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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 10.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.2929 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 29/05/1950 in POGGIOMARINO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in CodiceFiscale_1 atti versato, d TAFIERRO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.20 RICORRENTE
in persona del per la Campania e legale CP_1 Controparte_2 tante p.t., rappre all'avv. Maria GOLIA, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale mente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 17.05.2024 il sig. si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chie la natura professionale della patologia di cui è portatore commisurata al grado di invalidità pari a e comunque in misura pari o superiore al 6%, con condanna dell' convenuto alla corresponsione delle relative CP_3 provvidenze. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
1 Si costituiva in Giudizio l' convenuto che resisteva nel merito all'iniziativa CP_3 giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea.
Il contenzioso veniva istruito, oltre che su base documentale, con l'esame dei due testi preventivamente ammessi.
Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10.10.2025.
(2)
Va, in primo luogo, delineato il contest uale entro cui analizzare le allegazioni attoree e le difese articolate dall' CP_1
Il ricorrente ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di un parere medico legale di parte a sua volta dismesso alla luce di documentazione medica, che le sue condizioni di salute erano di origine professionale e, quindi, in rapporto causale con la tipologia dell'attività lavorativa cui era stato dedito per numerosi anni. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, anche sul versante
“eziologico”, da demandare, invece, ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la situazione patologica a valenza inabilitante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. (3)
Quanto al quadro descrittivo del contesto mansionale ed ambientale entro cui collocare l'evocata origine professionale della malattia denunciata si osserva che le allegazioni attoree obiettivamente riflettono sufficienti m
“visibilità” storico fenomenica, a ben vedere contestata dal resistente CP_3 solo in una proiezione confermativa direttamente valutabile dal Giudice. Ed invero, non sembra revocabile in dubbio la pregnanza espositiva dell'atto introduttivo di lite nei passaggi dedicati all'attività lavorativa cui era dedito l' e alle condizioni anche ambientali in cui le mansioni venivano Pt_1 disimpe Nello specifico, il sig. , è addetto ai lavori di scavo necessari ai fini Pt_1 dell'installazione dei c trici della rete ferroviaria. Spesso, tali lavori vengono effettuati nei sotterranei al di sotto di gallerie e ciò in relazione alla posizione in cui è necessario intervenire ai la costruzione o manutenzione di tali reti ferroviarie. Inoltre, il sig. è, altresì, impegnato nella Pt_1 realizzazione di lavori in cemento o ad accedere nei pozzetti realizzati sul cantiere per effettuare delle ispezioni necessarie ai fini dell'installazione dei cavi
2 elettrici. Il lavoro del ricorrente viene espletato tramite l'utilizzo di attrezzature quali: martelli penumatici, martello elettrico, attrezzatura Bobcat, miniscavatori, pale, muletto ecc. Dunque, il ricorrente, per svolgere le mansioni cui è preposto, è sottoposto per l'intera giornata lavorativa a continui ed usuranti sforzi fisici ed a posture incongrue con conseguente compromissione degli arti inferiori. Difatti, i lavori di scavo necessari ai fini dell'installazione dei cavi elettrici della rete ferroviaria nonché l'utilizzo di attrezzi quali martelli penumatici, martelli elettrici comportano l'assunzione di posture che, mantenute per l'intero orario di lavoro, costituiscono il peggior fattore di rischio per l'intera struttura corporea che nel caso che ci occupa ha subito delle ripercussioni inerenti agli arti inferiori. … L'espletamento di tali mansioni è sempre avvenuta in condizioni climatiche avverse ovvero sempre all'aperto con esposizione al caldo ed all'umidità nel periodo estivo ed a un intenso freddo nel periodo invernale.> Così l'atto introduttivo di lite. (4)
Tale impalcatura descrittiva ha ricevuto adeguata conferma dall'istruttoria testimoniale.
