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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/08/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'udienza del 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3385 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CANTORE ORAZIO, con elezione di domicilio in VIA MARTINA
FRANCA, 35 74012 CRISPIANO, presso il difensore avv. CANTORE
ORAZIO parte attrice
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. LANEVE ANGELO, con elezione di domicilio in Via
Francesco Sansonetti n. 62 null 74017 Mottola presso il difensore avv.
LANEVE ANGELO parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
dell'avv. LANEVE ANGELO, con elezione di domicilio in Via Francesco
Tribunale di Taranto sez. civile
Sansonetti n. 62 null 74017 Mottola presso il difensore avv. LANEVE
ANGELO parte convenuta
OGGETTO: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048,
1218 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 3/07/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Pt_1
, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore
[...] Per_1
, citava in giudizio l'istruttore di guida e
[...] Controparte_1
Cont l' , per ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_3 CP_2 dal minore in seguito a un grave incidente stradale avvenuto il 6 settembre
2021.
Secondo la ricostruzione dei fatti esposta dalla parte, il giovane, iscritto all'autoscuola per il conseguimento della patente di guida A1, già fruttuosamente sostenuto l'esame teorico e dunque in possesso del c.d.
“foglio rosa” (D. Lgs. 285/1992 e succ. mod.) che lo abilitava alla guida, era stato dalla predetta autoscuola ritenuto idoneo a sostenere l'esame pratico dopo aver effettuato una sola lezione su strada, nonostante ne fossero state pattuite e pagate dieci.
Invero, il 6 settembre 2021, il minore si trovava a bordo del ciclomotore di proprietà della – precisamente Controparte_2
Tribunale di Taranto sez. civile
mod. Piaggio Liberty tg. ED42214 – ed era in procinto di percorrere la strada extraurbana di collegamento interno Statte – Massafra, allo scopo di recarsi presso il circuito ove si sarebbe svolto l'esame pratico di guida sopra menzionato. In quel frangente, sebbene avesse iniziato la marcia insieme all'istruttore - incaricato di supervisionare sul discente Controparte_1
– quest'ultimo lo aveva preceduto e, ben presto, distanziato, tanto che il ragazzo era del tutto uscito dalla sua sfera visiva quando, in prossimità di una curva, l aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto, impattando Pt_1 violentemente contro il guard rail. Al momento del sinistro, per come riferito dalla parte, il ragazzo indossava solo il casco, mentre era privo degli altri dispositivi di protezione previsti dall'art. 2 del D.M. 26/09/2018, tra cui, a titolo esemplificativo, l'auricolare per tramite della quale avrebbe dovuto ricevere le istruzioni necessarie per espletare l'esame pratico.
Quanto all'allontanamento dell'istruttore, parte attrice allega, a sostegno della propria prospettazione, il verbale di s.i. rese dal medesimo innanzi ai C.C. di Crispiano nell'immediatezza dei fatti, ed all'interno del quale lo stesso rappresentava che “quando giunti in località Triglie, mi CP_1 accorgevo, guardando dallo specchietto retrovisore, di non avere più a tergo la presenza del predetto motociclo, motivo per cui accostavo a destra rispetto al mio senso di marcia per attendere il suo arrivo, ma non vedendolo arrivare invertivo immediatamente la marcia al fine di tornare indietro. Giunto nei pressi di una curva a destra per chi marcia in direzione
Crispiano – Massafra notavo il motociclo a terra ed altre due autovetture che si erano già fermate per dare soccorso all' ”; Controparte_4
Subito dopo il sinistro, dunque, il minore era stato trasportato presso l'ospedale SS. Annunziata di Taranto ed aveva ricevuto le cure del caso. Il percorso riabilitativo affrontato, tuttavia, si era appalesato particolarmente lungo e complesso - sia dal punto di vista fisico che psicologico – così come descritto in seno alle relazioni mediche redatte dai c.t.p., i quali hanno evidenziato la gravità delle conseguenze riportate. Il dott. Persona_2 specialista in chirurgia plastica, aveva riscontrato esiti cicatriziali permanenti
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che, pur non essendo suscettibili di miglioramento naturale, avrebbero potuto essere parzialmente corretti tramite un intervento chirurgico di revisione delle cicatrici, da eseguire con tecniche combinate di chirurgia e laser CO₂. Tale intervento, ritenuto migliorativo dei danni estetici e funzionali fino al 60%, era stato stimato del costo complessivo di 12.000 euro. Il danno estetico- funzionale era stato quindi valutato in sei punti percentuali, tenendo conto anche dell'impatto sulla vita relazionale e psicologica del giovane.
Parallelamente, il dott. , ortopedico e traumatologo, aveva Persona_3 documentato un periodo di invalidità assoluta di trentacinque giorni, seguito da novanta giorni di invalidità relativa al 50%. Le lesioni avevano lasciato postumi gravi e permanenti, tra cui deformità anatomiche, rigidità articolari, alterazioni della circolazione e dolore cronico che compromette la deambulazione e la postura. Le conseguenze biomeccaniche dell'incidente, dovute anche all'uso prolungato di un fissatore esterno, avevano determinato un'alterazione dell'asse dell'arto, con il rischio concreto di una futura degenerazione artrosica a carico del ginocchio e della caviglia.
A tutto ciò si devono poi aggiungere, secondo la prospettazione dei consulenti di parte, i disturbi neuropsichici insorti dopo il trauma: cefalea, instabilità dell'umore e uno stato ansioso-depressivo incidente negativamente sulle relazioni interpersonali del minore e sulla qualità della vita quotidiana.
Complessivamente, il danno permanente era stato quantificato in una percentuale del 16%, con un impatto significativo sia sul piano fisico che su quello psicologico e sociale.
In ragione di tanto la parte chiedeva il riconoscimento della responsabilità dell'istruttore di guida e, dunque, anche dell' stanti i CP_3 ritenuti profili di negligenza, imprudenza e imperizia, sottolineando la violazione delle norme di sicurezza e la condotta inadeguata nella gestione dell'allievo minorenne, per poi chiedere la condanna al risarcimento complessivo di € 132.345,48, calcolato secondo le tabelle del Tribunale di
Milano, oltre al rimborso delle spese mediche e legali.
Tribunale di Taranto sez. civile
Le parti convenute e Controparte_1 Controparte_2 si costituivano ritualmente in giudizio, spiegando difese in tutto e per
[...] tutto sovrapponibili e dunque passibili di trattazione congiunta.
Pertanto, in via preliminare e di rito, veniva richiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di - divenuto maggiorenne nel Persona_1 corso del giudizio – nonché la declaratoria di improcedibilità dell'azione spiegata per via del mancato riscontro circa l'esito della negoziazione assistita, rispetto alla quale dichiaravano che, sebbene vi avessero aderito, non avevano ricevuto alcun documento da sottoscrivere allo scopo di perfezionare definitivamente l'accordo.
Quanto ai profili di merito, le convenute contestavano integralmente la domanda attorea, negando qualsiasi addebito di responsabilità tanto per quel che concerne la posizione dell'istruttore di guida, quanto in capo all'autoscuola.
Sotto un primo profilo inerente all'applicabilità delle disposizioni previste dal D.M. 26/09/2018 ed asseritamente violate, le parti rappresentavano che tale disciplina non era applicabile al caso di specie - non esistendo norme atte ad imporre un numero minimo di guide per il conseguimento della patente A1, né l'obbligo di indossare abbigliamento tecnico o auricolari durante le esercitazioni – trattandosi di disposizioni vigenti esclusivamente durante l'esame pratico per il conseguimento della certificazione definitiva.
Per contro, le convenute rappresentavano che il minore, dopo aver superato l'esame teorico il 7 luglio 2021, aveva ricevuto il c.d. “foglio rosa”, grazie al quale era abilitato alla guida anche con mezzo proprio e che, del resto, questi aveva già svolto altre esercitazioni - anche con un altro istruttore impiegato presso la medesima scuola guida, tale – proprio Persona_4 lungo la stessa strada in cui era avvenuto il sinistro e con la quale, dunque, aveva familiarità.
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Anche il giorno dell'incidente, infatti, l' si era proposto Pt_1 volontariamente per l'esercitazione, e non viaggiava da solo, bensì insieme ad altri discenti, ferma restando la ribadita inesistenza – per come riferito dalle parti – di una regola di condotta che imponeva all'istruttore di seguire anziché di precedere i soggetti sottoposti alla propria tutela.
Ebbene, quanto alla specifica dinamica del sinistro, secondo quanto trascritto in seno all'annotazione stilata dai Carabinieri intervenuti in loco, nonché riferito da un automobilista (sulla cui testimonianza v. infra), esso si era verificato a causa di una disattenzione imputabile esclusivamente all' , il quale, poco prima di affrontare una curva, aveva infilato la mano Pt_1 in tasca ed aveva estratto il proprio telefono cellulare, così perdendo il controllo del mezzo ed impattando contro il guardrail. Né, secondo quanto asserito dalla parte, erano prospettabili ulteriori elementi tali da aver determinato il sinistro, essendo in quel momento le condizioni meteorologiche buone, la strada asciutta e senza anomalie, senza che peraltro fossero state rilevate tracce di frenata.
Da ultimo, per ciò che concerne il quantum della pretesa risarcitoria, le parti contestavano espressamente il valore probatorio delle perizie prodotte dall'attore, tanto per quel che riguarda la prova effettiva della sussistenza degli invocati profili di danno, quanto in ordine all'esistenza del nesso causale tra le lesioni e le patologie sofferte dal minore ed il sinistro per cui è causa.
********
La pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In via preliminare, quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio espressa dalle parti convenute in favore di – Persona_1 divenuto maggiorenne nelle more del giudizio – è appena il caso di evidenziare che l'azione è stata legittimamente introdotta dal genitore esercente la responsabilità genitoriale in nome e per conto del predetto. Il successivo compimento della maggiore età da parte del soggetto
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rappresentato non comporta l'automatica necessità di integrazione del contraddittorio, non trattandosi di evento interruttivo ex art. 300 c.p.c., né di ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. La legittimazione processuale permane, salva la possibilità per il soggetto divenuto maggiorenne di ratificare gli atti compiuti in suo nome, anche per facta concludentia, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 20555/2019).
