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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1233/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1233/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, via S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
SU RA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Ripetizione di indebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1 accertare che il Sig. ut supra, non deve restituire in toto la somma Parte_1 richiesta in ripetizione indennità SP di € 15.363,90 con provvedimento , Sede CP_2 di Vercelli, del 09.09.2024, relativamente al periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, quanto ad € 3.733,70 in quanto somma non corrisposta al titolo di anticipazione SP (€ 11.630,20); quanto a € 11.630,20, conformemente a Corte Costituzionale n. 90/2024, diminuiti dell'importo corrisposto per le giornate non coincidenti con il lavoro subordinato risultante, e cioè € 206,46 per 300 giornate = € 6.193,80 o somma meglio calcolata e vista. Spese rifuse in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2 rigettare il ricorso proposto da e mandare l resistente Parte_1 CP_1 assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato licenziato il 25.1.2019 e di aver inoltrato all' domanda di indennità di mobilità, accolta dalla sede di Borgosesia. Il CP_2
3.12.2019, aveva domandato l'anticipazione NASpI per l'avvio di attività autonoma e aveva ricevuto l'importo netto di euro 11.830,20 il 16.1.2020. A causa della pandemia Covid-19, aveva dovuto interrompere la suddetta attività e cercare impiego come lavoratore subordinato. Era stato, quindi, assunto, in regime di somministrazione, prima da , poi da , poi da e infine Controparte_3 CP_4 CP_5 ancora da . Controparte_3
Il 9.9.2024, l di Vercelli gli aveva comunicato che erano stati versati in più, CP_2 sulla prestazione, euro 15.363, corrisposti per indennità di anticipazione NASpI non spettante, per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso amministrativo interposto era stato rigettato. Richiamava il disposto dell'art. 7, l. n. 223/1991 e l'art. 5, comma 4, d. lgs. n. 22/2015, evidenziando che la prosecuzione dell'attività autonoma era impossibile, per le limitazioni al commercio imposte nel periodo pandemico e quindi il ricorrente aveva dovuto accettare la proposta di lavoro subordinato. Evidenziava che l'importo concretamente percepito ammontava a euro 11.630,20 e non 15.363,90. Richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, che aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d. lgs. n. 22/2015. Allegava di aver svolto l'attività lavorativa autonoma dal 14.11.2019 per otto mesi, dopo i quali aveva dovuto cercare lavoro dipendente, a partire dal 9.6.2020. Riepilogava i periodi di lavoro risultanti da estratto conto previdenziale, deducendo che la prevalente attività commerciale era stata esercitata dal 1.11.2019 all'8.6.2020 e dal 29.6.2020 al 10.7.2021, per un totale di 37 settimane. Riteneva, pertanto, illegittima la pretesa di restituzione totale dell'indennità e chiedeva la riduzione dell'indebito in corrispondenza dei periodi di effettiva attività commerciale.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 12.9.2025. CP_2
2 Riferiva che il 3.12.2019, il ricorrente aveva domandato l'anticipazione NASpI, con pagamento in un'unica soluzione. Egli aveva, tuttavia, avuto un rapporto di lavoro subordinato (doc. 3 ) prima della scadenza del beneficio (7.7.2021), sicché la CP_2 somma pagata era divenuta indebita. Richiamava il disposto dell'art. 8, d. lgs. n. 22/2015 e in particolare il comma 4, evidenziando che anche un solo giorno di rioccupazione avrebbe determinato la perdita del beneficio. Riteneva che la sentenza n. 90/2024 della Corte costituzionale non fosse applicabile al caso di specie, poiché la restituzione non era stata domandata in virtù di un'attività divenuta impossibile, ma per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Evidenziava che il ricorrente avrebbe, comunque, dovuto dimostrare la causa sopravvenuta, a lui non imputabile, per cui l'attività autonoma non era potuta proseguire. Riassumeva, infine, la normativa in tema di NASpI.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Il ricorso non è fondato e va respinto. I fatti di causa – salvo un profilo, come si dirà – sono sostanzialmente pacifici tra le parti e documentalmente dimostrati. Il ricorrente, licenziato, richiese e ottenne l'anticipazione NASpI, per avviare un'attività autonoma, consistente, come egli ha riferito, nel commercio di articoli di cancelleria. Egli ha prodotto la visura camerale dell'impresa individuale (doc. 17 ric.), iscritta il 18.1.2019 e cancellata il 26.1.2022, avente a oggetto il “commercio al dettaglio via internet di prodotti di cancelleria” (p. 3). Nel corso del periodo coperto dalla prestazione NASpI, egli ebbe, però, a rioccuparsi come lavoratore subordinato. Tale circostanza è stata concordemente riferita dalle parti.
