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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brolo - Via Dante Alighieri 98061 Brolo ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249014027490000 BOLLO IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249014027490000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190006105108000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190006105108000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190012941820000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia delle entrate, AD e il Comune di Brolo per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249014027490/000, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Messina, notificata in data 14/10/2024.
con il quale ha sollecitato il pagamento di € 446,13 per Tassa Auto 2014- 2015 e IMU 2012, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi dovuti, a parere dell'Agente della riscossione, per cartelle non pagate.
Deduce mancata notifica atti presupposti;
prescrizione e decadenza;
mancata esibizione cartelle e relative notifiche.
si costituisce l'Agenzia delle entrate che rileva che nessuna doglianza attiene effettivamente al merito della pretesa che, pertanto, si manifesta fondata e legittima, definitiva e non più censurabile ex art. 115 c.
p.c. Evidenzia come il contribuente eccepisca esclusivamente presunti vizi afferenti ad attività successive alla consegna dei ruoli, in quanto tali di esclusiva competenza e responsabilità dell'Agente della Riscossione, per cui eccepisce sul punto la propria carenza di legittimazione.
Il Comune di Brolo eccepisce la regolare notifica del l'avviso di accertamento prot. 18517 del 30/11/2017 relativo all'IMU 2012, regolarmente notificato alla ricorrente tramite messi comunali in data 02/12/2017 con consegna del plico alla stessa destinataria che ha firmato per ricevuta.
Nessuna prescrizione e/o decadenza può quindi invocarsi avendo il Comune regolarmente notificato l'avviso di accertamento n. 18517 del 30/11/2017 che costituisce l'atto presupposto per la formazione della cartella di pagamento richiamata dall'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Si costituisce ADER che eccepisce la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto. Nel dettaglio:
Cartella di pagamento n. 29520190006105108000, notificata in data 01/07/2019 – tramite a/r, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 – presso la residenza anagrafica (allega estratto di ruolo, copia avviso di ricevimento consegnata alla medesima) e non opposta.
Cartella di pagamento n. 29520190012941820000, notificata in data 11/12/2019 – a mezzo messo, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. (allega estratto di ruolo, copia autenticata della relata di notifica) e non opposta.
Al fine di garantire quanto ancora dovuto, l'Agente della riscossione convenuto ha intimato il pagamento delle cartelle de quibus, con la notifica dell'avviso di intimazione n. 29520229001555222000, in data
11/10/2022, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., mediante consegna alla ricorrente medesima, che ha firmato la consegna dell'atto (allega Comunicazione e copia della relata di notifica dell'avviso di intimazione).
Ne deriva che la ricorrente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare eccezioni avverso i ruoli
(carenza di potere del soggetto che li ha emessi) ovvero vizi propri della cartella di pagamento (quali, nella specie, nullità e/o mancata notifica delle cartelle, prescrizione) che avrebbero dovuto essere proposte - a pena di inammissibilità - entro sessanta giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
Il ricorrente deposita memoria, contestando la mancata dichiarazione di conformità della documentazione depositata in atti in violazione dell'art. 25 bis d.lgs. 546/92.
AD deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
statuisce quanto segue.
Va premesso che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, costituisce atto autonomamente impugnabile, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo
46 DPR , ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (Cass. n. 6436 dell'11 marzo 2025), e preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 20476/2025).
Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2024, n.
22108, e precedenti ivi citati). Rilevato che gli Enti resistenti hanno depositato documentazione attestante la regolare notifica degli atti presupposti all'imtimazione oggetto di ricorso (specificamente il Comune di Brolo ha depositato documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento per IMU 2012; AD ha provato la notifica regolare di due cartelle e di un avviso di intimazione): tuttavia tale documentazione non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 bis d.lgs. 546/92.
Va pertanto rilevato che non essendo presente in atti l'attestazione di conformità prevista da tale norma per la produzione documentale versata al fascicolo telematico, questa non può essere tenuta in considerazione ai fini della presente decisione.
