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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 15829/2024 proposta da
Parte_1
Avv. Alessandra Caroselli
e da
Parte_2
Avv. Stefano Chirilli
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
premesso che in sede di separazione consensuale e parti avevano statuito quanto segue:
1 i figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre
2 la casa coniugale di Via Fratelli Poggini 49 e quanto in essa contenuto resta assegnata alla madre con cui i figli rimarranno a coabitare. I coniugi concordano che dei due box di loro proprietà siti nel Condominio di Via Fratelli Poggini 49, quello pertinenziale rimarrà di esclusivo utilizzo della SI.ra mentre l'altro di Pt_1 esclusivo utilizzo del marito il padre trascorrerà con i figli due fine settimana al mese alternati dal venerdì alle 17.00 ( o dall'uscita da scuola) alla domenica alle 21.00; trascorrerà altresì con tutti e tre i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici e comunque imprescindibilmente con , il pomeriggio del giovedì dall'uscita da scuola a dopo Per_3 cena nella settimana il cui weekend staranno con la madre e il martedì dall'uscita da scuola a dopo cena nella settimana il cui weekend staranno con il padre. Il padre si impegna altresì ad accompagnare e riprendere il figlio a scuola calcio Per_3 il lunedì pomeriggio ed il sabato che trascorre con lui. Si impegna inoltre e ad andare incontro alle esigenze della madre qualora gli chieda occasionalmente di far pernottare infrasettimanalmente i figli presso di lui, salve in ogni caso le sue esigenze personali e lavorative.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane non consecutive ma comunque un periodo minimo continuativo di sette giorni da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
trascorreranno inoltre con il padre, ad anni alterni, le vacanze di Pasqua. Per le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno alternativamente con i figli il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ed in modo alternato anche tutte le altre festività ed i
“ponti” da stabilire con congruo anticipo;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 300,00 mensili Pt_2 Pt_1 per ciascun figlio, così per complessivi € 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2022;
I coniugi sosterranno al 50% tutte le spese straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche mediche quali ad esempio quelle relative alle cure dentistiche, agli interventi specialistici e quelle relative a prestazioni mediche non erogate dal SS , se preventivamente concordate tra i genitori ad eccezione di quelle mediche urgenti che potranno prescindere dall'accordo, facendo riferimento per tutto quanto non espressamente previsto al Protocollo d'Intesa del 17.12.2014 vigente presso questo
Tribunale;
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori.
Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio sia per loro stessi che per i figli.”; visto l'accordo tra le parti a parziale modifica delle dette condizioni, di seguito trascritto:
“…ferme ed impregiudicate tutte le altre statuizioni e previsioni contenute nella sentenza di divorzio n. 2708/2022 emessa da questo Tribunale, voglia: disporre la revoca del contributo al mantenimento del figlio divenuto , nelle Per_1 more , maggiorenne ed economicamente indipendente a far data dal novembre
2023 disporre a carico del SI. , in favore della SI.ra , quale contributo per Pt_2 Pt_1 il mantenimento dei figli e la somma di € 350,00 mensili per ciascun Per_3 Per_2 figlio, così per complessivi € 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal dicembre 2025;”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni, valutato l'interesse dei figli minori,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data 5.1.2003………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 2003……………, al N. 00001……………….. Parte II……….,
Serie A06………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
nulla per le spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 14.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi