre superiori a quella praticata all'origine (in fattura). A tal fine si contesta anche in questa sede che si poSA riscontrare un qualsivoglia deficit documentale della “
[...]
in ragione della mancata produzione dei bilanci, in quanto la Parte_1
società all'epoca aveva in gestione altri tre punti vendita in affiliazione con altra società e dai dati di bilancio non è ricavabile, ne lo sarebbe stato in alcun modo, alcun elemento utile per la ricostruzione del singolo rapporto con oltre alle fatture con questa intercorse – unici documenti contabili Contr presenti ed utilizzabili al fine di ricostruire i rapporti con – che sono Contr
state regolarmente prodotte in giudizio, ed oltre alle fatture dei lavori tempo per tempo eseguiti nel punto vendita, anche queste regolarmente prodotte e mai contestate.
Infine, si insiste affinchè, in riforma della sentenza impugnata, ovvero sempre in revisione/riforma dell'ordinanza resa dal Giudice di prime cure, già tempestivamente opposta, questa Ecc.ma Corte d'Appello voglia altresì, quale mezzo al fine, ammettere prova per testi come articolata in atti e, segnatamente, disponga in ordine all'ammissibilità di tutti i capitoli di prova articolati in primo grado dall'attrice e non ammessi (tutti non ammessi con la sola eccezione del capitolo n° 10), autorizzando il richiamo dei testimoni già indicati Sig.ra e Sig.ra CP_2 Controparte_3
Di parte appellata – appellante incidentale
Nel merito
- Accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emeSA dal Tribunale di Venezia in data 6.2.2022 all'esito del giudizio R.G. 10020/2018 e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto con conferma del provvedimento impugnato.
- In ogni caso dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Pt_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro
48.184,74 per merce fornita e non pagata o di quella diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa, oltre interessi di mora ex d.lgs
321/2002, dalle singole scadenze al saldo effettivo.
- Rigettare tutte le domande proposte da nel giudizio di Parte_1
primo grado e qui reiterate nel giudizio di opposizione in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In via incidentale
- Previa declaratoria di ingiustificato recesso da parte di , Pt_1
dichiarare tenuta e condannare , in persona del suo legale Pt_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'ulteriore somma da determinarsi in corso di giudizio a titolo di risarcimento dei danni, o di quella diversa somma che dovesse essere determinata in via equitativa;
In subordine, per quanto neceSArio sempre in via incidentale
- Nella denegata ipotesi in cui il contratto venisse dichiarato nullo e/o annullabile condannare parte attrice a corrispondere a OVS (i) una somma da determinarsi in corso di giudizio, o la diversa somma che dovesse essere determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno e/o di ripetizione dell'indebito e/o di arricchimento senza causa, per aver usufruito dei segni distintivi, del know-how e dei servizi dell'affiliante nonché (ii)
l'ulteriore somma di Euro 230.312,57 oltre IVA o quella diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa ovvero essere determinata in via equitativa, somma di cui l'attrice ha beneficiato a titolo di sconto contrattuale riservato agli affiliati.
In via istruttoria
- Rigettare tutte le istanze istruttorie testimoniali così come la richiesta CTU
e l'istanza di esibizione proposte da controparte in quanto inammissibili per i motivi in atti.
- Ammettere la prova testimoniale dedotta nella memoria ex art. 183 co. VI
n. 2 c.p.c. del 19.7.2019 relativamente ai capitoli non ammessi e segnatamente n. 3, 4, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 30. - Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avversarie istanze istruttorie, ammettere prova testimoniale contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, con i testi tutti indicati nella memoria 183, vi comma, n. 2 c.p.c.
