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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nuova denominazione di -- Parte_1 Parte_2
– con sede in Milano Via Domenichino n. 5, in persona del suo procuratore P.IVA_1
Dr. , in virtù di procura autenticata dal notaio Parte_3 Persona_1 del 09.02.2021 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avvocato
[...]
BONALUME PAOLO, dall'avvocato Giovanni Gomez, dall'avvocato Giuseppe Cardona, dall'avocato Michele Del Bene ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta 84 presso il loro studio professionale
Attore
CONTRO
- – in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, ex lege domiciliata dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS
e domiciliato presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
oggetto: cessione di crediti;
pagamento somme.
CONCLUSIONI per parte attrice: Voglia il TRIBUNALE DI ROMA:
pagina1 di 18 IN VIA PRINCIPALE: anche previo rigetto delle domande ed eccezione sollevate dal accertare e dichiarare il diritto di al Controparte_1 Parte_1 pagamento e condannare il (C.F.: ) a pagare Controparte_1 P.IVA_2
a seguenti crediti: Parte_1
• € 1.307.273,43 quale sorte capitale ancora dovuta, di cui alla fattura indicata nell'estratto conto che si produce sub doc. 1, nel quale sono specificati: nominativo delle società fornitrici che hanno emesso le fatture e le hanno cedute a numero di Parte_1 fattura, data di emissione, data di scadenza, importo;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione pari ad € 2.320.419,26:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con le seguenti decorrenze:
− con riferimento alle fatture emesse da “Hera Comm” S.r.l., in forza di quanto previsto Part dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la predetta società e (doc. Part 6), interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo;
− con riferimento alle fatture emesse dalle altre società Part fornitrici gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione pari ad € 2.320.419,26 che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 13.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 334 fatture costituenti la sorte capitale di € 2.320.419,26;
• € 265.510,62 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
pagina2 di 18 • gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 40.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Controparte_1
(C.F.: ) e, per l'effetto, condannare il
[...] P.IVA_2 Controparte_1
(C.F.: ) al pagamento in favore di di ogni
[...] P.IVA_2 Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte capitale, • Parte_1 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e con le seguenti decorrenze: − con riferimento alle fatture emesse da “Hera
Comm” S.r.l., in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti Part Part sottoscritto tra la predetta società e (doc. 6), gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo;
− con riferimento alle fatture emesse dalle altre società fornitrici gli interessi sono Part dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale,
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
pagina3 di 18 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del (C.F.:
[...] Controparte_1
) e, per l'effetto, condannare il (C.F.: P.IVA_2 Controparte_1
al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse P.IVA_2 Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore dei singoli
Tribunali individuati ex art. 25 c.p.c. in base alla sede dell'istituto penitenziario che ha usufruito della fornitura alla quale si riferiscono i singoli crediti fatti valere dall'attrice; 2) dichiarare la nullità della citazione avversaria per violazione dell'art. 163, comma 3 numero 4 c.p.c., con le conseguenti statuizioni di rito;
3) dichiarare nulle/inammissibili le domande avversarie per inopponibilità della cessione al e Controparte_1 carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice e di legittimazione passiva in capo al convenuto;
4) rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in P_ diritto e comunque sprovviste di prova, nonché estinte per integrale pagamento o comunque avvenuta prescrizione, accertando e dichiarando altresì l'avvenuto pagamento di tutta o parte della sorte capitale e/o la non imputabilità del ritardo o del mancato pagamento di alcune fatture e che nessuna somma è dovuta a qualsivoglia titolo, attesa la violazione da parte della società cedente delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica di cu al DM 55 del 30.04.2013 e la piena conoscenza, da parte della società attrice del rifiuto espresso anche della oltretutto tardiva fattura inoltrata da;
5) CP_2 nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la debenza di somme a favore di Part
rideterminarne l'importo tenuto conto di tutto quanto esposto e stabilendo correttamente - anche e soprattutto con riferimento alle somme richieste a titolo di interessi di mora e anatocistici - decorrenze e scadenze, nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto altresì del comportamento complessivamente tenuto dalla parte attrice anche pagina4 di 18 ai sensi dell'art. 1375 c.c., 6) il tutto con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c anche per la violazione dell'art. 88 c.p.c
FATTO E PROCESSO
Part La (d'ora innanzi anche “ ) – nella qualità di Parte_2 cessionaria del credito vantato dalle cedenti in ragione della somministrazione di energia in favore di case circondariali varie – ha convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentirne accertare e dichiarare l'inadempimento rispetto al pagamento, in favore di parte attrice delle fatture emesse dalle società “Hera Comm” S.r.l., “ CP_3
“ACQUEDOTTO” S.r.l., “ “ “
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
“ “ “ “ “
[...] Controparte_7 CP_8 Pt_1 Controparte_9 [...]
“ P_0 Controparte_11 P_2 Controparte_13 Pt_1
“ “ “ “ P_4 Pt_1 Controparte_15 Controparte_16 P_7
“ e “ , ed ottenere, quindi, la condanna
[...] Controparte_18 Controparte_19 del Ministero al pagamento della somma di: i) € 2.320.419,26 per sorte capitale relativa alle fatture di cui all'elenco prodotto;
ii) interessi moratori pari ad € 164.521,94 alla data del
4.11.2020; iii) € 13.360,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. lgs n. 231/02 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato pe ciascuna delle 334 fatture costituenti la somma capitale assunta da parte attrice;
iv) € 365.510,62 a titolo di ulteriori interessi di mora;
v) interessi anatocistici dalla data di notifica dell'atto introduttivo;
vi) € 40.650 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. lgs. n.231/02 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 1014 fatture il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora.
La causa, inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Milano, veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Roma a seguito dell'adesione della difesa di parte attrice, all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avvocatura dello stato di Milano.
Si costituiva dinanzi a questo Tribunale l'avvocatura generale dello Stato in favore del e concludeva come in epigrafe. Eccepiva, in particolar modo, Controparte_1
l'incompetenza per territorio della domanda proposta (dopo avere proposto l'eccezione cui, in quella sede, cui aderiva ) ritenendo che la proposizione Parte_2 dell'eccezione in quella sede non la vincolasse.
Ed in effetti, nel caso di specie, trattavasi di crediti relativi alle forniture di diverse case circondariali che nulla avevano a che vedere con la Corte di Appello di Roma;
e quindi, facendo leva sul criterio del luogo di conclusione del contratto, la competenza avrebbe dovuto esser individuata nel Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di
Appello in cui aveva sede la Casa circondariale rifornita. Evidenziava inoltre che, allorché si fosse fatta questione di obbligazioni pecuniarie gravanti sulla amministrazione statale in applicazione della disciplina di contabilità di stato ( art. 54 RD 2440/1923 e 287 e 407 RD
827/1924) il luogo di adempimento doveva esser individuato in quello in cui si trova il servizio di tesoreria o di Cassa dell'ente debitore. Il riferimento all'istituto incaricato del servizio di tesoreria appariva chiaro nell'individuare l'istituto del luogo ove ha pagina5 di 18 sede/risiede il debitore incaricato di eseguire l'ordinativo di pagamento. Era al momento dell'ordinativo che la PA si libera dell'obbligazione realizzandosi, in tali circostanze di tempo e luogo, l'adempimento. E quindi, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 25 c.p.c. delle regole di contabilità e della sede della cessionaria il foro competente non doveva esser individuato in Roma, ma nel Tribunale del distretto di Corte di Appello in cui ha sede l'istituto penitenziario rifornito, o se del caso del luogo di Part pagamento, ai sensi della richiamata disciplina che, considerandosi la sede della doveva individuarsi in Milano.
Eccepiva inoltre la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, e per violazione dell'articolo 163 comma 3 n. 4 c.p.c.: dall'atto introduttivo non si comprendeva quali fossero i contratti di fornitura che avevano dato luogo ai crediti per i quali si agiva in giudizio.
Veniva eccepita - variamente - sia la nullità/inammissibilità dell'azione e delle pretese avversarie per mancata/errata indicazione delle parti, il difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, (mancata prova della cessione del credito) Part l'invalidità e inopponibilità della cessione, il difetto di legittimazione attiva di banca il difetto di legittimazione passiva del ministero convenuto ( ed alla via così n.d.r.). Veniva, in particolar modo, evidenziata la mancata dimostrazione da parte dell'attrice della prova del rispetto delle formalità che consentono la cessione dei contratti della PA e quindi il Part difetto di legittimazione attiva della
In ordine al difetto di titolarità passiva veniva ribadita l'estraneità del dai P_ rapporti di fornitura da cui scaturiscono i presunti crediti vantati da controparte, con inammissibilità della pretesa di azionare il credito maturato da amministrazioni periferiche nei confronti dell'amministrazione centrale: infatti, i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) sono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia (art. 8 D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84) ed i loro responsabili hanno la capacità di stipulare contratti, impegnare l'amministrazione periferica, resistere in giudizio, con individuazione della corrispondente legittimazione, come ritenuto dalla stessa Corte di Appello di Milano, in un precedente che veniva citato.
In ogni caso, nel merito, veniva ritenuta l'infondatezza delle pretese di controparte;
si sollevava eccezione di pagamento, e – ad ogni buon conto – la violazione del DM
55/2013 in termini di fatturazione elettronica, (l. 244/2007, art. 1, cc. 209-214) con conseguente non imputabilità dell'eventuale mancato pagamento/ritardo e la non spettanza, consequenziale, di alcun importo a titolo di interesse moratorio/anatocistico.
Veniva sollevata l'eccezione di inidoneità della documentazione prodotta dall'attrice a dimostrare la fondatezza della domanda, non avendo fornito prova del titolo negoziale, delle fatture cedute e azionate.
pagina6 di 18 Per non farsi mancare nulla, venivano contestati tutti i crediti vantati dall'attrice assieme alle censure di inadempimento ex adverso dedotte, rilevando come molte delle fatture emesse dalle società fornitrici erano state pagate ancor prima delle singole ed imprecisate cessioni, a prescindere dalla loro contestata opponibilità alle stesse amministrazioni centrali o periferiche.
Sollevava inoltre contestazione ed analisi dei singoli crediti vantati in giudizio e precisamente: fatture ex Scuola di Controparte_20 P.IVA_ Formazione cod. deb. ; Casa circondariale di Casa Circondariale CP_21 [...]
Casa Casa Circondariale di CP_22 Controparte_23
Casa Circondariale di Pescara;
Casa Circondariale di Bergamo;
Casa CP_24
Circondariale di , Casa Circondariale di Como;
Casa Circondariale di CP_25 CP_26
e ; Casa Circondariale di Novara, Casa Circondariale di Vercelli, Casa
[...] CP_27
Circondariale di Asti, Casa Circondariale di;
; Casa CP_28 Controparte_29 circondariale di Rimini;
Casa circondariale di Fossombrone;
Casa Circondariale di
Bologna; Casa Circondariale di;
Casa Circondariale di Potenza;
Casa CP_30
Circondariale di Siena;
Casa Circondariale di Livorno, Casa Circondariale di Massa
Marittima; Casa Circondariale di Pisa;
Casa Circondariale di Firenze Sollicciano;
Ufficio
ex Casa circondariale di Empoli;
Casa Circondariale di Caltanissetta;
Casa CP_31
Circondariale di , Casa Circondariale di Teramo;
Casa Circondariale di CP_32
; Casa Circondariale di Civitavecchia;
ex Scuola di Formazione di Monastir CP_33
Cagliari; Casa Circondariale di Viterbo;
Casa Circondariale di Casa CP_34
Circondariale di Asti;
Casa Circondariale di Perugia;
Casa Circondariale di;
Scuola CP_26 formazione ed aggiornamento Portici. Relativamente alle pretese creditorie di tali organismi periferici venivano sollevate contestazioni inferenti il pagamento, la pretesa creditoria, l'emissione di note di credito e quant'altro che portavano, a tutto concedere, ad una pretesa creditoria di diversa misura.