Con l' ho lavorato durante tutta la mia attività e fino a quando il Pt_1 ricorrente no ato in pensione, circa due anni fa. Abbiamo lavorato su diversi cantieri sparsi per l'ITALIA. Il nostro lavoro consisteva nel posizionamento della segnaletica servente il tracciato dei binari. Ci dedichiamo anche alla sistemazione dei pozzetti, dei cavi elettrici. Insomma la sistemazione di quasi tutta l'impiantistica elettrica rientrava nei nostri compiti. Si lavorava all'aperto e dentro le gallerie a seconda del tracciato seguito dalla rete ferroviaria. Usavamo lo scavatore quando era necessario dissotterrare il terreno, il carrello per trasportare il materiale e cioè pezzi di cemento da sistemare per i cavi. Per queste incombenze seguivamo lunghi tragitti di rete ferroviaria sempre percorsi a piedi. I carrelli di cui ho parlato e i pezzi di cemento costituivano materiale molto pesante. I carrelli erano semoventi dotati di motore a diesel. I pezzi di cemento venivano sistemati sui carrelli con l'uso delle gru. Quando, invece, dovevano essere scaricati, più operai si dedicavano a tale operazione prendendo un pezzo alla volta. Si lavorava in qualsiasi condizione climatica. Gli spostamenti erano resi difficili dalla breccia su cui ci muovevano. Ciò comportava ripercussioni fisiche specialmente a livello delle ginocchia, maggiormente sollecitate anche a causa dei movimenti richiesti dal lavoro da eseguire. Spesso si lavorava inginocchiati.> Deposizione . Controparte_4
Il ric me a me per lunghi periodi su vari cantieri sparsi per l'ITALIA. L' era dedito alle mie stesse mansioni. Dovevamo Pt_1 trainare i cavi quand a possibile utilizzare i carrelli. Quando non c'era
3 l'interruzione del passaggio di treni sulla rete ci veniva impedito di usare i carrelli ma si poteva lavorare lo stesso. I cavi venivano trainati per un metraggio che variava da caso a caso. Si poteva trattare anche di 500 metri. Ogni cavo veniva movimentato da 5-6 persone e per un centinaio dimetri. Poi toccava ad un'altra squadra e così via fino al raggiungimento della meta. Poi ci toccava movimentare i cunicoli ognuno dei quali pesava circa 37 chilogrammi. Il cunicolo veniva caricato sul carrello attraverso un sollevatore. Poi ogni operaio ne prendeva uno dal carrello e lo sistemava a terra. … Ci si spostava e si lavorava sempre a piedi e su un terreno caratterizzato dal pietrisco che specie per i lavori di trazione rendeva i movimenti molto difficoltosi. Specie a livello di gambe e sch oni erano molto forti.> Deposizione Testimone_1
(5)
Per come a a tale situazione lavorativa, protrattasi per un lungo arco temporale, l' originariamente in attesa della sollecitata conferma CP_1 testimoniale delle allegazioni attoree, nulla ha ritenuto di replicare. Questa situazione, peraltro, sembra incrociare l'epilogo del responso amministrativo della vicenda atteso che la paventata insussistenza di nesso causale riflette, a ben vedere, il problema specifico del collegamento eziologico fra menomazioni riscontrate e/o riscontrabili e mansioni lavorative siccome indicate dall'istante.
Ora, pare difficilmente contestabile l'assunto a tenore del quale la dimostrazione delle mansioni in fatto disimpegnate dal ricorrente e la deriva professionale della patologia denunciata restano su piani ontologicamente diversi, seppure processualmente connessi. Ed invero, una volta accertata, e addirittura, come nel caso di specie, rimasta incontroversa, la natura e la pregnanza fattuale di una determinata attività lavorativa, rimane comunque da verificare se “quella” attività abbia causato
“quella” patologia. E, di poi, se la patologia riscontrata come “professionale” raggiunga un grado invalidante meritevole dell'intervento dell'Istituto assicurativo. Ne deriva che la contestazione del nesso di causa è questione diversa dalla contestazione fattuale dell'attività lavorativa e che la prima non implica alcunchè circa la valenza espositiva del mansionale descritto ed evocato quale premessa della vicenda indennitaria. Di qui la concludenza del responso medico legale. (6)
Il dr. ha escluso la derivazione professionale della Controparte_5 patologia ri
4 L'iter argomentativo seguito nell'elaborato resta pienamente apprezzabile nel suo rigore scientifico e nella sua obiettiva aderenza al dato documentale, a quello strumentale e all'esame clinico del 12 maggio 2025. Si legge nella relazione scritta.
L'istante è affetto da artropatia artrosica più accentuata alle ginocchia, ai piedi e alle caviglie. … L'istante all'epoca della domanda aveva (2022) di circa 63 anni con un sistema osseo ed articolare interessato da patologie degenerative: artrosi alle ginocchia ed alle articolazioni tibiotarsiche e metatarso falangee e osteoporosi diffusa. I fattori e cause più comuni del processo degenerativo artrosico includono traumi, sollecitazioni articolari croniche, predisposizione familiare, età avanzata e obesità. Nel caso in esame sono presenti una pregressa frattura al piede destro (con possibile alterazione della deambulazione e conseguente sollecitazione anomala delle articolazioni), una età se non avanzata, certamente congrua con un processo di invecchiamento delle articolazioni, una obesità di secondo grado (BMI 37) con conseguente sollecitazione cronica delle articolazioni degli arti inferiori. Per i motivi sopra esposti si ritiene che non vi sia un nesso causale tra la infermità denunziata e l'attività lavorativa. … In effetti, successivamente, nel DM 10 ottobre 2023 GU 18/11/2023 serie Generale 270 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” la movimentazione manuale dei carichi è messa in nesso causale con l'ernia discale ma non con la osteoartrosi agli arti inferiori. Pertanto, tenendo in considerazione il lavoro svolto, la specifica infermità in diagnosi e le cause di insorgenza sopra descritte e in riferimento alla normativa vigente, non si ritiene provato il nesso di causalità tra la infermità denunziata e il lavoro svolto dal ricorrente.> (7)
In definitiva, non residuano ragioni per discostarsi dal responso finale del dr. basato su un iter argomentativo esaustivo e condivisibile, Per_2 rim permeabile a mirate obiezioni ad opera dell'istante. Consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali restano irripetibili alla luce delle allegazioni attoree.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'Istituto assicuratore.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pro sulla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda attorea;
5
2) dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate come da separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 10.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.2929 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 29/05/1950 in POGGIOMARINO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in CodiceFiscale_1 atti versato, d TAFIERRO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.20 RICORRENTE
in persona del per la Campania e legale CP_1 Controparte_2 tante p.t., rappre all'avv. Maria GOLIA, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale mente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 17.05.2024 il sig. si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chie la natura professionale della patologia di cui è portatore commisurata al grado di invalidità pari a e comunque in misura pari o superiore al 6%, con condanna dell' convenuto alla corresponsione delle relative CP_3 provvidenze. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
1 Si costituiva in Giudizio l' convenuto che resisteva nel merito all'iniziativa CP_3 giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea.
Il contenzioso veniva istruito, oltre che su base documentale, con l'esame dei due testi preventivamente ammessi.
Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10.10.2025.
(2)
Va, in primo luogo, delineato il contest uale entro cui analizzare le allegazioni attoree e le difese articolate dall' CP_1
Il ricorrente ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di un parere medico legale di parte a sua volta dismesso alla luce di documentazione medica, che le sue condizioni di salute erano di origine professionale e, quindi, in rapporto causale con la tipologia dell'attività lavorativa cui era stato dedito per numerosi anni. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, anche sul versante
“eziologico”, da demandare, invece, ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la situazione patologica a valenza inabilitante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. (3)
Quanto al quadro descrittivo del contesto mansionale ed ambientale entro cui collocare l'evocata origine professionale della malattia denunciata si osserva che le allegazioni attoree obiettivamente riflettono sufficienti m
“visibilità” storico fenomenica, a ben vedere contestata dal resistente CP_3 solo in una proiezione confermativa direttamente valutabile dal Giudice. Ed invero, non sembra revocabile in dubbio la pregnanza espositiva dell'atto introduttivo di lite nei passaggi dedicati all'attività lavorativa cui era dedito l' e alle condizioni anche ambientali in cui le mansioni venivano Pt_1 disimpe Nello specifico, il sig. , è addetto ai lavori di scavo necessari ai fini Pt_1 dell'installazione dei c trici della rete ferroviaria. Spesso, tali lavori vengono effettuati nei sotterranei al di sotto di gallerie e ciò in relazione alla posizione in cui è necessario intervenire ai la costruzione o manutenzione di tali reti ferroviarie. Inoltre, il sig. è, altresì, impegnato nella Pt_1 realizzazione di lavori in cemento o ad accedere nei pozzetti realizzati sul cantiere per effettuare delle ispezioni necessarie ai fini dell'installazione dei cavi
2 elettrici. Il lavoro del ricorrente viene espletato tramite l'utilizzo di attrezzature quali: martelli penumatici, martello elettrico, attrezzatura Bobcat, miniscavatori, pale, muletto ecc. Dunque, il ricorrente, per svolgere le mansioni cui è preposto, è sottoposto per l'intera giornata lavorativa a continui ed usuranti sforzi fisici ed a posture incongrue con conseguente compromissione degli arti inferiori. Difatti, i lavori di scavo necessari ai fini dell'installazione dei cavi elettrici della rete ferroviaria nonché l'utilizzo di attrezzi quali martelli penumatici, martelli elettrici comportano l'assunzione di posture che, mantenute per l'intero orario di lavoro, costituiscono il peggior fattore di rischio per l'intera struttura corporea che nel caso che ci occupa ha subito delle ripercussioni inerenti agli arti inferiori. … L'espletamento di tali mansioni è sempre avvenuta in condizioni climatiche avverse ovvero sempre all'aperto con esposizione al caldo ed all'umidità nel periodo estivo ed a un intenso freddo nel periodo invernale.> Così l'atto introduttivo di lite. (4)
Tale impalcatura descrittiva ha ricevuto adeguata conferma dall'istruttoria testimoniale.
Con l' ho lavorato durante tutta la mia attività e fino a quando il Pt_1 ricorrente no ato in pensione, circa due anni fa. Abbiamo lavorato su diversi cantieri sparsi per l'ITALIA. Il nostro lavoro consisteva nel posizionamento della segnaletica servente il tracciato dei binari. Ci dedichiamo anche alla sistemazione dei pozzetti, dei cavi elettrici. Insomma la sistemazione di quasi tutta l'impiantistica elettrica rientrava nei nostri compiti. Si lavorava all'aperto e dentro le gallerie a seconda del tracciato seguito dalla rete ferroviaria. Usavamo lo scavatore quando era necessario dissotterrare il terreno, il carrello per trasportare il materiale e cioè pezzi di cemento da sistemare per i cavi. Per queste incombenze seguivamo lunghi tragitti di rete ferroviaria sempre percorsi a piedi. I carrelli di cui ho parlato e i pezzi di cemento costituivano materiale molto pesante. I carrelli erano semoventi dotati di motore a diesel. I pezzi di cemento venivano sistemati sui carrelli con l'uso delle gru. Quando, invece, dovevano essere scaricati, più operai si dedicavano a tale operazione prendendo un pezzo alla volta. Si lavorava in qualsiasi condizione climatica. Gli spostamenti erano resi difficili dalla breccia su cui ci muovevano. Ciò comportava ripercussioni fisiche specialmente a livello delle ginocchia, maggiormente sollecitate anche a causa dei movimenti richiesti dal lavoro da eseguire. Spesso si lavorava inginocchiati.> Deposizione . Controparte_4
Il ric me a me per lunghi periodi su vari cantieri sparsi per l'ITALIA. L' era dedito alle mie stesse mansioni. Dovevamo Pt_1 trainare i cavi quand a possibile utilizzare i carrelli. Quando non c'era
3 l'interruzione del passaggio di treni sulla rete ci veniva impedito di usare i carrelli ma si poteva lavorare lo stesso. I cavi venivano trainati per un metraggio che variava da caso a caso. Si poteva trattare anche di 500 metri. Ogni cavo veniva movimentato da 5-6 persone e per un centinaio dimetri. Poi toccava ad un'altra squadra e così via fino al raggiungimento della meta. Poi ci toccava movimentare i cunicoli ognuno dei quali pesava circa 37 chilogrammi. Il cunicolo veniva caricato sul carrello attraverso un sollevatore. Poi ogni operaio ne prendeva uno dal carrello e lo sistemava a terra. … Ci si spostava e si lavorava sempre a piedi e su un terreno caratterizzato dal pietrisco che specie per i lavori di trazione rendeva i movimenti molto difficoltosi. Specie a livello di gambe e sch oni erano molto forti.> Deposizione Testimone_1
(5)
Per come a a tale situazione lavorativa, protrattasi per un lungo arco temporale, l' originariamente in attesa della sollecitata conferma CP_1 testimoniale delle allegazioni attoree, nulla ha ritenuto di replicare. Questa situazione, peraltro, sembra incrociare l'epilogo del responso amministrativo della vicenda atteso che la paventata insussistenza di nesso causale riflette, a ben vedere, il problema specifico del collegamento eziologico fra menomazioni riscontrate e/o riscontrabili e mansioni lavorative siccome indicate dall'istante.
