TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5140/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Cesano Maderno (MB), alla via San Carlo n. 112, con gli avv.ti Valentina Guzzabocca e Francesca Rita La Greca
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Cesano Maderno, alla via Padre Alfani n. 3, elettivamente domiciliata in Milano (MI), alla via V. D. Millelire n. 18, con l'avv. Anna Foglia
resistente
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le Parti, nell'interesse principale del figlio minore, hanno raggiunto il seguente Accordo, avallato anche dalla positiva Relazione dei Servizi Sociali di competenza (doc. 1).
1. Disposizioni concernenti il figlio minore
[...]
Il figlio minore (nato il [...], oggi di anni Persona_1 Persona_2 cinque, frequentante il primo anno della scuola primaria) resterà affidato ad entrambe le genitrici,
pagina 1 di 4 secondo le norme dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza formale, a tutti i fini sanitari, amministrativi-burocratici, presso la madre, IG.ra . Controparte_1
Entrambe le genitrici hanno la responsabilità genitoriale;
pertanto, ciascuna genitrice, nei periodi in cui il figlio sarà affidato alle proprie cure, avrà facoltà di compiere qualunque atto di ordinaria amministrazione e decisione quotidiana, anche separatamente, purché nell'interesse esclusivo del minore.
Le decisioni di maggior interesse per relative alla sua istruzione, educazione e salute Persona_1 devono, invece, essere assunte di comune accordo tra le IGnore ed , salvo i casi di _1 _1 urgenza per la salute del minore stesso e tenendo conto, per quanto attiene all'istruzione, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Entrambe le genitrici si impegnano a continuare nell'educazione del figlio, secondo principi condivisi fra le stesse.
Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere condotte incompatibili con la realizzazione del progetto di affidamento condiviso ed a non ostacolare, in alcun modo, il naturale sviluppo del rapporto genitore – figlio e ciò nell'esclusivo e primario interesse del minore, contribuendo ad una sana e serena crescita del medesimo.
1.2 Modalità di visita. Le genitrici, di comune accordo, hanno stabilito le seguenti modalità di visita, tenendo in considerazione che nel mese di giugno 2025 la IG.ra , unitamente al figlio _1
trasferirà la propria residenza (e quella del minore) in Borgomanero, alla via della Persona_1
Ciocca,61 e pertanto:
i) sino al mese di giugno 2025 (compreso) varranno gli accordi omologati con Sentenza del
Tribunale di Monza n. 2636/2022 pubbl. il 28.12.2022 (n. 8420/2022 R.G.), già in essere tra le Parti
(cfr. doc. 05, fascicolo ricorrente);
ii) dal mese di luglio 2025 (compreso), le Parti si regoleranno come segue:
- il figlio trascorrerà tre fine settimana al mese con la madre IG.ra Persona_1 _1
(precisamente, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera, intorno alle ore 18:00), oltre la possibilità per la IG.ra di vedere il figlio durante la settimana - nel più ampio rispetto degli _1 impegni scolastici ed extrascolastici di - comunicando la circostanza alla IG.ra Persona_1 _1 entro la giornata di sabato della settimana precedente;
- la IG.ra si farà carico esclusivo dell'accompagnamento del figlio da e _1 Persona_1 per Borgomanero, avendo la disponibilità di un'autovettura aziendale. Nel caso in cui la IG.ra _1 non dovesse più godere di tale benefit, il trasferimento del minore sarà a carico di entrambe le genitrici, le quali si accorderanno di volta in volta, in base ai turni lavorativi della IG.ra e della IG.ra _1
. _1
- con riferimento alle vacanze estive, trascorrerà due settimane (anche non Persona_1 consecutive) con ciascun genitore, da concordare entro il mese marzo di ogni anno, nonché due settimane con i nonni lato IG.ra e lato IG.ra . _1 _1
- Con riferimento alle vacanze natalizie si conferma quanto già stabilito nella sentenza di scioglimento dell'unione di civile e, pertanto, esse saranno suddivise in due periodi: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, che il bambino trascorrerà ad anni alterni rispettivamente con pagina 2 di 4 la IG.ra e con la IG.ra . In ogni caso, sempre ad anni alterni, il giorno 24 verrà _1 _1 trascorso con una genitrice ed il giorno 25 con l'altra genitrice;
periodi ed orari verranno definiti con esattezza entro il 30 novembre di ogni anno.
- Con riferimento alle vacane pasquali si conferma quanto già stabilito nella sentenza di scioglimento dell'unione civile e, pertanto, il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con una parte ed il giorno di Pasquetta con l'altra parte, fatta salva la possibilità di concordare, tra loro, una modalità diversa, previo accordo e nel rispetto delle fasi della crescita di . Per_1
- per quanto concerne le festività/ponti/ricorrenze, le genitrici si accorderanno ed organizzeranno di volta in volta, in base al principio dell'alternanza ed ai turni di lavoro della IG.ra e della _1
IG.ra . _1
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le genitrici ed in considerazione, come sopra espresso, dell'interesse primario del figlio.
Entrambe le genitrici si impegnano, sin da ora, a comunicarsi reciprocamente il loro recapito e ad essere reperibili quando hanno con sé il minore, sempre in virtù del buon senso reciproco.
Le genitrici, per il bene e per l'interesse primario di si impegnano a comunicare ed Persona_1 interloquire serenamente tra loro prima di riferire con il figlio medesimo.
1.3 Mantenimento. La IG.ra corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 15 del mese, _1 _1 per 12 mensilità, a prescindere dalla permanenza effettiva del bambino presso la madre collocataria durante le vacanze scolastiche, a titolo di concorso di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di €. 200,00.= (comprensiva del servizio mensa), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra , oltre la partecipazione _1 alle spese straordinarie nella misura 50% ciascuno, come dettagliate dal protocollo del Tribunale di
Monza che è da intendersi quale parte integrante del presente Atto.
Dette spese potranno essere anticipate in toto da una parte e l'altra sarà tenuta a rendere la metà delle suddette spese sostenute, previa esibizione delle ricevute, degli scontrini o della documentazione attestante l'esborso effettuato. La documentazione comprovante le predette spese dovrà essere inviata all'altra genitrice entro la fine di ogni mese.
L'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambe le Parti.
Le Parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità e dei passaporti validi per l'espatrio per ciascuna di loro e per il figlio minore.
*
2. Disposizioni tra le Parti
2.1 Con riferimento all'immobile, sito in Cesano Maderno (MB), alla via Padre Alfani n. 3, allora casa familiare ed oggi di proprietà esclusiva della IG.ra , le Parti hanno raggiunto la seguente _1 intesa: la IG.ra dichiara sin da ora la propria disponibilità ed impegno alla vendita _1 dell'immobile de quo entro l'anno 2026, riconoscendo alla IG.ra l'esercizio del diritto di _1 prelazione, entro la medesima data, sull'acquisto.
2.2 Le Parti dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto al precedente punto 2.1, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno pagina 3 di 4 nulla a pretendere l'una dall'altra in ragione del presente Accordo ed, in generale, a qualsiasi altro titolo.
2.3 Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le Parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr.2623/2022 avente ad oggetto lo scioglimento dell'unione civile tra le parti, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore e, per la restante parte, relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a modifica della sentenza Tribunale di Monza nr. 2623/2022:
1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Monza, 13.2.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5140/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Cesano Maderno (MB), alla via San Carlo n. 112, con gli avv.ti Valentina Guzzabocca e Francesca Rita La Greca
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Cesano Maderno, alla via Padre Alfani n. 3, elettivamente domiciliata in Milano (MI), alla via V. D. Millelire n. 18, con l'avv. Anna Foglia
resistente
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le Parti, nell'interesse principale del figlio minore, hanno raggiunto il seguente Accordo, avallato anche dalla positiva Relazione dei Servizi Sociali di competenza (doc. 1).
1. Disposizioni concernenti il figlio minore
[...]
Il figlio minore (nato il [...], oggi di anni Persona_1 Persona_2 cinque, frequentante il primo anno della scuola primaria) resterà affidato ad entrambe le genitrici,
pagina 1 di 4 secondo le norme dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza formale, a tutti i fini sanitari, amministrativi-burocratici, presso la madre, IG.ra . Controparte_1
Entrambe le genitrici hanno la responsabilità genitoriale;
pertanto, ciascuna genitrice, nei periodi in cui il figlio sarà affidato alle proprie cure, avrà facoltà di compiere qualunque atto di ordinaria amministrazione e decisione quotidiana, anche separatamente, purché nell'interesse esclusivo del minore.
Le decisioni di maggior interesse per relative alla sua istruzione, educazione e salute Persona_1 devono, invece, essere assunte di comune accordo tra le IGnore ed , salvo i casi di _1 _1 urgenza per la salute del minore stesso e tenendo conto, per quanto attiene all'istruzione, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Entrambe le genitrici si impegnano a continuare nell'educazione del figlio, secondo principi condivisi fra le stesse.
Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere condotte incompatibili con la realizzazione del progetto di affidamento condiviso ed a non ostacolare, in alcun modo, il naturale sviluppo del rapporto genitore – figlio e ciò nell'esclusivo e primario interesse del minore, contribuendo ad una sana e serena crescita del medesimo.
