TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1509/2025 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Oliva, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Cesa, alla via G. Verdi n. 14
RICORRENTE
E
domiciliata come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.2.2025, l'odierno ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Sorrento, il 26.1.2006) con dal quale non nascevano figli, e Controparte_1
che la prosecuzione della convivenza con la resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare alcuna domanda.
benché ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 1.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citata e non Controparte_1
costituita.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Dovendo la causa continuare per il giudizio di divorzio, va emessa sentenza non definitiva e va disposta la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nato in [...] il [...]) e (nata in [...], il
[...] Controparte_1
28.7.1962);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2006), per gli adempimenti di legge;
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1509/2025 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Oliva, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Cesa, alla via G. Verdi n. 14
RICORRENTE
E
domiciliata come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.2.2025, l'odierno ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Sorrento, il 26.1.2006) con dal quale non nascevano figli, e Controparte_1
che la prosecuzione della convivenza con la resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare alcuna domanda.
benché ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 1.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citata e non Controparte_1
costituita.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Dovendo la causa continuare per il giudizio di divorzio, va emessa sentenza non definitiva e va disposta la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nato in [...] il [...]) e (nata in [...], il
[...] Controparte_1
28.7.1962);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2006), per gli adempimenti di legge;
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro