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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 1529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro nella persona del Giudice dott. RE IO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30.9.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1529/2024 R.G.L.
promossa da cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Nicola, Stefano Nicola e Manuela Mola
RICORRENTE
contro p.iva e cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Alessandro Valentini e Filippo Gliozzi
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
come da ricorso introduttivo depositato il 12.10.2024, con distrazione delle spese.
per parte resistente Controparte_1
come da memoria di costituzione depositata il 9.1.2025
*
oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegra
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. , dipendente a tempo indeterminato dal 2.9.2013 Parte_1 di adiva il Tribunale di Ivrea impugnando il Controparte_1
Pag. 1 a 11 licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice in data 21.2.2024, a seguito della precedente comminazione (in data 165.2.2023 e in data 29.5.2023) di due sanzioni disciplinari conservative di cui il ricorrente chiedeva altresì accertarsi l'illegittimità.
1.1. In particolare, con contestazione disciplinare 6.6.2023 (doc. 9 ; Controparte_1 doc. 5 ) al ricorrente veniva addebitato quanto segue: Parte_1
Il ricorrente presentava giustificazioni scritte (doc. 6 ), che tuttavia Parte_1 non venivano accolte. La società datrice gli comminava quindi la sanzione di 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
1.2. Successivamente, con contestazione disciplinare 17.5.2023 (doc. 10 CP_1
; doc. 9 ) al ricorrente veniva addebitato quanto segue:
[...] Parte_1
Contr Il ricorrente presentava giustificazioni orali assistito dal . Le Persona_1 giustificazioni non venivano accolte e la società datrice comminava al lavoratore la sanzione di 2 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
1.3. Infine, con contestazione disciplinare 8.2.2024 (doc. 11 ; doc. Controparte_1
12 ) al ricorrente veniva addebitato quanto segue: Parte_1
Pag. 2 a 11 Contr Il ricorrente presentava giustificazioni orali assistito dagli e Persona_1
Le giustificazioni non venivano accolte e la società datrice comminava Testimone_1 la sanzione del licenziamento per giusta causa (doc. 12 ; doc. 13 Controparte_1
). Parte_1
1.4. Il ricorrente lamentava, quindi, l'illegittimità del licenziamento e delle sanzioni disciplinari conservative per le seguenti ragioni:
a) non sussistevano i fatti che gli erano stati contestati. Precisava che, conformemente alle direttive ricevute, prima di terminare il turno doveva svolgere le attività di fine turno (meglio indicate in ricorso pag. 3 punto 9), comportanti anche la necessità di allontanarsi dal macchinario a cui era addetto. Inoltre, rappresentava che nel periodo in cui gli sono state comminate le sanzioni disciplinari del 2023 soffriva di poliuria, astenia e polidipsia associati a una perdita di peso (10 kg): sintomi tipici del diabete mellito infine diagnosticatogli in data 5.4.2023 (doc. 4ter Parte_1
);
[...]
b) le contestazioni disciplinari del 2023 erano tardive in quanto relative a fatti del 2022;
c) tutte le contestazioni disciplinari erano generiche;
d) tutte le sanzioni irrogate erano in ogni caso sproporzionate;
e) non era stato affisso il codice disciplinare;
f) la comunicazione di licenziamento era generica.
Pag. 3 a 11 2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva il Controparte_1 rigetto del ricorso, allegando i fatti di cui alle contestazioni disciplinari impugnate dal ricorrente. La resistente evidenziava inoltre che per svolgere le attività di fine turno erano necessari circa 12/13 minuti.
La società datrice rappresentava inoltre che erano state comminate al ricorrente anche altre sanzioni disciplinari conservative negli anni 2018-2021 (docc. 3-5
). Controparte_1
3. La controversia è stata istruita mediante interrogatorio libero del ricorrente e escussione di testi;
all'esito della discussione orale delle parti all'udienza del
30.9.2025 è stata data lettura del dispositivo della presente pronuncia.
*
4. Si premette che, in ragione della data di instaurazione del rapporto di lavoro
(2.9.2013, doc. 2 ) e del fatto che è pacifico tra le parti che la Parte_1 società datrice occupi più di 15 dipendenti, la disciplina applicabile è posta dall'art. 18
l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012.
5. La controversia verte essenzialmente sul tempo necessario per lo svolgimento dell'attività di fine turno, ossia su quanto tempo prima il lavoratore debba interrompere la produzione dei pezzi al macchinario a cui è addetto per dedicarsi, appunto, alle attività di fine turno.
Le parti sono sostanzialmente concordi nell'individuare quali siano le attività di fine turno, ossia quelle indicate in ricorso pag. 3 punto 9 (stampa del cartellino;
applicazione del cartellino sulle singole scatole;
trasporto con transpallet degli imballaggi all'ingresso del magazzino;
pulizia della macchina e della postazione).
Parte resistente, infatti, espressamene riconoscere la correttezza di quanto allegato dal ricorrente sul punto (memoria di costituzione pag. 5), sostenendo tuttavia che per svolgere tali attività non occorrano gli oltre 20 minuti che impiega il ricorrente, bensì
12/13 minuti (cfr. le tempistiche allegate alle pagg.
5-6 della memoria di costituzione:
5 minuti + 2/3 minuti + 5 minuti).
5.1. Ritiene questo giudice che parte resistente non abbia assolto l'onere di provare che per lo svolgimento delle attività di fine turno occorra il tempo dalla stessa indicato.
Infatti, è onere dal datore di lavoro provare i fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare – tra cui, nella specie, assume rilevanza il tempo necessario per svolgere le attività di fine turno – e, pertanto, la situazione di incertezza sulla sussistenza di tali fatti va a discapito del datore di lavoro.
I testi escussi hanno reso sul punto dichiarazioni discordanti. I testi e Tes_2 Tes_3 hanno riferito che occorrono circa 10 minuti per svolgere le attività di fine turno, mentre il teste ha riferito che occorrono circa 20 minuti. Ora, già tale situazione Tes_4 di incertezza fa sì che parte resistente non abbia assolto l'onere di cui era gravata. In ogni caso, ritiene questo giudice che, rispetto all'aspetto decisivo per la presente
Pag. 4 a 11 controversia (ossia, il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di fine turno), siano maggiormente attendibili le dichiarano di in quanto: Tes_4
-non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste peraltro Tes_4 ancora dipendente della resistente;
-il teste a differenza di e , ha svolto le stesse mansioni Tes_4 Tes_2 Tes_3 del ricorrente ed è stato adibito ai medesimi macchinari. Inoltre, ha riferito di iniziare egli stesso le attività di fine turno circa 20 minuti prima della fine del turno, previa interruzione della produzione dei pezzi (“Da circa 10 anni lavoro al reparto finitura. Io ho lavorato in squadra con il ricorrente, gli ho insegnato a lavorare al macchinario
Automazione Volvo. Io sono anche stato addetto al macchinario collaudo pressione.