Prova ne è, nel caso di specie, la circostanza per cui il giovane abbia deciso di presenziare all'udienza di discussione fissata ex art. 281 sexies c.p.c.
Per quel che invece attiene alla richiesta declaratoria di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita si fa espresso rimando, in questa sede, al contenuto dell'ordinanza emessa in data 31/10/2023, ove viene efficacemente ribadito che “il termine per l'invito a partecipare ad una procedura di negoziazione assistita ha natura ordinatoria e
[che] il convenuto è stato comunque messo nelle condizioni di Controparte_1 parteciparvi, avendo ricevuto seppur in ritardo il relativo invito da parte dell'attore”, fermo restando l'infruttuoso spirare di detto termine.
Venendo ora alla trattazione del merito della presente controversia va sin d'ora precisato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, indipendentemente dalla veste giuridica proposta dall'attore, che, a ben vedere, si fa fatica a comprendere se abbia inteso agire in via contrattuale (visto il riferimento speso in tema di responsabilità degli istituti scolastici), ovvero aquiliana, come sembrerebbe expressis verbis da una pluralità di espressioni contenute nell'atto di citazione. Tale principio trova fondamento nell'art. 113, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice deve decidere la causa secondo diritto, nonché nell'art. 112 c.p.c., che gli impone di pronunciarsi su tutta la domanda, senza però vincolarlo alla qualificazione giuridica prospettata dalle parti.
Ciò posto, nel ritenere pacificamente assimilabile l'ipotesi della responsabilità della scuola guida e dell'istruttore a quest'ultima facente capo a
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quella propria degli istituti scolastici e dei docenti, è principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello per cui detta responsabilità vada inquadrata nell'alveo di quella prettamente contrattuale. Infatti, a differenza del caso in cui sia il discente a cagionare un danno ad un soggetto terzo, nelle ipotesi assimilabili a quella per cui è causa deve essere evidenziato che l'applicabilità dell'art. 1218 c.c. discende direttamente dall'accettazione della iscrizione a scuola - che è di per sé perfezionamento di un contratto, che importa obblighi di sorveglianza (Cass. 8811/ 2020; Cass. 10516/ 2017; Cass.
2695/n 2016) - sia dal fatto che, a prescindere da tale accettazione formale, si istituisce tra alunno (o suoi rappresentanti) e scuola un contatto sociale che tiene gli effetti del contratto (Cass. 5067/ 2010).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, dunque, si pone la questione se il danneggiato possa limitarsi a dimostrare che il danno si è verificato in occasione o durante il tempo della lezione - con la conseguenza che grava sui convenuti dimostrare che lo stesso era invece inevitabile - o che si è fatto il possibile per evitarlo (Cass. 3695/ 2016). Oppure se il danneggiato deve non solo dimostrare che il danno si è verificato durante l'orario della lezione ma anche a causa della omissione di controllo o di un comportamento colposo dell'istruttore, essendo così l'onere probatorio esteso anche ai relativi aspetti inerenti alla causalità della colpa.
Questa seconda tesi è quella affermatasi più di recente nella giurisprudenza di legittimità ed alla quale – nella sua più piena condivisione – si ritiene di dover fare in questa sede riferimento (cfr. Cass. 5118/23). Sul punto, la Suprema Corte ha affermato, dapprima in casi inerenti alla responsabilità dei medici, che “è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il ci-editore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione."
(Cass. 28991/ 2019, ma anche 18392/ 2017; 3704/ 2018). Affermata questa
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regola in relazione alla responsabilità contrattuale del medico, e dunque ad una precisa prestazione di facere , se ne è fatta applicazione anche quanto all'inadempimento di obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, e segnatamente proprio in relazione alla obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, ove si è affermato che "in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento" .
(Cass. 8849/ 2021).
Pertanto, così circoscritte le coordinate interpretative di riferimento applicabili al caso di specie, occorre verificare se il predetto onere probatorio
– da valutarsi con riferimento ai principi sopra espressi – sia stato efficacemente assolto da parte dell'attore.
Quanto alla dinamica del sinistro, la rappresentazione offerta dalle parti e supportata dall'evidenza documentale prodotta – si veda, in primis, il rapporto stilato dagli organi di P.G. intervenuti – è in buona sostanza coincidente e, dunque, da ritenersi pacifica ed esente da contestazione, eccezion fatta che per quel che attiene ai momenti immediatamente precedenti al verificarsi dell'evento.
In tale frangente, infatti – incontestata l'assenza dell' dal raggio Pt_1 visivo e di controllo dell'istruttore – mentre la prospettazione di CP_1 parte attrice di fatto non offre alcuna spiegazione circa il determinismo causale del sinistro, attribuendolo esclusivamente all'inesperienza del discente lasciato solo dall'istruttore, si evidenzia che tale ricostruzione dei fatti collide insanabilmente con quanto attestato dai C.C. nella nota protocollata al n.
70/12-3/21, i quali sin da subito avevano evidenziato che quanto attestato dall' appariva incoerente rispetto a quanto riferito, nell'immediatezza Pt_1
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dei fatti, dal teste che, percorrendo la medesima via Testimone_1
a pochi metri di distanza dal discente, aveva visto chiaramente che quest'ultimo, pochi attimi prima di affrontare la curva in corrispondenza della quale aveva perso il controllo del mezzo, aveva infilato la mano sinistra in una tasca per estrarre il proprio telefono cellulare.
Tale circostanza, del resto, è stata oggetto di pedissequa conferma da parte del teste in sede di istruttoria, durante la quale il ha riferito Tes_1 che l' , che, ad ogni buon conto, indossava regolarmente il casco ed un Pt_1 giubbotto protettivo, “ha messo la mano sinistra in tasca ed ha preso un telefono cellulare ed ha guardato il suo schermo;
tan-to è accaduto poco prima di una curva a destra, pertanto, ho visto che subito dopo che il ragazzo aveva guardato lo schermo del telefono cellulare, lo stesso è poi andato a sbattere contro il guard-rail della corsia opposta senza affrontare la curva, ma andando dritto;
posso dire che tra il momento in cui ha guardato lo schermo del cellulare e quello in cui si è verificato l'incidente, sono passati pochi attimi, pochi secondi”. Subito dopo, dunque, il si era fermato a prestare i primi Tes_1 soccorsi al motociclista e, dopo aver constatato l'arrivo in loco di altre persone e dell'istruttore di guida, si era allontanato senza attendere l'arrivo dell'autoambulanza.
Parimenti rilevante è quanto emerso dall'interrogatorio formale dell'attore e dall'escussione del teste , da cui si Testimone_2 apprende che, ferma restando la calendarizzazione dell'esame per il conseguimento della patente nel giorno in cui era occorso il sinistro, questo si era verificato al di fuori di tale contesto, mentre l' , insieme ad altri Pt_1 discenti ed all'istruttore , stava conducendo un'esercitazione CP_1 meramente prodromica al sostenimento della prova.
Orbene, null'altro di rilevante essendo emerso dalle prove orali acquisite, valgano le seguenti considerazioni.
, all'epoca dei fatti, era in possesso dell'autorizzazione Persona_1 alla guida di cui al D. Lgs. 285/1992 e succ. mod. (c.d. “foglio rosa”), grazie alla quale, per come previsto dalla normativa citata, egli era libero di condurre
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il mezzo su strada anche in assenza di supervisione. Sono dunque del tutto inconferenti le censure addotte dall'attore in relazione all'inesperienza del discente, così come anche quelle relative al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza previsti dal D.M. 26/09/2018 che, come correttamente eccepito dalle convenute, fa riferimento esclusivamente alla prova pratica in senso stretto e non anche alle altre “guide” o esercitazioni svolte al di fuori di detto contesto.
Tanto premesso, è innegabile che , Controparte_1 allontanatosi eccessivamente dal discente ed avendo del tutto perso quest'ultimo dalla propria sfera di controllo, aveva posto in essere una condotta colposa, venendo meno agli ordinari doveri di vigilanza e controllo che sono propri del ruolo rivestito (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 30089/24) e che avrebbero imposto una costante supervisione sul discente.
Nondimeno, per come precedentemente argomentato in punto di diritto, ferma restando la natura contrattuale dei profili di responsabilità sollevati, l'onere probatorio della parte deve altresì ricomprendere quelli inerenti alla causalità della condotta colposa in relazione all'evento verificatosi e, dunque, offrire prova positiva, quantomeno secondo la logica del più probabile che non che, in assenza della violazione accertata, l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
Tale ultimo aspetto, nel caso di specie, difetta palesemente, configurandosi non solo una insanabile lacuna sotto il profilo probatorio, ma, ancor prima, un vero e proprio difetto di allegazione.
Parte attrice, infatti, limitandosi ad evidenziare l'allontanamento dell'istruttore e la ritenuta inesperienza del giovane , non ha CP_1 Pt_1 in alcun modo spiegato come il predetto insegnante, a fronte delle modalità concrete di realizzazione del sinistro, avrebbe potuto intervenire al fine di evitarlo. Vieppiù che, per come emerso nella sede processuale – ma, per vero, anche nell'immediatezza dei fatti – l'evento dannoso si era quasi certamente verificato a causa di un comportamento tanto improprio, quanto repentino e
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imprevedibile, posto in essere dal discente stesso che, durante la marcia, aveva tolto le mani dallo sterzo per estrarre il proprio cellulare dalla tasca, sì che, a fronte di tanto, ove anche il si fosse trovato a procedere alle sue CP_1 spalle a bordo dell'autovettura di proprietà della scuola guida e a lui in uso, nulla avrebbe potuto fare per prevenire l'evento che si è poi verificato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA
• la domanda risarcitoria spiegata da in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità sul minore , nei Persona_1 confronti dei convenuti e Controparte_1 Controparte_5
,
[...]
CONDANNA la parte attrice:
• al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre
IVA e accessori come per legge.
Così deciso in Taranto, in data 22/07/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'udienza del 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3385 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CANTORE ORAZIO, con elezione di domicilio in VIA MARTINA
FRANCA, 35 74012 CRISPIANO, presso il difensore avv. CANTORE
ORAZIO parte attrice
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. LANEVE ANGELO, con elezione di domicilio in Via
Francesco Sansonetti n. 62 null 74017 Mottola presso il difensore avv.
LANEVE ANGELO parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
dell'avv. LANEVE ANGELO, con elezione di domicilio in Via Francesco
Tribunale di Taranto sez. civile
Sansonetti n. 62 null 74017 Mottola presso il difensore avv. LANEVE
ANGELO parte convenuta
OGGETTO: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048,
1218 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 3/07/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Pt_1
, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore
[...] Per_1
, citava in giudizio l'istruttore di guida e
[...] Controparte_1
Cont l' , per ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_3 CP_2 dal minore in seguito a un grave incidente stradale avvenuto il 6 settembre
2021.
Secondo la ricostruzione dei fatti esposta dalla parte, il giovane, iscritto all'autoscuola per il conseguimento della patente di guida A1, già fruttuosamente sostenuto l'esame teorico e dunque in possesso del c.d.
“foglio rosa” (D. Lgs. 285/1992 e succ. mod.) che lo abilitava alla guida, era stato dalla predetta autoscuola ritenuto idoneo a sostenere l'esame pratico dopo aver effettuato una sola lezione su strada, nonostante ne fossero state pattuite e pagate dieci.
Invero, il 6 settembre 2021, il minore si trovava a bordo del ciclomotore di proprietà della – precisamente Controparte_2
Tribunale di Taranto sez. civile
mod. Piaggio Liberty tg. ED42214 – ed era in procinto di percorrere la strada extraurbana di collegamento interno Statte – Massafra, allo scopo di recarsi presso il circuito ove si sarebbe svolto l'esame pratico di guida sopra menzionato. In quel frangente, sebbene avesse iniziato la marcia insieme all'istruttore - incaricato di supervisionare sul discente Controparte_1
– quest'ultimo lo aveva preceduto e, ben presto, distanziato, tanto che il ragazzo era del tutto uscito dalla sua sfera visiva quando, in prossimità di una curva, l aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto, impattando Pt_1 violentemente contro il guard rail. Al momento del sinistro, per come riferito dalla parte, il ragazzo indossava solo il casco, mentre era privo degli altri dispositivi di protezione previsti dall'art. 2 del D.M. 26/09/2018, tra cui, a titolo esemplificativo, l'auricolare per tramite della quale avrebbe dovuto ricevere le istruzioni necessarie per espletare l'esame pratico.
Quanto all'allontanamento dell'istruttore, parte attrice allega, a sostegno della propria prospettazione, il verbale di s.i. rese dal medesimo innanzi ai C.C. di Crispiano nell'immediatezza dei fatti, ed all'interno del quale lo stesso rappresentava che “quando giunti in località Triglie, mi CP_1 accorgevo, guardando dallo specchietto retrovisore, di non avere più a tergo la presenza del predetto motociclo, motivo per cui accostavo a destra rispetto al mio senso di marcia per attendere il suo arrivo, ma non vedendolo arrivare invertivo immediatamente la marcia al fine di tornare indietro. Giunto nei pressi di una curva a destra per chi marcia in direzione
Crispiano – Massafra notavo il motociclo a terra ed altre due autovetture che si erano già fermate per dare soccorso all' ”; Controparte_4
Subito dopo il sinistro, dunque, il minore era stato trasportato presso l'ospedale SS. Annunziata di Taranto ed aveva ricevuto le cure del caso. Il percorso riabilitativo affrontato, tuttavia, si era appalesato particolarmente lungo e complesso - sia dal punto di vista fisico che psicologico – così come descritto in seno alle relazioni mediche redatte dai c.t.p., i quali hanno evidenziato la gravità delle conseguenze riportate. Il dott. Persona_2 specialista in chirurgia plastica, aveva riscontrato esiti cicatriziali permanenti
Tribunale di Taranto sez. civile
che, pur non essendo suscettibili di miglioramento naturale, avrebbero potuto essere parzialmente corretti tramite un intervento chirurgico di revisione delle cicatrici, da eseguire con tecniche combinate di chirurgia e laser CO₂. Tale intervento, ritenuto migliorativo dei danni estetici e funzionali fino al 60%, era stato stimato del costo complessivo di 12.000 euro. Il danno estetico- funzionale era stato quindi valutato in sei punti percentuali, tenendo conto anche dell'impatto sulla vita relazionale e psicologica del giovane.
Parallelamente, il dott. , ortopedico e traumatologo, aveva Persona_3 documentato un periodo di invalidità assoluta di trentacinque giorni, seguito da novanta giorni di invalidità relativa al 50%. Le lesioni avevano lasciato postumi gravi e permanenti, tra cui deformità anatomiche, rigidità articolari, alterazioni della circolazione e dolore cronico che compromette la deambulazione e la postura. Le conseguenze biomeccaniche dell'incidente, dovute anche all'uso prolungato di un fissatore esterno, avevano determinato un'alterazione dell'asse dell'arto, con il rischio concreto di una futura degenerazione artrosica a carico del ginocchio e della caviglia.
A tutto ciò si devono poi aggiungere, secondo la prospettazione dei consulenti di parte, i disturbi neuropsichici insorti dopo il trauma: cefalea, instabilità dell'umore e uno stato ansioso-depressivo incidente negativamente sulle relazioni interpersonali del minore e sulla qualità della vita quotidiana.
Complessivamente, il danno permanente era stato quantificato in una percentuale del 16%, con un impatto significativo sia sul piano fisico che su quello psicologico e sociale.
In ragione di tanto la parte chiedeva il riconoscimento della responsabilità dell'istruttore di guida e, dunque, anche dell' stanti i CP_3 ritenuti profili di negligenza, imprudenza e imperizia, sottolineando la violazione delle norme di sicurezza e la condotta inadeguata nella gestione dell'allievo minorenne, per poi chiedere la condanna al risarcimento complessivo di € 132.345,48, calcolato secondo le tabelle del Tribunale di
Milano, oltre al rimborso delle spese mediche e legali.
Tribunale di Taranto sez. civile
Le parti convenute e Controparte_1 Controparte_2 si costituivano ritualmente in giudizio, spiegando difese in tutto e per
[...] tutto sovrapponibili e dunque passibili di trattazione congiunta.
Pertanto, in via preliminare e di rito, veniva richiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di - divenuto maggiorenne nel Persona_1 corso del giudizio – nonché la declaratoria di improcedibilità dell'azione spiegata per via del mancato riscontro circa l'esito della negoziazione assistita, rispetto alla quale dichiaravano che, sebbene vi avessero aderito, non avevano ricevuto alcun documento da sottoscrivere allo scopo di perfezionare definitivamente l'accordo.
Quanto ai profili di merito, le convenute contestavano integralmente la domanda attorea, negando qualsiasi addebito di responsabilità tanto per quel che concerne la posizione dell'istruttore di guida, quanto in capo all'autoscuola.
Sotto un primo profilo inerente all'applicabilità delle disposizioni previste dal D.M. 26/09/2018 ed asseritamente violate, le parti rappresentavano che tale disciplina non era applicabile al caso di specie - non esistendo norme atte ad imporre un numero minimo di guide per il conseguimento della patente A1, né l'obbligo di indossare abbigliamento tecnico o auricolari durante le esercitazioni – trattandosi di disposizioni vigenti esclusivamente durante l'esame pratico per il conseguimento della certificazione definitiva.
Per contro, le convenute rappresentavano che il minore, dopo aver superato l'esame teorico il 7 luglio 2021, aveva ricevuto il c.d. “foglio rosa”, grazie al quale era abilitato alla guida anche con mezzo proprio e che, del resto, questi aveva già svolto altre esercitazioni - anche con un altro istruttore impiegato presso la medesima scuola guida, tale – proprio Persona_4 lungo la stessa strada in cui era avvenuto il sinistro e con la quale, dunque, aveva familiarità.
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Anche il giorno dell'incidente, infatti, l' si era proposto Pt_1 volontariamente per l'esercitazione, e non viaggiava da solo, bensì insieme ad altri discenti, ferma restando la ribadita inesistenza – per come riferito dalle parti – di una regola di condotta che imponeva all'istruttore di seguire anziché di precedere i soggetti sottoposti alla propria tutela.
Ebbene, quanto alla specifica dinamica del sinistro, secondo quanto trascritto in seno all'annotazione stilata dai Carabinieri intervenuti in loco, nonché riferito da un automobilista (sulla cui testimonianza v. infra), esso si era verificato a causa di una disattenzione imputabile esclusivamente all' , il quale, poco prima di affrontare una curva, aveva infilato la mano Pt_1 in tasca ed aveva estratto il proprio telefono cellulare, così perdendo il controllo del mezzo ed impattando contro il guardrail. Né, secondo quanto asserito dalla parte, erano prospettabili ulteriori elementi tali da aver determinato il sinistro, essendo in quel momento le condizioni meteorologiche buone, la strada asciutta e senza anomalie, senza che peraltro fossero state rilevate tracce di frenata.
Da ultimo, per ciò che concerne il quantum della pretesa risarcitoria, le parti contestavano espressamente il valore probatorio delle perizie prodotte dall'attore, tanto per quel che riguarda la prova effettiva della sussistenza degli invocati profili di danno, quanto in ordine all'esistenza del nesso causale tra le lesioni e le patologie sofferte dal minore ed il sinistro per cui è causa.
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La pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In via preliminare, quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio espressa dalle parti convenute in favore di – Persona_1 divenuto maggiorenne nelle more del giudizio – è appena il caso di evidenziare che l'azione è stata legittimamente introdotta dal genitore esercente la responsabilità genitoriale in nome e per conto del predetto. Il successivo compimento della maggiore età da parte del soggetto
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rappresentato non comporta l'automatica necessità di integrazione del contraddittorio, non trattandosi di evento interruttivo ex art. 300 c.p.c., né di ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. La legittimazione processuale permane, salva la possibilità per il soggetto divenuto maggiorenne di ratificare gli atti compiuti in suo nome, anche per facta concludentia, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 20555/2019).
Prova ne è, nel caso di specie, la circostanza per cui il giovane abbia deciso di presenziare all'udienza di discussione fissata ex art. 281 sexies c.p.c.
Per quel che invece attiene alla richiesta declaratoria di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita si fa espresso rimando, in questa sede, al contenuto dell'ordinanza emessa in data 31/10/2023, ove viene efficacemente ribadito che “il termine per l'invito a partecipare ad una procedura di negoziazione assistita ha natura ordinatoria e
[che] il convenuto è stato comunque messo nelle condizioni di Controparte_1 parteciparvi, avendo ricevuto seppur in ritardo il relativo invito da parte dell'attore”, fermo restando l'infruttuoso spirare di detto termine.
Venendo ora alla trattazione del merito della presente controversia va sin d'ora precisato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, indipendentemente dalla veste giuridica proposta dall'attore, che, a ben vedere, si fa fatica a comprendere se abbia inteso agire in via contrattuale (visto il riferimento speso in tema di responsabilità degli istituti scolastici), ovvero aquiliana, come sembrerebbe expressis verbis da una pluralità di espressioni contenute nell'atto di citazione. Tale principio trova fondamento nell'art. 113, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice deve decidere la causa secondo diritto, nonché nell'art. 112 c.p.c., che gli impone di pronunciarsi su tutta la domanda, senza però vincolarlo alla qualificazione giuridica prospettata dalle parti.
Ciò posto, nel ritenere pacificamente assimilabile l'ipotesi della responsabilità della scuola guida e dell'istruttore a quest'ultima facente capo a
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quella propria degli istituti scolastici e dei docenti, è principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello per cui detta responsabilità vada inquadrata nell'alveo di quella prettamente contrattuale. Infatti, a differenza del caso in cui sia il discente a cagionare un danno ad un soggetto terzo, nelle ipotesi assimilabili a quella per cui è causa deve essere evidenziato che l'applicabilità dell'art. 1218 c.c. discende direttamente dall'accettazione della iscrizione a scuola - che è di per sé perfezionamento di un contratto, che importa obblighi di sorveglianza (Cass. 8811/ 2020; Cass. 10516/ 2017; Cass.
2695/n 2016) - sia dal fatto che, a prescindere da tale accettazione formale, si istituisce tra alunno (o suoi rappresentanti) e scuola un contatto sociale che tiene gli effetti del contratto (Cass. 5067/ 2010).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, dunque, si pone la questione se il danneggiato possa limitarsi a dimostrare che il danno si è verificato in occasione o durante il tempo della lezione - con la conseguenza che grava sui convenuti dimostrare che lo stesso era invece inevitabile - o che si è fatto il possibile per evitarlo (Cass. 3695/ 2016). Oppure se il danneggiato deve non solo dimostrare che il danno si è verificato durante l'orario della lezione ma anche a causa della omissione di controllo o di un comportamento colposo dell'istruttore, essendo così l'onere probatorio esteso anche ai relativi aspetti inerenti alla causalità della colpa.
Questa seconda tesi è quella affermatasi più di recente nella giurisprudenza di legittimità ed alla quale – nella sua più piena condivisione – si ritiene di dover fare in questa sede riferimento (cfr. Cass. 5118/23). Sul punto, la Suprema Corte ha affermato, dapprima in casi inerenti alla responsabilità dei medici, che “è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il ci-editore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione."
(Cass. 28991/ 2019, ma anche 18392/ 2017; 3704/ 2018). Affermata questa
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regola in relazione alla responsabilità contrattuale del medico, e dunque ad una precisa prestazione di facere , se ne è fatta applicazione anche quanto all'inadempimento di obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, e segnatamente proprio in relazione alla obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, ove si è affermato che "in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento" .
(Cass. 8849/ 2021).
Pertanto, così circoscritte le coordinate interpretative di riferimento applicabili al caso di specie, occorre verificare se il predetto onere probatorio
– da valutarsi con riferimento ai principi sopra espressi – sia stato efficacemente assolto da parte dell'attore.
Quanto alla dinamica del sinistro, la rappresentazione offerta dalle parti e supportata dall'evidenza documentale prodotta – si veda, in primis, il rapporto stilato dagli organi di P.G. intervenuti – è in buona sostanza coincidente e, dunque, da ritenersi pacifica ed esente da contestazione, eccezion fatta che per quel che attiene ai momenti immediatamente precedenti al verificarsi dell'evento.
In tale frangente, infatti – incontestata l'assenza dell' dal raggio Pt_1 visivo e di controllo dell'istruttore – mentre la prospettazione di CP_1 parte attrice di fatto non offre alcuna spiegazione circa il determinismo causale del sinistro, attribuendolo esclusivamente all'inesperienza del discente lasciato solo dall'istruttore, si evidenzia che tale ricostruzione dei fatti collide insanabilmente con quanto attestato dai C.C. nella nota protocollata al n.