Venivano sollevate altri rilievi in ordine a fatture e note di debito in ordine sparso, cui si richiamano le considerazioni di cui alle pagine 47, e 48 dell'atto introduttivo;
l'illegittima emissione di altre fatture a seguito di avvenuto pagamento (pagina 49 e 50); fatture e note di debito non rinvenute negli applicativi informatici per la gestione dei pagamenti dell'Amministrazione (PCC e SICOGE); fatture illegittime per irregolare emissione e certificazione (pagg. 51 e 52); e) Fatture illegittime per irregolare o inefficace notifica degli atti di cessione;
l'illegittima emissione di note di debito per erroneo conteggio di interessi;
ulteriori note di debito erroneamente determinate (pag. 53).
Veniva in ultima analisi contestata ed elevata all'indice la violazione della buona fede processuale, e quindi l'abuso del processo e poi la richiesta di condanna ex art 96 commi I e III c.p.c.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di memorie ex art Part 183 comma VI c.p.c. in cui la difesa di contestava le eccezioni sollevate da controparte, con provvedimento del 23.12.2022, veniva disposta consulenza tecnica di pagina7 di 18 ufficio nel quesito meglio articolato. Assunto l'incarico dal c.t.u. Dr. con Persona_2 ordinanza del 20.04.2023 veniva disposta la richiesta sospensione del giudizio ex art 296
c.p.c. per mesi tre, scaduti i quali, rigettata istanza di nuovo rinvio, veniva dato mandato al c.t.u di proseguire in automatico all'espletamento dell'incarico peritale, ed all'esito del deposito dell'elaborato peritale e dei suoi allegati all'udienza del 5.3.2024 veniva ritenuta la causa matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali la causa veniva trattenuta a sentenza per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice dev'essere ritenuta fondata ed accolta nei ridotti termini di cui in parte motiva.
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni sollevate dalla difesa della parte convenuta, questo Tribunale ritiene non sia corretto sostenere che l'eccezione sollevata dinanzi al foro Ambrosiano non vincoli l'amministrazione che l'ha eccepita: l'unitarietà dell'organismo istituzionale di difesa dell'amministrazione, al di là delle articolazioni territoriali, impone di ritenere che, una volta eccepita dinanzi al Foro Ambrosiano,
l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma da parte della difesa dello stato, eccezione cui aderiva la difesa di parte attrice, la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale di cui all'adesione divenga irretrattabile e radicalizzi la competenza in tal modo concordata. Peraltro, in una situazione di esposizione debitoria dell'amministrazione, non si ritiene massimamente producente l'insistenza nei termini evidenziati, per motivi talmente ovvi da non necessitare di specificazioni ulteriori.
In ordine alla sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione, prescindendo dall'evidenza che sia la pretesa che la ragione del domandare siano perfettamente chiari, anche se disputabili, l'esame delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte attrice rendono evidente che la parte attrice abbia, come lo scrivente, compreso perfettamente petitum e causa petendi dell'azione proposta.
Ed infatti, riservando al merito il riconoscimento del c.d. quantum, a sostegno delle Part domande formulate con il presente giudizio, ha prodotto: gli atti di cessione delle fatture costituenti la sorta capitale (allegato 6), le fatture e la documentazione contrattuale
(rif. All. 4), gli atti di cessione delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato l'emissione delle Note Debito (all. n. 7) note debito (all. n. 3) e le fatture sottostanti le note
Debito e la relativa documentazione contrattuale (all. n. 5).
In particolar modo, occorre considerare che – per quanto attiene ai crediti azionati a titolo di sorte capitale – il riferimento emerge dalle fatture emesse dalle società cedenti sopra richiamate a fronte delle forniture erogate in favore del convenuto. Ed in P_ relazione a tali crediti da prestazione di energia fornita in regime di libero mercato, è stata prodotta documentazione contrattuale sottoscritta dal , in ragione della quale è P_
pagina8 di 18 stata poi erogata la fornitura. Si consideri che nelle varie fatture e bollette, vengono individuati i POD di riferimento, che costituiscono il luogo in cui il gas viene consegnato al destinatario richiedente, e sono identificati da un codice alfanumerico nazionale insuscettibile di generare equivoci circa il destinatario della prestazione, nonché emerge dalle stesse, sia il periodo di riferimento delle forniture, che la quantità di energia/gas/acqua fornita, etc.
Con riferimento alla nullità del credito portato dalle note di debito, esso si riferisce agli interessi moratori maturati in ragione della tardività del pagamento, – interessi maturati in relazione a crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale – e lo stesso si ricostruisce nel dettaglio allegato in cui vengono indicati i) il nominativo delle società che avevano emesso le fatture per sorte capitale, fatture il cui tardivo pagamento ha generato Part gli interessi di mora di cui alla Nota Debito) e le avevano cedute a (colonna Part
“cedente”); ii) le fatture emesse, da esse cedute a e tardivamente pagate dal P_
(fatture appunto il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note
Debito), iii) la data di emissione e quella di scadenza di tali fatture (data di scadenza la quale costituisce la data di inizio della decorrenza degli interessi: colonna “Dt, Scadenza” e
“Dt. Inizio”), iv) la data di pagamento di tali fatture da parte del (quale data di P_ interruzione del calcolo degli interessi: colonna “Dt. Valuta” e “Dt. Fine”); v) il numero di giorni - 6 - di ritardo nel pagamento (colonna “GG”); vi) l'importo maturato.
In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dal in ragione della P_ inopponibilità ad esso delle fatture portanti i crediti da sorte capitale e note di debito, deve al contrario rilevarsi la ricorrenza delle condizioni dell'opponibilità della cessione in ragione della previsione di cui all'articolo 1 Legge 52/1991 posto che le società fornitrici, Part Part che hanno ceduto i crediti a svolgono attività di impresa, e che i crediti ceduti a traggono da contratti stipulati dalle predette società (con controparte) nell'esercizio della Part propria attività di impresa, ed infine che la cessionaria è una Banca/intermediario.
Tale previsione, determina come conseguenza l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 70 comma 3^ RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n.
2248, che, ai fini dell'opponibilità della cessione, e che richiedono - sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – l'adesione della P.A. alla cessione, sia dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/06 (sostituito dall'art. 106 comma 13^ D. Lgs. n. 50/16) che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiedono – sempre sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – che la P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica.
Non ha dato, l'amministrazione prova – in ogni caso - del rifiuto della cessione nel termine dei 45 giorni.
In ordine al mancato pervenimento delle fatture sul sistema di interscambio,
l'irregolarità procedimentale ai sensi della disciplina normativa di riferimento, non incide sulla debenza del credito, allorché – come nella fattispecie – con la notifica della cessione e pagina9 di 18 con le intimazioni di pagamento inevase, la parte debitrice abbia avuto contezza della posta creditoria vantata dalla cessionaria.
Part In ordine all'eccepito difetto di forma della cessione, in buona sostanza, ha notificato la citazione e la stessa costituisce un atto idoneo a comunicare la mutata titolarità dei crediti: la notificazione della cessione, ai sensi dell'articolo 1264 c.c. è un atto a forma libera che non si identifica in quello disciplinato dal codice di rito, ai sensi dell'ordinamento processuale e che può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
Il ha eccepito la contestazione di altra parte delle fatture in quanto errate P_ nell'importo, e per altri versi ha eccepito l'avvenuto pagamento di esse prima della notifica dell'atto introduttivo. Le contestazioni hanno quindi indotto il giudice a disporre una consulenza tecnica di carattere contabile, nominando allo scopo indicato c.t.u. il dr.
che all'esito della nomina ha accettato l'incarico e lo ha svolto nei termini. Persona_2
Al consulente è stato posto il seguente quesito: valutati i documenti prodotti a sostegno del credito e la documentazione prodotta dalla convenuta a sostegno delle varie eccezioni di inesistenza totale o parziale del credito/ ovvero estinzione (per pagamento o altra causa) dall'avvocatura formulate, proceda alla quantificazione del credito legittimamente vantato dalla cessionaria a titolo di sorte, computandovi gli interessi di mora ed accessori, anche anatocistici e sanzionatori (art 6
D.lgs 213/2002) come pretesi nell'articolazione di cui alla domanda proposta in via subordinata.
Prima di accedere al meccanismo di computo del credito per come ricostruito dal c.t.u. occorre esaminare la principale delle questioni emerse nel corso del giudizio, ovvero la ricomprensione, all'interno della pretesa, della pretesa vantata da CP_35 relativa alla fattura n. 0000674065 del 18/12/2019 di Euro 991.495,47, nei confronti della
Casa Circondariale di La questione della fattura emessa nei confronti CP_24 dell'Istituto è peculiare in quanto la difesa della convenuta ha dato conto dell'anomalia rappresentata dal fatto che – in occasione di una verifica tecnica effettuata da CP_35
5 nel mese di giugno 2019 –il gestore riscontrava la presenza di due misuratori idrici, di cui solo uno censito e individuato in contratto e fatture ed un altro non censito nei sistemi telematici dell'azienda: tale situazione induceva il gestore idrico a svolgere una verifica tecnico commerciale che evidenziava un consumo diverso da quello inizialmente fatturato, liquidato e pagato regolarmente. E solo in esito a tale verifica la società chiedeva il pagamento di € 991.492,82 all'esito di un ricalcolo degli importi attraverso un monitoraggio dei consumi registrati dal contatore non censito, che non era stato assoggettato a regolamentazione contrattuale. Tale anomalia induceva, chiaramente, la direzione a sospendere i pagamenti, posto che tale condotta, al di fuori della regolamentazione contrattuale non legittima, nell'obbligo del rispetto dei requisiti di forma del contratto di somministrazione con soggetto pubblico, la società erogante CP_3
a pretendere i pagamenti aggiuntivi originati dal ricalcolo.
pagina10 di 18 In ordine alla contestazione circa il difetto di prova del pagamento per il tramite dell'emissione del mandato di pagamento, la difesa di parte attrice confonde il mandato di pagamento emesso dal privato dal mandato di pagamento emesso dalla PA ai sensi e per gli effetti di cui al RD 827/1924: questo è un documento contabile ufficiale che rappresenta l'ordine di pagamento di una somma di denaro in favore di un creditore;
la prova dell'emissione del mandato di pagamento può esser in ogni modo ed una volta ottenuta l'individuazione dello stesso, che – come noto – necessita di registrazione contabile, esso diviene ufficiale ed ai sensi della normativa richiamata, ed il credito diviene esigibile. La sfinente eccezione, defatigatoria, a fronte di mandati di pagamento debitamente registrati emessi dalla PA, secondo cui l'amministrazione non avrebbe dato dimostrazione del pagamento, oltre a rasentare la condotta di cui all'artico 88 c.p.c. opera confusione tra l'emissione del mandato di pagamento ad Istituto di credito da parte del privato ed il mandato di pagamento spiccato su conto della Tesoreria emesso dalla PA con registrazione contabile ed individuazione del capitolo di bilancio. A fronte dell'emissione dello stesso, sarebbe stato onere del cessionario dimostrare che il pagamento non sia poi avvenuto, ovvero sia avvenuto dopo la notifica della cessione.
A fronte della contestazione svolta sul punto, in ragione dell'opponibilità al cessionario delle eccezioni opponibili al cedente, nulla ha dedotto in contrario avviso la Part
pur essendone onerata, in ragione del sistema e meccanismo di opponibilità al cessionario delle eccezioni opponibili al cedente di cui all'articolo 1260 e segg. c.c. Peraltro, il tentativo di recupero in ultima istanza, originato dalla fornitura, da parte del consulente di parte al c.t.u. delle note ATO 5 del 03.12.2019 e 29.01.2021, afferendo a CP_3 documenti, come evidenziato dal c.t.u. non presenti in atti, non legittima la considerazione probatoria degli stessi agli effetti del presente giudizio e comporta come conseguenza l'impossibilità di riconoscere la sussistenza della relativa posta debitoria.
Part In relazione ai risultati dei conteggi, riportati dal CTP di parte Dott. a Per_3 pag. 1 e 2 delle note critiche, con riguardo alla sorte capitale dovuta delle fatture cedute, correggendo gli originari importi, il c.t.u. dr. ha fornito risposta, ed in Persona_2 particolar modo per comodità di lettura dell'interprete, si riportano integralmente:
la fattura emessa dal cedente Acea Ato 2 per la Casa Circ. di Rebibbia, del
29/08/2019 n. 2000090159 per complessivi €96.124,95, contrariamente a quanto indicato dal
CTP risulta totalmente pagata;
con esattezza in atti sono presenti i due bonifici per il relativo pagamento, il primo del 24/09/19 per €45.467,51, ed il secondo del 23/10/2019 che comprende anche altre fatture per un totale di €56.404,41 (vedere fasc. telematico del
18/03/2022 - Cartella E Case Circ.li - Rebibbia nuovo complesso – pagg. 37 e 39 del file 25-
c.c. Rebibbia Nuovo Complesso).
Le due fatture emesse da per il CP_3 P_4 Controparte_1 [...]
o, rispettivamente del 26/02/2020 per €2.504,41 (n.2000013370) e del Parte_4
28/01/2020 per €2.761,43 (n.2000005868), vengono indicate interamente pagate all'Istituto di Credito Banca , con decreto di impegno con spesa contemporanea, Parte_2
pagina11 di 18 prot. n.0373399.U del 22.10.2020, registrato al n. Sicoge 10161 del 05.11.2020 ed estinzione il
23.11.2020, n. CRO 40945340901, per l'importo totale di €5.265,84 con indicazione delle rettifiche ed inclusione del calcolo degli interessi sulle sole note di credito su cui il C.T.P. ha eseguito il conteggio, (la N. di Credito n. 2000089801 del 28/08/2019 per - €219,38, per la
N. di Credito n. 2000043316 del 09/05/2019 per - €145,26 e per la N. di Credito n.
2000029693 del 09/04/2019 per - €0,35).
Per quanto riguarda il cedente il c.t.u. ha considerato eseguiti i Controparte_16 pagamenti delle fatture entro la scadenza dei documenti, come dichiarato dal c.t.p e consequenziale rettifica della sorte capitale in €25.283,61.
In relazione al cedente Eni Gas e Luce Spa la fattura n. P180021008 del 27/09/2018 per €214,29 viene indicata pagata con il bonifico (n. CRO 64717347008 del 27/02/2019); così come la fattura n. P11900001811 del 12/02/2019 per €2.793,95 risulta indicata parzialmente pagata per €251,75 con bonifico del 20/02/2023 (n. CRO 64731127311), dal funzionario delegato competente della Corte di Appello di Potenza, non avendo avuto notifica Part dell'atto di cessione alla
La fattura n. P190000069 del 14/01/2019 per €1.780,36, emessa nei confronti della
Casa di Circ. di Civ. – Nuovo Complesso, risulta saldata in quanto liquidata per €215,43, con il titolo 133 Cap. 1762 – 1 OA 31 del 19/04/2019 e compensata in parte dalla Nota di Cr.
n. P190000026, del 14/01/2019, di €1.571,69 e (v. fasc. tel. 18.3.22 - A Case Circ. - Civ. – Nota
2).
La fattura n. P196002367 dell'08/03/2019 emessa nei confronti della Casa Circ. di
[...]
, è di €65.381,17 e non di €41.436,75; inoltre risulta interamente pagata mediante CP_28 compensazione con le seguenti Note di credito (v. fasc. telem. dell'Avv. Gen. Stato del
18/03/22, file A documenti relativi a Case Circ.li – 4 c.c. la spezia – pag. 3 del file all. 14 la spezia, e pag. 2 del file c.c. la spezia) come da griglia depositata in relazione.
Con riferimento alla fattura n. E176003055 del 31/01/2017 emessa nei confronti della
Casa Circ. per €6.956,09, il c.t.u - aderendo alle eccezioni del CP_20 CP_34
c.t.p. -- riconosce come non vi sia prova del pagamento di € 6.597,39 e quindi procede alla rettifica dell'importo pagato in €6.824,47.
Quindi, la sorte capitale delle fatture cedute emesse da Eni Gas e Luce Spa, diventa pari ad €5.366,26 ( vedi allegato) con la variazione dei relativi interessi moratori e anatocistici.
Con riferimento al cedente Exitone Spa il CTU riconosce la rettifica riguardante la fattura n. 2489 del 24/05/2018, emessa nei confronti della Corte di Appello di Milano, per
€2.110,39, la quale risulta interamene pagata. Quindi, la sorte capitale delle fatture cedute emesse da Exitone Spa, diventa pari ad €9.827,52 (vedi i conteggi in All. Repliche 10 che sostituisce l'All. E/12), con la variazione dei relativi interessi.
pagina12 di 18 Con riferimento al cedente Estra Energia il consulente di ufficio include il calcolo degli interessi moratori sulla nota di credito n. 1901369988 del 21/06/2018 di €92,28, come indicato dal CTP (v. All. Repliche 11 che sostituisce l'All. E/13).
In merito al cedente la fattura n. 58 dell'08/01/2018 emessa nei confronti del CP_6
Ministero della Giustizia – Scuola di Formaz. e Agg. del Corpo di Polizia, per €2.598,72, risulta totalmente pagata con bonifico (CRO n. 64642898406) del 16/04/2018 (v. Pag.25 del file 5 Nota Min Giustizia del fasc. telem. Avv. Gen dello Stato del 05/07/2022).
Vengono inoltre inclusi i conteggi degli interessi sulla Nota di credito n. 43 dell'08/01/2019 di - €13.120,96, come eseguito dal CTP. Il c.t.u e conferma l'importo residuo della sorte capitale delle fatture cedute emesse da , per un totale di €45.694,15 (v. CP_6
All. Repliche 15 in sostituzione dell'All. E/17).
In merito al cedente Rina Service Spa, la fattura n. 18NA-000904, emessa nei confronti della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, per
€687,50, viene considerata pagata, sulla base delle indicazioni fornite dal CTP Dott.
, ove nell'Allegato A1 rileva il pagamento ricevuto. Per_3
Quindi, il CTU aggiorna l'importo residuo della sorte capitale delle fatture cedute emesse da Rina Service Spa, per un totale di €701,50 (conteggi in All. Repliche 9 che sostituisce l'All. E/11), con la variazione dei relativi interessi.
Per il cedente Soluzione Ufficio Srl, la posizione delle due fatture è stata azzerata, in quanto dagli atti è risultato che la fornitura oggetto di tali fatture (Televisioni) non era corretta, in quanto non idonea all'utenza destinata secondo le indicazioni specificate nel bando di gara (v. fascicolo telematico: Avv. Gen dello Stato del 18/03/2022 – Cartella C
“documenti relativi a case circondariali” – Cartella n. 12 c.r. Fossombrone ed anche
Cartella B “Doc.ti depositati c/o il Trib. di Milano” – prap Bologna). In dettaglio, le due fatture sono: la ft. del 28/02/2018 n. 2087, emessa nei confronti di Controparte_36 di €4.620,00 e la ft. del 16/04/2018 n. 3977, emessa nei confronti di
[...] [...] di €1.120,00. A dimostrazione di questa situazione, ovvero la Controparte_36 mancata idoneità della fornitura per la popolazione detenuta, si evidenzia come in atti vi siano diversi documenti e comunicazioni, (esattamente nel fascicolo telematico dell'Avv.
Generale dello Stato del 18/03/2022 – File C “Documenti relativi a Case Circondariali” –
Cartella n. 12 c.r. Fossombrone) che danno conto di quanto rilevato: nelle stesse si rappresenta la necessità che i televisori forniti dalla ditta avrebbero dovuto rispettare le specifiche tecniche previste per l'utilizzo della popolazione detenuta così come specificato e richiesto dal bando di gara …”. - L'Allegato n.11 presente in atti: contiene l'e-mail del
05/03/2018 del Responsabile di con la quale si CP_37 Parte_5 comunicava di non procedere alla consegna dei TVC, in quanto il materiale ordinato non corrisponde a quello in consegna. Inoltre, come emerge dalla bolla vendita del 16/02/2018 di esprinet, indicante i soggetti Soluzione Ufficio S.r.l. e , si Controparte_36 evidenzia che “il materiale viene respinto in quanto non conforme a quello ordinato sul NEPA”. –
pagina13 di 18 L'incompatibilità emerge anche dall'allegato 17, con cui si rileva la situazione di incompatibilità dei nuovi televisori, con la necessità di richiedere la sostituzione. – e nella pec del 03.05.2018 si comunica come le due fatture aperte devono essere rifiutate in quanto il materiale consegnato non è conforme all'ordine fatto sul Mepa. La contestazione circa la debitoria sul punto, eccepita al cessionario, non ha trovato diversa dimostrazione da parte Part di e quindi dev'esser considerata fondata ed i crediti relativi devono esser scomputati,
e correttamente il consulente tecnico di ufficio ha proceduto all'esclusione dal computo delle due fatture del cedente “Soluzione Ufficio” in questione.
Sulla base delle pretese rilevate nella domanda proposta in via subordinata come indicato sia nell'atto di citazione, notificato il 05/11/2020, che nella prima memoria del
18/07/2022, il c.t.u ha calcolato: - gli interessi di mora sia sulle fatture non pagate, dal giorno successivo alla scadenza, che su quelle pagate oltre la scadenza delle stesse, sulla base delle aliquote di cui al D. Lgs. n.231/02, come novellato dal D. Lgs.n. 192/12, indicate a pag. 10 della relazione inviata alle Parti, il tutto fino al 10/11/2023 (data di invio della bozza di CTU alle Parti); salvo per il cedente Hera Comm, i cui interessi moratori sulle fatture scadute decorrono dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del relativo contratto di cessione, sino al saldo.