Ora, pare difficilmente contestabile l'assunto a tenore del quale la dimostrazione delle mansioni in fatto disimpegnate dal ricorrente e la deriva professionale della patologia denunciata restano su piani ontologicamente diversi, seppure processualmente connessi. Ed invero, una volta accertata, e addirittura, come nel caso di specie, rimasta incontroversa, la natura e la pregnanza fattuale di una determinata attività lavorativa, rimane comunque da verificare se “quella” attività abbia causato
“quella” patologia. E, di poi, se la patologia riscontrata come “professionale” raggiunga un grado invalidante meritevole dell'intervento dell'Istituto assicurativo. Ne deriva che la contestazione del nesso di causa è questione diversa dalla contestazione fattuale dell'attività lavorativa e che la prima non implica alcunchè circa la valenza espositiva del mansionale descritto ed evocato quale premessa della vicenda indennitaria. Di qui la concludenza del responso medico legale. (6)
Il dr. ha escluso la derivazione professionale della Controparte_5 patologia ri
4 L'iter argomentativo seguito nell'elaborato resta pienamente apprezzabile nel suo rigore scientifico e nella sua obiettiva aderenza al dato documentale, a quello strumentale e all'esame clinico del 12 maggio 2025. Si legge nella relazione scritta.
L'istante è affetto da artropatia artrosica più accentuata alle ginocchia, ai piedi e alle caviglie. … L'istante all'epoca della domanda aveva (2022) di circa 63 anni con un sistema osseo ed articolare interessato da patologie degenerative: artrosi alle ginocchia ed alle articolazioni tibiotarsiche e metatarso falangee e osteoporosi diffusa. I fattori e cause più comuni del processo degenerativo artrosico includono traumi, sollecitazioni articolari croniche, predisposizione familiare, età avanzata e obesità. Nel caso in esame sono presenti una pregressa frattura al piede destro (con possibile alterazione della deambulazione e conseguente sollecitazione anomala delle articolazioni), una età se non avanzata, certamente congrua con un processo di invecchiamento delle articolazioni, una obesità di secondo grado (BMI 37) con conseguente sollecitazione cronica delle articolazioni degli arti inferiori. Per i motivi sopra esposti si ritiene che non vi sia un nesso causale tra la infermità denunziata e l'attività lavorativa. … In effetti, successivamente, nel DM 10 ottobre 2023 GU 18/11/2023 serie Generale 270 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” la movimentazione manuale dei carichi è messa in nesso causale con l'ernia discale ma non con la osteoartrosi agli arti inferiori. Pertanto, tenendo in considerazione il lavoro svolto, la specifica infermità in diagnosi e le cause di insorgenza sopra descritte e in riferimento alla normativa vigente, non si ritiene provato il nesso di causalità tra la infermità denunziata e il lavoro svolto dal ricorrente.> (7)
In definitiva, non residuano ragioni per discostarsi dal responso finale del dr. basato su un iter argomentativo esaustivo e condivisibile, Per_2 rim permeabile a mirate obiezioni ad opera dell'istante. Consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali restano irripetibili alla luce delle allegazioni attoree.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'Istituto assicuratore.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pro sulla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda attorea;
5
2) dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate come da separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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