Va all'uopo rammentato che la norma richiamata prevede che “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
L'effetto sostanziale è l'impossibilità di tenere conto della documentazione medesima e la conseguente fondatezza delle doglianze riferite alla invalidità derivata dell'intimazione per difetto di prova in ordine alla esistenza ed alla notifica delle cartelle ed altresì alla prescrizione dei tributi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 400,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti, con distrazione al difensore.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brolo - Via Dante Alighieri 98061 Brolo ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249014027490000 BOLLO IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249014027490000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190006105108000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190006105108000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190012941820000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia delle entrate, AD e il Comune di Brolo per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249014027490/000, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Messina, notificata in data 14/10/2024.
con il quale ha sollecitato il pagamento di € 446,13 per Tassa Auto 2014- 2015 e IMU 2012, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi dovuti, a parere dell'Agente della riscossione, per cartelle non pagate.
Deduce mancata notifica atti presupposti;
prescrizione e decadenza;
mancata esibizione cartelle e relative notifiche.
si costituisce l'Agenzia delle entrate che rileva che nessuna doglianza attiene effettivamente al merito della pretesa che, pertanto, si manifesta fondata e legittima, definitiva e non più censurabile ex art. 115 c.
p.c. Evidenzia come il contribuente eccepisca esclusivamente presunti vizi afferenti ad attività successive alla consegna dei ruoli, in quanto tali di esclusiva competenza e responsabilità dell'Agente della Riscossione, per cui eccepisce sul punto la propria carenza di legittimazione.
Il Comune di Brolo eccepisce la regolare notifica del l'avviso di accertamento prot. 18517 del 30/11/2017 relativo all'IMU 2012, regolarmente notificato alla ricorrente tramite messi comunali in data 02/12/2017 con consegna del plico alla stessa destinataria che ha firmato per ricevuta.
Nessuna prescrizione e/o decadenza può quindi invocarsi avendo il Comune regolarmente notificato l'avviso di accertamento n. 18517 del 30/11/2017 che costituisce l'atto presupposto per la formazione della cartella di pagamento richiamata dall'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Si costituisce ADER che eccepisce la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto. Nel dettaglio:
Cartella di pagamento n. 29520190006105108000, notificata in data 01/07/2019 – tramite a/r, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 – presso la residenza anagrafica (allega estratto di ruolo, copia avviso di ricevimento consegnata alla medesima) e non opposta.
Cartella di pagamento n. 29520190012941820000, notificata in data 11/12/2019 – a mezzo messo, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. (allega estratto di ruolo, copia autenticata della relata di notifica) e non opposta.
Al fine di garantire quanto ancora dovuto, l'Agente della riscossione convenuto ha intimato il pagamento delle cartelle de quibus, con la notifica dell'avviso di intimazione n. 29520229001555222000, in data
11/10/2022, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., mediante consegna alla ricorrente medesima, che ha firmato la consegna dell'atto (allega Comunicazione e copia della relata di notifica dell'avviso di intimazione).
Ne deriva che la ricorrente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare eccezioni avverso i ruoli
(carenza di potere del soggetto che li ha emessi) ovvero vizi propri della cartella di pagamento (quali, nella specie, nullità e/o mancata notifica delle cartelle, prescrizione) che avrebbero dovuto essere proposte - a pena di inammissibilità - entro sessanta giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
Il ricorrente deposita memoria, contestando la mancata dichiarazione di conformità della documentazione depositata in atti in violazione dell'art. 25 bis d.lgs. 546/92.
AD deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
statuisce quanto segue.
Va premesso che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, costituisce atto autonomamente impugnabile, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo
46 DPR , ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (Cass. n. 6436 dell'11 marzo 2025), e preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 20476/2025).
Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2024, n.
22108, e precedenti ivi citati). Rilevato che gli Enti resistenti hanno depositato documentazione attestante la regolare notifica degli atti presupposti all'imtimazione oggetto di ricorso (specificamente il Comune di Brolo ha depositato documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento per IMU 2012; AD ha provato la notifica regolare di due cartelle e di un avviso di intimazione): tuttavia tale documentazione non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 bis d.lgs. 546/92.
Va pertanto rilevato che non essendo presente in atti l'attestazione di conformità prevista da tale norma per la produzione documentale versata al fascicolo telematico, questa non può essere tenuta in considerazione ai fini della presente decisione.
Va all'uopo rammentato che la norma richiamata prevede che “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
L'effetto sostanziale è l'impossibilità di tenere conto della documentazione medesima e la conseguente fondatezza delle doglianze riferite alla invalidità derivata dell'intimazione per difetto di prova in ordine alla esistenza ed alla notifica delle cartelle ed altresì alla prescrizione dei tributi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 400,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti, con distrazione al difensore.