In ogni caso
- Condannare al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i Pt_1
gradi di giudizio oltre rimborso forfettario IVA e CPA di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2018 la società ha Pt_1
evocato al giudizio del Tribunale di Venezia la società allegando che Contr
con quella era intercorso un contratto di franchising avente ad oggetto l'apertura di un punto vendita con l'insegna commerciale “CROFF”, riferendo altresì della stipulazione con la steSA di ulteriori successivi Contr
contratti relativi ad altri marchi per il medesimo punto vendita, nonché del rilascio di garanzie fideiussorie, e lamentandosi dell'imposizione di condizioni contrattuali penalizzanti come pure dell'inadempiente gestione delle forniture da parte della concedente.
Sugli antefatti così sintetizzati l'attrice ha chiesto che, previo accertamento dell'abuso di posizione dominante da parte della convenuta, fosse dichiarata la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali intercorsi come pure delle correlate garanzie, con condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura da accertarsi a mezzo di consulenza tecnica contabile da espletarsi sulla documentazione commerciale già restituita alla società
documentazione della quale ha chiesto ordinarsene l'esibizione in Contr
giudizio. La convenuta ha avversato la pretesa rivoltale negandone la fondatezza ed ha svolto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di € 48.184,74 quale residuo del corrispettivo di talune fatture rimaste impagate, al netto di quanto già riscosso a seguito di escussione della fideiussione, nonché domanda di risarcimento dei danni patiti in dipendenza dell'ingiustificato recesso dell'attrice dai rapporti contrattuali.
In corso di causa la convenuta ha chiesto l'emissione di ordinanza ai sensi dell'articolo 186 bis ovvero 186 ter del codice di procedura civile, istanza rigettata dal Tribunale con l'ordinanza del 21 maggio 2019.
Sulle richieste istruttorie delle parti il Tribunale si è pronunciato con l'ordinanza del 8 gennaio 2020 ammettendo il capitolo 10 della prova testimoniale articolata dall'attrice e parzialmente la prova testimoniale richiesta dalla convenuta con abilitazione dell'attrice alla prova contraria, e rigettando le richieste dell'attrice di emanazione dell'ordine di esibizione di documentazione nonché di consulenza tecnica d'ufficio.
La società ha chiesto la modifica di tale ordinanza sollecitando Pt_1
l'ammissione integrale delle sue richieste istruttorie;
l'istanza è stata rigettata dal Tribunale con l'ordinanza del 18 maggio 2020.
Conclusa la fase istruttoria il Tribunale, in accoglimento dell'istanza formulata dalla convenuta, ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'articolo
186 quater del codice di procedura civile condannando la società al Pt_1
pagamento in favore della della somma di € 48.184,74 oltre interessi Contr
di mora e spese di lite.
Avverso il detto provvedimento decisorio ha interposto impugnazione la società chiedendone la revoca e sollecitando la pronuncia sulle Pt_1 domande formulate nel precorso grado, riproponendo altresì tutte le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il suo rigetto ed ha svolto impugnazione incidentale quanto alle sue domande risarcitorie non delibate dal Tribunale.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Vanno preliminarmente delibate le istanze istruttorie reiterate nel grado dall'appellante principale e pronunciarne il rigetto per le seguenti ragioni.
Rileva in primo luogo la Corte che l'appellante ha posto la questione in termini di allegazione meramente enunciativa dei mezzi di prova sollecitati senza però rivolgere alcuna specifica critica alla mancata ammissione nel precorso grado.
Ad ogni buon conto, quanto alla prova testimoniale la Corte ne rileva l'inammissibilità poichè le circostanze sulle quali la prova dichiarativa dovrebbe vertere risultano genericamente formulate (i capitoli 1 ed 11), ovvero comportano valutazioni soggettive precluse dal rito (i capitoli 2, 3,
8, 9, 13, 14 e 15), ovvero ancora attengono fatti non contestati (il capitolo
6), irrilevanti ai fini del decidere (i capitoli 5 e 16) e comunque desumibili documentalmente (4, 7 e 12).