Verso la fine del turno smettevo di far produrre i pezzi alla macchina e svolgevo le attività finali. … Per svolgere queste operazioni finali io impiego 20/25 minuti, ciò quando lavoravo al macchinario collaudo pressione. Quando lavoravo al macchinario
Volvo, interrompevo la produzione circa 20 minuti prima della fine del turno per svolgere le operazioni finali …”). Il teste anche ha riferito di non essere mai stato sanzionato dal datore di lavoro per essersi comportato in tal modo;
-a rigore, i testi e , nel riferire che occorrono circa 10 minuti per Tes_2 Tes_3 completare svolgere le attività di fine turno, hanno indicato un tempo anche inferiore a quello sostenuto dalla ricorrente in memoria di costituzione (circa 12/13 minuti): pertanto, nel valutare le dichiarazioni sulla stima, necessariamente approssimativa, dei tempi per lo svolgimento delle attività di fine turno, deve intendersi che i testi abbiano fatto una approssimazione per difetto dei tempi necessari.
6. Procedendo all'esame delle singole contestazioni disciplinari, si osserva quanto segue.
6.1. Con riferimento alla contestazione disciplinare del 6.2.2023 (doc. 9 CP_1
; doc. 5 ), si precisa che è frutto di evidente errore
[...] Parte_1 materiale l'indicazione nella lettera di contestazione della data del 3.2.2022 quale giorno del fatto commesso, dovendosi all'evidenza intendere 3.2.2023. D'altronde, lo stesso ricorrente nel fornire le proprie giustificazioni datate 7.2.2023 (doc. 6
) ha riferito di non essere stato bene di salute “in questa due Parte_1 settimane”: ciò rende evidente che il lavoratore ben aveva compreso che la contestazione si riferiva a fatti avvenuti in quei giorni (febbraio 2023), e non un anno prima. Tale errore materiale non ha, quindi, comportato alcun pregiudizio per il diritto di difesa del lavoratore.
Le seguenti circostanze, in quanto non contestate, vengono poste a fondamento della decisione: i) in data 3.2.2022 il ricorrente osservava il turno di lavoro delle ore
6.00/14.00; ii) durante tale turno le pause ristoro sono previste dalle ore 7.30 alle
7.40 e dalle ore 10.00 alle 10.10; iii) la pausa pranzo è prevista dalle ore 11.30 alle
12.00.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria espletata, la società datrice ha assolto l'onere probatorio di cui era gravata. Infatti, il teste ha confermato di essere Testimone_5
Pag. 5 a 11 l'autore della mail del 3.2.2023 (doc. 6 ) e ne ha confermato il Controparte_1 contenuto (corrispondente a quello della contestazione disciplinare poi effettuata al ricorrente). In particolare, risulta quindi confermato dal teste che “alle 13:38 [il ricorrente] veniva visto dirigersi verso l'armadietto a posare qualcosa per poi non riprendere più a lavorare”.
Il teste ha altresì riferito che “il ricorrente dopo che si è diretto verso il suo Tes_2 armadietto non è più tornato alla sua postazione”, precisando successivamente, a seguito di rilettura delle sue dichiarazioni, che quando “è stato visto all'armadietto a fine turno il ricorrente non ha più prodotto alcun pezzo, non so dire perché non ricordo se il ricorrente sia tornato alla sua postazione”.
Risulta, quindi, provato che il lavoratore ricorrente, come meglio indicato nella contestazione disciplinare riportata al superiore par. 1.1., ha abbandonato la postazione lavorativa oltre 20 minuti prima della fine del turno. Ritiene, infatti, questo giudice che, alla luce di quanto dichiarato dal teste , vi siano elementi Tes_6 sufficienti per ritenere provato che il ricorrente abbia abbandonato la postazione lavorativa, e non vi abbia più fatto ritorno, oltre 20 minuti prima della fine del turno.
Infatti, sebbene, a seguito di rilettura, il teste non abbia saputo confermare se il ricorrente fosse ritornato alla propria postazione, deve evidenziarsi che:
-nell'immediatezza dei fatti il teste ha redatto mail in cui ha riferito che il teste non aveva più ripreso a lavorare;
-all'udienza il teste ha confermato che da quando è stato visto all'armadietto il ricorrente comunque non aveva più prodotto alcun pezzo;
-il ricorrente ha fornito giustificazioni che non sono pertinenti rispetto al fatto contestato (ossia, abbandonare “il posto di lavoro senza più farvi ritorno”): il lavoratore, infatti, ha sostenuto che era “andato a cercare un cestello giallo perche quello che ho era piena” (doc. 6 ), senza tuttavia contestare nel Parte_1 presente giudizio la precisa allegazione della società datrice, ossia essersi diretto all'armadietto e ivi posare qualcosa;
-il contenuto della contestazione disciplinare (abbandono definitivo della postazione lavorativa alle ore 13.38) risulta coerente, dal punto di vista delle tempistiche, con le dichiarazioni rese dal teste secondo cui per svolgere le Tes_4 attività di fine turno occorrono circa 20 minuti. Infatti, il teste ha confermato Tes_2 che alle ore 13.18 il ricorrente non produceva più pezzi (come indicato nella mail di cui al doc. 6 ): risulta, quindi, coerente con tali tempistiche Controparte_1
l'avvenuto definitivo abbandono della postazione lavorativa alle ore 13.38.
Inoltre, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste risulta provato che il Tes_2 ricorrente abbia iniziato in anticipo e ripreso l'attività lavorativa in ritardo a seguito della pausa ristoro e della pausa pranzo.