Tali interessi sulle fatture cedute, sono stati corretti sulla base delle variazioni illustrate calcolandoli sia alla data del 10/11/2023 (ossia data di invio della bozza di CTU alle Parti) che alla data del 08.12.2023 (data presa come riferimento dei conteggi finali dal
CTP di Parte attrice), come dimostrato negli Allegati Repliche 19 e 20, ove vengono indicati i risultati complessivi sia degli interessi moratori che degli interessi anatocistici fino al 10/11/23 (si richiamano i conteggi specifici negli Allegati Repliche da 1/a a 18, mentre gli interessi anatocistici nell'All. Repliche 21); mentre negli Allegati Repliche 23 e
24, vengono indicati i risultati degli interessi complessivi fino all'08/12/2023.
Gli interessi anatocistici, quantificati sugli interessi di mora maturati per ogni fattura ceduta con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione: 05/11/2020, sono stati rettificati con le presenti repliche, considerando sia la data della notifica della citazione come unica data di decorrenza degli stessi, sia le disposizioni dell'art. 1283 c.c., ovvero a condizione che riguardino interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica della citazione risultino scaduti da oltre sei mesi, ( si veda l'allegato repliche 21 fino al 10/11/2023 e nell'Allegato Repliche 25 fino all'08/12/2023), sulla base delle aliquote riportate a pag. 10 della relazione, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
All'esito delle rettifiche indicate relativamente alle sole fatture cedute, originano i risultati finali, con gli interessi calcolati fino alla data del 10/11/2023, ossia data di invio della bozza di CTU alle Parti: € 279.860,65 (di cui € 117.718,35 di sorte capitale;
€ 123.366,44
a titolo di interessi di mora su fatt. cedute;
€ 25.695,86 a titolo di interessi anatocistici ed €
13.080,00, a titolo di sanzioni).
pagina14 di 18 Relativamente alle Note di Debito, il CTP di parte attrice, nelle sue note presenta dei conteggi, con una quantificazione pari ad €229.581,63, oltre interessi anatocistici sulle note di debito per € 65.270,34 (come specificato negli ALL. A3 e A5 del CTP) e rimborso forfettario ex art 6 Legge citata per € 40.560,00; a fronte di tali calcoli, lo scrivente CTU ha risposto rettificando in parte quanto computato in sede di prima bozza. (v. Allegato
Repliche 22 per i conteggi fino al 10/11/2023 in sostituzione dell'Allegato “D”; l'Allegato
Repliche 26 per i conteggi fino all'08/12/2023), ovvero:
la Nota di debito del 24/01/2020 n. 90002076 per € 2.757,38, che il CTP di parte attrice considera da pagare, in realtà dai documenti in atti si rileva come non sia dovuta in quanto già pagata a in data 25/07/2016 (v. cartella in atti – AVV. GEN. dello Pt_1
STATO 05 07 2022 - Giustizia-D.A.G. 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati CP_38 pag 51-52).
La Nota di debito del 20/07/2020 n. 90009099 per €484,02 risulta rifiutata in quanto presenta un errato calcolo degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello STATO 05 07
2022 - 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati pag 50). Controparte_39
La Nota di debito del 21/10/2019 n. 90016617 per €1.185,25, risulta contenere un errato calcolo degli interessi, in quanto la data di estinzione considerata è diversa da quella indicata in fattura, quindi non risulta dovuta (v. Fascicolo telem. Avv. Gen. dello
Stato del 17/02/2023, Nota Di Rimini del 05/11/2019 - Nota 1 pag.4 e ss.). Parte_6
La Nota di debito del 22/07/2019 n. 90012350, per €3.379,00, non risulta da pagare in quanto tutte le fatture sottostanti sono state pagate ad , con un ordinativo CP_40 secondario n.11 del 19/04/2018 ed estinte in data 23/04/18 cro 64644221011 (v. nota 5 del fasc.tel. 05/07/22- all.3 e fasc. telem. del 17/02/2023 nota n.4).
La Nota di debito del 21/10/2019 n. 90016619, per €568,17, risulta contenere un errato calcolo degli interessi, quindi non risulta dovuta (v. Cartella in atti - AVV GEN dello STATO 05 07 2022 - D.A.G. 21.03.22 prot. 62679-185271 con Controparte_41 allegati pag 58).
La Nota di debito del 23/01/2020 n. 90001322, per €748,27, risulta pagata il
20/09/2019 ad Heracom - n. cro 64775441004 (v. Cartella in atti dello STATO 05 CP_42
07 2022 - 21.03.22 prot. 62679185271 con allegati pag 58). Controparte_39
La Nota di debito del 20/04/2020 n. 90005505, per €3.140,51, risulta rifiutata in quanto la fattura risulta pagata ad Heracom in data 12/12/2019 – n. cro 64816206505 (v.
Cartella in atti - AVV GEN dello STATO 05 07 2022 – 6 Nota Min. G. - D.A.G. 21.03.22 prot.
62679-185271 con allegati pag 58-59).
La Nota di debito del 20/07/2020 n. 90009418, per €1.674,85 (riemessa in data CP_ 21/09/2021), non risulta dovuta in quanto il pagamento della fattura di n.
011840186876 del 15/10/2018 è stato effettuato in data 08/11/2019 – n. cro 64794809010 (v.
pagina15 di 18 Cartella in atti GEN dello STATO 05 07 2022 - - D.A.G. 21.03.22 CP_42 Controparte_43 prot. 62679-185271 con allegati pag 59).
La Nota di debito del 22/07/2019 n. 90012425, per €703,84, non risulta dovuta in quanto relativa ad interessi di mora su fattura di n. 52016000003237 del CP_3
21/08/2015, non riconosciuta per mancanza di CIG (v. Cartella in atti -AVV GEN dello
STATO 18 03 2022 - C-DOCUMENTI Pag. 12 di 23
La Nota di debito del 22/07/2019 n. 90013352, per €5.913,11, non risulta dovuta in quanto contenente un errato conteggio degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati Controparte_39 pag 49).
La Nota di debito del 20/04/2020 n. 90005779, per €1.532,10, non risulta dovuta in quanto contenente un errato conteggio degli interessi – infatti le fatture sottostanti risultano pagate il 16/12/2019 e non il 31/12/2019 (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - Giustizia D.A.G. 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati CP_38 pag 50).
La Nota di debito del 22/07/2019 n. 90013373, per €1.335,24, è stata rifiutata in quanto contenente un errato conteggio degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - 11.03.22 prot. 96795-161294 con allegati A Controparte_44
PAG. 21).
La Nota di debito del 20/04/2020 n. 90005821, per €831,97, risulta annullata in quanto contenente un errore nel calcolo degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati Controparte_39 pag 61).
La Nota di debito del 23/01/2020 n. 90001670, per €3.953,36, non risulta dovuta in quanto è stata pagata in data 31/07/2020 (v. Cartella in atti - Fasc. telematico del
16/02/2023).
La Nota di debito n. 90005663 del 20/04/2020, per €2.196,98, risulta già pagata in data 31/07/2020 (v. Cartella in atti - Fasc. telemat. del 16/02/2023).
La Nota di debito n. 90002221 del 24/01/2020, per €5.564,01, non risulta dovuta in quanto contiene un errore nel calcolo degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati Controparte_39 pag 55).
La Nota di debito n. 90002232 del 24/01/2020, per €1.521,87, risulta rifiutata in quanto la fattura sottostante n. 3708 con data emissione 30/07/2015 e non 02/07/2019, risulta pagata con n. cro 64447343003 in data 01/12/2015; mentre la fattura n. CP_45
293 è stata liquidata dopo 570 giorni e non dopo 843 giorni, come evidenziato nell'e-mail pagina16 di 18 del 16/06/2020 (v. fascicolo telem. del 05/07/2022, a pag.1 Nota Min Giustizia-DAP 11.03.22 prot. 96795 161294 con allegati DA PAG 53).
La Nota di debito n. 90005352 del 20/04/2020, per €2.032,86, risulta pagata il
22/06/2020, (v. fascicolo in atti del 20/02/2023).
Quindi, in merito al calcolo delle Note di debito con gli interessi anatocistici dovuti, il CTU ha proceduto alla correzione con i nuovi conteggi presenti nell'All. Repliche 22 (in sostituzione dell'Allegato “D”), nel rispetto dell'art. 1283 del c.c.; ovvero applicando gli interessi anatocistici solo sulle Note di debito, contenenti gli interessi di mora, che alla data della notifica della citazione risultino scaduti da oltre sei mesi. Con i seguenti risultati come dimostrato nell'Allegato Repliche 22, con gli interessi anatocistici calcolati sulla quota delle note di debito, fino alla data del 10/11/2023, ossia la data di invio della bozza di
CTU alle Parti: a titolo di sorte spetta all'attrice la somma di € 190.110,24 oltre 52.002,34 a titolo di interessi anatocistici, nonché € 34.320,00 a titolo di sanzioni, e quindi complessivamente il totale dovuto a titolo di note di debito raggiunge la cifra di €
276.432,58.
In definitiva, con le specifiche operate dal c.t.u. le cui conclusioni, logiche e supportate sono da condividere all'esito delle rettifiche operate sulle osservazioni svolte dal c.t.p. ed escludendo per le ragioni evidenziate la fattura contestata emessa nei CP_3 Part confronti della circondariale di spettano alla le seguenti somme: € CP_24
117.718,35 a titolo di sorte capitale per fatture cedute, € 123.366,44 a titolo di interessi di mora su fatture cedute, ed € 25.695,86 a titolo di interessi anatocistici, per come computati, nonché € 13.080,00 per la somma complessiva A) di € 279.860,65, nonché € 190.110,24 quanto alle note di debito, € 52.003,34 per gli interessi anatocistici, ed € 34.320,00 a titolo di importo sanzioni per un totale dovuto su note di debito B) per € 276.432,58. La sommatoria degli addendi A e B per un totale complessivo di € 556.299,23 oltre successivi interessi dalla data indicata (11.11.2023) sino all'effettivo soddisfo.
Part Nessun'altra somma è dovuta dal Ministero di giustizia in favore di ai titoli indicati. Il delta – evidente – tra la somma pretesa in citazione e quella risultata dovuta all'esito della istruttoria (meno di un terzo) determina necessariamente conseguenze in termini di spese processuali, che vengono liquidate in favore di parte attrice ai sensi del
DM 55/2014 e successive modifiche colme in dispositivo in proporzione al decisum e non al petitum. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, di interesse assoluto per entrambe le parti, vengono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
67538/2021:
A) Riconosciuta la legittimità e l'efficacia delle cessioni di credito richiamate in citazione, accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e dichiara il diritto di pagina17 di 18 ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Controparte_1
(C.F.: ) a termini dei titoli evidenziati e lo condanna al
[...] P.IVA_2 pagamento della somma di € 556.299,23 oltre successivi interessi dalla data di consegna della bozza di relazione (11.11.2023) sino all'effettivo soddisfo.
B) Rigetta ogni altra domanda.
C) Visti gli artt. 91 e segg c.p.c. condanna parte convenuta Ministero di Giustizia al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 29.193,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A.
D) Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate con decreto del
29.01.2024, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Roma il 08/03/2025 Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nuova denominazione di -- Parte_1 Parte_2
– con sede in Milano Via Domenichino n. 5, in persona del suo procuratore P.IVA_1
Dr. , in virtù di procura autenticata dal notaio Parte_3 Persona_1 del 09.02.2021 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avvocato
[...]
BONALUME PAOLO, dall'avvocato Giovanni Gomez, dall'avvocato Giuseppe Cardona, dall'avocato Michele Del Bene ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta 84 presso il loro studio professionale
Attore
CONTRO
- – in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, ex lege domiciliata dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS
e domiciliato presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
oggetto: cessione di crediti;
pagamento somme.
CONCLUSIONI per parte attrice: Voglia il TRIBUNALE DI ROMA:
pagina1 di 18 IN VIA PRINCIPALE: anche previo rigetto delle domande ed eccezione sollevate dal accertare e dichiarare il diritto di al Controparte_1 Parte_1 pagamento e condannare il (C.F.: ) a pagare Controparte_1 P.IVA_2
a seguenti crediti: Parte_1
• € 1.307.273,43 quale sorte capitale ancora dovuta, di cui alla fattura indicata nell'estratto conto che si produce sub doc. 1, nel quale sono specificati: nominativo delle società fornitrici che hanno emesso le fatture e le hanno cedute a numero di Parte_1 fattura, data di emissione, data di scadenza, importo;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione pari ad € 2.320.419,26:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con le seguenti decorrenze:
− con riferimento alle fatture emesse da “Hera Comm” S.r.l., in forza di quanto previsto Part dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la predetta società e (doc. Part 6), interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo;
− con riferimento alle fatture emesse dalle altre società Part fornitrici gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione pari ad € 2.320.419,26 che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 13.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 334 fatture costituenti la sorte capitale di € 2.320.419,26;
• € 265.510,62 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
pagina2 di 18 • gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 40.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Controparte_1
(C.F.: ) e, per l'effetto, condannare il
[...] P.IVA_2 Controparte_1
(C.F.: ) al pagamento in favore di di ogni
[...] P.IVA_2 Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte capitale, • Parte_1 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e con le seguenti decorrenze: − con riferimento alle fatture emesse da “Hera
Comm” S.r.l., in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti Part Part sottoscritto tra la predetta società e (doc. 6), gli interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo;
− con riferimento alle fatture emesse dalle altre società fornitrici gli interessi sono Part dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale,
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
pagina3 di 18 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del (C.F.:
[...] Controparte_1
) e, per l'effetto, condannare il (C.F.: P.IVA_2 Controparte_1
al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse P.IVA_2 Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore dei singoli
Tribunali individuati ex art. 25 c.p.c. in base alla sede dell'istituto penitenziario che ha usufruito della fornitura alla quale si riferiscono i singoli crediti fatti valere dall'attrice; 2) dichiarare la nullità della citazione avversaria per violazione dell'art. 163, comma 3 numero 4 c.p.c., con le conseguenti statuizioni di rito;
3) dichiarare nulle/inammissibili le domande avversarie per inopponibilità della cessione al e Controparte_1 carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice e di legittimazione passiva in capo al convenuto;
4) rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in P_ diritto e comunque sprovviste di prova, nonché estinte per integrale pagamento o comunque avvenuta prescrizione, accertando e dichiarando altresì l'avvenuto pagamento di tutta o parte della sorte capitale e/o la non imputabilità del ritardo o del mancato pagamento di alcune fatture e che nessuna somma è dovuta a qualsivoglia titolo, attesa la violazione da parte della società cedente delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica di cu al DM 55 del 30.04.2013 e la piena conoscenza, da parte della società attrice del rifiuto espresso anche della oltretutto tardiva fattura inoltrata da;
5) CP_2 nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la debenza di somme a favore di Part
rideterminarne l'importo tenuto conto di tutto quanto esposto e stabilendo correttamente - anche e soprattutto con riferimento alle somme richieste a titolo di interessi di mora e anatocistici - decorrenze e scadenze, nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto altresì del comportamento complessivamente tenuto dalla parte attrice anche pagina4 di 18 ai sensi dell'art. 1375 c.c., 6) il tutto con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c anche per la violazione dell'art. 88 c.p.c
FATTO E PROCESSO
Part La (d'ora innanzi anche “ ) – nella qualità di Parte_2 cessionaria del credito vantato dalle cedenti in ragione della somministrazione di energia in favore di case circondariali varie – ha convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentirne accertare e dichiarare l'inadempimento rispetto al pagamento, in favore di parte attrice delle fatture emesse dalle società “Hera Comm” S.r.l., “ CP_3
“ACQUEDOTTO” S.r.l., “ “ “
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
“ “ “ “ “
[...] Controparte_7 CP_8 Pt_1 Controparte_9 [...]
“ P_0 Controparte_11 P_2 Controparte_13 Pt_1
“ “ “ “ P_4 Pt_1 Controparte_15 Controparte_16 P_7
“ e “ , ed ottenere, quindi, la condanna
[...] Controparte_18 Controparte_19 del Ministero al pagamento della somma di: i) € 2.320.419,26 per sorte capitale relativa alle fatture di cui all'elenco prodotto;
ii) interessi moratori pari ad € 164.521,94 alla data del
4.11.2020; iii) € 13.360,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. lgs n. 231/02 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato pe ciascuna delle 334 fatture costituenti la somma capitale assunta da parte attrice;
iv) € 365.510,62 a titolo di ulteriori interessi di mora;
v) interessi anatocistici dalla data di notifica dell'atto introduttivo;
vi) € 40.650 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. lgs. n.231/02 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 1014 fatture il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora.
La causa, inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Milano, veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Roma a seguito dell'adesione della difesa di parte attrice, all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avvocatura dello stato di Milano.
Si costituiva dinanzi a questo Tribunale l'avvocatura generale dello Stato in favore del e concludeva come in epigrafe. Eccepiva, in particolar modo, Controparte_1
l'incompetenza per territorio della domanda proposta (dopo avere proposto l'eccezione cui, in quella sede, cui aderiva ) ritenendo che la proposizione Parte_2 dell'eccezione in quella sede non la vincolasse.
Ed in effetti, nel caso di specie, trattavasi di crediti relativi alle forniture di diverse case circondariali che nulla avevano a che vedere con la Corte di Appello di Roma;
e quindi, facendo leva sul criterio del luogo di conclusione del contratto, la competenza avrebbe dovuto esser individuata nel Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di
Appello in cui aveva sede la Casa circondariale rifornita. Evidenziava inoltre che, allorché si fosse fatta questione di obbligazioni pecuniarie gravanti sulla amministrazione statale in applicazione della disciplina di contabilità di stato ( art. 54 RD 2440/1923 e 287 e 407 RD
827/1924) il luogo di adempimento doveva esser individuato in quello in cui si trova il servizio di tesoreria o di Cassa dell'ente debitore. Il riferimento all'istituto incaricato del servizio di tesoreria appariva chiaro nell'individuare l'istituto del luogo ove ha pagina5 di 18 sede/risiede il debitore incaricato di eseguire l'ordinativo di pagamento. Era al momento dell'ordinativo che la PA si libera dell'obbligazione realizzandosi, in tali circostanze di tempo e luogo, l'adempimento. E quindi, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 25 c.p.c. delle regole di contabilità e della sede della cessionaria il foro competente non doveva esser individuato in Roma, ma nel Tribunale del distretto di Corte di Appello in cui ha sede l'istituto penitenziario rifornito, o se del caso del luogo di Part pagamento, ai sensi della richiamata disciplina che, considerandosi la sede della doveva individuarsi in Milano.
Eccepiva inoltre la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, e per violazione dell'articolo 163 comma 3 n. 4 c.p.c.: dall'atto introduttivo non si comprendeva quali fossero i contratti di fornitura che avevano dato luogo ai crediti per i quali si agiva in giudizio.
Veniva eccepita - variamente - sia la nullità/inammissibilità dell'azione e delle pretese avversarie per mancata/errata indicazione delle parti, il difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, (mancata prova della cessione del credito) Part l'invalidità e inopponibilità della cessione, il difetto di legittimazione attiva di banca il difetto di legittimazione passiva del ministero convenuto ( ed alla via così n.d.r.). Veniva, in particolar modo, evidenziata la mancata dimostrazione da parte dell'attrice della prova del rispetto delle formalità che consentono la cessione dei contratti della PA e quindi il Part difetto di legittimazione attiva della
In ordine al difetto di titolarità passiva veniva ribadita l'estraneità del dai P_ rapporti di fornitura da cui scaturiscono i presunti crediti vantati da controparte, con inammissibilità della pretesa di azionare il credito maturato da amministrazioni periferiche nei confronti dell'amministrazione centrale: infatti, i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) sono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia (art. 8 D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84) ed i loro responsabili hanno la capacità di stipulare contratti, impegnare l'amministrazione periferica, resistere in giudizio, con individuazione della corrispondente legittimazione, come ritenuto dalla stessa Corte di Appello di Milano, in un precedente che veniva citato.
In ogni caso, nel merito, veniva ritenuta l'infondatezza delle pretese di controparte;
si sollevava eccezione di pagamento, e – ad ogni buon conto – la violazione del DM
55/2013 in termini di fatturazione elettronica, (l. 244/2007, art. 1, cc. 209-214) con conseguente non imputabilità dell'eventuale mancato pagamento/ritardo e la non spettanza, consequenziale, di alcun importo a titolo di interesse moratorio/anatocistico.
Veniva sollevata l'eccezione di inidoneità della documentazione prodotta dall'attrice a dimostrare la fondatezza della domanda, non avendo fornito prova del titolo negoziale, delle fatture cedute e azionate.
pagina6 di 18 Per non farsi mancare nulla, venivano contestati tutti i crediti vantati dall'attrice assieme alle censure di inadempimento ex adverso dedotte, rilevando come molte delle fatture emesse dalle società fornitrici erano state pagate ancor prima delle singole ed imprecisate cessioni, a prescindere dalla loro contestata opponibilità alle stesse amministrazioni centrali o periferiche.
Sollevava inoltre contestazione ed analisi dei singoli crediti vantati in giudizio e precisamente: fatture ex Scuola di Controparte_20 P.IVA_ Formazione cod. deb. ; Casa circondariale di Casa Circondariale CP_21 [...]
Casa Casa Circondariale di CP_22 Controparte_23
Casa Circondariale di Pescara;
Casa Circondariale di Bergamo;
Casa CP_24
Circondariale di , Casa Circondariale di Como;
Casa Circondariale di CP_25 CP_26
e ; Casa Circondariale di Novara, Casa Circondariale di Vercelli, Casa
[...] CP_27
Circondariale di Asti, Casa Circondariale di;
; Casa CP_28 Controparte_29 circondariale di Rimini;
Casa circondariale di Fossombrone;
Casa Circondariale di
Bologna; Casa Circondariale di;
Casa Circondariale di Potenza;
Casa CP_30
Circondariale di Siena;
Casa Circondariale di Livorno, Casa Circondariale di Massa
Marittima; Casa Circondariale di Pisa;
Casa Circondariale di Firenze Sollicciano;
Ufficio
ex Casa circondariale di Empoli;
Casa Circondariale di Caltanissetta;
Casa CP_31
Circondariale di , Casa Circondariale di Teramo;
Casa Circondariale di CP_32
; Casa Circondariale di Civitavecchia;
ex Scuola di Formazione di Monastir CP_33
Cagliari; Casa Circondariale di Viterbo;
Casa Circondariale di Casa CP_34
Circondariale di Asti;
Casa Circondariale di Perugia;
Casa Circondariale di;
Scuola CP_26 formazione ed aggiornamento Portici. Relativamente alle pretese creditorie di tali organismi periferici venivano sollevate contestazioni inferenti il pagamento, la pretesa creditoria, l'emissione di note di credito e quant'altro che portavano, a tutto concedere, ad una pretesa creditoria di diversa misura.
Venivano sollevate altri rilievi in ordine a fatture e note di debito in ordine sparso, cui si richiamano le considerazioni di cui alle pagine 47, e 48 dell'atto introduttivo;
l'illegittima emissione di altre fatture a seguito di avvenuto pagamento (pagina 49 e 50); fatture e note di debito non rinvenute negli applicativi informatici per la gestione dei pagamenti dell'Amministrazione (PCC e SICOGE); fatture illegittime per irregolare emissione e certificazione (pagg. 51 e 52); e) Fatture illegittime per irregolare o inefficace notifica degli atti di cessione;
l'illegittima emissione di note di debito per erroneo conteggio di interessi;
ulteriori note di debito erroneamente determinate (pag. 53).
Veniva in ultima analisi contestata ed elevata all'indice la violazione della buona fede processuale, e quindi l'abuso del processo e poi la richiesta di condanna ex art 96 commi I e III c.p.c.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di memorie ex art Part 183 comma VI c.p.c. in cui la difesa di contestava le eccezioni sollevate da controparte, con provvedimento del 23.12.2022, veniva disposta consulenza tecnica di pagina7 di 18 ufficio nel quesito meglio articolato. Assunto l'incarico dal c.t.u. Dr. con Persona_2 ordinanza del 20.04.2023 veniva disposta la richiesta sospensione del giudizio ex art 296
c.p.c. per mesi tre, scaduti i quali, rigettata istanza di nuovo rinvio, veniva dato mandato al c.t.u di proseguire in automatico all'espletamento dell'incarico peritale, ed all'esito del deposito dell'elaborato peritale e dei suoi allegati all'udienza del 5.3.2024 veniva ritenuta la causa matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali la causa veniva trattenuta a sentenza per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice dev'essere ritenuta fondata ed accolta nei ridotti termini di cui in parte motiva.
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni sollevate dalla difesa della parte convenuta, questo Tribunale ritiene non sia corretto sostenere che l'eccezione sollevata dinanzi al foro Ambrosiano non vincoli l'amministrazione che l'ha eccepita: l'unitarietà dell'organismo istituzionale di difesa dell'amministrazione, al di là delle articolazioni territoriali, impone di ritenere che, una volta eccepita dinanzi al Foro Ambrosiano,
l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma da parte della difesa dello stato, eccezione cui aderiva la difesa di parte attrice, la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale di cui all'adesione divenga irretrattabile e radicalizzi la competenza in tal modo concordata. Peraltro, in una situazione di esposizione debitoria dell'amministrazione, non si ritiene massimamente producente l'insistenza nei termini evidenziati, per motivi talmente ovvi da non necessitare di specificazioni ulteriori.
In ordine alla sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione, prescindendo dall'evidenza che sia la pretesa che la ragione del domandare siano perfettamente chiari, anche se disputabili, l'esame delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte attrice rendono evidente che la parte attrice abbia, come lo scrivente, compreso perfettamente petitum e causa petendi dell'azione proposta.
Ed infatti, riservando al merito il riconoscimento del c.d. quantum, a sostegno delle Part domande formulate con il presente giudizio, ha prodotto: gli atti di cessione delle fatture costituenti la sorta capitale (allegato 6), le fatture e la documentazione contrattuale
(rif. All. 4), gli atti di cessione delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato l'emissione delle Note Debito (all. n. 7) note debito (all. n. 3) e le fatture sottostanti le note
Debito e la relativa documentazione contrattuale (all. n. 5).
In particolar modo, occorre considerare che – per quanto attiene ai crediti azionati a titolo di sorte capitale – il riferimento emerge dalle fatture emesse dalle società cedenti sopra richiamate a fronte delle forniture erogate in favore del convenuto. Ed in P_ relazione a tali crediti da prestazione di energia fornita in regime di libero mercato, è stata prodotta documentazione contrattuale sottoscritta dal , in ragione della quale è P_
pagina8 di 18 stata poi erogata la fornitura. Si consideri che nelle varie fatture e bollette, vengono individuati i POD di riferimento, che costituiscono il luogo in cui il gas viene consegnato al destinatario richiedente, e sono identificati da un codice alfanumerico nazionale insuscettibile di generare equivoci circa il destinatario della prestazione, nonché emerge dalle stesse, sia il periodo di riferimento delle forniture, che la quantità di energia/gas/acqua fornita, etc.
Con riferimento alla nullità del credito portato dalle note di debito, esso si riferisce agli interessi moratori maturati in ragione della tardività del pagamento, – interessi maturati in relazione a crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale – e lo stesso si ricostruisce nel dettaglio allegato in cui vengono indicati i) il nominativo delle società che avevano emesso le fatture per sorte capitale, fatture il cui tardivo pagamento ha generato Part gli interessi di mora di cui alla Nota Debito) e le avevano cedute a (colonna Part
“cedente”); ii) le fatture emesse, da esse cedute a e tardivamente pagate dal P_
(fatture appunto il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note
Debito), iii) la data di emissione e quella di scadenza di tali fatture (data di scadenza la quale costituisce la data di inizio della decorrenza degli interessi: colonna “Dt, Scadenza” e
“Dt. Inizio”), iv) la data di pagamento di tali fatture da parte del (quale data di P_ interruzione del calcolo degli interessi: colonna “Dt. Valuta” e “Dt. Fine”); v) il numero di giorni - 6 - di ritardo nel pagamento (colonna “GG”); vi) l'importo maturato.
In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dal in ragione della P_ inopponibilità ad esso delle fatture portanti i crediti da sorte capitale e note di debito, deve al contrario rilevarsi la ricorrenza delle condizioni dell'opponibilità della cessione in ragione della previsione di cui all'articolo 1 Legge 52/1991 posto che le società fornitrici, Part Part che hanno ceduto i crediti a svolgono attività di impresa, e che i crediti ceduti a traggono da contratti stipulati dalle predette società (con controparte) nell'esercizio della Part propria attività di impresa, ed infine che la cessionaria è una Banca/intermediario.
Tale previsione, determina come conseguenza l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 70 comma 3^ RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n.
2248, che, ai fini dell'opponibilità della cessione, e che richiedono - sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – l'adesione della P.A. alla cessione, sia dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/06 (sostituito dall'art. 106 comma 13^ D. Lgs. n. 50/16) che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiedono – sempre sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – che la P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica.
Non ha dato, l'amministrazione prova – in ogni caso - del rifiuto della cessione nel termine dei 45 giorni.
In ordine al mancato pervenimento delle fatture sul sistema di interscambio,
l'irregolarità procedimentale ai sensi della disciplina normativa di riferimento, non incide sulla debenza del credito, allorché – come nella fattispecie – con la notifica della cessione e pagina9 di 18 con le intimazioni di pagamento inevase, la parte debitrice abbia avuto contezza della posta creditoria vantata dalla cessionaria.
Part In ordine all'eccepito difetto di forma della cessione, in buona sostanza, ha notificato la citazione e la stessa costituisce un atto idoneo a comunicare la mutata titolarità dei crediti: la notificazione della cessione, ai sensi dell'articolo 1264 c.c. è un atto a forma libera che non si identifica in quello disciplinato dal codice di rito, ai sensi dell'ordinamento processuale e che può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
Il ha eccepito la contestazione di altra parte delle fatture in quanto errate P_ nell'importo, e per altri versi ha eccepito l'avvenuto pagamento di esse prima della notifica dell'atto introduttivo. Le contestazioni hanno quindi indotto il giudice a disporre una consulenza tecnica di carattere contabile, nominando allo scopo indicato c.t.u. il dr.
che all'esito della nomina ha accettato l'incarico e lo ha svolto nei termini. Persona_2
Al consulente è stato posto il seguente quesito: valutati i documenti prodotti a sostegno del credito e la documentazione prodotta dalla convenuta a sostegno delle varie eccezioni di inesistenza totale o parziale del credito/ ovvero estinzione (per pagamento o altra causa) dall'avvocatura formulate, proceda alla quantificazione del credito legittimamente vantato dalla cessionaria a titolo di sorte, computandovi gli interessi di mora ed accessori, anche anatocistici e sanzionatori (art 6
D.lgs 213/2002) come pretesi nell'articolazione di cui alla domanda proposta in via subordinata.
Prima di accedere al meccanismo di computo del credito per come ricostruito dal c.t.u. occorre esaminare la principale delle questioni emerse nel corso del giudizio, ovvero la ricomprensione, all'interno della pretesa, della pretesa vantata da CP_35 relativa alla fattura n. 0000674065 del 18/12/2019 di Euro 991.495,47, nei confronti della
Casa Circondariale di La questione della fattura emessa nei confronti CP_24 dell'Istituto è peculiare in quanto la difesa della convenuta ha dato conto dell'anomalia rappresentata dal fatto che – in occasione di una verifica tecnica effettuata da CP_35
5 nel mese di giugno 2019 –il gestore riscontrava la presenza di due misuratori idrici, di cui solo uno censito e individuato in contratto e fatture ed un altro non censito nei sistemi telematici dell'azienda: tale situazione induceva il gestore idrico a svolgere una verifica tecnico commerciale che evidenziava un consumo diverso da quello inizialmente fatturato, liquidato e pagato regolarmente. E solo in esito a tale verifica la società chiedeva il pagamento di € 991.492,82 all'esito di un ricalcolo degli importi attraverso un monitoraggio dei consumi registrati dal contatore non censito, che non era stato assoggettato a regolamentazione contrattuale. Tale anomalia induceva, chiaramente, la direzione a sospendere i pagamenti, posto che tale condotta, al di fuori della regolamentazione contrattuale non legittima, nell'obbligo del rispetto dei requisiti di forma del contratto di somministrazione con soggetto pubblico, la società erogante CP_3
a pretendere i pagamenti aggiuntivi originati dal ricalcolo.
pagina10 di 18 In ordine alla contestazione circa il difetto di prova del pagamento per il tramite dell'emissione del mandato di pagamento, la difesa di parte attrice confonde il mandato di pagamento emesso dal privato dal mandato di pagamento emesso dalla PA ai sensi e per gli effetti di cui al RD 827/1924: questo è un documento contabile ufficiale che rappresenta l'ordine di pagamento di una somma di denaro in favore di un creditore;
la prova dell'emissione del mandato di pagamento può esser in ogni modo ed una volta ottenuta l'individuazione dello stesso, che – come noto – necessita di registrazione contabile, esso diviene ufficiale ed ai sensi della normativa richiamata, ed il credito diviene esigibile. La sfinente eccezione, defatigatoria, a fronte di mandati di pagamento debitamente registrati emessi dalla PA, secondo cui l'amministrazione non avrebbe dato dimostrazione del pagamento, oltre a rasentare la condotta di cui all'artico 88 c.p.c. opera confusione tra l'emissione del mandato di pagamento ad Istituto di credito da parte del privato ed il mandato di pagamento spiccato su conto della Tesoreria emesso dalla PA con registrazione contabile ed individuazione del capitolo di bilancio. A fronte dell'emissione dello stesso, sarebbe stato onere del cessionario dimostrare che il pagamento non sia poi avvenuto, ovvero sia avvenuto dopo la notifica della cessione.
A fronte della contestazione svolta sul punto, in ragione dell'opponibilità al cessionario delle eccezioni opponibili al cedente, nulla ha dedotto in contrario avviso la Part
pur essendone onerata, in ragione del sistema e meccanismo di opponibilità al cessionario delle eccezioni opponibili al cedente di cui all'articolo 1260 e segg. c.c. Peraltro, il tentativo di recupero in ultima istanza, originato dalla fornitura, da parte del consulente di parte al c.t.u. delle note ATO 5 del 03.12.2019 e 29.01.2021, afferendo a CP_3 documenti, come evidenziato dal c.t.u. non presenti in atti, non legittima la considerazione probatoria degli stessi agli effetti del presente giudizio e comporta come conseguenza l'impossibilità di riconoscere la sussistenza della relativa posta debitoria.
Part In relazione ai risultati dei conteggi, riportati dal CTP di parte Dott. a Per_3 pag. 1 e 2 delle note critiche, con riguardo alla sorte capitale dovuta delle fatture cedute, correggendo gli originari importi, il c.t.u. dr. ha fornito risposta, ed in Persona_2 particolar modo per comodità di lettura dell'interprete, si riportano integralmente:
la fattura emessa dal cedente Acea Ato 2 per la Casa Circ. di Rebibbia, del
29/08/2019 n. 2000090159 per complessivi €96.124,95, contrariamente a quanto indicato dal
CTP risulta totalmente pagata;
con esattezza in atti sono presenti i due bonifici per il relativo pagamento, il primo del 24/09/19 per €45.467,51, ed il secondo del 23/10/2019 che comprende anche altre fatture per un totale di €56.404,41 (vedere fasc. telematico del
18/03/2022 - Cartella E Case Circ.li - Rebibbia nuovo complesso – pagg. 37 e 39 del file 25-
c.c. Rebibbia Nuovo Complesso).
Le due fatture emesse da per il CP_3 P_4 Controparte_1 [...]
o, rispettivamente del 26/02/2020 per €2.504,41 (n.2000013370) e del Parte_4
28/01/2020 per €2.761,43 (n.2000005868), vengono indicate interamente pagate all'Istituto di Credito Banca , con decreto di impegno con spesa contemporanea, Parte_2
pagina11 di 18 prot. n.0373399.U del 22.10.2020, registrato al n. Sicoge 10161 del 05.11.2020 ed estinzione il
23.11.2020, n. CRO 40945340901, per l'importo totale di €5.265,84 con indicazione delle rettifiche ed inclusione del calcolo degli interessi sulle sole note di credito su cui il C.T.P. ha eseguito il conteggio, (la N. di Credito n. 2000089801 del 28/08/2019 per - €219,38, per la
N. di Credito n. 2000043316 del 09/05/2019 per - €145,26 e per la N. di Credito n.
2000029693 del 09/04/2019 per - €0,35).
Per quanto riguarda il cedente il c.t.u. ha considerato eseguiti i Controparte_16 pagamenti delle fatture entro la scadenza dei documenti, come dichiarato dal c.t.p e consequenziale rettifica della sorte capitale in €25.283,61.
In relazione al cedente Eni Gas e Luce Spa la fattura n. P180021008 del 27/09/2018 per €214,29 viene indicata pagata con il bonifico (n. CRO 64717347008 del 27/02/2019); così come la fattura n. P11900001811 del 12/02/2019 per €2.793,95 risulta indicata parzialmente pagata per €251,75 con bonifico del 20/02/2023 (n. CRO 64731127311), dal funzionario delegato competente della Corte di Appello di Potenza, non avendo avuto notifica Part dell'atto di cessione alla
La fattura n. P190000069 del 14/01/2019 per €1.780,36, emessa nei confronti della
Casa di Circ. di Civ. – Nuovo Complesso, risulta saldata in quanto liquidata per €215,43, con il titolo 133 Cap. 1762 – 1 OA 31 del 19/04/2019 e compensata in parte dalla Nota di Cr.
n. P190000026, del 14/01/2019, di €1.571,69 e (v. fasc. tel. 18.3.22 - A Case Circ. - Civ. – Nota
2).
La fattura n. P196002367 dell'08/03/2019 emessa nei confronti della Casa Circ. di
[...]
, è di €65.381,17 e non di €41.436,75; inoltre risulta interamente pagata mediante CP_28 compensazione con le seguenti Note di credito (v. fasc. telem. dell'Avv. Gen. Stato del
18/03/22, file A documenti relativi a Case Circ.li – 4 c.c. la spezia – pag. 3 del file all. 14 la spezia, e pag. 2 del file c.c. la spezia) come da griglia depositata in relazione.
Con riferimento alla fattura n. E176003055 del 31/01/2017 emessa nei confronti della
Casa Circ. per €6.956,09, il c.t.u - aderendo alle eccezioni del CP_20 CP_34
c.t.p. -- riconosce come non vi sia prova del pagamento di € 6.597,39 e quindi procede alla rettifica dell'importo pagato in €6.824,47.
Quindi, la sorte capitale delle fatture cedute emesse da Eni Gas e Luce Spa, diventa pari ad €5.366,26 ( vedi allegato) con la variazione dei relativi interessi moratori e anatocistici.
Con riferimento al cedente Exitone Spa il CTU riconosce la rettifica riguardante la fattura n. 2489 del 24/05/2018, emessa nei confronti della Corte di Appello di Milano, per
€2.110,39, la quale risulta interamene pagata. Quindi, la sorte capitale delle fatture cedute emesse da Exitone Spa, diventa pari ad €9.827,52 (vedi i conteggi in All. Repliche 10 che sostituisce l'All. E/12), con la variazione dei relativi interessi.
pagina12 di 18 Con riferimento al cedente Estra Energia il consulente di ufficio include il calcolo degli interessi moratori sulla nota di credito n. 1901369988 del 21/06/2018 di €92,28, come indicato dal CTP (v. All. Repliche 11 che sostituisce l'All. E/13).
In merito al cedente la fattura n. 58 dell'08/01/2018 emessa nei confronti del CP_6
Ministero della Giustizia – Scuola di Formaz. e Agg. del Corpo di Polizia, per €2.598,72, risulta totalmente pagata con bonifico (CRO n. 64642898406) del 16/04/2018 (v. Pag.25 del file 5 Nota Min Giustizia del fasc. telem. Avv. Gen dello Stato del 05/07/2022).
Vengono inoltre inclusi i conteggi degli interessi sulla Nota di credito n. 43 dell'08/01/2019 di - €13.120,96, come eseguito dal CTP. Il c.t.u e conferma l'importo residuo della sorte capitale delle fatture cedute emesse da , per un totale di €45.694,15 (v. CP_6
All. Repliche 15 in sostituzione dell'All. E/17).
In merito al cedente Rina Service Spa, la fattura n. 18NA-000904, emessa nei confronti della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, per
€687,50, viene considerata pagata, sulla base delle indicazioni fornite dal CTP Dott.
, ove nell'Allegato A1 rileva il pagamento ricevuto. Per_3
Quindi, il CTU aggiorna l'importo residuo della sorte capitale delle fatture cedute emesse da Rina Service Spa, per un totale di €701,50 (conteggi in All. Repliche 9 che sostituisce l'All. E/11), con la variazione dei relativi interessi.
Per il cedente Soluzione Ufficio Srl, la posizione delle due fatture è stata azzerata, in quanto dagli atti è risultato che la fornitura oggetto di tali fatture (Televisioni) non era corretta, in quanto non idonea all'utenza destinata secondo le indicazioni specificate nel bando di gara (v. fascicolo telematico: Avv. Gen dello Stato del 18/03/2022 – Cartella C
“documenti relativi a case circondariali” – Cartella n. 12 c.r. Fossombrone ed anche
Cartella B “Doc.ti depositati c/o il Trib. di Milano” – prap Bologna). In dettaglio, le due fatture sono: la ft. del 28/02/2018 n. 2087, emessa nei confronti di Controparte_36 di €4.620,00 e la ft. del 16/04/2018 n. 3977, emessa nei confronti di
[...] [...] di €1.120,00. A dimostrazione di questa situazione, ovvero la Controparte_36 mancata idoneità della fornitura per la popolazione detenuta, si evidenzia come in atti vi siano diversi documenti e comunicazioni, (esattamente nel fascicolo telematico dell'Avv.
Generale dello Stato del 18/03/2022 – File C “Documenti relativi a Case Circondariali” –
Cartella n. 12 c.r. Fossombrone) che danno conto di quanto rilevato: nelle stesse si rappresenta la necessità che i televisori forniti dalla ditta avrebbero dovuto rispettare le specifiche tecniche previste per l'utilizzo della popolazione detenuta così come specificato e richiesto dal bando di gara …”. - L'Allegato n.11 presente in atti: contiene l'e-mail del
05/03/2018 del Responsabile di con la quale si CP_37 Parte_5 comunicava di non procedere alla consegna dei TVC, in quanto il materiale ordinato non corrisponde a quello in consegna. Inoltre, come emerge dalla bolla vendita del 16/02/2018 di esprinet, indicante i soggetti Soluzione Ufficio S.r.l. e , si Controparte_36 evidenzia che “il materiale viene respinto in quanto non conforme a quello ordinato sul NEPA”. –
pagina13 di 18 L'incompatibilità emerge anche dall'allegato 17, con cui si rileva la situazione di incompatibilità dei nuovi televisori, con la necessità di richiedere la sostituzione. – e nella pec del 03.05.2018 si comunica come le due fatture aperte devono essere rifiutate in quanto il materiale consegnato non è conforme all'ordine fatto sul Mepa. La contestazione circa la debitoria sul punto, eccepita al cessionario, non ha trovato diversa dimostrazione da parte Part di e quindi dev'esser considerata fondata ed i crediti relativi devono esser scomputati,
e correttamente il consulente tecnico di ufficio ha proceduto all'esclusione dal computo delle due fatture del cedente “Soluzione Ufficio” in questione.
Sulla base delle pretese rilevate nella domanda proposta in via subordinata come indicato sia nell'atto di citazione, notificato il 05/11/2020, che nella prima memoria del
18/07/2022, il c.t.u ha calcolato: - gli interessi di mora sia sulle fatture non pagate, dal giorno successivo alla scadenza, che su quelle pagate oltre la scadenza delle stesse, sulla base delle aliquote di cui al D. Lgs. n.231/02, come novellato dal D. Lgs.n. 192/12, indicate a pag. 10 della relazione inviata alle Parti, il tutto fino al 10/11/2023 (data di invio della bozza di CTU alle Parti); salvo per il cedente Hera Comm, i cui interessi moratori sulle fatture scadute decorrono dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del relativo contratto di cessione, sino al saldo.
