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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - IU est
3) Dott.ssa Jone Galasso - IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n.3515/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio ex art. 473- c.p.c.
PROMOSSO DA nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
e nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi giusta procura allegata al presente CodiceFiscale_2
atto, dall'Avv. Giuseppe Santucci
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE
EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate e nel contempo pronunciata anche sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai patti e condizioni concordate
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Nocera Superiore (SA) il 31.07.2014; che dall'unione coniugale è nato la figlia:
il 09/03/2018 in Salerno. Persona_1
All'udienza del 04.11.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 16.04.2025, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Con separata ordinanza la causa sarà rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e in data 16.04.2025 così provvede:
[...] Parte_2
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nata il Parte_1
15.10.1987 a Battipaglia (SA) e nato il [...] a [...] Parte_2
che contrassero matrimonio in Nocera Superiore (SA) il 31.07.2014; (Atto n.41
Parte II SERIE A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno
2014); 2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
Stato Civile);
4) Rimette la causa sul ruolo istruttorio per la decisione in merito alla domanda di divorzio, con separata ordinanza
5) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il IU est
Dott.ssa Aurelia Cuomo
La Presidente
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - IU est
3) Dott.ssa Jone Galasso - IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n.3515/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio ex art. 473- c.p.c.
PROMOSSO DA nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
e nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi giusta procura allegata al presente CodiceFiscale_2
atto, dall'Avv. Giuseppe Santucci
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE
EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate e nel contempo pronunciata anche sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai patti e condizioni concordate
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Nocera Superiore (SA) il 31.07.2014; che dall'unione coniugale è nato la figlia:
il 09/03/2018 in Salerno. Persona_1
All'udienza del 04.11.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 16.04.2025, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Con separata ordinanza la causa sarà rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e in data 16.04.2025 così provvede:
[...] Parte_2
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nata il Parte_1
15.10.1987 a Battipaglia (SA) e nato il [...] a [...] Parte_2
che contrassero matrimonio in Nocera Superiore (SA) il 31.07.2014; (Atto n.41
Parte II SERIE A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno
2014); 2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
Stato Civile);
4) Rimette la causa sul ruolo istruttorio per la decisione in merito alla domanda di divorzio, con separata ordinanza
5) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il IU est
Dott.ssa Aurelia Cuomo
La Presidente
Dott.ssa Enrica de Sire