Quanto alla prova per interpello sui capitoli contrassegnati dai numeri da 11
a 16 il Collegio ne ravvisa altrettanta inammissibilità non potendosi derivare dalle dette circostanze alcun effetto confessorio tale da avere rilevanza ai fini del decidere.
Quanto all'ordine di esibizione documentale l'appellante Pt_1
riproponendo negli stessi termini l'istanza formulata nel precedente grado, ha testualmente chiesto di acquisire “…tutti i report e dati attinenti il rapporto di affiliazione e fornitura intercorso per il punto vendita per cui è causa, sin dall'inizio del rapporto contrattuale, con indicazione – volta per volta e per ogni singola fornitura effettuata in costanza di rapporto – del prezzo di vendita praticato all'affiliato (all'acquisto), nonché con indicazione – giorno per giorno – del prezzo imposto di vendita al pubblico
– con incidenza delle campagne di sconto tempo per tempo praticate, e segnatamente dei dati da estrapolarsi dal programma di gestione del punto vendita (codice operatore 4877 per CROFF e 5420 per IWIE)…”, motivandone le ragioni con l'asserita esclusiva disponibilità da parte della società sia del programma di gestione che della documentazione di Contr
interesse.
L'istanza non è accoglibile considerato che l'appellante non ha benché minimamente allegato di essere stata nell'impossibilità di produrre la detta documentazione;
trattandosi peraltro di comunicazioni contrattuali intercorse tre le parti non è affatto plausibile che l'appellante non ne abbia conservato copia, né risulta persuasiva la riferita avvenuta restituzione del programma gestionale alla concedente.
Anche la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, volta nella formulazione d'appello ad “…accertare e verificare l'andamento delle vendite e dei ricavi del punto vendita dalla sua prima apertura (15/1/2016) e sino alla chiusura per lavori (marzo 2018) di adeguamento all'insegna UPIM, anche alla luce delle pratiche commerciali di caratterizzate, tenuto conto Contr
della originaria scontistica applicata all'affiliato all'atto della fatturazione della merce, da frequenti campagne promozionali rimesse alla assoluta discrezionalità di con percentuali di sconto quasi sempre superiori a Contr
quella praticata all'origine (in fattura)”, è inammissibile stante lo scopo esplorativo, tanto più a fronte della carenza della produzione documentale di cui era onerata la società Pt_1
- Con il primo motivo l'appellante ha denunciato vizio di omeSA Pt_1
motivazione quanto alla domanda con la quale aveva chiesto dichiarasi l'abuso di posizione dominante da parte dell'allora convenuta.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe omesso di tener conto delle allegazioni difensive, della produzione documentale effettuata e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, elementi tutti dai quali sarebbe invece emersa la condotta della di Contr
abuso della sua posizione di supremazia economica e contrattuale attuata mediante l'imposizione di condizioni e modalità operative oltremodo onerose nonché per avere quella “manipolato la durata complessiva concordata dei contratti”.
Osserva la Corte che la doglianza, in ciascuna delle sue formulazioni, non ha fondamento bastando al riguardo svolgere le seguenti considerazioni.
In primo luogo non è configurabile alcun vizio motivazionale, ovvero di omeSA pronuncia, nei sensi dedotti dall'appellante.
La pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 186 quater del codice di procedura civile ha comportato la definizione del giudizio di primo grado non essendo stata formulata dalla parte intimata (ossia la società Pt_1
l'istanza di cui all'ultimo comma della citata disposizione.
Ulteriormente va rilevato che la petizione d'appello, che sostanzialmente riproduce nei contenuti assertivi la domanda formulata nel precorso grado
(il che di per sé induce dubbio sulla steSA ammissibilità del motivo), è del tutto sfornita di prova quanto alle condotte ascritte alla contraente che Contr
dal suo canto aveva specificamente contestato ciascuno degli addebiti che le erano stati rivolti, sia in riferimento alla fase di formazione degli accordi contrattuali che all'esecuzione degli stessi, con effetto di inaccoglibilità di quelle domande.