1.2 Modalità di visita. Le genitrici, di comune accordo, hanno stabilito le seguenti modalità di visita, tenendo in considerazione che nel mese di giugno 2025 la IG.ra , unitamente al figlio _1
trasferirà la propria residenza (e quella del minore) in Borgomanero, alla via della Persona_1
Ciocca,61 e pertanto:
i) sino al mese di giugno 2025 (compreso) varranno gli accordi omologati con Sentenza del
Tribunale di Monza n. 2636/2022 pubbl. il 28.12.2022 (n. 8420/2022 R.G.), già in essere tra le Parti
(cfr. doc. 05, fascicolo ricorrente);
ii) dal mese di luglio 2025 (compreso), le Parti si regoleranno come segue:
- il figlio trascorrerà tre fine settimana al mese con la madre IG.ra Persona_1 _1
(precisamente, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera, intorno alle ore 18:00), oltre la possibilità per la IG.ra di vedere il figlio durante la settimana - nel più ampio rispetto degli _1 impegni scolastici ed extrascolastici di - comunicando la circostanza alla IG.ra Persona_1 _1 entro la giornata di sabato della settimana precedente;
- la IG.ra si farà carico esclusivo dell'accompagnamento del figlio da e _1 Persona_1 per Borgomanero, avendo la disponibilità di un'autovettura aziendale. Nel caso in cui la IG.ra _1 non dovesse più godere di tale benefit, il trasferimento del minore sarà a carico di entrambe le genitrici, le quali si accorderanno di volta in volta, in base ai turni lavorativi della IG.ra e della IG.ra _1
. _1
- con riferimento alle vacanze estive, trascorrerà due settimane (anche non Persona_1 consecutive) con ciascun genitore, da concordare entro il mese marzo di ogni anno, nonché due settimane con i nonni lato IG.ra e lato IG.ra . _1 _1
- Con riferimento alle vacanze natalizie si conferma quanto già stabilito nella sentenza di scioglimento dell'unione di civile e, pertanto, esse saranno suddivise in due periodi: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, che il bambino trascorrerà ad anni alterni rispettivamente con pagina 2 di 4 la IG.ra e con la IG.ra . In ogni caso, sempre ad anni alterni, il giorno 24 verrà _1 _1 trascorso con una genitrice ed il giorno 25 con l'altra genitrice;
periodi ed orari verranno definiti con esattezza entro il 30 novembre di ogni anno.
- Con riferimento alle vacane pasquali si conferma quanto già stabilito nella sentenza di scioglimento dell'unione civile e, pertanto, il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con una parte ed il giorno di Pasquetta con l'altra parte, fatta salva la possibilità di concordare, tra loro, una modalità diversa, previo accordo e nel rispetto delle fasi della crescita di . Per_1
- per quanto concerne le festività/ponti/ricorrenze, le genitrici si accorderanno ed organizzeranno di volta in volta, in base al principio dell'alternanza ed ai turni di lavoro della IG.ra e della _1
IG.ra . _1
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le genitrici ed in considerazione, come sopra espresso, dell'interesse primario del figlio.
Entrambe le genitrici si impegnano, sin da ora, a comunicarsi reciprocamente il loro recapito e ad essere reperibili quando hanno con sé il minore, sempre in virtù del buon senso reciproco.
Le genitrici, per il bene e per l'interesse primario di si impegnano a comunicare ed Persona_1 interloquire serenamente tra loro prima di riferire con il figlio medesimo.
1.3 Mantenimento. La IG.ra corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 15 del mese, _1 _1 per 12 mensilità, a prescindere dalla permanenza effettiva del bambino presso la madre collocataria durante le vacanze scolastiche, a titolo di concorso di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di €. 200,00.= (comprensiva del servizio mensa), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra , oltre la partecipazione _1 alle spese straordinarie nella misura 50% ciascuno, come dettagliate dal protocollo del Tribunale di
Monza che è da intendersi quale parte integrante del presente Atto.
Dette spese potranno essere anticipate in toto da una parte e l'altra sarà tenuta a rendere la metà delle suddette spese sostenute, previa esibizione delle ricevute, degli scontrini o della documentazione attestante l'esborso effettuato. La documentazione comprovante le predette spese dovrà essere inviata all'altra genitrice entro la fine di ogni mese.
L'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambe le Parti.
Le Parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità e dei passaporti validi per l'espatrio per ciascuna di loro e per il figlio minore.
*
2. Disposizioni tra le Parti
2.1 Con riferimento all'immobile, sito in Cesano Maderno (MB), alla via Padre Alfani n. 3, allora casa familiare ed oggi di proprietà esclusiva della IG.ra , le Parti hanno raggiunto la seguente _1 intesa: la IG.ra dichiara sin da ora la propria disponibilità ed impegno alla vendita _1 dell'immobile de quo entro l'anno 2026, riconoscendo alla IG.ra l'esercizio del diritto di _1 prelazione, entro la medesima data, sull'acquisto.
2.2 Le Parti dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto al precedente punto 2.1, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno pagina 3 di 4 nulla a pretendere l'una dall'altra in ragione del presente Accordo ed, in generale, a qualsiasi altro titolo.
2.3 Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le Parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr.2623/2022 avente ad oggetto lo scioglimento dell'unione civile tra le parti, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore e, per la restante parte, relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a modifica della sentenza Tribunale di Monza nr. 2623/2022:
1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Monza, 13.2.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4