2. Si deve premettere in diritto, che l'istituto oggetto di controversia tra le parti è disciplinato dall'art. 8 d.lgs. n. 22/2015, che così reca: “Incentivo all'autoimprenditorialità
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, nè all'Assegno per il nucleo familiare.
3
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione CP_2 in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”. La disposizione costituisce l'evoluzione normativa dell'istituto già previsto, prima della riforma di cui alla l. n. 92/2012, dall'art. 7, comma 5, l. n. 223/1991, in relazione al quale la S.C. aveva già avuto occasione di precisare che “la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative” (Cass., sez. lav., 20.6.2002, n. 9007). 3. Il ricorrente invoca l'applicazione, al caso di specie, della sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della per l'impiego Controparte_6
(NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
Il caso concreto da cui la decisione della Corte ha tratto origine è solo apparentemente simile al presente, riguardando un soggetto che aveva ottenuto l'anticipazione per aprire un bar, attività poi impedita, a causa dei divieti imposti dalla normativa pandemica.
Nel caso di specie, però, il ricorrente ha intrapreso un'attività di commercio a distanza, la quale, notoriamente, non era di per sé proibita, anche nel periodo di c.d. lockdown, in cui gli esercizi in presenza rimasero chiusi. Per contro, il ricorrente non ha offerto alcuna prova dell'impedimento oggettivo a svolgere la propria attività, che è stato allegato come assioma nel processo, mentre avrebbe richiesto, specialmente a fronte della contestazione dell' , l'offerta di specifici mezzi istruttori. Non è CP_2 sufficiente a giustificare la deroga la mera circostanza della pandemia, non trattandosi di un settore di attività di per sé del tutto impedito nel corso dell'emergenza.
Risulta, peraltro, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (estratto conto bancario sub doc. 5 ric.), che il ricorrente ebbe altresì a beneficiare, il 29.6.2020, del contributo straordinario di cui all'art. 25, d.l. n. 34/2020 a favore dei titolari di partita
4 IVA e di altri contributi dall' in favore dei lavoratori autonomi nel periodo CP_2 pandemico (art. 28, d.l. n. 18/2020), mentre dal 9.6.2020 aveva intrapreso attività di lavoro subordinato (doc. 3 ). CP_2
In assenza della prova del factum principis, che giustifica l'eccezione introdotta da Corte cost., n. 90/2024, devono trovare applicazione i principi già statuiti dalla Corte e così rammentati nella pronuncia appena citata: “Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI. Questa Corte ha inoltre rimarcato che l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore
“disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente,
“convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo». Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica». Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo
o di impresa».
5 Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura
“sanzionatoria”, questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo». Pur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilità di «ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica – non già anticipata – della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015)». 5.2.– I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti – beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo – accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza”. 4. La domanda di riduzione dell'importo dovuto, formulata in modo non del tutto perspicuo, appare, per altro verso, fondata sulla pretesa percezione di un importo inferiore a quello richiesto in restituzione.
L'estratto conto bancario (doc. 5 ric.), che riguarda un periodo limitato di tempo, non consente di superare la coincidenza tra l'importo richiesto in restituzione e quello risultante dall'estratto conto contributivo (doc. 2 ric. e 3 ), in assenza di prove CP_2 dell'erroneità dell'importo indicato su quest'ultimo.