La sanzione risulta proporzionata alla gravità dei fatti contestati, conformemente alle previsioni del CCNL applicabile (doc. 15 ). Infatti, l'art. 53 CCNL Parte_1
(doc. 15 , pagg. 58-59) prevede che “incorre nel provvedimento Parte_1
Pag. 6 a 11 della multa e della sospensione il lavoratore: … b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo. … La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la sospensione per quelle di maggior rilievo”. Ebbene, nel caso di specie, proporzionata risulta la sanzione della sospensione, considerato che, nella medesima giornata, il ricorrente ha in più occasioni sia sospeso anticipatamente l'attività lavorativa che ripreso la stessa in ritardo e, soprattutto, ha lasciato definitivamente la postazione di lavoro con il piuttosto significativo anticipo di oltre 20 minuti rispetto alla fine del turno senza alcuna giustificazione.
Inoltre, è pacifico (e, comunque, una circostanza diversa non è stata nemmeno allegata dal ricorrente) che il lavoratore non abbia preavvertito il diretto superiore.
Ancora, non sono meritevoli di favorevole apprezzamento le giustificazioni fornite durante il procedimento disciplinare dal lavoratore (doc. 6 ) in Parte_1 quanto:
- in parte (“sono andato a cercare un cestello giallo perche quello che ho era piena”) devono essere disattese in ragione di quanto già sopra esposto;
- la documentazione medica prodotta (doc. 4ter ) non è Parte_1 idonea a giustificare la condotta del ricorrente poiché, da un lato, non è nemmeno invocata per giustificare la condotta significativamente più grave (abbandono immotivato e senza autorizzazione della postazione di lavoro oltre 20 minuti prima della fine del turno) e, dall'altro lato, in assenza di ulteriori e più specifiche allegazioni, la poliuria non consente, di per sé, di giustificare una pausa ristoro e mensa dalla durata di complessivi 25 minuti in più rispetto a quella prevista. Anche volendo sottrarre da tale complessivo ritardo gli ulteriori 15 minuti previsti per esigenze fisiologiche (doc. 13 pag. 6), rimane comunque un ritardo di 10 minuti.
Infine, nel caso di specie, risulta del tutto irrilevante stabilire se il codice disciplinare fosse o meno affisso. È appena il caso di evidenziare che costituisce un dovere fondamentale di qualunque lavoratore subordinato il rispetto dell'orario di lavoro e, conseguentemente, non è all'evidenza necessario verificare se il codice disciplinare era o meno affisso (per l'esclusione della rilevanza dell'affissione del codice disciplinare in caso di violazione dei doveri fondamentali del lavoratore, cfr. per tutte
Cass. lav., 2 giugno 2025, n. 14782).
6.2. Con riferimento alla contestazione disciplinare del 17.5.2023 (doc. 10 CP_1
; doc. 9 ), si precisa che è frutto di evidente errore
[...] Parte_1 materiale l'indicazione nella lettera della data del 16.5.2022 quale giorno del fatto commesso, dovendosi all'evidenza intendere 16.5.2023. Lo stesso ricorrente ha chiaramente inteso che la contestazione disciplinare si riferisse a fatti accaduti in quei giorni, e non l'anno precedente. Il ricorrente, infatti, in sede di interrogatorio libero ha dichiarato: “Quando ho ricevuto la seconda contestazione disciplinare del
17.5.2023 sono andato alla fine del turno del giorno successivo o al massimo dopo due giorni da a fornire le mie giustificazioni orali perché si trattava di un Parte_2
Pag. 7 a 11 fatto accaduto quei giorni” (verbale ud. 4.4.2025). Tale errore materiale non ha, quindi, comportato alcun pregiudizio per il diritto di difesa del lavoratore.
Prima di procedere all'esame dei fatti, si evidenzia anche che la contestazione disciplinare, seppur sintetica (aver interrotto senza alcuna motivazione o autorizzazione l'attività lavorativa alle ore 13.34 del 16.5.2023 quando il turno finiva alle ore 14.00), è stata comunque idonea a consentire al lavoratore di esplicare pienamente il suo diritto di difesa, anche nel corso del procedimento disciplinare.
Infatti, è il ricorrente stesso a riferire che aveva precisato, nel corso del procedimento disciplinare, che la sua attività non consiste solo nella conduzione dei macchinari, ma anche nello svolgimento delle attività di fine turno (ricorso pag. 6, punto 20). È dunque chiaro che il ricorrente aveva ben compreso che l'addebito che gli veniva mosso consisteva nell'aver interrotto la produzione dei pezzi alle 13.34 per dedicarsi alle attività di fine turno.
I testi e hanno in udienza integralmente confermato il contenuto della Tes_2 Tes_3 relazione di cui al doc. 7 (mail 16.5.2023) sulla base della quale è Controparte_1 stata effettuata la contestazione disciplinare. Nella mail in esame si legge: “in data odierna [il ricorrente] veniva sorpreso alle 13:34 sistemare la postazione
(AUTAMAZIONE VOLVO) e aver quindi già interrotto la normale produzione mentre
l'operatore della macchina uno continuava la sua normale attività. Alle 13:45 io e il
Sig. avvisiamo [il ricorrente] (sempre fermo dalla produzione) e già in procinto Tes_3 di chiudere il turno, che visto l'interruzione anticipata dell'attività lavorativa gli sarà effettuata una contestazione”.
Ebbene, il tenore della contestazione disciplinare è insuperabile: al lavoratore è addebitato di aver interrotto l'attività lavorativa (meglio, di aver interrotto la produzione e iniziato le attività di fine turno) alle ore 13.34. Non può, quindi, essere presa in considerazione alcuna difesa della resistente volta a sostenere che, in realtà, il lavoratore avrebbe interrotto la produzione prima delle ore 13.34 in quanto si tratterebbe di un inammissibile mutamento dell'addebito come, invece, cristallizzato definitivamente nella contestazione disciplinare (cfr., con riferimento al caso del licenziamento disciplinare ma trattasi di principio applicabile anche al caso delle sanzioni conservative, Cass. lav., 18 aprile 2019, n. 10853, Rv. 653623 – 01 «in tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, nella quale le condotte del lavoratore medesimo sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro»).
Ciò posto, la società datrice non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravata.
Come sopra evidenziato (par. 5.1.), la resistente non ha fornito la prova che occorressero 10 minuti per lo svolgimento delle attività di fine, risultando maggiormente attendibili sul punto le dichiarazioni del teste Ebbene, l'aver Tes_4
Pag. 8 a 11 interrotto la produzione per iniziare lo svolgimento delle attività di fine turno alle 13.34 risulta corretto, considerato che tali attività richiedono un impegno di circa 20 minuti e dovendosi pure tenere conto che, come risulta dalle disposizioni aziendali prodotte dalla resistente, ai dipendenti è consentito lasciare il posto di lavoro 5 minuti prima del termine del turno (doc. 13 pag. 5 «sarà consentito lasciare il Controparte_1 posto di lavoro soltanto 5 minuti prima del termine del turno di lavoro e soltanto dopo aver effettuato il passaggio di consegne con il turno entrante»; è appena il caso di precisare che al ricorrente nulla viene addebitato con riferimento al passaggio di consegne).
In tale contesto, non è sufficiente per confermare la sussistenza del fatto quanto dichiarato dal teste : “Preciso che alle 13.45 quando ho avvisato il ricorrente Tes_2 della possibile contestazione disciplinare, il ricorrente non stava svolgendo alcuna attività”. A tal riguardo, deve osservarsi, da un lato, che si tratta di riferimento puntuale non essendo stato precisato cosa poi il ricorrente abbia fatto alla fine del turno e, dall'altro lato, non può non evidenziarsi che nel presente giudizio la resistente non ha mai sostenuto che il ricorrente non abbia integralmente svolto le attività di fine turno.
Non sussiste quindi alcun fatto disciplinarmente rilevante e la sanzione deve conseguentemente essere annullata.
6.3. A fronte dell'annullamento della sanzione disciplinare del 29.5.2023 (doc. 10
) è superfluo ai fini della decisione ogni accertamento sulla Controparte_1 sussistenza del fatto contestato il 8.2.2024 (ossia, aver interrotto senza alcuna motivazione o autorizzazione l'attività lavorativa alle ore 13.28 circa del 6.2.2024 quando il turno finiva alle ore 14.00; doc. 11 ; doc. 12 Controparte_1 Parte_1
) e che ha portato al licenziamento del ricorrente. Ciò per le ragioni che
[...] seguono.
Si premette che, anche in questo caso, la contestazione disciplinare, seppur sintetica, è stata comunque idonea a consentire al lavoratore di esplicare pienamente il suo diritto di difesa, anche nel corso del procedimento disciplinare.
Infatti, è il ricorrente stesso a riferire che aveva precisato, nel corso del procedimento disciplinare, che la sua attività non consiste solo nella conduzione dei macchinari, ma anche nello svolgimento delle attività di fine turno (ricorso pag. 7, punto 24). È dunque chiaro che il ricorrente aveva ben compreso che l'addebito che gli veniva mosso consisteva nell'aver interrotto la produzione dei pezzi alle 13.28 per dedicarsi alle attività di fine turno.
Ebbene, quand'anche il ricorrente avesse interrotto la produzione per iniziare con eccessivo anticipo le attività di fine turno, il licenziamento sarebbe comunque illegittimo poiché la condotta sarebbe punibile con sanzione conservativa. Pertanto, in ogni caso la tutela spettante al ricorrente è quella posta dall'art. 18, comma 4, l.
300/1970.
Pag. 9 a 11 La condotta contestata, infatti, comporta, da sé sola, l'applicazione di sanzione conservativa, come previsto dall'art. 53 CCNL (doc. 15 , pagg. 58- Parte_1
59): “incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore: … b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo. … La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la sospensione per quelle di maggior rilievo”.
Inoltre, l'art. 53 CCNL prevede che “non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione”. Ne consegue che le sanzioni disciplinari anteriori al 2022 non assumono alcuna rilevanza ai fini della presente decisione. In ogni caso, non può non evidenziarsi che la stessa parte resistente non ha posto a giustificazione del licenziamento episodi anteriori al 2022.
La sola sanzione precedente a quella in esame che viene in rilievo è dunque quella del febbraio 2023 di cui al superiore par. 6.1.
In tale contesto, parte resistente non può invocare a sostegno del licenziamento l'art. 54 CCNL lett. n) che ammette il licenziamento disciplinare per “trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 53”.
Ebbene, l'uso del plurale (provvedimenti disciplinari) chiarisce, già dal punto vista testuale, che la lett. n) dell'art. 54 CCNL presuppone che prima di arrivare al licenziamento disciplinare devono essere adottati nei confronti del lavoratore almeno due sanzioni disciplinari conservative (e così non è nel caso di specie, considerato che l'unica sanzione che può assumere rilevanza è quella del febbraio 2023).
Tale conclusione è confermata dall'esame complessivo delle previsioni dell'art. 54 CCNL. Infatti, le lett. b) e m) dell'art. 54 – che prevedono il licenziamento in caso di recidiva di specifiche mancanze per cui è prevista la sanzione conservativa – non avrebbero alcun significato autonomo rispetto alla lett. n), ove intesa nel senso che sia sufficiente la comminazione di una sola precedente sanzione disciplinare.
D'altronde, quanto sopra osservato che è anche conforme alla condotta tenuta dalla società datrice: prima giungere al licenziamento, aveva ritenuto necessario fossero comminate entro il biennio due sanzioni conservative.
7. In ragione di quanto sopra, il licenziamento deve essere annullato e la società datrice deve essere condannata ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970:
-alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
-al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
(21.2.2024) fino a quella dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
Pag. 10 a 11 Considerato che risulta provato che successivamente al licenziamento il ricorrente ha trovato una nuova occupazione (cfr. verbale udienza 27.1.2025 nonché produzioni effettuate, a seguito di ordine di esibizione, da parte del ricorrente in data 11.3.2025), la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da ordinanza resa a verbale dell'udienza del 30.9.2025, essendo necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria al fine di accertare l'aliunde perceptum fino al 30.9.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare relativamente ai fatti di cui alla contestazione disciplinare del 6.2.2023 (doc. 9
; doc. 5 ); Controparte_1 Parte_1
2) annulla la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata il 17.5.2023 a;
Parte_1
3) annulla il licenziamento intimato a e, per Parte_1
l'effetto
2) condanna alla reintegrazione di Controparte_1
nel posto di lavoro;
Parte_1
4) condanna al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento (21.2.2024) fino a quella dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
5) spese alla sentenza definitiva.
Motivazione in 60 giorni.
Ivrea, 30.9.2025
Il Giudice
RE IO
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro nella persona del Giudice dott. RE IO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30.9.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1529/2024 R.G.L.
promossa da cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Nicola, Stefano Nicola e Manuela Mola
RICORRENTE
contro p.iva e cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Alessandro Valentini e Filippo Gliozzi
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
come da ricorso introduttivo depositato il 12.10.2024, con distrazione delle spese.
per parte resistente Controparte_1
come da memoria di costituzione depositata il 9.1.2025
*
oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegra
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. , dipendente a tempo indeterminato dal 2.9.2013 Parte_1 di adiva il Tribunale di Ivrea impugnando il Controparte_1
Pag. 1 a 11 licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice in data 21.2.2024, a seguito della precedente comminazione (in data 165.2.2023 e in data 29.5.2023) di due sanzioni disciplinari conservative di cui il ricorrente chiedeva altresì accertarsi l'illegittimità.
1.1. In particolare, con contestazione disciplinare 6.6.2023 (doc. 9 ; Controparte_1 doc. 5 ) al ricorrente veniva addebitato quanto segue: Parte_1
Il ricorrente presentava giustificazioni scritte (doc. 6 ), che tuttavia Parte_1 non venivano accolte. La società datrice gli comminava quindi la sanzione di 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
1.2. Successivamente, con contestazione disciplinare 17.5.2023 (doc. 10 CP_1
; doc. 9 ) al ricorrente veniva addebitato quanto segue:
[...] Parte_1
Contr Il ricorrente presentava giustificazioni orali assistito dal . Le Persona_1 giustificazioni non venivano accolte e la società datrice comminava al lavoratore la sanzione di 2 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
1.3. Infine, con contestazione disciplinare 8.2.2024 (doc. 11 ; doc. Controparte_1
12 ) al ricorrente veniva addebitato quanto segue: Parte_1
Pag. 2 a 11 Contr Il ricorrente presentava giustificazioni orali assistito dagli e Persona_1
Le giustificazioni non venivano accolte e la società datrice comminava Testimone_1 la sanzione del licenziamento per giusta causa (doc. 12 ; doc. 13 Controparte_1
). Parte_1
1.4. Il ricorrente lamentava, quindi, l'illegittimità del licenziamento e delle sanzioni disciplinari conservative per le seguenti ragioni:
a) non sussistevano i fatti che gli erano stati contestati. Precisava che, conformemente alle direttive ricevute, prima di terminare il turno doveva svolgere le attività di fine turno (meglio indicate in ricorso pag. 3 punto 9), comportanti anche la necessità di allontanarsi dal macchinario a cui era addetto. Inoltre, rappresentava che nel periodo in cui gli sono state comminate le sanzioni disciplinari del 2023 soffriva di poliuria, astenia e polidipsia associati a una perdita di peso (10 kg): sintomi tipici del diabete mellito infine diagnosticatogli in data 5.4.2023 (doc. 4ter Parte_1
);
[...]
b) le contestazioni disciplinari del 2023 erano tardive in quanto relative a fatti del 2022;
c) tutte le contestazioni disciplinari erano generiche;
d) tutte le sanzioni irrogate erano in ogni caso sproporzionate;
e) non era stato affisso il codice disciplinare;
f) la comunicazione di licenziamento era generica.
Pag. 3 a 11 2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva il Controparte_1 rigetto del ricorso, allegando i fatti di cui alle contestazioni disciplinari impugnate dal ricorrente. La resistente evidenziava inoltre che per svolgere le attività di fine turno erano necessari circa 12/13 minuti.
La società datrice rappresentava inoltre che erano state comminate al ricorrente anche altre sanzioni disciplinari conservative negli anni 2018-2021 (docc. 3-5
). Controparte_1
3. La controversia è stata istruita mediante interrogatorio libero del ricorrente e escussione di testi;
all'esito della discussione orale delle parti all'udienza del
30.9.2025 è stata data lettura del dispositivo della presente pronuncia.
*
4. Si premette che, in ragione della data di instaurazione del rapporto di lavoro
(2.9.2013, doc. 2 ) e del fatto che è pacifico tra le parti che la Parte_1 società datrice occupi più di 15 dipendenti, la disciplina applicabile è posta dall'art. 18
l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012.
5. La controversia verte essenzialmente sul tempo necessario per lo svolgimento dell'attività di fine turno, ossia su quanto tempo prima il lavoratore debba interrompere la produzione dei pezzi al macchinario a cui è addetto per dedicarsi, appunto, alle attività di fine turno.
Le parti sono sostanzialmente concordi nell'individuare quali siano le attività di fine turno, ossia quelle indicate in ricorso pag. 3 punto 9 (stampa del cartellino;
applicazione del cartellino sulle singole scatole;
trasporto con transpallet degli imballaggi all'ingresso del magazzino;
pulizia della macchina e della postazione).
Parte resistente, infatti, espressamene riconoscere la correttezza di quanto allegato dal ricorrente sul punto (memoria di costituzione pag. 5), sostenendo tuttavia che per svolgere tali attività non occorrano gli oltre 20 minuti che impiega il ricorrente, bensì
12/13 minuti (cfr. le tempistiche allegate alle pagg.
5-6 della memoria di costituzione:
5 minuti + 2/3 minuti + 5 minuti).
5.1. Ritiene questo giudice che parte resistente non abbia assolto l'onere di provare che per lo svolgimento delle attività di fine turno occorra il tempo dalla stessa indicato.
Infatti, è onere dal datore di lavoro provare i fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare – tra cui, nella specie, assume rilevanza il tempo necessario per svolgere le attività di fine turno – e, pertanto, la situazione di incertezza sulla sussistenza di tali fatti va a discapito del datore di lavoro.
I testi escussi hanno reso sul punto dichiarazioni discordanti. I testi e Tes_2 Tes_3 hanno riferito che occorrono circa 10 minuti per svolgere le attività di fine turno, mentre il teste ha riferito che occorrono circa 20 minuti. Ora, già tale situazione Tes_4 di incertezza fa sì che parte resistente non abbia assolto l'onere di cui era gravata. In ogni caso, ritiene questo giudice che, rispetto all'aspetto decisivo per la presente
Pag. 4 a 11 controversia (ossia, il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di fine turno), siano maggiormente attendibili le dichiarano di in quanto: Tes_4
-non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste peraltro Tes_4 ancora dipendente della resistente;
-il teste a differenza di e , ha svolto le stesse mansioni Tes_4 Tes_2 Tes_3 del ricorrente ed è stato adibito ai medesimi macchinari. Inoltre, ha riferito di iniziare egli stesso le attività di fine turno circa 20 minuti prima della fine del turno, previa interruzione della produzione dei pezzi (“Da circa 10 anni lavoro al reparto finitura. Io ho lavorato in squadra con il ricorrente, gli ho insegnato a lavorare al macchinario
Automazione Volvo. Io sono anche stato addetto al macchinario collaudo pressione.
Verso la fine del turno smettevo di far produrre i pezzi alla macchina e svolgevo le attività finali. … Per svolgere queste operazioni finali io impiego 20/25 minuti, ciò quando lavoravo al macchinario collaudo pressione. Quando lavoravo al macchinario
Volvo, interrompevo la produzione circa 20 minuti prima della fine del turno per svolgere le operazioni finali …”). Il teste anche ha riferito di non essere mai stato sanzionato dal datore di lavoro per essersi comportato in tal modo;
-a rigore, i testi e , nel riferire che occorrono circa 10 minuti per Tes_2 Tes_3 completare svolgere le attività di fine turno, hanno indicato un tempo anche inferiore a quello sostenuto dalla ricorrente in memoria di costituzione (circa 12/13 minuti): pertanto, nel valutare le dichiarazioni sulla stima, necessariamente approssimativa, dei tempi per lo svolgimento delle attività di fine turno, deve intendersi che i testi abbiano fatto una approssimazione per difetto dei tempi necessari.
6. Procedendo all'esame delle singole contestazioni disciplinari, si osserva quanto segue.
6.1. Con riferimento alla contestazione disciplinare del 6.2.2023 (doc. 9 CP_1
; doc. 5 ), si precisa che è frutto di evidente errore
[...] Parte_1 materiale l'indicazione nella lettera di contestazione della data del 3.2.2022 quale giorno del fatto commesso, dovendosi all'evidenza intendere 3.2.2023. D'altronde, lo stesso ricorrente nel fornire le proprie giustificazioni datate 7.2.2023 (doc. 6
) ha riferito di non essere stato bene di salute “in questa due Parte_1 settimane”: ciò rende evidente che il lavoratore ben aveva compreso che la contestazione si riferiva a fatti avvenuti in quei giorni (febbraio 2023), e non un anno prima. Tale errore materiale non ha, quindi, comportato alcun pregiudizio per il diritto di difesa del lavoratore.
Le seguenti circostanze, in quanto non contestate, vengono poste a fondamento della decisione: i) in data 3.2.2022 il ricorrente osservava il turno di lavoro delle ore
6.00/14.00; ii) durante tale turno le pause ristoro sono previste dalle ore 7.30 alle
7.40 e dalle ore 10.00 alle 10.10; iii) la pausa pranzo è prevista dalle ore 11.30 alle
12.00.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria espletata, la società datrice ha assolto l'onere probatorio di cui era gravata. Infatti, il teste ha confermato di essere Testimone_5
Pag. 5 a 11 l'autore della mail del 3.2.2023 (doc. 6 ) e ne ha confermato il Controparte_1 contenuto (corrispondente a quello della contestazione disciplinare poi effettuata al ricorrente). In particolare, risulta quindi confermato dal teste che “alle 13:38 [il ricorrente] veniva visto dirigersi verso l'armadietto a posare qualcosa per poi non riprendere più a lavorare”.
Il teste ha altresì riferito che “il ricorrente dopo che si è diretto verso il suo Tes_2 armadietto non è più tornato alla sua postazione”, precisando successivamente, a seguito di rilettura delle sue dichiarazioni, che quando “è stato visto all'armadietto a fine turno il ricorrente non ha più prodotto alcun pezzo, non so dire perché non ricordo se il ricorrente sia tornato alla sua postazione”.
Risulta, quindi, provato che il lavoratore ricorrente, come meglio indicato nella contestazione disciplinare riportata al superiore par. 1.1., ha abbandonato la postazione lavorativa oltre 20 minuti prima della fine del turno. Ritiene, infatti, questo giudice che, alla luce di quanto dichiarato dal teste , vi siano elementi Tes_6 sufficienti per ritenere provato che il ricorrente abbia abbandonato la postazione lavorativa, e non vi abbia più fatto ritorno, oltre 20 minuti prima della fine del turno.
Infatti, sebbene, a seguito di rilettura, il teste non abbia saputo confermare se il ricorrente fosse ritornato alla propria postazione, deve evidenziarsi che:
-nell'immediatezza dei fatti il teste ha redatto mail in cui ha riferito che il teste non aveva più ripreso a lavorare;
-all'udienza il teste ha confermato che da quando è stato visto all'armadietto il ricorrente comunque non aveva più prodotto alcun pezzo;
-il ricorrente ha fornito giustificazioni che non sono pertinenti rispetto al fatto contestato (ossia, abbandonare “il posto di lavoro senza più farvi ritorno”): il lavoratore, infatti, ha sostenuto che era “andato a cercare un cestello giallo perche quello che ho era piena” (doc. 6 ), senza tuttavia contestare nel Parte_1 presente giudizio la precisa allegazione della società datrice, ossia essersi diretto all'armadietto e ivi posare qualcosa;
-il contenuto della contestazione disciplinare (abbandono definitivo della postazione lavorativa alle ore 13.38) risulta coerente, dal punto di vista delle tempistiche, con le dichiarazioni rese dal teste secondo cui per svolgere le Tes_4 attività di fine turno occorrono circa 20 minuti. Infatti, il teste ha confermato Tes_2 che alle ore 13.18 il ricorrente non produceva più pezzi (come indicato nella mail di cui al doc. 6 ): risulta, quindi, coerente con tali tempistiche Controparte_1
l'avvenuto definitivo abbandono della postazione lavorativa alle ore 13.38.
Inoltre, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste risulta provato che il Tes_2 ricorrente abbia iniziato in anticipo e ripreso l'attività lavorativa in ritardo a seguito della pausa ristoro e della pausa pranzo.
La sanzione risulta proporzionata alla gravità dei fatti contestati, conformemente alle previsioni del CCNL applicabile (doc. 15 ). Infatti, l'art. 53 CCNL Parte_1
(doc. 15 , pagg. 58-59) prevede che “incorre nel provvedimento Parte_1
Pag. 6 a 11 della multa e della sospensione il lavoratore: … b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo. … La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la sospensione per quelle di maggior rilievo”. Ebbene, nel caso di specie, proporzionata risulta la sanzione della sospensione, considerato che, nella medesima giornata, il ricorrente ha in più occasioni sia sospeso anticipatamente l'attività lavorativa che ripreso la stessa in ritardo e, soprattutto, ha lasciato definitivamente la postazione di lavoro con il piuttosto significativo anticipo di oltre 20 minuti rispetto alla fine del turno senza alcuna giustificazione.
Inoltre, è pacifico (e, comunque, una circostanza diversa non è stata nemmeno allegata dal ricorrente) che il lavoratore non abbia preavvertito il diretto superiore.
Ancora, non sono meritevoli di favorevole apprezzamento le giustificazioni fornite durante il procedimento disciplinare dal lavoratore (doc. 6 ) in Parte_1 quanto:
- in parte (“sono andato a cercare un cestello giallo perche quello che ho era piena”) devono essere disattese in ragione di quanto già sopra esposto;
- la documentazione medica prodotta (doc. 4ter ) non è Parte_1 idonea a giustificare la condotta del ricorrente poiché, da un lato, non è nemmeno invocata per giustificare la condotta significativamente più grave (abbandono immotivato e senza autorizzazione della postazione di lavoro oltre 20 minuti prima della fine del turno) e, dall'altro lato, in assenza di ulteriori e più specifiche allegazioni, la poliuria non consente, di per sé, di giustificare una pausa ristoro e mensa dalla durata di complessivi 25 minuti in più rispetto a quella prevista. Anche volendo sottrarre da tale complessivo ritardo gli ulteriori 15 minuti previsti per esigenze fisiologiche (doc. 13 pag. 6), rimane comunque un ritardo di 10 minuti.
Infine, nel caso di specie, risulta del tutto irrilevante stabilire se il codice disciplinare fosse o meno affisso. È appena il caso di evidenziare che costituisce un dovere fondamentale di qualunque lavoratore subordinato il rispetto dell'orario di lavoro e, conseguentemente, non è all'evidenza necessario verificare se il codice disciplinare era o meno affisso (per l'esclusione della rilevanza dell'affissione del codice disciplinare in caso di violazione dei doveri fondamentali del lavoratore, cfr. per tutte
Cass. lav., 2 giugno 2025, n. 14782).
6.2. Con riferimento alla contestazione disciplinare del 17.5.2023 (doc. 10 CP_1
; doc. 9 ), si precisa che è frutto di evidente errore
[...] Parte_1 materiale l'indicazione nella lettera della data del 16.5.2022 quale giorno del fatto commesso, dovendosi all'evidenza intendere 16.5.2023. Lo stesso ricorrente ha chiaramente inteso che la contestazione disciplinare si riferisse a fatti accaduti in quei giorni, e non l'anno precedente. Il ricorrente, infatti, in sede di interrogatorio libero ha dichiarato: “Quando ho ricevuto la seconda contestazione disciplinare del
17.5.2023 sono andato alla fine del turno del giorno successivo o al massimo dopo due giorni da a fornire le mie giustificazioni orali perché si trattava di un Parte_2
Pag. 7 a 11 fatto accaduto quei giorni” (verbale ud. 4.4.2025). Tale errore materiale non ha, quindi, comportato alcun pregiudizio per il diritto di difesa del lavoratore.
Prima di procedere all'esame dei fatti, si evidenzia anche che la contestazione disciplinare, seppur sintetica (aver interrotto senza alcuna motivazione o autorizzazione l'attività lavorativa alle ore 13.34 del 16.5.2023 quando il turno finiva alle ore 14.00), è stata comunque idonea a consentire al lavoratore di esplicare pienamente il suo diritto di difesa, anche nel corso del procedimento disciplinare.
Infatti, è il ricorrente stesso a riferire che aveva precisato, nel corso del procedimento disciplinare, che la sua attività non consiste solo nella conduzione dei macchinari, ma anche nello svolgimento delle attività di fine turno (ricorso pag. 6, punto 20). È dunque chiaro che il ricorrente aveva ben compreso che l'addebito che gli veniva mosso consisteva nell'aver interrotto la produzione dei pezzi alle 13.34 per dedicarsi alle attività di fine turno.
I testi e hanno in udienza integralmente confermato il contenuto della Tes_2 Tes_3 relazione di cui al doc. 7 (mail 16.5.2023) sulla base della quale è Controparte_1 stata effettuata la contestazione disciplinare. Nella mail in esame si legge: “in data odierna [il ricorrente] veniva sorpreso alle 13:34 sistemare la postazione
(AUTAMAZIONE VOLVO) e aver quindi già interrotto la normale produzione mentre
l'operatore della macchina uno continuava la sua normale attività. Alle 13:45 io e il
Sig. avvisiamo [il ricorrente] (sempre fermo dalla produzione) e già in procinto Tes_3 di chiudere il turno, che visto l'interruzione anticipata dell'attività lavorativa gli sarà effettuata una contestazione”.
Ebbene, il tenore della contestazione disciplinare è insuperabile: al lavoratore è addebitato di aver interrotto l'attività lavorativa (meglio, di aver interrotto la produzione e iniziato le attività di fine turno) alle ore 13.34. Non può, quindi, essere presa in considerazione alcuna difesa della resistente volta a sostenere che, in realtà, il lavoratore avrebbe interrotto la produzione prima delle ore 13.34 in quanto si tratterebbe di un inammissibile mutamento dell'addebito come, invece, cristallizzato definitivamente nella contestazione disciplinare (cfr., con riferimento al caso del licenziamento disciplinare ma trattasi di principio applicabile anche al caso delle sanzioni conservative, Cass. lav., 18 aprile 2019, n. 10853, Rv. 653623 – 01 «in tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, nella quale le condotte del lavoratore medesimo sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro»).
Ciò posto, la società datrice non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravata.
Come sopra evidenziato (par. 5.1.), la resistente non ha fornito la prova che occorressero 10 minuti per lo svolgimento delle attività di fine, risultando maggiormente attendibili sul punto le dichiarazioni del teste Ebbene, l'aver Tes_4
Pag. 8 a 11 interrotto la produzione per iniziare lo svolgimento delle attività di fine turno alle 13.34 risulta corretto, considerato che tali attività richiedono un impegno di circa 20 minuti e dovendosi pure tenere conto che, come risulta dalle disposizioni aziendali prodotte dalla resistente, ai dipendenti è consentito lasciare il posto di lavoro 5 minuti prima del termine del turno (doc. 13 pag. 5 «sarà consentito lasciare il Controparte_1 posto di lavoro soltanto 5 minuti prima del termine del turno di lavoro e soltanto dopo aver effettuato il passaggio di consegne con il turno entrante»; è appena il caso di precisare che al ricorrente nulla viene addebitato con riferimento al passaggio di consegne).
In tale contesto, non è sufficiente per confermare la sussistenza del fatto quanto dichiarato dal teste : “Preciso che alle 13.45 quando ho avvisato il ricorrente Tes_2 della possibile contestazione disciplinare, il ricorrente non stava svolgendo alcuna attività”. A tal riguardo, deve osservarsi, da un lato, che si tratta di riferimento puntuale non essendo stato precisato cosa poi il ricorrente abbia fatto alla fine del turno e, dall'altro lato, non può non evidenziarsi che nel presente giudizio la resistente non ha mai sostenuto che il ricorrente non abbia integralmente svolto le attività di fine turno.
Non sussiste quindi alcun fatto disciplinarmente rilevante e la sanzione deve conseguentemente essere annullata.
6.3. A fronte dell'annullamento della sanzione disciplinare del 29.5.2023 (doc. 10
) è superfluo ai fini della decisione ogni accertamento sulla Controparte_1 sussistenza del fatto contestato il 8.2.2024 (ossia, aver interrotto senza alcuna motivazione o autorizzazione l'attività lavorativa alle ore 13.28 circa del 6.2.2024 quando il turno finiva alle ore 14.00; doc. 11 ; doc. 12 Controparte_1 Parte_1
) e che ha portato al licenziamento del ricorrente. Ciò per le ragioni che
[...] seguono.
Si premette che, anche in questo caso, la contestazione disciplinare, seppur sintetica, è stata comunque idonea a consentire al lavoratore di esplicare pienamente il suo diritto di difesa, anche nel corso del procedimento disciplinare.
Infatti, è il ricorrente stesso a riferire che aveva precisato, nel corso del procedimento disciplinare, che la sua attività non consiste solo nella conduzione dei macchinari, ma anche nello svolgimento delle attività di fine turno (ricorso pag. 7, punto 24). È dunque chiaro che il ricorrente aveva ben compreso che l'addebito che gli veniva mosso consisteva nell'aver interrotto la produzione dei pezzi alle 13.28 per dedicarsi alle attività di fine turno.
Ebbene, quand'anche il ricorrente avesse interrotto la produzione per iniziare con eccessivo anticipo le attività di fine turno, il licenziamento sarebbe comunque illegittimo poiché la condotta sarebbe punibile con sanzione conservativa. Pertanto, in ogni caso la tutela spettante al ricorrente è quella posta dall'art. 18, comma 4, l.
300/1970.
Pag. 9 a 11 La condotta contestata, infatti, comporta, da sé sola, l'applicazione di sanzione conservativa, come previsto dall'art. 53 CCNL (doc. 15 , pagg. 58- Parte_1
59): “incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore: … b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo. … La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la sospensione per quelle di maggior rilievo”.
Inoltre, l'art. 53 CCNL prevede che “non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione”. Ne consegue che le sanzioni disciplinari anteriori al 2022 non assumono alcuna rilevanza ai fini della presente decisione. In ogni caso, non può non evidenziarsi che la stessa parte resistente non ha posto a giustificazione del licenziamento episodi anteriori al 2022.
La sola sanzione precedente a quella in esame che viene in rilievo è dunque quella del febbraio 2023 di cui al superiore par. 6.1.
In tale contesto, parte resistente non può invocare a sostegno del licenziamento l'art. 54 CCNL lett. n) che ammette il licenziamento disciplinare per “trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 53”.
Ebbene, l'uso del plurale (provvedimenti disciplinari) chiarisce, già dal punto vista testuale, che la lett. n) dell'art. 54 CCNL presuppone che prima di arrivare al licenziamento disciplinare devono essere adottati nei confronti del lavoratore almeno due sanzioni disciplinari conservative (e così non è nel caso di specie, considerato che l'unica sanzione che può assumere rilevanza è quella del febbraio 2023).
Tale conclusione è confermata dall'esame complessivo delle previsioni dell'art. 54 CCNL. Infatti, le lett. b) e m) dell'art. 54 – che prevedono il licenziamento in caso di recidiva di specifiche mancanze per cui è prevista la sanzione conservativa – non avrebbero alcun significato autonomo rispetto alla lett. n), ove intesa nel senso che sia sufficiente la comminazione di una sola precedente sanzione disciplinare.
D'altronde, quanto sopra osservato che è anche conforme alla condotta tenuta dalla società datrice: prima giungere al licenziamento, aveva ritenuto necessario fossero comminate entro il biennio due sanzioni conservative.
7. In ragione di quanto sopra, il licenziamento deve essere annullato e la società datrice deve essere condannata ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970:
-alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
-al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
(21.2.2024) fino a quella dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
Pag. 10 a 11 Considerato che risulta provato che successivamente al licenziamento il ricorrente ha trovato una nuova occupazione (cfr. verbale udienza 27.1.2025 nonché produzioni effettuate, a seguito di ordine di esibizione, da parte del ricorrente in data 11.3.2025), la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da ordinanza resa a verbale dell'udienza del 30.9.2025, essendo necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria al fine di accertare l'aliunde perceptum fino al 30.9.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare relativamente ai fatti di cui alla contestazione disciplinare del 6.2.2023 (doc. 9
; doc. 5 ); Controparte_1 Parte_1
2) annulla la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata il 17.5.2023 a;
Parte_1
3) annulla il licenziamento intimato a e, per Parte_1
l'effetto
2) condanna alla reintegrazione di Controparte_1
nel posto di lavoro;
Parte_1
4) condanna al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento (21.2.2024) fino a quella dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
5) spese alla sentenza definitiva.
Motivazione in 60 giorni.
Ivrea, 30.9.2025
Il Giudice
RE IO
Pag. 11 a 11