CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5753/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1166/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033A01671/2018 IRES-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Siracusa, Indirizzo_2, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 impugna la sentenza n. 1166/02/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata in data 11 marzo 2022 (non notificata) emessa a seguito di ricorso proposto avverso Avviso di accertamento n. TY7033A01671-2018, periodo d'imposta 2011, tributo IRES, valore della lite indicato in € 8.320,00 per imposta (€ 15.808,00 complessivi)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY7033A01671-2018 l'Ufficio aveva recuperato, per l'anno d'imposta 2011, la variazione in diminuzione esposta da Ricorrente_1 S.r.l. ai sensi dell'art. 6, L. 388/2000 (“Associazione_1 ambiente”), rideterminando un reddito imponibile pari a € 30.256,00 a fronte di perdita dichiarata di € 1.136.162,00; la maggiore IRES accertata è pari a € 8.320,00.
La CTP di Siracusa, con sentenza n. 1166/02/22, ha rigettato il ricorso della contribuente e compensato le spese. [
Avverso tale decisione Solvestia 2 S.r.l. ha proposto appello, deducendo essenzialmente che, avendo presentato istanza di definizione ex art. 36 D.L. 124/2019 e versato le somme ivi previste, i giudici di primo grado avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, evidenziando che l'atto per cui è causa non verte sul “divieto di cumulo” tra tariffa incentivante GSE e Associazione_1 ambiente, bensì sul difetto del presupposto e del metodo di calcolo della quota d'investimento detassabile;
ha inoltre richiamato prassi e precedente giurisprudenziale (CTP/CGT I grado Siracusa n. 3569/01/22, a.i.
2014) nel senso che i pagamenti ex art. 36 D.L. 124/2019 non hanno natura tributaria e non incidono sulle perdite né sulle posizioni fiscali già accertate.
Con precedente atto del 6 dicembre 2022 l'Ufficio aveva inizialmente chiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere alla luce dell'istanza ex art. 36; tale impostazione è stata poi rettificata con memoria del 30 ottobre 2025, insistendo per il rigetto dell'appello per le ragioni di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio e perimetro dell'art. 36 D.L. 124/2019
L'appello si fonda sull'assunto che la presentazione dell'istanza di cui all'art. 36 D.L. 124/2019, accompagnata dai relativi versamenti, imponga la dichiarazione di estinzione del processo. Tuttavia, dalla ricostruzione della fattispecie e dagli atti risulta che il presente giudizio riguarda un accertamento fondato sull'inesistenza
(o erroneità) della quota detassabile ai sensi della Associazione_1 ambiente per l'anno 2011, in difetto di un differenziale positivo rispetto all'impianto comparativo;
non verte, dunque, sul recupero del beneficio in quanto tale per divieto di cumulo con le tariffe GSE.
Limiti applicativi della definizione ex art. 36
La disciplina dell'art. 36 D.L. 124/2019 è concepita come rimedio speciale per i giudizi “aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo” (tra Associazione_1 ambiente e incentivi GSE), a condizione che il contribuente assuma impegno a rinunciare e versi quanto dovuto secondo i criteri ivi previsti. Nel caso in esame, la pretesa impositiva non è fondata sul divieto di cumulo, ma su vizi propri della determinazione della variazione in diminuzione. Ne discende che l'ambito oggettivo della definizione non intercetta il thema decidendum del presente giudizio e non può determinare cessazione della materia del contendere. [
Inefficacia estintiva dei versamenti sulla posizione tributaria accertata
La stessa difesa erariale ha richiamato documenti di prassi secondo cui i versamenti ex art. 36 non comportano riliquidazioni dichiarative né riaperture di posizioni fiscali divenute definitive e, più in generale, non hanno natura tributaria in senso stretto;
si tratta di un meccanismo sanante finalizzato al mantenimento delle tariffe incentivanti, non già alla rimozione degli effetti fiscali di precedenti variazioni in diminuzione o delle perdite da esse derivate. Tale lettura è stata avallata, per situazioni riconducibili alla stessa contribuente, dalla CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 3569/01/22 (a.i. 2014), che ha escluso che il pagamento ex art. 36 consenta di “recuperare” le perdite scomputabili.
Conferma nel merito della sentenza impugnata
L'appellante non ha articolato motivi specifici idonei a scalfire la ratio decidendi della CTP in ordine alla non spettanza della variazione in diminuzione per l'anno 2011, limitandosi a dedurre l'asserito effetto estintivo dell'art. 36. In difetto di specifiche censure tecniche sul metodo comparativo e sul difetto del differenziale ambientale — profili che sorreggono l'atto impositivo — l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della decisione di primo grado e della legittimità dell'avviso.
Spese di lite
Considerata la peculiare complessità della disciplina e l'originaria oscillazione difensiva dell'Ufficio (che in prime controdeduzioni aveva chiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere), ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, in applicazione dei principi di leale collaborazione nei rapporti tra Amministrazione e contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso la sentenza n. 1166/02/22 della CTP di Siracusa, che conferma integralmente.
Conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY7033A01671-2018 per l'anno d'imposta 2011.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso.