Tali interessi sulle fatture cedute, sono stati corretti sulla base delle variazioni illustrate calcolandoli sia alla data del 10/11/2023 (ossia data di invio della bozza di CTU alle Parti) che alla data del 08.12.2023 (data presa come riferimento dei conteggi finali dal
CTP di Parte attrice), come dimostrato negli Allegati Repliche 19 e 20, ove vengono indicati i risultati complessivi sia degli interessi moratori che degli interessi anatocistici fino al 10/11/23 (si richiamano i conteggi specifici negli Allegati Repliche da 1/a a 18, mentre gli interessi anatocistici nell'All. Repliche 21); mentre negli Allegati Repliche 23 e
24, vengono indicati i risultati degli interessi complessivi fino all'08/12/2023.
Gli interessi anatocistici, quantificati sugli interessi di mora maturati per ogni fattura ceduta con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione: 05/11/2020, sono stati rettificati con le presenti repliche, considerando sia la data della notifica della citazione come unica data di decorrenza degli stessi, sia le disposizioni dell'art. 1283 c.c., ovvero a condizione che riguardino interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica della citazione risultino scaduti da oltre sei mesi, ( si veda l'allegato repliche 21 fino al 10/11/2023 e nell'Allegato Repliche 25 fino all'08/12/2023), sulla base delle aliquote riportate a pag. 10 della relazione, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
All'esito delle rettifiche indicate relativamente alle sole fatture cedute, originano i risultati finali, con gli interessi calcolati fino alla data del 10/11/2023, ossia data di invio della bozza di CTU alle Parti: € 279.860,65 (di cui € 117.718,35 di sorte capitale;
€ 123.366,44
a titolo di interessi di mora su fatt. cedute;
€ 25.695,86 a titolo di interessi anatocistici ed €
13.080,00, a titolo di sanzioni).
pagina14 di 18 Relativamente alle Note di Debito, il CTP di parte attrice, nelle sue note presenta dei conteggi, con una quantificazione pari ad €229.581,63, oltre interessi anatocistici sulle note di debito per € 65.270,34 (come specificato negli ALL. A3 e A5 del CTP) e rimborso forfettario ex art 6 Legge citata per € 40.560,00; a fronte di tali calcoli, lo scrivente CTU ha risposto rettificando in parte quanto computato in sede di prima bozza. (v. Allegato
Repliche 22 per i conteggi fino al 10/11/2023 in sostituzione dell'Allegato “D”; l'Allegato
Repliche 26 per i conteggi fino all'08/12/2023), ovvero:
la Nota di debito del 24/01/2020 n. 90002076 per € 2.757,38, che il CTP di parte attrice considera da pagare, in realtà dai documenti in atti si rileva come non sia dovuta in quanto già pagata a in data 25/07/2016 (v. cartella in atti – AVV. GEN. dello Pt_1
STATO 05 07 2022 - Giustizia-D.A.G. 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati CP_38 pag 51-52).
La Nota di debito del 20/07/2020 n. 90009099 per €484,02 risulta rifiutata in quanto presenta un errato calcolo degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello STATO 05 07
2022 - 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati pag 50). Controparte_39
La Nota di debito del 21/10/2019 n. 90016617 per €1.185,25, risulta contenere un errato calcolo degli interessi, in quanto la data di estinzione considerata è diversa da quella indicata in fattura, quindi non risulta dovuta (v. Fascicolo telem. Avv. Gen. dello
Stato del 17/02/2023, Nota Di Rimini del 05/11/2019 - Nota 1 pag.4 e ss.). Parte_6
La Nota di debito del 22/07/2019 n. 90012350, per €3.379,00, non risulta da pagare in quanto tutte le fatture sottostanti sono state pagate ad , con un ordinativo CP_40 secondario n.11 del 19/04/2018 ed estinte in data 23/04/18 cro 64644221011 (v. nota 5 del fasc.tel. 05/07/22- all.3 e fasc. telem. del 17/02/2023 nota n.4).
La Nota di debito del 21/10/2019 n. 90016619, per €568,17, risulta contenere un errato calcolo degli interessi, quindi non risulta dovuta (v. Cartella in atti - AVV GEN dello STATO 05 07 2022 - D.A.G. 21.03.22 prot. 62679-185271 con Controparte_41 allegati pag 58).
La Nota di debito del 23/01/2020 n. 90001322, per €748,27, risulta pagata il
20/09/2019 ad Heracom - n. cro 64775441004 (v. Cartella in atti dello STATO 05 CP_42
07 2022 - 21.03.22 prot. 62679185271 con allegati pag 58). Controparte_39
La Nota di debito del 20/04/2020 n. 90005505, per €3.140,51, risulta rifiutata in quanto la fattura risulta pagata ad Heracom in data 12/12/2019 – n. cro 64816206505 (v.
Cartella in atti - AVV GEN dello STATO 05 07 2022 – 6 Nota Min. G. - D.A.G. 21.03.22 prot.
62679-185271 con allegati pag 58-59).
La Nota di debito del 20/07/2020 n. 90009418, per €1.674,85 (riemessa in data CP_ 21/09/2021), non risulta dovuta in quanto il pagamento della fattura di n.
011840186876 del 15/10/2018 è stato effettuato in data 08/11/2019 – n. cro 64794809010 (v.
pagina15 di 18 Cartella in atti GEN dello STATO 05 07 2022 - - D.A.G. 21.03.22 CP_42 Controparte_43 prot. 62679-185271 con allegati pag 59).
La Nota di debito del 22/07/2019 n. 90012425, per €703,84, non risulta dovuta in quanto relativa ad interessi di mora su fattura di n. 52016000003237 del CP_3
21/08/2015, non riconosciuta per mancanza di CIG (v. Cartella in atti -AVV GEN dello
STATO 18 03 2022 - C-DOCUMENTI Pag. 12 di 23
La Nota di debito del 22/07/2019 n. 90013352, per €5.913,11, non risulta dovuta in quanto contenente un errato conteggio degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati Controparte_39 pag 49).
La Nota di debito del 20/04/2020 n. 90005779, per €1.532,10, non risulta dovuta in quanto contenente un errato conteggio degli interessi – infatti le fatture sottostanti risultano pagate il 16/12/2019 e non il 31/12/2019 (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - Giustizia D.A.G. 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati CP_38 pag 50).
La Nota di debito del 22/07/2019 n. 90013373, per €1.335,24, è stata rifiutata in quanto contenente un errato conteggio degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - 11.03.22 prot. 96795-161294 con allegati A Controparte_44
PAG. 21).
La Nota di debito del 20/04/2020 n. 90005821, per €831,97, risulta annullata in quanto contenente un errore nel calcolo degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati Controparte_39 pag 61).
La Nota di debito del 23/01/2020 n. 90001670, per €3.953,36, non risulta dovuta in quanto è stata pagata in data 31/07/2020 (v. Cartella in atti - Fasc. telematico del
16/02/2023).
La Nota di debito n. 90005663 del 20/04/2020, per €2.196,98, risulta già pagata in data 31/07/2020 (v. Cartella in atti - Fasc. telemat. del 16/02/2023).
La Nota di debito n. 90002221 del 24/01/2020, per €5.564,01, non risulta dovuta in quanto contiene un errore nel calcolo degli interessi (v. Cartella in atti - AVV GEN dello
STATO 05 07 2022 - 21.03.22 prot. 62679-185271 con allegati Controparte_39 pag 55).
La Nota di debito n. 90002232 del 24/01/2020, per €1.521,87, risulta rifiutata in quanto la fattura sottostante n. 3708 con data emissione 30/07/2015 e non 02/07/2019, risulta pagata con n. cro 64447343003 in data 01/12/2015; mentre la fattura n. CP_45
293 è stata liquidata dopo 570 giorni e non dopo 843 giorni, come evidenziato nell'e-mail pagina16 di 18 del 16/06/2020 (v. fascicolo telem. del 05/07/2022, a pag.1 Nota Min Giustizia-DAP 11.03.22 prot. 96795 161294 con allegati DA PAG 53).
La Nota di debito n. 90005352 del 20/04/2020, per €2.032,86, risulta pagata il
22/06/2020, (v. fascicolo in atti del 20/02/2023).
Quindi, in merito al calcolo delle Note di debito con gli interessi anatocistici dovuti, il CTU ha proceduto alla correzione con i nuovi conteggi presenti nell'All. Repliche 22 (in sostituzione dell'Allegato “D”), nel rispetto dell'art. 1283 del c.c.; ovvero applicando gli interessi anatocistici solo sulle Note di debito, contenenti gli interessi di mora, che alla data della notifica della citazione risultino scaduti da oltre sei mesi. Con i seguenti risultati come dimostrato nell'Allegato Repliche 22, con gli interessi anatocistici calcolati sulla quota delle note di debito, fino alla data del 10/11/2023, ossia la data di invio della bozza di
CTU alle Parti: a titolo di sorte spetta all'attrice la somma di € 190.110,24 oltre 52.002,34 a titolo di interessi anatocistici, nonché € 34.320,00 a titolo di sanzioni, e quindi complessivamente il totale dovuto a titolo di note di debito raggiunge la cifra di €
276.432,58.
In definitiva, con le specifiche operate dal c.t.u. le cui conclusioni, logiche e supportate sono da condividere all'esito delle rettifiche operate sulle osservazioni svolte dal c.t.p. ed escludendo per le ragioni evidenziate la fattura contestata emessa nei CP_3 Part confronti della circondariale di spettano alla le seguenti somme: € CP_24
117.718,35 a titolo di sorte capitale per fatture cedute, € 123.366,44 a titolo di interessi di mora su fatture cedute, ed € 25.695,86 a titolo di interessi anatocistici, per come computati, nonché € 13.080,00 per la somma complessiva A) di € 279.860,65, nonché € 190.110,24 quanto alle note di debito, € 52.003,34 per gli interessi anatocistici, ed € 34.320,00 a titolo di importo sanzioni per un totale dovuto su note di debito B) per € 276.432,58. La sommatoria degli addendi A e B per un totale complessivo di € 556.299,23 oltre successivi interessi dalla data indicata (11.11.2023) sino all'effettivo soddisfo.
Part Nessun'altra somma è dovuta dal Ministero di giustizia in favore di ai titoli indicati. Il delta – evidente – tra la somma pretesa in citazione e quella risultata dovuta all'esito della istruttoria (meno di un terzo) determina necessariamente conseguenze in termini di spese processuali, che vengono liquidate in favore di parte attrice ai sensi del
DM 55/2014 e successive modifiche colme in dispositivo in proporzione al decisum e non al petitum. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, di interesse assoluto per entrambe le parti, vengono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
67538/2021:
A) Riconosciuta la legittimità e l'efficacia delle cessioni di credito richiamate in citazione, accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e dichiara il diritto di pagina17 di 18 ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Controparte_1
(C.F.: ) a termini dei titoli evidenziati e lo condanna al
[...] P.IVA_2 pagamento della somma di € 556.299,23 oltre successivi interessi dalla data di consegna della bozza di relazione (11.11.2023) sino all'effettivo soddisfo.
B) Rigetta ogni altra domanda.
C) Visti gli artt. 91 e segg c.p.c. condanna parte convenuta Ministero di Giustizia al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 29.193,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A.
D) Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate con decreto del
29.01.2024, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Roma il 08/03/2025 Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
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