Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/11/1974, n. 3369
CASS
Sentenza 6 novembre 1974

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La Competenza speciale prevista dall'art 434 cod proc civ ha carattere derogabile per cui la relativa eccezione deve essere rilevata, ai sensi dell'art 38 dello stesso codice, nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo. ( Conf 661'73, mass n 362775).*

La legge 11 agosto 1973, n 533, modificando l'art 429 cod proc civ ha compreso fra le controversie individuali di lavoro anche quelle relative ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art 409 n 3 legge citata). Tuttavia, ai sensi dell'art 20, secondo comma della nuova legge, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima, sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di Competenza anteriormente vigenti. Tale disposizione transitoria, che costituisce applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, vale anche per i processi relativamente ai quali sia stato proposto il regolamento di Competenza, nel senso che tale incidente deve essere risolto applicando il rito imperante al momento della Costituzione del rapporto processuale.*

Quando sussistano piu criteri di Competenza, in base ai quali una controversia possa essere devoluta alla cognizione di un determinato giudice, la parte, ove intenda contestarne la Competenza territoriale, ed evitare che, per effetto delle preclusioni stabilite riguardo alla rilevabilita dei motivi su cui si fonda l'eccezione d'incompetenza, la controversia resti radicata davanti al giudice adito, ha l'Onere di eccepire nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, l'inesistenza di tutti i possibili criteri a cui tale Competenza potrebbe ricollegarsi in relazione al diritto dedotto in giudizio; cio anche se l'attore abbia omesso di fare esplicito e formale riferimento a tali criteri, dovendo questi essere applicati d'ufficio dal giudice, anche se non espressamente invocati dall'attore, ove la loro sussistenza non sia stata tempestivamente contestata dal convenuto. ( Conf 1942'73, mass n 365040).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/11/1974, n. 3369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3369
    Data del deposito : 6 novembre 1974

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