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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 960/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CHIARA RENZULLI e con questi elett.te domiciliato in
San HE di ER (AV) alla Via Roma n°48;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Silvio Garofalo e con questi elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17 e Controparte_2
rapp.to e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_2
AN DE IC e con questi elett.te domiciliata in
Avellino alla Via Giovanni Masucci 33;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la intimazione di pagamento 01220209000013670/00 avente ad oggetto la cartella e gli avvisi sopra elencati per l'importo di euro 13.767,45 relativo a e contributi IVS dal 2020-2021-2015-2022 notificata il Parte_2
1 CP_ 28 febbraio 2025. ed si sono Controparte_2 costituiti.
2) L' intimazione di pagamento 01220209000013670/00 è fatta oggetto di opposizione in relazione ai titoli:
1) AVVISO DI ADDEBITO N. 31220220000882464000
2) AVVISO DI ADDEBITO N. 31220220002108448000
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 31220230000076175000
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 31220230001041860000, sul presupposto del difetto della notifica dei titoli stessi, della prescrizione dei crediti, del difetto dei presupposti per la pretesa impositiva.
3) Il ricorso va rigettato.
I titoli risultano tutti notificati, rispettivamente in data 05.8.2022,
12.01.2023, 21.4.2023 e 14.12.2023. La mancata tempestiva opposizione nei quaranta giorni della notifica rende inopponibile il credito riportato in ciascuno dei titoli stessi, con la impossibilità di far valere ogni vicenda anteriore.
Dalla notifica dei titoli alla notifica della intimazione e quindi alla proposizione del presente ricorso non è spirato il termine di prescrizione quinquennale.
4) Al rigetto della domanda segue la condanna della ricorrente al pagamento a favore dei resistenti costituiti delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865# milleottocentosessantacinque) a favore di ognuno dei resistenti, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
5) Sussistono i presupposti per fare applicazione dell'art. 96 comma 3 c.cp.
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa 2 grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sezioni unite sentenza n. 9912 del 2018).
Parte ricorrente ha negato la notifica degli avvisi di addebito, che invece erano stati tutti regolarmente notificati. Tanto integra se non dolo sicuramente colpa grave.
L'iniziativa, fondata su presupposto non veritiero, ha determinato uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Parimenti ingiustificabile appare l'onere imposto ai resistenti, Enti
Pubblici, di impiegare proprie risorse in attività come detto evitabili.
Considerando la gravità della condotta, l'entità almeno della colpa grave, l'ammontare della somma oggetto di causa e l'impegno profuso dai resistenti, appare quo quantificare in €#1.000# (mille) a favore di ognuno di questi la somma per cui si pronuncia condanna.
6) A mente dell'art. 96 co. 4 Cpc va condannata anche Parte_1 al pagamento a favore della cassa delle Ammende della somma di
€#500# (cinquecento), determinata in base alle medesime valutazione che precedono.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 960/2025 vertente tra Pt_1
CP_
nei confronti di e di
[...] Controparte_3
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
[...] così decide:
1) Rigetta la domanda;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di e di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in Controparte_3
€#1.865# (milleottocentosessantacinque) a favore di ognuno dei resistenti, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.; CP_ 3) Condanna al pagamento a favore di e di Parte_1
ex art. 96 co. 3 C.p.c. della Controparte_3 somma di €#1.000# (mille) a favore di ognuno;
4) Condanna al pagamento a favore della Parte_1 CP_4 della somma di €#500# (cinquecento);
[...]
Avellino, udienza del 18 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 960/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CHIARA RENZULLI e con questi elett.te domiciliato in
San HE di ER (AV) alla Via Roma n°48;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Silvio Garofalo e con questi elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17 e Controparte_2
rapp.to e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_2
AN DE IC e con questi elett.te domiciliata in
Avellino alla Via Giovanni Masucci 33;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la intimazione di pagamento 01220209000013670/00 avente ad oggetto la cartella e gli avvisi sopra elencati per l'importo di euro 13.767,45 relativo a e contributi IVS dal 2020-2021-2015-2022 notificata il Parte_2
1 CP_ 28 febbraio 2025. ed si sono Controparte_2 costituiti.
2) L' intimazione di pagamento 01220209000013670/00 è fatta oggetto di opposizione in relazione ai titoli:
1) AVVISO DI ADDEBITO N. 31220220000882464000
2) AVVISO DI ADDEBITO N. 31220220002108448000
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 31220230000076175000
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 31220230001041860000, sul presupposto del difetto della notifica dei titoli stessi, della prescrizione dei crediti, del difetto dei presupposti per la pretesa impositiva.
3) Il ricorso va rigettato.
I titoli risultano tutti notificati, rispettivamente in data 05.8.2022,
12.01.2023, 21.4.2023 e 14.12.2023. La mancata tempestiva opposizione nei quaranta giorni della notifica rende inopponibile il credito riportato in ciascuno dei titoli stessi, con la impossibilità di far valere ogni vicenda anteriore.
Dalla notifica dei titoli alla notifica della intimazione e quindi alla proposizione del presente ricorso non è spirato il termine di prescrizione quinquennale.
4) Al rigetto della domanda segue la condanna della ricorrente al pagamento a favore dei resistenti costituiti delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865# milleottocentosessantacinque) a favore di ognuno dei resistenti, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
5) Sussistono i presupposti per fare applicazione dell'art. 96 comma 3 c.cp.
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa 2 grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sezioni unite sentenza n. 9912 del 2018).
Parte ricorrente ha negato la notifica degli avvisi di addebito, che invece erano stati tutti regolarmente notificati. Tanto integra se non dolo sicuramente colpa grave.
L'iniziativa, fondata su presupposto non veritiero, ha determinato uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Parimenti ingiustificabile appare l'onere imposto ai resistenti, Enti
Pubblici, di impiegare proprie risorse in attività come detto evitabili.
Considerando la gravità della condotta, l'entità almeno della colpa grave, l'ammontare della somma oggetto di causa e l'impegno profuso dai resistenti, appare quo quantificare in €#1.000# (mille) a favore di ognuno di questi la somma per cui si pronuncia condanna.
6) A mente dell'art. 96 co. 4 Cpc va condannata anche Parte_1 al pagamento a favore della cassa delle Ammende della somma di
€#500# (cinquecento), determinata in base alle medesime valutazione che precedono.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 960/2025 vertente tra Pt_1
CP_
nei confronti di e di
[...] Controparte_3
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
[...] così decide:
1) Rigetta la domanda;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di e di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in Controparte_3
€#1.865# (milleottocentosessantacinque) a favore di ognuno dei resistenti, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.; CP_ 3) Condanna al pagamento a favore di e di Parte_1
ex art. 96 co. 3 C.p.c. della Controparte_3 somma di €#1.000# (mille) a favore di ognuno;
4) Condanna al pagamento a favore della Parte_1 CP_4 della somma di €#500# (cinquecento);
[...]
Avellino, udienza del 18 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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