6 5. Avendo il ricorrente depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a pronunciare condanna alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso il 21.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1233/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, via S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
SU RA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Ripetizione di indebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1 accertare che il Sig. ut supra, non deve restituire in toto la somma Parte_1 richiesta in ripetizione indennità SP di € 15.363,90 con provvedimento , Sede CP_2 di Vercelli, del 09.09.2024, relativamente al periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, quanto ad € 3.733,70 in quanto somma non corrisposta al titolo di anticipazione SP (€ 11.630,20); quanto a € 11.630,20, conformemente a Corte Costituzionale n. 90/2024, diminuiti dell'importo corrisposto per le giornate non coincidenti con il lavoro subordinato risultante, e cioè € 206,46 per 300 giornate = € 6.193,80 o somma meglio calcolata e vista. Spese rifuse in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2 rigettare il ricorso proposto da e mandare l resistente Parte_1 CP_1 assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato licenziato il 25.1.2019 e di aver inoltrato all' domanda di indennità di mobilità, accolta dalla sede di Borgosesia. Il CP_2
3.12.2019, aveva domandato l'anticipazione NASpI per l'avvio di attività autonoma e aveva ricevuto l'importo netto di euro 11.830,20 il 16.1.2020. A causa della pandemia Covid-19, aveva dovuto interrompere la suddetta attività e cercare impiego come lavoratore subordinato. Era stato, quindi, assunto, in regime di somministrazione, prima da , poi da , poi da e infine Controparte_3 CP_4 CP_5 ancora da . Controparte_3
Il 9.9.2024, l di Vercelli gli aveva comunicato che erano stati versati in più, CP_2 sulla prestazione, euro 15.363, corrisposti per indennità di anticipazione NASpI non spettante, per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso amministrativo interposto era stato rigettato. Richiamava il disposto dell'art. 7, l. n. 223/1991 e l'art. 5, comma 4, d. lgs. n. 22/2015, evidenziando che la prosecuzione dell'attività autonoma era impossibile, per le limitazioni al commercio imposte nel periodo pandemico e quindi il ricorrente aveva dovuto accettare la proposta di lavoro subordinato. Evidenziava che l'importo concretamente percepito ammontava a euro 11.630,20 e non 15.363,90. Richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, che aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d. lgs. n. 22/2015. Allegava di aver svolto l'attività lavorativa autonoma dal 14.11.2019 per otto mesi, dopo i quali aveva dovuto cercare lavoro dipendente, a partire dal 9.6.2020. Riepilogava i periodi di lavoro risultanti da estratto conto previdenziale, deducendo che la prevalente attività commerciale era stata esercitata dal 1.11.2019 all'8.6.2020 e dal 29.6.2020 al 10.7.2021, per un totale di 37 settimane. Riteneva, pertanto, illegittima la pretesa di restituzione totale dell'indennità e chiedeva la riduzione dell'indebito in corrispondenza dei periodi di effettiva attività commerciale.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 12.9.2025. CP_2
2 Riferiva che il 3.12.2019, il ricorrente aveva domandato l'anticipazione NASpI, con pagamento in un'unica soluzione. Egli aveva, tuttavia, avuto un rapporto di lavoro subordinato (doc. 3 ) prima della scadenza del beneficio (7.7.2021), sicché la CP_2 somma pagata era divenuta indebita. Richiamava il disposto dell'art. 8, d. lgs. n. 22/2015 e in particolare il comma 4, evidenziando che anche un solo giorno di rioccupazione avrebbe determinato la perdita del beneficio. Riteneva che la sentenza n. 90/2024 della Corte costituzionale non fosse applicabile al caso di specie, poiché la restituzione non era stata domandata in virtù di un'attività divenuta impossibile, ma per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Evidenziava che il ricorrente avrebbe, comunque, dovuto dimostrare la causa sopravvenuta, a lui non imputabile, per cui l'attività autonoma non era potuta proseguire. Riassumeva, infine, la normativa in tema di NASpI.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Il ricorso non è fondato e va respinto. I fatti di causa – salvo un profilo, come si dirà – sono sostanzialmente pacifici tra le parti e documentalmente dimostrati. Il ricorrente, licenziato, richiese e ottenne l'anticipazione NASpI, per avviare un'attività autonoma, consistente, come egli ha riferito, nel commercio di articoli di cancelleria. Egli ha prodotto la visura camerale dell'impresa individuale (doc. 17 ric.), iscritta il 18.1.2019 e cancellata il 26.1.2022, avente a oggetto il “commercio al dettaglio via internet di prodotti di cancelleria” (p. 3). Nel corso del periodo coperto dalla prestazione NASpI, egli ebbe, però, a rioccuparsi come lavoratore subordinato. Tale circostanza è stata concordemente riferita dalle parti.
2. Si deve premettere in diritto, che l'istituto oggetto di controversia tra le parti è disciplinato dall'art. 8 d.lgs. n. 22/2015, che così reca: “Incentivo all'autoimprenditorialità
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, nè all'Assegno per il nucleo familiare.
3
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione CP_2 in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”. La disposizione costituisce l'evoluzione normativa dell'istituto già previsto, prima della riforma di cui alla l. n. 92/2012, dall'art. 7, comma 5, l. n. 223/1991, in relazione al quale la S.C. aveva già avuto occasione di precisare che “la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative” (Cass., sez. lav., 20.6.2002, n. 9007). 3. Il ricorrente invoca l'applicazione, al caso di specie, della sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della per l'impiego Controparte_6
(NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
Il caso concreto da cui la decisione della Corte ha tratto origine è solo apparentemente simile al presente, riguardando un soggetto che aveva ottenuto l'anticipazione per aprire un bar, attività poi impedita, a causa dei divieti imposti dalla normativa pandemica.
Nel caso di specie, però, il ricorrente ha intrapreso un'attività di commercio a distanza, la quale, notoriamente, non era di per sé proibita, anche nel periodo di c.d. lockdown, in cui gli esercizi in presenza rimasero chiusi. Per contro, il ricorrente non ha offerto alcuna prova dell'impedimento oggettivo a svolgere la propria attività, che è stato allegato come assioma nel processo, mentre avrebbe richiesto, specialmente a fronte della contestazione dell' , l'offerta di specifici mezzi istruttori. Non è CP_2 sufficiente a giustificare la deroga la mera circostanza della pandemia, non trattandosi di un settore di attività di per sé del tutto impedito nel corso dell'emergenza.
Risulta, peraltro, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (estratto conto bancario sub doc. 5 ric.), che il ricorrente ebbe altresì a beneficiare, il 29.6.2020, del contributo straordinario di cui all'art. 25, d.l. n. 34/2020 a favore dei titolari di partita
4 IVA e di altri contributi dall' in favore dei lavoratori autonomi nel periodo CP_2 pandemico (art. 28, d.l. n. 18/2020), mentre dal 9.6.2020 aveva intrapreso attività di lavoro subordinato (doc. 3 ). CP_2
In assenza della prova del factum principis, che giustifica l'eccezione introdotta da Corte cost., n. 90/2024, devono trovare applicazione i principi già statuiti dalla Corte e così rammentati nella pronuncia appena citata: “Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI. Questa Corte ha inoltre rimarcato che l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore
“disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente,
“convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo». Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica». Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo
o di impresa».
5 Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura
“sanzionatoria”, questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo». Pur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilità di «ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica – non già anticipata – della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015)». 5.2.– I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti – beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo – accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza”. 4. La domanda di riduzione dell'importo dovuto, formulata in modo non del tutto perspicuo, appare, per altro verso, fondata sulla pretesa percezione di un importo inferiore a quello richiesto in restituzione.
L'estratto conto bancario (doc. 5 ric.), che riguarda un periodo limitato di tempo, non consente di superare la coincidenza tra l'importo richiesto in restituzione e quello risultante dall'estratto conto contributivo (doc. 2 ric. e 3 ), in assenza di prove CP_2 dell'erroneità dell'importo indicato su quest'ultimo.
6 5. Avendo il ricorrente depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a pronunciare condanna alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso il 21.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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