70/12-3/21, i quali sin da subito avevano evidenziato che quanto attestato dall' appariva incoerente rispetto a quanto riferito, nell'immediatezza Pt_1
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dei fatti, dal teste che, percorrendo la medesima via Testimone_1
a pochi metri di distanza dal discente, aveva visto chiaramente che quest'ultimo, pochi attimi prima di affrontare la curva in corrispondenza della quale aveva perso il controllo del mezzo, aveva infilato la mano sinistra in una tasca per estrarre il proprio telefono cellulare.
Tale circostanza, del resto, è stata oggetto di pedissequa conferma da parte del teste in sede di istruttoria, durante la quale il ha riferito Tes_1 che l' , che, ad ogni buon conto, indossava regolarmente il casco ed un Pt_1 giubbotto protettivo, “ha messo la mano sinistra in tasca ed ha preso un telefono cellulare ed ha guardato il suo schermo;
tan-to è accaduto poco prima di una curva a destra, pertanto, ho visto che subito dopo che il ragazzo aveva guardato lo schermo del telefono cellulare, lo stesso è poi andato a sbattere contro il guard-rail della corsia opposta senza affrontare la curva, ma andando dritto;
posso dire che tra il momento in cui ha guardato lo schermo del cellulare e quello in cui si è verificato l'incidente, sono passati pochi attimi, pochi secondi”. Subito dopo, dunque, il si era fermato a prestare i primi Tes_1 soccorsi al motociclista e, dopo aver constatato l'arrivo in loco di altre persone e dell'istruttore di guida, si era allontanato senza attendere l'arrivo dell'autoambulanza.
Parimenti rilevante è quanto emerso dall'interrogatorio formale dell'attore e dall'escussione del teste , da cui si Testimone_2 apprende che, ferma restando la calendarizzazione dell'esame per il conseguimento della patente nel giorno in cui era occorso il sinistro, questo si era verificato al di fuori di tale contesto, mentre l' , insieme ad altri Pt_1 discenti ed all'istruttore , stava conducendo un'esercitazione CP_1 meramente prodromica al sostenimento della prova.
Orbene, null'altro di rilevante essendo emerso dalle prove orali acquisite, valgano le seguenti considerazioni.
, all'epoca dei fatti, era in possesso dell'autorizzazione Persona_1 alla guida di cui al D. Lgs. 285/1992 e succ. mod. (c.d. “foglio rosa”), grazie alla quale, per come previsto dalla normativa citata, egli era libero di condurre
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il mezzo su strada anche in assenza di supervisione. Sono dunque del tutto inconferenti le censure addotte dall'attore in relazione all'inesperienza del discente, così come anche quelle relative al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza previsti dal D.M. 26/09/2018 che, come correttamente eccepito dalle convenute, fa riferimento esclusivamente alla prova pratica in senso stretto e non anche alle altre “guide” o esercitazioni svolte al di fuori di detto contesto.
Tanto premesso, è innegabile che , Controparte_1 allontanatosi eccessivamente dal discente ed avendo del tutto perso quest'ultimo dalla propria sfera di controllo, aveva posto in essere una condotta colposa, venendo meno agli ordinari doveri di vigilanza e controllo che sono propri del ruolo rivestito (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 30089/24) e che avrebbero imposto una costante supervisione sul discente.
Nondimeno, per come precedentemente argomentato in punto di diritto, ferma restando la natura contrattuale dei profili di responsabilità sollevati, l'onere probatorio della parte deve altresì ricomprendere quelli inerenti alla causalità della condotta colposa in relazione all'evento verificatosi e, dunque, offrire prova positiva, quantomeno secondo la logica del più probabile che non che, in assenza della violazione accertata, l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
Tale ultimo aspetto, nel caso di specie, difetta palesemente, configurandosi non solo una insanabile lacuna sotto il profilo probatorio, ma, ancor prima, un vero e proprio difetto di allegazione.
Parte attrice, infatti, limitandosi ad evidenziare l'allontanamento dell'istruttore e la ritenuta inesperienza del giovane , non ha CP_1 Pt_1 in alcun modo spiegato come il predetto insegnante, a fronte delle modalità concrete di realizzazione del sinistro, avrebbe potuto intervenire al fine di evitarlo. Vieppiù che, per come emerso nella sede processuale – ma, per vero, anche nell'immediatezza dei fatti – l'evento dannoso si era quasi certamente verificato a causa di un comportamento tanto improprio, quanto repentino e
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imprevedibile, posto in essere dal discente stesso che, durante la marcia, aveva tolto le mani dallo sterzo per estrarre il proprio cellulare dalla tasca, sì che, a fronte di tanto, ove anche il si fosse trovato a procedere alle sue CP_1 spalle a bordo dell'autovettura di proprietà della scuola guida e a lui in uso, nulla avrebbe potuto fare per prevenire l'evento che si è poi verificato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA
• la domanda risarcitoria spiegata da in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità sul minore , nei Persona_1 confronti dei convenuti e Controparte_1 Controparte_5
,
[...]
CONDANNA la parte attrice:
• al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre
IVA e accessori come per legge.
Così deciso in Taranto, in data 22/07/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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