Articolo 3 della Legge 10 dicembre 1957, n. 1217
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 gennaio 1958
Art. 3.
La suddetta spesa di lire 1.500.000.000 e' ripartita in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1958