- Ad analogo epilogo di rigetto deve pervenirsi in relazione al secondo motivo d'impugnazione con il quale l'appellante ha denunciato l'omeSA pronuncia rispetto alla sua domanda di rescissione.
Quanto al vizio omissivo è appena il caso di richiamare quanto testé ricordato in ordine allo schema procedurale delineato dalla norma di cui all'articolo 186 quater del codice di rito.
Il motivo è peraltro inammissibile difettando di alcuna specificità enunciativa in relazione all'asserita ricorrenza delle condizioni abilitanti l'azione di rescissione, risultando comunque infondato in ragione dell'assoluto difetto di prova sul punto.
La tesi d'impugnazione si compendia nell'assunto secondo cui eSA appellante avrebbe stipulato i contratti dedotti in lite a condizioni inique e ciò a causa del “proprio particolare stato psicologico”.
Osserva la Corte che l'inaccoglibilità della tesi trova ragione nell'indimostrata sussistenza di alcuna delle condizioni legittimanti l'applicabilità della peculiare tutela rescissoria invocata dalla società
[...]
Pt_1
- Con il terzo motivo l'appellante ha criticato il provvedimento impugnato denunciando vizio di carenza motivazionale e di erronea valutazione della documentazione dimeSA in atti quanto alla pronuncia di condanna al pagamento della somma di € 48.184,74 in favore della Contr
La doglianza non ha fondamento dovendosi al riguardo considerare che la società con l'atto di appello – come invero già nel precorso grado – Pt_1
non ha negato la sussistenza della debitoria azionata dalla concedente
(essendo rimasti incontestati sia l'effettuazione delle forniture che l'ammontare dei corrispettivi) limitandosi ad opporre il preteso contro credito risarcitorio: rispetto a tali ragioni del decidere (compiutamente espresse dal Tribunale) non consta la contrapposizione di alcun convincente argomento di critica tale da indurre un diverso esito decisionale.
- E' altrettanto infondato il quarto motivo di impugnazione con il quale l'appellante ha ipotizzato l'irrituale adozione dell'ordinanza e ciò in riferimento sia alla sua emissione che al suo contenuto dispositivo.
Ha sostenuto l'appellante che la denunciata irritualità sarebbe ravvisabile nella emanazione del provvedimento “fuori udienza”, nonché nella delibazione limitata a taluni capi di domanda, ed ulteriormente che sarebbe stato violato il principio del contraddittorio avendo il Tribunale omesso di la comparizione delle parti all'esito della quale avrebbe dovuto “disporre la separazione dei procedimenti, finalizzata alla prosecuzione della trattazione e dell'eventuale istruzione in ordine alle domande spiegate in via principale da parte attrice” (così testualmente nell'illustrazione del motivo).
La Corte rileva che la doglianza non ha fondamento in alcuna delle sue petizioni non constando alcuna pretermissione del contraddittorio processuale né alcuna violazione in ordine alla corrispondenza tra la domanda di pagamento proposta in via riconvenzionale e la pronuncia adottata, né infine configurandosi alcuna ulteriore violazione del rito in ordine alla prosecuzione del giudizio nel grado essendo rimeSA tale eventualità all'impulso della parte intimata che nella vicenda di specie è invece rimasta silente.
- In conclusiva analisi, e ritenuta assorbita ogni altra questione devoluta,
l'impugnazione principale va rigettata con conferma dell'impugnata ordinanza, ciò rendendo superflua la delibazione dell'impugnazione incidentale condizionatamente proposta dalla società OVS per il caso di declaratoria di nullità contrattuale.
Stante l'esito di rigetto del gravame deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa in rapporto ai parametri medi vigenti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 186 quater del codice di procedura civile dal Tribunale di Venezia in data 11 febbraio 2022 nel giudizio n.
10020/2018 RG, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 6.946,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.SA IT NI