Palermo 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5753/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1166/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033A01671/2018 IRES-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Siracusa, Indirizzo_2, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 impugna la sentenza n. 1166/02/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata in data 11 marzo 2022 (non notificata) emessa a seguito di ricorso proposto avverso Avviso di accertamento n. TY7033A01671-2018, periodo d'imposta 2011, tributo IRES, valore della lite indicato in € 8.320,00 per imposta (€ 15.808,00 complessivi)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY7033A01671-2018 l'Ufficio aveva recuperato, per l'anno d'imposta 2011, la variazione in diminuzione esposta da Ricorrente_1 S.r.l. ai sensi dell'art. 6, L. 388/2000 (“Associazione_1 ambiente”), rideterminando un reddito imponibile pari a € 30.256,00 a fronte di perdita dichiarata di € 1.136.162,00; la maggiore IRES accertata è pari a € 8.320,00.
La CTP di Siracusa, con sentenza n. 1166/02/22, ha rigettato il ricorso della contribuente e compensato le spese. [
Avverso tale decisione Solvestia 2 S.r.l. ha proposto appello, deducendo essenzialmente che, avendo presentato istanza di definizione ex art. 36 D.L. 124/2019 e versato le somme ivi previste, i giudici di primo grado avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, evidenziando che l'atto per cui è causa non verte sul “divieto di cumulo” tra tariffa incentivante GSE e Associazione_1 ambiente, bensì sul difetto del presupposto e del metodo di calcolo della quota d'investimento detassabile;
ha inoltre richiamato prassi e precedente giurisprudenziale (CTP/CGT I grado Siracusa n. 3569/01/22, a.i.
2014) nel senso che i pagamenti ex art. 36 D.L. 124/2019 non hanno natura tributaria e non incidono sulle perdite né sulle posizioni fiscali già accertate.
Con precedente atto del 6 dicembre 2022 l'Ufficio aveva inizialmente chiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere alla luce dell'istanza ex art. 36; tale impostazione è stata poi rettificata con memoria del 30 ottobre 2025, insistendo per il rigetto dell'appello per le ragioni di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio e perimetro dell'art. 36 D.L. 124/2019
L'appello si fonda sull'assunto che la presentazione dell'istanza di cui all'art. 36 D.L. 124/2019, accompagnata dai relativi versamenti, imponga la dichiarazione di estinzione del processo. Tuttavia, dalla ricostruzione della fattispecie e dagli atti risulta che il presente giudizio riguarda un accertamento fondato sull'inesistenza
(o erroneità) della quota detassabile ai sensi della Associazione_1 ambiente per l'anno 2011, in difetto di un differenziale positivo rispetto all'impianto comparativo;
non verte, dunque, sul recupero del beneficio in quanto tale per divieto di cumulo con le tariffe GSE.
Limiti applicativi della definizione ex art. 36
La disciplina dell'art. 36 D.L. 124/2019 è concepita come rimedio speciale per i giudizi “aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo” (tra Associazione_1 ambiente e incentivi GSE), a condizione che il contribuente assuma impegno a rinunciare e versi quanto dovuto secondo i criteri ivi previsti. Nel caso in esame, la pretesa impositiva non è fondata sul divieto di cumulo, ma su vizi propri della determinazione della variazione in diminuzione. Ne discende che l'ambito oggettivo della definizione non intercetta il thema decidendum del presente giudizio e non può determinare cessazione della materia del contendere. [
Inefficacia estintiva dei versamenti sulla posizione tributaria accertata
La stessa difesa erariale ha richiamato documenti di prassi secondo cui i versamenti ex art. 36 non comportano riliquidazioni dichiarative né riaperture di posizioni fiscali divenute definitive e, più in generale, non hanno natura tributaria in senso stretto;
si tratta di un meccanismo sanante finalizzato al mantenimento delle tariffe incentivanti, non già alla rimozione degli effetti fiscali di precedenti variazioni in diminuzione o delle perdite da esse derivate. Tale lettura è stata avallata, per situazioni riconducibili alla stessa contribuente, dalla CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 3569/01/22 (a.i. 2014), che ha escluso che il pagamento ex art. 36 consenta di “recuperare” le perdite scomputabili.
Conferma nel merito della sentenza impugnata
L'appellante non ha articolato motivi specifici idonei a scalfire la ratio decidendi della CTP in ordine alla non spettanza della variazione in diminuzione per l'anno 2011, limitandosi a dedurre l'asserito effetto estintivo dell'art. 36. In difetto di specifiche censure tecniche sul metodo comparativo e sul difetto del differenziale ambientale — profili che sorreggono l'atto impositivo — l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della decisione di primo grado e della legittimità dell'avviso.
Spese di lite
Considerata la peculiare complessità della disciplina e l'originaria oscillazione difensiva dell'Ufficio (che in prime controdeduzioni aveva chiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere), ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, in applicazione dei principi di leale collaborazione nei rapporti tra Amministrazione e contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso la sentenza n. 1166/02/22 della CTP di Siracusa, che conferma integralmente.
Conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY7033A01671-2018 per l'anno d'imposta 2011.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso.
Palermo 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE