Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2025, proposto da LV ER, rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 610/2024, del giorno 11.09.2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatrice la dott.ssa NA AN;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, il difensore di parte resistente presente così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il sig. LV ER ha chiesto di dare esecuzione al giudicato formato sulla sentenza n. 610/2024, del giorno 11.09.2024, con cui il Tribunale del lavoro di Marsala ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015, della somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che la sentenza è passata in giudicato (come da attestazione in atti del 10.9.2025).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i) la sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 13.9.2024;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 22 settembre 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere ordinato all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al provvedimento in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale come individuato in parte motiva, con facoltà di delega, il quale provvederà a dare esecuzione al titolo in motivazione nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
NA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AN | CO RU |
IL SEGRETARIO