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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 681/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS Parte_1 C.F._1
STANISLAO
ATTORE contro
(C.F. ON
), con il patrocinio dell'avv. GIOIELLA EUGENIO C.F._2
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO P.IVA_1
CONVENUTI
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 27.03.24 conveniva in giudizio l'impresa individuale Parte_1
, in persona del suo titolare sig. , nonché ON CP_1
l di (quest'ultima, esclusivamente Controparte_3 CP_2
affinché partecipi al giudizio e prenda le conclusioni che riterrà di proprio interesse, premettendo che: a) aveva stipulato un contratto di appalto datato 01.12.2021 con il quale affidava all'impresa i lavori di riqualificazione della facciata ON
di un fabbricato sito in Morano Calabro, individuato al foglio 58, p.lla 1179, sub. 2, per complessivi Euro 70.993,25, beneficiando del c.d. bonus facciate, con uno sconto in fattura pagina 1 di 3 pari al 90% dei lavori, versando esclusivamente il residuo 10%, pari ad Euro 7.099,32; b) che i lavori avrebbero dovuti essere eseguiti entro il 31.12.2022, e che l'istante più volte aveva sollecitato l'inizio degli stessi, poi realmente cominciati il 13.09.2022; c) che l'impresa non avrebbe eseguito i lavori correttamente “in quanto invece di eseguire la spicconatura dell'intonaco della facciata si limitava ad applicare un intonaco a spruzzo su quello esistente”;
d) che aveva incaricato il Geom. per intraprendere una trattativa con lo Controparte_4 volta alla definizione bonaria della vertenza;
e) che “in data 21.09.2022 il Geom. CP_1
riceveva la visita di tale arch. , il quale presentandosi a nome dello Pt_2 Per_1 CP_1 invitava esso a dimettersi dall'incarico (perché le medesime funzioni avrebbero Pt_2
dovuto essere assunte dal sopra citato geom. ), asserendo falsamente che questa CP_5 sarebbe stata la volontà del committente”; f) che l'impresa avrebbe abbandonato il cantiere perseverando nel “comportamento truffaldino”; g) che aveva formalizzato un esposto alla
Guardia di Finanza il 27.12.2022; h) che veniva espletato accertamento tecnico preventivo all'esito del quale si accertavano le inadempienze della ditta convenuta;
tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il grave inadempimento di , in qualità di titolare della CP_1
suddetta impresa, in relazione al contratto di appalto del 1°/12/2021, consistente nella mancata esecuzione dei lavori affidatigli e nell'esecuzione di lavori diversi da da quelli previsti, dichiarandone conseguentemente la risoluzione;
2) condannare il predetto convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura, accertata dal c.t.u., di € 78.951,86, ovvero in quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
3) condannare altresì lo alla restituzione della somma di € 7.099,32 CP_1 versata in acconto dall'attore, con gli interessi legali ex art. 1284, c. 4, c.c., nonché alla retrocessione del credito di imposta ceduto, illegittimamente trattenuto nel proprio «cassetto fiscale»; 4) condannare inoltre lo al rimborso dei compensi corrisposti dall'attore al CP_1
c.t.u. (€ 1.845,00) e al sottoscritto avv. De Santis (€ 2.030,089), e delle spese vive del procedimento n. 82/2023 R.G. pari a € 406,50, oltre interessi legali come sopra;
5) condannare, infine, il convenuto alle spese del giudizio. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio ON
, la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui
[...] deduceva l'infondatezza, evidenziando nello specifico che l'inizio dei lavori non era risultato possibile in data 01.12.2021 per fatto riconducibile al committente.
pagina 2 di 3 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del
Giudice dell'Esecuzione, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, contrariis rejectis, accertata la fondatezza della ricostruzione dei fatti, dichiarare l'inadempimento contrattuale per fatti riconducibili esclusivamente al committente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore della ditta quantificati nella somma versata in acconto dal committente, o in quella che il Giudice riterrà congrua e di giustizia.
Si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva accertarsi il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva nel giudizio.
Nel corso del giudizio veniva espletato tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo, sicchè all'udienza del 29.05.25 le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2.In particolare, ed con memoria del 19.05.25, davano atto Pt_1 ON dell'avvenuto raggiungimento di un bonario componimento, siglato con una scrittura privata di transazione datata 12.12.2024 (allegata), nonché ad integrazione della documentazione già depositata per l'udienza del 17.02.2025 (nello specifico ci si riferisce alla richiesta di annullamento dell'accettazione crediti), rappresentavano che il OR , titolare CP_1
della , ha eseguito i versamenti in favore di ON CP_3
legate alla pratica bonus facciate (codice tributo 6925) del
[...] Parte_1
In ragione della predetta dichiarazione, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, nonché l'interesse delle stesse alla naturale conclusione del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 1089/03).
Spese compensate, in considerazione del comportamento processuale delle parti e dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_3
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere
Spese compensate.
Castrovillari, 30.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magarò
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 681/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS Parte_1 C.F._1
STANISLAO
ATTORE contro
(C.F. ON
), con il patrocinio dell'avv. GIOIELLA EUGENIO C.F._2
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO P.IVA_1
CONVENUTI
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 27.03.24 conveniva in giudizio l'impresa individuale Parte_1
, in persona del suo titolare sig. , nonché ON CP_1
l di (quest'ultima, esclusivamente Controparte_3 CP_2
affinché partecipi al giudizio e prenda le conclusioni che riterrà di proprio interesse, premettendo che: a) aveva stipulato un contratto di appalto datato 01.12.2021 con il quale affidava all'impresa i lavori di riqualificazione della facciata ON
di un fabbricato sito in Morano Calabro, individuato al foglio 58, p.lla 1179, sub. 2, per complessivi Euro 70.993,25, beneficiando del c.d. bonus facciate, con uno sconto in fattura pagina 1 di 3 pari al 90% dei lavori, versando esclusivamente il residuo 10%, pari ad Euro 7.099,32; b) che i lavori avrebbero dovuti essere eseguiti entro il 31.12.2022, e che l'istante più volte aveva sollecitato l'inizio degli stessi, poi realmente cominciati il 13.09.2022; c) che l'impresa non avrebbe eseguito i lavori correttamente “in quanto invece di eseguire la spicconatura dell'intonaco della facciata si limitava ad applicare un intonaco a spruzzo su quello esistente”;
d) che aveva incaricato il Geom. per intraprendere una trattativa con lo Controparte_4 volta alla definizione bonaria della vertenza;
e) che “in data 21.09.2022 il Geom. CP_1
riceveva la visita di tale arch. , il quale presentandosi a nome dello Pt_2 Per_1 CP_1 invitava esso a dimettersi dall'incarico (perché le medesime funzioni avrebbero Pt_2
dovuto essere assunte dal sopra citato geom. ), asserendo falsamente che questa CP_5 sarebbe stata la volontà del committente”; f) che l'impresa avrebbe abbandonato il cantiere perseverando nel “comportamento truffaldino”; g) che aveva formalizzato un esposto alla
Guardia di Finanza il 27.12.2022; h) che veniva espletato accertamento tecnico preventivo all'esito del quale si accertavano le inadempienze della ditta convenuta;
tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il grave inadempimento di , in qualità di titolare della CP_1
suddetta impresa, in relazione al contratto di appalto del 1°/12/2021, consistente nella mancata esecuzione dei lavori affidatigli e nell'esecuzione di lavori diversi da da quelli previsti, dichiarandone conseguentemente la risoluzione;
2) condannare il predetto convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura, accertata dal c.t.u., di € 78.951,86, ovvero in quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
3) condannare altresì lo alla restituzione della somma di € 7.099,32 CP_1 versata in acconto dall'attore, con gli interessi legali ex art. 1284, c. 4, c.c., nonché alla retrocessione del credito di imposta ceduto, illegittimamente trattenuto nel proprio «cassetto fiscale»; 4) condannare inoltre lo al rimborso dei compensi corrisposti dall'attore al CP_1
c.t.u. (€ 1.845,00) e al sottoscritto avv. De Santis (€ 2.030,089), e delle spese vive del procedimento n. 82/2023 R.G. pari a € 406,50, oltre interessi legali come sopra;
5) condannare, infine, il convenuto alle spese del giudizio. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio ON
, la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui
[...] deduceva l'infondatezza, evidenziando nello specifico che l'inizio dei lavori non era risultato possibile in data 01.12.2021 per fatto riconducibile al committente.
pagina 2 di 3 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del
Giudice dell'Esecuzione, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, contrariis rejectis, accertata la fondatezza della ricostruzione dei fatti, dichiarare l'inadempimento contrattuale per fatti riconducibili esclusivamente al committente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore della ditta quantificati nella somma versata in acconto dal committente, o in quella che il Giudice riterrà congrua e di giustizia.
Si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva accertarsi il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva nel giudizio.
Nel corso del giudizio veniva espletato tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo, sicchè all'udienza del 29.05.25 le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2.In particolare, ed con memoria del 19.05.25, davano atto Pt_1 ON dell'avvenuto raggiungimento di un bonario componimento, siglato con una scrittura privata di transazione datata 12.12.2024 (allegata), nonché ad integrazione della documentazione già depositata per l'udienza del 17.02.2025 (nello specifico ci si riferisce alla richiesta di annullamento dell'accettazione crediti), rappresentavano che il OR , titolare CP_1
della , ha eseguito i versamenti in favore di ON CP_3
legate alla pratica bonus facciate (codice tributo 6925) del
[...] Parte_1
In ragione della predetta dichiarazione, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, nonché l'interesse delle stesse alla naturale conclusione del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 1089/03).
Spese compensate, in considerazione del comportamento processuale delle parti e dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_3
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere
Spese compensate.
Castrovillari, 30.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magarò
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